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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/10/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del 14/10/25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis nella causa civile di primo grado iscritta al n. 489/2025 RG avente ad oggetto: «Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria – impugnazione intimazione di pagamento»
TRA
- rappresentato e difesa dall'Avvocato Parte_1
MA ME ed elettivamente domiciliato come in ricorso,
- ricorrente
E in persona Controparte_1
del legale rappresentate pro tempore – rappresentato e difeso dall'Avvocato APRILE SERGIO ed elettivamente domiciliata in
SANTA CROCE 929 30100 VENEZIA,
-resistente
ED
[...]
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore - rappresentata e difesa dall'Avvocato
1 NI AR ed elettivamente domiciliata come in memoria di costituzione
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/03/2025 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha agito nei confronti dell' e CP_1
chiedendo « previa Controparte_3
sospensione dell'atto impugnato, in via principale: - dichiarare nullo e/o invalido, e/o inefficace e/o comunque annullare e/o revocare annullare e/o revocare, per le ragioni sopra esposte, L'avviso di addebito n. 41920180001496202000 è stato notificato in data
5.8.2018: l'avviso di addebito n. 41920190003247211000 è stato notificato in data 16.1.2020; sono decorsi i termini di legge per l'acclamata prescrizione, contenuto nell'atto di intimazione di pagamento n. 11920259000274841/000, per i motivi meglio precisati nel presente ricorso: in via preliminare per intervenuta prescrizione, e nel merito perché dovuti dal datore di lavoro e trattenute in busta paga come per legge;
accertare la legittimità del comportamento DE parte ricorrente rispetto agli obblighi contributivi sulla stessa incombenti nei confronti dell'ente. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori come per legge con distrazione al sottoscritto avvocato dichiaratosi anticipatario»
Nel costituirsi Controparte_1
ha contestato la pretesa del ricorrente e concluso
[...]
«respingere il ricorso siccome infondato, spese diritti, onorari di causa e maggiorazione forfettaria rifusi nonché oneri riflessi nella misura del 23,81% ai sensi DE Legge 08.08.1995 n. 335, (cfr.
2 SS.UU. 06.02.2023, n.3592; Cass. 30332/2022) in luogo DE
» Pt_2
Nel costituirsi ha Controparte_3
ugualmente contestato le difese del ricorrente e concluso « 1.
ACCERTARE E DICHIARARE IL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE
PASSIVA DI Nel merito: Controparte_3
2. rigettare la domanda in quanto tardiva, inammissibile ed infondata in fatto e diritto, quanto mento con riferimento alle eccezioni opponibili ad .
3. Con Controparte_3
condanna del convenuto al pagamento delle competenze del giudizio da distrarsi ai sensi del disposto dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario»
La causa è stata istruita sulla scorta DE documentazione prodotta dalle parti.
*** *** ***
1. Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
11920259000274841/000 portante i seguenti atti impositivi relativi a contributi previdenziali:
1. AVA 41920180001496202000 asseritamente notificato il 05/08/2018; 2. AVA
41920190003247211000, asseritamente notificato il 16/01/2020, eccependo la nullità per omessa motivazione, la nullità per intervenuta prescrizione e l'infondatezza nel merito DE pretesa contributiva - Anno 2017 e 2018 Euro 3.323,88 a titolo di contributi
IVS, sanzioni e interessi;
e “compensi di riscossione”, Anno 2019 e
2018 Euro 2710,71 IVS a titolo di contributi, sanzioni e interessi;
e
“compensi di riscossione” – poiché nei periodi anni 2017, 2018 e
2019 egli risultava lavoratore subordinato assunto regolarmente,
3 pertanto i predetti contributi sono versati in parte dal datore di lavoro ed in parte trattenuti direttamente in busta paga.
2. Deve rigettarsi l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento, notificata a mezzo PEC in data 28/1/25 (doc. 3 , CP_4
atteso che come emerge dalla semplice lettura dell'intimazione in esame sono riportate le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito a cui l'intimazione si riferisce, con indicazione del numero, DE data di notifica e delle voci per contributi e somme aggiuntive, con indicazione del periodo a cui si riferiscono e il dettaglio degli importi.
3. Inoltre come ripetutamente affermato dalla S.C. l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero dell'Economia, sicché é sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (vd ex plurimis Cass. Sez. 5, 19/04/2024, n. 10692) ed inoltre allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 DE l. n. 212 del
2000 e dall'art. 3 DE l. n. 241 del 1990 (vd Cass. Sez. 5,
23/10/2024, n. 27504).
4 4. Deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione atteso che dalla documentazione prodotta dall emerge che l'ADA 419 2018 CP_1
00014962 02 000 formato il 23/6/2018 è stato notificato a mezzo
PEC in data 5/8/2018 e l'ADA 419 2019 00032472 11 000 formato il 23/11/2019 è stato notificato a mezzo PEC in data 16/1/2020, pertanto per il primo la prescrizione sarebbe maturata il 23/6/2023
e per il secondo in data 16/1/2025.
5. Vi è da rilevare che a norma dell'art. 37 del decreto-legge n.
18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 e art. 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 la prescrizione dei contributi è stata sospesa rispettivamente dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
6. Più esattamente: l'art. 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, ha disposto, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, DE legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
7. Successivamente l'art. 11 del decreto-legge 31 dicembre
2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
5 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, DE legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
8. Pertanto, i periodi dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
(pari a 127 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (pari a 181 giorni) finiscono per prorogare il termine di prescrizione e quindi per i contributi di cui al primo ADA il termine di prescrizione del 23/6/23 è venuto a maturare il 27/4/2024 e quello di cui ai contributi del secondo ADA il termine di prescrizione del
16/1/2025 + 308 gg sarebbe andato pacificamente a maturare dopo la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di causa
(avvenuta il 28/1/25).
9. Per quanto riguarda il primo ADA con PEC 22/5/2019 è stato notificato al ricorrente atto di pignoramento presso terzi n.
11984201900001433/001 riferito tra gli altri anche all' Avviso di addebito 419201800014962020000 notificato il 5/08/2018, con conseguente interruzione DE prescrizione che è tornata a decorrere il 22/5/2019, sommando i 5 anni alla sospensione il nuovo termine è il 26/3/25, termine entro il quale è stata notificata la presente intimazione (28/1/25).
10. Seppure tali rilievi appaiono assorbenti, appare opportuno precisare, quanto alla questione posta al'odierna udienza dalla
6 difesa di che non ritiene la giudicante che i principi enunciati CP_4
dalla S.C. (vd Cass. 6436/25 e Cass. 23532/24) possano essere applicati al caso in esame, posto che attengono al contenzioso tributario e si fondano sulla ritenuta obbligatorietà dell'impugnazione dell'avviso di cui all'art. 50, comma 2, D.P.R. n.
602 del 1973 in ragione DE sua riconducibilità all'elenco di atti di cui all'art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992 in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 D.P.R. cit.; come tale l'intimazione di pagamento in materia tributaria è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e pertanto se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l' illegittimità DE pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione DE stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica.
11. Tuttavia, in materia di contributi previdenziali, l'unico provvedimento impugnabile è l'avviso di addebito (e prima la cartella di pagamento), salvo le azioni di opposizione agli atti esecutivi o all'esecuzione che riguardano tuttavia la singola azione esecutiva e non rendono incontestabile il titolo in quanto tale, salvo l'eventuale formarsi del giudicato una volta proposte.
12. Deve infine dichiararsi inammissibile la contestazione relativa al merito DE pretesa poiché non essendo stati gli avvisi di addebito impugnati la pretesa dell'ente previdenziale diviene irretrattabile (vd ex plurimis Cass. SSUU n. 23397 del 17/11/2016;
Cass. Sez. L.,n. 11335 del 26/04/2019).
7 13. Quanto alla eccezione di legittimazione passiva sollevata dai convenuti deve rilevarsi come secondo la giurisprudenza ormai consolidata DE S.C. in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare DE prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare DE situazione sostanziale dedotta in giudizio (SSUU n. 7514 del 08/03/2022). Nello stesso senso
Sez. L., Sentenza n. 16425 del 19/06/2019 in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione all'esecuzione per l'accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo, lamentando la mancata notifica DE cartella esattoriale o dell'avviso di addebito senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva.
14. Un tanto è stato anche recentemente ribadito da Cass. L.,
19549/2025 che ha rammentato come « con la sentenza n.
7514/2022 le Sez. Unite DE Cassazione hanno affermato, in materia di riscossione di crediti contributivi per vizi attinenti al merito DE pretesa creditoria, che la legittimazione passiva compete al solo ed hanno negato pure il litisconsorzio CP_1
necessario tra ente impositore ed . La Controparte_5
conclusione presa dalle Sez. Unite sul terreno processuale è sostenuta dalla scontata premessa sostanziale relativa alla esclusiva titolarità del credito per contributi - costituente obbligazione inderogabile di natura pubblica ex art 2115, 3 comma c.c. (v. Sez.
8 Unite nn. 683/2003, 3678/2009) - in capo all' . Essendo CP_1
titolare del credito contributivo solo l non c'è alcuna CP_1
necessità di litisconsorzio con l'Agente DE ON (anche se esso notifica il titolo ed ha poteri esecutori) e la domanda svolta nei suoi confronti va rigettata. La sentenza conferma, quindi, come, quando nel giudizio sussiste un difetto di legittimazione (attiva o passiva), la domanda vada sempre rigettata nel merito mancando una condizione dell'azione senza dover dare adito all'integrazione del contraddittorio. Anche sul punto le Sez. unite con l'importante pronuncia n. 2951/2016 hanno statuito che «La titolarità DE posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo DE domanda ed attiene al merito DE decisione».
15. La considerazione che la giurisprudenza sopra richiamata è resa anche per l'ipotesi di notifica DE cartella di pagamento che – diversamente dall'avviso di addebito – competeva al concessionario, rende evidente che il principio opera anche per il caso DE prescrizione verificatasi successivamente alla notifica del predetto atto, determinata dalla mancata notifica di atti interruttivi DE prescrizione da parte del concessionario.
16. Pertanto deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva in capo ad CP_4
17. Deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM 147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di
9 lavoro scaglione € 5200-26.000, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo DE controversia, che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e DE complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta le domande di cui al ricorso;
2) Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.200 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge in favore di e in € 2.200 oltre rimborso forfettario del 15% e oneri CP_4
riflessi nella misura del 23,81% ai sensi DE Legge 08.08.1995 n.
335.
Venezia, all'udienza del 14/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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