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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/03/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6967/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
24.10.2024, assunto in decisione in data 20.3.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con gli Parte_1 C.F._1
Avvocati Marco Broglia e Lara Magnoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in
Castellanza (VA), via Ponchiroli, 20;
RICORRENTE
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi Controparte_2 C.F._3 con l'Avvocato Emanuela Dossi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Agrate Brianza (MB),
Via Salvo D'Acquisto n. 5.
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 20.3.2025 hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
- esonero del padre dal contribuire al mantenimento di con decorrenza aprile 2025; da aprile CP_2
2025 il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento di entro il giorno 5 di ogni Per_1 mese per 12 mensilità l'anno l'importo mensile di euro 620 oltre a rivalutazione annuale ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie come già pattuite.
- L'assegno unico per verrà percepito al 100% dalla madre. Per_1
- Spese compensate
- I legali rinunciano alla solidarietà professionale. Motivi della decisione
Con ricorso ex articoli 473bis.12 c.p.c. e 473bis.29 c.p.c. esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 10/11/2001; che dalla unione nascevano , maggiorenne CP_1 CP_2 ed economicamente autosufficiente, ed in data 24/04/2010 ; che le parti divorziavano giusta Per_1 sentenza n. 667/2021, pubblicata dal Tribunale di Monza in data 25/03/2021, resa su conclusioni congiunte, nelle quali di prevedeva che il padre avrebbe versato alla madre a titolo di contributo al mantenimento dei figli presso di lei collocati l'importo mensile di euro 1.000, di euro 1.150 da luglio
2021 a giugno 2023 e di euro 1.250 da luglio 2023, oltre al 100% delle spese straordinarie sino ad euro
3.600 annui e che le restanti sarebbero state divise al 50% ciascuno;
che egli avrebbe versato a favore di ssegno divorziale di euro 150 sino a giugno 2023; che con decreto del 24/11/2022 del Tribunale CP_1 di Monza venivano concordemente modificate le relative condizioni;
che egli avrebbe dunque dovuto versare a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo mensile di euro 1.350 oltre al 50% delle spese straordinarie e ciascun genitore avrebbe percepito il 50% dell'assegno unico;
esponeva di essere stato licenziato, e di percepire NASPI per euro 1.403,93 mensili per 697 giorni;
che aveva CP_2 terminato gli studi nel 2022 ed era occupato;
concludeva domandando l'esonero dal versare un contributo al mantenimento di e la determinazione di quello per nella misura di euro 400 mensili, CP_2 Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Giudice dettava i provvedimenti necessari all'instaurazione del contraddittorio anche con ex CP_2 articolo 103 c.p.c.
Si costituivano e , i quali eccepivano che non aveva provveduto al CP_1 CP_2 Pt_1 deposito degli estratti conto completi, né della documentazione afferente la percezione del TFR o di accordi transattivi con l'ex datore di lavoro;
che non svolgeva alcuna attività lavorativa, mentre CP_1
era in effetti divenuto economicamente autosufficiente, in quanto lavorava a tempo determinato CP_2 come apprendista;
concludevano aderendo alla domanda di esonero per , ma chiedevano la CP_2 conferma del contributo al mantenimento per nella misura mensile di euro 675 e in via Per_1 riconvenzionale il 40% della quota TFR percepito dal ricorrente.
Alla udienza del 20.3.2025 le parti hanno rispettivamente dichiarato: vivo ad Agrate Briana, in una casa di proprietà acquistata 5 anni fa, c'era un finanziamento Parte_1 di 589 euro mensili che ho estinto l'anno scorso. Vivo da solo, sono disoccupato da luglio 2024, sto prendendo la NASPi di 1380 euro mensili;
ho preso il TFR e una buona uscita e in tutto mi pare di aver preso 144.000 netti, comprensivi anche delle ferie residue e incentivo all'esodo; ho estinto il mutuo e ho pagato il contributo al mantenimento, ho 28.000 euro CP_ investiti in . Sto cercando un nuovo lavoro, sto facendo un corso e sono appoggiato a Man Power, finirò a fine aprile,
e sto cercando lavoro, prima facevo il responsabile di un'azienda che faceva valutazione economica delle altre aziende.
LAURA MARIANI: vivo a Concorezzo, in una casa di proprietà mia, non ho un mutuo, vivo lì dal 2001, vivo con
e , non lavoro perché quando abbiamo avuto ho lasciato il mio lavoro e ho fatto la mamma;
sto CP_2 Per_1 Per_1 attingendo ai miei risparmi, non ne ho più perché sono finiti. Dovrò trovare un lavoro, che mi consenta di essere presente per
, non prendo sussidi. Prendo l'assegno unico per al 100% che è di 118 euro. Per_1 Per_1 vivo con mia mamma, lavoro a Vimercate, come panettiere in un laboratorio, dal 7.5.2023, Email_1 con reddito mensile di poco più di 1.000 euro. Ho finito gli studi nel 2022, ho la terza media.
Esse hanno poi precisato le epigrafate conclusioni congiunte.
*******
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n°667/2021 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , Per_1
24.4.2010) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 24.10.2024, così provvede: CP_1
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 21.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
24.10.2024, assunto in decisione in data 20.3.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con gli Parte_1 C.F._1
Avvocati Marco Broglia e Lara Magnoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in
Castellanza (VA), via Ponchiroli, 20;
RICORRENTE
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi Controparte_2 C.F._3 con l'Avvocato Emanuela Dossi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Agrate Brianza (MB),
Via Salvo D'Acquisto n. 5.
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 20.3.2025 hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
- esonero del padre dal contribuire al mantenimento di con decorrenza aprile 2025; da aprile CP_2
2025 il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento di entro il giorno 5 di ogni Per_1 mese per 12 mensilità l'anno l'importo mensile di euro 620 oltre a rivalutazione annuale ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie come già pattuite.
- L'assegno unico per verrà percepito al 100% dalla madre. Per_1
- Spese compensate
- I legali rinunciano alla solidarietà professionale. Motivi della decisione
Con ricorso ex articoli 473bis.12 c.p.c. e 473bis.29 c.p.c. esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 10/11/2001; che dalla unione nascevano , maggiorenne CP_1 CP_2 ed economicamente autosufficiente, ed in data 24/04/2010 ; che le parti divorziavano giusta Per_1 sentenza n. 667/2021, pubblicata dal Tribunale di Monza in data 25/03/2021, resa su conclusioni congiunte, nelle quali di prevedeva che il padre avrebbe versato alla madre a titolo di contributo al mantenimento dei figli presso di lei collocati l'importo mensile di euro 1.000, di euro 1.150 da luglio
2021 a giugno 2023 e di euro 1.250 da luglio 2023, oltre al 100% delle spese straordinarie sino ad euro
3.600 annui e che le restanti sarebbero state divise al 50% ciascuno;
che egli avrebbe versato a favore di ssegno divorziale di euro 150 sino a giugno 2023; che con decreto del 24/11/2022 del Tribunale CP_1 di Monza venivano concordemente modificate le relative condizioni;
che egli avrebbe dunque dovuto versare a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo mensile di euro 1.350 oltre al 50% delle spese straordinarie e ciascun genitore avrebbe percepito il 50% dell'assegno unico;
esponeva di essere stato licenziato, e di percepire NASPI per euro 1.403,93 mensili per 697 giorni;
che aveva CP_2 terminato gli studi nel 2022 ed era occupato;
concludeva domandando l'esonero dal versare un contributo al mantenimento di e la determinazione di quello per nella misura di euro 400 mensili, CP_2 Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Giudice dettava i provvedimenti necessari all'instaurazione del contraddittorio anche con ex CP_2 articolo 103 c.p.c.
Si costituivano e , i quali eccepivano che non aveva provveduto al CP_1 CP_2 Pt_1 deposito degli estratti conto completi, né della documentazione afferente la percezione del TFR o di accordi transattivi con l'ex datore di lavoro;
che non svolgeva alcuna attività lavorativa, mentre CP_1
era in effetti divenuto economicamente autosufficiente, in quanto lavorava a tempo determinato CP_2 come apprendista;
concludevano aderendo alla domanda di esonero per , ma chiedevano la CP_2 conferma del contributo al mantenimento per nella misura mensile di euro 675 e in via Per_1 riconvenzionale il 40% della quota TFR percepito dal ricorrente.
Alla udienza del 20.3.2025 le parti hanno rispettivamente dichiarato: vivo ad Agrate Briana, in una casa di proprietà acquistata 5 anni fa, c'era un finanziamento Parte_1 di 589 euro mensili che ho estinto l'anno scorso. Vivo da solo, sono disoccupato da luglio 2024, sto prendendo la NASPi di 1380 euro mensili;
ho preso il TFR e una buona uscita e in tutto mi pare di aver preso 144.000 netti, comprensivi anche delle ferie residue e incentivo all'esodo; ho estinto il mutuo e ho pagato il contributo al mantenimento, ho 28.000 euro CP_ investiti in . Sto cercando un nuovo lavoro, sto facendo un corso e sono appoggiato a Man Power, finirò a fine aprile,
e sto cercando lavoro, prima facevo il responsabile di un'azienda che faceva valutazione economica delle altre aziende.
LAURA MARIANI: vivo a Concorezzo, in una casa di proprietà mia, non ho un mutuo, vivo lì dal 2001, vivo con
e , non lavoro perché quando abbiamo avuto ho lasciato il mio lavoro e ho fatto la mamma;
sto CP_2 Per_1 Per_1 attingendo ai miei risparmi, non ne ho più perché sono finiti. Dovrò trovare un lavoro, che mi consenta di essere presente per
, non prendo sussidi. Prendo l'assegno unico per al 100% che è di 118 euro. Per_1 Per_1 vivo con mia mamma, lavoro a Vimercate, come panettiere in un laboratorio, dal 7.5.2023, Email_1 con reddito mensile di poco più di 1.000 euro. Ho finito gli studi nel 2022, ho la terza media.
Esse hanno poi precisato le epigrafate conclusioni congiunte.
*******
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n°667/2021 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , Per_1
24.4.2010) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 24.10.2024, così provvede: CP_1
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 21.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi