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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12697/2023 RG fissata all'udienza del 04/03/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. VALERIO Parte_1
M. ROSARIA
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che:
1) è titolare di pensione SO n. 29502970 sin dal 01.01.2013;
2) era stato dichiarato invalido con percentuale dell'80% in visita del 23.10.2013, poi inabile al 100% con visita del 24.02.2016 e ancora inabile al proficuo lavoro, con percentuale del 100% con successivo verbale del 15.01.2020;
3) Il sig. dunque, inabile al proficuo lavoro almeno del febbraio 2016 e vedovo con diritto alla Pt_1
SO sin dal gennaio 2013, presentava domanda amministrativa tesa ad ottenere gli ANF di vedovanza in data 17.06.2022. Tali ANF venivano riconosciuti ma solo a far data dal mese di luglio 2022, cioè il mese successivo alla data di presentazione della domanda, con pagamento di €
1 211,64 come da provvedimento di liquidazione del 26.09.2022. Non venivano invece CP_1 riconosciuti con effetto retroattivo di cinque anni, come previsto per legge;
4) In data 28.09.2023 il sig. contestando la errata liquidazione degli ANF dell' Parte_1
CP_ presentava al Comitato provinciale ricorso amministrativo on-line, giusta ricevuta di presentazione.
Dato l'esito negativo della fase amministrativa veniva presentato ricorso giudiziario per il riconoscimento della predetta indennità chiedendo nella specie il riconoscimento degli
ANF sulla SO n. 29502970 con decorrenza dal luglio 2017 e cioè dai cinque anni precedenti la presentazione della domanda amministrativa avvenuta il 17.06.2022.
In corso di giudizio, è stata disposta ctu volta a rispondere a tale quesito: "valutare da quando il pensionato possa considerarsi inabile a proficuo lavoro ai fini della percezione degli ANF su pensione SO".
Il consulente nominato ha fatto presente che:
Diagnosi e giudizio medico legale: esiti di cisto prostatectomia per pregresso carcinoma: trattasi di postumi di intervento chirurgico oncologico
(quali disuria e incontinenza urinaria), attualmente n follow-up clinico e strumentale negativo per recidiva e/o localizzazioni secondarie;
artrosi poliarticolare: patologia degenerativa dell'apparato osteoarticolare caratterizzata da riduzione della motilità dei segmenti interessati;
nel caso in esame estrinsecantesi a livello del rachide le grosse articolazioni di arti inferiori e responsabile della lentezza nell'assunzione della stazione eretta, nella realizzazione dei passaggi posturali e nella deambulazione che restano autonome;
sindrome delle apnee ostruttive nel sonno: : patologia dell'apparato espiratorio caratterizzata da ripetuti episodi di completa e/o parziale e/o prolungata ostruzione delle vie aeree superiori durante il sonno, associati a una riduzione della saturazione di ossigeno nel sangue;
le cui manifestazioni più frequenti includono il "sonno senza riposo", costante ipersonnia durante il giorno, un fastidioso russa mento, una cefalea mattutina, facile irritabilità, scarsa capacità di concentrazione, tachicardia, ansietà, aumento nella frequenza delle minzioni notturne, enuresi notturna, bruciore di stomaco ed esofago;
nel caso in esame oggetto di presa in cura da parte di specialista pneumologo e adeguatamente compensata dall'utilizzo di device per C-PAP;
2 ipertensione arteriosa: patologia dell'apparato circolatorio sostenuta da elevati valori di pressione arteriosa;
nel caso in esame priva di complicanze e adeguatamente controllata da terapia medica;
broncopatia cronica ostruttiva: (6013 = 15%) patologia dell'apparato respiratorio caratterizzata da una alterazione della capacità ventilatoria;
nel caso in esame oggetto di presa in cura da parte di specialista pneumologo e adeguatamente controllata da terapia medica.
L' insieme di tali patologie determina un giudizio medico-legale di invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età grave 100%, in accordo con il giudizio medico-legale espresso dalla commissione ASL anche in merito alla decorrenza.
Le conclusioni del ctu possono essere fatte proprie da questo giudice in quanto analizzano compiutamente lo stato sanitario del ricorrente, confermando dunque il giudizio medico legate riguardo la totale inabilità del ricorrente. Ed invero, sul punto, in atti sono presenti ben due verbali ASL che, sin dal 2016, riconoscono la totale inabilità del ricorrente. A ciò si deve aggiungere che la circolare 11/1999 considera il raggiungimento del 100% di CP_1 inabilità come idoneo a integrare il requisito per gli ANF in questione.
Inoltre, va rilevato come – per costante giurisprudenza di legittimità, Cass. 22051/18 - ove l'assicurato deceda senza aver presentato la domanda (omissione che di per sè non può essere considerata rinuncia al diritto), il credito alla prestazione economica quantificata per legge, sia pure condizionato alla verifica, da parte dell'ente previdenziale, delle condizioni per l'attribuzione del beneficio in capo al de cuius deve ritenersi già acquisito al patrimonio del defunto e, come tale, trasmissibile agli eredi, legittimati a farlo valere avanzando la relativa domanda all' tenuto ad CP_1 accertare nei loro confronti l'esistenza delle condizioni di legge.
Riportato tale orientamento al caso di specie, vuol dire che appare possibile concedere retroattivamente gli ANF, ove richiesti in domanda amministrativa (cosa accaduta nel caso di specie).
Per quel che riguarda prescrizione e decadenza, tenuto conto della data della domanda amministrativa e del deposito del ricorso le stesse non risultano maturate.
Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 d. att. cpc.
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P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12697/2023, così provvede: accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto riconosce la fruizione degli
ANF per il quinquennio antecedente la domanda amministrativa, oltre accessori di legge;
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1200,00 oltre spese CP_1 forfettarie (15%) con distrazione alla difesa di parte ricorrente;
spese di ctu a carico di CP_1
Lecce, 05/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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