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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa ER LF - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa IU D'RN - Consigliere rel.- sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza del 16 settembre 2025, svoltasi mediante scambio di note scritte tra le parti, come previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2572/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione e da trattarsi in camera di consiglio ed avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 42/2025, pubblicata il
4 luglio 2025 - con la quale è stato omologato il piano di ristrutturazione dei debiti di
(c.f.: – proposto, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. Parte_1 C.F._1
n. 14/2019 (cd. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, o per semplicità, C.c.i.i.) con ricorso depositato il 1° agosto 2025
DA la (in forma abbreviata anche ) (c.f.: Controparte_1
), con sede legale in Roma alla via Venti Settembre n. 30, in persona della P.IVA_1
Procuratrice Speciale dott.ssa (c.f. ), nata a Parte_2 C.F._2
Cascina il 11.06.1968 – munita dei necessari poteri di firma e delega giusta procura per atto Notar Dott. in Roma del 11.05.2021, repertorio n. 7971, raccolta n. Persona_1
6451, registrata ad Albano Laziale il 12.05.021 al n. 9192, Serie 1T – rappresentata e
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difesa nel presente giudizio dall'avv. Walter Giacomo Caturano (c.f.:
- RECLAMANTE - C.F._3
CONTRO
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27 novembre 1971, rappresentato e difeso dagli avv.ti Annalisa D'Amora (c.f.:
ed (c.f.: , assistito C.F._4 Parte_3 C.F._5
dall'avv. Giuseppina D'IA (c.f.: ), n. q. di C.F._6 Controparte_2
sovraindebitamento - RECLAMATO -
NONCHE'
l' (cd. Occ) nella persona dell'avv. Giuseppina Controparte_3
D'IA - INTIMATA NON COSTITUITA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
I. La sentenza del Tribunale.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Torre Annunziata omologava il piano di ristrutturazione dei suoi debiti presentato in data 6 marzo 2025 da , Parte_1
così motivando: “letta l'istanza formulata depositata da , lavoratore Parte_1
dipendente e percettore di reddito pari a ca € 2,6mila (netti) gravati da cessione di 1/5, il quale rappresenta una situazione debitoria (pari a ca € 74mila), essenzialmente, ma non esclusivamente, verso società finanziarie, cui destinata, al netto delle spese di mantenimento (stimate in ca € 1,9mila, comprensivo di costi di locazione di immobile destinato ad uso abitativo), l'importo mensile di € 500,00, in 50 rate complessive, con un grado di soddisfacimento dei creditori privilegiati in misura integrale e di quelli chirografari nella misura del 24,17%; - letta la relazione particolareggiata dell'OCC (avv.
D'IA);- non costano opposizioni ad opera dei creditori. Tutto ciò premesso, la domanda è accolta. La documentazione prodotto è completa, per cui risultano soddisfatti i requisiti formali della proposta di cui all'art. 67 CCII (documenti allegati), ivi compresa la relazione (una volta definita particolareggiata) dell'OCC sulle cause di indebitamento e la diligenza spiegata dal debitore nella contrazione della situazione debitoria oltre che il giudizio da questi espresso sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda contenendo tutte le informazioni
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di cui all'art. 68 CCII. Il ricorrente, inoltre, ha dichiarato di non essersi già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o di aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte. Nè appare seriamente predicabile alcun dolo/colpa grave o mala fede nell'assunzione della situazione debitoria e, dunque, alcuna colpevole assunzione di obbligazioni. Infatti, gli eventi dedotti, costituiti dalla separazione personale nonché da un periodo di lavoro precario ovvero fattori sopravvenuti ed imprevedibili, scatenanti la situazione di crisi che ha condotto al sovraindebitamento. Circa il grado di soddisfacimento dei creditori, ai medesimi viene offerta una percentuale di soddisfacimento della pretesa non inferiore al presumibile valore di cui all'alternativa liquidatoria che nulla aggiungerebbe al piano stante
l'assenza di cespiti patrimoniali ulteriori rispetto alla retribuzione.
P.Q.M.
omologa
l'accordo di ristrutturazione del debito, come in premessa, con la precisazione che il compenso all'OCC sarà liquidato dal giudice delegato, all'atto della verifica della corretta esecuzione degli impegni assunti ex art. 74 CCII e non mediante trattenuta iniziale sulle rate (come da piano allegato)”.
II. Il reclamo avverso la sentenza e le difese del debitore reclamato.
II.1.Con il reclamo in esame la IBL Banca S.p.A. - creditrice dello di un Pt_1
importo pari a 18.000,00 €, residuo di un finanziamento garantito da cessione del quinto dello stipendio del debitore di oltre 29.000,00 €, stipulato a fine luglio 2021 - ha presentato reclamo avverso la citata sentenza, lamentandosi sostanzialmente:
A) del fatto che il primo Giudice era incorso in un errore di fatto, idoneo a determinare la nullità della sentenza, laddove aveva affermato che non erano state presentate osservazioni dei creditori, mentre esse, al contrario, erano state presentate sia dalla reclamante che dalla Sigla, nella qualità di creditori di , e su Parte_1
di esse il Gestore aveva, peraltro, anche relazionato, sia pure in modo generico, al
Giudice;
B) del fatto che il primo Giudice aveva laconicamente e genericamente motivato il suo provvedimento, limitandosi a richiamare quanto scritto dal Gestore della Crisi nella sua relazione e richiamando la mera sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'omologazione, con specifico riferimento alla completezza ed attendibilità della
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documentazione depositata a corredo della domanda, contenente - ad avviso del
Tribunale - tutte le informazioni di cui all'art. 68 C.c.i.i. nonché all'assenza di colpa grave del debitore nell'assunzione delle proprie obbligazioni ed alla genericità con cui erano state individuate le cause del sovraindebitamento.
In tal modo, ad avviso del reclamante, il primo Giudice si era appiattito sul piano presentato dal debitore e sulla relazione (definita, nella normativa antecedente al
C.c.i.i., come “particolareggiata”) del gestore della crisi, che, a suo avviso, presentavano carenze non solo formali, ma sostanziali, in contrasto con quanto dettato dall'art. 67, comma 2, del C.c.i.i.
Nello specifico, il piano non presentava la documentazione idonea a provare la destinazione delle somme mutuate, descrivendo in modo generico le ragioni del sovraindebitamento («le cause dell'indebitamento sono da ascriversi ad una serie di vicissitudini familiari sfociate nella separazione dalla moglie ed aggravate da un lungo periodo di precarietà lavorativa»), non indicava la cronologia dell'indebitamento
(mancando persino la data dei singoli finanziamenti); la relazione dell'Occ, invece, si affidava alla sintetica ricostruzione unilaterale del debitore, riportando le dichiarazioni rese da quest'ultimo in sede di colloquio dinanzi a sé, senza che vi fosse idonea documentazione a supporto (mancavano le buste paga del debitore ed i documenti che provavano il trasferimento del debitore a Capri per motivi di lavoro (Così l'Occ: “In sede di audizione il sig. ha così spiegato le ragioni del sovraindebitamento: “Nel Pt_1
1998, all'età di 27 anni, riesco ad ottenere un mutuo ed acquisto un piccolo appartamento. Nell'aprile del 2000 mi sposo con la sig.ra ; dall'unione Controparte_4
nasceranno due figli, nel 2003 e nel 2007. Ma facciamo un passo Per_2 Per_3
indietro. Già nei primi mesi dopo il matrimonio, iniziano una prima crisi coniugale con mia moglie. Lavoravo a Verona e rientravo nei weekend per stare con mia moglie.
Quando la situazione lavorativa a Verona si è stabilizzata, le ho chiesto di trasferirsi ma lei si è rifiutata. Indagando sui motivi, ho scoperto che aveva una relazione extra- coniugale. Ci separiamo e decido di vendere casa. Verso l'inizio del 2002 c'è un riavvicinamento con mia moglie;
ricominciamo la convivenza prima a casa di mia suocera, poi in un appartamento in fitto. Nell'aprile 2002 vengo assunto dalla società
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come magazziniere ed acquisto la prima auto mediante un prestito di Parte_4
Findomestic, attualmente estinto. Nel 2003 nasce il primo figlio e decido di riacquistare casa accedendo ad un mutuo della Banca di Ferrara. A causa dell'aumento delle spese familiari, oltre alla rata della macchina di circa € 150,00 e del mutuo di circa € 700, mi trovo ad affrontare un primo periodo di difficoltà economica, dovendo chiedere svariati prestiti in famiglia. Da ottobre 2006 a marzo 2007 mi ritrovo disoccupato. Nel marzo
2007 vengo assunto da una clinica privata, la Grimaldi di San Giorgio a Cremano, percependo uno stipendio che mi consentiva di pagare regolarmente, sebbene con difficoltà, tutti gli impegni finanziari. Nell'aprile 2007 nasce la secondogenita. Le spese aumentano ulteriormente e sono costretto a vendere casa, tornando in affitto. Nel 2016 il precario equilibrio creatosi viene rotto dalla decisione di mia moglie di separarsi, separazione che viene formalizzata dinanzi al Giudice il 3 aprile 2017. E' proprio in questo periodo di profondo sconforto che trovo la forza per reagire: mi iscrivo all'università, facoltà di Scienze Infermieristiche, ed inizio a studiare con profitto, pur continuando a lavorare presso la stessa clinica privata. C'è da pagare il mantenimento ai figli, la retta universitaria, l'affitto di una stanza a Grottaminarda (2016), ad ariano
RP (2017) e a Napoli (2018), dove di volta in volta mi trasferisco per seguire i corsi dell'università Vanvitelli, e le trasferte per andare a lavoro a San Giorgio a Cremano.
Prendo in prestito tutti i soldi che posso, non solo dalle finanziarie, ma anche da familiari
e amici. Sono anni di grossi sacrifici, non solo economici, che vengono ripagati quando nel gennaio 2020 vengo assunto dall' con contratto a tempo indeterminato. Nel febbraio 2021 ottengo un prestito da Unicredit di circa € 10.000,00 per l'acquisto di due moto, di cui una per mio figlio. Nel marzo 2021 ottengo da Findomestic un prestito di €
16.000,00. (restano da pagare € 13.044,01) ed una linea di credito con carta con fido di tremila euro (resta da pagare € 3437,64). Ho utilizzato questo prestito per ripagare parzialmente i debiti accumulati nel triennio precedente. Nell'aprile 2021 ottengo un prestito con Sigla di € 23.057,32 offrendo la cessione del quinto dello stipendio. Ho utilizzato questo prestito per ripagare parzialmente i debiti accumulati nel triennio precedente. Nel giugno 2021 rinegozio il prestito Unicredit per estinguere anticipatamente il precedente prestito del febbraio 2021 ed ottenere ulteriore liquidità.
Nel luglio 2021 ottengo un prestito Findomestic di € 2.104,90 per una bicicletta elettrica,
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IB Banca S.p.A. c. + 1 Pag. 5 di 14 Parte_1 R.V.G. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
resta da pagare una sola rata. Nell'agosto 2021 contraggo un prestito con di €
21.538,00 con delega di pagamento. Ho utilizzato questo prestito per ripagare parzialmente i debiti accumulati nel triennio precedente. Lavoro in un primo periodo a
Napoli, poi vengo trasferito all'ospedale Capilupi di Capri, dove tuttora lavoro e vivo.
Inizialmente faccio il pendolare tra Castellammare di Stabia e Capri per contenere al massimo le spese, poi decido di affittare un piccolo appartamento ad Anacapri e rientro sulla terraferma ogni volta che posso, compatibilmente coi turni di lavoro, sia per vedere
i miei due figli che la mia anziana madre.”»).
Tale appiattimento sulle dichiarazioni del debitore violava – a dire della reclamante - il principio per il quale nessuno può fornire prova a favore di sé medesimo;
C) del fatto che il primo Giudice aveva ritenuto che il debitore non versasse in colpa grave, ritenendo - come previsto nella legge n. 3/2012 in tema di meritevolezza del debitore - che il suo comportamento era giustificato da fattori sopravvenuti ed imprevedibili, scatenanti la situazione di crisi, quali la «separazione personale ed un periodo di lavoro precario», di per sé sufficienti ad escludere la gravità della colpa nell'assunzione delle obbligazioni oltre le proprie capacità da parte dello , Pt_1
senza invece indagare:
1) se vi era proporzionalità fra la percentuale d'indebitamento, da un lato, e le uscite ordinarie mensili del nucleo familiare in relazione alle entrate ordinarie mensili, dall'altro lato;
2) il numero di volte in cui egli aveva fatto ricorso al credito e l'ampiezza dell'arco temporale di indebitamento, ed infine,
3) le cause che avevano determinato l'indebitamento, su cui il debitore nulla aveva provato, non corredando la propria proposta di idonea documentazione;
D) del fatto che il primo Giudice aveva risolto “sbrigativamente” il tema della presunta assenza di una concreta alternativa liquidatoria, affermando che: «Circa il grado di soddisfacimento dei creditori, ai medesimi viene offerta una percentuale di soddisfacimento della pretesa non inferiore al presumibile valore di cui all'alternativa liquidatoria che nulla aggiungerebbe al piano, stante l'assenza di cespiti patrimoniali
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ulteriori rispetto alla retribuzione» non indicando la quota di reddito aggredibile del debitore né l'eventuale TFR/TFS maturato;
E) del fatto che il primo Giudice si era affidato ancora una volta a quanto scritto dal debitore, e riportato pedissequamente dal gestore nella sua relazione, in ordine al computo delle spese necessarie al nucleo familiare, dal reclamante ritenute arbitrarie e non documentate né giustificate (in particolare con riferimento al trasferimento dello a Capri per motivi lavorativi); Pt_1
F) infine, del fatto che il primo Giudice non aveva dichiarato l'inammissibilità del piano nella parte in cui prevedeva il pagamento delle spese dell'OCC - in via anticipata rispetto agli altri creditori, ritenuti a lui postergati - prima dell'esecuzione del piano, anziché, come previsto dall'art. 71, comma 4, c.c.i.i., solo dopo l'integrale corretta esecuzione di questo.
La reclamante ha poi sostenuto di avere valutato, nel momento in cui aveva concesso il finanziamento al debitore mediante cessione del quinto dello stipendio, il merito creditizio di quest'ultimo (da non confondere con la valutazione della meritevolezza e/o della colpa grave del debitore, che non veniva pertanto eliminata e/o ridotta per effetto della concorrente colpa dell'istituto finanziatore), mentre con l'omologa del piano di ristrutturazione il creditore reclamante era stato privato delle pregresse garanzie patrimoniali, quale quella della restituzione del finanziamento da parte del datore di lavoro del debitore, sicché l'impugnata omologazione non era risultata per essa conveniente.
Ha concluso chiedendo di accogliere il reclamo, con revoca della sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione ed ogni consequenziale statuizione, riconoscendo alla reclamante il ristoro delle spese legali sostenute come per legge.
II.2. Con memoria di costituzione dell'8 settembre 2025 si è costituito in giudizio
, che - dopo avere ricordato che il piano da lui presentato ed Parte_1
omologato prevedeva la messa a disposizione dell'importo di 25.000,00 €, col quale garantiva l'integrale pagamento dei debiti in prededuzione, ovvero quelli dell' il CP_5
pagamento del 100% dei creditori privilegiati;
il pagamento del 26,24 % (anziché del
24,17% previsto nel piano originariamente proposto) dei creditori chirografari;
il
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soddisfacimento dei debiti contratti in 50 rate mensili, ciascuna di 500,00 € a carico della parte reclamata – ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del reclamo proposto dalla IB Banca S.p.A. sulla base dell'art. 69 comma 2 C.C.I.I.; in ogni caso, ha chiesto il rigetto del reclamo criticandolo nella parte in cui affermava la colpa grave del debitore nel cagionare il sovraindebitamento, sostenendo, al contrario di quanto ivi affermato, che bisognava indagare le cause del sovraindebitamento e, laddove vi era stata una necessità di ricorrere al credito, doveva escludersi la gravità della colpa del debitore o comunque doveva valutarsi tale elemento soggettivo in concorso con la condotta omissiva colposa del creditore nella valutazione del merito creditizio del debitore, all'esito del cui confronto poteva anche escludersi o attenuarsi la colpa del debitore nel ricorrere in modo incontrollato al finanziamento.
Infine, ha sostenuto la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, concludendo per l'infondatezza dell'impugnazione, con vittoria di spese con attribuzione al proprio difensore antistatario.
II.3. All'udienza del 16 settembre 2025, tenuta mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vista la ritualità dlel notifiche ai creditori controinteressati ed all'Occ, la Corte si è riservata la decisione.
III. L'accoglimento del reclamo. I motivi.
III.
1. La nullità della sentenza impugnata.
Fondatamente la reclamante lamenta la nullità della sentenza impugnata per omesso esame, da parte del Tribunale, delle osservazioni del creditore reclamante, manifestato dal fatto che il giudice di primo grado ha affermato “ non costano opposizioni ad opera dei creditori”) mentre queste erano state sollevate ed anche esaminate dall'OCC con una relazione integrativa ad esse dedicata. Non può aderirsi alla superficiale prospettazione del reclamato, secondo cui il Tribunale, con la dicitura
“non constano opposizioni ad opera dei creditori”, aveva inteso ritenere infondate tali osservazioni, posto che tale interpretazione non trova alcun riscontro nella decisione di primo grado e trascura il fatto che, in tema di contraddittorio, gli artt. 67 e ss. del c.c.i.i. consentono ai creditori, pure considerati parti del procedimento di omologazione, la sola e rilevante possibilità di presentare osservazioni e contestazioni, anche sulla
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convenienza della proposta del debitore, su cui il Tribunale è chiamato a motivare (arg. ex art. 70, co. 7 del c.c.i.i.).
L'omissione ha senz'altro determinato una evidente lacuna motivazionale cui la
Corte è tenuta a rimediare, stante l'effetto devolutivo dell'appello e tenuto conto del fatto che la dichiarata nullità non determina la rimessione degli atti al primo Giudice, ma impone alla Corte di decidere sul merito della domanda, esaminando preventivamente le condizioni di ammissibilità della stessa, poi la sua fondatezza (cfr., tra tante, Cass. 30969/2023, secondo cui “Il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza di primo grado per un motivo diverso da quelli tassativi di cui all'art. 354 c.p.c., non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve deciderla nel merito…”).
Tanto premesso, nel caso in esame il reclamo è fondato nel merito, per le ragioni che si passa ad illustrare, previo esame della questione di merito “più liquida” cioè immediatamente risolutiva della contesa (cfr. Cass. n. 30745/2019; Cass. n.
21859/2024).
III.
2. Il merito.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del reclamo della IB, sollevata dallo sulla base dell'art. 69, co. 2, C.c.i.i. secondo cui “Il creditore Pt_1
che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo
1°settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza”.
Difatti, col suo reclamo la IB non si è lamentata soltanto dell'assenza di convenienza economica del piano, ma (anche) del fatto che non vi era documentazione idonea a sostenere la fondatezza della domanda, nonché, ed ancor prima, che sussisteva la condizione soggettiva ostativa alla presentazione del piano da parte del debitore, cioè l'avere quest'ultimo cagionato il sovraindebitamento con colpa grave
(arg. ex art. 69, co. 1, c.c.i.i.).
In tal caso, se vengono eccepite da entrambe le parti del rapporto obbligatorio le condizioni soggettive ostative dell'altra parte, è corretto esaminarle entrambe, dando
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priorità di trattazione a quella eccepita dal debitore, perché riguarda la proponibilità del reclamo da parte del creditore.
Sul punto, non può però sostenersi che la IB abbia omesso di valutare il merito creditizio dello;
ed infatti, il medesimo nella sua relazione integrativa - Pt_1
depositata dalla reclamante nel presente procedimento – aveva rappresentato che all'epoca della stipula del finanziamento con la IB, il debitore era incapace a restituire il prestito per il solo importo di -12,96 €, che, di certo, per la sua irrisorietà, non poteva considerarsi idoneo a determinare il sovraindebitamento del debitore.
In ogni caso, sull'argomento la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “in tema reclamo avverso il provvedimento di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, deve escludersi che il creditore bancario, ai fini del rispetto dei doveri di valutazione del merito creditizio ex art. 124-bis TUB, debba in ogni caso assumere ulteriori informazioni oltre a quanto acquisito dal cliente consumatore, posto che tale disposizione normativa espressamente prescrive che ulteriori informazioni possono essere ottenute consultando una banca dati pertinente solo "ove necessario" (così, Cass. 20725/2025).
E poiché, nella specie, la reclamante ha effettuato le usuali indagini, sottoponendo il debitore al questionario sull'esistenza di altri finanziamenti dello stesso tipo, il cui esito negativo ha evidentemente indotto il creditore a ritenere che lo stipendio del primo fosse sufficiente a garantire la restituzione del concesso finanziamento, deve ritenersi che la banca finanziatrice abbia rispettato i principi di cui all'art. 124 bis del d. lgs n. 385/1993 cit. e sia, pertanto, legittimata a presentare reclamo.
III.
2.1. Le cause del sovraindebitamento e la colpa grave del debitore.
Sulle questioni prospettate dal reclamante, invece, risulta avere carattere assorbente delle altre la questione della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere nuove obbligazioni (arg. ex art. 69, co. 1, c.c.i.i.), come desumibile dall'allegata relazione dell'Occ. Tale relazione si è rivelata incompleta e non ha consentito di ricostruire compiutamente le cause dell'indebitamento e le ragioni per le quali il debitore non era più in grado di adempiere le obbligazioni assunte, poiché non ha
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individuato con precisione il momento iniziale in cui lo aveva cominciato ad Pt_1
essere sovraindebitato, fattore fondamentale per valutare la condotta del debitore.
Infatti, nella sua relazione integrativa, l' in modo contraddittorio, prima ha sostenuto che «le cause dell'indebitamento sono da ascriversi ad una serie di vicissitudini familiari sfociate nella separazione dalla moglie ed aggravate da un lungo periodo di precarietà lavorativa», e dunque, ha collocato l'indebitamento del reclamato intorno all'anno 2016/2017, epoca in cui lo non aveva ancora problemi Pt_1
finanziari (tutti i debiti indicati nel piano risalivano infatti ad un periodo successivo, cioè al 2020/2021); poi, nella relazione integrativa ha indicato, tra le ragioni del sovraindebitamento dello , il suo trasferimento lavorativo a Capri, che si Pt_1
colloca nel 2024 (cfr. registrazione del contratto di locazione del settembre 2024, con un canone mensile di 500,00 €) e con la sua conseguente necessità di vivere sull'isola per rispettare gli orari di lavoro e non rischiare di perdere l'impiego.
Sul punto, il Tribunale si è limitato a sostenere che la documentazione a corredo della domanda era completa e che la relazione dell'Occ conteneva tutte le informazioni indicate dall'art. 68 c.c.i.i. (tra cui sono comprese l'indicazione delle cause del sovraindebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni,
l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte).
Tuttavia, a giudizio della Corte, le ragioni dell'indebitamento dello non Pt_1
risultano ben chiare, come pure rilevato dalla IB (ed anche dalla Sigla nelle sue osservazioni), giacché, qualora tale sovraindebitamento fosse stato determinato – come sostenuto dall' - dall'assunzione della nuova obbligazione dell'importo di
500,00 € mensili (sia pure verso soggetti diversi da quelli gravitanti nel circuito finanziario) per l'onere abitativo in Capri - peraltro inserita come spesa fissa del debitore, necessaria alla sopravvivenza per vivere, in aggiunta all'importo di 120,00 € pari all'abbonamento dell'aliscafo, che doveva ritenersi alternativo all'altra spesa – allora sarebbe evidente la colpa grave del debitore per avere stipulato un atto straordinario di assunzione di nuove obbligazioni in condizioni di crisi, con la conseguente sua incapacità di adempiere regolarmente ai pregressi impegni assunti con la IB, con la Sigla e con le altre finanziarie.
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Con ciò s'intende dire che, se il debitore avesse continuato a viaggiare per motivi di lavoro tra Castellammare di Stabia e Capri, sostenendo solo le spese dell'abbonamento mensile di 120,00 €, egli sarebbe stato ancora in grado di sostenere le rate fisse dei finanziamenti stipulati di complessivi 1.093,00 € [pari a 242,00 € quelle assunte verso la Sigla e la IB per cessione del quinto dello stipendio, quella di 357,00 €
(265,00 € + 92,00 €) verso la Best Capital, cessionaria del credito della Findomestic e quella di 252,00 € verso la Unicredit], da far valere sullo stipendio netto del debitore, che, all'epoca della presentazione del piano, era di 2.500,00 €/2.600,00 € netti, residuando l'importo di 1.200,00 € per far fronte alle spese fisse, comprensive di quelle di mantenimento dei figli, ma senza considerare l'importo di 500,00 € per il pagamento del corrispettivo del contratto di locazione a Capri.
In conclusione, può tranquillamente affermarsi che la situazione di incapacità del reclamato di adempiere alle citate rate verso le finanziarie è stata provocata solo dall'assunzione della nuova obbligazione a titolo di corrispettivo per la locazione dell'immobile a Capri, spesa se non voluttuaria, sicuramente evitabile, specie in un momento di crisi del consumatore, in cui egli riusciva a coprire a stento gli impegni assunti in precedenza.
Tale condotta, del resto, è coerente con quella precedentemente assunta dallo ed emersa dal colloquio del debitore con l'Occ, contraddistinta da spese Pt_1
eccessive, in alcuni casi voluttuarie (acquisto di due moto, di una bici elettrica), in altri casi evitabili, sebbene motivate da spirito di intraprendenza (ad es. spese per il pagamento della retta universitaria), e coperte per lo più, mediante il sistematico ricorso all'indebitamento; in particolare, mediante la stipula di finanziamenti, anche molto ravvicinati nel tempo (per lo più stipulati tra febbraio e settembre 2021), per estinguere passività pregresse, ma anche per ottenere maggiore liquidità (cfr. estratto della centrale rischi depositato dal debitore in sede di reclamo).
Dagli atti e documenti di causa è però emerso con altrettanta chiarezza che nel periodo dal 2021 al 2024 il reclamato non si trovava in una situazione di sovraindebitamento;
infatti, egli non aveva avuto nessuna necessità di ricorrere al piano di ristrutturazione dei debiti, emersa solo in seguito quando si era impegnato a pagare, pur senza averne la disponibilità, un canone mensile di 500,00 €.
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Parte_1 R.V.G. 14 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Ne consegue che tale utilizzo non rappresenta(va) una necessità, cioè l'extrema ratio a fronte di pregressi tentativi di risolvere diversamente la propria crisi, ma lo strumento usato (o meglio, abusato) dal debitore per potersi liberare, a svantaggio dei pregressi creditori, di vincoli esistenti sul proprio stipendio, epilogo di una condotta di ostinata ed avventata reiterazione del ricorso al credito, come già definita da questa
Corte in un suo precedente intervento sul tema.
Per i motivi spiegati, a parere della Corte, l'esistenza, qui accertata, della condizione ostativa di cui all'art. 69 comma 1 (colpa grave del consumatore ) Pt_1
ha determinato l'inammissibilità “giuridica” del piano.
Né, come detto in precedenza, tale colpa può ritenersi attenuata o anche elisa dalla condotta della reclamante violativa del merito creditizio, non solo perché nella specie non si è rinvenuta tale violazione, ma anche perché, a giudizio della Corte, la condotta del creditore non può essere comparata a quella del debitore per attenuare la responsabilità di quest'ultimo, essendo disciplinata dall'art. 69, co. 2 del c.c.i.i., non a fini risarcitori (arg. ex art. 1227 c.c.), ma a differenti fini.
IV. L'omologazione del piano disposta con la sentenza impugnata va, dunque, revocata.
V. All'accoglimento del reclamo consegue la condanna di al Parte_1
pagamento delle spese sostenute dalla reclamante, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio alla stregua dei parametri indicati dal decreto del
Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come da ultimo modificato dal decreto dello stesso Ministro 13 agosto 2022, n. 147, e tenuto conto della tabella costituente l'allegato n. 12 del predetto decreto. Considerato il valore della controversia, parametrato sul credito della reclamante, nonché valutata la qualità e la quantità dell'attività professionale svolta, va riconosciuto l'importo complessivo di 4.996,00 € per compensi, ( di cui 1.029,00 € per la fase di studio, 709,00 € per la fase introduttiva,
1.523,00 € per la fase di trattazione e 1.735,00 € per la fase decisoria), oltre € 147,00 per spese vive documentate (c.u.) ed oltre il rimborso forfettario delle spese di rappresentanza e difesa nella misura di legge del 15% del compenso nonché eventuali ulteriori accessori, se dovuti.
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Parte_1 R.V.G. 14 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
P. Q. M
. la Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla
[...]
con ricorso depositato il 1° agosto 2025, avverso la sentenza Controparte_1
del Tribunale di Torre Annunziata n. 42/2025, pubblicata il 4 luglio 2025, che ha dichiarato l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti di , Parte_1
così provvede:
A) accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'omologazione del piano di cui alla sentenza reclamata;
B) condanna a rifondere alla reclamante le spese del Parte_1
procedimento di reclamo, che liquida in 4.996,00 € per compensi e 147,00
€ per spese vive documentate, oltre il rimborso forfettario delle spese di rappresentanza e difesa nella misura di legge del 15% del compenso nonché eventuali ulteriori accessori, se dovuti.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025.
Il Consigliere est.
Il Presidente
IU D'RN ER LF
N. 2572/2025
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Parte_1 R.V.G. 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa ER LF - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa IU D'RN - Consigliere rel.- sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza del 16 settembre 2025, svoltasi mediante scambio di note scritte tra le parti, come previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2572/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione e da trattarsi in camera di consiglio ed avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 42/2025, pubblicata il
4 luglio 2025 - con la quale è stato omologato il piano di ristrutturazione dei debiti di
(c.f.: – proposto, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. Parte_1 C.F._1
n. 14/2019 (cd. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, o per semplicità, C.c.i.i.) con ricorso depositato il 1° agosto 2025
DA la (in forma abbreviata anche ) (c.f.: Controparte_1
), con sede legale in Roma alla via Venti Settembre n. 30, in persona della P.IVA_1
Procuratrice Speciale dott.ssa (c.f. ), nata a Parte_2 C.F._2
Cascina il 11.06.1968 – munita dei necessari poteri di firma e delega giusta procura per atto Notar Dott. in Roma del 11.05.2021, repertorio n. 7971, raccolta n. Persona_1
6451, registrata ad Albano Laziale il 12.05.021 al n. 9192, Serie 1T – rappresentata e
Pag. 1 di 14 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
difesa nel presente giudizio dall'avv. Walter Giacomo Caturano (c.f.:
- RECLAMANTE - C.F._3
CONTRO
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27 novembre 1971, rappresentato e difeso dagli avv.ti Annalisa D'Amora (c.f.:
ed (c.f.: , assistito C.F._4 Parte_3 C.F._5
dall'avv. Giuseppina D'IA (c.f.: ), n. q. di C.F._6 Controparte_2
sovraindebitamento - RECLAMATO -
NONCHE'
l' (cd. Occ) nella persona dell'avv. Giuseppina Controparte_3
D'IA - INTIMATA NON COSTITUITA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
I. La sentenza del Tribunale.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Torre Annunziata omologava il piano di ristrutturazione dei suoi debiti presentato in data 6 marzo 2025 da , Parte_1
così motivando: “letta l'istanza formulata depositata da , lavoratore Parte_1
dipendente e percettore di reddito pari a ca € 2,6mila (netti) gravati da cessione di 1/5, il quale rappresenta una situazione debitoria (pari a ca € 74mila), essenzialmente, ma non esclusivamente, verso società finanziarie, cui destinata, al netto delle spese di mantenimento (stimate in ca € 1,9mila, comprensivo di costi di locazione di immobile destinato ad uso abitativo), l'importo mensile di € 500,00, in 50 rate complessive, con un grado di soddisfacimento dei creditori privilegiati in misura integrale e di quelli chirografari nella misura del 24,17%; - letta la relazione particolareggiata dell'OCC (avv.
D'IA);- non costano opposizioni ad opera dei creditori. Tutto ciò premesso, la domanda è accolta. La documentazione prodotto è completa, per cui risultano soddisfatti i requisiti formali della proposta di cui all'art. 67 CCII (documenti allegati), ivi compresa la relazione (una volta definita particolareggiata) dell'OCC sulle cause di indebitamento e la diligenza spiegata dal debitore nella contrazione della situazione debitoria oltre che il giudizio da questi espresso sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda contenendo tutte le informazioni
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di cui all'art. 68 CCII. Il ricorrente, inoltre, ha dichiarato di non essersi già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o di aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte. Nè appare seriamente predicabile alcun dolo/colpa grave o mala fede nell'assunzione della situazione debitoria e, dunque, alcuna colpevole assunzione di obbligazioni. Infatti, gli eventi dedotti, costituiti dalla separazione personale nonché da un periodo di lavoro precario ovvero fattori sopravvenuti ed imprevedibili, scatenanti la situazione di crisi che ha condotto al sovraindebitamento. Circa il grado di soddisfacimento dei creditori, ai medesimi viene offerta una percentuale di soddisfacimento della pretesa non inferiore al presumibile valore di cui all'alternativa liquidatoria che nulla aggiungerebbe al piano stante
l'assenza di cespiti patrimoniali ulteriori rispetto alla retribuzione.
P.Q.M.
omologa
l'accordo di ristrutturazione del debito, come in premessa, con la precisazione che il compenso all'OCC sarà liquidato dal giudice delegato, all'atto della verifica della corretta esecuzione degli impegni assunti ex art. 74 CCII e non mediante trattenuta iniziale sulle rate (come da piano allegato)”.
II. Il reclamo avverso la sentenza e le difese del debitore reclamato.
II.1.Con il reclamo in esame la IBL Banca S.p.A. - creditrice dello di un Pt_1
importo pari a 18.000,00 €, residuo di un finanziamento garantito da cessione del quinto dello stipendio del debitore di oltre 29.000,00 €, stipulato a fine luglio 2021 - ha presentato reclamo avverso la citata sentenza, lamentandosi sostanzialmente:
A) del fatto che il primo Giudice era incorso in un errore di fatto, idoneo a determinare la nullità della sentenza, laddove aveva affermato che non erano state presentate osservazioni dei creditori, mentre esse, al contrario, erano state presentate sia dalla reclamante che dalla Sigla, nella qualità di creditori di , e su Parte_1
di esse il Gestore aveva, peraltro, anche relazionato, sia pure in modo generico, al
Giudice;
B) del fatto che il primo Giudice aveva laconicamente e genericamente motivato il suo provvedimento, limitandosi a richiamare quanto scritto dal Gestore della Crisi nella sua relazione e richiamando la mera sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'omologazione, con specifico riferimento alla completezza ed attendibilità della
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documentazione depositata a corredo della domanda, contenente - ad avviso del
Tribunale - tutte le informazioni di cui all'art. 68 C.c.i.i. nonché all'assenza di colpa grave del debitore nell'assunzione delle proprie obbligazioni ed alla genericità con cui erano state individuate le cause del sovraindebitamento.
In tal modo, ad avviso del reclamante, il primo Giudice si era appiattito sul piano presentato dal debitore e sulla relazione (definita, nella normativa antecedente al
C.c.i.i., come “particolareggiata”) del gestore della crisi, che, a suo avviso, presentavano carenze non solo formali, ma sostanziali, in contrasto con quanto dettato dall'art. 67, comma 2, del C.c.i.i.
Nello specifico, il piano non presentava la documentazione idonea a provare la destinazione delle somme mutuate, descrivendo in modo generico le ragioni del sovraindebitamento («le cause dell'indebitamento sono da ascriversi ad una serie di vicissitudini familiari sfociate nella separazione dalla moglie ed aggravate da un lungo periodo di precarietà lavorativa»), non indicava la cronologia dell'indebitamento
(mancando persino la data dei singoli finanziamenti); la relazione dell'Occ, invece, si affidava alla sintetica ricostruzione unilaterale del debitore, riportando le dichiarazioni rese da quest'ultimo in sede di colloquio dinanzi a sé, senza che vi fosse idonea documentazione a supporto (mancavano le buste paga del debitore ed i documenti che provavano il trasferimento del debitore a Capri per motivi di lavoro (Così l'Occ: “In sede di audizione il sig. ha così spiegato le ragioni del sovraindebitamento: “Nel Pt_1
1998, all'età di 27 anni, riesco ad ottenere un mutuo ed acquisto un piccolo appartamento. Nell'aprile del 2000 mi sposo con la sig.ra ; dall'unione Controparte_4
nasceranno due figli, nel 2003 e nel 2007. Ma facciamo un passo Per_2 Per_3
indietro. Già nei primi mesi dopo il matrimonio, iniziano una prima crisi coniugale con mia moglie. Lavoravo a Verona e rientravo nei weekend per stare con mia moglie.
Quando la situazione lavorativa a Verona si è stabilizzata, le ho chiesto di trasferirsi ma lei si è rifiutata. Indagando sui motivi, ho scoperto che aveva una relazione extra- coniugale. Ci separiamo e decido di vendere casa. Verso l'inizio del 2002 c'è un riavvicinamento con mia moglie;
ricominciamo la convivenza prima a casa di mia suocera, poi in un appartamento in fitto. Nell'aprile 2002 vengo assunto dalla società
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come magazziniere ed acquisto la prima auto mediante un prestito di Parte_4
Findomestic, attualmente estinto. Nel 2003 nasce il primo figlio e decido di riacquistare casa accedendo ad un mutuo della Banca di Ferrara. A causa dell'aumento delle spese familiari, oltre alla rata della macchina di circa € 150,00 e del mutuo di circa € 700, mi trovo ad affrontare un primo periodo di difficoltà economica, dovendo chiedere svariati prestiti in famiglia. Da ottobre 2006 a marzo 2007 mi ritrovo disoccupato. Nel marzo
2007 vengo assunto da una clinica privata, la Grimaldi di San Giorgio a Cremano, percependo uno stipendio che mi consentiva di pagare regolarmente, sebbene con difficoltà, tutti gli impegni finanziari. Nell'aprile 2007 nasce la secondogenita. Le spese aumentano ulteriormente e sono costretto a vendere casa, tornando in affitto. Nel 2016 il precario equilibrio creatosi viene rotto dalla decisione di mia moglie di separarsi, separazione che viene formalizzata dinanzi al Giudice il 3 aprile 2017. E' proprio in questo periodo di profondo sconforto che trovo la forza per reagire: mi iscrivo all'università, facoltà di Scienze Infermieristiche, ed inizio a studiare con profitto, pur continuando a lavorare presso la stessa clinica privata. C'è da pagare il mantenimento ai figli, la retta universitaria, l'affitto di una stanza a Grottaminarda (2016), ad ariano
RP (2017) e a Napoli (2018), dove di volta in volta mi trasferisco per seguire i corsi dell'università Vanvitelli, e le trasferte per andare a lavoro a San Giorgio a Cremano.
Prendo in prestito tutti i soldi che posso, non solo dalle finanziarie, ma anche da familiari
e amici. Sono anni di grossi sacrifici, non solo economici, che vengono ripagati quando nel gennaio 2020 vengo assunto dall' con contratto a tempo indeterminato. Nel febbraio 2021 ottengo un prestito da Unicredit di circa € 10.000,00 per l'acquisto di due moto, di cui una per mio figlio. Nel marzo 2021 ottengo da Findomestic un prestito di €
16.000,00. (restano da pagare € 13.044,01) ed una linea di credito con carta con fido di tremila euro (resta da pagare € 3437,64). Ho utilizzato questo prestito per ripagare parzialmente i debiti accumulati nel triennio precedente. Nell'aprile 2021 ottengo un prestito con Sigla di € 23.057,32 offrendo la cessione del quinto dello stipendio. Ho utilizzato questo prestito per ripagare parzialmente i debiti accumulati nel triennio precedente. Nel giugno 2021 rinegozio il prestito Unicredit per estinguere anticipatamente il precedente prestito del febbraio 2021 ed ottenere ulteriore liquidità.
Nel luglio 2021 ottengo un prestito Findomestic di € 2.104,90 per una bicicletta elettrica,
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resta da pagare una sola rata. Nell'agosto 2021 contraggo un prestito con di €
21.538,00 con delega di pagamento. Ho utilizzato questo prestito per ripagare parzialmente i debiti accumulati nel triennio precedente. Lavoro in un primo periodo a
Napoli, poi vengo trasferito all'ospedale Capilupi di Capri, dove tuttora lavoro e vivo.
Inizialmente faccio il pendolare tra Castellammare di Stabia e Capri per contenere al massimo le spese, poi decido di affittare un piccolo appartamento ad Anacapri e rientro sulla terraferma ogni volta che posso, compatibilmente coi turni di lavoro, sia per vedere
i miei due figli che la mia anziana madre.”»).
Tale appiattimento sulle dichiarazioni del debitore violava – a dire della reclamante - il principio per il quale nessuno può fornire prova a favore di sé medesimo;
C) del fatto che il primo Giudice aveva ritenuto che il debitore non versasse in colpa grave, ritenendo - come previsto nella legge n. 3/2012 in tema di meritevolezza del debitore - che il suo comportamento era giustificato da fattori sopravvenuti ed imprevedibili, scatenanti la situazione di crisi, quali la «separazione personale ed un periodo di lavoro precario», di per sé sufficienti ad escludere la gravità della colpa nell'assunzione delle obbligazioni oltre le proprie capacità da parte dello , Pt_1
senza invece indagare:
1) se vi era proporzionalità fra la percentuale d'indebitamento, da un lato, e le uscite ordinarie mensili del nucleo familiare in relazione alle entrate ordinarie mensili, dall'altro lato;
2) il numero di volte in cui egli aveva fatto ricorso al credito e l'ampiezza dell'arco temporale di indebitamento, ed infine,
3) le cause che avevano determinato l'indebitamento, su cui il debitore nulla aveva provato, non corredando la propria proposta di idonea documentazione;
D) del fatto che il primo Giudice aveva risolto “sbrigativamente” il tema della presunta assenza di una concreta alternativa liquidatoria, affermando che: «Circa il grado di soddisfacimento dei creditori, ai medesimi viene offerta una percentuale di soddisfacimento della pretesa non inferiore al presumibile valore di cui all'alternativa liquidatoria che nulla aggiungerebbe al piano, stante l'assenza di cespiti patrimoniali
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ulteriori rispetto alla retribuzione» non indicando la quota di reddito aggredibile del debitore né l'eventuale TFR/TFS maturato;
E) del fatto che il primo Giudice si era affidato ancora una volta a quanto scritto dal debitore, e riportato pedissequamente dal gestore nella sua relazione, in ordine al computo delle spese necessarie al nucleo familiare, dal reclamante ritenute arbitrarie e non documentate né giustificate (in particolare con riferimento al trasferimento dello a Capri per motivi lavorativi); Pt_1
F) infine, del fatto che il primo Giudice non aveva dichiarato l'inammissibilità del piano nella parte in cui prevedeva il pagamento delle spese dell'OCC - in via anticipata rispetto agli altri creditori, ritenuti a lui postergati - prima dell'esecuzione del piano, anziché, come previsto dall'art. 71, comma 4, c.c.i.i., solo dopo l'integrale corretta esecuzione di questo.
La reclamante ha poi sostenuto di avere valutato, nel momento in cui aveva concesso il finanziamento al debitore mediante cessione del quinto dello stipendio, il merito creditizio di quest'ultimo (da non confondere con la valutazione della meritevolezza e/o della colpa grave del debitore, che non veniva pertanto eliminata e/o ridotta per effetto della concorrente colpa dell'istituto finanziatore), mentre con l'omologa del piano di ristrutturazione il creditore reclamante era stato privato delle pregresse garanzie patrimoniali, quale quella della restituzione del finanziamento da parte del datore di lavoro del debitore, sicché l'impugnata omologazione non era risultata per essa conveniente.
Ha concluso chiedendo di accogliere il reclamo, con revoca della sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione ed ogni consequenziale statuizione, riconoscendo alla reclamante il ristoro delle spese legali sostenute come per legge.
II.2. Con memoria di costituzione dell'8 settembre 2025 si è costituito in giudizio
, che - dopo avere ricordato che il piano da lui presentato ed Parte_1
omologato prevedeva la messa a disposizione dell'importo di 25.000,00 €, col quale garantiva l'integrale pagamento dei debiti in prededuzione, ovvero quelli dell' il CP_5
pagamento del 100% dei creditori privilegiati;
il pagamento del 26,24 % (anziché del
24,17% previsto nel piano originariamente proposto) dei creditori chirografari;
il
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soddisfacimento dei debiti contratti in 50 rate mensili, ciascuna di 500,00 € a carico della parte reclamata – ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del reclamo proposto dalla IB Banca S.p.A. sulla base dell'art. 69 comma 2 C.C.I.I.; in ogni caso, ha chiesto il rigetto del reclamo criticandolo nella parte in cui affermava la colpa grave del debitore nel cagionare il sovraindebitamento, sostenendo, al contrario di quanto ivi affermato, che bisognava indagare le cause del sovraindebitamento e, laddove vi era stata una necessità di ricorrere al credito, doveva escludersi la gravità della colpa del debitore o comunque doveva valutarsi tale elemento soggettivo in concorso con la condotta omissiva colposa del creditore nella valutazione del merito creditizio del debitore, all'esito del cui confronto poteva anche escludersi o attenuarsi la colpa del debitore nel ricorrere in modo incontrollato al finanziamento.
Infine, ha sostenuto la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, concludendo per l'infondatezza dell'impugnazione, con vittoria di spese con attribuzione al proprio difensore antistatario.
II.3. All'udienza del 16 settembre 2025, tenuta mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vista la ritualità dlel notifiche ai creditori controinteressati ed all'Occ, la Corte si è riservata la decisione.
III. L'accoglimento del reclamo. I motivi.
III.
1. La nullità della sentenza impugnata.
Fondatamente la reclamante lamenta la nullità della sentenza impugnata per omesso esame, da parte del Tribunale, delle osservazioni del creditore reclamante, manifestato dal fatto che il giudice di primo grado ha affermato “ non costano opposizioni ad opera dei creditori”) mentre queste erano state sollevate ed anche esaminate dall'OCC con una relazione integrativa ad esse dedicata. Non può aderirsi alla superficiale prospettazione del reclamato, secondo cui il Tribunale, con la dicitura
“non constano opposizioni ad opera dei creditori”, aveva inteso ritenere infondate tali osservazioni, posto che tale interpretazione non trova alcun riscontro nella decisione di primo grado e trascura il fatto che, in tema di contraddittorio, gli artt. 67 e ss. del c.c.i.i. consentono ai creditori, pure considerati parti del procedimento di omologazione, la sola e rilevante possibilità di presentare osservazioni e contestazioni, anche sulla
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convenienza della proposta del debitore, su cui il Tribunale è chiamato a motivare (arg. ex art. 70, co. 7 del c.c.i.i.).
L'omissione ha senz'altro determinato una evidente lacuna motivazionale cui la
Corte è tenuta a rimediare, stante l'effetto devolutivo dell'appello e tenuto conto del fatto che la dichiarata nullità non determina la rimessione degli atti al primo Giudice, ma impone alla Corte di decidere sul merito della domanda, esaminando preventivamente le condizioni di ammissibilità della stessa, poi la sua fondatezza (cfr., tra tante, Cass. 30969/2023, secondo cui “Il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza di primo grado per un motivo diverso da quelli tassativi di cui all'art. 354 c.p.c., non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve deciderla nel merito…”).
Tanto premesso, nel caso in esame il reclamo è fondato nel merito, per le ragioni che si passa ad illustrare, previo esame della questione di merito “più liquida” cioè immediatamente risolutiva della contesa (cfr. Cass. n. 30745/2019; Cass. n.
21859/2024).
III.
2. Il merito.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del reclamo della IB, sollevata dallo sulla base dell'art. 69, co. 2, C.c.i.i. secondo cui “Il creditore Pt_1
che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo
1°settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza”.
Difatti, col suo reclamo la IB non si è lamentata soltanto dell'assenza di convenienza economica del piano, ma (anche) del fatto che non vi era documentazione idonea a sostenere la fondatezza della domanda, nonché, ed ancor prima, che sussisteva la condizione soggettiva ostativa alla presentazione del piano da parte del debitore, cioè l'avere quest'ultimo cagionato il sovraindebitamento con colpa grave
(arg. ex art. 69, co. 1, c.c.i.i.).
In tal caso, se vengono eccepite da entrambe le parti del rapporto obbligatorio le condizioni soggettive ostative dell'altra parte, è corretto esaminarle entrambe, dando
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priorità di trattazione a quella eccepita dal debitore, perché riguarda la proponibilità del reclamo da parte del creditore.
Sul punto, non può però sostenersi che la IB abbia omesso di valutare il merito creditizio dello;
ed infatti, il medesimo nella sua relazione integrativa - Pt_1
depositata dalla reclamante nel presente procedimento – aveva rappresentato che all'epoca della stipula del finanziamento con la IB, il debitore era incapace a restituire il prestito per il solo importo di -12,96 €, che, di certo, per la sua irrisorietà, non poteva considerarsi idoneo a determinare il sovraindebitamento del debitore.
In ogni caso, sull'argomento la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “in tema reclamo avverso il provvedimento di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, deve escludersi che il creditore bancario, ai fini del rispetto dei doveri di valutazione del merito creditizio ex art. 124-bis TUB, debba in ogni caso assumere ulteriori informazioni oltre a quanto acquisito dal cliente consumatore, posto che tale disposizione normativa espressamente prescrive che ulteriori informazioni possono essere ottenute consultando una banca dati pertinente solo "ove necessario" (così, Cass. 20725/2025).
E poiché, nella specie, la reclamante ha effettuato le usuali indagini, sottoponendo il debitore al questionario sull'esistenza di altri finanziamenti dello stesso tipo, il cui esito negativo ha evidentemente indotto il creditore a ritenere che lo stipendio del primo fosse sufficiente a garantire la restituzione del concesso finanziamento, deve ritenersi che la banca finanziatrice abbia rispettato i principi di cui all'art. 124 bis del d. lgs n. 385/1993 cit. e sia, pertanto, legittimata a presentare reclamo.
III.
2.1. Le cause del sovraindebitamento e la colpa grave del debitore.
Sulle questioni prospettate dal reclamante, invece, risulta avere carattere assorbente delle altre la questione della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere nuove obbligazioni (arg. ex art. 69, co. 1, c.c.i.i.), come desumibile dall'allegata relazione dell'Occ. Tale relazione si è rivelata incompleta e non ha consentito di ricostruire compiutamente le cause dell'indebitamento e le ragioni per le quali il debitore non era più in grado di adempiere le obbligazioni assunte, poiché non ha
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individuato con precisione il momento iniziale in cui lo aveva cominciato ad Pt_1
essere sovraindebitato, fattore fondamentale per valutare la condotta del debitore.
Infatti, nella sua relazione integrativa, l' in modo contraddittorio, prima ha sostenuto che «le cause dell'indebitamento sono da ascriversi ad una serie di vicissitudini familiari sfociate nella separazione dalla moglie ed aggravate da un lungo periodo di precarietà lavorativa», e dunque, ha collocato l'indebitamento del reclamato intorno all'anno 2016/2017, epoca in cui lo non aveva ancora problemi Pt_1
finanziari (tutti i debiti indicati nel piano risalivano infatti ad un periodo successivo, cioè al 2020/2021); poi, nella relazione integrativa ha indicato, tra le ragioni del sovraindebitamento dello , il suo trasferimento lavorativo a Capri, che si Pt_1
colloca nel 2024 (cfr. registrazione del contratto di locazione del settembre 2024, con un canone mensile di 500,00 €) e con la sua conseguente necessità di vivere sull'isola per rispettare gli orari di lavoro e non rischiare di perdere l'impiego.
Sul punto, il Tribunale si è limitato a sostenere che la documentazione a corredo della domanda era completa e che la relazione dell'Occ conteneva tutte le informazioni indicate dall'art. 68 c.c.i.i. (tra cui sono comprese l'indicazione delle cause del sovraindebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni,
l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte).
Tuttavia, a giudizio della Corte, le ragioni dell'indebitamento dello non Pt_1
risultano ben chiare, come pure rilevato dalla IB (ed anche dalla Sigla nelle sue osservazioni), giacché, qualora tale sovraindebitamento fosse stato determinato – come sostenuto dall' - dall'assunzione della nuova obbligazione dell'importo di
500,00 € mensili (sia pure verso soggetti diversi da quelli gravitanti nel circuito finanziario) per l'onere abitativo in Capri - peraltro inserita come spesa fissa del debitore, necessaria alla sopravvivenza per vivere, in aggiunta all'importo di 120,00 € pari all'abbonamento dell'aliscafo, che doveva ritenersi alternativo all'altra spesa – allora sarebbe evidente la colpa grave del debitore per avere stipulato un atto straordinario di assunzione di nuove obbligazioni in condizioni di crisi, con la conseguente sua incapacità di adempiere regolarmente ai pregressi impegni assunti con la IB, con la Sigla e con le altre finanziarie.
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Con ciò s'intende dire che, se il debitore avesse continuato a viaggiare per motivi di lavoro tra Castellammare di Stabia e Capri, sostenendo solo le spese dell'abbonamento mensile di 120,00 €, egli sarebbe stato ancora in grado di sostenere le rate fisse dei finanziamenti stipulati di complessivi 1.093,00 € [pari a 242,00 € quelle assunte verso la Sigla e la IB per cessione del quinto dello stipendio, quella di 357,00 €
(265,00 € + 92,00 €) verso la Best Capital, cessionaria del credito della Findomestic e quella di 252,00 € verso la Unicredit], da far valere sullo stipendio netto del debitore, che, all'epoca della presentazione del piano, era di 2.500,00 €/2.600,00 € netti, residuando l'importo di 1.200,00 € per far fronte alle spese fisse, comprensive di quelle di mantenimento dei figli, ma senza considerare l'importo di 500,00 € per il pagamento del corrispettivo del contratto di locazione a Capri.
In conclusione, può tranquillamente affermarsi che la situazione di incapacità del reclamato di adempiere alle citate rate verso le finanziarie è stata provocata solo dall'assunzione della nuova obbligazione a titolo di corrispettivo per la locazione dell'immobile a Capri, spesa se non voluttuaria, sicuramente evitabile, specie in un momento di crisi del consumatore, in cui egli riusciva a coprire a stento gli impegni assunti in precedenza.
Tale condotta, del resto, è coerente con quella precedentemente assunta dallo ed emersa dal colloquio del debitore con l'Occ, contraddistinta da spese Pt_1
eccessive, in alcuni casi voluttuarie (acquisto di due moto, di una bici elettrica), in altri casi evitabili, sebbene motivate da spirito di intraprendenza (ad es. spese per il pagamento della retta universitaria), e coperte per lo più, mediante il sistematico ricorso all'indebitamento; in particolare, mediante la stipula di finanziamenti, anche molto ravvicinati nel tempo (per lo più stipulati tra febbraio e settembre 2021), per estinguere passività pregresse, ma anche per ottenere maggiore liquidità (cfr. estratto della centrale rischi depositato dal debitore in sede di reclamo).
Dagli atti e documenti di causa è però emerso con altrettanta chiarezza che nel periodo dal 2021 al 2024 il reclamato non si trovava in una situazione di sovraindebitamento;
infatti, egli non aveva avuto nessuna necessità di ricorrere al piano di ristrutturazione dei debiti, emersa solo in seguito quando si era impegnato a pagare, pur senza averne la disponibilità, un canone mensile di 500,00 €.
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Ne consegue che tale utilizzo non rappresenta(va) una necessità, cioè l'extrema ratio a fronte di pregressi tentativi di risolvere diversamente la propria crisi, ma lo strumento usato (o meglio, abusato) dal debitore per potersi liberare, a svantaggio dei pregressi creditori, di vincoli esistenti sul proprio stipendio, epilogo di una condotta di ostinata ed avventata reiterazione del ricorso al credito, come già definita da questa
Corte in un suo precedente intervento sul tema.
Per i motivi spiegati, a parere della Corte, l'esistenza, qui accertata, della condizione ostativa di cui all'art. 69 comma 1 (colpa grave del consumatore ) Pt_1
ha determinato l'inammissibilità “giuridica” del piano.
Né, come detto in precedenza, tale colpa può ritenersi attenuata o anche elisa dalla condotta della reclamante violativa del merito creditizio, non solo perché nella specie non si è rinvenuta tale violazione, ma anche perché, a giudizio della Corte, la condotta del creditore non può essere comparata a quella del debitore per attenuare la responsabilità di quest'ultimo, essendo disciplinata dall'art. 69, co. 2 del c.c.i.i., non a fini risarcitori (arg. ex art. 1227 c.c.), ma a differenti fini.
IV. L'omologazione del piano disposta con la sentenza impugnata va, dunque, revocata.
V. All'accoglimento del reclamo consegue la condanna di al Parte_1
pagamento delle spese sostenute dalla reclamante, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio alla stregua dei parametri indicati dal decreto del
Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come da ultimo modificato dal decreto dello stesso Ministro 13 agosto 2022, n. 147, e tenuto conto della tabella costituente l'allegato n. 12 del predetto decreto. Considerato il valore della controversia, parametrato sul credito della reclamante, nonché valutata la qualità e la quantità dell'attività professionale svolta, va riconosciuto l'importo complessivo di 4.996,00 € per compensi, ( di cui 1.029,00 € per la fase di studio, 709,00 € per la fase introduttiva,
1.523,00 € per la fase di trattazione e 1.735,00 € per la fase decisoria), oltre € 147,00 per spese vive documentate (c.u.) ed oltre il rimborso forfettario delle spese di rappresentanza e difesa nella misura di legge del 15% del compenso nonché eventuali ulteriori accessori, se dovuti.
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P. Q. M
. la Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla
[...]
con ricorso depositato il 1° agosto 2025, avverso la sentenza Controparte_1
del Tribunale di Torre Annunziata n. 42/2025, pubblicata il 4 luglio 2025, che ha dichiarato l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti di , Parte_1
così provvede:
A) accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'omologazione del piano di cui alla sentenza reclamata;
B) condanna a rifondere alla reclamante le spese del Parte_1
procedimento di reclamo, che liquida in 4.996,00 € per compensi e 147,00
€ per spese vive documentate, oltre il rimborso forfettario delle spese di rappresentanza e difesa nella misura di legge del 15% del compenso nonché eventuali ulteriori accessori, se dovuti.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025.
Il Consigliere est.
Il Presidente
IU D'RN ER LF
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