Art. 767. Svolgimento del corso superiore di qualificazione 1. Il corso superiore di qualificazione per marescialli dell'Arma dei carabinieri, che puo' essere ripetuto una sola volta, si svolge secondo i programmi stabiliti ((con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi delegata)) . Conseguono l'idoneita' per la nomina a maresciallo gli allievi che hanno superato gli esami finali. Gli allievi che non hanno superato i predetti esami sono restituiti al normale servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.
2. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le nome contenute nel regolamento.
2. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le nome contenute nel regolamento.