TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/04/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 01.04.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 28.3.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 119/2025 R.G.Lav. TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall cura posta in allegato al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Cosseria n. 2, agli indirizzi di posta elettronica certificata
; Email_1
RICORRENTE
[...]
Controparte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: beneficio annuale di Euro 500,00 annui previsto dall'art. 1 legge 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrente allega di avere prestato attività di docente con plurimi contratti a termine senza fruire del beneficio di Euro 500,00 previsto dall'art. 1 legge 107/2015 per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Ritiene che la normativa italiana, che limita soltanto al personale docente di ruolo il beneficio, violi il principio di non discriminazione del personale a tempo determinato sancito a livello comunitario dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul personale a tempo determinato e chiede, pertanto, il riconoscimento del diritto vantato e l'erogazione delle somme maturate.
1 Con ordinanza del 28.3.2025 il Giudice rilevava il mancato deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e assegnava nuovo termine in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter comma 4 c.p.c.. Con note autorizzate depositate in data 28.3.2025, parte ricorrente affermava che per problemi legati al programma usato non era stata completata la procedura di notifica sicché chiedeva nuovo termine per provvedere. Si ritiene che la richiesta non possa trovare accoglimento dovendo tenersi distinte le conseguenze di una notifica nulla da quelle di una notifica inesistente. Tale distinzione acquista una particolare rilevanza alla luce del disposto dell'art. 291 c.p.c., che prevede la possibilità di assegnare termine perentorio per la regolarizzazione nel caso di vizio che comporti la nullità della notificazione, concetto che implica che l'attività di notifica sia stata compiuta. Si ricorda a tale proposito che con pronuncia resa a Sezioni Unite per porre fine ad una serie di contrasti sull'argomento, superando il diverso orientamento che si era registrato nel rito lavoro e riconducendo ad unità il sistema, è stato affermato che anche nel rito del lavoro in presenza di una notifica inesistente non è possibile ricorrere al procedimento sanante di cui all'art. 291 c.p.c. (Cass. SS.UU. 20604/2008). In sintesi, nella pronuncia si riteneva che l'evoluzione del quadro giurisprudenziale, di cui si è dato seppure succintamente atto, nonché la rilevanza che in detta evoluzione ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. 111, comma 2, Cost. inducono a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro - e non estensibile neppure in via analogica - a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto) un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c., e, conseguentemente, portano al superamento dell'indirizzo giurisprudenziale precedente tenuto conto che la novella dell'art. 111 Cost. comma 2 rende doverosa una maggiore attenzione alla lettera delle norme codicistiche e considerato che né la lettera dell'art. 291 c.p.c. né quella dell'art. 421 c.p.c. possono avallare la diversa interpretazione, data l'impossibilità concettuale di rinnovare e tanto meno di rettificare l'inesistente (giuridico
o di fatto). Tale interpretazione è peraltro in linea con i principi chiovendiani di oralità, immediatezza e concentrazione che hanno ispirato il legislatore del 1973 nell'introdurre il rito lavoro, sicuramente più rigido e severo di quello riscontrabile nel giudizio ordinario. Infine, la Suprema Corte precisa che non è argomento spendibile la natura ordinatoria del termine assegnato per la notifica dal giudice al momento della fissazione dell'udienza. Anche se in dottrina si è sostenuto che la scadenza del termine ordinatorio non possa mai di per sé determinare alcuna decadenza, finendosi però in tal modo per giungere alla conclusione che si sia in presenza di un termine sostanzialmente "innocuo", la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione "costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, portano a condividere l'assunto che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella
2 prorogabilità o meno dei primi, perché mentre i termini perentori non possono in alcun caso "essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti" (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154 c.p.c.). Una volta, pertanto, scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga - come è avvenuto nella fattispecie in esame - si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio. La più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 1483/2015, 7350/2019, 2621/2017, 23369/2020) parrebbe aver rimeditato tali principi contemperando la ragionevole durata del processo con il principio, di valenza anch'essa costituzionale e comunitaria, ispirato all'esigenza di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, principi entrambi concettualmente riconducibili all'ambito del giusto processo. Si ritiene sul punto che sebbene in ossequio al diritto ad un giusto processo in diverse ipotesi (si citano per tutte la pronuncia SSUU 5700/14, peraltro emessa nell'ambito di un procedimento particolare, quale quello di risarcimento del danno per durata irragionevole del processo), la Suprema Corte di Cassazione abbia ritenuto che anche in caso di inesistenza debba essere rinnovato il termine per la notifica ex art. 291 c.p.c., va rilevato che molte delle ipotesi indagate dalla giurisprudenza di legittimità attengono a casi in cui il procuratore non aveva avuto notizia dalla cancelleria dell'emissione del provvedimento di fissazione dell'udienza e dunque della decorrenza del termine assegnato (sul punto si ricorda che Cass. 23369/2020 afferma che
“qualora il procuratore della parte non ne abbia avuto conoscenza (del decreto di fissazione dell'udienza) e, in ragione di ciò, non abbia provveduto alla notificazione, l'inosservanza dell'onere sullo stesso incombente non può essere sanzionato con una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità del ricorso”, trattandosi dunque di un'ipotesi di incolpevole mancato rispetto del termine che legittima la rimessione in termini;
la stessa ipotesi è quella affrontata dalla pronuncia Cass. 9142/2018, riportata ampiamente nelle note autorizzate). Al contrario, nel caso di specie il decreto di fissazione dell'udienza risulta tempestivamente comunicato, né la parte ha addotto alcuna ragione che integri gli estremi per una remissione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. e 184 bis c.p.c. Va, inoltre, rilevato che nel presente procedimento con il decreto di fissazione dell'udienza si onerava il ricorrente di notificare il ricorso alla controparte assegnando un preciso termine a difesa ai sensi dell'art. 415 comma 5 c.p.c.. Trattasi di termine giudiziale non perentorio ma ordinatorio il cui mancato rispetto ha, peraltro, i medesimi effetti di un termine perentorio in assenza di richiesta di proroga prima della scadenza e in mancanza dei
3 presupposti per un'eventuale rimessione in termini, come sopra chiarito riportando il testo della pronuncia a Sezioni Unite del 2008. Per le ragioni esposte si ritiene che il ricorso vada dichiarato improcedibile. Nulla deve disporsi sulle spese di lite vista la mancata costituzione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Dichiara improcedibile il ricorso;
2) Nulla sulle spese. Così deciso in Ancona, il 3.4.2025 all'esito della trattazione della causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 1.4.2024. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
4
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 01.04.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 28.3.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 119/2025 R.G.Lav. TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall cura posta in allegato al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Cosseria n. 2, agli indirizzi di posta elettronica certificata
; Email_1
RICORRENTE
[...]
Controparte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: beneficio annuale di Euro 500,00 annui previsto dall'art. 1 legge 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrente allega di avere prestato attività di docente con plurimi contratti a termine senza fruire del beneficio di Euro 500,00 previsto dall'art. 1 legge 107/2015 per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Ritiene che la normativa italiana, che limita soltanto al personale docente di ruolo il beneficio, violi il principio di non discriminazione del personale a tempo determinato sancito a livello comunitario dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul personale a tempo determinato e chiede, pertanto, il riconoscimento del diritto vantato e l'erogazione delle somme maturate.
1 Con ordinanza del 28.3.2025 il Giudice rilevava il mancato deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e assegnava nuovo termine in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter comma 4 c.p.c.. Con note autorizzate depositate in data 28.3.2025, parte ricorrente affermava che per problemi legati al programma usato non era stata completata la procedura di notifica sicché chiedeva nuovo termine per provvedere. Si ritiene che la richiesta non possa trovare accoglimento dovendo tenersi distinte le conseguenze di una notifica nulla da quelle di una notifica inesistente. Tale distinzione acquista una particolare rilevanza alla luce del disposto dell'art. 291 c.p.c., che prevede la possibilità di assegnare termine perentorio per la regolarizzazione nel caso di vizio che comporti la nullità della notificazione, concetto che implica che l'attività di notifica sia stata compiuta. Si ricorda a tale proposito che con pronuncia resa a Sezioni Unite per porre fine ad una serie di contrasti sull'argomento, superando il diverso orientamento che si era registrato nel rito lavoro e riconducendo ad unità il sistema, è stato affermato che anche nel rito del lavoro in presenza di una notifica inesistente non è possibile ricorrere al procedimento sanante di cui all'art. 291 c.p.c. (Cass. SS.UU. 20604/2008). In sintesi, nella pronuncia si riteneva che l'evoluzione del quadro giurisprudenziale, di cui si è dato seppure succintamente atto, nonché la rilevanza che in detta evoluzione ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. 111, comma 2, Cost. inducono a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro - e non estensibile neppure in via analogica - a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto) un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c., e, conseguentemente, portano al superamento dell'indirizzo giurisprudenziale precedente tenuto conto che la novella dell'art. 111 Cost. comma 2 rende doverosa una maggiore attenzione alla lettera delle norme codicistiche e considerato che né la lettera dell'art. 291 c.p.c. né quella dell'art. 421 c.p.c. possono avallare la diversa interpretazione, data l'impossibilità concettuale di rinnovare e tanto meno di rettificare l'inesistente (giuridico
o di fatto). Tale interpretazione è peraltro in linea con i principi chiovendiani di oralità, immediatezza e concentrazione che hanno ispirato il legislatore del 1973 nell'introdurre il rito lavoro, sicuramente più rigido e severo di quello riscontrabile nel giudizio ordinario. Infine, la Suprema Corte precisa che non è argomento spendibile la natura ordinatoria del termine assegnato per la notifica dal giudice al momento della fissazione dell'udienza. Anche se in dottrina si è sostenuto che la scadenza del termine ordinatorio non possa mai di per sé determinare alcuna decadenza, finendosi però in tal modo per giungere alla conclusione che si sia in presenza di un termine sostanzialmente "innocuo", la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione "costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, portano a condividere l'assunto che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella
2 prorogabilità o meno dei primi, perché mentre i termini perentori non possono in alcun caso "essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti" (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154 c.p.c.). Una volta, pertanto, scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga - come è avvenuto nella fattispecie in esame - si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio. La più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 1483/2015, 7350/2019, 2621/2017, 23369/2020) parrebbe aver rimeditato tali principi contemperando la ragionevole durata del processo con il principio, di valenza anch'essa costituzionale e comunitaria, ispirato all'esigenza di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, principi entrambi concettualmente riconducibili all'ambito del giusto processo. Si ritiene sul punto che sebbene in ossequio al diritto ad un giusto processo in diverse ipotesi (si citano per tutte la pronuncia SSUU 5700/14, peraltro emessa nell'ambito di un procedimento particolare, quale quello di risarcimento del danno per durata irragionevole del processo), la Suprema Corte di Cassazione abbia ritenuto che anche in caso di inesistenza debba essere rinnovato il termine per la notifica ex art. 291 c.p.c., va rilevato che molte delle ipotesi indagate dalla giurisprudenza di legittimità attengono a casi in cui il procuratore non aveva avuto notizia dalla cancelleria dell'emissione del provvedimento di fissazione dell'udienza e dunque della decorrenza del termine assegnato (sul punto si ricorda che Cass. 23369/2020 afferma che
“qualora il procuratore della parte non ne abbia avuto conoscenza (del decreto di fissazione dell'udienza) e, in ragione di ciò, non abbia provveduto alla notificazione, l'inosservanza dell'onere sullo stesso incombente non può essere sanzionato con una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità del ricorso”, trattandosi dunque di un'ipotesi di incolpevole mancato rispetto del termine che legittima la rimessione in termini;
la stessa ipotesi è quella affrontata dalla pronuncia Cass. 9142/2018, riportata ampiamente nelle note autorizzate). Al contrario, nel caso di specie il decreto di fissazione dell'udienza risulta tempestivamente comunicato, né la parte ha addotto alcuna ragione che integri gli estremi per una remissione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. e 184 bis c.p.c. Va, inoltre, rilevato che nel presente procedimento con il decreto di fissazione dell'udienza si onerava il ricorrente di notificare il ricorso alla controparte assegnando un preciso termine a difesa ai sensi dell'art. 415 comma 5 c.p.c.. Trattasi di termine giudiziale non perentorio ma ordinatorio il cui mancato rispetto ha, peraltro, i medesimi effetti di un termine perentorio in assenza di richiesta di proroga prima della scadenza e in mancanza dei
3 presupposti per un'eventuale rimessione in termini, come sopra chiarito riportando il testo della pronuncia a Sezioni Unite del 2008. Per le ragioni esposte si ritiene che il ricorso vada dichiarato improcedibile. Nulla deve disporsi sulle spese di lite vista la mancata costituzione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Dichiara improcedibile il ricorso;
2) Nulla sulle spese. Così deciso in Ancona, il 3.4.2025 all'esito della trattazione della causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 1.4.2024. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
4