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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/07/2025, n. 2580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2580 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente rel. dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2027 del Ruolo
Generale dell'anno 2023 promossa da
), Parte_1 CodiceFiscale_1
), Parte_2 CodiceFiscale_2
( ), Parte_3 CodiceFiscale_3 Pt_4
),
[...] CodiceFiscale_4 Parte_5
), (C.F. CodiceFiscale_5 Parte_6
), rappresentati e difesi dagli Avvocati Enrico C.F._6
Cornelio, Claudia Cornelio, Carlo Enrico Cornelio e Livia Cornelio del
Foro di Venezia - PEC: Email_1
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Email_4
appellanti contro
1 Controparte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'
Avvocatura Distrettuale dello Stato, sede di Venezia - PEC
Email_5 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 846/2023 del Tribunale di
Venezia pubblicata il 17 maggio 2023
CONCLUSIONI
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 in totale riforma dell'impugnata sentenza accertata la responsabilità della convenuta nella causazione della malattia professionale che ha portato a morte il signor
[...]
Per_1 accogliersi le conclusioni di primo grado che qui integralmente si riportano (specificate nel quantum a pagg. 21 e ss. del presente atto)
“condannarsi l'Autorità Portuale convenuta al risarcimento dei danni subiti dagli odierni attori, con interessi legali e rivalutazioni monetarie dal fatto (11.8.2020)”.
Vittoria di spese per entrambi i gradi, con l'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato nella misura del 30% in quanto il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, del Decreto del Ministro della Giustizia
10.03.2014, n° 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto 8.03.2018, n°
37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n° 96 del
26.4.2018.
2 Per Controparte_1
[...] nel merito: rigettarsi l'appello in quanto inammissibile e/o infondato, in fatto e in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 846/2023, pubblicata il 17-5-2023, il Tribunale di Venezia ha rigettato le domande di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale avanzate dai familiari di
[...]
deceduto per mesotelioma pleurico, cagionato, come Per_1 accertato innanzi al Giudice del Lavoro (sent. n. 173/2020 del 10 luglio 2020), dall'esposizione all'amianto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa di carico e scarico merci presso il
Provveditorato al Porto di Venezia, al quale è poi succeduta l'
[...]
. Controparte_1
1.1. Il Tribunale ha respinto le pretese attoree evidenziando l'insufficienza nella descrizione dei fatti posti a fondamento delle stesse, nonché la carenza probatoria relativamente al danno in concreto subito. Per tale motivo ha accolto l'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla convenuta affermando che “L'indicazione in maniera espressa e chiara dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria non può essere surrogata dal rinvio che opera la parte a sentenze, verbali e relazioni peritali rese in altri procedimenti giudiziari, peraltro inter alios e sui quali non è sceso il giudicato, dato che, se non vi è dubbio che tali documenti possono entrare nel processo ed assumere valore probatorio, tuttavia essi sono rilevanti in quanto correlati a specifici fatti costitutivi, principali o secondari, indicati specificamente dalla parte, di cui possono fornire il supporto probatorio, ma logicamente non possono essere, in uno, allegazione
e prova e costituire, perciò, prova di fatti e contemporaneamente rappresentazione dei fatti di cui sono prova. Oltre alla genericità
3 della condotta illecita attribuita all'Autorità convenuta, ulteriori profili di genericità ed evanescenza della domanda involgono l'allegazione dei fatti costitutivi dell'asserito diritto al risarcimento del danno vantato dagli attori per la c.d. perdita del rapporto parentale” (pag.
4 sentenza).
In particolare, il Giudice di primo grado ha sottolineato la sinteticità
e genericità dell'atto di citazione nel rappresentare i rapporti tra il de cuius ed i suoi congiunti, nonché nel descrivere le abitudini di vita di ciascuno dei soggetti coinvolti e le modificazioni delle loro abitudini di vita a seguito del decesso di Inoltre, pur Persona_1 affermando l'operatività del regime delle presunzioni in materia di danno da perdita del rapporto parentale, il Tribunale ha ritenuto non assolto dagli attori l'onere inerente le allegazioni necessarie per la valutazione in concreto del danno lamentato, da non potersi mai considerare in re ipsa. Infine, il Tribunale ha rimarcato l'inerzia processuale degli attori, tradottasi nella mancata richiesta della fissazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art.183, comma 6, c.p.c. e, dunque, nel mancato impulso rispetto all'introduzione di una fase istruttoria volta a colmare le lacune assertive e probatorie, ad esempio mediante il ricorso alla prova testimoniale.
2. Avverso questa sentenza hanno proposto appello Parte_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , affidato a quattro motivi, Parte_1 Parte_6 formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
3. La parte appellata Controparte_1
si è costituita con comparsa del 25.1.2024, resistendo
[...] al gravame.
4. La causa è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 4 giugno 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e, all'esito della
4 sostituzione del Consigliere istruttore e di riassegnazione come da provvedimenti organizzativi del 27-3-2025 e del 28-3-2025, è stata trattenuta in decisione.
5. Con il primo motivo, rubricato “an debeatur mancata considerazione del giudicato formatosi nella causa di lavoro in punto responsabilità”, gli appellanti lamentano che il Tribunale, nel ritenere le allegazioni attoree generiche, non abbia considerato l'espresso richiamo alla sentenza n. 173/2020 del Tribunale di Venezia (Giudice del Lavoro), pubblicata il 10/07/2020 e ritualmente prodotta, con cui era stata accertata la responsabilità dell'odierna appellata in ordine all'insorgenza della patologia da cui era affetto e Persona_1 da cui era stato causato il suo decesso. Deducono che quanto statuito in detta decisione costituiva cosa giudicata già prima della pronuncia della sentenza impugnata, in ragione del rigetto dell'appello proposto da proseguito, a seguito Persona_1 della sua morte, sopraggiunta l'11.8.2020, dagli eredi, ai fini della rideterminazione del quantum risarcitorio, mentre l'Autorità Portuale non aveva proposto appello incidentale.
6. Con il secondo motivo, rubricato “Legittimazione passiva. Dalla documentazione prodotta in primo grado risulta che il Giudice del Cont lavoro ha accertato che il de cuius lavorava quale socio della e ciò era stato oggetto del riferimento documentale di citazione”, gli appellanti rilevano che risultava documentato che il loro congiunto aveva lavorato per il Provveditorato al Porto di Venezia, a cui era subentrata l'Autorità Portuale, e detta parte, nei giudizi avanti al
Giudice del lavoro, mai aveva contestato la propria legittimazione passiva.
7. Con il terzo motivo, rubricato " sugli oneri di allegazione e prova del danno parentale”, gli appellanti deducono che il Tribunale ha erroneamente ritenuto non assolto dagli eredi l'onere probatorio del danno da perdita del rapporto parentale. In particolare, sostengono
5 che il Giudice di primo grado, nel valutare la pretesa risarcitoria, non abbia applicato i principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità per quanto concerne il riparto dell'onere probatorio.
8. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei termini di seguito illustrati.
8.1. Il Tribunale ha accolto l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dall'Autorità Portuale sul rilievo della genericità delle allegazioni sui fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria.
Inoltre il primo Giudice ha rilevato che l'effettivo pregiudizio patito non era stato compiutamente descritto, allegato, provato e documentato, sì da rendere “evanescente” il compendio assertivo del fatto illecito e dei danni subiti dagli originari attori.
8.2. Secondo la giurisprudenza di legittimità (tra le tante Cass. Sez.
Un. 8077/2012; Cass. 11751/2013;Cass. 1681/2015), la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da
6 consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa). La Cassazione ha inoltre precisato che la valutazione che deve fare il giudice, in merito, deve tenere conto, nell'identificazione dell'oggetto alla domanda, dell'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e nei documenti allegati e la nullità si verifica solo se a seguito di tale esame l'oggetto della domanda risulti ancora assolutamente incerto.
8.3. Ritiene il Collegio che nel caso di specie la valutazione del
Tribunale sull'eccezione di nullità della citazione (primo motivo d'appello) non possa essere condivisa perché non è stata effettuata in conformità ai principi espressi dalla Suprema Corte suindicati, avuto riguardo al tenore e al contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e ai documenti allo stesso allegati.
Nello specifico, l'atto di citazione avanti al Tribunale, benché sintetico e alquanto scarno, consente di individuare univocamente e chiaramente l'oggetto del contendere, anche in virtù dell'espresso richiamo alle sentenze, prodotte in causa e in parte trascritte nell'atto introduttivo, dei Giudici del Lavoro, che si erano pronunciati sulla domanda di risarcimento del danno subito in proprio dal congiunto (deceduto nelle more del giudizio d'appello) proposta da quest'ultimo nei confronti dell'odierna appellata, subentrata all'originario datore di lavoro, in base agli stessi fatti (esposizione a fibre di amianto) causativi della patologia contratta dallo stesso
(mesotelioma pleurico). Sebbene le citate sentenze siano state emesse tra parti parzialmente diverse (poiché la causa era stata promossa dal de cuius e i suoi congiunti erano subentrati allo stesso nella qualità soggettiva di suoi eredi), non può negarsi, e neppure è specificamente negato dall'Autorità Portuale, il valore probatorio dei fatti accertati in quei giudizi e, a maggior ragione, la loro valenza
7 come “compendio assertivo”, erroneamente ritenuto, invece, mancante o in ogni caso totalmente deficitario dal Tribunale. In particolare il Giudice del Lavoro ha affermato che “Deve pertanto accertarsi e dichiararsi che il mesotelioma pleurico di cui è affetto il ricorrente dal 6/6/2018 è ascrivibile alla responsabilità del
Provveditorato al Porto di Venezia, con conseguente obbligo risarcitorio in capo alla Autorità di Sistema Portuale resistente” (vd. pag. 21-22, doc. 6, fasc. I grado attoreo), aggiungendo, altresì, che l'odierna appellata “non solo non ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma è anche emerso che egli non ha adottato alcun mezzo di protezione dei lavoratori affinché fossero cautelati dall'inalazione di fibre di amianto” con conseguente violazione delle regole di cui all'art. 2087 c.c. nonché degli artt. 21 del DPR 303/56. La sentenza di primo grado è stata poi confermata dalla Sezione Lavoro della Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 473/2022 pubblicata il 13.9.2022, con cui era stato rigettato l'appello proposto, solo relativamente al quantum del danno, dal lavoratore e in detto giudizio l' Persona_1 [...]
non aveva proposto Controparte_1 appello incidentale in punto di sua responsabilità.
In questo specifico contesto, che deve valutarsi, si ribadisce, secondo i menzionati principi affermati dalla Cassazione, non ricorreva alcuna incertezza sull'oggetto del contendere e all'evidenza la parte odierna appellata era stata posta nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, in concreto approntate, anche in ordine alla sua individuazione quale soggetto legittimato passivo
(subentrato al datore di lavoro del de cuius Provveditorato al Porto di Venezia- cfr. secondo motivo d'appello).
8.4. Passando all'esame delle doglianze espresse con il terzo motivo, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, in tema di riparto dell'onere probatorio a carico di colui che agisce per il
8 risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, va affermato “il principio secondo il quale la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. 15/02/2018, n.3767; Cass.15/07/2022, n. 22397; v. anche Cass. 30/08/2022, n.25541 e, già, Cass. 16/03/2012,
n.4253); dando continuità a questo principio – e portandolo alle sue ulteriori specificazioni, avuto riguardo ai due distinti profili delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili della lesione di interessi costituzionalmente protetti (Cass. 17/01/2018, n. 901) – può osservarsi che la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico- relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza – o, all'opposto, dalla distanza – da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare;
alla luce degli illustrati principi, nella fattispecie in esame
9 il rilievo della Corte di merito, secondo cui il pregiudizio da perdita del rapporto parentale, pur essendo dedotto tra membri appartenenti alla famiglia nucleare “originaria” (fratelli), avrebbe dovuto essere specificamente provato da coloro che ne invocavano il risarcimento, deve, dunque, ritenersi erroneo in iure, in quanto la circostanza che questo pregiudizio integrasse un danno- conseguenza (ovverosia, una conseguenza – non patrimoniale – risarcibile dell'evento lesivo) non intaccava (quanto meno limitatamente alla componente interiore di tale conseguenza risarcibile, costituita dalla sofferenza morale) la presunzione, sia pure iuris tantum, della sua sussistenza, in base alla quale gravava sul danneggiante l'onere di fornire la prova contraria” (Cass.
5769/2024).
Dunque, va attribuito al vincolo formale di parentela (e dunque anche a quello che esiste tra nonno e nipote, nonché tra fratelli) già di per sé valore di elemento presuntivo della sussistenza del danno, in base a "meccanismi che richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che... trova un limite ragionevole... nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate" (così in motivazione Cass. n. 28989 del 2019 , cit.), salva la prova contraria, anche di tipo presuntivo, che spetta al responsabile fornire (Cass.26185/2024).
8.5. Anche a tale ultimo riguardo, con riferimento alla seconda ratio decidendi espressa nella sentenza impugnata, il Tribunale non si è attenuto ai suesposti principi, poiché ha dato atto della sussistenza del vincolo di parentela, ma ha negato ogni risarcimento, obliterando di considerare che l'Autorità Portuale non aveva minimamente offerto la prova contraria dell'indifferenza affettiva o addirittura dell'odio tra i congiunti. Non risulta, infatti, alcuna allegazione
10 dell'Autorità portuale relativamente alla sussistenza di situazioni di disaccordo familiare, tensioni o altro sentimento negativo tra il de cuius e i suoi parenti. L'appellata, infatti, a pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta, si limita ad affermare “Orbene, nel caso di specie, gli attori hanno omesso di fornire qualsiasi allegazione, anche minima, in merito alla sussistenza e intensità del proprio legame parentale, nonché in ordine al pregiudizio patito in ragione della perdita del congiunto”.
Per contro, gli appellanti sostengono di aver provato, da un lato,
l'esistenza del legame familiare, e dunque, il “crudo dolore per la perdita del congiunto”, dall'altro di aver allegato documentazione fotografica volta a dimostrare l'unità e la sussistenza di un rapporto familiare armonioso e stretto con il defunto, con conseguente impatto dell'evento luttuoso sulle dinamiche di vita degli istanti. Ai fini della dimostrazione dell'esistenza dei differenti legami familiari, gli appellanti hanno prodotto diversi certificati storici di famiglia: dal primo si evince che il nucleo principale, alla data del 6.10.2020, risultava composto da (marito/padre deceduto in Persona_1 data 11/08/2020), (moglie), Parte_1 Parte_2
(figlio), (figlia), (vd. doc. 1, fasc. attoreo
[...] Parte_3
I grado); il secondo, invece, comprova l'esistenza del legame fra il sig. ed i suoi nipoti, figli di , Persona_1 Parte_3 Pt_4
e (vd. doc. 2 fasc. attoreo I grado); infine,
[...] Parte_5 il terzo attiene al rapporto tra il defunto e la sorella Parte_6
(vd. doc. 3 fasc. attoreo I grado). Inoltre gli appellanti deducono che le foto allegate (vd. doc. 17, fasc. attoreo I grado) testimoniano l'affetto esistente tra il de cuius e i suoi familiari e, dunque, momenti di condivisione succedutisi nel tempo, ad ulteriore comprova dell'esistenza di un solido legame fra gli stessi.
Per quanto attiene poi alla convivenza del defunto con la moglie viene prodotto un estratto per riassunto dell'atto di Parte_1
11 morte (vd. doc. 4 fasc. I grado attoreo) dal quale risulta “di stato civile coniugato con . Parte_1
In definitiva, sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve ritenersi dimostrata la sussistenza dei danni lamentati, con le precisazioni, in punto quantum, di seguito illustrate. Nel caso di specie, infatti, può ritenersi accertato, in via presuntiva, che la morte di avvenuta l'11-8-2020 (tra l'altro, come si è Persona_1 detto, dipendente da patologia contratta nell'espletamento di mansioni lavorative non adeguatamente “protette” dalla datrice di lavoro – in base a quanto statuito dal Giudice del Lavoro di Venezia
e non in discussione nel presente giudizio), sia un'offesa di gravità così elevata da aver causato agli originari attori la sofferenza morale per l'appunto derivante dalla perdita parentale e dalla definitiva recisione del legame affettivo con il congiunto. Va ribadito che la prova contraria volta a vincere la presunzione iuris tantum di cui si è detto e a dimostrare situazioni che compromettano l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare nella fattispecie in esame è del tutto mancata, poiché l'Autorità Portuale si è solo limitata a dedurre che non era stata sufficientemente allegata e dimostrata dai congiunti l'effettività del legame affettivo con il defunto.
8.6. Ritiene il Collegio che possano assumersi come parametro di riferimento per la liquidazione del danno da perdita parentale le tabelle del Tribunale di Milano più aggiornate (2024), che, mediante il sistema "a punto variabile", prevedono l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta (tra le altre Cass. 37009/2022), sicché consentono di modulare adeguatamente, in considerazione delle specificità del caso concreto, la quantificazione.
12 Dunque, sono circostanze di fatto indefettibilmente rilevanti l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, e, una volta estrapolato il valore medio del punto, la quantificazione avviene mediante il computo dei relativi punteggi, salva la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione (Cass. 26300/2021; Cass.
26440/2022).
La quantificazione di tale danno non può che avvenire in via equitativa, avuto riguardo alle circostanze di fatto suindicate (età della vittima, età del superstite, grado di parentela ed eventuale convivenza). Il valore da riconoscere a ciascuna di esse può oscillare da un minimo ad un massimo punteggio con la conseguenza che tale scelta deve trovare una giustificazione negli elementi di prova (anche presuntivi) considerati in sede di valutazione (Cass. 761/2025).
Circa l'intensità della relazione affettiva (parametro E delle tabelle di
Milano- punteggio fino al massimo di 30), deve procedersi a modulare il grado di essa in base alle circostanze del caso concreto, tenuto conto delle allegazioni dei danneggiati e della documentazione prodotta, considerando, al contempo, che nel caso ora in scrutinio non è stata provata, ed invero neppure allegata con idonea specificità, una spiccata o particolare situazione di legame sentimentale o emotivo.
Ora, in applicazione dei suddetti parametri, va riconosciuta l'intensità maggiore della relazione con la moglie convivente, che, quantomeno, ha condiviso con il de cuius una duratura vita matrimoniale, sicché per il parametro E alla stessa possono attribuirsi 15 punti (valore medio).
Ai figli va riconosciuto, per il medesimo paramento, un punteggio inferiore (10), e ai nipoti e alla sorella uno ancor più inferiore (5), dovendo presumersi, in assenza di contrarie allegazioni e prove, una connotazione più attenuata, rispetto a quella della moglie, del
13 legame affettivo di detti soggetti. Al riguardo, nel contempo, osserva il Collegio che le fotografie prodotte, benché prive di data certa, forniscono in ogni caso riscontro di più episodi di incontro, protratti nel tempo, e di momenti di convivialità e di condivisione, ed inoltre i congiunti abitavano in località vicine, come dedotto nell'appello e come risulta dai certificati anagrafici in atti, e può da ciò presumersi che fosse facilitata una loro assidua frequentazione.
Da questi elementi è dato desumere consuetudini di vita e di abitudini e, in definitiva, una certa continuità e stabilità delle relazioni affettive, che, secondo dati di comune esperienza, assumono maggiore valenza per i figli rispetto ai nipoti e Pt_4
, figli di che, in ogni caso, secondo quanto Pt_5 Parte_3 allegano gli appellanti, erano spesso accuditi dai nonni in ragione delle esigenze lavorative della loro madre.
Alla luce di quanto osservato, il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, considerata l'età del de cuius al momento del suo decesso (74 anni), deve esser così quantificato e liquidato: per (moglie, 73 anni all'epoca del decesso del Parte_1 marito), il valore del punto base di € 3.911,00 deve essere moltiplicato per: 12 punti in base all'età del congiunto;
12 punti in base all'età della vittima;
16 punti per la convivenza con la vittima;
12 per la presenza di altri familiari;
15 punti per la qualità/intensità della relazione (importo complessivo € 262,037,00); per (figlio, 46 anni al momento del decesso del Parte_2 padre), il valore del punto base di € 3.911,00 deve essere moltiplicato per: 20 punti in base all'età del congiunto;
12 punti in base all'età della vittima;
12 per la presenza di altri familiari;
10 punti per la qualità/intensità della relazione (importo complessivo €
211.194,00); per (figlia, 44 anni al momento del decesso del Parte_3 padre), il valore del punto base di € 3.911,00 deve essere
14 moltiplicato per: 20 punti in base all'età del congiunto;
12 punti in base all'età della vittima;
12 per la presenza di altri familiari;
10 punti per la qualità/intensità della relazione (importo complessivo €
211.194,00); per (nipote, 14 anni al momento del decesso del Parte_4 nonno), il valore del punto base di € 1.698,00 deve essere moltiplicato per: 20 punti in base all'età del congiunto;
8 punti in base all'età della vittima;
5 punti per la qualità/intensità della relazione (importo complessivo € 56.034,00); per (nipote, 12 anni al momento del decesso del Parte_5 nonno), il valore del punto base di € 1.698,00 deve essere moltiplicato per: 20 punti in base all'età del congiunto;
8 punti in base all'età della vittima;
5 punti per la qualità/intensità della relazione (importo complessivo € 56.034,00); per (sorella, 62 anni al momento del decesso del Parte_6 fratello) il valore del punto base di € 1.698,00 deve essere moltiplicato per: 10 punti in base all'età del congiunto;
8 punti in base all'età della vittima;
5 punti per la qualità/intensità della relazione (importo complessivo € 39.054,00).
Sugli importi così determinati all'attualità, vanno aggiunti gli interessi legali dal fatto dannoso (11.8.2020) alla data della presente sentenza, calcolati sull'importo capitale devalutato al momento del fatto illecito e rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT
(Cass. S.U. n. 1712/1995), nonché gli interessi legali ex art. 1284, comma 1 , c.c. a far data dal deposito della presente sentenza e sino al saldo effettivo.
9. Con il quarto motivo, rubricato “Mancata pronuncia sul danno patrimoniale richiesto e documentato da vedova Parte_1 di , la denuncia l'omessa pronuncia Persona_1 Parte_1 del Tribunale in punto di danno patrimoniale, alla stessa cagionato come da documentazione allegata. In particolare, viene richiesto
15 l'accertamento del “danno da perdita del beneficio della convivenza”, nonché il ristoro delle spese funebri.
10. Il motivo è fondato nei limiti che si vanno ad illustrare.
Può trovare accoglimento la censura nella parte volta ad ottenere il ristoro delle spese sostenute per il funerale della vittima, le quali ammontano ad una somma pari ad € 2.210,00 e risultano documentate dalla fattura prodotta attestante lo svolgimento della prestazione (vd. doc. n. 18, fasc. attoreo I grado). Tale importo dovrà esser maggiorato di interessi legali dalla data del pagamento.
E' invece inammissibile in quanto generica e anche non lineare e scarsamente comprensibile la parte della censura che ha per oggetto il danno patrimoniale per la perdita patrimoniale (lucro cessante) che la assume di aver subito. Sul punto nell'atto di appello Parte_1 risulta solo copiato quanto esposto nella memoria di replica depositata in primo grado, richiamando un “errore materiale” di calcolo in tesi contenuto nell'atto di citazione, senza che sia esplicitato in modo compiuto e chiaro su quali fonti di prova e su quali documenti si fondi la pretesa patrimoniale azionata, peraltro pure descritta e allegata in modo confuso ed estremamente vago.
11. In conclusione, l'appello deve essere accolto nel senso precisato e, in riforma della sentenza impugnata, l'Autorità di Sistema
va condannata al Controparte_1 pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, della somma di € 262,037,00 in favore di , di € 211.194,00 in favore di Parte_1 Parte_2
di € 211.194,00 in favore di , di €
[...] Parte_3
56.034,00 in favore di , di € 56.034,00 in favore di Parte_4
, di € 39.054,00 in favore di , oltre Parte_5 Parte_6 interessi legali dal fatto dannoso (11.8.2020) alla data della presente sentenza, calcolati sull'importo capitale devalutato al momento del fatto illecito e rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT
16 (Cass. S.U. n. 1712/1995), nonché oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1 , c.c. a far data dal deposito della presente sentenza e sino al saldo effettivo.
Inoltre l'Autorità di Sistema Portuale del Adriatico CP_1
Settentrionale va condannata al pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, in favore di della somma Parte_1 di € 2.210,00, oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Ogni altra domanda è rigettata.
12. Alla luce della riforma della sentenza impugnata occorre procedere a una nuova statuizione sul regime delle spese processuali, anche di primo grado, che seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (scaglione di valore da euro
260.001,00 a euro 520.000,00 -Cass. n. 10367/2024–, tariffa minima, tenuto conto che la causa non ha presentato aspetti di particolare complessità, il valore come sopra determinato è prossimo al parametro minimo ed alquanto scarna è stata l'illustrazione delle pretese negli atti difensivi delle parti vittoriose, - ex art. 4, II e IV comma DM 55/2014 aggiornato al 2022, aumento del 30% per la difesa di ciascuna parte oltre la prima, quindi complessivamente del
150%, e riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto per i vari soggetti patrocinati, solo per tre fasi, ossia esclusa quella istruttoria, non espletata né in primo grado, né nel giudizio d'appello; sulle spese di lite del presente giudizio d'appello deve essere applicato l'aumento del compenso nella misura del 10%, per la redazione dell'atto di appello con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, del Decreto del Ministro della Giustizia 10.03.2014, n° 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto 8.03.2018, n° 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n° 96 del 26.4.2018. Precisamente in totale: per il giudizio
17 di primo grado euro 10.540,25; per il giudizio d'appello euro
12.958,40).
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 846/2023 del Tribunale di Venezia, così pronuncia:
1) accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'
[...]
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, delle somma, già ad oggi rivalutate:
• di euro 262,037,00 in favore di , Parte_1
• di euro 211.194,00 in favore di , Parte_2
• di euro 211.194,00 in favore di , Parte_3
• di euro 56.034,00 in favore di , Parte_4
• di euro 56.034,00 in favore di , Parte_5
• di euro 39.054,00 in favore di , Parte_6 oltre agli interessi legali come precisato in motivazione;
2) condanna l' Controparte_1
al pagamento, a titolo di risarcimento del danno
[...] patrimoniale, in favore di , della somma pari ad Parte_1 euro 2.210,00, oltre gli interessi legali dal pagamento al saldo;
3) condanna l' Controparte_1
al pagamento in favore di ,
[...] Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, , delle spese di lite del doppio grado,
[...] Parte_6 liquidate, quanto al primo, in euro 10.540,25 per compensi, nonché, quanto al presente grado, in euro 12.958,40 per compensi, oltre al
18 rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori come per legge.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 18.6.2025
La Presidente est.
Clotilde Parise
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente rel. dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2027 del Ruolo
Generale dell'anno 2023 promossa da
), Parte_1 CodiceFiscale_1
), Parte_2 CodiceFiscale_2
( ), Parte_3 CodiceFiscale_3 Pt_4
),
[...] CodiceFiscale_4 Parte_5
), (C.F. CodiceFiscale_5 Parte_6
), rappresentati e difesi dagli Avvocati Enrico C.F._6
Cornelio, Claudia Cornelio, Carlo Enrico Cornelio e Livia Cornelio del
Foro di Venezia - PEC: Email_1
Email_2
Email_3
Email_4
appellanti contro
1 Controparte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'
Avvocatura Distrettuale dello Stato, sede di Venezia - PEC
Email_5 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 846/2023 del Tribunale di
Venezia pubblicata il 17 maggio 2023
CONCLUSIONI
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 in totale riforma dell'impugnata sentenza accertata la responsabilità della convenuta nella causazione della malattia professionale che ha portato a morte il signor
[...]
Per_1 accogliersi le conclusioni di primo grado che qui integralmente si riportano (specificate nel quantum a pagg. 21 e ss. del presente atto)
“condannarsi l'Autorità Portuale convenuta al risarcimento dei danni subiti dagli odierni attori, con interessi legali e rivalutazioni monetarie dal fatto (11.8.2020)”.
Vittoria di spese per entrambi i gradi, con l'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato nella misura del 30% in quanto il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, del Decreto del Ministro della Giustizia
10.03.2014, n° 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto 8.03.2018, n°
37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n° 96 del
26.4.2018.
2 Per Controparte_1
[...] nel merito: rigettarsi l'appello in quanto inammissibile e/o infondato, in fatto e in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 846/2023, pubblicata il 17-5-2023, il Tribunale di Venezia ha rigettato le domande di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale avanzate dai familiari di
[...]
deceduto per mesotelioma pleurico, cagionato, come Per_1 accertato innanzi al Giudice del Lavoro (sent. n. 173/2020 del 10 luglio 2020), dall'esposizione all'amianto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa di carico e scarico merci presso il
Provveditorato al Porto di Venezia, al quale è poi succeduta l'
[...]
. Controparte_1
1.1. Il Tribunale ha respinto le pretese attoree evidenziando l'insufficienza nella descrizione dei fatti posti a fondamento delle stesse, nonché la carenza probatoria relativamente al danno in concreto subito. Per tale motivo ha accolto l'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla convenuta affermando che “L'indicazione in maniera espressa e chiara dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria non può essere surrogata dal rinvio che opera la parte a sentenze, verbali e relazioni peritali rese in altri procedimenti giudiziari, peraltro inter alios e sui quali non è sceso il giudicato, dato che, se non vi è dubbio che tali documenti possono entrare nel processo ed assumere valore probatorio, tuttavia essi sono rilevanti in quanto correlati a specifici fatti costitutivi, principali o secondari, indicati specificamente dalla parte, di cui possono fornire il supporto probatorio, ma logicamente non possono essere, in uno, allegazione
e prova e costituire, perciò, prova di fatti e contemporaneamente rappresentazione dei fatti di cui sono prova. Oltre alla genericità
3 della condotta illecita attribuita all'Autorità convenuta, ulteriori profili di genericità ed evanescenza della domanda involgono l'allegazione dei fatti costitutivi dell'asserito diritto al risarcimento del danno vantato dagli attori per la c.d. perdita del rapporto parentale” (pag.
4 sentenza).
In particolare, il Giudice di primo grado ha sottolineato la sinteticità
e genericità dell'atto di citazione nel rappresentare i rapporti tra il de cuius ed i suoi congiunti, nonché nel descrivere le abitudini di vita di ciascuno dei soggetti coinvolti e le modificazioni delle loro abitudini di vita a seguito del decesso di Inoltre, pur Persona_1 affermando l'operatività del regime delle presunzioni in materia di danno da perdita del rapporto parentale, il Tribunale ha ritenuto non assolto dagli attori l'onere inerente le allegazioni necessarie per la valutazione in concreto del danno lamentato, da non potersi mai considerare in re ipsa. Infine, il Tribunale ha rimarcato l'inerzia processuale degli attori, tradottasi nella mancata richiesta della fissazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art.183, comma 6, c.p.c. e, dunque, nel mancato impulso rispetto all'introduzione di una fase istruttoria volta a colmare le lacune assertive e probatorie, ad esempio mediante il ricorso alla prova testimoniale.
2. Avverso questa sentenza hanno proposto appello Parte_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , affidato a quattro motivi, Parte_1 Parte_6 formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
3. La parte appellata Controparte_1
si è costituita con comparsa del 25.1.2024, resistendo
[...] al gravame.
4. La causa è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 4 giugno 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e, all'esito della
4 sostituzione del Consigliere istruttore e di riassegnazione come da provvedimenti organizzativi del 27-3-2025 e del 28-3-2025, è stata trattenuta in decisione.
5. Con il primo motivo, rubricato “an debeatur mancata considerazione del giudicato formatosi nella causa di lavoro in punto responsabilità”, gli appellanti lamentano che il Tribunale, nel ritenere le allegazioni attoree generiche, non abbia considerato l'espresso richiamo alla sentenza n. 173/2020 del Tribunale di Venezia (Giudice del Lavoro), pubblicata il 10/07/2020 e ritualmente prodotta, con cui era stata accertata la responsabilità dell'odierna appellata in ordine all'insorgenza della patologia da cui era affetto e Persona_1 da cui era stato causato il suo decesso. Deducono che quanto statuito in detta decisione costituiva cosa giudicata già prima della pronuncia della sentenza impugnata, in ragione del rigetto dell'appello proposto da proseguito, a seguito Persona_1 della sua morte, sopraggiunta l'11.8.2020, dagli eredi, ai fini della rideterminazione del quantum risarcitorio, mentre l'Autorità Portuale non aveva proposto appello incidentale.
6. Con il secondo motivo, rubricato “Legittimazione passiva. Dalla documentazione prodotta in primo grado risulta che il Giudice del Cont lavoro ha accertato che il de cuius lavorava quale socio della e ciò era stato oggetto del riferimento documentale di citazione”, gli appellanti rilevano che risultava documentato che il loro congiunto aveva lavorato per il Provveditorato al Porto di Venezia, a cui era subentrata l'Autorità Portuale, e detta parte, nei giudizi avanti al
Giudice del lavoro, mai aveva contestato la propria legittimazione passiva.
7. Con il terzo motivo, rubricato " sugli oneri di allegazione e prova del danno parentale”, gli appellanti deducono che il Tribunale ha erroneamente ritenuto non assolto dagli eredi l'onere probatorio del danno da perdita del rapporto parentale. In particolare, sostengono
5 che il Giudice di primo grado, nel valutare la pretesa risarcitoria, non abbia applicato i principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità per quanto concerne il riparto dell'onere probatorio.
8. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei termini di seguito illustrati.
8.1. Il Tribunale ha accolto l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dall'Autorità Portuale sul rilievo della genericità delle allegazioni sui fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria.
Inoltre il primo Giudice ha rilevato che l'effettivo pregiudizio patito non era stato compiutamente descritto, allegato, provato e documentato, sì da rendere “evanescente” il compendio assertivo del fatto illecito e dei danni subiti dagli originari attori.
8.2. Secondo la giurisprudenza di legittimità (tra le tante Cass. Sez.
Un. 8077/2012; Cass. 11751/2013;Cass. 1681/2015), la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da
6 consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa). La Cassazione ha inoltre precisato che la valutazione che deve fare il giudice, in merito, deve tenere conto, nell'identificazione dell'oggetto alla domanda, dell'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e nei documenti allegati e la nullità si verifica solo se a seguito di tale esame l'oggetto della domanda risulti ancora assolutamente incerto.
8.3. Ritiene il Collegio che nel caso di specie la valutazione del
Tribunale sull'eccezione di nullità della citazione (primo motivo d'appello) non possa essere condivisa perché non è stata effettuata in conformità ai principi espressi dalla Suprema Corte suindicati, avuto riguardo al tenore e al contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e ai documenti allo stesso allegati.
Nello specifico, l'atto di citazione avanti al Tribunale, benché sintetico e alquanto scarno, consente di individuare univocamente e chiaramente l'oggetto del contendere, anche in virtù dell'espresso richiamo alle sentenze, prodotte in causa e in parte trascritte nell'atto introduttivo, dei Giudici del Lavoro, che si erano pronunciati sulla domanda di risarcimento del danno subito in proprio dal congiunto (deceduto nelle more del giudizio d'appello) proposta da quest'ultimo nei confronti dell'odierna appellata, subentrata all'originario datore di lavoro, in base agli stessi fatti (esposizione a fibre di amianto) causativi della patologia contratta dallo stesso
(mesotelioma pleurico). Sebbene le citate sentenze siano state emesse tra parti parzialmente diverse (poiché la causa era stata promossa dal de cuius e i suoi congiunti erano subentrati allo stesso nella qualità soggettiva di suoi eredi), non può negarsi, e neppure è specificamente negato dall'Autorità Portuale, il valore probatorio dei fatti accertati in quei giudizi e, a maggior ragione, la loro valenza
7 come “compendio assertivo”, erroneamente ritenuto, invece, mancante o in ogni caso totalmente deficitario dal Tribunale. In particolare il Giudice del Lavoro ha affermato che “Deve pertanto accertarsi e dichiararsi che il mesotelioma pleurico di cui è affetto il ricorrente dal 6/6/2018 è ascrivibile alla responsabilità del
Provveditorato al Porto di Venezia, con conseguente obbligo risarcitorio in capo alla Autorità di Sistema Portuale resistente” (vd. pag. 21-22, doc. 6, fasc. I grado attoreo), aggiungendo, altresì, che l'odierna appellata “non solo non ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma è anche emerso che egli non ha adottato alcun mezzo di protezione dei lavoratori affinché fossero cautelati dall'inalazione di fibre di amianto” con conseguente violazione delle regole di cui all'art. 2087 c.c. nonché degli artt. 21 del DPR 303/56. La sentenza di primo grado è stata poi confermata dalla Sezione Lavoro della Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 473/2022 pubblicata il 13.9.2022, con cui era stato rigettato l'appello proposto, solo relativamente al quantum del danno, dal lavoratore e in detto giudizio l' Persona_1 [...]
non aveva proposto Controparte_1 appello incidentale in punto di sua responsabilità.
In questo specifico contesto, che deve valutarsi, si ribadisce, secondo i menzionati principi affermati dalla Cassazione, non ricorreva alcuna incertezza sull'oggetto del contendere e all'evidenza la parte odierna appellata era stata posta nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, in concreto approntate, anche in ordine alla sua individuazione quale soggetto legittimato passivo
(subentrato al datore di lavoro del de cuius Provveditorato al Porto di Venezia- cfr. secondo motivo d'appello).
8.4. Passando all'esame delle doglianze espresse con il terzo motivo, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, in tema di riparto dell'onere probatorio a carico di colui che agisce per il
8 risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, va affermato “il principio secondo il quale la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. 15/02/2018, n.3767; Cass.15/07/2022, n. 22397; v. anche Cass. 30/08/2022, n.25541 e, già, Cass. 16/03/2012,
n.4253); dando continuità a questo principio – e portandolo alle sue ulteriori specificazioni, avuto riguardo ai due distinti profili delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili della lesione di interessi costituzionalmente protetti (Cass. 17/01/2018, n. 901) – può osservarsi che la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico- relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza – o, all'opposto, dalla distanza – da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare;
alla luce degli illustrati principi, nella fattispecie in esame
9 il rilievo della Corte di merito, secondo cui il pregiudizio da perdita del rapporto parentale, pur essendo dedotto tra membri appartenenti alla famiglia nucleare “originaria” (fratelli), avrebbe dovuto essere specificamente provato da coloro che ne invocavano il risarcimento, deve, dunque, ritenersi erroneo in iure, in quanto la circostanza che questo pregiudizio integrasse un danno- conseguenza (ovverosia, una conseguenza – non patrimoniale – risarcibile dell'evento lesivo) non intaccava (quanto meno limitatamente alla componente interiore di tale conseguenza risarcibile, costituita dalla sofferenza morale) la presunzione, sia pure iuris tantum, della sua sussistenza, in base alla quale gravava sul danneggiante l'onere di fornire la prova contraria” (Cass.
5769/2024).
Dunque, va attribuito al vincolo formale di parentela (e dunque anche a quello che esiste tra nonno e nipote, nonché tra fratelli) già di per sé valore di elemento presuntivo della sussistenza del danno, in base a "meccanismi che richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che... trova un limite ragionevole... nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate" (così in motivazione Cass. n. 28989 del 2019 , cit.), salva la prova contraria, anche di tipo presuntivo, che spetta al responsabile fornire (Cass.26185/2024).
8.5. Anche a tale ultimo riguardo, con riferimento alla seconda ratio decidendi espressa nella sentenza impugnata, il Tribunale non si è attenuto ai suesposti principi, poiché ha dato atto della sussistenza del vincolo di parentela, ma ha negato ogni risarcimento, obliterando di considerare che l'Autorità Portuale non aveva minimamente offerto la prova contraria dell'indifferenza affettiva o addirittura dell'odio tra i congiunti. Non risulta, infatti, alcuna allegazione
10 dell'Autorità portuale relativamente alla sussistenza di situazioni di disaccordo familiare, tensioni o altro sentimento negativo tra il de cuius e i suoi parenti. L'appellata, infatti, a pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta, si limita ad affermare “Orbene, nel caso di specie, gli attori hanno omesso di fornire qualsiasi allegazione, anche minima, in merito alla sussistenza e intensità del proprio legame parentale, nonché in ordine al pregiudizio patito in ragione della perdita del congiunto”.
Per contro, gli appellanti sostengono di aver provato, da un lato,
l'esistenza del legame familiare, e dunque, il “crudo dolore per la perdita del congiunto”, dall'altro di aver allegato documentazione fotografica volta a dimostrare l'unità e la sussistenza di un rapporto familiare armonioso e stretto con il defunto, con conseguente impatto dell'evento luttuoso sulle dinamiche di vita degli istanti. Ai fini della dimostrazione dell'esistenza dei differenti legami familiari, gli appellanti hanno prodotto diversi certificati storici di famiglia: dal primo si evince che il nucleo principale, alla data del 6.10.2020, risultava composto da (marito/padre deceduto in Persona_1 data 11/08/2020), (moglie), Parte_1 Parte_2
(figlio), (figlia), (vd. doc. 1, fasc. attoreo
[...] Parte_3
I grado); il secondo, invece, comprova l'esistenza del legame fra il sig. ed i suoi nipoti, figli di , Persona_1 Parte_3 Pt_4
e (vd. doc. 2 fasc. attoreo I grado); infine,
[...] Parte_5 il terzo attiene al rapporto tra il defunto e la sorella Parte_6
(vd. doc. 3 fasc. attoreo I grado). Inoltre gli appellanti deducono che le foto allegate (vd. doc. 17, fasc. attoreo I grado) testimoniano l'affetto esistente tra il de cuius e i suoi familiari e, dunque, momenti di condivisione succedutisi nel tempo, ad ulteriore comprova dell'esistenza di un solido legame fra gli stessi.
Per quanto attiene poi alla convivenza del defunto con la moglie viene prodotto un estratto per riassunto dell'atto di Parte_1
11 morte (vd. doc. 4 fasc. I grado attoreo) dal quale risulta “di stato civile coniugato con . Parte_1
In definitiva, sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve ritenersi dimostrata la sussistenza dei danni lamentati, con le precisazioni, in punto quantum, di seguito illustrate. Nel caso di specie, infatti, può ritenersi accertato, in via presuntiva, che la morte di avvenuta l'11-8-2020 (tra l'altro, come si è Persona_1 detto, dipendente da patologia contratta nell'espletamento di mansioni lavorative non adeguatamente “protette” dalla datrice di lavoro – in base a quanto statuito dal Giudice del Lavoro di Venezia
e non in discussione nel presente giudizio), sia un'offesa di gravità così elevata da aver causato agli originari attori la sofferenza morale per l'appunto derivante dalla perdita parentale e dalla definitiva recisione del legame affettivo con il congiunto. Va ribadito che la prova contraria volta a vincere la presunzione iuris tantum di cui si è detto e a dimostrare situazioni che compromettano l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare nella fattispecie in esame è del tutto mancata, poiché l'Autorità Portuale si è solo limitata a dedurre che non era stata sufficientemente allegata e dimostrata dai congiunti l'effettività del legame affettivo con il defunto.
8.6. Ritiene il Collegio che possano assumersi come parametro di riferimento per la liquidazione del danno da perdita parentale le tabelle del Tribunale di Milano più aggiornate (2024), che, mediante il sistema "a punto variabile", prevedono l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta (tra le altre Cass. 37009/2022), sicché consentono di modulare adeguatamente, in considerazione delle specificità del caso concreto, la quantificazione.
12 Dunque, sono circostanze di fatto indefettibilmente rilevanti l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, e, una volta estrapolato il valore medio del punto, la quantificazione avviene mediante il computo dei relativi punteggi, salva la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione (Cass. 26300/2021; Cass.
26440/2022).
La quantificazione di tale danno non può che avvenire in via equitativa, avuto riguardo alle circostanze di fatto suindicate (età della vittima, età del superstite, grado di parentela ed eventuale convivenza). Il valore da riconoscere a ciascuna di esse può oscillare da un minimo ad un massimo punteggio con la conseguenza che tale scelta deve trovare una giustificazione negli elementi di prova (anche presuntivi) considerati in sede di valutazione (Cass. 761/2025).
Circa l'intensità della relazione affettiva (parametro E delle tabelle di
Milano- punteggio fino al massimo di 30), deve procedersi a modulare il grado di essa in base alle circostanze del caso concreto, tenuto conto delle allegazioni dei danneggiati e della documentazione prodotta, considerando, al contempo, che nel caso ora in scrutinio non è stata provata, ed invero neppure allegata con idonea specificità, una spiccata o particolare situazione di legame sentimentale o emotivo.
Ora, in applicazione dei suddetti parametri, va riconosciuta l'intensità maggiore della relazione con la moglie convivente, che, quantomeno, ha condiviso con il de cuius una duratura vita matrimoniale, sicché per il parametro E alla stessa possono attribuirsi 15 punti (valore medio).
Ai figli va riconosciuto, per il medesimo paramento, un punteggio inferiore (10), e ai nipoti e alla sorella uno ancor più inferiore (5), dovendo presumersi, in assenza di contrarie allegazioni e prove, una connotazione più attenuata, rispetto a quella della moglie, del
13 legame affettivo di detti soggetti. Al riguardo, nel contempo, osserva il Collegio che le fotografie prodotte, benché prive di data certa, forniscono in ogni caso riscontro di più episodi di incontro, protratti nel tempo, e di momenti di convivialità e di condivisione, ed inoltre i congiunti abitavano in località vicine, come dedotto nell'appello e come risulta dai certificati anagrafici in atti, e può da ciò presumersi che fosse facilitata una loro assidua frequentazione.
Da questi elementi è dato desumere consuetudini di vita e di abitudini e, in definitiva, una certa continuità e stabilità delle relazioni affettive, che, secondo dati di comune esperienza, assumono maggiore valenza per i figli rispetto ai nipoti e Pt_4
, figli di che, in ogni caso, secondo quanto Pt_5 Parte_3 allegano gli appellanti, erano spesso accuditi dai nonni in ragione delle esigenze lavorative della loro madre.
Alla luce di quanto osservato, il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, considerata l'età del de cuius al momento del suo decesso (74 anni), deve esser così quantificato e liquidato: per (moglie, 73 anni all'epoca del decesso del Parte_1 marito), il valore del punto base di € 3.911,00 deve essere moltiplicato per: 12 punti in base all'età del congiunto;
12 punti in base all'età della vittima;
16 punti per la convivenza con la vittima;
12 per la presenza di altri familiari;
15 punti per la qualità/intensità della relazione (importo complessivo € 262,037,00); per (figlio, 46 anni al momento del decesso del Parte_2 padre), il valore del punto base di € 3.911,00 deve essere moltiplicato per: 20 punti in base all'età del congiunto;
12 punti in base all'età della vittima;
12 per la presenza di altri familiari;
10 punti per la qualità/intensità della relazione (importo complessivo €
211.194,00); per (figlia, 44 anni al momento del decesso del Parte_3 padre), il valore del punto base di € 3.911,00 deve essere
14 moltiplicato per: 20 punti in base all'età del congiunto;
12 punti in base all'età della vittima;
12 per la presenza di altri familiari;
10 punti per la qualità/intensità della relazione (importo complessivo €
211.194,00); per (nipote, 14 anni al momento del decesso del Parte_4 nonno), il valore del punto base di € 1.698,00 deve essere moltiplicato per: 20 punti in base all'età del congiunto;
8 punti in base all'età della vittima;
5 punti per la qualità/intensità della relazione (importo complessivo € 56.034,00); per (nipote, 12 anni al momento del decesso del Parte_5 nonno), il valore del punto base di € 1.698,00 deve essere moltiplicato per: 20 punti in base all'età del congiunto;
8 punti in base all'età della vittima;
5 punti per la qualità/intensità della relazione (importo complessivo € 56.034,00); per (sorella, 62 anni al momento del decesso del Parte_6 fratello) il valore del punto base di € 1.698,00 deve essere moltiplicato per: 10 punti in base all'età del congiunto;
8 punti in base all'età della vittima;
5 punti per la qualità/intensità della relazione (importo complessivo € 39.054,00).
Sugli importi così determinati all'attualità, vanno aggiunti gli interessi legali dal fatto dannoso (11.8.2020) alla data della presente sentenza, calcolati sull'importo capitale devalutato al momento del fatto illecito e rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT
(Cass. S.U. n. 1712/1995), nonché gli interessi legali ex art. 1284, comma 1 , c.c. a far data dal deposito della presente sentenza e sino al saldo effettivo.
9. Con il quarto motivo, rubricato “Mancata pronuncia sul danno patrimoniale richiesto e documentato da vedova Parte_1 di , la denuncia l'omessa pronuncia Persona_1 Parte_1 del Tribunale in punto di danno patrimoniale, alla stessa cagionato come da documentazione allegata. In particolare, viene richiesto
15 l'accertamento del “danno da perdita del beneficio della convivenza”, nonché il ristoro delle spese funebri.
10. Il motivo è fondato nei limiti che si vanno ad illustrare.
Può trovare accoglimento la censura nella parte volta ad ottenere il ristoro delle spese sostenute per il funerale della vittima, le quali ammontano ad una somma pari ad € 2.210,00 e risultano documentate dalla fattura prodotta attestante lo svolgimento della prestazione (vd. doc. n. 18, fasc. attoreo I grado). Tale importo dovrà esser maggiorato di interessi legali dalla data del pagamento.
E' invece inammissibile in quanto generica e anche non lineare e scarsamente comprensibile la parte della censura che ha per oggetto il danno patrimoniale per la perdita patrimoniale (lucro cessante) che la assume di aver subito. Sul punto nell'atto di appello Parte_1 risulta solo copiato quanto esposto nella memoria di replica depositata in primo grado, richiamando un “errore materiale” di calcolo in tesi contenuto nell'atto di citazione, senza che sia esplicitato in modo compiuto e chiaro su quali fonti di prova e su quali documenti si fondi la pretesa patrimoniale azionata, peraltro pure descritta e allegata in modo confuso ed estremamente vago.
11. In conclusione, l'appello deve essere accolto nel senso precisato e, in riforma della sentenza impugnata, l'Autorità di Sistema
va condannata al Controparte_1 pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, della somma di € 262,037,00 in favore di , di € 211.194,00 in favore di Parte_1 Parte_2
di € 211.194,00 in favore di , di €
[...] Parte_3
56.034,00 in favore di , di € 56.034,00 in favore di Parte_4
, di € 39.054,00 in favore di , oltre Parte_5 Parte_6 interessi legali dal fatto dannoso (11.8.2020) alla data della presente sentenza, calcolati sull'importo capitale devalutato al momento del fatto illecito e rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT
16 (Cass. S.U. n. 1712/1995), nonché oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1 , c.c. a far data dal deposito della presente sentenza e sino al saldo effettivo.
Inoltre l'Autorità di Sistema Portuale del Adriatico CP_1
Settentrionale va condannata al pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, in favore di della somma Parte_1 di € 2.210,00, oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Ogni altra domanda è rigettata.
12. Alla luce della riforma della sentenza impugnata occorre procedere a una nuova statuizione sul regime delle spese processuali, anche di primo grado, che seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (scaglione di valore da euro
260.001,00 a euro 520.000,00 -Cass. n. 10367/2024–, tariffa minima, tenuto conto che la causa non ha presentato aspetti di particolare complessità, il valore come sopra determinato è prossimo al parametro minimo ed alquanto scarna è stata l'illustrazione delle pretese negli atti difensivi delle parti vittoriose, - ex art. 4, II e IV comma DM 55/2014 aggiornato al 2022, aumento del 30% per la difesa di ciascuna parte oltre la prima, quindi complessivamente del
150%, e riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto per i vari soggetti patrocinati, solo per tre fasi, ossia esclusa quella istruttoria, non espletata né in primo grado, né nel giudizio d'appello; sulle spese di lite del presente giudizio d'appello deve essere applicato l'aumento del compenso nella misura del 10%, per la redazione dell'atto di appello con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, del Decreto del Ministro della Giustizia 10.03.2014, n° 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto 8.03.2018, n° 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n° 96 del 26.4.2018. Precisamente in totale: per il giudizio
17 di primo grado euro 10.540,25; per il giudizio d'appello euro
12.958,40).
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 846/2023 del Tribunale di Venezia, così pronuncia:
1) accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'
[...]
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, delle somma, già ad oggi rivalutate:
• di euro 262,037,00 in favore di , Parte_1
• di euro 211.194,00 in favore di , Parte_2
• di euro 211.194,00 in favore di , Parte_3
• di euro 56.034,00 in favore di , Parte_4
• di euro 56.034,00 in favore di , Parte_5
• di euro 39.054,00 in favore di , Parte_6 oltre agli interessi legali come precisato in motivazione;
2) condanna l' Controparte_1
al pagamento, a titolo di risarcimento del danno
[...] patrimoniale, in favore di , della somma pari ad Parte_1 euro 2.210,00, oltre gli interessi legali dal pagamento al saldo;
3) condanna l' Controparte_1
al pagamento in favore di ,
[...] Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, , delle spese di lite del doppio grado,
[...] Parte_6 liquidate, quanto al primo, in euro 10.540,25 per compensi, nonché, quanto al presente grado, in euro 12.958,40 per compensi, oltre al
18 rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori come per legge.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 18.6.2025
La Presidente est.
Clotilde Parise
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