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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 12/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 382/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di PERUGIA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati
Dott. ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 382/2022, promossa da:
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Maurizio Silimbani del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Torino, Corso Cairoli n. 32;
APPELLANTE
Contro
, in persona del legale rappresentante p.t. e per essa la Controparte_1
mandataria speciale (già già Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
CP_
, in persona dell'Avv. Scupola Giorgio domiciliato in Corso Cavour n. 19 presso la sede
[...]
della società mandante, rappresentata e difesa dall'Avv. Guglielmo Santarelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in , Corso Cavour n. 137 CP_1
APPELLATA
OGGETTO
Titoli di credito – Impugnazione sentenza N. 340/2022 TRIBUNALE DI TERNI pubblicata in data
21.04.2022
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 ha proposto appello avverso la sentenza n. 340/2022 pubblicata Parte_2
il 21.04.2022 ed emessa dal Tribunale di Terni con la quale veniva respinta la domanda presentata dalla suddetta assicurazione volta ad ottenere il risarcimento del danno pari ad euro 6.200,00 nei confronti di e da questa causatogli per aver pagato cinque assegni di traenza Controparte_1
non trasferibili (per la somma complessiva di euro 6.200,00) ad un soggetto diverso dai beneficiari, in violazione dell'art. 43 Legge Assegni. Chiede quindi la condanna di Controparte_1
al pagamento della suddetta somma e, occorrendo in via incidentale, previa declaratoria di nullità o inesistenza dei rapporti bancari, e di ogni atto da questi asseritamente derivato, accesi da CP_5
presso filiali della (conto corrente chiuso); con vittoria di spese di
[...] Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che la banca convenuta avesse diligentemente assolto l'onere di identificazione del soggetto al momento della stipulazione del contratto di conto corrente, avvenuta mediante la patente di guida e il codice fiscale che non presentavano riconoscibili segni di alterazione, escludendo che in capo alla banca negoziatrice sussistesse l'obbligo di ulteriori e più complessi accertamenti dovendosi, per un verso escludere, la natura precettiva della circolare ABI (che raccomanda la richiesta di due diversi documenti di identità) e, per altro, la rilevanza di un rapporto di clientela abituale ai fini della modulazione degli obblighi gravanti sulla banca (cass 17769/2021).
Secondo il giudice di primo grado, la banca producendo fotocopia dei documenti di (falsa) identificazione ha assolto l'onere di provare che questi ultimi non apparivano contraffatti. Quanto ai titoli, il giudice ha ritenuto che quelli versati nel fascicolo della non presentassero Controparte_1
segni o indici di falsità percepibili icto oculi , che la sottoscrizione apparisse sovrapponibile allo specimen in possesso della banca e che il Comune di Marsciano ha dichiarato che tale non è CP_5
stato mai residente presso il Comune di Marsciano, dando prova della falsità dei documenti anagrafici da quest'ultimo presentati.
Ha ritenuto, infine, che costituisse contegno apprezzabile la spedizione di tutti i titoli mediante posta ordinaria da parte dell'assicurazione attrice ai fini del concorso colposo nella causazione del danno, poiché tale condotta avrebbe determinato l'esposizione volontaria del debitore ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e violazione del dovere di agire per preservare gli altri soggetti interessati dalla vicenda, configurando un antecedente necessario dell'evento dannoso che concorre con il comportamento tenuto dalla banca nella identificazione di colui che si è presentato per l'incasso dei titoli.
pagina 2 di 9 Si è costituita la contestando il gravame chiedendone il Controparte_1
rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con il primo motivo ha dedotto che, a fronte dell'inadempimento della banca, Parte_2
spetterebbe a quest'ultima provare di aver adempiuto con la dovuta diligenza professionale, evidenziando che la colpa della banca negoziatrice sarebbe implicita nel mancato pagamento al soggetto effettivo beneficiario e rilevando la pregiudizialità dell'indagine circa la rilevabilità delle contraffazioni sui titoli, per cui a prescindere dalla debita identificazione del beneficiario, la causa principale del pagamento al soggetto diverso dai beneficiari risiederebbe proprio nel fatto di non aver la banca rilevato le alterazioni dei titoli nel nome del beneficiario.
Con il secondo motivo rubricato “L'avvenuta falsificazione dei titoli per cui è causa nella parte riservata all'indicazione del nome del beneficiario” l'appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la mancanza di segni o indizi di falsità rilevabili icto oculi, evidenziando che in materia di falsificazione dei titoli di credito per stabilire se e quanto la banca potesse avvedersi con la diligenza professionale dell'art. 1176, comma 2, c.c. sarebbe stato necessario che la stessa producesse, o comunque consentisse, l'esame degli originali dei titoli. Ha dedotto inoltre l'irrilevanza della sovrapposizione dello specimen di firma con la sottoscrizione dei titoli per cui è causa non potendosi ricondurre alcuna sottoscrizione al sedicente . Ha rilevato infine che per la regola “check CP_5
truncation” i titoli sotto la soglia di euro 5.000 restano presso la banca ove gli stessi sono posti all'incasso.
Con il terzo motivo rubricato “La questione della identificazione” ha contestato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto assolto da parte della banca l'onere di aver adempiuto diligentemente all' identificazione del soggetto presentatosi come beneficiario con un solo documento di identità, osservando che la prova di non potersi avvedere della falsità del documento non si adempierebbe con semplici fotocopie, dalle quali non si può trarre che non vi fossero falsificazioni assolutamente evidenti.
Con il quarto motivo rubricato “Le affermazioni del tribunale riguardo alla diligenza”
l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che non vi fossero difformità morfologiche e strutturali delle scritture o cancellature visibilmente apparenti accertabili con media capacità o con normale buon senso, non essendoci prova della mancanza di difformità morfologiche o strutturali in quanto non c'è il documento in originale e quindi la nulla può Controparte_1 CP_1
provare a tale riguardo evidenziando anche che se si sa della non genuinità dei “documenti” tratti da
è allora possibile supporre che segni di falsità vi fossero. Ha dedotto inoltre che Controparte_1
pagina 3 di 9 sarebbe riduttivo limitare la rilevanza alla sola compromissione delle “scritture” dei segni di falsità, che ben potrebbero riguardare la materialità del supporto.
Con il quinto motivo rubricato “Le altre considerazioni del tribunale a riguardo della asserita diligenza” l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza in capo alla banca negoziatrice dell'obbligo di ulteriori e più complessi accertamenti, escludendo la natura precettiva della circolare ABI e la rilevanza di un rapporto di clientela abituale ai fini della modulazione degli obblighi gravanti sulla banca.
A detta dell'appellante, una volta provata da parte dell'assicurazione la diversa originaria intestazione dei titoli e la falsità dell'identità di chi li rassegnava all'incasso, ogni altra prova sarebbe spettata alla banca. Ha osservato poi che la mancanza di natura precettiva non esclude la rilevanza delle norme comportamentali suggerite da ABI, associazione che riunisce le banche italiane e dunque esperta del settore, se tale associazione indica norme comportamentali sarebbe difficile pensare che quelle norme di comportamento non siano ispirate a criteri di diligenza.
Con il sesto motivo rubricato “La spedizione dei titoli: irrilevanza” l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'invio degli assegni tramite posta ordinaria contegno apprezzabile ai fini del concorso colposo nella causazione del danno. In particolare evidenziando che il bonifico bancario non sarebbe un sistema più sicuro, inoltre la spedizione postale ordinaria non comporterebbe una maggiore insicurezza dell'esito rispetto alla raccomandata e dunque non sussisterebbe un'incidenza causale della spedizione ordinaria sul finale illecito incasso di un titolo intrasferibile perché tale rischio sarebbe identico per tutte le spedizioni.
Con il settimo motivo rubricato “La domanda di nullità: l'apertura del rapporto di conto e la sua assorbente efficienza causale sugli illeciti e la domanda di nullità” ripropone la domanda di nullità o inesistenza del contratto di apertura del conto e delle singole operazioni di versamento effettuate in considerazione del fatto che nel caso in esame non ci fosse stato un accordo tra le parti perché nessuna volontà o accordo si può ricondurre a . Controparte_5
L'appello è parzialmente fondato nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente la domanda di nullità del rapporto di conto corrente è inammissibile per carenza di interesse ad agire ovvero di un interesse personale ed attuale al conseguimento di un'utilità
o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice. Invero il rapporto di conto corrente in oggetto risulta pacificamente estinto in data 5 ottobre 2016.
pagina 4 di 9 Tanto premesso, nel merito, in forza del principio della ragione più liquida si deve esaminare il secondo motivo di appello che appare fondato.
Riepilogando brevemente: PO NC emetteva su richiesta di quattro assegni Parte_2
muniti di clausola di intrasferibilità aventi ad oggetto delle somme dovute a titolo di risarcimento danni per sinistri stradali e in particolare: in data 3 marzo 2016 l'assegno n. 0074306924 – 03 di euro
1.300,00 intestato a CI RT snc di;
il 3 marzo 2016 l'assegno n. 0074306916 – Controparte_6
08 di euro 900,00 intestato a;
il 3 marzo 2016 l'assegno n. 0074306714-01 di euro Persona_1
1.700,00 intestato a TI IO & C sas;
il 2 febbraio 2016 l'assegno n. 0090311448-06 di euro
2.300 intestato a . Persona_2
Gli assegni venivano spediti con plichi postali ordinari ai domicili dei legittimi beneficiari che tuttavia dichiaravano di non averli mai ricevuti.
Infatti, detti assegni venivano incassati presso delle filiali di da un Controparte_1
soggetto – tale - falsamente qualificatosi come prenditore, il quale era risultato Controparte_5
titolare di conto corrente di corrispondenza n. 01/452/01000482 aperto il 19 gennaio 2016 presso la filiale CRO di Marsciano e successivamente estinto il 5 ottobre 2016.
All'apertura del rapporto di conto corrente era stato identificato a mezzo di patente CP_5
di guida e tessera sanitaria per cui era risultato residente a [...].
Il 24 marzo 2016 si recò presso la filiale di Montecatini Terme per incassare l'assegno CP_5
di euro 1.300,00; in data 11 marzo 2016 presso la filiale di Perugia per incassare l'assegno di euro
900,00 e di euro 1.700; il 18 febbraio presso la filiale di Todi per incassate l'assegno di euro 2.300,00.
In conseguenza di quanto accaduto, aveva nuovamente effettuato i pagamenti nei Parte_1
confronti degli effettivi beneficiari dei titoli chiedendo al contempo alla il Controparte_1
pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 6.200,00.
Dette circostanze di fatto risultano pacifiche (spedizione degli assegni con posta ordinaria,
l'incasso dei titoli da soggetto qualificatosi come beneficiario degli stessi, il rinnovato pagamento da parte dell'assicurazione nei confronti degli effettivi beneficiari), pertanto oggetto della controversia è unicamente l'asserita responsabilità della banca appellata nella veste di negoziatrice del titolo per il pagamento degli assegni non trasferibili ad un soggetto diverso dai legittimi beneficiari.
Tanto premesso, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che «la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43
Legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare,
pagina 5 di 9 munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione
(obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso »
(Cass., Sez .un., n. 14712/2007, in motivazione;
Cass. sez. un., n. 12477/2018).
Secondo la giurisprudenza di legittimità “In materia di pagamento di assegno non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità della banca negoziatrice nell'identificazione del prenditore, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata sulla base dei criteri di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., non configurandosi detta responsabilità in senso meramente oggettivo” (Cass. 22888/2024).
Inoltre, “Nel caso di pagamento da parte di una banca di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo” (Cass. n.
16178/2018).
L'istituto negoziatore può quindi andare esente da responsabilità solo ove provi di aver assunto una condotta conforme alla diligenza media di «accorto banchiere», riferibile alla natura dell'attività esercitata e all'obbligo di verifica non solo dell'identità personale del girante, ma anche della regolarità del procedimento di trasferimento del titolo mediante l'opportuno e attento esame dello strumento cartaceo, visivo o tattile, da parte dell'impiegato addetto (che, pur non dovendo essere un esperto grafologo, deve rivelarsi dotato di competenza teorico-tecnica comune), ovvero in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali di mercato di consumo (vedi Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 1049 del 2019; sez. 3, sentenza n. 6513-2014; Sez. 1, Sentenza n. 1377 del
26/01/2016).
Ebbene, la Corte ritiene che la banca appellata non abbia assolto all'onere di provare di aver eseguito la prestazione con la dovuta diligenza.
pagina 6 di 9 Invero, per poter valutare concretamente che le alterazioni dei titoli posti all'incasso fossero facilmente rilevabili sarebbe stato necessario che la banca, a fronte di specifica censura mossa dall'assicurazione, producesse gli originali degli assegni.
Tuttavia, l'appellata nulla ha dedotto in proposito, se non vagamente nella memoria di replica.
Né la ha adeguatamente e in modo convincente motivato in merito alla impossibilità di CP_2
produrre gli originali: quanto alla modalità di pagamento attraverso la c.d. check truncation l'art. 31 della Legge Assegni prevede la possibilità del pagamento dell'assegno bancario attraverso modalità telematiche sin dal 2011 e, in ogni caso, la suddetta pratica risulta applicata nel contratto di contro corrente oggetto di causa (allegato 3 fascicolo di primo grado appellata, pag. 6).
Vale altresì evidenziare che gli assegni in esame risultano sicuramente alterati nella loro materialità, tale circostanza è pacifica ed è stata constatata dalla stessa banca negoziatrice. In particolare, quanto agli assegni pagati presso la filiale di Perugia lo stesso giorno (all.ti 5 e 6 fascicolo di primo grado appellata), emessi entrambi il 6 marzo 2016 dalla stessa banca, questi presentano una visibile difformità tra loro: l'assegno da euro 900,00 (all. 5 fascicolo di primo grado appellata) indica solo il nome del (falso) beneficiario, mentre quello da euro 1.700 (all.6 fascicolo di primo grado appellata) accanto al nome presenta anche il codice fiscale, con modalità di compilazione difforme che doveva richiamare l'attenzione della NC negoziatrice richiesta del pagamento.
Pertanto, se i titoli sono sicuramente alterati - non solo attraverso l'apposizione della firma di una persona diversa dai beneficiari, ma soprattutto con la sostituzione dei nomi di questi ultimi – era fondamentale, al fine di escludere la rilevanza icto oculi delle alterazioni, l'esame materiale degli originali dei documenti falsificati. Poiché la banca nulla ha dedotto circa l'oggettiva impossibilità di produrre detti documenti in originale, ricade su di essa la responsabilità del pagamento a soggetto non legittimato in violazione dell'art 43 Legge assegni non avendo assolto l'onere della prova di aver eseguito con la dovuta diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.
Deve tuttavia essere apprezzato il comportamento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1227 c.c. per aver la stessa spedito gli assegni con posta ordinaria.
A tal proposito giova richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui
“La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale,
pagina 7 di 9 l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”
(Cass. Sez. Un. n. 9769/2020).
Quanto all'efficienza causale della modalità prescelta dall'assicurazione per la trasmissione dei titoli, si osserva che il pagamento degli assegni da parte della banca, subordinato al riscontro della corrispondenza tra il soggetto indicato come prenditore e colui che presenta il titolo all'incasso, non può aver luogo in mancanza della materiale disponibilità dell'assegno, la cui presentazione alla banca costituisce un presupposto indispensabile;
“qualora pertanto la sottrazione sia stata cagionata o comunque agevolata dall'adozione di modalità di trasmissione inidonee a garantire, per quanto possibile, che l'assegno pervenga al destinatario, non può dubitarsi che la scelta delle predette modalità costituisca, al pari dell'errore nell'identificazione del presentatore, un antecedente necessario dell'evento dannoso, che rispetto ad esso non si presenta come una conseguenza affatto inverosimile o imprevedibile” (Cass. Sez. Un. n. 9769/2020).
Inoltre, la spedizione con raccomandata o assicurata permette di seguire in tempo reale lo stato di lavorazione del plico ed il percorso dallo stesso compiuto dal momento della spedizione a quello della consegna, nonché la previsione che quest'ultima abbia luogo a mani del destinatario o di persona di famiglia o addetta al suo servizio, anziché mediante la semplice immissione nella cassetta.
Se quindi tali modalità non possono considerarsi di per sé sufficienti ad impedire lo smarrimento o la sottrazione del plico, consentono però al mittente, in caso di ritardo prolungato nella consegna, di attivarsi tempestivamente per evitarne il pagamento o quanto meno per segnalare l'anomalia alla banca trattaria, affinché adotti le necessarie precauzioni.
Pertanto l'assicurazione appellante, privandosi della possibilità di verificare l'esito della trasmissione dei plichi contenenti gli assegni bancari ha assunto l'evidente rischio della sottrazione degli stessi e della loro presentazione all'incasso da parte di un soggetto non legittimato, esponendosi all'obbligo di effettuare un nuovo pagamento in favore dei beneficiari rimasti insoddisfatti, ponendosi anche in contrasto con il dovere di agire in modo da preservare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda in ossequio al principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost.
pagina 8 di 9 Ragione per cui si ritiene che il comportamento dell'assicurazione abbia concorso a cagionare il danno il cui risarcimento è di conseguenza diminuito in ragione della gravità della colpa della danneggiata e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate nella misura del 20%.
Pertanto va condannata a risarcire il danno di euro 4.960,00 in Controparte_1
favore dell'appellante, oltre rivalutazione e interessi legali, da computarsi sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno con decorrenza dalla data di negoziazione del titolo al saldo, trattandosi di debito di valore.
Considerato l'esito del giudizio le spese si compensano in ragione di 1/3, ponendo i restanti
2/3 a carico della banca appellata liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia definitivamente pronunciando, in riforma sentenza n. 340/2022 pubblicata il 21.04.2022 del Tribunale di Terni:
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto
-condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in Controparte_1
favore di di euro 4960,00 a titolo di risarcimento del danno oltre Parte_1
rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione;
- compensa le spese di lite in ragione di 1/3 e condanna al pagamento i Controparte_1
favore di dei restanti 2/3 che si liquidano in euro 2.000,00 per Parte_1
compensi, oltre I.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Perugia, 11.2.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Dott.ssa Claudia Matteini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di PERUGIA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati
Dott. ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 382/2022, promossa da:
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Maurizio Silimbani del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Torino, Corso Cairoli n. 32;
APPELLANTE
Contro
, in persona del legale rappresentante p.t. e per essa la Controparte_1
mandataria speciale (già già Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
CP_
, in persona dell'Avv. Scupola Giorgio domiciliato in Corso Cavour n. 19 presso la sede
[...]
della società mandante, rappresentata e difesa dall'Avv. Guglielmo Santarelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in , Corso Cavour n. 137 CP_1
APPELLATA
OGGETTO
Titoli di credito – Impugnazione sentenza N. 340/2022 TRIBUNALE DI TERNI pubblicata in data
21.04.2022
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 ha proposto appello avverso la sentenza n. 340/2022 pubblicata Parte_2
il 21.04.2022 ed emessa dal Tribunale di Terni con la quale veniva respinta la domanda presentata dalla suddetta assicurazione volta ad ottenere il risarcimento del danno pari ad euro 6.200,00 nei confronti di e da questa causatogli per aver pagato cinque assegni di traenza Controparte_1
non trasferibili (per la somma complessiva di euro 6.200,00) ad un soggetto diverso dai beneficiari, in violazione dell'art. 43 Legge Assegni. Chiede quindi la condanna di Controparte_1
al pagamento della suddetta somma e, occorrendo in via incidentale, previa declaratoria di nullità o inesistenza dei rapporti bancari, e di ogni atto da questi asseritamente derivato, accesi da CP_5
presso filiali della (conto corrente chiuso); con vittoria di spese di
[...] Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che la banca convenuta avesse diligentemente assolto l'onere di identificazione del soggetto al momento della stipulazione del contratto di conto corrente, avvenuta mediante la patente di guida e il codice fiscale che non presentavano riconoscibili segni di alterazione, escludendo che in capo alla banca negoziatrice sussistesse l'obbligo di ulteriori e più complessi accertamenti dovendosi, per un verso escludere, la natura precettiva della circolare ABI (che raccomanda la richiesta di due diversi documenti di identità) e, per altro, la rilevanza di un rapporto di clientela abituale ai fini della modulazione degli obblighi gravanti sulla banca (cass 17769/2021).
Secondo il giudice di primo grado, la banca producendo fotocopia dei documenti di (falsa) identificazione ha assolto l'onere di provare che questi ultimi non apparivano contraffatti. Quanto ai titoli, il giudice ha ritenuto che quelli versati nel fascicolo della non presentassero Controparte_1
segni o indici di falsità percepibili icto oculi , che la sottoscrizione apparisse sovrapponibile allo specimen in possesso della banca e che il Comune di Marsciano ha dichiarato che tale non è CP_5
stato mai residente presso il Comune di Marsciano, dando prova della falsità dei documenti anagrafici da quest'ultimo presentati.
Ha ritenuto, infine, che costituisse contegno apprezzabile la spedizione di tutti i titoli mediante posta ordinaria da parte dell'assicurazione attrice ai fini del concorso colposo nella causazione del danno, poiché tale condotta avrebbe determinato l'esposizione volontaria del debitore ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e violazione del dovere di agire per preservare gli altri soggetti interessati dalla vicenda, configurando un antecedente necessario dell'evento dannoso che concorre con il comportamento tenuto dalla banca nella identificazione di colui che si è presentato per l'incasso dei titoli.
pagina 2 di 9 Si è costituita la contestando il gravame chiedendone il Controparte_1
rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con il primo motivo ha dedotto che, a fronte dell'inadempimento della banca, Parte_2
spetterebbe a quest'ultima provare di aver adempiuto con la dovuta diligenza professionale, evidenziando che la colpa della banca negoziatrice sarebbe implicita nel mancato pagamento al soggetto effettivo beneficiario e rilevando la pregiudizialità dell'indagine circa la rilevabilità delle contraffazioni sui titoli, per cui a prescindere dalla debita identificazione del beneficiario, la causa principale del pagamento al soggetto diverso dai beneficiari risiederebbe proprio nel fatto di non aver la banca rilevato le alterazioni dei titoli nel nome del beneficiario.
Con il secondo motivo rubricato “L'avvenuta falsificazione dei titoli per cui è causa nella parte riservata all'indicazione del nome del beneficiario” l'appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la mancanza di segni o indizi di falsità rilevabili icto oculi, evidenziando che in materia di falsificazione dei titoli di credito per stabilire se e quanto la banca potesse avvedersi con la diligenza professionale dell'art. 1176, comma 2, c.c. sarebbe stato necessario che la stessa producesse, o comunque consentisse, l'esame degli originali dei titoli. Ha dedotto inoltre l'irrilevanza della sovrapposizione dello specimen di firma con la sottoscrizione dei titoli per cui è causa non potendosi ricondurre alcuna sottoscrizione al sedicente . Ha rilevato infine che per la regola “check CP_5
truncation” i titoli sotto la soglia di euro 5.000 restano presso la banca ove gli stessi sono posti all'incasso.
Con il terzo motivo rubricato “La questione della identificazione” ha contestato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto assolto da parte della banca l'onere di aver adempiuto diligentemente all' identificazione del soggetto presentatosi come beneficiario con un solo documento di identità, osservando che la prova di non potersi avvedere della falsità del documento non si adempierebbe con semplici fotocopie, dalle quali non si può trarre che non vi fossero falsificazioni assolutamente evidenti.
Con il quarto motivo rubricato “Le affermazioni del tribunale riguardo alla diligenza”
l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che non vi fossero difformità morfologiche e strutturali delle scritture o cancellature visibilmente apparenti accertabili con media capacità o con normale buon senso, non essendoci prova della mancanza di difformità morfologiche o strutturali in quanto non c'è il documento in originale e quindi la nulla può Controparte_1 CP_1
provare a tale riguardo evidenziando anche che se si sa della non genuinità dei “documenti” tratti da
è allora possibile supporre che segni di falsità vi fossero. Ha dedotto inoltre che Controparte_1
pagina 3 di 9 sarebbe riduttivo limitare la rilevanza alla sola compromissione delle “scritture” dei segni di falsità, che ben potrebbero riguardare la materialità del supporto.
Con il quinto motivo rubricato “Le altre considerazioni del tribunale a riguardo della asserita diligenza” l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza in capo alla banca negoziatrice dell'obbligo di ulteriori e più complessi accertamenti, escludendo la natura precettiva della circolare ABI e la rilevanza di un rapporto di clientela abituale ai fini della modulazione degli obblighi gravanti sulla banca.
A detta dell'appellante, una volta provata da parte dell'assicurazione la diversa originaria intestazione dei titoli e la falsità dell'identità di chi li rassegnava all'incasso, ogni altra prova sarebbe spettata alla banca. Ha osservato poi che la mancanza di natura precettiva non esclude la rilevanza delle norme comportamentali suggerite da ABI, associazione che riunisce le banche italiane e dunque esperta del settore, se tale associazione indica norme comportamentali sarebbe difficile pensare che quelle norme di comportamento non siano ispirate a criteri di diligenza.
Con il sesto motivo rubricato “La spedizione dei titoli: irrilevanza” l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'invio degli assegni tramite posta ordinaria contegno apprezzabile ai fini del concorso colposo nella causazione del danno. In particolare evidenziando che il bonifico bancario non sarebbe un sistema più sicuro, inoltre la spedizione postale ordinaria non comporterebbe una maggiore insicurezza dell'esito rispetto alla raccomandata e dunque non sussisterebbe un'incidenza causale della spedizione ordinaria sul finale illecito incasso di un titolo intrasferibile perché tale rischio sarebbe identico per tutte le spedizioni.
Con il settimo motivo rubricato “La domanda di nullità: l'apertura del rapporto di conto e la sua assorbente efficienza causale sugli illeciti e la domanda di nullità” ripropone la domanda di nullità o inesistenza del contratto di apertura del conto e delle singole operazioni di versamento effettuate in considerazione del fatto che nel caso in esame non ci fosse stato un accordo tra le parti perché nessuna volontà o accordo si può ricondurre a . Controparte_5
L'appello è parzialmente fondato nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente la domanda di nullità del rapporto di conto corrente è inammissibile per carenza di interesse ad agire ovvero di un interesse personale ed attuale al conseguimento di un'utilità
o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice. Invero il rapporto di conto corrente in oggetto risulta pacificamente estinto in data 5 ottobre 2016.
pagina 4 di 9 Tanto premesso, nel merito, in forza del principio della ragione più liquida si deve esaminare il secondo motivo di appello che appare fondato.
Riepilogando brevemente: PO NC emetteva su richiesta di quattro assegni Parte_2
muniti di clausola di intrasferibilità aventi ad oggetto delle somme dovute a titolo di risarcimento danni per sinistri stradali e in particolare: in data 3 marzo 2016 l'assegno n. 0074306924 – 03 di euro
1.300,00 intestato a CI RT snc di;
il 3 marzo 2016 l'assegno n. 0074306916 – Controparte_6
08 di euro 900,00 intestato a;
il 3 marzo 2016 l'assegno n. 0074306714-01 di euro Persona_1
1.700,00 intestato a TI IO & C sas;
il 2 febbraio 2016 l'assegno n. 0090311448-06 di euro
2.300 intestato a . Persona_2
Gli assegni venivano spediti con plichi postali ordinari ai domicili dei legittimi beneficiari che tuttavia dichiaravano di non averli mai ricevuti.
Infatti, detti assegni venivano incassati presso delle filiali di da un Controparte_1
soggetto – tale - falsamente qualificatosi come prenditore, il quale era risultato Controparte_5
titolare di conto corrente di corrispondenza n. 01/452/01000482 aperto il 19 gennaio 2016 presso la filiale CRO di Marsciano e successivamente estinto il 5 ottobre 2016.
All'apertura del rapporto di conto corrente era stato identificato a mezzo di patente CP_5
di guida e tessera sanitaria per cui era risultato residente a [...].
Il 24 marzo 2016 si recò presso la filiale di Montecatini Terme per incassare l'assegno CP_5
di euro 1.300,00; in data 11 marzo 2016 presso la filiale di Perugia per incassare l'assegno di euro
900,00 e di euro 1.700; il 18 febbraio presso la filiale di Todi per incassate l'assegno di euro 2.300,00.
In conseguenza di quanto accaduto, aveva nuovamente effettuato i pagamenti nei Parte_1
confronti degli effettivi beneficiari dei titoli chiedendo al contempo alla il Controparte_1
pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 6.200,00.
Dette circostanze di fatto risultano pacifiche (spedizione degli assegni con posta ordinaria,
l'incasso dei titoli da soggetto qualificatosi come beneficiario degli stessi, il rinnovato pagamento da parte dell'assicurazione nei confronti degli effettivi beneficiari), pertanto oggetto della controversia è unicamente l'asserita responsabilità della banca appellata nella veste di negoziatrice del titolo per il pagamento degli assegni non trasferibili ad un soggetto diverso dai legittimi beneficiari.
Tanto premesso, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che «la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43
Legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare,
pagina 5 di 9 munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione
(obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso »
(Cass., Sez .un., n. 14712/2007, in motivazione;
Cass. sez. un., n. 12477/2018).
Secondo la giurisprudenza di legittimità “In materia di pagamento di assegno non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità della banca negoziatrice nell'identificazione del prenditore, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata sulla base dei criteri di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., non configurandosi detta responsabilità in senso meramente oggettivo” (Cass. 22888/2024).
Inoltre, “Nel caso di pagamento da parte di una banca di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo” (Cass. n.
16178/2018).
L'istituto negoziatore può quindi andare esente da responsabilità solo ove provi di aver assunto una condotta conforme alla diligenza media di «accorto banchiere», riferibile alla natura dell'attività esercitata e all'obbligo di verifica non solo dell'identità personale del girante, ma anche della regolarità del procedimento di trasferimento del titolo mediante l'opportuno e attento esame dello strumento cartaceo, visivo o tattile, da parte dell'impiegato addetto (che, pur non dovendo essere un esperto grafologo, deve rivelarsi dotato di competenza teorico-tecnica comune), ovvero in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali di mercato di consumo (vedi Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 1049 del 2019; sez. 3, sentenza n. 6513-2014; Sez. 1, Sentenza n. 1377 del
26/01/2016).
Ebbene, la Corte ritiene che la banca appellata non abbia assolto all'onere di provare di aver eseguito la prestazione con la dovuta diligenza.
pagina 6 di 9 Invero, per poter valutare concretamente che le alterazioni dei titoli posti all'incasso fossero facilmente rilevabili sarebbe stato necessario che la banca, a fronte di specifica censura mossa dall'assicurazione, producesse gli originali degli assegni.
Tuttavia, l'appellata nulla ha dedotto in proposito, se non vagamente nella memoria di replica.
Né la ha adeguatamente e in modo convincente motivato in merito alla impossibilità di CP_2
produrre gli originali: quanto alla modalità di pagamento attraverso la c.d. check truncation l'art. 31 della Legge Assegni prevede la possibilità del pagamento dell'assegno bancario attraverso modalità telematiche sin dal 2011 e, in ogni caso, la suddetta pratica risulta applicata nel contratto di contro corrente oggetto di causa (allegato 3 fascicolo di primo grado appellata, pag. 6).
Vale altresì evidenziare che gli assegni in esame risultano sicuramente alterati nella loro materialità, tale circostanza è pacifica ed è stata constatata dalla stessa banca negoziatrice. In particolare, quanto agli assegni pagati presso la filiale di Perugia lo stesso giorno (all.ti 5 e 6 fascicolo di primo grado appellata), emessi entrambi il 6 marzo 2016 dalla stessa banca, questi presentano una visibile difformità tra loro: l'assegno da euro 900,00 (all. 5 fascicolo di primo grado appellata) indica solo il nome del (falso) beneficiario, mentre quello da euro 1.700 (all.6 fascicolo di primo grado appellata) accanto al nome presenta anche il codice fiscale, con modalità di compilazione difforme che doveva richiamare l'attenzione della NC negoziatrice richiesta del pagamento.
Pertanto, se i titoli sono sicuramente alterati - non solo attraverso l'apposizione della firma di una persona diversa dai beneficiari, ma soprattutto con la sostituzione dei nomi di questi ultimi – era fondamentale, al fine di escludere la rilevanza icto oculi delle alterazioni, l'esame materiale degli originali dei documenti falsificati. Poiché la banca nulla ha dedotto circa l'oggettiva impossibilità di produrre detti documenti in originale, ricade su di essa la responsabilità del pagamento a soggetto non legittimato in violazione dell'art 43 Legge assegni non avendo assolto l'onere della prova di aver eseguito con la dovuta diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.
Deve tuttavia essere apprezzato il comportamento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1227 c.c. per aver la stessa spedito gli assegni con posta ordinaria.
A tal proposito giova richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui
“La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale,
pagina 7 di 9 l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”
(Cass. Sez. Un. n. 9769/2020).
Quanto all'efficienza causale della modalità prescelta dall'assicurazione per la trasmissione dei titoli, si osserva che il pagamento degli assegni da parte della banca, subordinato al riscontro della corrispondenza tra il soggetto indicato come prenditore e colui che presenta il titolo all'incasso, non può aver luogo in mancanza della materiale disponibilità dell'assegno, la cui presentazione alla banca costituisce un presupposto indispensabile;
“qualora pertanto la sottrazione sia stata cagionata o comunque agevolata dall'adozione di modalità di trasmissione inidonee a garantire, per quanto possibile, che l'assegno pervenga al destinatario, non può dubitarsi che la scelta delle predette modalità costituisca, al pari dell'errore nell'identificazione del presentatore, un antecedente necessario dell'evento dannoso, che rispetto ad esso non si presenta come una conseguenza affatto inverosimile o imprevedibile” (Cass. Sez. Un. n. 9769/2020).
Inoltre, la spedizione con raccomandata o assicurata permette di seguire in tempo reale lo stato di lavorazione del plico ed il percorso dallo stesso compiuto dal momento della spedizione a quello della consegna, nonché la previsione che quest'ultima abbia luogo a mani del destinatario o di persona di famiglia o addetta al suo servizio, anziché mediante la semplice immissione nella cassetta.
Se quindi tali modalità non possono considerarsi di per sé sufficienti ad impedire lo smarrimento o la sottrazione del plico, consentono però al mittente, in caso di ritardo prolungato nella consegna, di attivarsi tempestivamente per evitarne il pagamento o quanto meno per segnalare l'anomalia alla banca trattaria, affinché adotti le necessarie precauzioni.
Pertanto l'assicurazione appellante, privandosi della possibilità di verificare l'esito della trasmissione dei plichi contenenti gli assegni bancari ha assunto l'evidente rischio della sottrazione degli stessi e della loro presentazione all'incasso da parte di un soggetto non legittimato, esponendosi all'obbligo di effettuare un nuovo pagamento in favore dei beneficiari rimasti insoddisfatti, ponendosi anche in contrasto con il dovere di agire in modo da preservare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda in ossequio al principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost.
pagina 8 di 9 Ragione per cui si ritiene che il comportamento dell'assicurazione abbia concorso a cagionare il danno il cui risarcimento è di conseguenza diminuito in ragione della gravità della colpa della danneggiata e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate nella misura del 20%.
Pertanto va condannata a risarcire il danno di euro 4.960,00 in Controparte_1
favore dell'appellante, oltre rivalutazione e interessi legali, da computarsi sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno con decorrenza dalla data di negoziazione del titolo al saldo, trattandosi di debito di valore.
Considerato l'esito del giudizio le spese si compensano in ragione di 1/3, ponendo i restanti
2/3 a carico della banca appellata liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia definitivamente pronunciando, in riforma sentenza n. 340/2022 pubblicata il 21.04.2022 del Tribunale di Terni:
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto
-condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in Controparte_1
favore di di euro 4960,00 a titolo di risarcimento del danno oltre Parte_1
rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione;
- compensa le spese di lite in ragione di 1/3 e condanna al pagamento i Controparte_1
favore di dei restanti 2/3 che si liquidano in euro 2.000,00 per Parte_1
compensi, oltre I.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Perugia, 11.2.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Dott.ssa Claudia Matteini
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