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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/12/2025, n. 3418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3418 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott. Federica Girfatti Giudice
Dott. Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio iscritto al n. 6523/2021 promossa da
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Nicola Puca, dal quale è rappresentato e difeso
- Ricorrente -
E
[...]
nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mariagrazia Montano, dalla quale è rappresentata e difesa
- Resistente - con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, interveniente necessario
CONCLUSIONI
Come da conclusioni formulate dalle parti nelle rispettive comparse conclusionali e versate in atti telematicamente.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 22.10.2021 parte ricorrente sig. , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con la sig.ra il 22.5.2004 dalla cui unione Controparte_1 Per_ nascevano due figli, maggiorenne ed attualmente autonoma economicamente e Cuono minorenne, rappresentava che l'unione coniugale era venuta meno per insanabili incomprensioni caratteriali e che i coniugi si erano separati consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di
Nola del 1.3.2017.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale quanto all'assegnazione della casa familiare, all'affidamento condiviso dei figli ed al diritto di visita;
domandava, altresì, di non porre a suo carico alcun assegno divorzile in favore della resistente, di determinare in misura non superiore ad euro
500,00 il contributo al mantenimento dei figli, nonché di condannare la resistente al risarcimento dei danni asseritamente derivanti dalle gravi inadempienze agli accordi di separazione.
Si costituiva in data 21.4.2022 la resistente, sig.ra la quale chiedeva parimenti Controparte_1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, domandando però il rigetto della pretesa risarcitoria avanzata dal ricorrente e della richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento.
Chiedeva, inoltre, confermarsi quanto disposto in sede di separazione in favore dei figli e della medesima, ovvero, in subordine, determinarsi un assegno divorzile in suo favore per l'importo di euro
200,00. Domandava, infine, accertarsi il proprio diritto a percepire gli assegni familiari sino ad allora riscossi dal ricorrente o, in subordine, a percepirne il 50%.
All'udienza del 6.5.2022, innanzi al Giudice delegato dal Presidente, comparivano i soli difensori delle parti, i quali chiedevano concordemente un rinvio per impedimento del ricorrente a comparire.
Il Giudice rinviava all'udienza del 21.10.2022: in quella sede venivano ascoltate entrambe le parti ed il Giudice assegnava al ricorrente il termine sino al 25.10.2022 per il deposito degli accordi di separazione.
Acquisiti tali accordi, il Giudice delegato emetteva ordinanza adottando i provvedimenti temporanei ed urgenti, confermando le condizioni della separazione e designando il Giudice Istruttore, con rinvio all'udienza del 27.2.2023. In quest'ultima, il Giudice istruttore assegnava alle parti il termine, con scadenza al 3.7.2023, da intendersi udienza figurata per deposito note di precisazione delle conclusioni ai fini della decisione sullo stato.
Con sentenza n. 2950/2023 del 14.11.2023 questo Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo la causa dinanzi al Giudice Istruttore per il prosieguo del giudizio.
Il Presidente istruttore, pertanto, assegnava i termini ex art. 183 co VI cpc e fissava il termine ex art. 127 ter cpcp con scadenza al 6.5.2024 per il deposito di note.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.5.2024 trattata in modalità cartolare, il Giudice istruttore fissava ulteriore termine ex art. 127 ter cpc con scadenza al 8.9.2025 da intendersi udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, onerando le parti al deposito della documentazione attestante la rispettiva situazione economico-reddituale e patrimoniale dal 2022.
Depositate le note e la documentazione richiesta, la causa veniva riservata a sentenza per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Preliminarmente si dà atto che con sentenza n. 2950/2023 del 14.11.2023 il Tribunale di Nola ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Acerra il 22.5.2004 dai sig.ri e rimettendo la causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo Parte_1 Controparte_1 del giudizio.
Quanto alle determinazioni accessorie, con riferimento all'affidamento del figlio minore Per_2 appare attuabile il regime di affido condiviso, così come statuito in sede di separazione, con collocazione privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno come riportato negli accordi sottoscritti dalle parti ed allegati al decreto di omologazione del 1.3.2017, da intendersi in questa sede integralmente ripetuto e trascritto.
Va altresì confermata l'assegnazione della casa coniugale sita in Acerra alla via Stendardo n.37 alla sig.ra che la abiterà unitamente ai figli. Controparte_1
Quanto alle ulteriori determinazioni patrimoniali, il Tribunale prende atto che parte ricorrente chiede la revoca del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne nonché Persona_3 dell'assegno divorzile in favore di parte resistente, diversamente da quanto statuito in sentenza di separazione.
Sul punto il Tribunale osserva che per la determinazione di assegno divorzile sono necessari due presupposti fondamentali:
- a) la formulazione della domanda;
- b) il conforto probatorio da parte del richiedente .
In particolare, in sede divorzile l'assolvimento di detto onere probatorio implica la precisa aderenza ai criteri determinativi disposti dall'art. 5 l.898/70 così come modificato da l.74/87: questo secondo i principi generali per i quali chi vanta un diritto deve in primis formulare la relativa domanda , in secundis deve dimostrare di avere i requisiti sostanziali per fondare il diritto preteso.
Più precisamente l'assegno divorzile è determinato sulla base di criteri autonomi e distinti rispetto all'assegno spettante al coniuge separato , per determinare il quale è sufficiente la prova della differenza di redditualità e/o forza economica, nonché del diverso tenore di vita rispetto all'epoca del menage;
pertanto in sede divorzile l' assegno della separazione può costituire un utile elemento di riferimento e non già il dato cui ancorare necessariamente il riconoscimento dell'assegno di divorzio o parametrarne la determinazione (cfr. Cass. Civ.Sez. I 27.8.2004 n.17128).
Quindi in sede divorzile la parte richiedente deve dimostrare la situazione economica e patrimoniale propria e dell'altro coniuge, al fine di consentire la prospettazione del proprio stato di necessità- bisogno caratterizzato anche dalla forte differenza di introiti ed in ogni caso deve dimostrare , non solo di non avere mezzi adeguati al proprio sostentamento ma anche di non poterseli procurare per ragioni oggettive
Tale interpretazione giurisprudenziale circa la ripartizione del diverso onere probatorio in sede di separazione rispetto al giudizio di divorzio si giustifica sulla base della considerazione della diversa natura dell'assegno divorzile rispetto all'assegno di mantenimento in sede di separazione . Infatti
l'assegno di divorzio trova la sua ragion d'essere nella cessazione del vincolo inerendo alla stessa, mentre l'assegno di mantenimento si fonda sugli obblighi derivanti dal matrimonio, che persistono anche in sede di separazione. Più precisamente la pronuncia di scioglimento del vincolo non determina l'attribuzione del diritto all'assegno in modo automatico , ma solo attraverso la pronuncia giudiziale che ha valore costitutivo. Formalmente, dunque, il titolo dell'assegno divorzile non è legale, come l'assegno di mantenimento, ma giudiziale. In sostanza l'assegno divorzile ha una specifica natura assistenziale , da intendersi altresì come criterio di legittimazione ed attribuzione nel senso che , circoscrivendo anche i limiti esterni della determinazione del giudice, tale assegno non deve mai essere superiore alla misura occorrente all'istante affinché possa disporre di mezzi adeguati indicati precipuamente nel dettato normativo e non può mai scendere al di sotto di un assegno alimentare: questo ragionamento porta ad una conclusione significativa e che cioè l'assegno divorzile non deve mai tradursi in una mero arricchimento o speculazione del creditore ( sia esso coniuge o figlio maggiorenne) consentendogli solo di disporre di mezzi adeguati.
Va inoltre evidenziato, in coerenza a quanto fin qui espresso, che in esito alla pronuncia della Suprema
Corte del 10 maggio 2017, n. 11504, si è superato il vecchio orientamento della Suprema Corte che ha sempre ritenuto che il parametro di riferimento - al quale dover rapportare “l'adeguatezza” o meno dei “mezzi” - è rappresentato dal “tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio” (Cass. n. 3341/1978, Cass. n. 4955/1989, Cass.
n. 11686/2013, Cass. n. 11870/2015).
La Cassazione con la citata sentenza in sostanza ha abbandonato il criterio di adeguamento dell'assegno divorzile al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
La Corte ha stabilito che il criterio del tenore di vita, applicato all'an debeatur, non possa più essere il valido criterio per la determinazione dell'assegno divorzile, proprio perchè, con la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche economico- patrimoniale e tale criterio, una volta applicato limitatamente alla dimensione economica del “tenore di vita matrimoniale” ivi condotto, finirebbe per operare un ripristino del vincolo.
Quindi secondo detto orientamento della Suprema Corte il nuovo parametro per il giudizio d'inadeguatezza dei redditi/impossibilità oggettiva di procurarseli è quello dell'indipendenza economica del richiedente.
Il giudice dovrà informarsi al “principio di autoresponsabilità” economica di ciascuno degli ex coniugi, riferendosi soltanto all'indipendenza o autosufficienza economica.
La Cassazione elenca in maniera specifica gli indici dai quali desumere l'autosufficienza:
• • il possesso di redditi di qualsiasi specie
• • il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari
• • la capacità e possibilità effettive di lavoro personale
• • la disponibilità di una casa di abitazione
L'onere della prova della mancanza degli adeguati mezzi o dei motivi oggettivi per poterseli procurare, graverà sulla parte richiedente l'assegno, che dovrà dimostrare la circostanza con
“tempestive, rituali e pertinenti” allegazioni e deduzioni.
Tuttavia va altresì annoverato il recentissimo orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte
Sezioni Unite sent. 18287 del 2018 che in una certa misura ha “mitigato” i termini del precitato orientamento del 2017.
Invero secondo tale sentenza, la sussistenza del diritto all'assegno di divorzio va valutata in base ad un criterio composito che tenga anche conto del tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Con detta pronuncia le Sezioni Unite si sono discostate dalla giurisprudenza che per decenni ha concesso indistintamente l'assegno dando un peso notevole al parametro del tenore di vita, ma anche dalla recente pronuncia del 2017 che invece annullava il riferimento al tenore di vita , proponendo quindi una soluzione intermedia di non cancellarlo del tutto.
Le Sezioni Unite hanno ribadito il principio secondo il quale l'assegno di divorzio ha natura assistenziale ma viene altresì evidenziato che la natura di detto assegno è anche compensativa e perequativa.
Ai fini del riconoscimento dell'assegno, si deve adottare quindi un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale quindi la determinazione dovrà avere finalità compensativa e perequativa . La decisione del 2018 della Suprema Corte tende a rafforzare la posizione dell'ex coniuge che ha dato un contributo non solo alla formazione del patrimonio familiare, ma altresì alla ricchezza dell'altro.
I parametri su cui fondare l'entità del mantenimento consistono nella durata del matrimonio, le potenzialità reddituali future e l'età dell'avente diritto.
Tale criterio composito si basa sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.
Invero secondo la Suprema Corte il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili che possono incidere sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.
Pertanto, anche al coniuge economicamente più debole va riconosciuto l'impegno e il contributo personale alla conduzione del ménage familiare.
Il nuovo criterio individuato dalla Corte valorizza quindi i sacrifici del coniuge debole in considerazione degli anni di durata del matrimonio.
Alla luce di questa sentenza, il diritto all'assegno di divorzio non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede o dall'esigenza di consentire al coniuge privo di mezzi adeguati il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti.
In altre parole, l'assegno ha una funzione compensativa, poiché funge da strumento di protezione per il coniuge più debole economicamente che ha comunque contribuito alla conduzione della vita familiare.
Viene così offerta dalle Sezioni Unite una nuova lettura dell'articolo 5 della legge sul divorzio che indica come applicare i criteri previsti dal legislatore per il riconoscimento dell'assegno divorzile in un'ottica che si discosta sia da quanto deciso dalla Cassazione con la nota sentenza n. 11504/2017, sia dall'orientamento tradizionale radicato da decenni nella giurisprudenza di merito e di legittimità.
L'assegno non viene più considerato un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma nemmeno un mero strumento assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un'esistenza libera e dignitosa.
Le Sezioni Unite ne hanno quindi valorizzato la funzione compensativa senza tuttavia fargli perdere la sua naturale funzione assistenziale.
Tutto ciò ha il pregio di dare al coniuge un concreto riconoscimento del suo contributo alla realizzazione della vita familiare. Inoltre, l'attribuzione dell'assegno non dipende più dall'accertamento di uno stato di bisogno, ma assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
Nel caso che ci occupa, nel valutare la domanda relativa all'assegno divorzile, giova premettere preliminarmente che parte ricorrente non ha adempiuto in modo puntuale all'onere imposto dal dettato normativo di depositare la documentazione necessaria a rappresentare in modo completo ed attuale la propria situazione economico-reddituale, avendo dunque prodotto esclusivamente la certificazione unica sino al 2024 ( relativa ai redditi del 2023), non integrando i successivi aggiornamenti richiesti dal Giudice Istruttore, ragion per cui la decisione deve essere assunta allo stato degli atti, sulla base della documentazione ritualmente acquisita e dell'istruttoria disponibile.
Dall'esame dei dati economici emergenti in atti risulta un apprezzabile squilibrio tra le condizioni delle parti, con particolare riferimento alla posizione economica della resistente, che dispone di redditi modesti e non comparabili con quelli del ricorrente. Tale dislivello non può essere colmato attraverso il solo ricorso all'autoresponsabilità economica, considerato il ruolo svolto dalla resistente all'interno della famiglia, la durata del matrimonio (iniziato nel 2004 e sciolto nel 2017 in sede di separazione) nonché l'assenza di elementi che dimostrino una significativa crescita economica o patrimoniale successiva della stessa.
Alla luce dei criteri indicati dalle Sezioni Unite e tenuto conto dell'attuale divario reddituale, si ritiene equo e conforme ai parametri normativi confermare l'importo già determinato in sede di separazione: pertanto, il Tribunale ritiene di dover determinare nella misura di euro 200,00 mensili il contributo al mantenimento della resistente a titolo di assegno divorzile, da porsi a carico del ricorrente.
Per_ Quanto alla figlia maggiorenne , di anni 20, si prende atto che, come da risultanze istruttorie prodotte dal ricorrente, non contestate da parte resistente, la stessa percepisce un reddito proprio da giugno del corrente anno.
Sul punto il Tribunale osserva che la giurisprudenza ha più volte definito i limiti del concetto di indipendenza del figlio maggiorenne, statuendo che non qualsiasi impiego o reddito (come il lavoro precario, ad esempio) fa venir meno l'obbligo del mantenimento (Cass. n. 18/2011), sebbene non sia necessario un lavoro stabile, essendo sufficienti un reddito o il possesso di un patrimonio tali da garantire un'autosufficienza economica (Cass. n. 27377/2013). È pacifico che, affinché venga meno l'obbligo del mantenimento, lo status di indipendenza economica del figlio può considerarsi raggiunto in presenza di un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e un'appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni (v. Cass. n. 4765/2002; n. 21773/2008; n. 14123/2011; n. 1773/2012). In merito, è orientamento uniforme quello per cui la coltivazione delle aspirazioni del figlio maggiorenne che voglia intraprendere un percorso di studi per il raggiungimento di una migliore posizione e/o carriera non fa venir meno il dovere al mantenimento da parte del genitore (Cass. n.
1779/2013).
Va infine segnalato l'orientamento giurisprudenziale di Merito e di Legittimità ( ex multis ord.
Tribunale di Milano 29.3.2016) secondo il quale con il superamento di una certa età, "il figlio maggiorenne, anche se non indipendente, raggiunge comunque una sua dimensione di vita autonoma che lo rende, semmai, meritevole dei diritti ex art. 433 c.c. ma non può più essere trattato come 'figlio', bensì come adulto". Ciò viene motivato sulla base del dovere di autoresponsabilità del figlio maggiorenne che non può pretendere la protrazione dell'obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché "l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione" (Cass. n. 18076/2014; Cass. SS.UU. n.
20448/2014). Tale obbligo è "in linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed europee" non può protrarsi dunque "oltre la soglia dei 34 anni", età a partire dalla quale "lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non - può - più essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, dovendosi ritenere che, da quel momento in poi, il figlio stesso possa, semmai, avanzare le pretese riconosciute all'adulto".
In merito alla valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, si constata che la valutazione del giudice deve essere orientata in modo da “escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com'è stato evidenziato in dottrina, in "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani".
La giurisprudenza di merito di recente ( cfr. Tribunale Catania sez. I, 15/01/2019, n.179 ) è stata ancora più precisa e rigorosa sul punto statuendo che la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età. Per_ Ebbene, nel caso che ci occupa la figlia ha raggiunto una adeguata autonomia;
pertanto, il ragione delle concrete potenzialità reddituali della stessa, deve essere revocato in questa sede il contributo di euro 250,00 a carico del ricorrente per il di lei mantenimento. Quanto al mantenimento del figlio minore ritenuto che il contributo al mantenimento ai sensi Per_2 dell'art. 148 c.c. deve essere determinato in modo proporzionale alle risorse di ciascuno ed equitativo rispetto al concreto apporto di ciascuno, si ritiene che lo stesso vada determinato nella già stabilita misura di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In merito alla domanda avanzata da parte ricorrente di condannare la resistente al risarcimento dei danni per le inadempienze di cui all'accordo di separazione ovvero di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, il Tribunale ritiene che vada rigettata.
L'adozione di misure sanzionatorie, presuppone un accertamento puntuale e documentato della violazione, non essendo sufficiente la mera allegazione di comportamenti generici o non circostanziati. Nel caso di specie, le dedotte inadempienze non risultano essere state adeguatamente supportate da riscontri oggettivi idonei a dimostrarne l'effettiva sussistenza;
il ricorrente non ha fornito elementi documentali né altri indici probatori utili a corroborare le condotte lamentate, ragion per cui tale domanda deve essere rigettata.
Quanto alla domanda formulata dalla resistente volta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno unico e universale per intero o in subordine al 50%, la stessa non può trovare accoglimento.
L'AUU costituisce una prestazione assistenziale erogata dall'INPS a sostegno dei figli a carico, la cui attribuzione può essere richiesta in misura intera da uno dei genitori, ove vi sia accordo dell'altro, come espressamente avvenuto in sede di separazione nel caso che ci occupa.
Dagli atti, dunque, risulta che le parti, nell'accordo di separazione, avevano stabilito che la prestazione fosse interamente erogata dal ricorrente. La resistente non ha fornito elementi idonei a dimostrare un mutamento delle condizioni di fatto che giustifichino la revisione dell'intesa raggiunta;
pertanto, in assenza di una sopravvenienza significativa o di un pregiudizio connesso alla disciplina vigente, non sussistono i presupposti per disporre la modifica dell'assetto concordato in separazione e tale domanda va, dunque, rigettata.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass.
N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
Dato atto della statuita pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti in causa, Sentenza n. 2950/2023 del 14.11.2023;
1) Assegna la casa coniugale alla sig.ra che la abiterà unitamente ai figli;
CP_1
2) Dispone affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre e Per_2 diritto di visita paterno come da accordi sottoscritti dalle parti ed allegati al decreto di omologazione, da intendersi ivi integralmente ripetuti e trascritti;
3) Determina in euro 200,00 l'assegno divorzile in favore della sig.ra da porsi a carico CP_1 del sig. e da corrispondere alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese mediante Parte_1 contanti, vaglia postale o bonifico con indicizzazione annuale ISTAT;
Per_
4) Revoca il mantenimento in favore della figlia , maggiorenne autonoma economicamente, statuito in sentenza di separazione;
5) Determina in euro 250,00 il contributo al mantenimento del figlio da porre a carico del Per_2 sig. e da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese mediante Parte_1 CP_1 contanti, vaglia postale o bonifico, con indicizzazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
6) Rigetta la domanda di risarcimento dei danni avanzata da parte ricorrente;
7) Rigetta la domanda di parte resistente avente ad oggetto la riscossione degli assegni familiari;
8) Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Nola, addì 12.12.2025
Il Presidente est.
Dr. Vincenza Barbalucca