TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 22/05/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2915/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2915/2024 avente ad oggetto: divorzio - scioglimento del matrimonio promossa da
, (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 con gli Avv.ti Maura Cravotto e Lorenzo Schwarz
Ricorrente contro
, (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
Resistente - Contumace con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 16.04.2025;
Conclusioni di parte ricorrente: “-In via principale: lo scioglimento del matrimonio e disporre l'annotazione nei registri dello stato civile;
-la casa coniugale, sita in Malosco (TN) rimarrà in uso al comproprietario sig.
; Parte_1
-In ogni caso con vittoria di competenze e spese di giudizio, oltre al 15% spese generali,
CPA e IVA di legge.
-In via istruttoria:
-Ammettere prova per testi sulle circostanze dedotte in narrativa da considerarsi quali capitoli di prova, premessa la locuzione “vero che”, esclusi eventuali giudizi o
1 valutazioni su altri capitoli di prova che ci si riserva di capitolare, con riserva di indicare il nominativo dei testi.
-Con espressa richiesta sin d'ora d'abilitazione a prova contraria.”
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dd 20.12.2024 depositato in pari data, il ricorrente Parte_1 chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto con CP_1 il 25.10.2003 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
[...]
CC AT (CH), Parte I, nr. 2, Anno 2003, in regime di comunione di beni, e dalla cui unione non sono nati figli.
Esponeva che, su impulso dello stesso , il Tribunale di Trento, con sentenza Parte_1
n. 482 pubblicata in data 02.05.2024, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico della convenuta, contumace anche nel giudizio per separazione (all'udienza presidenziale del 08.02.2022, nell'ambito del procedimento di separazione, era comparso il solo sig. ). Parte_1
Il ricorrente deduceva, altresì, che la sig.ra , prima della separazione, era stata CP_1 allontanata con provvedimento del Tribunale di Trento d.d. 08.07.2019, per condotte violente contro il marito per un periodo di circa un anno e che alla fine di tale periodo la stessa non aveva fatto più ritorno a casa, né aveva dato più notizie di sé.
Il ricorrente evidenziava che le parti nel 2006 avevano acquistato, mediante accensione di due mutui, ai quali ha sempre provveduto il ricorrente, la casa coniugale (p.ed. 88, pp.mm. 10, 34 e 55 in P.T. 660, C.C. Malosco I), cointestata per ½ ciascuno tra i due coniugi. Quanto agli aspetti economici, il ricorrente esponeva, infine, di essere lavoratore dipendente presso il Ministero della Difesa, con la carica di Sergente Maggiore Capo dell'Esercito Italiano con una busta paga mensile di euro 1.896,37 netti, e di non conoscere le condizioni economiche della convenuta.
Con decreto del 23.12.2024 il giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti per il
19.03.2025, assegnando al ricorrente il termine di giorni 10 per la notifica del ricorso alla convenuta.
2 Con istanza del 07.01.2025 parte ricorrente chiedeva il differimento della prima udienza ed un nuovo termine per la notificazione degli atti processuali, che con nuovo decreto dell'08.01.2025 il giudice differiva all'udienza del 16.04.2025.
Il giudice, all'udienza del 16.04.2025 in cui era presente la sola parte ricorrente, verificata la regolare notificazione effettuata alla convenuta, preso atto della mancata costituzione della sig.ra , disponeva procedersi in sua contumacia. Quindi, preso Controparte_1 atto della rinnovata volontà del di voler insistere nella domanda di divorzio, Parte_1 invitava il ricorrente a concludere oralmente ex art. 473.bis22, ultimo comma, c.p.c.
Tutto quanto sopra premesso, la parte ricorrente concludeva come da ricorso.
Sulle conclusioni di parte ricorrente, il giudice rimetteva la causa in decisione.
***
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio, alla quale la parte resistente non costituita nulla ha opposto, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre dodici mesi dal giorno in cui il sig. in data 08.02.2022 compariva innanzi al Presidente del Parte_1
Tribunale di Trento all'udienza per separazione personale dei coniugi, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Per il resto, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate e che nulla osti alla pronuncia di divorzio, in assenza di richieste economiche, la domanda deve essere accolta.
Quanto alla domanda relativa all'uso della casa coniugale, se intesa quale domanda di assegnazione della medesima, la stessa deve essere rigettata per essere assente il relativo presupposto, non essendovi figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Tenuto conto della semplice emissione della pronuncia sullo status e della mancata opposizione al suo accoglimento da parte della resistente, non costituitasi nel presente giudizio, anche alla luce del rigetto della domanda di assegnazione della casa familiare, si ritiene che non sussistano i presupposti per dichiarare ripetibili le spese di lite dall'altra parte.
P.Q.M.
3 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
contratto in data 25.10.2003 e trascritto nel Registro degli Atti di Controparte_1
Matrimonio del Comune di CC AT (CH), Parte I, nr. 2, Anno 2003, alle condizioni precisate dalla parte ricorrente e confermate all'udienza del 16.04.2025, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale;
3) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
4) nulla sulle spese.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Dott.ssa Laura Di Bernardi
4
Sezione Civile
N. R.G. 2915/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2915/2024 avente ad oggetto: divorzio - scioglimento del matrimonio promossa da
, (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 con gli Avv.ti Maura Cravotto e Lorenzo Schwarz
Ricorrente contro
, (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
Resistente - Contumace con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 16.04.2025;
Conclusioni di parte ricorrente: “-In via principale: lo scioglimento del matrimonio e disporre l'annotazione nei registri dello stato civile;
-la casa coniugale, sita in Malosco (TN) rimarrà in uso al comproprietario sig.
; Parte_1
-In ogni caso con vittoria di competenze e spese di giudizio, oltre al 15% spese generali,
CPA e IVA di legge.
-In via istruttoria:
-Ammettere prova per testi sulle circostanze dedotte in narrativa da considerarsi quali capitoli di prova, premessa la locuzione “vero che”, esclusi eventuali giudizi o
1 valutazioni su altri capitoli di prova che ci si riserva di capitolare, con riserva di indicare il nominativo dei testi.
-Con espressa richiesta sin d'ora d'abilitazione a prova contraria.”
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dd 20.12.2024 depositato in pari data, il ricorrente Parte_1 chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto con CP_1 il 25.10.2003 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
[...]
CC AT (CH), Parte I, nr. 2, Anno 2003, in regime di comunione di beni, e dalla cui unione non sono nati figli.
Esponeva che, su impulso dello stesso , il Tribunale di Trento, con sentenza Parte_1
n. 482 pubblicata in data 02.05.2024, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico della convenuta, contumace anche nel giudizio per separazione (all'udienza presidenziale del 08.02.2022, nell'ambito del procedimento di separazione, era comparso il solo sig. ). Parte_1
Il ricorrente deduceva, altresì, che la sig.ra , prima della separazione, era stata CP_1 allontanata con provvedimento del Tribunale di Trento d.d. 08.07.2019, per condotte violente contro il marito per un periodo di circa un anno e che alla fine di tale periodo la stessa non aveva fatto più ritorno a casa, né aveva dato più notizie di sé.
Il ricorrente evidenziava che le parti nel 2006 avevano acquistato, mediante accensione di due mutui, ai quali ha sempre provveduto il ricorrente, la casa coniugale (p.ed. 88, pp.mm. 10, 34 e 55 in P.T. 660, C.C. Malosco I), cointestata per ½ ciascuno tra i due coniugi. Quanto agli aspetti economici, il ricorrente esponeva, infine, di essere lavoratore dipendente presso il Ministero della Difesa, con la carica di Sergente Maggiore Capo dell'Esercito Italiano con una busta paga mensile di euro 1.896,37 netti, e di non conoscere le condizioni economiche della convenuta.
Con decreto del 23.12.2024 il giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti per il
19.03.2025, assegnando al ricorrente il termine di giorni 10 per la notifica del ricorso alla convenuta.
2 Con istanza del 07.01.2025 parte ricorrente chiedeva il differimento della prima udienza ed un nuovo termine per la notificazione degli atti processuali, che con nuovo decreto dell'08.01.2025 il giudice differiva all'udienza del 16.04.2025.
Il giudice, all'udienza del 16.04.2025 in cui era presente la sola parte ricorrente, verificata la regolare notificazione effettuata alla convenuta, preso atto della mancata costituzione della sig.ra , disponeva procedersi in sua contumacia. Quindi, preso Controparte_1 atto della rinnovata volontà del di voler insistere nella domanda di divorzio, Parte_1 invitava il ricorrente a concludere oralmente ex art. 473.bis22, ultimo comma, c.p.c.
Tutto quanto sopra premesso, la parte ricorrente concludeva come da ricorso.
Sulle conclusioni di parte ricorrente, il giudice rimetteva la causa in decisione.
***
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio, alla quale la parte resistente non costituita nulla ha opposto, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre dodici mesi dal giorno in cui il sig. in data 08.02.2022 compariva innanzi al Presidente del Parte_1
Tribunale di Trento all'udienza per separazione personale dei coniugi, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Per il resto, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate e che nulla osti alla pronuncia di divorzio, in assenza di richieste economiche, la domanda deve essere accolta.
Quanto alla domanda relativa all'uso della casa coniugale, se intesa quale domanda di assegnazione della medesima, la stessa deve essere rigettata per essere assente il relativo presupposto, non essendovi figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Tenuto conto della semplice emissione della pronuncia sullo status e della mancata opposizione al suo accoglimento da parte della resistente, non costituitasi nel presente giudizio, anche alla luce del rigetto della domanda di assegnazione della casa familiare, si ritiene che non sussistano i presupposti per dichiarare ripetibili le spese di lite dall'altra parte.
P.Q.M.
3 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
contratto in data 25.10.2003 e trascritto nel Registro degli Atti di Controparte_1
Matrimonio del Comune di CC AT (CH), Parte I, nr. 2, Anno 2003, alle condizioni precisate dalla parte ricorrente e confermate all'udienza del 16.04.2025, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale;
3) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
4) nulla sulle spese.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Dott.ssa Laura Di Bernardi
4