TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/01/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice onorario Avv. Francesco
Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G. 11308 dell'anno 2018
TRA
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Fiorillo, e presso lo stesso
[...]
elettivamente domiciliati in Salerno, alla Via SS. Martiri Salernitani n.31, come da procura in atti,
ATTORI
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Giovanni Vuotto, e con lo stesso elettivamente domicilia in Salerno al Corso Garibaldi n.8 presso lo studio dell'avv. Raffaele Romanelli, come da procura in atti,
CONVENUTA
OGGETTO: Contratto di assicurazione.
Conclusioni come in atti come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 17/12/2018, i sigg. Parte_1
, , e ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
premesso di essere eredi del de cuius della e padre degli Persona_1 Parte_1
altri attori-, convenivano in giudizio la per sentirla condannare al pagamento: CP_1
”ognuno in relazione alla propria quota ereditaria, del capitale spettante al medesimo
[...]
in virtù della polizza vita stipulata dalla sig.ra per effetto del decesso di CP_2 Parte_5
1 quest'ultima avvenuto nel corso della validità della polizza” . A sostegno veniva dedotto che in data
02/7/2009 la sig. (madre del ) aveva stipulato una Polizza a Parte_5 Controparte_2 premio unico denominata “Postafuturo Certo” della durata di anni 10, versando il premio di euro
8.000,00. Che nella detta polizza aveva indicato quali beneficiari della stessa, in caso di sua morte
“i figli nati e nascituri”. Che il figlio della era deceduto in data Controparte_2 Parte_5
26/5/2017. Mentre in data 07/02/2018 era deceduta anche la sig.ra Che essi attori, Parte_5
quali eredi del , avevano chiesto a la liquidazione del capitale Controparte_2 CP_1
rivalutato, ricevendone un diniego. Hanno sostenuto, ancora, che nel caso di premorienza del beneficiario di una polizza vita, il pagamento del capitale deve essere fatto in favore degli eredi di quest'ultimo. Da qui la proposizione dell'odierno giudizio. In seguito, con la prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., gli attori hanno chiesto liquidarsi in loro favore la somma di Euro 2.401,99, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c.
Con comparsa depositata il 28/3/2019 si costituiva che impugnava e contestava CP_1 tutto l'avverso dedotto. Precisava, a scanso di equivoci, di aver già provveduto a liquidare la polizza n.50005306758, stipulata dalla in favore delle figlie della contraente, sigg.re Parte_5 CP_3
ed , e di aver respinto la richiesta pure formulata con la medesima richiesta di CP_4 CP_5
liquidazione del 05/10/2018 dagli attori, nella qualità. Eccepiva che la polizza sottoscritta dalla prevedeva, quali beneficiari, in caso di sua morte, i soli figli nati e nascituri. Che, Parte_5
pertanto, i soli figli in vita, alla morte del contraente ( erano le tre figlie , Parte_5 CP_3 CP_4
ed mentre, essendo premorto alla madre il sig. (quarto figlio), nulla CP_5 Controparte_2
potevano pretendere gli attuali attori. Ha concluso, quindi, per il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti, con il ristoro delle spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., la causa è stata istruita con la sola produzione documentale, e trattenuta in decisone con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
1. Nella fattispecie in esame, la questione rilevante è costituita dalla premorienza di uno dei beneficiari della polizza vita oggetto del giudizio, e dalle conseguenze relative a tale evento
(premorienza), sulle sorti della stessa polizza vita.
Orbene, sono certi e pacifici i seguenti elementi 1°) la stipulazione, in data 02/7/2009, della polizza vita “Postafuturo certo” n. 50005306758, di durata decennale, da parte della sig.ra Parte_5
(rispettivamente suocera e nonna degli attori), nella quale vengono indicati come beneficiari “i figli nati e nascituri dell'assicurato”; 2°) la qualità di figlio della del sig. Parte_5 CP_2
2 (rispettivamente marito e padre degli attori); 3°) la morte del sig. in CP_2 Controparte_2
data 26/5/2017; 4°) la morte della sig.ra in data 07/02/2018. Parte_5
Ciò posto, va ricordato come tali tipi di contratti assicurativi sono qualificabili come contratti a favore di un terzo ex art. 1920 c.c., al quale terzo il diritto alla prestazione è garantito in forza del vincolo contrattuale, divenuto efficace al verificarsi dell'evento previsto dal contratto (morte dello stipulante/assicurato), sempre che lo stipulante non abbia revocato il beneficio, eventualmente anche con disposizione testamentaria (artt. 1412 e 1921 c.c.).
Tale contratto a favore di terzo si differenzia dall'ipotesi di cui all'art. 1411 c.c., in quanto mentre nel caso di assicurazione sulla vita il terzo beneficiario acquista il suo diritto all'indennità per effetto non della stipulazione (come nell'art. 1411 c.c.) ma della sua designazione da parte dell'assicurato il cui decesso vale solo a dare efficacia al diritto acquisito. Con la conseguenza che il diritto alla liquidazione del premio sorge ed ha causa nella designazione operata nel contratto e quindi iure proprio e non iure hereditatis.
Con la ulteriore conseguenza che la conclamata natura di atto inter vivos del diritto del credito attribuito per contratto al beneficiario con conseguente esclusione dell'operatività riguardo a tale contratto delle regole sulla comunione ereditaria. (Cass. civ. SS.UU. n.11421/2021).
E, pertanto, il capitale assicurato in una polizza vita costituisce un dritto proprio del beneficiario, ciò significa che quest'ultimo è di fatto titolare di quel danaro, ma sottoposto a condizione aleatoria, consistente nella morte dell'assicurato. In vero, se alla scadenza contrattuale l'assicurato è ancora in vita, va da sé che l'indennità di polizza andrà ad esso e non ai beneficiari indicati.
2. Precisato quanto sopra, occorre evidenziare che non coglie nel segno la tesi di parte convenuta.
Questa, in effetti, ha sostenuto che:” il diritto alla liquidazione del capitale rivalutato sorge unicamente in capo ai “…figli in vita o concepiti” al verificarsi dell'evento morte dell'assicurata, momento in cui, per l'appunto, si realizza il beneficio” (pag.5 comparsa di costituzione). E da qui ha argomentato che con la locuzione “…i figli nati e nascituri”, (si intendono) ossia i figli in vita o concepiti al momento in cui si realizza il beneficio, l'alea del contratto”. (pag.7 comparsa)
In sostanza, afferma , la premorienza del lo ha di fatto CP_1 Controparte_2 escluso dal novero dei “figli nati e nascituri”, nella accezione sopra riportata, in quanto non essendo in vita nel momento in cui si realizza, a dire della convenuta, il beneficio (la morte dell'assicurata), nessun credito può essere a lui riconosciuto e, di riflesso, ai suoi eredi. Continua la convenuta sostenendo che il diritto che compete al beneficiario sorge solo al verificarsi dell'evento morte
3 dell'assicurato e costituisce un diritto personale;
in quanto tale trasmissibile solo ove entrato a far parte del suo patrimonio (il che presuppone l'esistenza in vita del beneficiario al momento del suo realizzarsi). Per concludere che la premorienza del figlio rispetto alla de cuius abbia impedito il sorgere del diritto all'indennizzo in suo favore, restando la designazione valida ed operante solo in favore degli altri beneficiari: le tre figlie dell'assicurata.
Tale ricostruzione non convince e soprattutto non è conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza più recente (Cfr. Cass. sent. n.9948 del 15.04.2021, sez. III).
3. Nel caso di specie quella in esame, come sopra detto, è un'assicurazione sulla vita per il caso di morte dell'assicurato – che costituisce una sottocategoria dei contratti di assicurazione sulla vita;
nella quale l'obbligo dell'assicuratore alla prestazione sorge alla morte dell'assicurato. In particolare, l'assicurazione sulla vita per il caso di morte rientra necessariamente nella fattispecie del contratto a favore di terzo. Il beneficiario, anche se erede, acquista l'indennità iure proprio e non iure successionis ed il suo diritto all'indennità è trasmissibile mortis causa, stante il suo contenuto di patrimonialità; inoltre il diritto all'indennità è autonomo e non derivato da quello del contraente.
Gli ermellini sul punto, chiariscono che il beneficiario designato, nel contratto di assicurazione per il caso di morte, acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione, fin dal momento della designazione, acquistando all'uopo un diritto iure proprio. Ma vi è di più, poiché trattasi di un diritto di credito, proprio del beneficiario, lo stesso può liberamente disporne per atto inter vivos o mortis causa atteso che alla sua morte tale diritto si trasmette agli eredi.
Si legge nella sentenza della Suprema Corte: “Al contratto di assicurazione sulla vita si applica l'art. 1412, comma 2, c.c., disposizione relativa al contratto a favore di terzo secondo cui, dopo la morte dello stipulante, la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente;
ne consegue che, non ricorrendo le ipotesi di revoca o di differente regolamentazione, in caso di premorienza al disponente del terzo beneficiario, l'insorgenza del diritto a favore di quest'ultimo non è condizionata alla morte del disponente, evento che non incide sulla nascita del diritto alla prestazione, ma solo sulla sua esigibilità, a prescindere dal motivo
“intuitu personae” o previdenziale sottostante alla designazione del beneficiario”.
Da quanto sopra, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: "La disposizione di cui all' art. 1412, comma 2, c.c., in base alla quale, con riferimento al contratto a favore del terzo, la prestazione al terzo, dopo la morte dello stipulante, deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia revocato o lo stipulante non
4 abbia disposto diversamente, si applica anche al contratto di assicurazione sulla vita. Ne consegue che, qualora in detto contratto il terzo beneficiario premuoia al disponente (e non ricorrano le dette due evenienze), non si può ritenere che il diritto a suo favore non sia sorto in quanto condizionato alla morte del disponente. Nel detto contratto la morte del disponente non è, infatti, evento condizionante la nascita del diritto alla prestazione, ma evento che determina solo la sua esigibilità,
e ciò a prescindere dal motivo intuitu personae o previdenziale sottostante alla designazione del beneficiario" (sentenza richiamata Cass. civ. Sez. III 15/4/2021 n. 9948).
Orbene, sulla scorta di tale spunto, si colgono le argomentazioni per ritenere che la morte dell'assicurato segna il solo riferimento cronologico di differimento dell'esecuzione della prestazione assicurativa, consolidando invece un diritto già acquistato dal beneficiario al momento della designazione.
Sulla base dei principi sopra richiamati, ne deriva che al momento della morte di (uno dei) beneficiari della polizza assicurativa, , designato ab origine dall'assicurata come Controparte_2
beneficiario (insieme alle sorelle), ed avvenuta in data 26/05/2017, il diritto all'esecuzione della prestazione era già entrato a far parte del suo patrimonio ereditario, e che pertanto la sua devoluzione avrebbe dovuto seguire le regole della successione legittima o testamentaria.
Si osserva, nel caso che ci occupa, che gli eredi legittimi del , beneficiario (pro Controparte_2
quota) del capitale assicurato, sono proprio gli odierni attori come anche si evince dalla documentazione prodotta in atti dagli stessi (denuncia successione).
4. In punto di quantum, essendo stato dichiarato dalla convenuta, e non contestato dagli attori, che il capitale liquidabile della polizza vita de qua, al momento del decesso dell'assicurata Parte_5
era pari ad Euro 9.607,99, la quota di indennità spettante agli attori è di euro 2.401,99. Ed in
[...]
tale misura va accolta la domanda degli attori.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di in persona del legale Parte_4 Controparte_1
rappresentante p.t., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
5 - accoglie la domanda e per l'effetto condanna al pagamento in favore degli CP_1
attori della somma di Euro 2.401,99, a titolo di indennità di polizza, e per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese Controparte_1
processuali in favore degli attori, che liquida in complessive Euro 2.786,00, di cui Euro 286,00 per spese, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, IVA e CNPAI come per legge, con attribuzione all'Avv. Vincenzo Fiorillo per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno, lì 21/01/2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice onorario Avv. Francesco
Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G. 11308 dell'anno 2018
TRA
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Fiorillo, e presso lo stesso
[...]
elettivamente domiciliati in Salerno, alla Via SS. Martiri Salernitani n.31, come da procura in atti,
ATTORI
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Giovanni Vuotto, e con lo stesso elettivamente domicilia in Salerno al Corso Garibaldi n.8 presso lo studio dell'avv. Raffaele Romanelli, come da procura in atti,
CONVENUTA
OGGETTO: Contratto di assicurazione.
Conclusioni come in atti come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 17/12/2018, i sigg. Parte_1
, , e ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
premesso di essere eredi del de cuius della e padre degli Persona_1 Parte_1
altri attori-, convenivano in giudizio la per sentirla condannare al pagamento: CP_1
”ognuno in relazione alla propria quota ereditaria, del capitale spettante al medesimo
[...]
in virtù della polizza vita stipulata dalla sig.ra per effetto del decesso di CP_2 Parte_5
1 quest'ultima avvenuto nel corso della validità della polizza” . A sostegno veniva dedotto che in data
02/7/2009 la sig. (madre del ) aveva stipulato una Polizza a Parte_5 Controparte_2 premio unico denominata “Postafuturo Certo” della durata di anni 10, versando il premio di euro
8.000,00. Che nella detta polizza aveva indicato quali beneficiari della stessa, in caso di sua morte
“i figli nati e nascituri”. Che il figlio della era deceduto in data Controparte_2 Parte_5
26/5/2017. Mentre in data 07/02/2018 era deceduta anche la sig.ra Che essi attori, Parte_5
quali eredi del , avevano chiesto a la liquidazione del capitale Controparte_2 CP_1
rivalutato, ricevendone un diniego. Hanno sostenuto, ancora, che nel caso di premorienza del beneficiario di una polizza vita, il pagamento del capitale deve essere fatto in favore degli eredi di quest'ultimo. Da qui la proposizione dell'odierno giudizio. In seguito, con la prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., gli attori hanno chiesto liquidarsi in loro favore la somma di Euro 2.401,99, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c.
Con comparsa depositata il 28/3/2019 si costituiva che impugnava e contestava CP_1 tutto l'avverso dedotto. Precisava, a scanso di equivoci, di aver già provveduto a liquidare la polizza n.50005306758, stipulata dalla in favore delle figlie della contraente, sigg.re Parte_5 CP_3
ed , e di aver respinto la richiesta pure formulata con la medesima richiesta di CP_4 CP_5
liquidazione del 05/10/2018 dagli attori, nella qualità. Eccepiva che la polizza sottoscritta dalla prevedeva, quali beneficiari, in caso di sua morte, i soli figli nati e nascituri. Che, Parte_5
pertanto, i soli figli in vita, alla morte del contraente ( erano le tre figlie , Parte_5 CP_3 CP_4
ed mentre, essendo premorto alla madre il sig. (quarto figlio), nulla CP_5 Controparte_2
potevano pretendere gli attuali attori. Ha concluso, quindi, per il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti, con il ristoro delle spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., la causa è stata istruita con la sola produzione documentale, e trattenuta in decisone con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
1. Nella fattispecie in esame, la questione rilevante è costituita dalla premorienza di uno dei beneficiari della polizza vita oggetto del giudizio, e dalle conseguenze relative a tale evento
(premorienza), sulle sorti della stessa polizza vita.
Orbene, sono certi e pacifici i seguenti elementi 1°) la stipulazione, in data 02/7/2009, della polizza vita “Postafuturo certo” n. 50005306758, di durata decennale, da parte della sig.ra Parte_5
(rispettivamente suocera e nonna degli attori), nella quale vengono indicati come beneficiari “i figli nati e nascituri dell'assicurato”; 2°) la qualità di figlio della del sig. Parte_5 CP_2
2 (rispettivamente marito e padre degli attori); 3°) la morte del sig. in CP_2 Controparte_2
data 26/5/2017; 4°) la morte della sig.ra in data 07/02/2018. Parte_5
Ciò posto, va ricordato come tali tipi di contratti assicurativi sono qualificabili come contratti a favore di un terzo ex art. 1920 c.c., al quale terzo il diritto alla prestazione è garantito in forza del vincolo contrattuale, divenuto efficace al verificarsi dell'evento previsto dal contratto (morte dello stipulante/assicurato), sempre che lo stipulante non abbia revocato il beneficio, eventualmente anche con disposizione testamentaria (artt. 1412 e 1921 c.c.).
Tale contratto a favore di terzo si differenzia dall'ipotesi di cui all'art. 1411 c.c., in quanto mentre nel caso di assicurazione sulla vita il terzo beneficiario acquista il suo diritto all'indennità per effetto non della stipulazione (come nell'art. 1411 c.c.) ma della sua designazione da parte dell'assicurato il cui decesso vale solo a dare efficacia al diritto acquisito. Con la conseguenza che il diritto alla liquidazione del premio sorge ed ha causa nella designazione operata nel contratto e quindi iure proprio e non iure hereditatis.
Con la ulteriore conseguenza che la conclamata natura di atto inter vivos del diritto del credito attribuito per contratto al beneficiario con conseguente esclusione dell'operatività riguardo a tale contratto delle regole sulla comunione ereditaria. (Cass. civ. SS.UU. n.11421/2021).
E, pertanto, il capitale assicurato in una polizza vita costituisce un dritto proprio del beneficiario, ciò significa che quest'ultimo è di fatto titolare di quel danaro, ma sottoposto a condizione aleatoria, consistente nella morte dell'assicurato. In vero, se alla scadenza contrattuale l'assicurato è ancora in vita, va da sé che l'indennità di polizza andrà ad esso e non ai beneficiari indicati.
2. Precisato quanto sopra, occorre evidenziare che non coglie nel segno la tesi di parte convenuta.
Questa, in effetti, ha sostenuto che:” il diritto alla liquidazione del capitale rivalutato sorge unicamente in capo ai “…figli in vita o concepiti” al verificarsi dell'evento morte dell'assicurata, momento in cui, per l'appunto, si realizza il beneficio” (pag.5 comparsa di costituzione). E da qui ha argomentato che con la locuzione “…i figli nati e nascituri”, (si intendono) ossia i figli in vita o concepiti al momento in cui si realizza il beneficio, l'alea del contratto”. (pag.7 comparsa)
In sostanza, afferma , la premorienza del lo ha di fatto CP_1 Controparte_2 escluso dal novero dei “figli nati e nascituri”, nella accezione sopra riportata, in quanto non essendo in vita nel momento in cui si realizza, a dire della convenuta, il beneficio (la morte dell'assicurata), nessun credito può essere a lui riconosciuto e, di riflesso, ai suoi eredi. Continua la convenuta sostenendo che il diritto che compete al beneficiario sorge solo al verificarsi dell'evento morte
3 dell'assicurato e costituisce un diritto personale;
in quanto tale trasmissibile solo ove entrato a far parte del suo patrimonio (il che presuppone l'esistenza in vita del beneficiario al momento del suo realizzarsi). Per concludere che la premorienza del figlio rispetto alla de cuius abbia impedito il sorgere del diritto all'indennizzo in suo favore, restando la designazione valida ed operante solo in favore degli altri beneficiari: le tre figlie dell'assicurata.
Tale ricostruzione non convince e soprattutto non è conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza più recente (Cfr. Cass. sent. n.9948 del 15.04.2021, sez. III).
3. Nel caso di specie quella in esame, come sopra detto, è un'assicurazione sulla vita per il caso di morte dell'assicurato – che costituisce una sottocategoria dei contratti di assicurazione sulla vita;
nella quale l'obbligo dell'assicuratore alla prestazione sorge alla morte dell'assicurato. In particolare, l'assicurazione sulla vita per il caso di morte rientra necessariamente nella fattispecie del contratto a favore di terzo. Il beneficiario, anche se erede, acquista l'indennità iure proprio e non iure successionis ed il suo diritto all'indennità è trasmissibile mortis causa, stante il suo contenuto di patrimonialità; inoltre il diritto all'indennità è autonomo e non derivato da quello del contraente.
Gli ermellini sul punto, chiariscono che il beneficiario designato, nel contratto di assicurazione per il caso di morte, acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione, fin dal momento della designazione, acquistando all'uopo un diritto iure proprio. Ma vi è di più, poiché trattasi di un diritto di credito, proprio del beneficiario, lo stesso può liberamente disporne per atto inter vivos o mortis causa atteso che alla sua morte tale diritto si trasmette agli eredi.
Si legge nella sentenza della Suprema Corte: “Al contratto di assicurazione sulla vita si applica l'art. 1412, comma 2, c.c., disposizione relativa al contratto a favore di terzo secondo cui, dopo la morte dello stipulante, la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente;
ne consegue che, non ricorrendo le ipotesi di revoca o di differente regolamentazione, in caso di premorienza al disponente del terzo beneficiario, l'insorgenza del diritto a favore di quest'ultimo non è condizionata alla morte del disponente, evento che non incide sulla nascita del diritto alla prestazione, ma solo sulla sua esigibilità, a prescindere dal motivo
“intuitu personae” o previdenziale sottostante alla designazione del beneficiario”.
Da quanto sopra, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: "La disposizione di cui all' art. 1412, comma 2, c.c., in base alla quale, con riferimento al contratto a favore del terzo, la prestazione al terzo, dopo la morte dello stipulante, deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia revocato o lo stipulante non
4 abbia disposto diversamente, si applica anche al contratto di assicurazione sulla vita. Ne consegue che, qualora in detto contratto il terzo beneficiario premuoia al disponente (e non ricorrano le dette due evenienze), non si può ritenere che il diritto a suo favore non sia sorto in quanto condizionato alla morte del disponente. Nel detto contratto la morte del disponente non è, infatti, evento condizionante la nascita del diritto alla prestazione, ma evento che determina solo la sua esigibilità,
e ciò a prescindere dal motivo intuitu personae o previdenziale sottostante alla designazione del beneficiario" (sentenza richiamata Cass. civ. Sez. III 15/4/2021 n. 9948).
Orbene, sulla scorta di tale spunto, si colgono le argomentazioni per ritenere che la morte dell'assicurato segna il solo riferimento cronologico di differimento dell'esecuzione della prestazione assicurativa, consolidando invece un diritto già acquistato dal beneficiario al momento della designazione.
Sulla base dei principi sopra richiamati, ne deriva che al momento della morte di (uno dei) beneficiari della polizza assicurativa, , designato ab origine dall'assicurata come Controparte_2
beneficiario (insieme alle sorelle), ed avvenuta in data 26/05/2017, il diritto all'esecuzione della prestazione era già entrato a far parte del suo patrimonio ereditario, e che pertanto la sua devoluzione avrebbe dovuto seguire le regole della successione legittima o testamentaria.
Si osserva, nel caso che ci occupa, che gli eredi legittimi del , beneficiario (pro Controparte_2
quota) del capitale assicurato, sono proprio gli odierni attori come anche si evince dalla documentazione prodotta in atti dagli stessi (denuncia successione).
4. In punto di quantum, essendo stato dichiarato dalla convenuta, e non contestato dagli attori, che il capitale liquidabile della polizza vita de qua, al momento del decesso dell'assicurata Parte_5
era pari ad Euro 9.607,99, la quota di indennità spettante agli attori è di euro 2.401,99. Ed in
[...]
tale misura va accolta la domanda degli attori.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di in persona del legale Parte_4 Controparte_1
rappresentante p.t., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
5 - accoglie la domanda e per l'effetto condanna al pagamento in favore degli CP_1
attori della somma di Euro 2.401,99, a titolo di indennità di polizza, e per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese Controparte_1
processuali in favore degli attori, che liquida in complessive Euro 2.786,00, di cui Euro 286,00 per spese, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, IVA e CNPAI come per legge, con attribuzione all'Avv. Vincenzo Fiorillo per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno, lì 21/01/2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero
6