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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/07/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1334 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 15/04/1978, elettivamente domiciliata in Parte_1 Palermo Via XX Settembre n.14 , presso lo studio dell'avv. Restivo Giuseppa che la rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 07/06/1978, elettivamente domiciliato in Controparte_1 Palermo Via Vincenzo Di Marco n. 41, presso lo studio dell'avv. Scalia Giovanni Battista che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 14/03/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 17 giugno 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1)i coniugi vivranno separati, restando reciprocamente esonerati dall'obbligo della coabitazione e dell'assistenza, ma con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicazione dell'eventuale nuova residenza;
Per_ 2) relativamente alle figlie minori e , i coniugi concordano sull'affido condiviso, con Per_2 residenza prevalente presso la madre e con specificazione che tutte le questioni di maggiore importanza per la vita delle minori verranno prese congiuntamente da entrambi i genitori;
3) La casa coniugale, sita in Terrasini (Pa), via Diodoro Siculo n. 32, di proprietà di entrambi i coniugi, resterà assegnata alla OR con tutto l'arredo ed il mobilio ivi Parte_1 Per_ contenuti, ove la stessa continuerà ad abitare unitamente alle figlie ed . Per_2
Precisano le parti che a decorrere dal 01.01.2025, i ratei del mutuo contratto per l'acquisto di detto immobile rimarranno a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuno, così come gli oneri straordinari e le manutenzioni straordinarie, rimanendo a carico del sig. che ha già CP_1 corrisposto le spese condominiali e quelle del servizio di vigilanza fino al 31.12.2024, gli ulteriori oneri relativi a detto immobile già maturati alla data del 30.06.2024 e le spese relative all'utenza di energia elettrica fino al 31 dicembre 2024;
4) L'autovettura Mercedes Benz tg. EC 065AK, intestata al sig. , ed in uso alla Controparte_1 moglie, rimane nella disponibilità della stessa, che si farà carico dei relativi oneri e curerà, a sue spese, i costi per il trasferimento di proprietà, e ciò entro giugno 2025;
5) Per ciò che concerne i rapporti con le figlie e la gestione della prole, i ricorrenti si riportano alle condizioni dagli stessi concordate, indicate ed accettate con la sottoscrizione del piano genitoriale di base, versato in atti in allegato al presente ricorso (All. n. 2), che in questa sede deve intendersi integralmente ripetuto e trascritto, per farne parte integrante e sostanziale. Fermo restando quanto previsto e sancito nel suddetto piano genitoriale, soltanto laddove particolari e motivate esigenze lavorative e/o personali degli stessi ricorrenti dovessero comportare la necessità di una momentanea, diversa e più flessibile gestione delle figlie, i genitori saranno liberi di regolarsi anche mediante accordi diversi, comunque, da raggiungersi tra gli stessi con congruo preavviso di almeno 10 giorni lavorativi. In ogni caso, in attuazione del principio della bigenitorialità e nell' intento di privilegiare i rapporti interpersonali con le figlie, il padre potrà vederle quando vorrà, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche delle minori e con gli impegni da queste precedentemente assunti, sempre secondo i desideri delle minori.
2 6) il Signor corrisponderà alla OR la complessiva somma di euro 500,00 CP_1 Parte_1 (cinquecento/00) mensili, nella misura di € 250,00 per ciascuna delle figlie, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento Per_ delle minori e , da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario Per_2 al conto corrente Unicredit – Iban [...]; Saranno anticipate al 50% tra i genitori, salvo rendiconto annuale da effettuarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo con il pagamento della differenza entro il 15 febbraio, tutte le spese straordinarie secondo le indicazioni contenute nel “Protocollo di intesa su spese extra assegno per il mantenimento dei figli” del 03.07.2019, in atto vigente presso codesto Tribunale, del quale i coniugi dichiarano di essere stati compiutamente edotti.
7) I coniugi danno atto che non vi è luogo per la corresponsione di assegno di mantenimento personale, potendo ciascuno di essi provvedere al proprio mantenimento;
pur tuttavia, il sig.
si obbliga a corrispondere, in favore della OR , Controparte_1 Parte_1 l'importo una tantum e ciò solo per una volta, di € 500,00= quale rimborso spese dalla stessa sostenute in favore delle figlie.
8) Il sig. si impegna, altresì, a rimborsare alla OR il 50% delle spese per il CP_1 sostentamento del cane di famiglia, iscritto all'anagrafe canina come che il sig. Persona_3 porterà con sé nei fine settimana e nelle settimane esclusive in cui terrà con sé le figlie”. CP_1
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 14/03/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 27/09/2008 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Ravanusa al n. 32 - P. II – serie A - Anno 2008).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 24 giugno 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1334 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 15/04/1978, elettivamente domiciliata in Parte_1 Palermo Via XX Settembre n.14 , presso lo studio dell'avv. Restivo Giuseppa che la rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 07/06/1978, elettivamente domiciliato in Controparte_1 Palermo Via Vincenzo Di Marco n. 41, presso lo studio dell'avv. Scalia Giovanni Battista che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 14/03/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 17 giugno 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1)i coniugi vivranno separati, restando reciprocamente esonerati dall'obbligo della coabitazione e dell'assistenza, ma con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicazione dell'eventuale nuova residenza;
Per_ 2) relativamente alle figlie minori e , i coniugi concordano sull'affido condiviso, con Per_2 residenza prevalente presso la madre e con specificazione che tutte le questioni di maggiore importanza per la vita delle minori verranno prese congiuntamente da entrambi i genitori;
3) La casa coniugale, sita in Terrasini (Pa), via Diodoro Siculo n. 32, di proprietà di entrambi i coniugi, resterà assegnata alla OR con tutto l'arredo ed il mobilio ivi Parte_1 Per_ contenuti, ove la stessa continuerà ad abitare unitamente alle figlie ed . Per_2
Precisano le parti che a decorrere dal 01.01.2025, i ratei del mutuo contratto per l'acquisto di detto immobile rimarranno a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuno, così come gli oneri straordinari e le manutenzioni straordinarie, rimanendo a carico del sig. che ha già CP_1 corrisposto le spese condominiali e quelle del servizio di vigilanza fino al 31.12.2024, gli ulteriori oneri relativi a detto immobile già maturati alla data del 30.06.2024 e le spese relative all'utenza di energia elettrica fino al 31 dicembre 2024;
4) L'autovettura Mercedes Benz tg. EC 065AK, intestata al sig. , ed in uso alla Controparte_1 moglie, rimane nella disponibilità della stessa, che si farà carico dei relativi oneri e curerà, a sue spese, i costi per il trasferimento di proprietà, e ciò entro giugno 2025;
5) Per ciò che concerne i rapporti con le figlie e la gestione della prole, i ricorrenti si riportano alle condizioni dagli stessi concordate, indicate ed accettate con la sottoscrizione del piano genitoriale di base, versato in atti in allegato al presente ricorso (All. n. 2), che in questa sede deve intendersi integralmente ripetuto e trascritto, per farne parte integrante e sostanziale. Fermo restando quanto previsto e sancito nel suddetto piano genitoriale, soltanto laddove particolari e motivate esigenze lavorative e/o personali degli stessi ricorrenti dovessero comportare la necessità di una momentanea, diversa e più flessibile gestione delle figlie, i genitori saranno liberi di regolarsi anche mediante accordi diversi, comunque, da raggiungersi tra gli stessi con congruo preavviso di almeno 10 giorni lavorativi. In ogni caso, in attuazione del principio della bigenitorialità e nell' intento di privilegiare i rapporti interpersonali con le figlie, il padre potrà vederle quando vorrà, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche delle minori e con gli impegni da queste precedentemente assunti, sempre secondo i desideri delle minori.
2 6) il Signor corrisponderà alla OR la complessiva somma di euro 500,00 CP_1 Parte_1 (cinquecento/00) mensili, nella misura di € 250,00 per ciascuna delle figlie, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento Per_ delle minori e , da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario Per_2 al conto corrente Unicredit – Iban [...]; Saranno anticipate al 50% tra i genitori, salvo rendiconto annuale da effettuarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo con il pagamento della differenza entro il 15 febbraio, tutte le spese straordinarie secondo le indicazioni contenute nel “Protocollo di intesa su spese extra assegno per il mantenimento dei figli” del 03.07.2019, in atto vigente presso codesto Tribunale, del quale i coniugi dichiarano di essere stati compiutamente edotti.
7) I coniugi danno atto che non vi è luogo per la corresponsione di assegno di mantenimento personale, potendo ciascuno di essi provvedere al proprio mantenimento;
pur tuttavia, il sig.
si obbliga a corrispondere, in favore della OR , Controparte_1 Parte_1 l'importo una tantum e ciò solo per una volta, di € 500,00= quale rimborso spese dalla stessa sostenute in favore delle figlie.
8) Il sig. si impegna, altresì, a rimborsare alla OR il 50% delle spese per il CP_1 sostentamento del cane di famiglia, iscritto all'anagrafe canina come che il sig. Persona_3 porterà con sé nei fine settimana e nelle settimane esclusive in cui terrà con sé le figlie”. CP_1
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 14/03/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 27/09/2008 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Ravanusa al n. 32 - P. II – serie A - Anno 2008).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 24 giugno 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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