Articolo 767 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 766Articolo 783
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7 luglio 2017
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20 febbraio 2020
Art. 767. Svolgimento del corso superiore di qualificazione 1. Il corso superiore di qualificazione per marescialli dell'Arma dei carabinieri, che puo' essere ripetuto una sola volta, si svolge secondo i programmi stabiliti ((con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi delegata)) . Conseguono l'idoneita' per la nomina a maresciallo gli allievi che hanno superato gli esami finali. Gli allievi che non hanno superato i predetti esami sono restituiti al normale servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.
2. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le nome contenute nel regolamento.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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