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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. ES MI Presidente dott.ssa LA MO Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4242/2024 R.G.V.G., vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Salvatore Gambino, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note del 13/10/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/9/2024, le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni tra le stesse concordate, nonché la pronuncia del divorzio.
Con sentenza n. 236/2025 del 26/2/2025, pubblicata il 3/3/2025, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi ed ha omologato le condizioni dell'accordo.
Con successiva ordinanza del 3/3/2025, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
1 Proseguito il giudizio, scaduto il termine del 15/10/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia del divorzio alle medesime condizioni della separazione.
Pertanto, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (4/2/2025);
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 236/2025 del 26/2/2025, pubblicata il 3/3/2025, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del 13/10/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, già omologate con la sentenza di separazione, che di seguito si riportano testualmente:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) I figli ES e con collocazione prevalente presso la madre, sono affidati ad Per_1 entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3) Tenuto conto dell'età dei minori, salvo diverso accordo tra i coniugi, sempre possibile, gli stessi convengono che il padre terrà con sé i figli ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre. In caso di intervenuto disaccordo in ordine a tale ultima previsione, si dispone quanto segue:
- Il padre terrà con sé i figli nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita della scuola alle ore 21,00, cena inclusa.
Il padre, inoltre, terrà con sé i figli due fine settimana al mese, alternati con la madre, dal sabato dopo pranzo alle 20 della domenica sera.
- Nei periodi di personale accudimento dei figli, il sig. si occuperà di seguire ES CP_1
e nello svolgimento dei compiti scolastici e nelle attività extrascolastische già programmate. Per_1
4) Festività Natalizie – ES e trascorreranno ad anni alterni e seguendo il criterio Per_1 della alternanza e della rotazione annuale, tre giorni consecutivi, comprendenti un anno la vigilia di
2 Natale e l'anno successivo il giorno di Natale, un anno il 30 dicembre e l'anno successivo il 1° dell'anno. A partire dalle prossime festività Natalizie e di fine anno, ES e Per_1 trascorreranno con il padre dalle ore 11 del 25 dicembre alle ore 11,00 del giorno 28 dicembre e dalle
11 del 30 dicembre dalle ore 11 del 1° gennaio. Negli anni successivi si alterneranno le date e così di seguito a rotazione negli anni successivi
5) Festività Pasquali – i minori trascorreranno due giorni consecutivi, Sabato Santo ed il giorno di Pasqua, con un genitore ed il lunedì dell'Angelo (Pasquetta) ed il martedì con l'altro, dalle ore
10,00 alle ore 20 del giorno festivo. Quanto stabilito seguirà il criterio dell'alternanza e della rotazione annuale. Per le ulteriori festività civili e religiose, si seguirà il criterio dell'alternanza tra i genitori con prelievo dalla casa materna alle ore 10,00 e con rientro alle ore 20,00 prima di cena.
6) Durante le vacanze estive, ES e potranno trascorrere con ognuno dei genitori Per_1 un periodo esclusivo e continuativo di due settimane tenuto conto dei turni di ferie spettanti a ciascun coniuge in relazione ai servizi agli stessi assegnati. Per le suddette motivazioni, entro il 31 maggio di ogni anno, ciascun coniuge comunicherà all'altro le date dei giorni consecutivi che intende trascorrere con i figli.
7) Nei periodi esclusivi, entrambi i genitori si premureranno di fornire indicazioni ed un recapito ove poter sempre rintracciare i minori.
8) Durante tutte le ricorrenze importanti per i figli (compleanni, recite, prime comunioni, saggi etc..) i genitori cureranno di essere contemporaneamente presenti agli eventi, condividendone le spese per l'organizzazione.
9) I genitori concordano che nel giorno del rispettivo compleanno, saranno facultati a trascorrere l'intera giornata con ES e a prescindere dall'ordinario schema di accudimento. Per_1
10) Resta inteso che la regolamentazione sopra riportata potrà essere congiuntamente modificata, in relazione alle esigenze dei minori e ad eventuali improrogabili impegni lavorativi dei genitori, tenendo sempre in considerazione la serena crescita e le necessità di ES e Per_1
11) Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento di ES e in misura Per_1 proporzionale al proprio reddito. Tenuto conto delle attuali esigenze di ES e del Per_1 tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi, della cura da ciascun genitore prestata, il sig. corrisponderà, a titolo CP_1 di contributo per il mantenimento dei due figli minori, la somma complessiva di € 600,00 mensili da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ex lege;
12) I genitori convengono, altresì, di condividere, al 50%, le spese straordinarie necessarie per
3 ES e secondo le indicazioni del Protocollo in uso presso il Tribunale Civile di Per_1
Palermo:
- Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori - spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- Spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- Spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
13) Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori:
- spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione dell'università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica);
- spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
4 (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
14) Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
15) Modalità di rimborso al genitore anticipatario In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa entro un termine di 15 giorni dalla presentazione delle ricevute.
16) La casa coniugale, di proprietà della sig.ra verrà assegnata alla stessa che la abiterà Pt_1 con i figli minori. Atteso che sulla stessa abitazione grava un mutuo dell'importo di € 963,96 mensili, oltre al mutuo ristrutturazione di € 254,00, oltre gli oneri condominiali e il costo delle utenze, e che tale bene costituisce una garanzia futura per il benessere di ES e , il sig. Per_1 CP_1 contribuirà al pagamento dei suddetti mutui versando in favore della moglie un assegno mensile di €
600,00, sino alla completa estinzione degli stessi;
17) L'assegno unico, oggi pari ad € 147,00 mensili, verrà percepito per intero dalla sig.ra Pt_1
18) I genitori esprimono il consenso per il rilascio del passaporto e/o della carta d'identità validità per l'espatrio per essi e per i figli.”.
5 Le condizioni sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Le spese del giudizio, infine, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Palermo il 26/6/2014 tra , nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...], iscritto negli atti dello Controparte_1
Stato civile del predetto Comune al n. 46, parte II, serie A anno 2014, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 80, parte II, serie A dell'anno 2014);
c) compensa le spese tra le parti;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 17 ottobre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
LA MO ES MI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. ES MI Presidente dott.ssa LA MO Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4242/2024 R.G.V.G., vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Salvatore Gambino, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note del 13/10/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/9/2024, le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni tra le stesse concordate, nonché la pronuncia del divorzio.
Con sentenza n. 236/2025 del 26/2/2025, pubblicata il 3/3/2025, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi ed ha omologato le condizioni dell'accordo.
Con successiva ordinanza del 3/3/2025, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
1 Proseguito il giudizio, scaduto il termine del 15/10/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia del divorzio alle medesime condizioni della separazione.
Pertanto, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (4/2/2025);
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 236/2025 del 26/2/2025, pubblicata il 3/3/2025, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del 13/10/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, già omologate con la sentenza di separazione, che di seguito si riportano testualmente:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) I figli ES e con collocazione prevalente presso la madre, sono affidati ad Per_1 entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3) Tenuto conto dell'età dei minori, salvo diverso accordo tra i coniugi, sempre possibile, gli stessi convengono che il padre terrà con sé i figli ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre. In caso di intervenuto disaccordo in ordine a tale ultima previsione, si dispone quanto segue:
- Il padre terrà con sé i figli nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita della scuola alle ore 21,00, cena inclusa.
Il padre, inoltre, terrà con sé i figli due fine settimana al mese, alternati con la madre, dal sabato dopo pranzo alle 20 della domenica sera.
- Nei periodi di personale accudimento dei figli, il sig. si occuperà di seguire ES CP_1
e nello svolgimento dei compiti scolastici e nelle attività extrascolastische già programmate. Per_1
4) Festività Natalizie – ES e trascorreranno ad anni alterni e seguendo il criterio Per_1 della alternanza e della rotazione annuale, tre giorni consecutivi, comprendenti un anno la vigilia di
2 Natale e l'anno successivo il giorno di Natale, un anno il 30 dicembre e l'anno successivo il 1° dell'anno. A partire dalle prossime festività Natalizie e di fine anno, ES e Per_1 trascorreranno con il padre dalle ore 11 del 25 dicembre alle ore 11,00 del giorno 28 dicembre e dalle
11 del 30 dicembre dalle ore 11 del 1° gennaio. Negli anni successivi si alterneranno le date e così di seguito a rotazione negli anni successivi
5) Festività Pasquali – i minori trascorreranno due giorni consecutivi, Sabato Santo ed il giorno di Pasqua, con un genitore ed il lunedì dell'Angelo (Pasquetta) ed il martedì con l'altro, dalle ore
10,00 alle ore 20 del giorno festivo. Quanto stabilito seguirà il criterio dell'alternanza e della rotazione annuale. Per le ulteriori festività civili e religiose, si seguirà il criterio dell'alternanza tra i genitori con prelievo dalla casa materna alle ore 10,00 e con rientro alle ore 20,00 prima di cena.
6) Durante le vacanze estive, ES e potranno trascorrere con ognuno dei genitori Per_1 un periodo esclusivo e continuativo di due settimane tenuto conto dei turni di ferie spettanti a ciascun coniuge in relazione ai servizi agli stessi assegnati. Per le suddette motivazioni, entro il 31 maggio di ogni anno, ciascun coniuge comunicherà all'altro le date dei giorni consecutivi che intende trascorrere con i figli.
7) Nei periodi esclusivi, entrambi i genitori si premureranno di fornire indicazioni ed un recapito ove poter sempre rintracciare i minori.
8) Durante tutte le ricorrenze importanti per i figli (compleanni, recite, prime comunioni, saggi etc..) i genitori cureranno di essere contemporaneamente presenti agli eventi, condividendone le spese per l'organizzazione.
9) I genitori concordano che nel giorno del rispettivo compleanno, saranno facultati a trascorrere l'intera giornata con ES e a prescindere dall'ordinario schema di accudimento. Per_1
10) Resta inteso che la regolamentazione sopra riportata potrà essere congiuntamente modificata, in relazione alle esigenze dei minori e ad eventuali improrogabili impegni lavorativi dei genitori, tenendo sempre in considerazione la serena crescita e le necessità di ES e Per_1
11) Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento di ES e in misura Per_1 proporzionale al proprio reddito. Tenuto conto delle attuali esigenze di ES e del Per_1 tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi, della cura da ciascun genitore prestata, il sig. corrisponderà, a titolo CP_1 di contributo per il mantenimento dei due figli minori, la somma complessiva di € 600,00 mensili da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ex lege;
12) I genitori convengono, altresì, di condividere, al 50%, le spese straordinarie necessarie per
3 ES e secondo le indicazioni del Protocollo in uso presso il Tribunale Civile di Per_1
Palermo:
- Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori - spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- Spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- Spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
13) Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori:
- spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione dell'università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica);
- spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
4 (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
14) Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
15) Modalità di rimborso al genitore anticipatario In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa entro un termine di 15 giorni dalla presentazione delle ricevute.
16) La casa coniugale, di proprietà della sig.ra verrà assegnata alla stessa che la abiterà Pt_1 con i figli minori. Atteso che sulla stessa abitazione grava un mutuo dell'importo di € 963,96 mensili, oltre al mutuo ristrutturazione di € 254,00, oltre gli oneri condominiali e il costo delle utenze, e che tale bene costituisce una garanzia futura per il benessere di ES e , il sig. Per_1 CP_1 contribuirà al pagamento dei suddetti mutui versando in favore della moglie un assegno mensile di €
600,00, sino alla completa estinzione degli stessi;
17) L'assegno unico, oggi pari ad € 147,00 mensili, verrà percepito per intero dalla sig.ra Pt_1
18) I genitori esprimono il consenso per il rilascio del passaporto e/o della carta d'identità validità per l'espatrio per essi e per i figli.”.
5 Le condizioni sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Le spese del giudizio, infine, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Palermo il 26/6/2014 tra , nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...], iscritto negli atti dello Controparte_1
Stato civile del predetto Comune al n. 46, parte II, serie A anno 2014, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 80, parte II, serie A dell'anno 2014);
c) compensa le spese tra le parti;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 17 ottobre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
LA MO ES MI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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