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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/12/2025, n. 2358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2358 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8182/2022 reg.gen.sez.lavoro cui è riunita la causa iscritta al n. 5598/2023 R.G. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. RUGGIERO LUCA giusta mandato a margine del ricorso introduttivo
Ricorrente
E
CP_1, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv.to SERRELLI SUSANNA, giusta procura in atti
Resistente
Nonché
CP_2, in persona del legale rapp. te pt, rapp. to e difeso dagli avv. to
SA ME e RE EN giusta procura in atti
Resistente
Nonché 'in persona del legale rapp. Controparte_3
te pt, rapp. ta e difesa dall'avv. to TIBERIO EMANUELE giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.12.2022 la società in epigrafe indicata proponeva un'azione di accertamento negativo del credito di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2015011364 del 02/11/2021,
notificato a mezzo p.e.c. in data 08/11/2021, dal quale conseguiva l'atto di variazione del rapporto assicurativo del 01/06/2022, notificato il 03/06/2022.
Eccepiva: l'assoluta illegittimità delle dichiarazioni rese dai dipendenti sull'assunto che le stesse non potessero da sole fondare alcun tipo di accertamento;
l'erronea interpretazione dei dati riportati nelle buste paga dei lavoratori dal momento che questi avevano esplicato la propria attività lavorativa secondo le descrizioni contenute nelle lettere di assunzione,
venendo retribuiti alla luce di quanto previsto dal CCNL di settore. Quanto al presunto lavoro nero del dipendente nel periodo Controparte_4
successivo alle sue dimissioni ed all'annullamento del rapporto di lavoro a tempo determinato per il periodo dal 23.02.2020 al 31.03.2020, rilevava la sussistenza di regolari dimissioni e l'assunzione poi del detto lavoratore nel suindicato periodo solo ed esclusivamente per la messa in sicurezza del cantiere e del trasporto del materiale. Eccepiva altresì la illegittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato della dipendente
Parte_2 fondato sul mero legame di parentela con il legale rappresentante di essa società e sulla dichiarata flessibilità dell'orario di lavoro osservato, ritenendo siffatta flessibilità oggetto di accordo con il datore di lavoro, tenuto conto del tipo di mansione espletata (segretaria, responsabile dei rapporti con i consulenti) presso il proprio domicilio, ove risultava ubicata anche la sede della società. Contestava inoltre la determinazione delle sanzioni applicate per mancata indicazione dei criteri adottati per la determinazione dei relativi importi. Eccepiva infine la nullità dei verbali per violazione di diritti fondamentali, dell'art. 12, comma 2, L. CP 212/2000 e dell'art. 9 Codice di Comportamento degli Ispettori dell' . Per tutte le suesposte ragioni, la società ricorrente adiva il Tribunale di Salerno
in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "accertare, nel merito, l'assoluta illegittimità e/o nullità del provvedimento impugnato;
dichiarare non dovuti gli importi dei premi così come richiesti e così come conteggiati sulla base del verbale ispettivo sopraindicato. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario del 15% L.P., oltre accessori fiscali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario".
Instauratosi correttamente il contraddittorio, si costituiva | CP_1, ribadendo la legittimità della pretesa creditoria a fondamento del verbale ispettivo e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva CP_2, chiedendo parimenti il rigetto del ricorso con vittoria delle CP spese di lite. Evidenziava che, a seguito del verbale dell' ' aveva proceduto all'assicurazione del legale rappresentante della società opponente impegnato nella gestione amministrativa, di cui alla voce di tariffa
0722, nonché al recupero dei premi evasi, alla luce delle risultanze del detto verbale, per gli operai assicurati alla voce di tariffa 3110 (edilizia civile).
Con ricorso depositato in data 11.10.2023 la società opponente proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 10020230021455854000, notificata il 18.09.2023, con cui veniva richiesto il pagamento dei premi di assicurazione CP_2 evasi per tardiva denuncia dei “dati retributivi generali"
e per sanzioni civili oltreché per interessi di mora, riferibili alle annualità 2016,
2017, 2018, 2019, 2020, per l'importo complessivo di € 17.624,17.
Rappresentava che tale cartella era conseguenza della variazione del rapporto assicurativo adottata dall'Ente a seguito del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2015011364 del 02/11/2021, notificato a mezzo p.e.c. in data 08/11/2021, già impugnato giudizialmente. Pertanto, nel ribadire le difese spiegate nel ricorso di accertamento negativo del credito di cui al detto verbale, eccependo altresì la prescrizione dei crediti, adiva il
Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro per vedere: "in via cautelare, anche inaudita altera parte, disporre la sospensione dell'esecutività degli atti impugnati in ragione del fumus boni iuris e periculum in mora rappresentati nei motivi sopra indicati;
accertare, nel merito,
l'assoluta illegittimità e/o nullità del provvedimento impugnato;
dichiarare non dovuti gli importi dei premi così come richiesti e così come conteggiati sulla base del verbale ispettivo sopraindicato. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario del 15% L.P., oltre accessori fiscali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario".
Si costituiva | CP_2, chiedendo il rigetto della domanda con vittoria delle spese processuali.
Controparte_3Si costituiva | eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva parimenti il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Disposta la riunione dei giudizi per evidente connessione, esaurita l'attività istruttoria e nominato un CTU, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 19.12.2025, il Giudice decideva la causa come da sentenza con contestuale motivazione.
Il ricorso va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
1. SUI FATTI DI CAUSA
Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, la pretesa contributiva di cui si discorre scaturisce dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2015011364/DDL del 02/11/2021, notificato alla società
opponente - operante nel settore dell'edilizia - in data 08/11/2021, dal quale
è conseguito l'atto di variazione del rapporto assicurativo CP_2 del
01/06/2022, notificato il 03/06/2022.
All'esito delle indagini iniziate presso la sede della società opponente in data
28.08.2020, gli ispettori dell' CP_1, alla luce della documentazione di lavoro e fiscale acquisita (Libro unico del lavoro;
comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro;
comunicazioni obbligatorie di cessazione del rapporto di lavoro;
lettere di assunzione e cessazione dei rapporti di lavoro instaurati dall'azienda; accantonamenti alla Parte_3 ; documentazione relativa alle prestazioni erogate al personale, quali ANF,
Indennità di Malattia, IG;
registri fatture attive e passive anno 2020; contratti di appalto, subappalto) e delle dichiarazioni del legale rappresentante e dei lavoratori, in relazione al periodo dal 01.06.2016 al 31.08.2020, hanno riscontrato le irregolarità di seguito esplicitate.
In primo luogo, dalla verifica dei LUL presentati hanno accertato che la retribuzione imponibile indicata dalla società oggetto di accertamento risultava inferiore alla retribuzione stabilita dal CCNL di riferimento - Edilizia
OL RI (e applicato dalla società come risultante dalle lettere di assunzione e dichiarato dallo stesso legale rappresentante) tenuto conto dei livelli di inquadramento dei dipendenti, delle giornate di assenza ai sensi dell'art. 29 del DL 23.6.1995 n. 244 convertito con Legge 341 del 08.8.1995
e della mancata o parziale corresponsione delle festività soppresse. Di qui il rilievo di differenze retributive, analiticamente indicate per dipendente e per periodo di riferimento, secondo quanto riportato nell'allegato "B" al verbale
(Tabelle da 1 a 5) per complessivi € 86.555,00 su cui venivano calcolati ed addebitati i contributi pari ad € 42.061,01.
A fronte di siffatte differenze retributive, gli ispettori procedevano alla revoca delle agevolazioni fruite nel periodo in cui risultava accertato il mancato rispetto del CCNL per i lavoratori interessati da dette agevolazioni (in particolare, l'agevolazione contributiva per l'assunzione di lavoratori inoccupati, disoccupati o sospesi da almeno 24 mesi ai sensi dell'art. 8, comma 9 L. 407/1990 in relazione al lavoratore per il Parte_4 periodo da giugno 2016 a gennaio 2017; le agevolazioni contributive previste dalla Legge 190/14 con codice agevolazione indicato sulle denunce
Pt_5 "L 444"; le agevolazioni contributive previste dal Decreto
Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367 del 16
novembre 2016, Incentivo occupazione SUD per l'assunzione dei lavoratori indicati sulle denunce Pt_5 "L 462"; le agevolazioni contributive previste dal Decreto direttoriale dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 2 del gennaio 2018 con codice agevolazione indicato sulle denunce UNIEMENS “L 478"). Nell'Allegato "D" PROSPETTO
-
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE INDEBITE - Tabella 1 -, veniva indicato,
per periodo di riferimento, il dipendente per il quale erano accertate agevolazioni contributive indebitamente conguagliate dalla Parte_6 con i relativi importi, le agevolazioni spettanti, le agevolazioni non spettanti e le motivazioni che avevano dato luogo alla indebita fruizione delle agevolazioni contributive stesse.
Gli ispettori riscontravano anche delle somme indebitamente corrisposte a
[...] titolo di ANF per i dipendenti Persona_1 Persona_2 '
CP_4 alla luce dei redditi accertati presso gli archivi telematici dell' Controparte_3
Si procedeva poi all' annullamento del rapporto di lavoro subordinato della lavoratrice dal 28.05.2014 al 09.06.2017 alla luce delParte_2
rapporto di parentela (moglie) con il legale rappresentante della società e della dichiarazione dalla medesima resa in sede ispettiva. Alla luce poi delle dichiarazioni del lavoratore e del legale rappresentante e della domanda di
IG COVID presentata dalla società, gli ispettori annullavano il rapporto di lavoro a tempo determinato del dipendente dal Controparte_4
23.03.2020 al 31.03.2020 in quanto ritenuto intercorso durante un periodo di lockdown come da DPCM del 22 marzo 2020 in cui l'azienda aveva i dipendenti in IG COVID, addebitando la contribuzione dovuta dal
24.02.2020 al 06.03.2020, periodo di lavoro non dichiarato dall'azienda, ritenendo, nonostante le dimissioni del 21.02.2020 del dipendente, il rapporto di lavoro ininterrotto dal 26.04.2010 al 6.03.2020 in quanto la società poneva dal 09.03.2020 i dipendenti in IG Covid.
Alla luce di tali rilievi, con il verbale si procedeva all'addebito dei contributi previdenziali ed assistenziali calcolati sulle differenze imponibili derivanti dalle irregolarità sopra evidenziate (€ 42.061,01 per contributi su differenze di retribuzioni rilevate, € 14.488,56 per agevolazioni contributive indebite, €
2.936,81 per ANF indebiti, € 1.509,89 per Contributo di Licenziamento dovuto) oltre interessi e somme aggiuntive ex art. 116, comma 8 e ss della legge n. 388/ 2000 pari ad euro 37.638,72). CP " | CP_2 procedeva A seguito del richiamato verbale dell all'assicurazione del legale rappresentante impegnato nella gestione amministrativa della società, di cui alla voce di tariffa 0722, nonché al recupero dei premi evasi, alla luce delle risultanze ispettive, per gli operai assicurati alla voce di tariffa 3110 (edilizia civile). Di qui, l'opposta cartella di pagamento.
2. SULLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL' Controparte_3
[...]
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' CP_5.
A ben vedere, in presenza di azioni ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto dell'art. 24 del d.lgs. 46/1999, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore (cfr Sezioni Unite della Cassazione n. 7514/2022). Al contempo, è stata altresì esclusa la ricorrenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario laddove non si faccia questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, precisando che l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (cfr anche Cass. 25 luglio 2007 n. 16412). È stato evidenziato che la ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio,
alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum.
Pertanto, nel sistema di disciplina della riscossione dei contributi previdenziali a mezzo ruolo esattoriale, l'art. 24 su richiamato prevede l'onere della parte di notificare il ricorso (in opposizione) al solo ente impositore, una legittimazione del concessionario residuando solo in caso di opposizione agli atti esecutivi, ipotesi che non ricorre nel caso di specie in cui la società, nel proporre opposizione avverso la cartella di pagamento n.
10020230021455854000, ha contestato il merito della pretesa creditoria.
Pertanto, non vi è alcuna legittimazione passiva dell' Controparte_3
[...]
3.SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEI PREMI E DELLE SANZIONI
DI CUI ALLA CARTELLA DI PAGAMENTO N. 10020230021455854000
Ciò premesso, va esaminata la preliminare eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente con riferimento ai premi ed alle sanzioni di cui alla opposta cartella di pagamento per gli anni dal 2016 al 2018.
I premi di assicurazione di cui alla richiamata cartella di pagamento attengono alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Tuttavia, la prescrizione non risulta decorsa tenuto conto dell'atto interruttivo costituito dalla variazione del rapporto assicurativo notificato in data
3.06.2022 a mezzo p.e.c. e dei periodi di sospensione Covid.
A ben vedere, la sospensione dei termini, introdotta dalla normativa emessa durante la pandemia COVID e più volte novellata, comporta lo slittamento del termine di prescrizione per n. 542 giorni complessivi.
Il termine quinquennale di prescrizione per i contributi previdenziali risulta sospeso più volte, e tale sospensione è stata anche prorogata:
-l'art. 37, co. 2, DL n. 18/2020 ha stabilito che "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo";
-l'art 11, co. 9, DL n. 183/2020 ha disposto che "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo";
-l'art. 68, co. 1, DL n. 18/2020 ha previsto che "Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
-lo stesso art. 68, co. 4 bis, DL n. 18/2020 (successivamente inserito) ha altresì stabilito che "Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del
31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre
2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate".
Ne deriva che vi è stata la sospensione nel periodo dal 23/02/2020 al
30/06/2020 (n. 129 giorni) in virtù dell'art 37 DL n. 18/2020, e nel periodo dal
31/12/2020 al 30/06/2021 (n. 182 giorni) ai sensi dell'art. 11, co. 9, DL
183/2020; tale sospensione è stata prorogata, ai sensi dell'art. 68 DL n.
18/2020, fino al 31/08/2021 e fino al 31/12/2021, e da ultimo per ulteriori 24 mesi (cioè fino al 31/12/2023).
Nel caso che ci occupa in cui si discorre di premi CP_2 dall'anno 2016, anche a voler considerare la scadenza prevista per la prima rata, ossia il 16.02., al momento della notifica in data 03.06.2022 dell'atto interruttivo costituito dalla variazione del rapporto assicurativo, la prescrizione non risultava maturata: infatti, aggiungendo ai 5 anni di prescrizione i n. 542 giorni di sospensione
(corrispondenti a 1 anno, 5 mesi e 27 giorni), il termine decorrente dal
16.02.2016 scadeva in data 12.08.2022 e risulta utilmente interrotto con la notifica in data 3.06.2022 dell'atto di variazione e poi dalla opposta cartella di pagamento notificata il 18.09.2023.
Pertanto, l'eccezione va disattesa.
4. SUI VERBALI ISPETTIVI E SULL'ONERE DELLA PROVA
Parimenti vanno disattese le eccezioni di nullità del verbale ispettivo per violazione di diritti fondamentali, dell'art. 12, comma 2, L. 212/2000 e dell'art.
CP 9 Codice di Comportamento degli Ispettori dell' per le ragioni di seguito illustrate.
Giova precisare sul punto che nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (cfr ex plurimis
Sez. L-, Ordinanza n. 5851 del 05/03/2024). Ed invero, il giudizio non verte sull'atto amministrativo e sulle attività espletate dai funzionari dell' CP_1, ma sul merito della pretesa contributiva e lo scrutinio del giudice non può che tener conto di tutti gli argomenti addotti a sostegno della domanda. Né riveste portata vincolante la prospettazione prescelta nel verbale ispettivo, tanto più che gli elementi desumibili da tale verbale sono liberamente apprezzati dal giudice, allorchè esulino dal perimetro della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. .
Pertanto, è il giudizio che plasma il tema del decidere, alla luce delle allegazioni, delle difese tempestivamente svolte dagli enti e delle mirate repliche a queste ultime (cfr in tal senso Cass. 26706/2023; Cass.
33833/2023).
Il sindacato del Giudice del lavoro non si estende, dunque, all'esame del verbale di accertamento come atto amministrativo ma alla verifica della fondatezza della pretesa dell' Pt 7 .
In materia previdenziale, come detto, il verbale ispettivo non può essere propriamente "impugnato", ma, una volta notificato, facoltizza il destinatario ad agire in giudizio per promuovere l'accertamento negativo della pretesa contributiva esplicitata nel suddetto verbale. Il verbale esaurisce la sua funzione nel rendere manifesta la pretesa contributiva dell'Ente, la cui fondatezza Inel caso in cui il destinatario si opponga attraverso la
-
proposizione dell'accertamento negativo (ovvero in sede di opposizione all'avviso di addebito/cartella esattoriale) - dev'essere verificata in sede giudiziaria (vedi, ex multis, Cass., 1/3/2021, n. 5550). Ciò premesso, rileva evidenziare che la prevalente giurisprudenza della
Corte di Cassazione relativa alla questione dell'onere della prova nei giudizi CP di opposizione a verbale di accertamento ha sancito espressamente che in tema di onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso CP dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe all'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (cfr ex plurimis Cass. 22862/2010; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012; Cassazione civile sez. lav.,
18/11/2020, n.26274).
Va poi in proposito, osservato che, per pacifica e condivisibile giurisprudenza
(Cass. 23800/2014; Cass. n. 14695/2012; Cass. 6.6.08, n. 15073; Cass.
22.2.2005 n. 3525; Cass. 20.3.07 n. 6565) i verbali ispettivi redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro possono assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità:
- i verbali fanno piena prova - fino a querela di falso- dei fatti che i funzionari attestino essere avvenuti in loro presenza o che gli stessi abbiano "potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale", nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese (così Cass. 24.11.2017, n.
28060);
- per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente in virtù del loro specifico contenuto o del concorso di altri elementi;
- quanto, poi, in particolare, alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese al funzionario dalle parti o da terzi, il verbale fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni (v. Cass. 28060/17, cit.; conf. Cass. 5.8.2017,
n. 20768; Cass. 24461/18; Cass. 23252/2024).
Allorché invece si discuta di esenzione dall'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato. Chi rivendichi l'eccezione in senso riduttivo dell'obbligo ha l'onere di dedurre e provare i presupposti che legittimano l'esonero (cfr Cass., sez. lav., 10 luglio 2018, n. 18160).
Giova infine ricordare che in tema di opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto crediti contributivi, l'onere della prova gravante a carico dell' CP_1, parte attrice in senso sostanziale, resta condizionato dalla mancata presa di posizione in maniera precisa della parte attrice in senso formale dei fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente previdenziale, nella prima difesa utile, e cioè nell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., con conseguente applicazione del principio per cui la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto ne rende inutile la prova siccome non più controverso in mancanza di siffatta precisa presa di posizione (cfr Cass. Sez. L '
Ordinanza n. 31704 del 04/12/2019; Sez. L-, Ordinanza n. 17604 del
24/08/2020).
5.SULLE IRREGOLARITA' RISCONTRATE:
5.1 sulla c.d. retribuzione virtuale
Venendo al merito della vicenda, come già evidenziato, in primo luogo viene addebitato alla società ricorrente di aver corrisposto ai lavoratori - nel periodo dal 06/2016 al 08/2020 - una retribuzione inferiore a quanto previsto dal CCNL di riferimento - Edilizia RI - tenuto conto del livello di inquadramento dei dipendenti, delle giornate effettuate, delle giornate di assenza ai sensi dell'art. 29 del DL 23.6.1995 n. 244 convertito con Legge
341 del 8.8.1995, e delle festività godute o soppresse non corrisposte o corrisposte parzialmente, il tutto con un'analitica indicazione delle differenze retributive rilevate per singolo dipendente e periodo di riferimento (cfr allegati
Be C al verbale ispettivo).
Di poi, la conseguente revoca delle agevolazioni contributive godute per i lavoratori per i quali sono state riscontrate le dette irregolarità, come specificamente emerge dall'allegato D (PROSPETTO AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE INDEBITE - Tabella 1) in cui risulta indicato, per periodo di riferimento, il dipendente per il quale sono accertate agevolazioni contributive indebite conguagliate dalla on i relativi importi,Parte_6
le agevolazioni spettanti, le agevolazioni non spettanti e la motivazione che ha dato luogo alla indebita fruizione delle agevolazioni contributive stesse, ossia le rilevate differenze di retribuzione nel mese di riferimento.
In relazione a tale aspetto, la società si è limitata a dedurre l'erronea interpretazione dei dati riportati nelle buste paga dei lavoratori sull'assunto che questi avessero esplicato la propria attività lavorativa secondo le descrizioni contenute nelle lettere di assunzione, venendo retribuiti alla luce di quanto previsto dal CCNL di settore.
Ebbene, al fine di un corretto inquadramento della fattispecie in esame occorre richiamare la normativa di riferimento e i principi espressi in materia dalla Corte regolatrice.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte (tra le ultime, Cass. nr.22986 del 2020 e Cass. nr. 15120 del 2019), consolidatosi dopo l'arresto delle
Sezioni Unite nr. 11199 del 2002, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. «minimale contributivo»), secondo il riferimento ad essi fatto -con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale- dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 (convertito in L. 7 dicembre 1989, n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (c.d. «minimo retributivo costituzionale»>), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre -con incidenza sul distinto rapporto di lavoro- ai fini della determinazione della giusta retribuzione (v. ex plurimis Cass. nr. 801 del 2012).
La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato ad importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro.
La disposizione di cui all'art. 1 del DL 9 ottobre 1989 n. 338, convertito nella legge n 389/1989 è stata autenticamente interpretata dall'art. 2, comma 25, della L n 549/1995, il quale dispone che "L'art. 1 del DL 338/89 convertito con modificazioni in L n 389/1989 si interpreta nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria" (si tratta del c.d. contratto leader). La legge determina quindi un imponibile "minimo" da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non
è possibile scendere, ancorché la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore e la contrattazione collettiva funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo.
Si è osservato come, nel settore dell'edilizia, il D.L. nr. 244 del 1995, art. 29,
(conv. in legge nr. 341 del 1995) individui (espressamente) le ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo (in ragione -si reputa- della peculiarità del settore medesimo ove la possibilità di rendere la prestazione lavorativa è normalmente condizionata da eventi esterni che sfuggono al controllo delle parti).
Nondimeno, si è ritenuto che, anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione sia dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non dalle ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione).
Come logico corollario si è precisato che «ove [...] gli enti previdenziali e assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 1, anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo>>
(così Cass. nr.22986 del 2020 cit).
L'art. 29 d.l. 23/6/1995 n. 244, convertito in legge n. 341/1995, così recita: "I datori di lavoro esercenti attività edile anche se In economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2,
sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalie organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dal relativi contratti Integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere
Individuati con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette. Restano ferme le disposizioni in materia di retribuzione imponibile dettate dalla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, e successive modificazioni, in materia di minimali di retribuzione ai fini contributivi e quelle di cui al D.L 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 1, convertite, con modificazioni, dalla L.
7 dicembre 1989, n. 389. Nella retribuzione imponibile di cui a quest'ultima norma rientrano, secondo le misure previste dal D.L 29 marzo 1991, n. 103, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 giugno 1991, n. 166, anche gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili".
Detta norma determina la retribuzione sulla quale si calcolano i contributi, stabilendo che si considera a tal fine la "retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dal contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione". La finalità è chiaramente antielusiva (in tal senso, Cass., 13 ottobre 2009, n. 21700; V. pure Cass., ord., 18 febbraio 2011, n. 3969).
La medesima norma prevede, poi, una serie di eccezioni a tale regola ("con esclusione") nel caso in cui il lavoratore sia stato assente "per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili". Prevede, infine, che queste eccezioni possano essere ampliate da un decreto interministeriale ("altri eventi potranno essere individuati con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette"). Ed invero, in forza delle prevista delega, il d.m. 16 dicembre 1996 ha disposto che, oltre alle eccezioni previste dal d.l.
n. 244 del 1995, art. 29, comma 1, sono da escludere: a) permessi individuali non retribuiti nel limite massimo delle 40 ore;
b) eventuali anticipazioni effettuate dal datore di lavoro di somme corrispondenti agli importi della IG;
c) periodi di assenza dal lavoro per ferie collettive, per i lavoratori che non le hanno maturate;
d) periodi di assenza per la frequenza di corsi di formazione professionale.
Sull'interpretazione del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, art. 29, convertito, con modificazioni, in L. 8 agosto 1995, n. 341, sono intervenute numerose pronunce della Suprema Corte, le quali hanno tutte affermato il carattere tassativo dell'elencazione ivi contenuta (Cass. 11 agosto 2005 n. 16873, relativa ad una fattispecie di lavoratore assente per causale non identificata;
Cass. 24 gennaio 2006 n. 1301, relativa ad una fattispecie di sospensione consensuale della prestazione, alla quale ha ritenuto non applicabile la regola sul minimale di cui all'art. 29; Cass., 7 marzo 2007, n. 5233, che ha tuttavia offerto una condivisibile interpretazione di Cass. n. 1301/2006, nel senso che, da tale sentenza può trarsi il principio secondo cui l'obbligo del minimale contributivo non sussiste nelle ipotesi di sospensione debitamente CP comunicate all' in via preventiva ed oggettivamente accertabile).
Ripercorrendo i menzionati precedenti, la sentenza della Suprema Corte 23 gennaio 2013, n. 1577, ha osservato che il carattere di stretta interpretazione della elencazione del d.l. n. 244 del 1995, art. 29 e delle fonti normative cui esso rinvia - per l'esonero dal minimale contributivo - costituisce un principio idoneo ad escludere che accordi individuali di sospensione dell'attività, ai di fuori delle causali indicate, possano condurre all'esonero dall'obbligo del minimale contributivo. Ha aggiunto che, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma in esame, nell'ipotesi in cui è prevista l'esenzione dell'obbligo del minimale contributivo nei casi di sospensione dell'attività aziendale con intervento della cassa integrazione guadagni implicitamente esclusa per le aziende minori, per le quali non è
-
previsto l'intervento della IG - va ricompresa anche quella delle sospensioni significativamente ed oggettivamente rilevabili del rapporto di lavoro. Con tale tesi - fatta propria anche dalla sentenza n. 5233/2007, in relazione ad una fattispecie di sospensione preventivamente comunicata dell'attività aziendale si è ritenuto di privilegiare la "ratio" del trattamento normativo eguale di situazioni eguali, nonché il criterio di ragionevolezza, non contrastando con il carattere di stretta interpretazione della elencazione
(affermato da Cass. 16873/2005) e con l'ammissibilità di un'interpretazione estensiva anche delle norme tassative (Cass. 19 marzo 2003 n. 4036, 18 dicembre 1999 n. 14302, Cass. 15 aprile 1994 n. 3556, Cass. 7 dicembre
1991 n. 13176).
La tesi riafferma così il principio della necessaria subordinazione dell'esenzione dall'obbligazione contributiva alla comunicazione della sospensione, e cioè alla formalizzazione e al controllo, come nell'ipotesi di intervento della IG (v. in particolare Cass. 19 maggio 2008, n. 12624 ed, In senso conforme, Cass. 21700/2009, cit.; Cass., 15 luglio 2010, n. 16601;
Cass., 22 aprile 2011, n. 9298).
In definitiva, si è affermato che l'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, convertito nella legge n. 341 del 1995, nel determinare la misura dell'obbligo contributivo previdenziale ed assistenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, prevede l'esclusione dall'obbligo contributivo di una varietà di assenze, tra di loro accomunate dal fatto che vengono in considerazione situazioni in cui è la legge ad imporre al datore di lavoro di sospendere il rapporto. Ne consegue che, ove la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, continua a permanere intatto l'obbligo contributivo, dovendosi escludere, attesa l'assenza di una identità di "ratio" tra le situazioni considerate, la possibilità di una interpretazione estensiva o, comunque, analogica, e ciò tanto più che la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei casi d'esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali (in termini, Cass., 13 ottobre 2009, n. 21700).
Calando le richiamate coordinate ermeneutiche alla fattispecie che ci occupa, come può evincersi anche dalle risultanze peritali, la società, pur applicando il CCNL Edilizia RI, ha erogato, nel periodo di cui si discorre, una retribuzione inferiore a quella contrattualmente prevista, non ha corrisposto le festività e non ha determinato in maniera corretta la cd retribuzione virtuale. Di qui l'obbligo a versare la relativa differenza contributiva per un totale di euro 36.714,95 come analiticamente calcolato dal nominato C.t.u.
Deve invero ritenersi condivisibile la conclusione del c.t.u. riscontrata dal puntuale esame della documentazione in atti, rilevatane la sufficiente analiticità e la correttezza in relazione alle norme contrattuali richiamate.
5.2 sulla revoca delle agevolazioni contributive
Quanto alla revoca delle agevolazioni contributive, il D.L. 9 ottobre 1989 n.
338, art. 6, comma 9, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 1989,
n. 389, prevede la decadenza dal diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali e agli sgravi contributivi in relazione ai lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali, ovvero siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti o con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi, ovvero siano stati retribuiti in misura inferiore a tali retribuzioni minime.
Con riguardo all'attribuzione dei benefici conseguenti alla fiscalizzazione degli oneri sociali e agli sgravi contributivi, la giurisprudenza della
Suprema Corte ha precisato che il legislatore, subordinando i benefici alla erogazione ai dipendenti di un trattamento retributivo non inferiore a quello minimo previsto dalla disciplina collettiva, ha inteso collegare alla retribuzione corrisposta ai dipendenti il vantaggio di una contribuzione ridotta, sì da ripartire l'agevolazione fra le imprese e i lavoratori (c.d. "clausola sociale"). In particolare, il collegamento avviene mediante la configurazione di un onere a carico dell'impresa, consistente nella corresponsione della retribuzione minima fissata dal contratto collettivo applicabile nello specifico settore. La verifica dell'adempimento dell'onere va compiuta in concreto (cfr.
Cass. n. 1748/2001).
Il disposto normativo di cui all'art. 6, comma 10, del D.L. 338/89 (c.d. norma calmieratrice), convertito con modificazioni in Legge 389/1989, così come sostituito dall' art. 4 della L. n. 151/1993, prevede poi che "la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta". Tale disposizione fu introdotta dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 22 marzo
1993, n. 71, convertito in legge 20 maggio 1993, n. 151 al precipuo scopo di evitare gli effetti distorti che una pedissequa applicazione della normativa generale sugli sgravi comportava ed, in particolare, per evitare che anche lievi inadempienze potessero determinare la perdita totale dei benefici e, quindi, effetti sanzionatori del tutto sproporzionati a carico dei datori di lavoro. Con la norma in questione, la perdita del beneficio
(sgravio o fiscalizzazione) si atteggia in termini proporzionati al maggior inadempimento, retributivo o contributivo, riscontrato.
Il giudicante già in precedenti pronunce ha affermato che quella posta dall'art. 6, commi 9-13, del D.L. 338/89 è una sorta di disciplina di carattere generale che fissa le condizioni per fruire di tutte le agevolazioni contributive e comunque destinata ad applicarsi anche in mancanza di richiamo esplicito (cfr Corte appello Bari sez. lav., 21/05/2021, n.599; Sentenza n.
994/2022 pubbl. il 17/05/2022).
"A sostegno delle esposte argomentazioni in termini di applicabilità dell'art.6,
d.l. n. 338/1989 con “portata generale”, merita menzione la Circolare n. 3 del
18 luglio 2017 dell' [..] che così si Controparte_6
esprime: ""per un principio rinvenibile già nella disciplina dettata dall'art. 6 del
D.L. n. 338/1989 (conv. da L. n. 389/1989) in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali... le riduzioni contributive...non spettano alle imprese soltanto in relazione a quei lavoratori per i quali non siano stati rispettati i requisiti previsti dalla norma e limitatamente ad una durata pari ai periodi di inosservanza (cfr. commi 9 e 10). La portata generale di tale assunto trova conferma nel contenuto nell'art. 2, comma 5, D.L.
n. 71/1993 recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel
Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali, secondo cui "restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni".
Detto orientamento, espresso in plurime sentenze della giurisprudenza di merito, è stato confermato dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lav., con due ordinanze del 02/05/2024 n. 11762 e n. 11764, così statuendo: "[è] consolidato il principio secondo cui, in materia di sgravi contributivi, i commi 9 e 10 dell'art. 6, d.l. n. 338/1989 (conv. Con L. n. 389/1989)), debbono essere interpretati nel senso che la sanzione della perdita delle agevolazioni contributive a carico del datore di lavoro che non abbia denunziato agli istituti previdenziali alcuni lavoratori oppure li abbia denunziati per orari, giornate di lavoro o retribuzioni inferiori a quelli effettivi, dev'essere riferita alle posizioni dei soli lavoratori non denunziati o ai quali comunque si riferiscono le violazioni, in ragione del collegamento diretto tra i lavoratori cui si riferisce l'inadempimento e le sanzioni da applicare, rispondendo ad un criterio di razionalità vigente per tutti i sistemi sanzionatori che l'entità della sanzione sia rapportata, almeno tendenzialmente, all'entità della violazione (così già
Cass. n. 20891 del 2007, cui hanno dato continuità, tra le altre Cass. nn.
1571 del 2013 e 2112 del 2016) [...]”.
Parte_4 risultava assuntoNel caso di specie, il dipendente dall'azienda ai sensi dell'art. 8, comma 9 della legge 407/1990 secondo cui
"A decorrere dal 1 gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi".
Essendo state accertate differenze retributive, gli ispettori hanno proceduto, per i mesi di inadempienze riscontrate, ossia da giugno 2016 a gennaio 2017, alla revoca delle agevolazioni contributive, con applicazione dunque dell'aliquota contributiva intera del 43,67% (e non di quella ridotta del 9,19%), sulla retribuzione complessiva di detto periodo, ossia quella dichiarata dall'azienda con la differenza di retribuzione rilevata in sede di accertamento.
CP In sede di osservazione alla bozza della ctu, I' ha evidenziato che il Ctu
ha proceduto al conteggio applicando l'aliquota contributiva intera del
43,67% solo sulle differenze di retribuzione rilevate senza tener conto delle retribuzioni dichiarate dall'azienda con l'aliquota ridotta del 9,19% e, quindi, del recupero delle agevolazioni contributive effettuato.
Ebbene, premettendo che il tema della revoca delle agevolazioni contributive non era oggetto dei quesiti al Ctu in quanto questione valutabile da parte dello scrivente alla luce della documentazione in atti, ciò che rileva evidenziare è la mancata osservanza da parte dell' CP_1 della richiamata norma calmieratrice.
CP- con il suo operato, a fronte di una contribuzione omessa di euro L
715,45 per il periodo da giugno 2016 a gennaio 2017 e di una differenza imponibile previdenziale di euro 1.644,00, ha revocato le agevolazioni procedendo così al recupero delle stesse per un importo di euro 4.893,06.
A ben vedere, a fronte delle accertate inadempienze contrattuali nei confronti del lavoratore Pt 4 per cui l'azienda ha goduto di agevolazioni contributive
- per come sopra chiarito - correttamente gli ispettori hanno proceduto alla revoca delle dette agevolazioni godute in relazione al periodo della irregolarità riscontrata.
Tuttavia, operando la richiamata c.d. "norma calmieratrice", occorrerà rimodulare gli importi relativi alla perdita delle agevolazioni contributive del dipendente Parte_4
Ne consegue che, a fronte delle differenze di imponibile (euro 1.644,00) a cui corrispondono specifiche omissioni contributive (pari ad euro 715,45) analiticamente calcolate dal ctu, applicando l'art. 6, comma 10, d.l. n. 389 del
1989, con il quale il legislatore statuisce, come ricordato, che nei casi di denuncia di retribuzioni inferiori rispetto a quelle contrattuali la perdita del relativo sgravio non può superare la maggiore somma tra la contribuzione omessa e la retribuzione non corrisposta, la perdita dell'agevolazione per il lavoratore Pt_8 In relazione al periodo da giugno 2016 a gennaio 2017
è pari ad euro 1.644,00 (e non 4.893,06 come calcolata dall' CP_1 ).
Analoghe considerazioni valgono per i dipendenti Persona_3 Persona_4
indicati nel richiamato allegato D al verbale, per i quali e Persona_5
l'azienda ha goduto di diverse agevolazioni contributive, ossia quelle previste dalla legge 190/2014, dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali n. 367 del 16 novembre 2016, Incentivo occupazione Sud e dal Decreto Direttoriale dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n.
2 del 2 gennaio 2018.
Per tali dipendenti, in relazione al periodo espressamente indicato nel detto allegato D al verbale, la perdita del beneficio è pari ad euro 12.000,00, corrispondente alle differenze imponibili previdenziali accertate dal ctu (e non euro 14.488,56), tenuto conto della maggiore somma tra la contribuzione omessa e la retribuzione non corrisposta.
Complessivamente, dunque, la perdita delle agevolazioni contributive corrisponde all'importo di euro 13.644,00 (ossia euro 1.644,00 + 12.000,00).
5.3 sull'annullamento ed accertamento di rapporti di lavoro subordinati
Come detto, la società ha eccepito la illegittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato dal 28.05.2014 al 09.06.2017 della dipendente
Parte_2 in quanto ritenuto fondato sul mero rapporto di parentela
(in quanto moglie) con il legale rappresentante di essa società e sulla flessibilità dell'orario di lavoro osservato come dichiarato dalla lavoratrice in sede ispettiva. Ha evidenziato che siffatta flessibilità era oggetto di accordo con il datore di lavoro, tenuto conto del tipo di mansione espletata
(segretaria, responsabile dei rapporti con i consulenti) presso il proprio domicilio, ove risultava ubicata anche la sede della società, fermo restando che l'attività della Pt_9 era stata svolta sulla base delle direttive e dei controlli del datore di lavoro, il quale le aveva corrisposto regolarmente la retribuzione come da CCNL di settore.
La disamina della questione che ci occupa implica un necessario breve richiamo ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di elementi distintivi del rapporto di lavoro subordinato, con particolare riguardo alle ipotesi di prestazioni di lavoro espletate dai familiari della società datrice di lavoro. In via generale, l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro: subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità
di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà
del lavoratore. Gli ulteriori caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità,
la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa, le modalità di erogazione della retribuzione, non assumono rilievo determinante, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato che con il lavoro autonomo parasubordinato (cfr. Cass. sez. lav., 12.5.2004 n. 9060; Cass. sez. lav., 9.1.2001 n. 224).
La giurisprudenza di legittimità ha rimarcato che, ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, non si può comunque prescindere dalla volontà delle parti contraenti e, sotto questo profilo, va tenuto presente il nomen iuris utilizzato, anche se esso non ha mai un rilievo assorbente, in quanto deve tenersi conto, sul piano della interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle stesse, anche posteriore alla conclusione del contratto (v., sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 2 aprile 2014,
n. 7675; v., altresì, Sez. Lav., 23 gennaio 2009, n. 1717; 22 aprile 2008, n.
10345; 7 dicembre 2007, n. 25666; 18 aprile 2007, n. 9264).
Muovendo dunque dall'esatto presupposto che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, è necessario accertare l'effettivo atteggiarsi - alla stregua delle prospettazioni fornite dalle parti - del rapporto durante l'esecuzione dello stesso.
E' stato dunque affermato che "ove sorga controversia sulla natura del rapporto si deve, quindi, verificare se il potere della parte contrattuale destinataria della prestazione si sia limitato al coordinamento tra la propria struttura organizzativa e l'attività del prestatore, nell'ottica del necessario perseguimento delle finalità che l'hanno indotta ad avvalersi dell'altrui ausilio, oppure se, eccedendo le esigenze di coordinamento, il predetto potere si sia tradotto in un'ingerenza conformativa sovraordinata che ha determinato, nell'autore della prestazione, una situazione di effettiva dipendenza, a cui si sottrae il solo nucleo strettamente originale e personale della prestazione medesima" (cfr Cass. n. 3594/2011; Cass. n. 9894/2005).
In via generale, dunque, risulta "indefettibile" l'elemento del vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo non necessariamente stringente- del datore di lavoro (che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato). Tuttavia, il criterio dall'assoggettamento del lavoratore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro può, però, non risultare sempre significativo o dirimente per la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, occorrendo in alcuni casi fare ricorso a criteri distintivi sussidiari.
Ciò accade laddove l'apprezzamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione non sia agevole a causa di peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto sia perché si tratta di mansioni estremamente elementari ripetitive e predeterminate nelle loro modalità, sia perché, all'opposto, si tratta di mansioni di livello particolarmente elevato perché di natura intellettuale, professionale o creativa.
In tal caso, occorre far ricorso a criteri di carattere sussidiario e indiziario, allo scopo di accertare la sussistenza del vincolo di subordinazione in via indiretta tramite un procedimento logico presuntivo volto a ottenere una visione d'insieme che tenga conto dell'effettivo atteggiarsi degli indici suddetti nella fattispecie concreta nonché della loro reciproca interazione e rilevanza
(cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 23846 dell'11.10.2017; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 66 dell'8.01.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n.
14434 del 10.07.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22289 del
21.10.2014).
Tra i vari indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale
- di sono individuati: la valenza probatoria sussidiaria e da sola non decisiva collaborazione e l'inserimento stabile e continuativo del lavoratore nell'organizzazione aziendale e l'utilizzo di mezzi e strumenti del datore di lavoro, la durata complessiva del rapporto intercorso tra le parti, la regolamentazione dell'orario (cioè nel vincolo d'orario predeterminato a monte dal datore di lavoro in modo rigido e fisso), la forma e la modalità pattuita per la retribuzione (in particolare, in caso di compenso mensile fisso), l'assenza di rischio del lavoratore in relazione all'andamento positivo o negativo dell'attività di impresa, la primaria rilevanza attribuita allo svolgimento della prestazione nelle forme pattuite rispetto al risultato ottenuto per il tramite di essa (cfr. Cassazione civile sez. lav. 10 luglio 2015
n. 14434; Cassazione civile sez. lav. 8 aprile 2015 n. 7024; Cassazione civile sez. lav. 8 gennaio 2015 n. 66; Cassazione civile sez. lav. 21 ottobre 2014
n. 22289; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24561 del 31/10/2013 che, nel caso di attività di esecuzione di lavori edilizi in appartamento svolta da un singolo prestatore di opera a vantaggio di soggetto non imprenditore, consistente in semplici opere di demolizione interna, ha ritenuto corretto fare ricorso a criteri distintivi secondari, quali la remunerazione a giornata, le direttive impartite al prestatore sul lavoro da svolgere e l'assenza di organizzazione di mezzi).
Trattasi di elementi, dunque, che, benché isolatamente considerati siano privi di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione stessa.
In sintesi, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato, in caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo, occorrendo far ricorso ai richiamati criteri distintivi sussidiari, senza che rilevi, di per sé, l'assenza di un potere disciplinare, né quello di un potere direttivo esercitato in modo continuativo" (cfr ex plurimis Sez. L -
-
"
Sentenza n. 23846 del 11/10/2017; Cassazione civile sez. VI, 27/06/2019,
n.17384 Cass. n. 27076 del 2020; Cassazione civile sez. VI, 20/01/2022,
n.1809; cfr da ultimo Cassazione civile sez. lav., 05/08/2024, n.22057).
E' stato poi più volte affermato che il principio secondo cui la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici,
comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, sia applicabile anche in caso di attività svolta da un lavoratore legata da vincolo di coniugio e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro, laddove venga ravvisata l'irrilevanza del vincolo di familiarità rispetto alle concrete modalità della prestazione nel contesto aziendale (cfr Cass. Sez. L, Sentenza n. 14434 del
10/07/2015), risultando dunque necessaria la specifica dimostrazione della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, in modo che risulti il nesso di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione, pur se in un quadro caratterizzato da maggiore elasticità degli orari (cfr Cass. Sez. L, Sentenza
n. 9043 del 20/04/2011; Cassazione civile sez. VI, 16/11/2022, n.33759:
nella specie la Corte territoriale- con sentenza confermata dal Supremo
Collegio, nel dare atto del rapporto di subordinazione esistente tra le parti, ha posto in evidenza che la prestatrice fruiva di innegabili vantaggi in forza del rapporto parentale la datrice di lavoro. con
Non era soggetta la lavoratrice a rigidi orari di lavoro, non eseguiva talune prestazioni connesse all'attività di segreteria, quali la preparazione dei fascicoli, la redazione delle fatture, la gestione dell'archivio. Inoltre, godeva di "libertà di movimento", che le consentiva il disbrigo di eventuali altre incombenze anche durante l'orario di lavoro).
Di recente la Corte regolatrice ha poi precisato con riferimento ad un
-rapporto di lavoro subordinato di un convivente more uxorio che
l'accertamento dell'eterodirezione deve essere calato nello specifico contesto del rapporto sentimentale e di convivenza more uxorio instauratosi, alla stregua del quale il concreto apprezzamento della natura subordinata del rapporto deve tenere conto che l'elemento della eterodirezione si esprime in forma attenuata, senza necessità di una sua estrinsecazione in ordini specifici e dettagliati essendo sufficiente a sostanziare la natura subordinata del rapporto di lavoro il pieno e stabile inserimento del dipendente nella organizzazione di lavoro della datrice di lavoro e l'assenza in capo allo stesso di autonomia gestionale (cfr Cass 9778/2024).
In presenza, dunque, degli indici sintomatici (principali e/o sussidiari) di cui all'art. 2094 c.c., si configura l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato anche in ipotesi di prestazione svolta da un lavoratore legato da vincolo di coniugio e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro, escludendosi pertanto, in un simile caso, sia la fattispecie dell'impresa familiare, sia, a fortiori, la gratuità della prestazione di lavoro.
Ebbene, le coordinate ermeneutiche sopra richiamate assumono particolare rilievo nella fattispecie che ci occupa in cui si discorre di prestazioni di segretaria svolte dalla moglie del legale rappresentante della società. Ed è alla luce di tali principi che, ad avviso dello scrivente, occorre leggere le dichiarazioni rese in sede ispettiva.
Abbiamo visto come l'elemento della eterodirezione si esprima in forma attenuata - nel senso soprattutto di una maggiore elasticità di orari - nel caso di prestazioni svolte da un lavoratore legato da vincolo di coniugio e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro.
Ebbene, in sede ispettiva, la sign. Pt_9 ha dichiarato "[...] ho lavorato presso la ditta Parte_6 on le mansioni di segretaria e mi occupavo dei rapporti con i consulenti, di compilare le presenze degli operai, versamenti in banca o posta, a volte rapporti con i clienti, e tutto quello che c'era da fare in fase amministrativa di semplice esecuzione. Il lavoro lo svolgevo presso il mio domicilio avendo due bambine piccole, avevo una stanzetta adibita ad ufficio dove svolgevo tali compiti [...]". Specifico che sono la moglie dell'unico socio e amministratore unico della società
Parte_6 Di comune accordo con mio marito ho deciso di non lavorare più per dedicarmi ai figli ed ai lavori domestici. Ho lavorato presso la ditta di mio marito dal 2014, non ricordo il mese, fino al luglio 2017 ininterrottamente
[...]" Lavoravo da lunedì al venerdì senza un orario di lavoro preciso in quanto, avendo le bambine piccole, svolgevo il lavoro presso il mio domicilio a qualsiasi ora del giorno, appena mi liberavo. Le disposizioni sul lavoro mi venivano date da mio marito titolare dell'azienda che mi Persona_6 "
ha assunto. Non lavoravo tutti i giorni ma solo quando c'era la necessità di effettuare adempimenti inerenti al lavoro che io mi gestivo in base alle esigenze familiari. Venivo pagata sempre dal Sign. Per_6 mio marito, in contanti, che corrispondevano all'importo netto della busta paga […]”.
A fronte di tale dichiarazione, visto il rapporto di parentela (coniuge) tra il socio unico e Amministratore della società, Sig. e la Persona_6 '
"visto inoltre che l'attività lavorativa svolta Sig.ra Parte_2 '
all'interno di un contesto familiare in favore del coniuge, trova abitualmente la sua causa nei vincoli di solidarietà e affettività esistenti, che di regola sono alternativi ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, qual è il rapporto di lavoro subordinato (assenza del vincolo di subordinazione)" gli ispettori hanno provveduto ad annullare il rapporto di lavoro dipendente della Sig.ra Parte_2 a far data dal 01/06/2016 al 09/06/2017 e dal
03/07/2017 al 18/07/2017.
Ebbene, non può non evidenziarsi che gli ispettori hanno valorizzato solo la parte della dichiarazione in cui la Pt_9 riferiva di non aver osservato un orario di lavoro preciso, nonostante la stessa avesse dichiarato anche di aver lavorato ininterrottamente per la società dal 2014 a luglio 2017, seguendo le disposizioni del marito, titolare dell'azienda, che provvedeva anche al pagamento della retribuzione quale risultante dai prospetti paga mensili. La Pt_9 ha anche giustificato la circostanza di non aver osservato, durante l'intercorso rapporto di lavoro, un orario di lavoro preciso con le modalità di esplicazione della sua prestazione in quanto lavorava presso il proprio domicilio, laddove era anche ubicata la sede legale della società.
Né si è tenuto conto della dichiarazione resa il 28.08.2020 agli ispettori dal legale rappresentante e avente il seguente tenore: "Sono amministratore unico dal 22/01/2002 e socio unico della stessa dal Parte_6
13/01/2006. La società si occupa di edilizia ed attualmente ha in essere 6/7 cantieri tutti presso privati. Attualmente i cantieri sono fermi e probabilmente riapriranno lunedì. La società attualmente ha sei dipendenti con varie qualifiche, carpentieri, manovali, autista. Attualmente non ho personale amministrativo mi occupo personalmente della parte amministrativa. In passato ho avuto un dipendente per circa tre anni e svolgeva la sua attività presso il mio domicilio. Preciso che a causa del COVID 19 ho tutti i dipendenti in cassa integrazione dal marzo 2020 ad oggi. Probabilmente da lunedì 31 agosto 2020 riprenderà l'attività. Per le retribuzioni dei dipendenti applico il contratto OL RI".
Orbene, ritiene lo scrivente che dalla stessa dichiarazione della lavoratrice -
sulla base della quale gli ispettori hanno annullato il rapporto di lavoro - emerge invece sia la ricorrenza di poteri direttivi ed organizzativi esercitati nei confronti della Pt_9 da parte del datore di lavoro (indici principali), sia la continuità della prestazione e la misura fissa della retribuzione (indici sussidiari), fermo restando che la stessa fruiva di innegabili vantaggi in forza del rapporto parentale con il datore di lavoro consistenti proprio nella flessibilità dell'orario di lavoro, spiegata agevolmente tuttavia anche con il contenuto della sua prestazione (contatto con i consulenti/a volte con i clienti, versamenti in banca/posta, compilazione presenze operai) (cfr in ordine a tale ultimo aspetto Cass. 21646/2006).
Pertanto, l'annullamento del detto rapporto di lavoro risulta non fondato.
Gli ispettori inoltre alla luce della dichiarazione del lavoratore e del legale rappresentante e della domanda di IG COVID presentata dall'azienda, procedevano all'annullamento del rapporto di lavoro del dipendente [...]
CP_4 a tempo determinato dal 23.03.2020 al 31.03.2020 sull'assunto che lo stesso fosse intercorso durante un periodo di lockdown come da DPCM del 22 marzo 2020 in cui l'azienda aveva i dipendenti in IG
COVID, addebitando poi la contribuzione dovuta dal 24.02.2020 al
06.03.2020, periodo di lavoro non dichiarato dall'azienda, ritenendo il rapporto di lavoro del lavoratore ininterrotto dal 26.04.2010 al 6.03.2020 (in quanto la società aveva posto dal 09.03.2020 i dipendenti in IG Covid), nonostante le dimissioni rassegnate dal dipendente in data 21.02.2020.
Sul punto, la società opponente rileva la sussistenza di regolari dimissioni del lavoratore e l'assunzione poi dello stesso nel breve periodo dal
23.03.2020 al 31.03.2020 solo ed esclusivamente per la messa in sicurezza del cantiere e del trasporto del materiale.
Controparte_4 risulta essere stato dipendente della Ebbene, il Sig. società Parte_6 al 26/04/2010 al 21/02/2020 con contratto full time a tempo indeterminato con la qualifica di muratore. Tale rapporto di lavoro è cessato per dimissioni. Inoltre, lo stesso, è stato riassunto come dipendente con un contratto a tempo determinato dal della società Parte_6
23/03/2020 al 31/03/2020.
Il Sig. Persona_6 socio unico e Amministratore della società
come visto, dichiarava agli ispettori di aver posto in Cassa Parte_6
Integrazione COVID tutti i dipendenti, dal 09/03/2020, come da domanda n.
10000211 presentata il 06/04/2020 ed accolta dall' CP_1 in data 20/04/2020 con autorizzazione n. 720250085378.
Il Sig. Controparte_4 agli ispettori ha dichiarato: “[...] Specifico che sono di nazionalità Rumena e sono da più di dieci anni in Italia, quindi comprendo e parlo la lingua italiana. Attualmente sono in disoccupazione e percepisco la NASPI dall' CP_1. Sono disoccupato dalla fine di febbraio 2020, non ricordo il giorno preciso, in quanto mi sono dimesso dalla ditta Pt_6 perché mi sono trasferito nel Comune di Postiglione ed il lavoro era troppo lontano.
Nel contempo il titolare della società Pt_6 Sig. Persona_6 "
mi ha chiesto di completare il lavoro in corso che è stato effettuato fino alla metà di marzo 2020 poi sospeso a seguito della pandemia. Ho lavorato presso tale azienda dal 2010 ininterrottamente fino al 2020 su vari cantieri che sono succeduti nel tempo con la mansione di manovale [...]”.
Ebbene, il lavoratore ha riferito di aver ripreso a lavorare dopo le rassegnate dimissioni senza alcuna specificazione del momento a partire dal quale
-
aveva ripreso siffatta attività - e fino alla metà di marzo 2020 per completare dei lavori in corso nel periodo della pandemia. Ciò nonostante, gli ispettori hanno assunto proprio dalla detta dichiarazione che Controparte_4 avesse lavorato anche dopo le dimissioni del 21.02.2020 e sino alla sottoposizione in cig dei dipendenti della società opponente a partire dal
09.03.2020.
Non può non rilevarsi che il Per_6 ha semplicemente dichiarato che dal
9.03.2020 i suoi dipendenti erano in IG, ma il CP_4, a tale data, non era dipendente, stante le rassegnate dimissioni, ed è stato assunto nuovamente con un contratto a tempo determinato solo dal 23.03.2020 al 31.03.2020 per le sopravvenute ragioni correlate alla sospensione dei lavori durante la pandemia e lo stesso lavoratore ha detto agli ispettori di aver lavorato in questo periodo.
In sede di escussione testimoniale, Controparte_4 ha confermato che,
essendosi trasferito da Pt_10 in cui vi è anche la sede della società, a
Postiglione, per la lontananza, aveva rassegnato le dimissioni. Ha precisato che poi lo aveva ricontattato Persona_6 non ricordando con precisione dopo quanto tempo dalle dimissioni rassegnate, per chiedergli di tornare a lavorare in quanto vi era la necessità di mettere il cantiere in sicurezza dopo la sospensione dei lavori edili durante il periodo di pandemia, lavorando una settimana.
Il teste, pur non ricordando dopo quanto tempo il Per_6 lo avesse ricontattato, ha indubbiamente escluso di aver invece lavorato in maniera ininterrotta dopo le dimissioni per circa due settimane, precisando altresì di aver lavorato solo una settimana. Pertanto, in relazione alla posizione del suddetto dipendente, la pretesa di cui al verbale ispettivo (in particolare, la sanzione per lavoro "in nero", il ricalcolo dei contributi per il presunto periodo "in nero” ed il "contributo di licenziamento") non risulta fondata.
Alcuna contestazione ha invece riguardato l'accertata erogazione di ANF in misura superiore a quella spettante tenuto conto dei redditi effettivi percepiti dai lavoratori e rilevati dal controllo effettuato presso gli archivi telematici dell' Controparte_3 1. Nell'Allegato "E" al verbale sono indicate analiticamente le somme indebite per i dipendenti ' Per_2 Persona_1
Pertanto, tale rilievo può considerarsi fondato.
[...] Controparte_4
Parte_6 er ANFLe somme complessive da recuperare alla società indebiti sono pari ad € 78,73 per l'anno 2016, € 757,8 per l'anno 2017, €
1849,35 per l'anno 2018 e € 250,93 per l'anno 2019, per un totale di euro
2.936,81.
6. SUL REGIME SANZIONATORIO
Quanto alle sanzioni irrogate, rileva il giudicante che l'opponente nel ricorso si è limitato ad eccepirne la immotivata determinazione.
Nel verbale vi è di contro l'espresso richiamo alla disposizione di legge applicata, ossia l'art. 116, commi 8 e ss della I. n. 388 del 2000 e la espressa indicazione della “evasione” quale “tipo omissione" (p. 14 verbale).
Solo per completezza motivazionale, rileva richiamare la cornice normativa e giurisprudenziale in cui si colloca la fattispecie che ci occupa.
L'art. 116, comma 8, L. n. 388/2000 prevede: "I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento di contributi o premi dovuti per prestazioni previdenziali ed assistenziali ovvero vi provvedano in misura inferiore a quella dovuta sono tenuti:
a) Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi,
i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di
7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia.
b-bis) in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle lettere a) e b) nella misura del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al primo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura di cui al primo periodo delle lettere a) eb)
[...]".
Occorre a tal punto individuare i tratti distintivi della fattispecie della omissione contributiva rispetto a quella della evasione, in relazione alle distinte previsioni contenute nel citato L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8 secondo i principi elaborati dalla Corte regolatrice (cfr Cassazione civile sez. lav., 07/10/2022, n.29272).
La Suprema Corte ha ricordato, dal punto di vista dell'evoluzione della disciplina sanzionatoria, che una prima previsione relativa all'applicazione di somme aggiuntive, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva, era contenuta nella L. 29 febbraio 1988, n. 48, art. 4 (di conversione del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536), che inserì la distinzione tra fattispecie, meno grave perché espressione di mero ritardo nell'adempimento, di omissione contributiva da quella, più grave, di evasione che invece allude alla condotta di chi non paga i contributi ed ometta di registrare i propri lavoratori o presenti dichiarazioni non conformi al vero.
Le regole relative al pagamento delle somme aggiuntive vennero modificate dalla Legge finanziaria n. 662 del 1996. Da un lato si ribadì il concetto della omissione intesa come morosità, mentre quanto alla evasione, con la disciplina contenuta nell'art. 1, commi 217-224 si introdusse l'ipotesi di fattispecie nelle quali il mancato pagamento di contributi e premi derivava da oggettive incertezze connesse con contrastanti o sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali;
furono previste norme di favore in caso di imprese soggette a procedure concorsuali e fu inasprito il piano sanzionatorio con la introduzione di una sanzione una tantum in caso di evasione contributiva. Se con la L. n. 48 del 1988, in caso di evasione, la sanzione civile massima giungeva al 200%, con la L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 217 ss., si previde, per la condotta di evasione, una sanzione civile massima del 100%, cui andava ad aggiungersi la sanzione, c.d. una tantum che poteva arrivare, con modalità poi stabilite per i singoli Istituti anch'essa al 100%.
L'art. 1, comma 217, confermò l'alternativa tra la morosità e l'evasione,
confermando che nel primo caso si trattava di un semplice inadempimento contributivo, mentre la seconda si realizzava con il mancato versamento contributivo connessO alla mancata presentazione delle denunce obbligatorie o alla presentazione di queste con modalità non coerenti con il vero.
La novità del testo legislativo in esame fu la concessione di una forma di ravvedimento in favore degli evasori, mediante la possibilità di fruire di un trattamento sanzionatorio più mite, attraverso la previsione introdotta dalla seconda parte dell'art. 1, comma 217, lett. b), secondo cui, qualora la denuncia della situazione debitoria fosse effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro
6 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, la somma una tantum sarebbe stata dovuta nella misura del 30%, sempreché il versamento dei contributi o premi fosse effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa.
Con la sentenza n. 4808 del 2005, le Sezioni Unite della Cassazione
(seguite da Cass. n. 16423 del 2005; n. 17841 del 2005; n. 9126 del 2007) affermarono che "in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali e assistenziali, la mancata presentazione del modello
DM/10 (recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare) configura la fattispecie della evasione - e non già della semplice omissione contributiva, ricadente nella previsione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217, lett. b) che commina una sanzione una tantum il cui pagamento (alla stregua della modifica apportata al predetto comma 217 dalla L. n. 449 del 1997, art. 59) può essere evitato effettuando la denuncia della situazione debitoria spontaneamente (prima, cioè, di contestazioni o richieste da parte dell'ente) e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, purché il versamento degli stessi sia poi effettuato entro trenta giorni dalla denuncia (cd. ravvedimento operoso), senza che in subiecta materia, spieghi influenza l'entrata in vigore della L. n.
388 del 2000, art. 116, commi 8 e ss. (configurante la fattispecie dell'evasione contributiva in termini diversi e più favorevoli al datore di lavoro) attestante la indiscutibile inapplicabilità alle vicende precedenti alla sua entrata in vigore".
Con l'entrata in vigore della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a)
l'omissione contributiva viene delineata nel "mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rivelabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie", mentre la lett. b) definisce evasione il mancato pagamento dei contributi "connesso a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulti rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate". Per l'omissione, la sanzione civile su base annua sarà pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti fino ad un massimo del 40% dei contributi omessi. Per l'evasione, la sanzione civile sarà pari ad un tasso annuo del 30% fino ad un massimo del 60%. A ciò si aggiunge, se non interviene il pagamento integrale della somma dovuta, la maturazione degli interessi di mora sui soli contributi (art. 116, comma 9, legge cit.).
La previsione contenuta nella lett. b), in ogni modo, mantiene il caso del ravvedimento "qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa", applicandosi nuovamente il regime sanzionatorio dell'omissione.
Con la sentenza della Corte di cassazione n. 28966 del 2011 si è affermato che la fattispecie, meno grave, della omissione si configura "quando tutti gli adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il pagamento", mentre si configura l'evasione nel caso in cui, oltre al mancato pagamento dei contributi, non siano state effettuate nemmeno le dichiarazioni obbligatorie rivolte agli Enti previdenziali.
E' stata altresì affrontata la questione della formulazione della L. n. 388 del
2000, art. 116, comma 8 in relazione alla condotta dell'occultamento ed al rilievo da attribuire alla intenzione specifica di non versare i contributi o i premi ed ha stabilito che "il termine occultamento non indica necessariamente l'assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto attraverso la mancata (o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione e ciò, si badi, proprio attraverso l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all' Pt 7 l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo".
Dunque, in ipotesi di registrazione dei rapporti e delle effettive retribuzioni soltanto nei libri obbligatori, ma non accompagnati dalla presentazione delle denunce obbligatorie agli Enti previdenziali, questi ultimi non "potrebbero venire a conoscenza della situazione effettiva, atteso che tale conoscenza resterebbe, in difetto di una denuncia periodica veritiera, meramente eventuale, collegata cioè ad un altrettanto eventuale accertamento (ovvero al raffronto tra i dati di cui alla denuncia obbligatoria e quelli ricavabili dai Cud consegnati ai lavoratori), e non farebbe quindi venir meno, in relazione alla denuncia infedele, l'occultamento dei rapporti o delle retribuzioni".
Quanto al requisito soggettivo previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), è stato precisato che "stante il suddetto collegamento funzionale tra denunce mensili obbligatorie e pagamento dei contributi dovuti, l'omissione o l'infedeltà della denuncia è di per sé sintomatica (ove non meramente accidentale, episodica, strettamente marginale) della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni al fine di evitare, nella auspicata
(beninteso dal datore di lavoro infedele) e non implausibile possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri (da attuarsi per lo più nell'ambito temporale dei termini prescrizionali) consentano de facto di sottrarsi all'adempimento contributivo ovvero di effettuare il pagamento della contribuzione in misura inferiore al dovuto".
In definitiva, "l'omessa o solo parziale presentazione delle dichiarazioni obbligatorie, accompagnata dal mancato versamento dei contributi, configura una presunzione semplice che può essere vinta dal datore di lavoro, su cui grava il relativo onere, non con la dimostrazione della corretta annotazione dei dati omessi sui libri di cui è obbligatoria la tenuta, ma fornendo la prova rigorosa di evidenze, soprattutto documentali, che attestino l'assenza di intento fraudolento e la sua buona fede. Ciò forma oggetto di concreto accertamento da parte dei giudici di merito, al fine di accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivata".
L'omissione o l'infedeltà della denuncia, pertanto, ove non meramente accidentale, episodica o strettamente marginale, deve considerarsi di per sé sintomatica della volontà di occultamento, stante l'ovvia possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri nell'arco temporale dei termini prescrizionali consentano de facto ai soggetti obbligati di sottrarsi totalmente o parzialmente all'adempimento dell'obbligo contributivo (cfr anche Cassazione civile sez. lav., 16/04/2025, n.9952; da ultimo Cassazione
civile sez. lav., 18/11/2025, n.30459 in un caso analogo a quello di cui si discorre).
L'omissione contributiva sussiste, in altri termini, nell'ipotesi di mora nel versamento dei contributi dovuti (v. Cass. 17970/22) in base alle denunce CP effettuate all' e senza che l'ente debba procedere ad accertamenti volti ad individuare omissioni o falsità nelle denunce e registrazioni (v. ancora
Cass.28966/11).
Di contro, l'inoltro di denunce infedeli o la loro omissione fa di per sé presumere l'esistenza di una specifica volontà di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti, ma ciò non può dirsi irrispettoso della lettera della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), dal momento che il rilievo da essa attribuito all'elemento intenzionale consente, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione: si tratta infatti di presunzione relativa, che può essere vinta mediante l'allegazione e prova
(l'onere delle quali è a carico del soggetto inadempiente) di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento, onere che non può tuttavia ritenersi assolto in ragione della corretta annotazione dei dati sui libri di cui è obbligatoria la tenuta" (Cass. Lav., 27.12.2011, n. 28966 cit.; nello stesso senso, cfr. Cass. Lav., 01.03.2017, n. 5281).
Alla luce degli esposti principi, nella fattispecie è stato accertato, solo attraverso l'intervento degli ispettori, il versamento di contributi in misura inferiore a quella dovuta (ossia, retribuzioni contrattuali inferiori rispetto a quelle previste dalle contrattazioni collettive nazionali e provinciali CCNL, non corretta determinazione della retribuzione virtuale e mancato pagamento delle festività) per un ampio arco temporale, dunque, non meramente accidentale. L'ammontare dei contributi non era rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie e solo in ragione dell'atto di accertamento dell' CP_1
è stato possibile ricostruire la retribuzione corrisposta e quella dovuta in ragione della contrattazione di categoria. Non si può perciò affermare che, già in base alle denunce e registrazioni comunicate dalla società, risultasse il debito contributivo in seguito fatto valere dall'ente, come invece sarebbe occorso in caso di denunce corrette ma senza pagamento del debito contributivo (v. Cass. 8115/23 per l'evasione contributiva in caso di violazione del minimale contributivo).
Pertanto, in difetto di significative allegazioni in senso contrario della società ricorrente volte a superare la richiamata presunzione e contenute nel ricorso introduttivo, alla luce del sistema di preclusioni che caratterizza il rito lavoro, ricorrono gli estremi dell'evasione contributiva ai sensi dell'art. 116, comma
8, lettera b) della legge n. 388/2000. L'importo dovuto a tale titolo, come chiaramente calcolo da Ctu, è pari ad euro 21.111,48.
Occorre aggiungere, come detto, che per disposto normativo oltre alle sanzioni civili sono dovuti anche gli interessi di mora ai sensi del comma 9 del citato articolo 116.
Si parla invero di “somme aggiuntive" che comprendono sia le sanzioni che gli interessi. Ed è per questo che lo scrivente, tra i quesiti formulati al Ctu, chiedeva il calcolo delle somme aggiuntive, sebbene venisse indicato per mero errore solo il comma 8 (diversamente dal quesito formulato per i premi
CP_2 in cui si parlava espressamente di sanzioni ed interessi).
In definitiva, la somma dovuta dalla società opponente, comprensiva di sanzioni ed interessi di mora è pari ad euro 75.459,62, di cui euro 36.714,95
a titolo di contributi omessi, € 13.644,00 a titolo di recupero agevolazioni contributive, euro 2.936,81 a titolo di ANF indebiti, euro 21.111,48 a titolo di sanzioni per evasione sui contributi omessi ed euro 1.052,38 a titolo di interessi di mora.
7. SULLA VARIAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO
Quanto alla variazione del rapporto assicurativo, come detto, | CP_2 ha proceduto all'assicurazione del legale rappresentante, sign. Per_6 impegnato nella gestione amministrativa della società, come dal medesimo dichiarato in sede ispettiva - obbligo assicurativo in alcun modo contestato dalla società nel presente giudizio - ed al recupero dei premi evasi, alla luce delle risultanze ispettive, per gli operai assicurati.
Nell'atto di variazione del rapporto assicurativo relativo alla società odierna opponente, avente decorrenza dal 01.01.2016, vengono specificatamente indicate le modalità generali di calcolo del premio ordinario di assicurazione
(l'importo si ottiene moltiplicando il tasso applicato per l'ammontare delle retribuzioni imponibili e dividendo il prodotto per mille;
l'importo risultante viene poi maggiorato dell'1% per l'addizionale ANMIL), la differenza di premio anno per anno tenuto conto dell'aggiornamento del dato relativo alle retribuzioni, con indicazione tra parentesi di quelle "evase".
In sede di osservazioni alla bozza di ctu, l'CP_2 ha ritenuto che la base imponibile calcolata dal Ctu per il periodo da giugno 2016 a gennaio 2017 tenendo conto soltanto delle differenze retributive rilevate dovesse essere incrementata delle retribuzioni che la ditta, per il lavoratore Pt_8 aveva portato in esenzione, fruendo dello sgravio contributivo di cui all'art. 8, comma 9 L. 407/1990, poi revocato dall' CP_1, con conseguente maggiore importo del premio assicurativo dovuto. nonEbbene, abbiamo già chiarito che, in relazione al dipendente Pt_8 potendo la perdita dell'agevolazione superare la maggiore somma tra la contribuzione omessa e la retribuzione non corrisposta, le agevolazioni indebite e, dunque, da recuperare sono, in relazione al periodo da giugno
2016 a gennaio 2017, pari ad euro 1.644,00 (e non 4.893,06) come accertato dall' CP_1), importo corrispondente alle retribuzioni imponibili previdenziali non erogate sulle quali il ctu ha calcolato il dovuto premio CP_2
Pertanto, se le agevolazioni ex art. 8 cit. non sono state totalmente revocate, ritiene lo scrivente che non potrà considerarsi come base imponibile la totalità delle retribuzioni che la ditta aveva portato in esenzione in fruizione proprio di tali sgravi, ma solo quelle corrispondenti virtualmente alle revocate agevolazione, dunque, euro 3.052,44 per l'anno 2016 (tenuto conto di una revoca della agevolazioni contributive pari ad euro 1.333,00 X aliquota
43,67%) ed euro 712,16 per l'anno 2017 (tenuto conto di un revoca pari ad euro 311,00 X aliquota 43,67%) con un differenza di premio (da aggiungere a quella calcolata dal ctu) pari ad euro 259,67 per l'anno 2016 e 60,73 per l'anno 2017.
L'importo complessivo dei premi CP_2dovuti, alla luce della sopra evidenziata parziale fondatezza della pretesa creditoria di cui al verbale ispettivo di cui si discorre, è stato rideterminato dal CTU - come da quesito dello scrivente - nella somma di euro 11.568,07 comprensiva di sanzioni ed interessi cui occorre dunque aggiungere, per quanto sopra chiarito, la somma di euro
259,67 per l'anno 2016 ed euro 60,73 per l'anno 2017, per un totale di euro
11.888,47. Dalle suesposte considerazioni consegue la illegittimità della pretesa creditoria di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n.
2015011364/DDL del 2.11.2021 nella parte relativa all'annullamento dei rapporti di lavoro di Parte_2 e Controparte_4 all'addebito dei contributi dal 24.02.2020 al 06.03.2020 per il lavoratore Controparte_4
e nella parte eccedente la somma di euro 75.459,62 (di cui euro 36.714,95 per contributi su differenze retributive accertate, euro 13.644,99 per agevolazioni contributive indebite, euro 2.936,81 per ANF indebiti, oltre euro
22.163,86 a titolo di somme aggiuntive ex art. 116 comma 8 lett. b) e comma
9 della L. 388/2000).
Quanto alla debenza dei premi dovuti dalla società opponente, posto che in tema di riscossione di contributi previdenziali, ove venga accertata, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale con il quale si contesta la sussistenza del credito, la sola parziale fondatezza dell'opposizione, non si determina per questa unica ragione la totale inefficacia della cartella, ma il giudice deve, anche d'ufficio, dichiarare l'inefficacia della cartella soltanto in relazione alle somme non dovute (cfr Cass. Sez. L, Sentenza n. 19502 del
10/09/2009), va dichiarata la inefficacia della cartella di pagamento n.
10020230021455854 000, notificata in data 18.09.2023, nella parte eccedente l'importo di euro 11.888,47.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va parzialmente accolto.
Le spese processuali seguono la parziale reciproca soccombenza e sono ripartite tra | CP_1 el CP_2 in parti uguali (pro quota), liquidate come da dispositivo.
Sono invece compensate le spese processuali tra la parte opponente el CP_5 in applicazione del recente principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui in tema di riscossione dei crediti previdenziali in cui l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla I. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva, la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è
configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione laddove non sia svolta alcuna domanda nei confronti dell' [...]
CP_7 (cfr Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 19985 del 19/07/2024). E nella fattispecie che ci occupa la società opponente non ha spiegato domanda nei confronti del detto Ente.
CP Le spese della Ctu sono ripartite tra | el CP_2 e liquidate come da separato decreto.
PQM
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
[...]
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la illegittimità della pretesa creditoria di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2015011364/DDL del 2.11.2021 nella parte relativa all'annullamento dei rapporti di lavoro di Parte_2 e CP_4
all'addebito dei contributi dal 24.02.2020 al 06.03.2020 per [...]
[...]
CP_4 e nella parte eccedente la somma di euro 75.459,62 (di cui euro 36.714,95 per contributi su differenze retributive accertate, euro
13.644,00 per agevolazioni contributive indebite, euro 2.936,81 per ANF indebiti, euro 22.163,86 a titolo di somme aggiuntive ex art. 116 comma
8 lett. b) e comma 9 della L. 388/2000);
Dichiara la inefficacia della cartella di pagamento n.
10020230021455854 000, notificata in data 18.09.2023, avente | CP_2 quale Ente impositore, nella parte eccedente l'importo di euro 11.888,47;
- Rigetta il ricorso per la parte restante;
Condanna | CP_1 e | CP_2 al pagamento (pro quota), in favore del ricorrente, di 1/4 delle spese processuali che liquida per intero in euro
6.115,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie, con attribuzione al procuratore costituito;
compensa tra le parti i restanti 3/4; Contr Compensa le spese processuali tra parte ricorrente e
Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese in favore del
C.t.u.
Salerno, 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8182/2022 reg.gen.sez.lavoro cui è riunita la causa iscritta al n. 5598/2023 R.G. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. RUGGIERO LUCA giusta mandato a margine del ricorso introduttivo
Ricorrente
E
CP_1, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv.to SERRELLI SUSANNA, giusta procura in atti
Resistente
Nonché
CP_2, in persona del legale rapp. te pt, rapp. to e difeso dagli avv. to
SA ME e RE EN giusta procura in atti
Resistente
Nonché 'in persona del legale rapp. Controparte_3
te pt, rapp. ta e difesa dall'avv. to TIBERIO EMANUELE giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.12.2022 la società in epigrafe indicata proponeva un'azione di accertamento negativo del credito di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2015011364 del 02/11/2021,
notificato a mezzo p.e.c. in data 08/11/2021, dal quale conseguiva l'atto di variazione del rapporto assicurativo del 01/06/2022, notificato il 03/06/2022.
Eccepiva: l'assoluta illegittimità delle dichiarazioni rese dai dipendenti sull'assunto che le stesse non potessero da sole fondare alcun tipo di accertamento;
l'erronea interpretazione dei dati riportati nelle buste paga dei lavoratori dal momento che questi avevano esplicato la propria attività lavorativa secondo le descrizioni contenute nelle lettere di assunzione,
venendo retribuiti alla luce di quanto previsto dal CCNL di settore. Quanto al presunto lavoro nero del dipendente nel periodo Controparte_4
successivo alle sue dimissioni ed all'annullamento del rapporto di lavoro a tempo determinato per il periodo dal 23.02.2020 al 31.03.2020, rilevava la sussistenza di regolari dimissioni e l'assunzione poi del detto lavoratore nel suindicato periodo solo ed esclusivamente per la messa in sicurezza del cantiere e del trasporto del materiale. Eccepiva altresì la illegittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato della dipendente
Parte_2 fondato sul mero legame di parentela con il legale rappresentante di essa società e sulla dichiarata flessibilità dell'orario di lavoro osservato, ritenendo siffatta flessibilità oggetto di accordo con il datore di lavoro, tenuto conto del tipo di mansione espletata (segretaria, responsabile dei rapporti con i consulenti) presso il proprio domicilio, ove risultava ubicata anche la sede della società. Contestava inoltre la determinazione delle sanzioni applicate per mancata indicazione dei criteri adottati per la determinazione dei relativi importi. Eccepiva infine la nullità dei verbali per violazione di diritti fondamentali, dell'art. 12, comma 2, L. CP 212/2000 e dell'art. 9 Codice di Comportamento degli Ispettori dell' . Per tutte le suesposte ragioni, la società ricorrente adiva il Tribunale di Salerno
in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "accertare, nel merito, l'assoluta illegittimità e/o nullità del provvedimento impugnato;
dichiarare non dovuti gli importi dei premi così come richiesti e così come conteggiati sulla base del verbale ispettivo sopraindicato. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario del 15% L.P., oltre accessori fiscali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario".
Instauratosi correttamente il contraddittorio, si costituiva | CP_1, ribadendo la legittimità della pretesa creditoria a fondamento del verbale ispettivo e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva CP_2, chiedendo parimenti il rigetto del ricorso con vittoria delle CP spese di lite. Evidenziava che, a seguito del verbale dell' ' aveva proceduto all'assicurazione del legale rappresentante della società opponente impegnato nella gestione amministrativa, di cui alla voce di tariffa
0722, nonché al recupero dei premi evasi, alla luce delle risultanze del detto verbale, per gli operai assicurati alla voce di tariffa 3110 (edilizia civile).
Con ricorso depositato in data 11.10.2023 la società opponente proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 10020230021455854000, notificata il 18.09.2023, con cui veniva richiesto il pagamento dei premi di assicurazione CP_2 evasi per tardiva denuncia dei “dati retributivi generali"
e per sanzioni civili oltreché per interessi di mora, riferibili alle annualità 2016,
2017, 2018, 2019, 2020, per l'importo complessivo di € 17.624,17.
Rappresentava che tale cartella era conseguenza della variazione del rapporto assicurativo adottata dall'Ente a seguito del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2015011364 del 02/11/2021, notificato a mezzo p.e.c. in data 08/11/2021, già impugnato giudizialmente. Pertanto, nel ribadire le difese spiegate nel ricorso di accertamento negativo del credito di cui al detto verbale, eccependo altresì la prescrizione dei crediti, adiva il
Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro per vedere: "in via cautelare, anche inaudita altera parte, disporre la sospensione dell'esecutività degli atti impugnati in ragione del fumus boni iuris e periculum in mora rappresentati nei motivi sopra indicati;
accertare, nel merito,
l'assoluta illegittimità e/o nullità del provvedimento impugnato;
dichiarare non dovuti gli importi dei premi così come richiesti e così come conteggiati sulla base del verbale ispettivo sopraindicato. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario del 15% L.P., oltre accessori fiscali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario".
Si costituiva | CP_2, chiedendo il rigetto della domanda con vittoria delle spese processuali.
Controparte_3Si costituiva | eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva parimenti il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Disposta la riunione dei giudizi per evidente connessione, esaurita l'attività istruttoria e nominato un CTU, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 19.12.2025, il Giudice decideva la causa come da sentenza con contestuale motivazione.
Il ricorso va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
1. SUI FATTI DI CAUSA
Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, la pretesa contributiva di cui si discorre scaturisce dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2015011364/DDL del 02/11/2021, notificato alla società
opponente - operante nel settore dell'edilizia - in data 08/11/2021, dal quale
è conseguito l'atto di variazione del rapporto assicurativo CP_2 del
01/06/2022, notificato il 03/06/2022.
All'esito delle indagini iniziate presso la sede della società opponente in data
28.08.2020, gli ispettori dell' CP_1, alla luce della documentazione di lavoro e fiscale acquisita (Libro unico del lavoro;
comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro;
comunicazioni obbligatorie di cessazione del rapporto di lavoro;
lettere di assunzione e cessazione dei rapporti di lavoro instaurati dall'azienda; accantonamenti alla Parte_3 ; documentazione relativa alle prestazioni erogate al personale, quali ANF,
Indennità di Malattia, IG;
registri fatture attive e passive anno 2020; contratti di appalto, subappalto) e delle dichiarazioni del legale rappresentante e dei lavoratori, in relazione al periodo dal 01.06.2016 al 31.08.2020, hanno riscontrato le irregolarità di seguito esplicitate.
In primo luogo, dalla verifica dei LUL presentati hanno accertato che la retribuzione imponibile indicata dalla società oggetto di accertamento risultava inferiore alla retribuzione stabilita dal CCNL di riferimento - Edilizia
OL RI (e applicato dalla società come risultante dalle lettere di assunzione e dichiarato dallo stesso legale rappresentante) tenuto conto dei livelli di inquadramento dei dipendenti, delle giornate di assenza ai sensi dell'art. 29 del DL 23.6.1995 n. 244 convertito con Legge 341 del 08.8.1995
e della mancata o parziale corresponsione delle festività soppresse. Di qui il rilievo di differenze retributive, analiticamente indicate per dipendente e per periodo di riferimento, secondo quanto riportato nell'allegato "B" al verbale
(Tabelle da 1 a 5) per complessivi € 86.555,00 su cui venivano calcolati ed addebitati i contributi pari ad € 42.061,01.
A fronte di siffatte differenze retributive, gli ispettori procedevano alla revoca delle agevolazioni fruite nel periodo in cui risultava accertato il mancato rispetto del CCNL per i lavoratori interessati da dette agevolazioni (in particolare, l'agevolazione contributiva per l'assunzione di lavoratori inoccupati, disoccupati o sospesi da almeno 24 mesi ai sensi dell'art. 8, comma 9 L. 407/1990 in relazione al lavoratore per il Parte_4 periodo da giugno 2016 a gennaio 2017; le agevolazioni contributive previste dalla Legge 190/14 con codice agevolazione indicato sulle denunce
Pt_5 "L 444"; le agevolazioni contributive previste dal Decreto
Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367 del 16
novembre 2016, Incentivo occupazione SUD per l'assunzione dei lavoratori indicati sulle denunce Pt_5 "L 462"; le agevolazioni contributive previste dal Decreto direttoriale dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 2 del gennaio 2018 con codice agevolazione indicato sulle denunce UNIEMENS “L 478"). Nell'Allegato "D" PROSPETTO
-
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE INDEBITE - Tabella 1 -, veniva indicato,
per periodo di riferimento, il dipendente per il quale erano accertate agevolazioni contributive indebitamente conguagliate dalla Parte_6 con i relativi importi, le agevolazioni spettanti, le agevolazioni non spettanti e le motivazioni che avevano dato luogo alla indebita fruizione delle agevolazioni contributive stesse.
Gli ispettori riscontravano anche delle somme indebitamente corrisposte a
[...] titolo di ANF per i dipendenti Persona_1 Persona_2 '
CP_4 alla luce dei redditi accertati presso gli archivi telematici dell' Controparte_3
Si procedeva poi all' annullamento del rapporto di lavoro subordinato della lavoratrice dal 28.05.2014 al 09.06.2017 alla luce delParte_2
rapporto di parentela (moglie) con il legale rappresentante della società e della dichiarazione dalla medesima resa in sede ispettiva. Alla luce poi delle dichiarazioni del lavoratore e del legale rappresentante e della domanda di
IG COVID presentata dalla società, gli ispettori annullavano il rapporto di lavoro a tempo determinato del dipendente dal Controparte_4
23.03.2020 al 31.03.2020 in quanto ritenuto intercorso durante un periodo di lockdown come da DPCM del 22 marzo 2020 in cui l'azienda aveva i dipendenti in IG COVID, addebitando la contribuzione dovuta dal
24.02.2020 al 06.03.2020, periodo di lavoro non dichiarato dall'azienda, ritenendo, nonostante le dimissioni del 21.02.2020 del dipendente, il rapporto di lavoro ininterrotto dal 26.04.2010 al 6.03.2020 in quanto la società poneva dal 09.03.2020 i dipendenti in IG Covid.
Alla luce di tali rilievi, con il verbale si procedeva all'addebito dei contributi previdenziali ed assistenziali calcolati sulle differenze imponibili derivanti dalle irregolarità sopra evidenziate (€ 42.061,01 per contributi su differenze di retribuzioni rilevate, € 14.488,56 per agevolazioni contributive indebite, €
2.936,81 per ANF indebiti, € 1.509,89 per Contributo di Licenziamento dovuto) oltre interessi e somme aggiuntive ex art. 116, comma 8 e ss della legge n. 388/ 2000 pari ad euro 37.638,72). CP " | CP_2 procedeva A seguito del richiamato verbale dell all'assicurazione del legale rappresentante impegnato nella gestione amministrativa della società, di cui alla voce di tariffa 0722, nonché al recupero dei premi evasi, alla luce delle risultanze ispettive, per gli operai assicurati alla voce di tariffa 3110 (edilizia civile). Di qui, l'opposta cartella di pagamento.
2. SULLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL' Controparte_3
[...]
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' CP_5.
A ben vedere, in presenza di azioni ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto dell'art. 24 del d.lgs. 46/1999, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore (cfr Sezioni Unite della Cassazione n. 7514/2022). Al contempo, è stata altresì esclusa la ricorrenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario laddove non si faccia questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, precisando che l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (cfr anche Cass. 25 luglio 2007 n. 16412). È stato evidenziato che la ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio,
alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum.
Pertanto, nel sistema di disciplina della riscossione dei contributi previdenziali a mezzo ruolo esattoriale, l'art. 24 su richiamato prevede l'onere della parte di notificare il ricorso (in opposizione) al solo ente impositore, una legittimazione del concessionario residuando solo in caso di opposizione agli atti esecutivi, ipotesi che non ricorre nel caso di specie in cui la società, nel proporre opposizione avverso la cartella di pagamento n.
10020230021455854000, ha contestato il merito della pretesa creditoria.
Pertanto, non vi è alcuna legittimazione passiva dell' Controparte_3
[...]
3.SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEI PREMI E DELLE SANZIONI
DI CUI ALLA CARTELLA DI PAGAMENTO N. 10020230021455854000
Ciò premesso, va esaminata la preliminare eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente con riferimento ai premi ed alle sanzioni di cui alla opposta cartella di pagamento per gli anni dal 2016 al 2018.
I premi di assicurazione di cui alla richiamata cartella di pagamento attengono alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Tuttavia, la prescrizione non risulta decorsa tenuto conto dell'atto interruttivo costituito dalla variazione del rapporto assicurativo notificato in data
3.06.2022 a mezzo p.e.c. e dei periodi di sospensione Covid.
A ben vedere, la sospensione dei termini, introdotta dalla normativa emessa durante la pandemia COVID e più volte novellata, comporta lo slittamento del termine di prescrizione per n. 542 giorni complessivi.
Il termine quinquennale di prescrizione per i contributi previdenziali risulta sospeso più volte, e tale sospensione è stata anche prorogata:
-l'art. 37, co. 2, DL n. 18/2020 ha stabilito che "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo";
-l'art 11, co. 9, DL n. 183/2020 ha disposto che "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo";
-l'art. 68, co. 1, DL n. 18/2020 ha previsto che "Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
-lo stesso art. 68, co. 4 bis, DL n. 18/2020 (successivamente inserito) ha altresì stabilito che "Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del
31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre
2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate".
Ne deriva che vi è stata la sospensione nel periodo dal 23/02/2020 al
30/06/2020 (n. 129 giorni) in virtù dell'art 37 DL n. 18/2020, e nel periodo dal
31/12/2020 al 30/06/2021 (n. 182 giorni) ai sensi dell'art. 11, co. 9, DL
183/2020; tale sospensione è stata prorogata, ai sensi dell'art. 68 DL n.
18/2020, fino al 31/08/2021 e fino al 31/12/2021, e da ultimo per ulteriori 24 mesi (cioè fino al 31/12/2023).
Nel caso che ci occupa in cui si discorre di premi CP_2 dall'anno 2016, anche a voler considerare la scadenza prevista per la prima rata, ossia il 16.02., al momento della notifica in data 03.06.2022 dell'atto interruttivo costituito dalla variazione del rapporto assicurativo, la prescrizione non risultava maturata: infatti, aggiungendo ai 5 anni di prescrizione i n. 542 giorni di sospensione
(corrispondenti a 1 anno, 5 mesi e 27 giorni), il termine decorrente dal
16.02.2016 scadeva in data 12.08.2022 e risulta utilmente interrotto con la notifica in data 3.06.2022 dell'atto di variazione e poi dalla opposta cartella di pagamento notificata il 18.09.2023.
Pertanto, l'eccezione va disattesa.
4. SUI VERBALI ISPETTIVI E SULL'ONERE DELLA PROVA
Parimenti vanno disattese le eccezioni di nullità del verbale ispettivo per violazione di diritti fondamentali, dell'art. 12, comma 2, L. 212/2000 e dell'art.
CP 9 Codice di Comportamento degli Ispettori dell' per le ragioni di seguito illustrate.
Giova precisare sul punto che nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (cfr ex plurimis
Sez. L-, Ordinanza n. 5851 del 05/03/2024). Ed invero, il giudizio non verte sull'atto amministrativo e sulle attività espletate dai funzionari dell' CP_1, ma sul merito della pretesa contributiva e lo scrutinio del giudice non può che tener conto di tutti gli argomenti addotti a sostegno della domanda. Né riveste portata vincolante la prospettazione prescelta nel verbale ispettivo, tanto più che gli elementi desumibili da tale verbale sono liberamente apprezzati dal giudice, allorchè esulino dal perimetro della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. .
Pertanto, è il giudizio che plasma il tema del decidere, alla luce delle allegazioni, delle difese tempestivamente svolte dagli enti e delle mirate repliche a queste ultime (cfr in tal senso Cass. 26706/2023; Cass.
33833/2023).
Il sindacato del Giudice del lavoro non si estende, dunque, all'esame del verbale di accertamento come atto amministrativo ma alla verifica della fondatezza della pretesa dell' Pt 7 .
In materia previdenziale, come detto, il verbale ispettivo non può essere propriamente "impugnato", ma, una volta notificato, facoltizza il destinatario ad agire in giudizio per promuovere l'accertamento negativo della pretesa contributiva esplicitata nel suddetto verbale. Il verbale esaurisce la sua funzione nel rendere manifesta la pretesa contributiva dell'Ente, la cui fondatezza Inel caso in cui il destinatario si opponga attraverso la
-
proposizione dell'accertamento negativo (ovvero in sede di opposizione all'avviso di addebito/cartella esattoriale) - dev'essere verificata in sede giudiziaria (vedi, ex multis, Cass., 1/3/2021, n. 5550). Ciò premesso, rileva evidenziare che la prevalente giurisprudenza della
Corte di Cassazione relativa alla questione dell'onere della prova nei giudizi CP di opposizione a verbale di accertamento ha sancito espressamente che in tema di onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso CP dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe all'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (cfr ex plurimis Cass. 22862/2010; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012; Cassazione civile sez. lav.,
18/11/2020, n.26274).
Va poi in proposito, osservato che, per pacifica e condivisibile giurisprudenza
(Cass. 23800/2014; Cass. n. 14695/2012; Cass. 6.6.08, n. 15073; Cass.
22.2.2005 n. 3525; Cass. 20.3.07 n. 6565) i verbali ispettivi redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro possono assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità:
- i verbali fanno piena prova - fino a querela di falso- dei fatti che i funzionari attestino essere avvenuti in loro presenza o che gli stessi abbiano "potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale", nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese (così Cass. 24.11.2017, n.
28060);
- per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente in virtù del loro specifico contenuto o del concorso di altri elementi;
- quanto, poi, in particolare, alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese al funzionario dalle parti o da terzi, il verbale fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni (v. Cass. 28060/17, cit.; conf. Cass. 5.8.2017,
n. 20768; Cass. 24461/18; Cass. 23252/2024).
Allorché invece si discuta di esenzione dall'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato. Chi rivendichi l'eccezione in senso riduttivo dell'obbligo ha l'onere di dedurre e provare i presupposti che legittimano l'esonero (cfr Cass., sez. lav., 10 luglio 2018, n. 18160).
Giova infine ricordare che in tema di opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto crediti contributivi, l'onere della prova gravante a carico dell' CP_1, parte attrice in senso sostanziale, resta condizionato dalla mancata presa di posizione in maniera precisa della parte attrice in senso formale dei fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente previdenziale, nella prima difesa utile, e cioè nell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., con conseguente applicazione del principio per cui la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto ne rende inutile la prova siccome non più controverso in mancanza di siffatta precisa presa di posizione (cfr Cass. Sez. L '
Ordinanza n. 31704 del 04/12/2019; Sez. L-, Ordinanza n. 17604 del
24/08/2020).
5.SULLE IRREGOLARITA' RISCONTRATE:
5.1 sulla c.d. retribuzione virtuale
Venendo al merito della vicenda, come già evidenziato, in primo luogo viene addebitato alla società ricorrente di aver corrisposto ai lavoratori - nel periodo dal 06/2016 al 08/2020 - una retribuzione inferiore a quanto previsto dal CCNL di riferimento - Edilizia RI - tenuto conto del livello di inquadramento dei dipendenti, delle giornate effettuate, delle giornate di assenza ai sensi dell'art. 29 del DL 23.6.1995 n. 244 convertito con Legge
341 del 8.8.1995, e delle festività godute o soppresse non corrisposte o corrisposte parzialmente, il tutto con un'analitica indicazione delle differenze retributive rilevate per singolo dipendente e periodo di riferimento (cfr allegati
Be C al verbale ispettivo).
Di poi, la conseguente revoca delle agevolazioni contributive godute per i lavoratori per i quali sono state riscontrate le dette irregolarità, come specificamente emerge dall'allegato D (PROSPETTO AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE INDEBITE - Tabella 1) in cui risulta indicato, per periodo di riferimento, il dipendente per il quale sono accertate agevolazioni contributive indebite conguagliate dalla on i relativi importi,Parte_6
le agevolazioni spettanti, le agevolazioni non spettanti e la motivazione che ha dato luogo alla indebita fruizione delle agevolazioni contributive stesse, ossia le rilevate differenze di retribuzione nel mese di riferimento.
In relazione a tale aspetto, la società si è limitata a dedurre l'erronea interpretazione dei dati riportati nelle buste paga dei lavoratori sull'assunto che questi avessero esplicato la propria attività lavorativa secondo le descrizioni contenute nelle lettere di assunzione, venendo retribuiti alla luce di quanto previsto dal CCNL di settore.
Ebbene, al fine di un corretto inquadramento della fattispecie in esame occorre richiamare la normativa di riferimento e i principi espressi in materia dalla Corte regolatrice.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte (tra le ultime, Cass. nr.22986 del 2020 e Cass. nr. 15120 del 2019), consolidatosi dopo l'arresto delle
Sezioni Unite nr. 11199 del 2002, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. «minimale contributivo»), secondo il riferimento ad essi fatto -con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale- dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 (convertito in L. 7 dicembre 1989, n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (c.d. «minimo retributivo costituzionale»>), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre -con incidenza sul distinto rapporto di lavoro- ai fini della determinazione della giusta retribuzione (v. ex plurimis Cass. nr. 801 del 2012).
La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato ad importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro.
La disposizione di cui all'art. 1 del DL 9 ottobre 1989 n. 338, convertito nella legge n 389/1989 è stata autenticamente interpretata dall'art. 2, comma 25, della L n 549/1995, il quale dispone che "L'art. 1 del DL 338/89 convertito con modificazioni in L n 389/1989 si interpreta nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria" (si tratta del c.d. contratto leader). La legge determina quindi un imponibile "minimo" da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non
è possibile scendere, ancorché la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore e la contrattazione collettiva funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo.
Si è osservato come, nel settore dell'edilizia, il D.L. nr. 244 del 1995, art. 29,
(conv. in legge nr. 341 del 1995) individui (espressamente) le ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo (in ragione -si reputa- della peculiarità del settore medesimo ove la possibilità di rendere la prestazione lavorativa è normalmente condizionata da eventi esterni che sfuggono al controllo delle parti).
Nondimeno, si è ritenuto che, anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione sia dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non dalle ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione).
Come logico corollario si è precisato che «ove [...] gli enti previdenziali e assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 1, anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo>>
(così Cass. nr.22986 del 2020 cit).
L'art. 29 d.l. 23/6/1995 n. 244, convertito in legge n. 341/1995, così recita: "I datori di lavoro esercenti attività edile anche se In economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2,
sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalie organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dal relativi contratti Integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere
Individuati con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette. Restano ferme le disposizioni in materia di retribuzione imponibile dettate dalla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, e successive modificazioni, in materia di minimali di retribuzione ai fini contributivi e quelle di cui al D.L 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 1, convertite, con modificazioni, dalla L.
7 dicembre 1989, n. 389. Nella retribuzione imponibile di cui a quest'ultima norma rientrano, secondo le misure previste dal D.L 29 marzo 1991, n. 103, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 giugno 1991, n. 166, anche gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili".
Detta norma determina la retribuzione sulla quale si calcolano i contributi, stabilendo che si considera a tal fine la "retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dal contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione". La finalità è chiaramente antielusiva (in tal senso, Cass., 13 ottobre 2009, n. 21700; V. pure Cass., ord., 18 febbraio 2011, n. 3969).
La medesima norma prevede, poi, una serie di eccezioni a tale regola ("con esclusione") nel caso in cui il lavoratore sia stato assente "per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili". Prevede, infine, che queste eccezioni possano essere ampliate da un decreto interministeriale ("altri eventi potranno essere individuati con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette"). Ed invero, in forza delle prevista delega, il d.m. 16 dicembre 1996 ha disposto che, oltre alle eccezioni previste dal d.l.
n. 244 del 1995, art. 29, comma 1, sono da escludere: a) permessi individuali non retribuiti nel limite massimo delle 40 ore;
b) eventuali anticipazioni effettuate dal datore di lavoro di somme corrispondenti agli importi della IG;
c) periodi di assenza dal lavoro per ferie collettive, per i lavoratori che non le hanno maturate;
d) periodi di assenza per la frequenza di corsi di formazione professionale.
Sull'interpretazione del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, art. 29, convertito, con modificazioni, in L. 8 agosto 1995, n. 341, sono intervenute numerose pronunce della Suprema Corte, le quali hanno tutte affermato il carattere tassativo dell'elencazione ivi contenuta (Cass. 11 agosto 2005 n. 16873, relativa ad una fattispecie di lavoratore assente per causale non identificata;
Cass. 24 gennaio 2006 n. 1301, relativa ad una fattispecie di sospensione consensuale della prestazione, alla quale ha ritenuto non applicabile la regola sul minimale di cui all'art. 29; Cass., 7 marzo 2007, n. 5233, che ha tuttavia offerto una condivisibile interpretazione di Cass. n. 1301/2006, nel senso che, da tale sentenza può trarsi il principio secondo cui l'obbligo del minimale contributivo non sussiste nelle ipotesi di sospensione debitamente CP comunicate all' in via preventiva ed oggettivamente accertabile).
Ripercorrendo i menzionati precedenti, la sentenza della Suprema Corte 23 gennaio 2013, n. 1577, ha osservato che il carattere di stretta interpretazione della elencazione del d.l. n. 244 del 1995, art. 29 e delle fonti normative cui esso rinvia - per l'esonero dal minimale contributivo - costituisce un principio idoneo ad escludere che accordi individuali di sospensione dell'attività, ai di fuori delle causali indicate, possano condurre all'esonero dall'obbligo del minimale contributivo. Ha aggiunto che, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma in esame, nell'ipotesi in cui è prevista l'esenzione dell'obbligo del minimale contributivo nei casi di sospensione dell'attività aziendale con intervento della cassa integrazione guadagni implicitamente esclusa per le aziende minori, per le quali non è
-
previsto l'intervento della IG - va ricompresa anche quella delle sospensioni significativamente ed oggettivamente rilevabili del rapporto di lavoro. Con tale tesi - fatta propria anche dalla sentenza n. 5233/2007, in relazione ad una fattispecie di sospensione preventivamente comunicata dell'attività aziendale si è ritenuto di privilegiare la "ratio" del trattamento normativo eguale di situazioni eguali, nonché il criterio di ragionevolezza, non contrastando con il carattere di stretta interpretazione della elencazione
(affermato da Cass. 16873/2005) e con l'ammissibilità di un'interpretazione estensiva anche delle norme tassative (Cass. 19 marzo 2003 n. 4036, 18 dicembre 1999 n. 14302, Cass. 15 aprile 1994 n. 3556, Cass. 7 dicembre
1991 n. 13176).
La tesi riafferma così il principio della necessaria subordinazione dell'esenzione dall'obbligazione contributiva alla comunicazione della sospensione, e cioè alla formalizzazione e al controllo, come nell'ipotesi di intervento della IG (v. in particolare Cass. 19 maggio 2008, n. 12624 ed, In senso conforme, Cass. 21700/2009, cit.; Cass., 15 luglio 2010, n. 16601;
Cass., 22 aprile 2011, n. 9298).
In definitiva, si è affermato che l'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, convertito nella legge n. 341 del 1995, nel determinare la misura dell'obbligo contributivo previdenziale ed assistenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, prevede l'esclusione dall'obbligo contributivo di una varietà di assenze, tra di loro accomunate dal fatto che vengono in considerazione situazioni in cui è la legge ad imporre al datore di lavoro di sospendere il rapporto. Ne consegue che, ove la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, continua a permanere intatto l'obbligo contributivo, dovendosi escludere, attesa l'assenza di una identità di "ratio" tra le situazioni considerate, la possibilità di una interpretazione estensiva o, comunque, analogica, e ciò tanto più che la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei casi d'esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali (in termini, Cass., 13 ottobre 2009, n. 21700).
Calando le richiamate coordinate ermeneutiche alla fattispecie che ci occupa, come può evincersi anche dalle risultanze peritali, la società, pur applicando il CCNL Edilizia RI, ha erogato, nel periodo di cui si discorre, una retribuzione inferiore a quella contrattualmente prevista, non ha corrisposto le festività e non ha determinato in maniera corretta la cd retribuzione virtuale. Di qui l'obbligo a versare la relativa differenza contributiva per un totale di euro 36.714,95 come analiticamente calcolato dal nominato C.t.u.
Deve invero ritenersi condivisibile la conclusione del c.t.u. riscontrata dal puntuale esame della documentazione in atti, rilevatane la sufficiente analiticità e la correttezza in relazione alle norme contrattuali richiamate.
5.2 sulla revoca delle agevolazioni contributive
Quanto alla revoca delle agevolazioni contributive, il D.L. 9 ottobre 1989 n.
338, art. 6, comma 9, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 1989,
n. 389, prevede la decadenza dal diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali e agli sgravi contributivi in relazione ai lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali, ovvero siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti o con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi, ovvero siano stati retribuiti in misura inferiore a tali retribuzioni minime.
Con riguardo all'attribuzione dei benefici conseguenti alla fiscalizzazione degli oneri sociali e agli sgravi contributivi, la giurisprudenza della
Suprema Corte ha precisato che il legislatore, subordinando i benefici alla erogazione ai dipendenti di un trattamento retributivo non inferiore a quello minimo previsto dalla disciplina collettiva, ha inteso collegare alla retribuzione corrisposta ai dipendenti il vantaggio di una contribuzione ridotta, sì da ripartire l'agevolazione fra le imprese e i lavoratori (c.d. "clausola sociale"). In particolare, il collegamento avviene mediante la configurazione di un onere a carico dell'impresa, consistente nella corresponsione della retribuzione minima fissata dal contratto collettivo applicabile nello specifico settore. La verifica dell'adempimento dell'onere va compiuta in concreto (cfr.
Cass. n. 1748/2001).
Il disposto normativo di cui all'art. 6, comma 10, del D.L. 338/89 (c.d. norma calmieratrice), convertito con modificazioni in Legge 389/1989, così come sostituito dall' art. 4 della L. n. 151/1993, prevede poi che "la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta". Tale disposizione fu introdotta dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 22 marzo
1993, n. 71, convertito in legge 20 maggio 1993, n. 151 al precipuo scopo di evitare gli effetti distorti che una pedissequa applicazione della normativa generale sugli sgravi comportava ed, in particolare, per evitare che anche lievi inadempienze potessero determinare la perdita totale dei benefici e, quindi, effetti sanzionatori del tutto sproporzionati a carico dei datori di lavoro. Con la norma in questione, la perdita del beneficio
(sgravio o fiscalizzazione) si atteggia in termini proporzionati al maggior inadempimento, retributivo o contributivo, riscontrato.
Il giudicante già in precedenti pronunce ha affermato che quella posta dall'art. 6, commi 9-13, del D.L. 338/89 è una sorta di disciplina di carattere generale che fissa le condizioni per fruire di tutte le agevolazioni contributive e comunque destinata ad applicarsi anche in mancanza di richiamo esplicito (cfr Corte appello Bari sez. lav., 21/05/2021, n.599; Sentenza n.
994/2022 pubbl. il 17/05/2022).
"A sostegno delle esposte argomentazioni in termini di applicabilità dell'art.6,
d.l. n. 338/1989 con “portata generale”, merita menzione la Circolare n. 3 del
18 luglio 2017 dell' [..] che così si Controparte_6
esprime: ""per un principio rinvenibile già nella disciplina dettata dall'art. 6 del
D.L. n. 338/1989 (conv. da L. n. 389/1989) in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali... le riduzioni contributive...non spettano alle imprese soltanto in relazione a quei lavoratori per i quali non siano stati rispettati i requisiti previsti dalla norma e limitatamente ad una durata pari ai periodi di inosservanza (cfr. commi 9 e 10). La portata generale di tale assunto trova conferma nel contenuto nell'art. 2, comma 5, D.L.
n. 71/1993 recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel
Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali, secondo cui "restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni".
Detto orientamento, espresso in plurime sentenze della giurisprudenza di merito, è stato confermato dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lav., con due ordinanze del 02/05/2024 n. 11762 e n. 11764, così statuendo: "[è] consolidato il principio secondo cui, in materia di sgravi contributivi, i commi 9 e 10 dell'art. 6, d.l. n. 338/1989 (conv. Con L. n. 389/1989)), debbono essere interpretati nel senso che la sanzione della perdita delle agevolazioni contributive a carico del datore di lavoro che non abbia denunziato agli istituti previdenziali alcuni lavoratori oppure li abbia denunziati per orari, giornate di lavoro o retribuzioni inferiori a quelli effettivi, dev'essere riferita alle posizioni dei soli lavoratori non denunziati o ai quali comunque si riferiscono le violazioni, in ragione del collegamento diretto tra i lavoratori cui si riferisce l'inadempimento e le sanzioni da applicare, rispondendo ad un criterio di razionalità vigente per tutti i sistemi sanzionatori che l'entità della sanzione sia rapportata, almeno tendenzialmente, all'entità della violazione (così già
Cass. n. 20891 del 2007, cui hanno dato continuità, tra le altre Cass. nn.
1571 del 2013 e 2112 del 2016) [...]”.
Parte_4 risultava assuntoNel caso di specie, il dipendente dall'azienda ai sensi dell'art. 8, comma 9 della legge 407/1990 secondo cui
"A decorrere dal 1 gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi".
Essendo state accertate differenze retributive, gli ispettori hanno proceduto, per i mesi di inadempienze riscontrate, ossia da giugno 2016 a gennaio 2017, alla revoca delle agevolazioni contributive, con applicazione dunque dell'aliquota contributiva intera del 43,67% (e non di quella ridotta del 9,19%), sulla retribuzione complessiva di detto periodo, ossia quella dichiarata dall'azienda con la differenza di retribuzione rilevata in sede di accertamento.
CP In sede di osservazione alla bozza della ctu, I' ha evidenziato che il Ctu
ha proceduto al conteggio applicando l'aliquota contributiva intera del
43,67% solo sulle differenze di retribuzione rilevate senza tener conto delle retribuzioni dichiarate dall'azienda con l'aliquota ridotta del 9,19% e, quindi, del recupero delle agevolazioni contributive effettuato.
Ebbene, premettendo che il tema della revoca delle agevolazioni contributive non era oggetto dei quesiti al Ctu in quanto questione valutabile da parte dello scrivente alla luce della documentazione in atti, ciò che rileva evidenziare è la mancata osservanza da parte dell' CP_1 della richiamata norma calmieratrice.
CP- con il suo operato, a fronte di una contribuzione omessa di euro L
715,45 per il periodo da giugno 2016 a gennaio 2017 e di una differenza imponibile previdenziale di euro 1.644,00, ha revocato le agevolazioni procedendo così al recupero delle stesse per un importo di euro 4.893,06.
A ben vedere, a fronte delle accertate inadempienze contrattuali nei confronti del lavoratore Pt 4 per cui l'azienda ha goduto di agevolazioni contributive
- per come sopra chiarito - correttamente gli ispettori hanno proceduto alla revoca delle dette agevolazioni godute in relazione al periodo della irregolarità riscontrata.
Tuttavia, operando la richiamata c.d. "norma calmieratrice", occorrerà rimodulare gli importi relativi alla perdita delle agevolazioni contributive del dipendente Parte_4
Ne consegue che, a fronte delle differenze di imponibile (euro 1.644,00) a cui corrispondono specifiche omissioni contributive (pari ad euro 715,45) analiticamente calcolate dal ctu, applicando l'art. 6, comma 10, d.l. n. 389 del
1989, con il quale il legislatore statuisce, come ricordato, che nei casi di denuncia di retribuzioni inferiori rispetto a quelle contrattuali la perdita del relativo sgravio non può superare la maggiore somma tra la contribuzione omessa e la retribuzione non corrisposta, la perdita dell'agevolazione per il lavoratore Pt_8 In relazione al periodo da giugno 2016 a gennaio 2017
è pari ad euro 1.644,00 (e non 4.893,06 come calcolata dall' CP_1 ).
Analoghe considerazioni valgono per i dipendenti Persona_3 Persona_4
indicati nel richiamato allegato D al verbale, per i quali e Persona_5
l'azienda ha goduto di diverse agevolazioni contributive, ossia quelle previste dalla legge 190/2014, dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali n. 367 del 16 novembre 2016, Incentivo occupazione Sud e dal Decreto Direttoriale dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n.
2 del 2 gennaio 2018.
Per tali dipendenti, in relazione al periodo espressamente indicato nel detto allegato D al verbale, la perdita del beneficio è pari ad euro 12.000,00, corrispondente alle differenze imponibili previdenziali accertate dal ctu (e non euro 14.488,56), tenuto conto della maggiore somma tra la contribuzione omessa e la retribuzione non corrisposta.
Complessivamente, dunque, la perdita delle agevolazioni contributive corrisponde all'importo di euro 13.644,00 (ossia euro 1.644,00 + 12.000,00).
5.3 sull'annullamento ed accertamento di rapporti di lavoro subordinati
Come detto, la società ha eccepito la illegittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato dal 28.05.2014 al 09.06.2017 della dipendente
Parte_2 in quanto ritenuto fondato sul mero rapporto di parentela
(in quanto moglie) con il legale rappresentante di essa società e sulla flessibilità dell'orario di lavoro osservato come dichiarato dalla lavoratrice in sede ispettiva. Ha evidenziato che siffatta flessibilità era oggetto di accordo con il datore di lavoro, tenuto conto del tipo di mansione espletata
(segretaria, responsabile dei rapporti con i consulenti) presso il proprio domicilio, ove risultava ubicata anche la sede della società, fermo restando che l'attività della Pt_9 era stata svolta sulla base delle direttive e dei controlli del datore di lavoro, il quale le aveva corrisposto regolarmente la retribuzione come da CCNL di settore.
La disamina della questione che ci occupa implica un necessario breve richiamo ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di elementi distintivi del rapporto di lavoro subordinato, con particolare riguardo alle ipotesi di prestazioni di lavoro espletate dai familiari della società datrice di lavoro. In via generale, l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro: subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità
di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà
del lavoratore. Gli ulteriori caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità,
la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa, le modalità di erogazione della retribuzione, non assumono rilievo determinante, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato che con il lavoro autonomo parasubordinato (cfr. Cass. sez. lav., 12.5.2004 n. 9060; Cass. sez. lav., 9.1.2001 n. 224).
La giurisprudenza di legittimità ha rimarcato che, ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, non si può comunque prescindere dalla volontà delle parti contraenti e, sotto questo profilo, va tenuto presente il nomen iuris utilizzato, anche se esso non ha mai un rilievo assorbente, in quanto deve tenersi conto, sul piano della interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle stesse, anche posteriore alla conclusione del contratto (v., sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 2 aprile 2014,
n. 7675; v., altresì, Sez. Lav., 23 gennaio 2009, n. 1717; 22 aprile 2008, n.
10345; 7 dicembre 2007, n. 25666; 18 aprile 2007, n. 9264).
Muovendo dunque dall'esatto presupposto che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, è necessario accertare l'effettivo atteggiarsi - alla stregua delle prospettazioni fornite dalle parti - del rapporto durante l'esecuzione dello stesso.
E' stato dunque affermato che "ove sorga controversia sulla natura del rapporto si deve, quindi, verificare se il potere della parte contrattuale destinataria della prestazione si sia limitato al coordinamento tra la propria struttura organizzativa e l'attività del prestatore, nell'ottica del necessario perseguimento delle finalità che l'hanno indotta ad avvalersi dell'altrui ausilio, oppure se, eccedendo le esigenze di coordinamento, il predetto potere si sia tradotto in un'ingerenza conformativa sovraordinata che ha determinato, nell'autore della prestazione, una situazione di effettiva dipendenza, a cui si sottrae il solo nucleo strettamente originale e personale della prestazione medesima" (cfr Cass. n. 3594/2011; Cass. n. 9894/2005).
In via generale, dunque, risulta "indefettibile" l'elemento del vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo non necessariamente stringente- del datore di lavoro (che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato). Tuttavia, il criterio dall'assoggettamento del lavoratore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro può, però, non risultare sempre significativo o dirimente per la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, occorrendo in alcuni casi fare ricorso a criteri distintivi sussidiari.
Ciò accade laddove l'apprezzamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione non sia agevole a causa di peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto sia perché si tratta di mansioni estremamente elementari ripetitive e predeterminate nelle loro modalità, sia perché, all'opposto, si tratta di mansioni di livello particolarmente elevato perché di natura intellettuale, professionale o creativa.
In tal caso, occorre far ricorso a criteri di carattere sussidiario e indiziario, allo scopo di accertare la sussistenza del vincolo di subordinazione in via indiretta tramite un procedimento logico presuntivo volto a ottenere una visione d'insieme che tenga conto dell'effettivo atteggiarsi degli indici suddetti nella fattispecie concreta nonché della loro reciproca interazione e rilevanza
(cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 23846 dell'11.10.2017; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 66 dell'8.01.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n.
14434 del 10.07.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22289 del
21.10.2014).
Tra i vari indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale
- di sono individuati: la valenza probatoria sussidiaria e da sola non decisiva collaborazione e l'inserimento stabile e continuativo del lavoratore nell'organizzazione aziendale e l'utilizzo di mezzi e strumenti del datore di lavoro, la durata complessiva del rapporto intercorso tra le parti, la regolamentazione dell'orario (cioè nel vincolo d'orario predeterminato a monte dal datore di lavoro in modo rigido e fisso), la forma e la modalità pattuita per la retribuzione (in particolare, in caso di compenso mensile fisso), l'assenza di rischio del lavoratore in relazione all'andamento positivo o negativo dell'attività di impresa, la primaria rilevanza attribuita allo svolgimento della prestazione nelle forme pattuite rispetto al risultato ottenuto per il tramite di essa (cfr. Cassazione civile sez. lav. 10 luglio 2015
n. 14434; Cassazione civile sez. lav. 8 aprile 2015 n. 7024; Cassazione civile sez. lav. 8 gennaio 2015 n. 66; Cassazione civile sez. lav. 21 ottobre 2014
n. 22289; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24561 del 31/10/2013 che, nel caso di attività di esecuzione di lavori edilizi in appartamento svolta da un singolo prestatore di opera a vantaggio di soggetto non imprenditore, consistente in semplici opere di demolizione interna, ha ritenuto corretto fare ricorso a criteri distintivi secondari, quali la remunerazione a giornata, le direttive impartite al prestatore sul lavoro da svolgere e l'assenza di organizzazione di mezzi).
Trattasi di elementi, dunque, che, benché isolatamente considerati siano privi di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione stessa.
In sintesi, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato, in caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo, occorrendo far ricorso ai richiamati criteri distintivi sussidiari, senza che rilevi, di per sé, l'assenza di un potere disciplinare, né quello di un potere direttivo esercitato in modo continuativo" (cfr ex plurimis Sez. L -
-
"
Sentenza n. 23846 del 11/10/2017; Cassazione civile sez. VI, 27/06/2019,
n.17384 Cass. n. 27076 del 2020; Cassazione civile sez. VI, 20/01/2022,
n.1809; cfr da ultimo Cassazione civile sez. lav., 05/08/2024, n.22057).
E' stato poi più volte affermato che il principio secondo cui la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici,
comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, sia applicabile anche in caso di attività svolta da un lavoratore legata da vincolo di coniugio e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro, laddove venga ravvisata l'irrilevanza del vincolo di familiarità rispetto alle concrete modalità della prestazione nel contesto aziendale (cfr Cass. Sez. L, Sentenza n. 14434 del
10/07/2015), risultando dunque necessaria la specifica dimostrazione della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, in modo che risulti il nesso di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione, pur se in un quadro caratterizzato da maggiore elasticità degli orari (cfr Cass. Sez. L, Sentenza
n. 9043 del 20/04/2011; Cassazione civile sez. VI, 16/11/2022, n.33759:
nella specie la Corte territoriale- con sentenza confermata dal Supremo
Collegio, nel dare atto del rapporto di subordinazione esistente tra le parti, ha posto in evidenza che la prestatrice fruiva di innegabili vantaggi in forza del rapporto parentale la datrice di lavoro. con
Non era soggetta la lavoratrice a rigidi orari di lavoro, non eseguiva talune prestazioni connesse all'attività di segreteria, quali la preparazione dei fascicoli, la redazione delle fatture, la gestione dell'archivio. Inoltre, godeva di "libertà di movimento", che le consentiva il disbrigo di eventuali altre incombenze anche durante l'orario di lavoro).
Di recente la Corte regolatrice ha poi precisato con riferimento ad un
-rapporto di lavoro subordinato di un convivente more uxorio che
l'accertamento dell'eterodirezione deve essere calato nello specifico contesto del rapporto sentimentale e di convivenza more uxorio instauratosi, alla stregua del quale il concreto apprezzamento della natura subordinata del rapporto deve tenere conto che l'elemento della eterodirezione si esprime in forma attenuata, senza necessità di una sua estrinsecazione in ordini specifici e dettagliati essendo sufficiente a sostanziare la natura subordinata del rapporto di lavoro il pieno e stabile inserimento del dipendente nella organizzazione di lavoro della datrice di lavoro e l'assenza in capo allo stesso di autonomia gestionale (cfr Cass 9778/2024).
In presenza, dunque, degli indici sintomatici (principali e/o sussidiari) di cui all'art. 2094 c.c., si configura l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato anche in ipotesi di prestazione svolta da un lavoratore legato da vincolo di coniugio e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro, escludendosi pertanto, in un simile caso, sia la fattispecie dell'impresa familiare, sia, a fortiori, la gratuità della prestazione di lavoro.
Ebbene, le coordinate ermeneutiche sopra richiamate assumono particolare rilievo nella fattispecie che ci occupa in cui si discorre di prestazioni di segretaria svolte dalla moglie del legale rappresentante della società. Ed è alla luce di tali principi che, ad avviso dello scrivente, occorre leggere le dichiarazioni rese in sede ispettiva.
Abbiamo visto come l'elemento della eterodirezione si esprima in forma attenuata - nel senso soprattutto di una maggiore elasticità di orari - nel caso di prestazioni svolte da un lavoratore legato da vincolo di coniugio e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro.
Ebbene, in sede ispettiva, la sign. Pt_9 ha dichiarato "[...] ho lavorato presso la ditta Parte_6 on le mansioni di segretaria e mi occupavo dei rapporti con i consulenti, di compilare le presenze degli operai, versamenti in banca o posta, a volte rapporti con i clienti, e tutto quello che c'era da fare in fase amministrativa di semplice esecuzione. Il lavoro lo svolgevo presso il mio domicilio avendo due bambine piccole, avevo una stanzetta adibita ad ufficio dove svolgevo tali compiti [...]". Specifico che sono la moglie dell'unico socio e amministratore unico della società
Parte_6 Di comune accordo con mio marito ho deciso di non lavorare più per dedicarmi ai figli ed ai lavori domestici. Ho lavorato presso la ditta di mio marito dal 2014, non ricordo il mese, fino al luglio 2017 ininterrottamente
[...]" Lavoravo da lunedì al venerdì senza un orario di lavoro preciso in quanto, avendo le bambine piccole, svolgevo il lavoro presso il mio domicilio a qualsiasi ora del giorno, appena mi liberavo. Le disposizioni sul lavoro mi venivano date da mio marito titolare dell'azienda che mi Persona_6 "
ha assunto. Non lavoravo tutti i giorni ma solo quando c'era la necessità di effettuare adempimenti inerenti al lavoro che io mi gestivo in base alle esigenze familiari. Venivo pagata sempre dal Sign. Per_6 mio marito, in contanti, che corrispondevano all'importo netto della busta paga […]”.
A fronte di tale dichiarazione, visto il rapporto di parentela (coniuge) tra il socio unico e Amministratore della società, Sig. e la Persona_6 '
"visto inoltre che l'attività lavorativa svolta Sig.ra Parte_2 '
all'interno di un contesto familiare in favore del coniuge, trova abitualmente la sua causa nei vincoli di solidarietà e affettività esistenti, che di regola sono alternativi ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, qual è il rapporto di lavoro subordinato (assenza del vincolo di subordinazione)" gli ispettori hanno provveduto ad annullare il rapporto di lavoro dipendente della Sig.ra Parte_2 a far data dal 01/06/2016 al 09/06/2017 e dal
03/07/2017 al 18/07/2017.
Ebbene, non può non evidenziarsi che gli ispettori hanno valorizzato solo la parte della dichiarazione in cui la Pt_9 riferiva di non aver osservato un orario di lavoro preciso, nonostante la stessa avesse dichiarato anche di aver lavorato ininterrottamente per la società dal 2014 a luglio 2017, seguendo le disposizioni del marito, titolare dell'azienda, che provvedeva anche al pagamento della retribuzione quale risultante dai prospetti paga mensili. La Pt_9 ha anche giustificato la circostanza di non aver osservato, durante l'intercorso rapporto di lavoro, un orario di lavoro preciso con le modalità di esplicazione della sua prestazione in quanto lavorava presso il proprio domicilio, laddove era anche ubicata la sede legale della società.
Né si è tenuto conto della dichiarazione resa il 28.08.2020 agli ispettori dal legale rappresentante e avente il seguente tenore: "Sono amministratore unico dal 22/01/2002 e socio unico della stessa dal Parte_6
13/01/2006. La società si occupa di edilizia ed attualmente ha in essere 6/7 cantieri tutti presso privati. Attualmente i cantieri sono fermi e probabilmente riapriranno lunedì. La società attualmente ha sei dipendenti con varie qualifiche, carpentieri, manovali, autista. Attualmente non ho personale amministrativo mi occupo personalmente della parte amministrativa. In passato ho avuto un dipendente per circa tre anni e svolgeva la sua attività presso il mio domicilio. Preciso che a causa del COVID 19 ho tutti i dipendenti in cassa integrazione dal marzo 2020 ad oggi. Probabilmente da lunedì 31 agosto 2020 riprenderà l'attività. Per le retribuzioni dei dipendenti applico il contratto OL RI".
Orbene, ritiene lo scrivente che dalla stessa dichiarazione della lavoratrice -
sulla base della quale gli ispettori hanno annullato il rapporto di lavoro - emerge invece sia la ricorrenza di poteri direttivi ed organizzativi esercitati nei confronti della Pt_9 da parte del datore di lavoro (indici principali), sia la continuità della prestazione e la misura fissa della retribuzione (indici sussidiari), fermo restando che la stessa fruiva di innegabili vantaggi in forza del rapporto parentale con il datore di lavoro consistenti proprio nella flessibilità dell'orario di lavoro, spiegata agevolmente tuttavia anche con il contenuto della sua prestazione (contatto con i consulenti/a volte con i clienti, versamenti in banca/posta, compilazione presenze operai) (cfr in ordine a tale ultimo aspetto Cass. 21646/2006).
Pertanto, l'annullamento del detto rapporto di lavoro risulta non fondato.
Gli ispettori inoltre alla luce della dichiarazione del lavoratore e del legale rappresentante e della domanda di IG COVID presentata dall'azienda, procedevano all'annullamento del rapporto di lavoro del dipendente [...]
CP_4 a tempo determinato dal 23.03.2020 al 31.03.2020 sull'assunto che lo stesso fosse intercorso durante un periodo di lockdown come da DPCM del 22 marzo 2020 in cui l'azienda aveva i dipendenti in IG
COVID, addebitando poi la contribuzione dovuta dal 24.02.2020 al
06.03.2020, periodo di lavoro non dichiarato dall'azienda, ritenendo il rapporto di lavoro del lavoratore ininterrotto dal 26.04.2010 al 6.03.2020 (in quanto la società aveva posto dal 09.03.2020 i dipendenti in IG Covid), nonostante le dimissioni rassegnate dal dipendente in data 21.02.2020.
Sul punto, la società opponente rileva la sussistenza di regolari dimissioni del lavoratore e l'assunzione poi dello stesso nel breve periodo dal
23.03.2020 al 31.03.2020 solo ed esclusivamente per la messa in sicurezza del cantiere e del trasporto del materiale.
Controparte_4 risulta essere stato dipendente della Ebbene, il Sig. società Parte_6 al 26/04/2010 al 21/02/2020 con contratto full time a tempo indeterminato con la qualifica di muratore. Tale rapporto di lavoro è cessato per dimissioni. Inoltre, lo stesso, è stato riassunto come dipendente con un contratto a tempo determinato dal della società Parte_6
23/03/2020 al 31/03/2020.
Il Sig. Persona_6 socio unico e Amministratore della società
come visto, dichiarava agli ispettori di aver posto in Cassa Parte_6
Integrazione COVID tutti i dipendenti, dal 09/03/2020, come da domanda n.
10000211 presentata il 06/04/2020 ed accolta dall' CP_1 in data 20/04/2020 con autorizzazione n. 720250085378.
Il Sig. Controparte_4 agli ispettori ha dichiarato: “[...] Specifico che sono di nazionalità Rumena e sono da più di dieci anni in Italia, quindi comprendo e parlo la lingua italiana. Attualmente sono in disoccupazione e percepisco la NASPI dall' CP_1. Sono disoccupato dalla fine di febbraio 2020, non ricordo il giorno preciso, in quanto mi sono dimesso dalla ditta Pt_6 perché mi sono trasferito nel Comune di Postiglione ed il lavoro era troppo lontano.
Nel contempo il titolare della società Pt_6 Sig. Persona_6 "
mi ha chiesto di completare il lavoro in corso che è stato effettuato fino alla metà di marzo 2020 poi sospeso a seguito della pandemia. Ho lavorato presso tale azienda dal 2010 ininterrottamente fino al 2020 su vari cantieri che sono succeduti nel tempo con la mansione di manovale [...]”.
Ebbene, il lavoratore ha riferito di aver ripreso a lavorare dopo le rassegnate dimissioni senza alcuna specificazione del momento a partire dal quale
-
aveva ripreso siffatta attività - e fino alla metà di marzo 2020 per completare dei lavori in corso nel periodo della pandemia. Ciò nonostante, gli ispettori hanno assunto proprio dalla detta dichiarazione che Controparte_4 avesse lavorato anche dopo le dimissioni del 21.02.2020 e sino alla sottoposizione in cig dei dipendenti della società opponente a partire dal
09.03.2020.
Non può non rilevarsi che il Per_6 ha semplicemente dichiarato che dal
9.03.2020 i suoi dipendenti erano in IG, ma il CP_4, a tale data, non era dipendente, stante le rassegnate dimissioni, ed è stato assunto nuovamente con un contratto a tempo determinato solo dal 23.03.2020 al 31.03.2020 per le sopravvenute ragioni correlate alla sospensione dei lavori durante la pandemia e lo stesso lavoratore ha detto agli ispettori di aver lavorato in questo periodo.
In sede di escussione testimoniale, Controparte_4 ha confermato che,
essendosi trasferito da Pt_10 in cui vi è anche la sede della società, a
Postiglione, per la lontananza, aveva rassegnato le dimissioni. Ha precisato che poi lo aveva ricontattato Persona_6 non ricordando con precisione dopo quanto tempo dalle dimissioni rassegnate, per chiedergli di tornare a lavorare in quanto vi era la necessità di mettere il cantiere in sicurezza dopo la sospensione dei lavori edili durante il periodo di pandemia, lavorando una settimana.
Il teste, pur non ricordando dopo quanto tempo il Per_6 lo avesse ricontattato, ha indubbiamente escluso di aver invece lavorato in maniera ininterrotta dopo le dimissioni per circa due settimane, precisando altresì di aver lavorato solo una settimana. Pertanto, in relazione alla posizione del suddetto dipendente, la pretesa di cui al verbale ispettivo (in particolare, la sanzione per lavoro "in nero", il ricalcolo dei contributi per il presunto periodo "in nero” ed il "contributo di licenziamento") non risulta fondata.
Alcuna contestazione ha invece riguardato l'accertata erogazione di ANF in misura superiore a quella spettante tenuto conto dei redditi effettivi percepiti dai lavoratori e rilevati dal controllo effettuato presso gli archivi telematici dell' Controparte_3 1. Nell'Allegato "E" al verbale sono indicate analiticamente le somme indebite per i dipendenti ' Per_2 Persona_1
Pertanto, tale rilievo può considerarsi fondato.
[...] Controparte_4
Parte_6 er ANFLe somme complessive da recuperare alla società indebiti sono pari ad € 78,73 per l'anno 2016, € 757,8 per l'anno 2017, €
1849,35 per l'anno 2018 e € 250,93 per l'anno 2019, per un totale di euro
2.936,81.
6. SUL REGIME SANZIONATORIO
Quanto alle sanzioni irrogate, rileva il giudicante che l'opponente nel ricorso si è limitato ad eccepirne la immotivata determinazione.
Nel verbale vi è di contro l'espresso richiamo alla disposizione di legge applicata, ossia l'art. 116, commi 8 e ss della I. n. 388 del 2000 e la espressa indicazione della “evasione” quale “tipo omissione" (p. 14 verbale).
Solo per completezza motivazionale, rileva richiamare la cornice normativa e giurisprudenziale in cui si colloca la fattispecie che ci occupa.
L'art. 116, comma 8, L. n. 388/2000 prevede: "I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento di contributi o premi dovuti per prestazioni previdenziali ed assistenziali ovvero vi provvedano in misura inferiore a quella dovuta sono tenuti:
a) Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi,
i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di
7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia.
b-bis) in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle lettere a) e b) nella misura del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al primo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura di cui al primo periodo delle lettere a) eb)
[...]".
Occorre a tal punto individuare i tratti distintivi della fattispecie della omissione contributiva rispetto a quella della evasione, in relazione alle distinte previsioni contenute nel citato L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8 secondo i principi elaborati dalla Corte regolatrice (cfr Cassazione civile sez. lav., 07/10/2022, n.29272).
La Suprema Corte ha ricordato, dal punto di vista dell'evoluzione della disciplina sanzionatoria, che una prima previsione relativa all'applicazione di somme aggiuntive, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva, era contenuta nella L. 29 febbraio 1988, n. 48, art. 4 (di conversione del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536), che inserì la distinzione tra fattispecie, meno grave perché espressione di mero ritardo nell'adempimento, di omissione contributiva da quella, più grave, di evasione che invece allude alla condotta di chi non paga i contributi ed ometta di registrare i propri lavoratori o presenti dichiarazioni non conformi al vero.
Le regole relative al pagamento delle somme aggiuntive vennero modificate dalla Legge finanziaria n. 662 del 1996. Da un lato si ribadì il concetto della omissione intesa come morosità, mentre quanto alla evasione, con la disciplina contenuta nell'art. 1, commi 217-224 si introdusse l'ipotesi di fattispecie nelle quali il mancato pagamento di contributi e premi derivava da oggettive incertezze connesse con contrastanti o sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali;
furono previste norme di favore in caso di imprese soggette a procedure concorsuali e fu inasprito il piano sanzionatorio con la introduzione di una sanzione una tantum in caso di evasione contributiva. Se con la L. n. 48 del 1988, in caso di evasione, la sanzione civile massima giungeva al 200%, con la L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 217 ss., si previde, per la condotta di evasione, una sanzione civile massima del 100%, cui andava ad aggiungersi la sanzione, c.d. una tantum che poteva arrivare, con modalità poi stabilite per i singoli Istituti anch'essa al 100%.
L'art. 1, comma 217, confermò l'alternativa tra la morosità e l'evasione,
confermando che nel primo caso si trattava di un semplice inadempimento contributivo, mentre la seconda si realizzava con il mancato versamento contributivo connessO alla mancata presentazione delle denunce obbligatorie o alla presentazione di queste con modalità non coerenti con il vero.
La novità del testo legislativo in esame fu la concessione di una forma di ravvedimento in favore degli evasori, mediante la possibilità di fruire di un trattamento sanzionatorio più mite, attraverso la previsione introdotta dalla seconda parte dell'art. 1, comma 217, lett. b), secondo cui, qualora la denuncia della situazione debitoria fosse effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro
6 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, la somma una tantum sarebbe stata dovuta nella misura del 30%, sempreché il versamento dei contributi o premi fosse effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa.
Con la sentenza n. 4808 del 2005, le Sezioni Unite della Cassazione
(seguite da Cass. n. 16423 del 2005; n. 17841 del 2005; n. 9126 del 2007) affermarono che "in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali e assistenziali, la mancata presentazione del modello
DM/10 (recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare) configura la fattispecie della evasione - e non già della semplice omissione contributiva, ricadente nella previsione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217, lett. b) che commina una sanzione una tantum il cui pagamento (alla stregua della modifica apportata al predetto comma 217 dalla L. n. 449 del 1997, art. 59) può essere evitato effettuando la denuncia della situazione debitoria spontaneamente (prima, cioè, di contestazioni o richieste da parte dell'ente) e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, purché il versamento degli stessi sia poi effettuato entro trenta giorni dalla denuncia (cd. ravvedimento operoso), senza che in subiecta materia, spieghi influenza l'entrata in vigore della L. n.
388 del 2000, art. 116, commi 8 e ss. (configurante la fattispecie dell'evasione contributiva in termini diversi e più favorevoli al datore di lavoro) attestante la indiscutibile inapplicabilità alle vicende precedenti alla sua entrata in vigore".
Con l'entrata in vigore della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a)
l'omissione contributiva viene delineata nel "mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rivelabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie", mentre la lett. b) definisce evasione il mancato pagamento dei contributi "connesso a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulti rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate". Per l'omissione, la sanzione civile su base annua sarà pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti fino ad un massimo del 40% dei contributi omessi. Per l'evasione, la sanzione civile sarà pari ad un tasso annuo del 30% fino ad un massimo del 60%. A ciò si aggiunge, se non interviene il pagamento integrale della somma dovuta, la maturazione degli interessi di mora sui soli contributi (art. 116, comma 9, legge cit.).
La previsione contenuta nella lett. b), in ogni modo, mantiene il caso del ravvedimento "qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa", applicandosi nuovamente il regime sanzionatorio dell'omissione.
Con la sentenza della Corte di cassazione n. 28966 del 2011 si è affermato che la fattispecie, meno grave, della omissione si configura "quando tutti gli adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il pagamento", mentre si configura l'evasione nel caso in cui, oltre al mancato pagamento dei contributi, non siano state effettuate nemmeno le dichiarazioni obbligatorie rivolte agli Enti previdenziali.
E' stata altresì affrontata la questione della formulazione della L. n. 388 del
2000, art. 116, comma 8 in relazione alla condotta dell'occultamento ed al rilievo da attribuire alla intenzione specifica di non versare i contributi o i premi ed ha stabilito che "il termine occultamento non indica necessariamente l'assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto attraverso la mancata (o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione e ciò, si badi, proprio attraverso l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all' Pt 7 l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo".
Dunque, in ipotesi di registrazione dei rapporti e delle effettive retribuzioni soltanto nei libri obbligatori, ma non accompagnati dalla presentazione delle denunce obbligatorie agli Enti previdenziali, questi ultimi non "potrebbero venire a conoscenza della situazione effettiva, atteso che tale conoscenza resterebbe, in difetto di una denuncia periodica veritiera, meramente eventuale, collegata cioè ad un altrettanto eventuale accertamento (ovvero al raffronto tra i dati di cui alla denuncia obbligatoria e quelli ricavabili dai Cud consegnati ai lavoratori), e non farebbe quindi venir meno, in relazione alla denuncia infedele, l'occultamento dei rapporti o delle retribuzioni".
Quanto al requisito soggettivo previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), è stato precisato che "stante il suddetto collegamento funzionale tra denunce mensili obbligatorie e pagamento dei contributi dovuti, l'omissione o l'infedeltà della denuncia è di per sé sintomatica (ove non meramente accidentale, episodica, strettamente marginale) della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni al fine di evitare, nella auspicata
(beninteso dal datore di lavoro infedele) e non implausibile possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri (da attuarsi per lo più nell'ambito temporale dei termini prescrizionali) consentano de facto di sottrarsi all'adempimento contributivo ovvero di effettuare il pagamento della contribuzione in misura inferiore al dovuto".
In definitiva, "l'omessa o solo parziale presentazione delle dichiarazioni obbligatorie, accompagnata dal mancato versamento dei contributi, configura una presunzione semplice che può essere vinta dal datore di lavoro, su cui grava il relativo onere, non con la dimostrazione della corretta annotazione dei dati omessi sui libri di cui è obbligatoria la tenuta, ma fornendo la prova rigorosa di evidenze, soprattutto documentali, che attestino l'assenza di intento fraudolento e la sua buona fede. Ciò forma oggetto di concreto accertamento da parte dei giudici di merito, al fine di accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivata".
L'omissione o l'infedeltà della denuncia, pertanto, ove non meramente accidentale, episodica o strettamente marginale, deve considerarsi di per sé sintomatica della volontà di occultamento, stante l'ovvia possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri nell'arco temporale dei termini prescrizionali consentano de facto ai soggetti obbligati di sottrarsi totalmente o parzialmente all'adempimento dell'obbligo contributivo (cfr anche Cassazione civile sez. lav., 16/04/2025, n.9952; da ultimo Cassazione
civile sez. lav., 18/11/2025, n.30459 in un caso analogo a quello di cui si discorre).
L'omissione contributiva sussiste, in altri termini, nell'ipotesi di mora nel versamento dei contributi dovuti (v. Cass. 17970/22) in base alle denunce CP effettuate all' e senza che l'ente debba procedere ad accertamenti volti ad individuare omissioni o falsità nelle denunce e registrazioni (v. ancora
Cass.28966/11).
Di contro, l'inoltro di denunce infedeli o la loro omissione fa di per sé presumere l'esistenza di una specifica volontà di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti, ma ciò non può dirsi irrispettoso della lettera della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), dal momento che il rilievo da essa attribuito all'elemento intenzionale consente, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione: si tratta infatti di presunzione relativa, che può essere vinta mediante l'allegazione e prova
(l'onere delle quali è a carico del soggetto inadempiente) di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento, onere che non può tuttavia ritenersi assolto in ragione della corretta annotazione dei dati sui libri di cui è obbligatoria la tenuta" (Cass. Lav., 27.12.2011, n. 28966 cit.; nello stesso senso, cfr. Cass. Lav., 01.03.2017, n. 5281).
Alla luce degli esposti principi, nella fattispecie è stato accertato, solo attraverso l'intervento degli ispettori, il versamento di contributi in misura inferiore a quella dovuta (ossia, retribuzioni contrattuali inferiori rispetto a quelle previste dalle contrattazioni collettive nazionali e provinciali CCNL, non corretta determinazione della retribuzione virtuale e mancato pagamento delle festività) per un ampio arco temporale, dunque, non meramente accidentale. L'ammontare dei contributi non era rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie e solo in ragione dell'atto di accertamento dell' CP_1
è stato possibile ricostruire la retribuzione corrisposta e quella dovuta in ragione della contrattazione di categoria. Non si può perciò affermare che, già in base alle denunce e registrazioni comunicate dalla società, risultasse il debito contributivo in seguito fatto valere dall'ente, come invece sarebbe occorso in caso di denunce corrette ma senza pagamento del debito contributivo (v. Cass. 8115/23 per l'evasione contributiva in caso di violazione del minimale contributivo).
Pertanto, in difetto di significative allegazioni in senso contrario della società ricorrente volte a superare la richiamata presunzione e contenute nel ricorso introduttivo, alla luce del sistema di preclusioni che caratterizza il rito lavoro, ricorrono gli estremi dell'evasione contributiva ai sensi dell'art. 116, comma
8, lettera b) della legge n. 388/2000. L'importo dovuto a tale titolo, come chiaramente calcolo da Ctu, è pari ad euro 21.111,48.
Occorre aggiungere, come detto, che per disposto normativo oltre alle sanzioni civili sono dovuti anche gli interessi di mora ai sensi del comma 9 del citato articolo 116.
Si parla invero di “somme aggiuntive" che comprendono sia le sanzioni che gli interessi. Ed è per questo che lo scrivente, tra i quesiti formulati al Ctu, chiedeva il calcolo delle somme aggiuntive, sebbene venisse indicato per mero errore solo il comma 8 (diversamente dal quesito formulato per i premi
CP_2 in cui si parlava espressamente di sanzioni ed interessi).
In definitiva, la somma dovuta dalla società opponente, comprensiva di sanzioni ed interessi di mora è pari ad euro 75.459,62, di cui euro 36.714,95
a titolo di contributi omessi, € 13.644,00 a titolo di recupero agevolazioni contributive, euro 2.936,81 a titolo di ANF indebiti, euro 21.111,48 a titolo di sanzioni per evasione sui contributi omessi ed euro 1.052,38 a titolo di interessi di mora.
7. SULLA VARIAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO
Quanto alla variazione del rapporto assicurativo, come detto, | CP_2 ha proceduto all'assicurazione del legale rappresentante, sign. Per_6 impegnato nella gestione amministrativa della società, come dal medesimo dichiarato in sede ispettiva - obbligo assicurativo in alcun modo contestato dalla società nel presente giudizio - ed al recupero dei premi evasi, alla luce delle risultanze ispettive, per gli operai assicurati.
Nell'atto di variazione del rapporto assicurativo relativo alla società odierna opponente, avente decorrenza dal 01.01.2016, vengono specificatamente indicate le modalità generali di calcolo del premio ordinario di assicurazione
(l'importo si ottiene moltiplicando il tasso applicato per l'ammontare delle retribuzioni imponibili e dividendo il prodotto per mille;
l'importo risultante viene poi maggiorato dell'1% per l'addizionale ANMIL), la differenza di premio anno per anno tenuto conto dell'aggiornamento del dato relativo alle retribuzioni, con indicazione tra parentesi di quelle "evase".
In sede di osservazioni alla bozza di ctu, l'CP_2 ha ritenuto che la base imponibile calcolata dal Ctu per il periodo da giugno 2016 a gennaio 2017 tenendo conto soltanto delle differenze retributive rilevate dovesse essere incrementata delle retribuzioni che la ditta, per il lavoratore Pt_8 aveva portato in esenzione, fruendo dello sgravio contributivo di cui all'art. 8, comma 9 L. 407/1990, poi revocato dall' CP_1, con conseguente maggiore importo del premio assicurativo dovuto. nonEbbene, abbiamo già chiarito che, in relazione al dipendente Pt_8 potendo la perdita dell'agevolazione superare la maggiore somma tra la contribuzione omessa e la retribuzione non corrisposta, le agevolazioni indebite e, dunque, da recuperare sono, in relazione al periodo da giugno
2016 a gennaio 2017, pari ad euro 1.644,00 (e non 4.893,06) come accertato dall' CP_1), importo corrispondente alle retribuzioni imponibili previdenziali non erogate sulle quali il ctu ha calcolato il dovuto premio CP_2
Pertanto, se le agevolazioni ex art. 8 cit. non sono state totalmente revocate, ritiene lo scrivente che non potrà considerarsi come base imponibile la totalità delle retribuzioni che la ditta aveva portato in esenzione in fruizione proprio di tali sgravi, ma solo quelle corrispondenti virtualmente alle revocate agevolazione, dunque, euro 3.052,44 per l'anno 2016 (tenuto conto di una revoca della agevolazioni contributive pari ad euro 1.333,00 X aliquota
43,67%) ed euro 712,16 per l'anno 2017 (tenuto conto di un revoca pari ad euro 311,00 X aliquota 43,67%) con un differenza di premio (da aggiungere a quella calcolata dal ctu) pari ad euro 259,67 per l'anno 2016 e 60,73 per l'anno 2017.
L'importo complessivo dei premi CP_2dovuti, alla luce della sopra evidenziata parziale fondatezza della pretesa creditoria di cui al verbale ispettivo di cui si discorre, è stato rideterminato dal CTU - come da quesito dello scrivente - nella somma di euro 11.568,07 comprensiva di sanzioni ed interessi cui occorre dunque aggiungere, per quanto sopra chiarito, la somma di euro
259,67 per l'anno 2016 ed euro 60,73 per l'anno 2017, per un totale di euro
11.888,47. Dalle suesposte considerazioni consegue la illegittimità della pretesa creditoria di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n.
2015011364/DDL del 2.11.2021 nella parte relativa all'annullamento dei rapporti di lavoro di Parte_2 e Controparte_4 all'addebito dei contributi dal 24.02.2020 al 06.03.2020 per il lavoratore Controparte_4
e nella parte eccedente la somma di euro 75.459,62 (di cui euro 36.714,95 per contributi su differenze retributive accertate, euro 13.644,99 per agevolazioni contributive indebite, euro 2.936,81 per ANF indebiti, oltre euro
22.163,86 a titolo di somme aggiuntive ex art. 116 comma 8 lett. b) e comma
9 della L. 388/2000).
Quanto alla debenza dei premi dovuti dalla società opponente, posto che in tema di riscossione di contributi previdenziali, ove venga accertata, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale con il quale si contesta la sussistenza del credito, la sola parziale fondatezza dell'opposizione, non si determina per questa unica ragione la totale inefficacia della cartella, ma il giudice deve, anche d'ufficio, dichiarare l'inefficacia della cartella soltanto in relazione alle somme non dovute (cfr Cass. Sez. L, Sentenza n. 19502 del
10/09/2009), va dichiarata la inefficacia della cartella di pagamento n.
10020230021455854 000, notificata in data 18.09.2023, nella parte eccedente l'importo di euro 11.888,47.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va parzialmente accolto.
Le spese processuali seguono la parziale reciproca soccombenza e sono ripartite tra | CP_1 el CP_2 in parti uguali (pro quota), liquidate come da dispositivo.
Sono invece compensate le spese processuali tra la parte opponente el CP_5 in applicazione del recente principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui in tema di riscossione dei crediti previdenziali in cui l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla I. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva, la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è
configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione laddove non sia svolta alcuna domanda nei confronti dell' [...]
CP_7 (cfr Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 19985 del 19/07/2024). E nella fattispecie che ci occupa la società opponente non ha spiegato domanda nei confronti del detto Ente.
CP Le spese della Ctu sono ripartite tra | el CP_2 e liquidate come da separato decreto.
PQM
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
[...]
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la illegittimità della pretesa creditoria di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2015011364/DDL del 2.11.2021 nella parte relativa all'annullamento dei rapporti di lavoro di Parte_2 e CP_4
all'addebito dei contributi dal 24.02.2020 al 06.03.2020 per [...]
[...]
CP_4 e nella parte eccedente la somma di euro 75.459,62 (di cui euro 36.714,95 per contributi su differenze retributive accertate, euro
13.644,00 per agevolazioni contributive indebite, euro 2.936,81 per ANF indebiti, euro 22.163,86 a titolo di somme aggiuntive ex art. 116 comma
8 lett. b) e comma 9 della L. 388/2000);
Dichiara la inefficacia della cartella di pagamento n.
10020230021455854 000, notificata in data 18.09.2023, avente | CP_2 quale Ente impositore, nella parte eccedente l'importo di euro 11.888,47;
- Rigetta il ricorso per la parte restante;
Condanna | CP_1 e | CP_2 al pagamento (pro quota), in favore del ricorrente, di 1/4 delle spese processuali che liquida per intero in euro
6.115,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie, con attribuzione al procuratore costituito;
compensa tra le parti i restanti 3/4; Contr Compensa le spese processuali tra parte ricorrente e
Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese in favore del
C.t.u.
Salerno, 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino