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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 02/08/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 367 dell'anno 2022 posta in decisione con ordinanza del 14/03/2025 comunicata il 17/03/2025, vertente
TRA
(cod. fis. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 29/11/1981 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore RA IN, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in S. Agata di Militello, Via
S. Giuseppe n. 51
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in Milano, Piazza Tre CP_1
Torri n. 3 (cod. fis. ), elettivamente domiciliata in Messina, Strada San Giacomo n. P.IVA_1
19 presso lo studio dell'Avv. Luigi Ragno che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
(cod. fis. ), residente in Controparte_2 C.F._2
Tortorici (ME) Contrada Sceti n. 275 e (cod. fis. Controparte_3 , residente in [...], C.F._3
(cod. fis. e P.IVA ) in persona del Controparte_4 P.IVA_2 P.IVA_3 legale rappresentante p.t.. quale incorporante della , poi Controparte_5
,, corrente in Bologna Via Stalingrado n. 45 e Controparte_6 CP_7
(cod. fis. ), residente e/o domiciliato in S. Marco
[...] CodiceFiscale_4
d'Alunzio, Via SS. Annunziata n. 47,
APPELLATI - CONTUMACI
Avverso la sentenza n. 279/2022, resa in data 19/04/2022 dal Tribunale di Patti nel giudizio iscritto al n. R.G. 100329/2005.
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 02/12/ 2003, ha convenuto in giudizio Controparte_2
innanzi al Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello, , e la CP_8 Parte_1
per chiedere il risarcimento dei danni subiti in occasione del Controparte_5
sinistro verificatosi a Torrenova il 21/07/2003 intorno alle ore 12.30. L'attore esponeva che la propria figlia , si trovava in Torrenova Via Gorgone, a bordo della Controparte_3 autovettura di sua proprietà modello Wolkswagen Golf tg PDA62268, e, dopo essersi immessa nella predetta via, è stata investita dalla motocicletta Kawasaki tg. PD129122, condotta dal e di proprietà , assicurata con la esponeva Pt_1 CP_8 Controparte_5
in proposito che il , nel superare due auto che si erano fermate per dare la precedenza Pt_1
alla autovettura attorea, si è fatto lecito transitare completamente nella carreggiata opposta, entrando in collisione con l'auto attorea ed infatti l'impatto si è verificato quando l'autovettura si trovava già nella propria carreggiata di pertinenza.
Nell'instaurato giudizio innanzi al Giudice di Pace si costituiva , spiegando Parte_1
inoltre domanda riconvenzionale, il quale contestava la domanda di controparte deducendo che in realtà egli, alla guida del motociclo, percorreva a velocità moderata la via Gorgone del
Comune di Torrenova, in direzione monte - mare, quando inaspettatamente si è trovato davanti l'auto condotta da che proveniva dalla via Fiera e che, Controparte_3
dovendosi immettere nella via Gorgone, avrebbe dovuto arrestare la sua marcia, dando pag. 2/9 precedenza alla moto, considerato il segnale di “STOP” posto all'incrocio. Secondo la ricostruzione del convenuto, l'autovettura ha invaso la via Gorgone ed il , trovandosi la Pt_1
stessa improvvisamente ed inaspettatamente davanti a sé, non ha potuto evitare l'impatto. Il
ha inoltre sostenuto non corrispondere al vero la circostanza secondo la quale egli Pt_1
avrebbe effettuato una manovra di sorpasso a velocità elevata, così pure che il veicolo attoreo si trovasse già nella sua carreggiata di pertinenza ed in conclusione chiedeva il risarcimento di tutti i danni subiti.
Si costituiva anche la dichiarando la nuova ragione sociale, Controparte_5
il Giudice di Pace designato, stante la domanda riconvenzionale, ha Controparte_6 quindi autorizzato la chiamata in causa di Lloyd Adriatico S.p.a. quale compagnia assicuratrice l'autovettura.
All'udienza successiva si è costituita la società Lloyd Adriatico S.p.a. rimanendo contumace
, e il Giudice di Pace in conseguenza della spiegata domanda riconvenzionale, ha CP_8
dichiarato l'incompetenza per valore del giudice adito, affermando quindi la competenza del
Tribunale di Sant'Agata di Militello, onerando le parti alla riassunzione entro i termini di legge.
ha quindi riassunto il giudizio davanti al Tribunale competente per valore, Parte_1
reiterando tutto quanto già domandato, dedotto ed eccepito.
Nel giudizio R.G. 100329/2005 dinanzi al Tribunale, si sono costituite le medesime parti e quindi, rilevato che non era, come invece prima ritenuto, proprietario del CP_8
motociclo targato PD129122, lo stesso è stato estromesso dal giudizio ed è stata autorizzata la chiamata in causa di quale effettivo proprietario del mezzo;
nel giudizio è, Controparte_9 poi, intervenuta , il cui intervento però è stato ritenuto Controparte_3 inammissibile all'udienza del 16/06/2010.
Espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi di parte attorea e CTU medico legale.
Precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata per la decisione e con sentenza del
19/04/2022 il Tribunale ha ritenuto applicarsi il disposto dell'art. 2054 cod. civ. dichiarando la responsabilità concorsuale in misura paritaria di entrambe le parti nella causazione del sinistro;
in forza di tale principio ha condannato , Controparte_2 Controparte_3
e la (subentrata alla Lloyd Adriatico S.p.a.) al pagamento in solido in
[...] CP_1
pag. 3/9 favore di di Euro 5.322,50 oltre interessi al soddisfo ed ha condannato Parte_1
e la (subentrata ala al Parte_1 Controparte_4 Controparte_5
pagamento in solido in favore di di Euro 505,00. Il Tribunale ha Controparte_2
compensato le spese di lite comprese quelle di CTU.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione;
Parte_1 nell'instaurato giudizio in secondo grado si è costituita la CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello, mentre invece , Controparte_2 [...]
, e la non si sono costituiti.. Controparte_3 Controparte_7 Controparte_4
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
14/03/2025 comunicata il 17/03/2025 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , di Controparte_2 Controparte_3
, di e della che, benché regolarmente citati, non
[...] Controparte_7 Controparte_4 si sono costituiti nel giudizio.
Con i propri motivi di impugnazione, che stante la stretta connessione fra essi possono essere trattati congiuntamente, l'appellante contesta la decisione del Tribunale che nella ricostruzione del sinistro ha ritenuto di non addebitare la responsabilità esclusiva del sinistro alla conducente dell'autovettura, ma piuttosto ha preferito valutare l'accaduto secondo i principi d cui all'art. 2054 cod. civ. in tal modo attribuendo responsabilità concorsuale alle parti;
sul punto rileva che la sentenza sia errata per violazione dell'art. 145, co. 5 C.d.S. e degli artt. 2043 e 2054 cod. civ, come pure per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e
2700, nonché degli artt. 2727 e ss. cod. civ. e degli artt. 115 e 116 c.p.c..
L'appellante insiste nella ricostruzione del fatto per come indicata nel giudizio di prime cure e cioè che il sinistro si sia verificato per esclusiva colpa della conducente della autovettura, affermando che egli procedeva a velocità moderata all'interno della sua corsia di destra della
Via Gorgone e non stava effettuando alcuna manovra di soprasso e d'improvviso si è trovato di fronte l'autovettura la cui conducente, proveniente dalla Via Fiera, non si è fermata al segnale di stop in tal modo intersecando la direttrice di marcia del motociclo quando ancora essa non aveva svoltato a sinistra e non aveva quindi impegnato la Via Gorgone nell'altra corsia.
L'appellante contesta quanto ritenuto dal Tribunale che a suo avviso avrebbe deciso per mere pag. 4/9 presunzioni ignorando quanto risultante dal rilievo effettuato dai Carabinieri e dal contenuto della prova testimoniale dalla quale sarebbe emerso che la conducente della autovettura non si è fermata al segnale di stop tagliando la strada al . Pt_1
Viene innanzi tutto all'esame della Corte quanto emerso dalla prova per testi assunta nel giudizio di primo grado il cui contenuto, invero, non aiuta in maniera esaustiva in ordine alla ricostruzione della esatta dinamica del sinistro ma solo con riferimento alla circostanza che la conducente della autovettura non si fermava al segnale di stop;
il teste ha Testimone_1
dichiarato “ricordo che non si fermò all'incrocio dove c'è un segnale di stop”, il teste
[...]
“posso riferire che in prossimità dell'incrocio l'autovettura golfi non si Testimone_2 fermava allo stop” e “l'autovettura non dava la precedenza alla moto”, ed il teste IN
RA che “la sig.ra , che proveniva dalla strada dove c'era l'ex Fiera, si Controparte_3
immise nell'incrocio senza fermarsi allo stop”.
Come osservato dal Tribunale, nel caso di specie può dirsi provato il mancato rispetto dell'obbligo di arrestarsi al segnale di stop da parte della conducente dell'autovettura ma tale circostanza, per quanto possa ritenersi acclarata, non è di per sé sufficiente per la corretta valutazione dell'accaduto e quindi delle conseguenti responsabilità. L'autovettura, infatti, proveniente dalla Via Fiera si è trovata innanzi a sé il segnale di stop ed evidentemente, circostanza questa di quotidiana esperienza, dopo essersi fermata è potuta ripartire allorquando altre vetture provenienti dalla Via Gorgone si sono a loro volta fermate per consentirle il legittimo attraversamento dell'incrocio.
Non è quindi la valutazione in ordine all'arresto o meno al segnale di stop che può risultare determinante per valutare i profili di responsabilità in ordine al sinistro, quanto piuttosto individuare il punto di impatto fra i due mezzi e quindi accertare se esso si sia verificato in proiezione della corsia di destra di marcia del motociclo, dovendosi quindi ritenere che quest'ultimo stesse marciando regolarmente all'interno della propria corsia di destra, oppure oltre la linea di mezzeria della carreggiata e quindi più a sinistra rispetto alla corsia di marcia del motociclo, dovendosi in tal caso ritenete che il non stesse percorrendo la Via Pt_1
Gorgone all'interno della corsia di destra ma piuttosto si trovasse in fase di soprasso sulla corsia di sinistra che stata quindi invadendo in senso di marcia opposto;
nella prima ipotesi ne conseguirebbe l'esclusiva responsabilità della autovettura che avrebbe effettivamente tagliato pag. 5/9 la strada al motociclo in marcia nella sua corsia, mentre invece nella seconda ipotesi dovrebbe ritenersi esistente un profilo di responsabilità concorsuale del motociclo che avrebbe invaso la corsia di marcia opposta, fattispecie non prevedibile per la conducente della vettura che, oltrepassata la linea mediana della carreggiata, aveva l'obbligo di preoccuparsi a quel puto non più dei mezzi provenienti dalla sua sinistra quanto piuttosto di quelli provenienti dalla destra, non potendo immaginare o preventivare l'arrivo di un mezzo in controsenso.
Sul punto viene in aiuto il rilievo effettuato dai Carabinieri di Sant'Agata di Militello intervenuti sui luoghi nell'immediatezza del fatto (ore 13.10 pertanto pochi minuti dopo il verificarsi del sinistro) i quali hanno dato atto dello stato dei luoghi, dei danni riportati dai veicoli e soprattutto della posizione dei veicoli nel punto di quiete post urto, circostanza quest'ultima importante per potere effettuare una ricostruzione dei fatti sufficientemente attendibile.
I Carabinieri hanno ricostruito la seguente dinamica: (…) Controparte_3
percorreva la via Fiera giunta all'incrocio con la Via Gorgone effettuava manovra di svolta a sx per immettersi nella predetta via Gorgone con direzione di marcia mare monte, giunta al centro della carreggiata, in quel preciso istante sopraggiungeva il motociclo condotto da
[...]
con direzione di macia monte mare entrando in collisione. L'urto avveniva tra la Parte_1
porta ant. sx dell'autovettura e la parte frontale del motociclo”. Come evidenziato dal
Tribunale, risulta esaustivo e preciso lo schizzo planimetrico allegato alla relazione, eseguito su carta millimetrata, con la esatta indicazione della misurazione dei luoghi e del punto di impatto tra i veicoli, dal quale si evince che l'autovettura aveva già svoltato a sinistra, impegnando l'incrocio tra la Via Fiera e la Via Gorgone avendo già oltrepassato la linea di mezzeria della carreggiata;
atteso che l'intera carreggiata misura mt 7,20, considerato il rilevo planimetrico si evince che l'impatto è avvenuto già nella corsia di sinistra, quindi quella opposta al senso di marcia del motociclo, all'incirca a poco più di un metro dalla linea di demarcazione tra le due corsie.
Può quindi ritenersi che il motociclo stesse percorrendo la Via Gorgone lungo la corsia di sinistra e quindi in senso di marcia contrario, in maniera imprudente ed in violazione del
Codice della strada, ponendo in essere un comportamento pericoloso che ha contribuito all'accadimento del sinistro, non potendosi infatti addebitare per intero la responsabilità alla conducente della autovettura che, avendo già oltrepassato la mezzeria della carreggiata, non pag. 6/9 poteva immaginare che dalla sua sinistra potesse provenire un mezzo in senso di marcia contrario.
Stante quanto sopra e quindi la violazione dell'art. 143 C.d.s . può concludersi che anche la condotta posta in essere dall'appellante, che circolava sulla sinistra della carreggiata, abbia concorso alla verificazione del sinistro.
In caso di scontro tra veicoli, l'articolo 2054, comma 2, cod. civ. introduce una presunzione di pari responsabilità tra i conducenti coinvolti, a meno che uno di essi non riesca a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente; tale presunzione ha carattere sussidiario e opera quando non è possibile accertare in concreto le singole responsabilità dei conducenti, come accaduto nella fattispecie per cui è causa.
Sul punto l'appello è quindi infondato e va rigettato e va quindi confermata la previsione concorsuale in misura eguale fra le parti in ordine al sinistro.
L'appellante si duole anche per il fatto che il Tribunale, ha dimenticato di pronunziarsi sulle domande risarcitorie afferenti le spese sostenute per le terapie, per l'acquisto del collare e degli occhiali e per il mancato guadagno stante l'impossibilità di lavorare nel periodo di invalidità temporanea conseguente al sinistro.
Sul punto l'impugnazione è parzialmente fondata.
L'appellante aveva in effetti prodotto in atti documentazione comprovante avvenute spese di tipo medico e terapeutico ammontanti complessivamente ad Euro 722,60, da potersi ritenere strettamente ricollegabili all'evento sinistro e che pertanto andavano ricomprese in quanto spettanti a titolo risarcitorio;
stante il riconoscimento della responsabilità in misura concorsuale il rimborso delle somme va disposto in ragione di metà e quindi per un totale di
Euro 361,30, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda giudiziale al soddisfo.
L'appellante invoca inoltre il riconoscimento del danno patito per mancato guadagno derivante dalla impossibilità di prestare attività lavorativa nel periodo di invalidità temporanea conseguente al sinistro.
La domanda non può essere accolta.
pag. 7/9 Il ha infatti versato in atti copia di busta paga dalla quale si evince essere dipendente Pt_1 della Aluntium Snc di OV AL e quindi, in forza dell'esistente contratto di lavoro privatistico, ha potuto godere della copertura previdenziale dell'Inps, ovvero dell'Inail qualora si sia trattato di infortunio in itinere, per i giorni di assenza dal lavoro, ricevendo comunque la retribuzione ordinaria e pertanto non avendo patito alcun danno economico;
peraltro non può non rilevarsi, altresì, che la sua domanda in proposito, oltre ad essere infondata, risulta formulata in maniera del tutto generica ed imprecisata.
Viene infine all'esame della Corte l'ultimo motivo di impugnazione con il quale l'appellante lamenta violazione degli artt. 2043 e 2697 cod.civ., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. con riferimento alla condanna a suo carico al pagamento dell'importo di euro 505.00 a titolo di risarcimento dei danni cagionati all'autovettura di controparte;
in particolare l'appellante lamenta il fatto che la valutazione dei danni sia stata effettuata sulla base di un semplice preventivo senza allegata alcuna fattura o attestazione di pagamento.
L'appello è infondato e sul punto può evidenziarsi come l'importo di cui sopra, anche in considerazione del suo modesto ammontare, possa ritenersi equo e giusto laddove confrontato con la tipologia ed entità dei danni per come indicati dagli stessi Carabinieri di
Sant'Agata di Militello nel verbale di rilevamento del sinistro ed ivi indicati nel parafango e paraurti sinistro.
L'impugnata sentenza va pertanto solo parzialmente modificata.
Spese e compensi del presente grado di giudizio, stante il parziale accoglimento di un motivo di appello ed il rigetto degli altri, possono essere interamente compensate fra le parti costituite.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 279/2022, resa in data 19/04/2022 dal Parte_1
Tribunale di Patti nel giudizio iscritto al n. R.G. 100329/2005, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di , di , di Controparte_2 Controparte_3
e della Controparte_7 Controparte_4
pag. 8/9 2) Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto condanna in solido Controparte_10
e la in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di
[...] CP_1
dell'ulteriore importo di Euro 361,20 per rimborso spese mediche e Parte_1
terapeutiche sostenute, oltre interessi e rivalutazione come in premessa;
3) Rigetta le altre domande d'appello e per l'effetto conferma nel resto ed in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
4) Compensa interamente fra le parti costituite spese e compensi del presente grado d'appello.
Messina, camera di consiglio del 22/07/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
pag. 9/9