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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 14/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Francesca Tosi, ha pronunciato mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 938 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022, discussa e decisa all'udienza del 14.02.2025 vertente
TRA
(C.F. ), nata il [...] a [...] e la SI.ra Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ), nata il [...] a [...], entrambe Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliate in Roma alla Via Manlio Di Veroli n.2, presso lo Studio dell'Avv.
Alessandro Prudenzano che le rappresenta e difende come da procura in atti ricorrenti
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliato in Rieti, Via Porta Romana n.°64, presso lo studio dell'Avv. Maria
Antonietta Cenciarelli che lo rappresenta e difende come da procura in atti resistente
E
, nato a [...] il 04 febbraio1984 (c.f. ), elettivamente CP CodiceFiscale_4
domiciliato in Stimigliano (RI) in Via G. Garibaldi n. 98, presso lo studio dell'Avv. Lucia Pace che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Terzo interventore
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. del 21.06.2021 le ricorrenti deducevano di essere comproprietarie dell'immobile sito in Cittaducale (RI) alla Via del Lavoro, n.7 posto al piano terra e seminterrato 1, censito al foglio 6, part. 774 (graff. 781), sub. 2, cat. A/2, cl. 3, vani 6,5, R.C. 453,19; che detto immobile era loro pervenuto per successione del padre deceduto in Cittaducale il 31 Persona_1 agosto 2020; che con contratto registrato del 20 novembre 2009 l'immobile veniva concesso in comodato d'uso gratuito, senza determinazione di durata, al proprio fratello SI. ; che CP_1
con lettera del 28 febbraio 2020, il SI. richiedeva la restituzione del bene con Persona_1
conseguente risoluzione del contratto;
che alla morte del comodante gli succedevano ab intestato le figlie legittime e la moglie SI.ra la quale rinunciava all'eredità con dichiarazione Persona_2
del 28 gennaio 2021; che le ricorrenti sin da subito rappresentavano allo zio la necessità di restituzione dell'immobile motivata anche da esigenze personali;
che ogni comunicazione al riguardo rimaneva priva di riscontro da parte del SI. . CP_1
Le ricorrenti concludevano perché venisse dichiarato “risolto, cessato e/o estinto il contratto di comodato oggetto di causa, dichiarando comunque il diritto delle istanti a rientrare in legittimo possesso dell'immobile” con ordine di immediato rilascio in loro favore con determinazione, ex art. 614 bis c.p.c., di una somma di denaro di Euro 100,00 al giorno da corrispondere in caso di ritardo nel rilascio e vittoria delle spese di lite e refusione di quelle extragiudiziali.
Si costituiva in giudizio il SI. contestando la fondatezza della domanda delle CP_1
ricorrenti sia in fatto che in diritto, disconoscendo la propria sottoscrizione del contratto di comodato e negando di aver mai avuto il possesso dell'immobile che è sempre rimasto nella disponibilità della SI. sua ex convivente;
che l'immobile in oggetto, pervenuto alle Parte_3
ricorrenti in successione, in realtà non era di proprietà del defunto padre in quanto quest'ultimo lo acquistò all'asta, in seno alla procedura fallimentare n. °23/2000, pronunciata ai danni della
[...]
” e che tale immobile, di proprietà della fallita, era stato oggetto Parte_4
di una azione revocatoria utilmente intrapresa dalla Curatela fallimentare nel 2009; che il resistente, legato alla SInora da una convivenza more uxorio chiese al fratello di Parte_3 Per_1 simulare l'acquisto di detto immobile all'asta fallimentare con oneri ed esborsi economici a totale carico di , figlio di e che provvide al pagamento integrale CP CP_1 Parte_3
del prezzo come da matrici di assegni circolari prodotte in atti;
che per tale motivo veniva spiegata domanda riconvenzionale sull'accertamento della intervenuta simulazione assoluta della compravendita e nullità del contratto dissimulato, con conseguente richiesta di risarcimento danni oltre alla eccezione di natura processuale di inapplicabilità del rito in favore del rito ordinario di cognizione e di inammissibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Si costituiva in giudizio con atto di intervento volontario ad adiuvandum il SI. CP
facendo proprie tutte le domande, ivi compresa la riconvenzionale, deduzioni e istanze avanzate dal resistente con aggiunta, sempre in riconvenzionale e in accoglimento della domanda di simulazione assoluta, richiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare “ l'intervenuto acquisto dell'immobile sito in Santa Rufina in via del Lavoro 7 in capo a per averlo lo stesso regolarmente CP
acquistato previo versamento del relativo prezzo e conseguentemente ordinare alle ricorrenti la rettifica della denuncia di successione in morte di nella parte in cui ricomprende Persona_1 nell'asse ereditario l'immobile di proprietà di , ordinando al Conservatore la CP trascrizione della emananda sentenza ad ogni effetto di legge.”
La causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna senza istruttoria in quanto di natura documentale.
La domanda delle ricorrenti non è fondata per le ragioni che seguono.
Il contratto di comodato d'uso gratuito sul quale si fonda la domanda di risoluzione e restituzione avanzata dalle ricorrenti è stato depositato agli atti del processo.
Tuttavia, il resistente nel costituirsi in giudizio ha negato l'esistenza del contratto di comodato e ha disconosciuto formalmente la propria firma, presente sull'atto, dichiarando di essere residente in
Alba Adriatica e che nell'immobile risiede la SI.ra sua ex convivente. Parte_3
Si osserva che, dal punto di vista dell'onere probatorio, il comodante che agisce per la restituzione dell'immobile oggetto del comodato è tenuto solo a provare la fonte del proprio diritto ovvero l'esistenza del contratto stesso.
In seguito al disconoscimento della sottoscrizione, ai sensi dell'art. 216 c.p.c. comma 1, la parte che intende avvalersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione.
Invero, le ricorrenti, quali attuali comodanti, non hanno proposto l'istanza di verificazione con la conseguenza che il contratto di comodato non potrà essere considerato come esistente.
Le SIg.re , d'altronde, non hanno avanzato neanche domanda di prova testimoniale al fine di CP provare comunque l'esistenza di un comodato verbale tra le parti.
Quanto alle deduzioni delle controparti, superate le eccezioni preliminari sollevate dal resistente e, per effetto dell'intervento ad adiuvandum dal SI. , con la documentazione in atti che CP
dimostrano le istanze di mediazione comunque proposte nei confronti del SI. , ricevute CP_1
nella residenza effettiva e, da ultimo, su disposizione del giudice nei confronti anche del SI. CP
, occorre valutare la domanda riconvenzionale di simulazione assoluta della compravendita e
[...]
la sua fondatezza.
Preliminarmente, si osserva la carenza di legittimazione attiva del resistente alla proposizione della domanda riconvenzionale in quanto egli non è parte del contratto che assume essere simulato e non
è terzo né creditore che possa avere effetti pregiudizievoli avendo anche dichiarato di non aver mai abitato nell'immobile oggetto della compravendita e di non aver sottoscritto il contratto di comodato.
L'art. 1415 c.c. stabilisce che: “la simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.
I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti quando pregiudica i loro diritti.”
Infatti, la legittimazione a promuovere l'azione di simulazione spetta alle parti e ai terzi che sono attualmente o potenzialmente pregiudicati dalla simulazione.
Il resistente e il terzo interventore nel sostenere le loro domande di simulazione assoluta dichiarano che il prezzo necessario all'acquisto dell'immobile è stato fornito al SI. dal nipote il Per_1 CP quale voleva che la propria madre che da sempre aveva abitato nell'immobile, continuasse a viverci senza subire gli effetti di una vendita a terzi estranei.
A ben vedere, nel caso in esame, non si tratta di simulazione assoluta del contratto né di interposizione fittizia quale simulazione relativa soggettiva, quest'ultima costituita da un accordo simulatorio trilatero tra il contraente apparente, il contraente effettivo e la controparte che, nella fattispecie è costituita dalla Curatela del . Parte_5
La vicenda processuale come rappresentata dalle parti resistenti potrebbe inquadrarsi come interposizione reale di persona.
Richiamato tutto quanto sopra precisato, la domanda riconvenzionale di simulazione assoluta proposta dal resistente e dal di lui figlio intervenuto nel processo ad CP_1 CP
adiuvandum deve essere rigettata in quanto non fondata in fatto e in diritto.
Le spese di lite devono essere compensate interamente tra le parti in causa vista la soccombenza reciproca.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la domanda delle ricorrenti;
- Rigetta la domanda riconvenzionale del resistente;
- Rigetta la domanda riconvenzionale del terzo interventore;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Rieti, 14.02.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Tosi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Francesca Tosi, ha pronunciato mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 938 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022, discussa e decisa all'udienza del 14.02.2025 vertente
TRA
(C.F. ), nata il [...] a [...] e la SI.ra Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ), nata il [...] a [...], entrambe Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliate in Roma alla Via Manlio Di Veroli n.2, presso lo Studio dell'Avv.
Alessandro Prudenzano che le rappresenta e difende come da procura in atti ricorrenti
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliato in Rieti, Via Porta Romana n.°64, presso lo studio dell'Avv. Maria
Antonietta Cenciarelli che lo rappresenta e difende come da procura in atti resistente
E
, nato a [...] il 04 febbraio1984 (c.f. ), elettivamente CP CodiceFiscale_4
domiciliato in Stimigliano (RI) in Via G. Garibaldi n. 98, presso lo studio dell'Avv. Lucia Pace che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Terzo interventore
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. del 21.06.2021 le ricorrenti deducevano di essere comproprietarie dell'immobile sito in Cittaducale (RI) alla Via del Lavoro, n.7 posto al piano terra e seminterrato 1, censito al foglio 6, part. 774 (graff. 781), sub. 2, cat. A/2, cl. 3, vani 6,5, R.C. 453,19; che detto immobile era loro pervenuto per successione del padre deceduto in Cittaducale il 31 Persona_1 agosto 2020; che con contratto registrato del 20 novembre 2009 l'immobile veniva concesso in comodato d'uso gratuito, senza determinazione di durata, al proprio fratello SI. ; che CP_1
con lettera del 28 febbraio 2020, il SI. richiedeva la restituzione del bene con Persona_1
conseguente risoluzione del contratto;
che alla morte del comodante gli succedevano ab intestato le figlie legittime e la moglie SI.ra la quale rinunciava all'eredità con dichiarazione Persona_2
del 28 gennaio 2021; che le ricorrenti sin da subito rappresentavano allo zio la necessità di restituzione dell'immobile motivata anche da esigenze personali;
che ogni comunicazione al riguardo rimaneva priva di riscontro da parte del SI. . CP_1
Le ricorrenti concludevano perché venisse dichiarato “risolto, cessato e/o estinto il contratto di comodato oggetto di causa, dichiarando comunque il diritto delle istanti a rientrare in legittimo possesso dell'immobile” con ordine di immediato rilascio in loro favore con determinazione, ex art. 614 bis c.p.c., di una somma di denaro di Euro 100,00 al giorno da corrispondere in caso di ritardo nel rilascio e vittoria delle spese di lite e refusione di quelle extragiudiziali.
Si costituiva in giudizio il SI. contestando la fondatezza della domanda delle CP_1
ricorrenti sia in fatto che in diritto, disconoscendo la propria sottoscrizione del contratto di comodato e negando di aver mai avuto il possesso dell'immobile che è sempre rimasto nella disponibilità della SI. sua ex convivente;
che l'immobile in oggetto, pervenuto alle Parte_3
ricorrenti in successione, in realtà non era di proprietà del defunto padre in quanto quest'ultimo lo acquistò all'asta, in seno alla procedura fallimentare n. °23/2000, pronunciata ai danni della
[...]
” e che tale immobile, di proprietà della fallita, era stato oggetto Parte_4
di una azione revocatoria utilmente intrapresa dalla Curatela fallimentare nel 2009; che il resistente, legato alla SInora da una convivenza more uxorio chiese al fratello di Parte_3 Per_1 simulare l'acquisto di detto immobile all'asta fallimentare con oneri ed esborsi economici a totale carico di , figlio di e che provvide al pagamento integrale CP CP_1 Parte_3
del prezzo come da matrici di assegni circolari prodotte in atti;
che per tale motivo veniva spiegata domanda riconvenzionale sull'accertamento della intervenuta simulazione assoluta della compravendita e nullità del contratto dissimulato, con conseguente richiesta di risarcimento danni oltre alla eccezione di natura processuale di inapplicabilità del rito in favore del rito ordinario di cognizione e di inammissibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Si costituiva in giudizio con atto di intervento volontario ad adiuvandum il SI. CP
facendo proprie tutte le domande, ivi compresa la riconvenzionale, deduzioni e istanze avanzate dal resistente con aggiunta, sempre in riconvenzionale e in accoglimento della domanda di simulazione assoluta, richiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare “ l'intervenuto acquisto dell'immobile sito in Santa Rufina in via del Lavoro 7 in capo a per averlo lo stesso regolarmente CP
acquistato previo versamento del relativo prezzo e conseguentemente ordinare alle ricorrenti la rettifica della denuncia di successione in morte di nella parte in cui ricomprende Persona_1 nell'asse ereditario l'immobile di proprietà di , ordinando al Conservatore la CP trascrizione della emananda sentenza ad ogni effetto di legge.”
La causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna senza istruttoria in quanto di natura documentale.
La domanda delle ricorrenti non è fondata per le ragioni che seguono.
Il contratto di comodato d'uso gratuito sul quale si fonda la domanda di risoluzione e restituzione avanzata dalle ricorrenti è stato depositato agli atti del processo.
Tuttavia, il resistente nel costituirsi in giudizio ha negato l'esistenza del contratto di comodato e ha disconosciuto formalmente la propria firma, presente sull'atto, dichiarando di essere residente in
Alba Adriatica e che nell'immobile risiede la SI.ra sua ex convivente. Parte_3
Si osserva che, dal punto di vista dell'onere probatorio, il comodante che agisce per la restituzione dell'immobile oggetto del comodato è tenuto solo a provare la fonte del proprio diritto ovvero l'esistenza del contratto stesso.
In seguito al disconoscimento della sottoscrizione, ai sensi dell'art. 216 c.p.c. comma 1, la parte che intende avvalersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione.
Invero, le ricorrenti, quali attuali comodanti, non hanno proposto l'istanza di verificazione con la conseguenza che il contratto di comodato non potrà essere considerato come esistente.
Le SIg.re , d'altronde, non hanno avanzato neanche domanda di prova testimoniale al fine di CP provare comunque l'esistenza di un comodato verbale tra le parti.
Quanto alle deduzioni delle controparti, superate le eccezioni preliminari sollevate dal resistente e, per effetto dell'intervento ad adiuvandum dal SI. , con la documentazione in atti che CP
dimostrano le istanze di mediazione comunque proposte nei confronti del SI. , ricevute CP_1
nella residenza effettiva e, da ultimo, su disposizione del giudice nei confronti anche del SI. CP
, occorre valutare la domanda riconvenzionale di simulazione assoluta della compravendita e
[...]
la sua fondatezza.
Preliminarmente, si osserva la carenza di legittimazione attiva del resistente alla proposizione della domanda riconvenzionale in quanto egli non è parte del contratto che assume essere simulato e non
è terzo né creditore che possa avere effetti pregiudizievoli avendo anche dichiarato di non aver mai abitato nell'immobile oggetto della compravendita e di non aver sottoscritto il contratto di comodato.
L'art. 1415 c.c. stabilisce che: “la simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.
I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti quando pregiudica i loro diritti.”
Infatti, la legittimazione a promuovere l'azione di simulazione spetta alle parti e ai terzi che sono attualmente o potenzialmente pregiudicati dalla simulazione.
Il resistente e il terzo interventore nel sostenere le loro domande di simulazione assoluta dichiarano che il prezzo necessario all'acquisto dell'immobile è stato fornito al SI. dal nipote il Per_1 CP quale voleva che la propria madre che da sempre aveva abitato nell'immobile, continuasse a viverci senza subire gli effetti di una vendita a terzi estranei.
A ben vedere, nel caso in esame, non si tratta di simulazione assoluta del contratto né di interposizione fittizia quale simulazione relativa soggettiva, quest'ultima costituita da un accordo simulatorio trilatero tra il contraente apparente, il contraente effettivo e la controparte che, nella fattispecie è costituita dalla Curatela del . Parte_5
La vicenda processuale come rappresentata dalle parti resistenti potrebbe inquadrarsi come interposizione reale di persona.
Richiamato tutto quanto sopra precisato, la domanda riconvenzionale di simulazione assoluta proposta dal resistente e dal di lui figlio intervenuto nel processo ad CP_1 CP
adiuvandum deve essere rigettata in quanto non fondata in fatto e in diritto.
Le spese di lite devono essere compensate interamente tra le parti in causa vista la soccombenza reciproca.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la domanda delle ricorrenti;
- Rigetta la domanda riconvenzionale del resistente;
- Rigetta la domanda riconvenzionale del terzo interventore;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Rieti, 14.02.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Tosi