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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/06/2025, n. 5288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5288 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13048/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13048/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Guido Parte_1 C.F._1
Palmieri ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, viale Montenero n.17, come da procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Merisi CP_1 C.F._2 iliato del suo procuratore in Cassano d'Adda, via S. Dionigi n.44, come da procura in atti;
CONVENUTO
Conclusioni
Tenuto conto che né parte attrice né parte convenuta hanno provveduto al deposito del foglio di precisazione delle conclusioni nei termini di cui all'art. 189 c.p.c., assegnati con Ordinanza dell'11.06.2024, ma hanno comunque manifestato, mediante il deposito delle note scritte depositate, rispettivamente, in data 19.05.2025 e 16.05.2025, il proprio interesse alla prosecuzione del giudizio, devono pertanto ritenersi ferme le conclusioni di cui all'atto di citazione per l'attore e di cui alla comparsa di costituzione e risposta per il convenuto.
Parte attrice:
“Voglia il Tribunale di Milano, accertato il fatto illecito commesso dal convenuto, lo condanni al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale pari a 60.000 euro, o nella somma di Giustizia”.
Parte convenuta:
1 “Voglia il Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare la inesistenza e/o nullità della notifica della citazione al convenuto per i motivi esposti in narrativa, con conseguente dichiarazione di improcedibilità della causa o comunque cancellazione della stessa dal ruolo;
NEL MERITO:
- respingere tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- condannare l'avv. a versare in favore del sig. una somma, da determinarsi in via Parte_1 CP_1 equitativa e/o ritenuta di giustizia, ex art. 96 c. 3 c.p.c.;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di competenze e spese del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. conveniva in giudizio Parte_1 chiedendo la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale da egli subìto in CP_1 lla produzione irrituale nel giudizio civile recante R.G.N. 21949/2022 da parte del convenuto della registrazione di una conversazione telefonica ottenuta indebitamente e in violazione dell'art. 615 bis c.p., che sanziona il reato di interferenze illecite nella vita privata.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
- che nell'ambito del giudizio civile R.G.N. 21949/2022 tra l'odierno attore e l'odierno convenuto, quest'ultimo produceva irritualmente una registrazione telefonica non autorizzata indebitamente acquisita;
- che la predetta registrazione telefonica costituiva indubbiamente un fatto illecito, anche ai sensi dell'art. 615 bis c.p. giacché con la medesima il si era inserito nei luoghi di privata CP_1 dimora anche dell'avvocato Parte_1
- che, registrando la conversazione telefonica all'insaputa del suo interlocutore in uno dei luoghi di privata dimora, il convenuto aveva commesso il reato di interferenza illecita nella vita privata;
- che, pertanto, il convenuto era tenuto a corrispondere all'attore il risarcimento del danno non patrimoniale da reato in misura non inferiore a Euro 60.000,00 o quella ritenuta di giustizia.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.12.2023, si costituiva in giudizio il convenuto eccependo, in via preliminare, l'inesistenza/nullità notifica effettuata CP_1 dall'attore via p.e.c. ad un indirizzo destinato esclusivamente a comunicazioni di natura lavorativa di cui il convenuto si era dotato quando svolgeva attività di intermediazione assicurativa attraverso una ditta individuale attualmente inattiva. Nel merito, il convenuto eccepiva l'infondatezza della domanda attorea per una serie di ragioni: innanzi tutto, parte convenuta sosteneva che il fosse a Pt_1 conoscenza dell'abitudine del convenuto di registrare tutte le sue conversazioni telefoniche;
inoltre, la domanda sarebbe altresì infondata perché l'attore non ha precisato in quale luogo sia avvenuta la conversazione telefonica e, pertanto, difetta il requisito della “privata dimora” di cui all'art. 615 bis c.p. e non ha neppure indicato quale fosse l'argomento della conversazione, quindi non è chiaro se la medesima sia riconducibile o meno alla vita privata;
inoltre, il convenuto sosteneva che l'attore non
2 avesse provato il nesso di causalità tra la condotta illecita e il danno lamentato. Infine, parte convenuta chiedeva la condanna dell'attore per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c..
Con decreto del 15.06.2023, questo Giudice rilevava la nullità dell'atto di citazione per mancanza degli elementi di cui all'art. 163, comma III, n. 2 c.p.c. (ovvero la residenza dell'attore e il codice fiscale, residenza/domicilio o dimora del convenuto) e ordinava a parte attrice di rinnovare l'atto di citazione e la sua notificazione al convenuto fissando una nuova udienza per la comparizione delle parti in data 13.02.2024. Successivamente, con decreto del 16.01.2024, questo Giudice, rilevata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici dell'avv. costituito in giudizio personalmente ai Pt_1 sensi dell'art. 86 c.p.c., dichiarava l'interruzione il processo.
Con comparsa di costituzione del 13.03.2024, il convenuto si ricostituiva in giudizio Parte_1 conferendo mandato all'avv. Guido Palmieri e formuland unzione e remissione in termini.
Con decreto del 14.03.2024, questo Giudice fissava per la prosecuzione della causa l'udienza del giorno 11.06.2024.
All'esito di quest'ultima udienza, questo Giudice riteneva sanata dalla costituzione in giudizio del convenuto ogni profilo di eventuale nullità della notifica, mentre con riguardo all'eccezione di inesistenza della notifica della citazione si riservava di decidere unitamente al merito. Inoltre, alla medesima udienza il Giudice rigettava l'istanza formulata da parte attrice di remissione in termini e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di rimessione in decisione per il giorno 19.05.2025.
All'esito di quest'ultima udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con Ordinanza del 23.05.2025, questo Giudice rimetteva la causa in decisione ex art. 189 c.p.c..
2. Preliminarmente, quanto all'istanza di revoca dell'Ordinanza del 11.06.2024 – con la quale il Giudice ha rigettato la domanda di remissione in termini proposta dall'attore – formulata da parte attrice nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19.05.2025, si rileva che la parte non ha dedotto circostanze nuove tali da giustificare una revoca, neppure parziale, del predetto provvedimento e, pertanto, l'Ordinanza del 11.06.2024 deve essere confermata e la domanda di remissioni in termini, reiterata da parte attrice, deve essere rigettata.
3. Sempre in via preliminare, quanto all'eccezione di inesistenza della notifica formulata da parte convenuta nei propri scritti difensivi, la stessa è infondata dovendosi certamente escludere che la notifica eseguita ad un indirizzo di posta elettronica certificata del convenuto possa integrare un motivo di inesistenza, ricorrendo tale menzionata ipotesi solo ove la notifica sia eseguita in un luogo e ad una persona non avente alcun riferimento con il destinatario (Cass. Civ., sez. III, 259/1999), o in caso di attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere un atto qualificabile come notificazione (cfr. Cass. sentenza n. 31085 del 20/10/2022: “l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; l'inesistenza della notificazione non è sanabile per raggiungimento dello scopo”).
La predetta eccezione non può, dunque, trovare accoglimento.
3 4. Ancora, in via preliminare, con riguardo alla domanda di inammissibilità della memoria depositata da parte attrice in data 05.05.2025, formulata dal convenuto in sede di note scritte depositate in data 16.05.2025, si rileva quanto segue.
Il convenuto chiede che venga dichiarata l'inammissibilità della predetta memoria in quanto denominata dall'attore “Memoria di replica alla conclusionale” pur in assenza del deposito da parte del convenuto di qualsivoglia comparsa conclusionale.
Ebbene, giova rilevare che, al di là del mero dato letterale, può ritenersi che la predetta memoria assuma la veste di una nota illustrativa in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa riassumendo e argomentando le ragioni di fatto e di diritto che sostengono le sue domande o eccezioni alla luce degli elementi emersi durante l'istruttoria; dunque, non contenendo delle repliche ad una eventuale comparsa conclusionale della controparte, deve ritenersi che la memoria depositata dall'attore in data 05.05.2025 assuma il carattere di comparsa conclusionale.
La predetta eccezione di inammissibilità non può dunque trovare accoglimento.
5. Ciò posto, con riguardo, invece, al merito della domanda formulata dall'attore
[...]
la stessa deve ritenersi infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni che Pt_1 di seguito esposte.
5.1. Il presente giudizio viene instaurato dall'attore al fine di ottenere il Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal reato di cui all'art. 615 bis c.p., ovvero il reato di interferenze illecite nella vita privata, che, secondo la prospettazione attorea, sarebbe stato commesso dal convenuto ai danni dell'attore mediante la produzione nel giudizio CP_1 civile R.G.N. 21949/2022 di una registrazione indebitamente acquisita.
Al riguardo giova innanzi tutto rilevare che, in relazione al c.d. “danno da reato”, la Suprema Corte ha statuito che: “Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale quale conseguenza di un reato, il giudice civile deve procedere all'accertamento “incidenter tantum” dell'esistenza del reato non solo nel suo elemento materiale, ma anche nell'elemento psicologico, negli esatti termini in cui è previsto della legge penale” (cfr. Cass. civ. Sentenza n. 7110 del 20/03/2017).
In particolare, quanto al caso di specie, giova rammentare che il reato di cui all'art. 615 bis, comma I, c.p. sanziona penalmente il fatto di colui che “mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614 c.p. […]”.
Pertanto, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale quale conseguenza del reato di cui all'art. 615 bis c.p., è necessario che ricorrano i presupposti di cui al predetto articolo ovvero che la ripresa visiva o sonora sia idonea ad ottenere indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata e svolgentesi nei luoghi di privata dimora di cui all'art. 614 c.p..
Ed infatti, l'art. 614, co. I, c.p. sanziona “Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni […]”.
In particolare, la Suprema Corte ha statuito che “Il riferimento contenuto nel primo comma dell'art. 615 bis cod. pen. ai luoghi indicati nell'art. 614 dello stesso codice ha la funzione di delimitare gli ambienti nei quali l'interferenza nella altrui vita privata assume penale rilevanza, ma non anche quella di recepire il regime giuridico dettato dalla disposizione da ultima citata” (cfr. Cass. civ. Sentenza n. 9235 del 11/10/2011).
4 Come precisato dalla Corte di Cassazione, per configurarsi il reato di cui all'art. 615 bis c.p. è necessario che le riprese (sonore nel caso di specie) avvengano nei luoghi espressamente indicati nell'art. 614 c.p. o comunque nei luoghi adibiti a privata dimora.
Ciò posto, quanto alla valutazione sulla fondatezza della domanda attorea che presuppone, come detto, l'accertamento incidentale della rilevanza penale dei fatti posti a fondamento della tutela risarcitoria fatta valere in questa sede, deve osservarsi che questo Giudice è preliminarmente tenuto alla verifica della sussistenza dei presupposti oggettivi del reato di interferenze illecite nella vita privata e, dunque, della ricorrenza nella fattispecie concreta di quegli elementi materiali che connotano il fatto illecito, prima ancora di valutarne la sua antigiuridicità e di accertarne la componente soggettiva.
Orbene, declinando i predetti principi alla fattispecie in esame, deve precisarsi che l'attore nell'atto di citazione non ha specificato in quale luogo sarebbero state poste in essere le condotte imputate al convenuto e, inoltre, parte attrice non ha neppure depositato le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. nei termini di cui al decreto del 15.06.2023, sicché non si rileva nemmeno una precisazione della domanda in sede di memoria assertiva.
Pertanto, in assenza della precisazione del luogo in cui sarebbe occorsa la registrazione telefonica de qua – elemento materiale oggettivo del reato di cui all'art. 615 bis c.p. – alcuna fattispecie di reato è possibile accertare, neppure incidenter tantum, nel presente giudizio.
In ogni caso, giova altresì rilevare che l'attore non ha neppure provato che la conversazione di cui alla registrazione de qua, fosse attinente alla vita privata del medesimo e ciò in quanto, nei limiti della brevità della conversazione, non si coglie quale fosse l'oggetto della medesima che appare piuttosto riferito a questioni di carattere professionale (v. doc. 3 bis, fasc. conv.).
Si rileva, infine, che il non ha versato in atti alcun documento al fine di provare la Pt_1 sussistenza del reato per il quale chiede il risarcimento del danno e dai documenti prodotti da parte convenuta non si evincono i presupposti di cui all'art. 615 bis c.p., ovvero che la registrazione sia avvenuta in un luogo che può definirsi di privata dimora e che la conversazione riguardi aspetti relativi alla vita privata dell'attore.
Dunque, alla luce di quanto sopra, non si ravvisano gli estremi del delitto di interferenze illecite nella vita privata se si considera che, come già esposto, la fattispecie di cui all'art. 615 bis c.p. presuppone la sussistenza di elementi oggettivi (che la ripresa visiva o sonora sia idonea ad ottenere indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata e che si svolga nei luoghi di privata dimora) che nel caso di specie non sono stati provati dall'attore.
5.2. Per le ragioni esposte deve certamente escludersi che, nella fattispecie che ci occupa, sia configurabile in astratto la fattispecie di cui all'art. 615 bis c.p. e, pertanto, in assenza della prova del fatto di reato, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata da parte attrice non può trovare accoglimento.
6. Quanto, invece, alla richiesta di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96, co. III, c.p.c., formulata da parte convenuta nei propri scritti difensivi, deve premettersi che tale fattispecie di responsabilità esige, sul piano soggettivo, la sussistenza e l'apprezzamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente che può essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella violazione del grado minimo di diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave) che consente, dunque, di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche
5 manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. Un. 11 dicembre 2007 n. 25831; Cass. 18 gennaio 2010 n. 654) e deve coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (Cass. 19 aprile 2016 n. 7726).
Declinando i predetti principi alla fattispecie de qua, deve rilevarsi che la considerazione che l'attore abbia agito nella formulazione della domanda su tesi giuridiche infondate e contrastanti frontalmente con inequivoche previsioni normative, senza produrre in giudizio documentazione idonea a provare il reato che asserisce essere stato commesso dal convenuto, induce a ritenere il comportamento processuale dell'attore connotato quanto meno da colpa grave. Parte attrice ha infatti omesso di osservare la diligenza richiesta nella verificazione dei presupposti per la proposizione della domanda giudiziale, diligenza che avrebbe consentito di avvedersi della infondatezza della propria pretesa e, dunque, dell'imprudente esercizio dell'azione (cfr. Cass. civ., n. 327 del 2010).
La somma che si stima adeguata a sanzionare tale condotta, avuto riguardo al ravvisato elemento soggettivo e tenuto conto della durata del giudizio, è quella corrispondente all'importo riconosciuto a titolo di spese di lite, esclusi gli accessori.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022 (in particolare, valore della causa, questioni giuridiche e di fatto trattate e attività difensiva effettivamente svolta) e, dunque, dei valori minimi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale (in difetto di attività istruttoria e tenuto conto che la fase decisionale è stata comunque svolta attraverso il deposito, in data 16.5.2025, delle note scritte per l'udienza di rimessione in decisione). Tenuto conto che parte convenuta è stata ammessa al gratuito patrocinio da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano in data 19.12.2023, parte attrice è tenuta al pagamento delle spese di lite direttamente a favore dell'Erario ex art. 133 d.P.R. 115/2002 nei termini di cui all'art. 130 d.P.R. citato.
Al riguardo giova precisare che gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio decorrono dalla data in cui l'istanza viene presentata e non dalla data della delibera del COA che ben può essere successiva per causa non imputabile all'istante; del resto, è lo stesso art. 109 d.P.R. citato che dispone che “Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi” (cfr., sul punto, Cass. civ. 3050/2021).
Nel caso di specie risulta che parte convenuta ha presentato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio in data 23.11.2023, dunque precedentemente alla costituzione in giudizio di parte convenuta, avvenuta in data 5.12.2023.
Ne consegue che gli effetti della delibera emessa in data 19.12.2023 decorrono a far data dal 23.11.2023 e, dunque, sono ricomprese nel patrocinio a carico dell'Erario sia la fase di studio che quella introduttiva, oltre che quella decisionale, come detto.
Con separato decreto si provvede alla liquidazione dei compensi in favore del difensore di CP_1
come da istanza depositata in data 16.5.2025.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
6 - rigetta la domanda formulata da nei confronti del convenuto Parte_1 CP_1
[...]
- condanna ex art. 96, III comma, c.p.c. a corrispondere a la Parte_1 CP_1 somma di Euro Euro 2.108,50;
- condanna a rifondere le spese di lite sostenute da che si Parte_1 CP_1 liquidano in Euro 2.108,50 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendo ex art. 133 d.P.R. 115/2002 che il pagamento sia eseguito direttamente in favore dell'Erario.
Milano, 26 giugno 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13048/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Guido Parte_1 C.F._1
Palmieri ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, viale Montenero n.17, come da procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Merisi CP_1 C.F._2 iliato del suo procuratore in Cassano d'Adda, via S. Dionigi n.44, come da procura in atti;
CONVENUTO
Conclusioni
Tenuto conto che né parte attrice né parte convenuta hanno provveduto al deposito del foglio di precisazione delle conclusioni nei termini di cui all'art. 189 c.p.c., assegnati con Ordinanza dell'11.06.2024, ma hanno comunque manifestato, mediante il deposito delle note scritte depositate, rispettivamente, in data 19.05.2025 e 16.05.2025, il proprio interesse alla prosecuzione del giudizio, devono pertanto ritenersi ferme le conclusioni di cui all'atto di citazione per l'attore e di cui alla comparsa di costituzione e risposta per il convenuto.
Parte attrice:
“Voglia il Tribunale di Milano, accertato il fatto illecito commesso dal convenuto, lo condanni al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale pari a 60.000 euro, o nella somma di Giustizia”.
Parte convenuta:
1 “Voglia il Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare la inesistenza e/o nullità della notifica della citazione al convenuto per i motivi esposti in narrativa, con conseguente dichiarazione di improcedibilità della causa o comunque cancellazione della stessa dal ruolo;
NEL MERITO:
- respingere tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- condannare l'avv. a versare in favore del sig. una somma, da determinarsi in via Parte_1 CP_1 equitativa e/o ritenuta di giustizia, ex art. 96 c. 3 c.p.c.;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di competenze e spese del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. conveniva in giudizio Parte_1 chiedendo la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale da egli subìto in CP_1 lla produzione irrituale nel giudizio civile recante R.G.N. 21949/2022 da parte del convenuto della registrazione di una conversazione telefonica ottenuta indebitamente e in violazione dell'art. 615 bis c.p., che sanziona il reato di interferenze illecite nella vita privata.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
- che nell'ambito del giudizio civile R.G.N. 21949/2022 tra l'odierno attore e l'odierno convenuto, quest'ultimo produceva irritualmente una registrazione telefonica non autorizzata indebitamente acquisita;
- che la predetta registrazione telefonica costituiva indubbiamente un fatto illecito, anche ai sensi dell'art. 615 bis c.p. giacché con la medesima il si era inserito nei luoghi di privata CP_1 dimora anche dell'avvocato Parte_1
- che, registrando la conversazione telefonica all'insaputa del suo interlocutore in uno dei luoghi di privata dimora, il convenuto aveva commesso il reato di interferenza illecita nella vita privata;
- che, pertanto, il convenuto era tenuto a corrispondere all'attore il risarcimento del danno non patrimoniale da reato in misura non inferiore a Euro 60.000,00 o quella ritenuta di giustizia.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.12.2023, si costituiva in giudizio il convenuto eccependo, in via preliminare, l'inesistenza/nullità notifica effettuata CP_1 dall'attore via p.e.c. ad un indirizzo destinato esclusivamente a comunicazioni di natura lavorativa di cui il convenuto si era dotato quando svolgeva attività di intermediazione assicurativa attraverso una ditta individuale attualmente inattiva. Nel merito, il convenuto eccepiva l'infondatezza della domanda attorea per una serie di ragioni: innanzi tutto, parte convenuta sosteneva che il fosse a Pt_1 conoscenza dell'abitudine del convenuto di registrare tutte le sue conversazioni telefoniche;
inoltre, la domanda sarebbe altresì infondata perché l'attore non ha precisato in quale luogo sia avvenuta la conversazione telefonica e, pertanto, difetta il requisito della “privata dimora” di cui all'art. 615 bis c.p. e non ha neppure indicato quale fosse l'argomento della conversazione, quindi non è chiaro se la medesima sia riconducibile o meno alla vita privata;
inoltre, il convenuto sosteneva che l'attore non
2 avesse provato il nesso di causalità tra la condotta illecita e il danno lamentato. Infine, parte convenuta chiedeva la condanna dell'attore per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c..
Con decreto del 15.06.2023, questo Giudice rilevava la nullità dell'atto di citazione per mancanza degli elementi di cui all'art. 163, comma III, n. 2 c.p.c. (ovvero la residenza dell'attore e il codice fiscale, residenza/domicilio o dimora del convenuto) e ordinava a parte attrice di rinnovare l'atto di citazione e la sua notificazione al convenuto fissando una nuova udienza per la comparizione delle parti in data 13.02.2024. Successivamente, con decreto del 16.01.2024, questo Giudice, rilevata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici dell'avv. costituito in giudizio personalmente ai Pt_1 sensi dell'art. 86 c.p.c., dichiarava l'interruzione il processo.
Con comparsa di costituzione del 13.03.2024, il convenuto si ricostituiva in giudizio Parte_1 conferendo mandato all'avv. Guido Palmieri e formuland unzione e remissione in termini.
Con decreto del 14.03.2024, questo Giudice fissava per la prosecuzione della causa l'udienza del giorno 11.06.2024.
All'esito di quest'ultima udienza, questo Giudice riteneva sanata dalla costituzione in giudizio del convenuto ogni profilo di eventuale nullità della notifica, mentre con riguardo all'eccezione di inesistenza della notifica della citazione si riservava di decidere unitamente al merito. Inoltre, alla medesima udienza il Giudice rigettava l'istanza formulata da parte attrice di remissione in termini e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di rimessione in decisione per il giorno 19.05.2025.
All'esito di quest'ultima udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con Ordinanza del 23.05.2025, questo Giudice rimetteva la causa in decisione ex art. 189 c.p.c..
2. Preliminarmente, quanto all'istanza di revoca dell'Ordinanza del 11.06.2024 – con la quale il Giudice ha rigettato la domanda di remissione in termini proposta dall'attore – formulata da parte attrice nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19.05.2025, si rileva che la parte non ha dedotto circostanze nuove tali da giustificare una revoca, neppure parziale, del predetto provvedimento e, pertanto, l'Ordinanza del 11.06.2024 deve essere confermata e la domanda di remissioni in termini, reiterata da parte attrice, deve essere rigettata.
3. Sempre in via preliminare, quanto all'eccezione di inesistenza della notifica formulata da parte convenuta nei propri scritti difensivi, la stessa è infondata dovendosi certamente escludere che la notifica eseguita ad un indirizzo di posta elettronica certificata del convenuto possa integrare un motivo di inesistenza, ricorrendo tale menzionata ipotesi solo ove la notifica sia eseguita in un luogo e ad una persona non avente alcun riferimento con il destinatario (Cass. Civ., sez. III, 259/1999), o in caso di attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere un atto qualificabile come notificazione (cfr. Cass. sentenza n. 31085 del 20/10/2022: “l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; l'inesistenza della notificazione non è sanabile per raggiungimento dello scopo”).
La predetta eccezione non può, dunque, trovare accoglimento.
3 4. Ancora, in via preliminare, con riguardo alla domanda di inammissibilità della memoria depositata da parte attrice in data 05.05.2025, formulata dal convenuto in sede di note scritte depositate in data 16.05.2025, si rileva quanto segue.
Il convenuto chiede che venga dichiarata l'inammissibilità della predetta memoria in quanto denominata dall'attore “Memoria di replica alla conclusionale” pur in assenza del deposito da parte del convenuto di qualsivoglia comparsa conclusionale.
Ebbene, giova rilevare che, al di là del mero dato letterale, può ritenersi che la predetta memoria assuma la veste di una nota illustrativa in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa riassumendo e argomentando le ragioni di fatto e di diritto che sostengono le sue domande o eccezioni alla luce degli elementi emersi durante l'istruttoria; dunque, non contenendo delle repliche ad una eventuale comparsa conclusionale della controparte, deve ritenersi che la memoria depositata dall'attore in data 05.05.2025 assuma il carattere di comparsa conclusionale.
La predetta eccezione di inammissibilità non può dunque trovare accoglimento.
5. Ciò posto, con riguardo, invece, al merito della domanda formulata dall'attore
[...]
la stessa deve ritenersi infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni che Pt_1 di seguito esposte.
5.1. Il presente giudizio viene instaurato dall'attore al fine di ottenere il Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal reato di cui all'art. 615 bis c.p., ovvero il reato di interferenze illecite nella vita privata, che, secondo la prospettazione attorea, sarebbe stato commesso dal convenuto ai danni dell'attore mediante la produzione nel giudizio CP_1 civile R.G.N. 21949/2022 di una registrazione indebitamente acquisita.
Al riguardo giova innanzi tutto rilevare che, in relazione al c.d. “danno da reato”, la Suprema Corte ha statuito che: “Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale quale conseguenza di un reato, il giudice civile deve procedere all'accertamento “incidenter tantum” dell'esistenza del reato non solo nel suo elemento materiale, ma anche nell'elemento psicologico, negli esatti termini in cui è previsto della legge penale” (cfr. Cass. civ. Sentenza n. 7110 del 20/03/2017).
In particolare, quanto al caso di specie, giova rammentare che il reato di cui all'art. 615 bis, comma I, c.p. sanziona penalmente il fatto di colui che “mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614 c.p. […]”.
Pertanto, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale quale conseguenza del reato di cui all'art. 615 bis c.p., è necessario che ricorrano i presupposti di cui al predetto articolo ovvero che la ripresa visiva o sonora sia idonea ad ottenere indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata e svolgentesi nei luoghi di privata dimora di cui all'art. 614 c.p..
Ed infatti, l'art. 614, co. I, c.p. sanziona “Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni […]”.
In particolare, la Suprema Corte ha statuito che “Il riferimento contenuto nel primo comma dell'art. 615 bis cod. pen. ai luoghi indicati nell'art. 614 dello stesso codice ha la funzione di delimitare gli ambienti nei quali l'interferenza nella altrui vita privata assume penale rilevanza, ma non anche quella di recepire il regime giuridico dettato dalla disposizione da ultima citata” (cfr. Cass. civ. Sentenza n. 9235 del 11/10/2011).
4 Come precisato dalla Corte di Cassazione, per configurarsi il reato di cui all'art. 615 bis c.p. è necessario che le riprese (sonore nel caso di specie) avvengano nei luoghi espressamente indicati nell'art. 614 c.p. o comunque nei luoghi adibiti a privata dimora.
Ciò posto, quanto alla valutazione sulla fondatezza della domanda attorea che presuppone, come detto, l'accertamento incidentale della rilevanza penale dei fatti posti a fondamento della tutela risarcitoria fatta valere in questa sede, deve osservarsi che questo Giudice è preliminarmente tenuto alla verifica della sussistenza dei presupposti oggettivi del reato di interferenze illecite nella vita privata e, dunque, della ricorrenza nella fattispecie concreta di quegli elementi materiali che connotano il fatto illecito, prima ancora di valutarne la sua antigiuridicità e di accertarne la componente soggettiva.
Orbene, declinando i predetti principi alla fattispecie in esame, deve precisarsi che l'attore nell'atto di citazione non ha specificato in quale luogo sarebbero state poste in essere le condotte imputate al convenuto e, inoltre, parte attrice non ha neppure depositato le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. nei termini di cui al decreto del 15.06.2023, sicché non si rileva nemmeno una precisazione della domanda in sede di memoria assertiva.
Pertanto, in assenza della precisazione del luogo in cui sarebbe occorsa la registrazione telefonica de qua – elemento materiale oggettivo del reato di cui all'art. 615 bis c.p. – alcuna fattispecie di reato è possibile accertare, neppure incidenter tantum, nel presente giudizio.
In ogni caso, giova altresì rilevare che l'attore non ha neppure provato che la conversazione di cui alla registrazione de qua, fosse attinente alla vita privata del medesimo e ciò in quanto, nei limiti della brevità della conversazione, non si coglie quale fosse l'oggetto della medesima che appare piuttosto riferito a questioni di carattere professionale (v. doc. 3 bis, fasc. conv.).
Si rileva, infine, che il non ha versato in atti alcun documento al fine di provare la Pt_1 sussistenza del reato per il quale chiede il risarcimento del danno e dai documenti prodotti da parte convenuta non si evincono i presupposti di cui all'art. 615 bis c.p., ovvero che la registrazione sia avvenuta in un luogo che può definirsi di privata dimora e che la conversazione riguardi aspetti relativi alla vita privata dell'attore.
Dunque, alla luce di quanto sopra, non si ravvisano gli estremi del delitto di interferenze illecite nella vita privata se si considera che, come già esposto, la fattispecie di cui all'art. 615 bis c.p. presuppone la sussistenza di elementi oggettivi (che la ripresa visiva o sonora sia idonea ad ottenere indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata e che si svolga nei luoghi di privata dimora) che nel caso di specie non sono stati provati dall'attore.
5.2. Per le ragioni esposte deve certamente escludersi che, nella fattispecie che ci occupa, sia configurabile in astratto la fattispecie di cui all'art. 615 bis c.p. e, pertanto, in assenza della prova del fatto di reato, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata da parte attrice non può trovare accoglimento.
6. Quanto, invece, alla richiesta di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96, co. III, c.p.c., formulata da parte convenuta nei propri scritti difensivi, deve premettersi che tale fattispecie di responsabilità esige, sul piano soggettivo, la sussistenza e l'apprezzamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente che può essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella violazione del grado minimo di diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave) che consente, dunque, di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche
5 manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. Un. 11 dicembre 2007 n. 25831; Cass. 18 gennaio 2010 n. 654) e deve coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (Cass. 19 aprile 2016 n. 7726).
Declinando i predetti principi alla fattispecie de qua, deve rilevarsi che la considerazione che l'attore abbia agito nella formulazione della domanda su tesi giuridiche infondate e contrastanti frontalmente con inequivoche previsioni normative, senza produrre in giudizio documentazione idonea a provare il reato che asserisce essere stato commesso dal convenuto, induce a ritenere il comportamento processuale dell'attore connotato quanto meno da colpa grave. Parte attrice ha infatti omesso di osservare la diligenza richiesta nella verificazione dei presupposti per la proposizione della domanda giudiziale, diligenza che avrebbe consentito di avvedersi della infondatezza della propria pretesa e, dunque, dell'imprudente esercizio dell'azione (cfr. Cass. civ., n. 327 del 2010).
La somma che si stima adeguata a sanzionare tale condotta, avuto riguardo al ravvisato elemento soggettivo e tenuto conto della durata del giudizio, è quella corrispondente all'importo riconosciuto a titolo di spese di lite, esclusi gli accessori.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022 (in particolare, valore della causa, questioni giuridiche e di fatto trattate e attività difensiva effettivamente svolta) e, dunque, dei valori minimi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale (in difetto di attività istruttoria e tenuto conto che la fase decisionale è stata comunque svolta attraverso il deposito, in data 16.5.2025, delle note scritte per l'udienza di rimessione in decisione). Tenuto conto che parte convenuta è stata ammessa al gratuito patrocinio da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano in data 19.12.2023, parte attrice è tenuta al pagamento delle spese di lite direttamente a favore dell'Erario ex art. 133 d.P.R. 115/2002 nei termini di cui all'art. 130 d.P.R. citato.
Al riguardo giova precisare che gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio decorrono dalla data in cui l'istanza viene presentata e non dalla data della delibera del COA che ben può essere successiva per causa non imputabile all'istante; del resto, è lo stesso art. 109 d.P.R. citato che dispone che “Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi” (cfr., sul punto, Cass. civ. 3050/2021).
Nel caso di specie risulta che parte convenuta ha presentato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio in data 23.11.2023, dunque precedentemente alla costituzione in giudizio di parte convenuta, avvenuta in data 5.12.2023.
Ne consegue che gli effetti della delibera emessa in data 19.12.2023 decorrono a far data dal 23.11.2023 e, dunque, sono ricomprese nel patrocinio a carico dell'Erario sia la fase di studio che quella introduttiva, oltre che quella decisionale, come detto.
Con separato decreto si provvede alla liquidazione dei compensi in favore del difensore di CP_1
come da istanza depositata in data 16.5.2025.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
6 - rigetta la domanda formulata da nei confronti del convenuto Parte_1 CP_1
[...]
- condanna ex art. 96, III comma, c.p.c. a corrispondere a la Parte_1 CP_1 somma di Euro Euro 2.108,50;
- condanna a rifondere le spese di lite sostenute da che si Parte_1 CP_1 liquidano in Euro 2.108,50 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendo ex art. 133 d.P.R. 115/2002 che il pagamento sia eseguito direttamente in favore dell'Erario.
Milano, 26 giugno 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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