Articolo 315 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 311Articolo 306
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9 ottobre 2010
Art. 315. Ambito 1. Il presente titolo disciplina i modi di acquisto coattivo di beni e diritti nell'interesse della difesa militare che trovano applicazione in tempo di pace. 2. Resta fermo quanto disposto dal titolo VIII del presente libro per le requisizioni in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di mobilitazione.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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