Decreto cautelare 29 luglio 2021
Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Sentenza 9 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto cautelare 29/07/2021, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/07/2021
N. 00796/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 796 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Teresa Anna Maria Lombardi, Vito Quaranta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
nonché previa adozione di misure cautelari ex art. 56 D. Lgv. 104/2010;
dell'ordinanza del Sindaco del comune di -OMISSIS-n. 7 del 13.07.2021 con la quale è stata ordinata alla signora -OMISSIS- la cessazione immediata dell'attività di intrattenimenti musicali nell'esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande sito in -OMISSIS- in quanto non sussistono i requisiti e i presupposti di legge nel periodo di emergenza sanitaria legata al contenimento del contagio dal virus Covid 19 per pubblici trattenimenti all'esterno dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande come stabilito dalla scheda tecnica della Ristorazione e Cerimonie allegata all'ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021
- della comunicazione prot. N. 2063 del 18.06.2021 con la quale il sindaco del comune di -OMISSIS-ricordava alla signora -OMISSIS- la necessità di presentare comunicazione preventiva per svolgere attività “con spettacoli musicali o simili”
- della comunicazione prot. N. 2114 del 24.06.2021 con la quale il sindaco del comune di -OMISSIS-rigettava la richiesta svolta dalla signora -OMISSIS- per ottenere un maggior spazio pubblico per la serata del 26.06.2021 diffidando la stessa dallo svolgimento di spettacoli o altri intrattenimenti senza aver ottenuto le necessarie autorizzazioni
nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso e /o susseguente con riserva di motivi aggiunti
Con riserva di agire in separata sede per il risarcimento di tutti i danni ingiustamente arrecati alla ricorrente in ragione del danno emergente, del pregiudizio commisurato al mancato incasso, al danno all'immagine, all'avviamento, all'alterazione del confronto concorrenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Premesso che l’attività - la cui inibizione è imposta dall’ordinanza impugnata - viene svolta, come dichiarato nella SCIA presentata dalla titolare dell’esercizio di somministrazione presso il quale verrà svolta, assume carattere accessorio rispetto a quella principale, viene volta all’esterno del locale, non comporta il pagamento di biglietto da parte degli avventori del bar, che si limitano ad assistere agli intrattenimenti musicali, fermo restando l’utilizzo del solo ambito spaziale concesso dall’amministrazione, pari a 150 mq.;
rimessa al Collegio ogni più attenta valutazione della fondatezza delle censure dedotte in ricorso, in particolar modo con riferimento ai contenuti dell’ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021, in relazione specifica alla fattispecie in esame;
valutata in questa sede monocratica la sola sussistenza dei presupposti di urgenza e grave pregiudizio derivanti dall’esecuzione del provvedimento impugnato;
considerata la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della richiesta cautelare inaudita altera parte, atteso che la prima camera di consiglio processualmente utile sarà celebrata il prossimo 8 settembre 2021, quando gli effetti del provvedimento impugnato – tenuto conto del fatto che gli intrattenimenti programmati si esauriranno nel mese di settembre – saranno pressoché esauriti;
bilanciati gli opposti interessi e ferma restando la necessità di osservare le disposizioni dettate dal Ministero della Salute ai fini del rispetto delle misure di sicurezza sanitaria;
P.Q.M.
ACCOGLIE l’istanza di misure cautelari monocratiche fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 settembre 2021, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 29 luglio 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO