Parere definitivo 30 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 24 marzo 2025
Commentario • 1
- 1. Servizi pubblici locali, Anac competente a vigilare su inconferibilità e incompatibilità degli incarichiGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 12 dicembre 2024
Il potere di vigilanza attribuito all'Autorità Nazionale Anticorruzione si esercita anche sulle specifiche fattispecie di inconferibilità e incompatibilità di incarichi individuate con il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (d. lgs n. 201/2022), e previste in particolare nell'ambito della distinzione che è stata introdotta tra funzioni di gestione dei servizi e quelle di regolazione, indirizzo e controllo, nell'organizzazione degli enti locali e anche in relazione ai soggetti partecipati. La vigilanza dell'Anac si svolge anche sulle fattispecie che impediscono la nomina a componente delle commissioni di gara per gli affidamenti della gestione dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/03/2025, n. 2440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2440 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02440/2025REG.PROV.COLL.
N. 00319/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 319 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Mignacca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di NT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Monica Manica e Viviana Biasetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Monica Manica in NT, piazza Dante n. 15;
Appag - Agenzia Provinciale per i Pagamenti della Provincia Autonoma di NT, non costituita in giudizio;
nei confronti
Comune di CO, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - di NT n. 97/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di NT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 la Cons. Gudrun Agostini e udito per la parte appellante l’avvocato Gianluca Mignacca.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’azienda -OMISSIS- chiede la riforma della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di NT (Sezione Unica) n. 97/2023, depositata il 14 giugno 2023, che ha respinto il ricorso R.G. 169/2022 dalla stessa proposto per l’annullamento del provvedimento dell’Agenzia Provinciale per i pagamenti della Provincia Autonoma di NT (AG), a firma del Responsabile Unità Tecnica e di Autorizzazione dei Premi n. 151 dell’8 agosto 2022, con cui si determina “ di non accogliere ” la Domanda Unica campagna 2020 n. 235343 sia in riferimento al premio PAC che in riferimento alla richiesta di assegnazione titoli da riserva Nazionale.
2. L’appellante in ordine alle pregresse vicende espone le seguenti circostanze in fatto.
-OMISSIS-è una piccola azienda agricola con sede in -OMISSIS- che dedica la propria attività al pascolo di animali bovini, ovini e caprini. Il legale rappresentante, giovane agricoltore al di sotto dei 40 anni, nel 2020 si è insediato per la prima volta in qualità di capo azienda e stante tale status con domanda presentata all’AG, rubricata al numero 23534, relativa all’annualità 2020, ha chiesto l’accesso alla riserva nazionale dei titoli PAC secondo la fattispecie di cui alla all’art. 30, par. 11 lett. a) del Reg. Ue 1307/2013 che prevede il riconoscimento di tali diritti in numero pari all’ammontare delle superfici ammissibili nonché i relativi premi comunitari del settore di domanda unica.
Ricorda che il riconoscimento dei titoli è disciplinato, a livello generale, dalle fonti comunitarie citate nonché a livello nazionale dal DM 7.6.2018 n. 5465 e dalla circolare Agea 2018 prot. n. 49227 dell’8.6.2018 dalle quali emerge che “ l’accesso alla riserva nazionale per le fattispecie A e B è consentito una sola volta ”.
Ai fini dell’ammissibilità degli aiuti richiesti l’azienda istante ha indicato delle superfici localizzate ne territorio comunale di CO (AQ), pari a 555,3287 ettari, destinate a prati permanenti ai sensi dell’art. 4, lett. h), del Regolamento UE n. 1307/2013.
Per la dimostrazione della detenzione legale di tali superfici agricole allegava un contratto di associazione temporanea di imprese, cui la-OMISSIS- - con successiva approvazione del Comune di CO ai fini del contratto di concessione - aveva aderito in qualità di associata/mandante del raggruppamento temporaneo di imprese, facente capo alla mandataria, Società agricola -OMISSIS-di -OMISSIS-, che era risultata aggiudicataria, in esito ad una procedura di evidenza pubblica promossa dal comune di CO nel 2020, del “ contratto per la concessione a titolo oneroso dei terreni demaniali del Comune di CO da destinare a pascolo ovino per la stagione pascoliva 2020/2021 ”, rispettivamente per i lotti 1 e 2, contratti firmati in data 9 luglio 2020.
I contratti concessori prevedevano una durata temporale dal 15.5.2020 al 14.5.2021, mentre il diritto di utilizzo (pascolo) era limitato al periodo dal 20.6.2020 al 15.11.2020.
In ragione di quanto sopra,-OMISSIS- ha provveduto, nelle diverse date del 7.7.2020 e 14.8.2020 a corrispondere, direttamente, al comune di CO gli importi di euro 43.134,00 e 28.756,00 a titolo di corrispettivo per l’uso in quota parte dei terreni demaniali da destinare a pascolo per la superficie ad essa assegnata di ettari 563.22.46.
In sede di istruttoria l’Organismo Pagatore AG ha richiesto la produzione di un’attestazione da parte del comune di CO circa l’esistenza di un titolo valido di conduzione dei fondi comunali che è stata tempestivamente trasmessa dalla ricorrente con nota del 11.3.2022.
E tuttavia, con nota del 25.3.2022 l’AG ha comunicato alla ricorrente la sospensione dell’istruttoria in considerazione del fatto che: “ è pervenuta alla scrivente ulteriore documentazione relativa al Comune di CO che necessita di un supplemento istruttorio ”.
Con successiva comunicazione del 10.5.2022 l’agenzia precisava ulteriormente che “ È recentemente pervenuta ad AG una comunicazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura dell’Aquila, che riguarda, tra l’altro, anche la Società agricola -OMISSIS-di -OMISSIS-, ovvero la Società capofila del contratto di compartecipazione di cui è parte, per l’annualità 2020 sui terreni del Comune di CO, la -OMISSIS- (CUAA: 02588920229), da Lei patrocinata. Poiché la posizione di queste Società, ai fini della eventuale revoca di contributi già erogati, ovvero dell’eventuale diniego di contributi non ancora erogati, riguarda più Organismi Pagatori italiani, la Direzione di AGEA Coordinamento ha chiesto formalmente al Comune di CO – sulla scorta del provvedimento interdittivo antimafia appresso citato di comunicare il provvedimento di revoca del contratto costituente titolo di possesso delle superfici inserite nelle domande di premio e/o contributo relativamente a tali terreni. ”.
Sottolinea l’appellante, sennonché, il comune di CO non solo non ha pronunciato la risoluzione del contratto per la stagione 2020/2021 (anno d’interesse) ma con riferimento all’annualità 2021/2022 (riguardante altra concessione per i lotti 5, 6 e 7 con altro raggruppamento di imprese su cui pende autonomo ricorso) ha emesso la determinazione n. 97 del 14.5.2022 con la quale ha revocato la determinazione n. 52/2022 di “risoluzione di diritto dei contratti” in precedenza adottata in virtù degli artt. 91, 92 e 94 del d.lgs. 159/2011 e dagli artt. 7 e 8 dei contratti, consentendo a norma dell’art. 48 c. 17 del Codice dei Contratti la sostituzione della mandataria con salvezza, quindi, del rapporto.
A fronte di tale insindacabile decisione da parte del Comune di CO-OMISSIS- invitava AG a definire positivamente il procedimento per l’annualità 2020/21 per cui è causa.
Appresa la volontà dell’ente locale di non procedere alla risoluzione dei contratti di affitto del fondo rustico per l’anno 2020, i quali, per altro, avevano ormai esaurito i propri effetti (scadenza al 14.5.2021 n.d.r.), l’AG ha comunque adottato il provvedimento, oggetto dell’odierno giudizio, con cui ha denegato la richiesta di accesso alla riserva Nazionale e decretato il rigettato quella di pagamento del premio comunitario.
A tale riguardo osserva l’appellante che il provvedimento AG che richiama “ la comunicazione inerente l’informativa antimafia interdittiva prot. n. 14996 del 10 marzo 2021 (recte 2022) rilasciata dalla Prefettura, ufficio Territoriale del Governo di Pescare, nei confronti della società agricola -OMISSIS-di -OMISSIS- ” e i principi enunciati dalla Adunanza Plenaria del 23/2020 ha ritenuto di estendere oltre modo gli effetti interdittivi anche nei confronti della società ricorrente dichiarando risolto e/o caducato il titolo di conduzione posto a base della domanda di assegnazione sebbene tale contratto non fosse stato risolto dall’amministrazione comunale.
3. Ritenendo il provvedimento illegittimo e gravemente lesivo, la-OMISSIS- -OMISSIS- ha proposto ricorso al T.R.G.A. di NT, affidato a cinque motivi di censura, tesi a denunciare l’omessa considerazione delle precedenti osservazioni, la violazione degli 84, 91, 92, 94 e 94-bis del d.lgs. 159/2011, erronea valutazione dei presupposti e plurimi profili di eccesso di potere, avendo ecceduto l’amministrazione i poteri alla stessa spettante in sede di istruttoria delle domande, la non applicabilità dei principi enucleati da AP 23/2020, la mancata applicazione di quanto previsto dall’art. 4 del Reg UE 640 del 2014 rubricato “ Forza maggiore e circostanze eccezionali ”, la mancata considerazione del profilo dell’assenza di colpa e, infine, la disparità di trattamento rispetto all’azione di altri Organismi pagatori proprio con riferimento ad altre aziende detentrici di fondi dello stesso comune e detenute in forza del medesimo contratto, domandandone l’annullamento.
4. Ad esito del giudizio, l’adito T.R.G.A., con la sentenza ora appellata, ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione processuale di AG in quanto struttura organizzativa della Provincia Autonoma di NT. Nel merito ha rigettato il ricorso giudicando fondato il secondo motivo; in particolare ha considerato irrilevante la mancata adozione da parte del Comune di CO di un provvedimento di risoluzione espressa dei contratti di concessione per il fatto che “… in forza del combinato disposto degli articoli sopra citati del d.lgs. n. 159 del 2011, in particolare dell’art. 92, comma 3, nonchè dell’art. 8 (Clausola antimafia) dei contratti di concessione….l’interdittiva antimafiasi si configura quale condizione ipso iure risolutiva, di talché “il contratto è risolto immediatamente ed automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive”, ritenendo non più vigenti le concessioni; la sentenza ha infine specificato che il non accoglimento della Domanda Unica di pagamento per l’anno 2020 non dipende direttamente dall’interdittiva antimafia, che non ha interessato-OMISSIS-, bensì dalla risoluzione ( ope legis ) delle presupposte concessioni cui è conseguita anche la risoluzione degli atti di sub-conduzione, “ configurandosi dunque nella specie l’insussistenza da parte della società istante dell’idoneo titolo di detenzione di superfici obbligatoriamente richiesto per l’inserimento delle superfici nel fascicolo aziendale e per il conseguente ottenimeno dei contributi agricoli ”.
5. Con ricorso notificato il 4 gennaio 2024 e depositato il 15 gennaio 2024, la società agricola-OMISSIS- ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma sulla base di tre motivi di ricorso, che sono come segue rubricati.
I. “ Erroneità dei capi VI e VII della sentenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 91, 92, 94 e 94 bis del D.lgs. 159/2011; difetto assoluto di motivazione; eccesso di potere per carenza ed erronea valutazione dei presupposti; violazione del principio dell’affidamento; violazione del principio di proporzionalità; violazione dei principi di correttezza e buona fede; eccesso di potere per sviamento; eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta; eccesso di potere per perplessità dell’azione amministrativa; eccesso di potere per irragionevolezza ”;
II. “ Erroneità del capo VIII della sentenza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del Reg. UE 640 del 2014 per impossibilità di statuire la decadenza e/o mancata ammissione al beneficio per esistenza di una circostanza eccezionale e/o di forza maggiore. Per impossibilità di statuire la decadenza e/o mancata ammissione del beneficio per esistenza di assenza di colpa in capo al beneficiario ”;
III. “ Erroneità del capo IX – disparità di trattamento. Violazione del principio di ragionevolezza. Violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione, sancito dall’art. 97 Cost .”.
6. In data 29 aprile 2024, si è costituita in giudizio la Provincia di NT per resistere al ricorso. Nei termini di rito entrambe le parti hanno depositato memorie difensive e di replica ex art. 73, comma 2 cod. proc. amm.
7. All’udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di appello presenta carattere assorbente ed è da ritenersi fondato.
1.1. Con il presente motivo la appellante censura l’erroneità delle statuizioni di rigetto che investono il secondo e terzo motivo del ricorso introduttivo. Con tali mezzi la ricorrente aveva messo in dubbio il potere dell’Organismo pagatore di ritenere risolto un contratto stipulato dall’ente comunale con l’ATI in assenza di una manifestazione di tale ente concedente alla stregua dei soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2 del D.lgs. 159/2011 ai limitati effetti di concretizzare una fictio iuris in grado di generare il presupposto per il diniego del contributo (assenza del titolo di conduzione).
Aveva inoltre posto la questione in ordine agli effetti interdittivi nei confronti di soggetti terzi incolpevoli e in relazione ad un rapporto esaurito. Nella specie i contratti di concessione erano terminati il 14.5.2021 a fronte dell’interdittiva antimafia pervenuta il 10.3.2022, quasi un anno dopo.
Rileva l’appellante come entrambe le questioni investono l’apparato normativo nel suo complesso desumibile dagli artt. 83, 84, 91, 92, 94 del Dlgs. 159/2011 e pongono tra gli altri una questione di ragionevolezza di un sistema che nella sostanza consentirebbe ad un’amministrazione terza di ritenere risolto, ai limitati fini un rapporto conseguenziale (la sub-concessione), un contratto che ha già esaurito i propri effetti inter alios coinvolgendo una impresa non interdetta id est incolpevole concretizzando in tal modo un effetto interdittivo in suo danno.
A tale riguardo evidenzia che in riferimento all’annualità 2020/2021 (oggetto di causa) il comune di CO non ha ritenuto caducato il rapporto con una presa d’atto dell’effetto risolutivo, nonostante dagli atti emerga l’insistente richiesta dell’AG di provvedere ad adottare una determinazione di risoluzione, come aveva fatto per l’annualità 2021/2022. Nonostante tale assenza, con riguardo alla domanda unica 2020/2021, la disciplina antimafia è stata posta a fondamento del diniego da parte di AG, amministrazione terza rispetto alle vicende contrattuali, che come tale non sarebbe a ciò legittimata, come avrebbero già acclarato le ordinanze assunte da questa Sezione n. 747 e n. 749 del 24 febbraio 2023, in relazione alle pur diverse vicende, riguardanti l’annualità 2021/2022.
La appellante insiste nel fatto che gli effetti interdittivi anche alla luce della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 23/2020 non possano andare oltre i rapporti esauriti per i quali l’esigenza di pubblico interesse ivi sottesa non è più attuale. Contesta quindi la possibilità per AG di applicare direttamente e per conto di terze amministrazioni (nella specie il Comune di CO) gli artt. 92 commi 3 e 4 e 94 del Dlgs. 159/2011 nei confronti di una società “non interdetta” come la ricorrente ed ai rapporti conseguenziali. Ritiene che in assenza di revoca del contratto di concessione da parte dell’ente locale, l’Agenzia resistente rimanga vincolata a ritenere sussistente il titolo di conduzione ai fini delle determinazioni sulle istanze di contributo. Questo perché, con riferimento ai contributi comunitari in questione, il ruolo di soggetto di cui all’art. 83 commi 1 e 2 del Dlgs. 159/2011 è assunto dall’Organismo pagatore limitatamente al procedimento amministrativo di propria competenza e soltanto a valle, a seguito della verifica di ammissibilità del premio ossia allorquando, una volta conclusa positivamente l’effettiva attribuzione degli stessi e prima della loro liquidazione si renda necessario richiedere l’informativa liberatoria alla prefettura competente oppure ad erogare le attribuzioni sotto condizione risolutiva al soggetto che le richiede. È quindi all’interno di tale fase per c.d. finale che l’organismo pagatore può svolgere le verifiche proprie di cui all’art. 83 e rivendicare la potestà di “revocare”, una volta intervenuto con esito negativo il controllo antimafia, i contributi e/o le attribuzioni.
1.2. La Provincia appellata invece insiste nella correttezza della pronuncia e afferma che, in questi casi, si produce la risoluzione ex lege dei contratti di concessione quale effetto diretto ed automatico della informazione interdittiva, senza necessità di provvedimenti positivi da parte del comune. Rileva che l’art. 92 co. 3 del d.lgs. 159/2011 stabilisce, come principio cardine, che la corresponsione di contributi, finanziamenti, agevolazioni e altre erogazioni di cui all’articolo 67, fra cui sono annoverabili anche le concessioni pubbliche, in caso di assenza di rilascio di informativa antimafia liberatoria nei termini prescritti dalla legge o in casi di estrema urgenza, sia subordinata ad una condizione risolutiva. L’art. 8 dei contratti sottoscritti fra la -OMISSIS-e il Comune di CO in data 9 luglio 2020, rubricato “ Clausola antimafia ”, prevede espressamente la risoluzione “ immediata ed automatica ” degli stessi nel caso in cui dovesse pervenire un’informazione antimafia interdittiva.
La lettura in combinato disposto delle disposizioni richiamate porta a qualificare la “clausola antimafia” apposta nel contratto come condizione risolutiva legale, che opera dunque di diritto, senza necessità di una nuova manifestazione di volontà delle parti, in quanto difetta qualsiasi potere discrezionale delle parti stipulanti, vista la natura per l’appunto di “ condicio iuris ” imposta dalla legge. Specifica che la condizione risolutiva prevista dalla legge antimafia non è “rinunciabile” dalle parti e che un accordo che, al verificarsi della condizione prevedesse sic et simpliciter la continuazione del rapporto parrebbe essere nullo per illiceità dell’oggetto e/o per contrasto con la norma imperativa di legge che impedisce alla pubblica amministrazione di stipulare negozi con soggetto attinto da informazione interdittiva antimafia (cita Consiglio di Stato sez. III, 07/02/2024). Prosegue nell’affermare che, di conseguenza, se anche si volesse ammettere, in astratta ipotesi, un margine residuo e del tutto eccezionale di valutazione in capo al Comune di CO sul mantenimento del rapporto di concessione, nel caso in esame, la facoltà prevista dall'art. 94 del d.lg. n. 159 del 2011 di mantenere in essere i contratti di concessione dei beni demaniali in presenza della informazione interdittiva sarebbe in ipotesi remota e residuale, e dunque consentita al solo fine di tutelare l'interesse pubblico attraverso una valutazione espressa e motivata di convenienza in relazione a circostanze particolari, quali il tempo dell'esecuzione del contratto o la sua natura, o la difficoltà di trovare un nuovo contraente, se la causa di decadenza sopravviene ad esecuzione ampiamente inoltrata (così T.A.R., Palermo, sez. I , 06/09/2016 , n. 2122).
Afferma, infine, la Provincia che gli effetti dell’avveramento della condizione risolutiva ai sensi dell’art. 1360 codice civile, retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, a nulla rilevando che il contratto o i contratti risolti siano stati eseguiti o siano già scaduti. Tale retroattività è necessaria e inconfutabile, visto che la sopravvenienza di un’interdittiva antimafia comporta “ l’accertamento dell’incapacità originaria del privato ad essere destinatario di un rapporto con la pubblica amministrazione ” e che “ le determinazioni amministrative di caducazione del contratto d’appalto sono emanate, dunque, nell’esercizio di un potere vincolato ” (a riguardo cita, C.d.S. n. 5093/2022).
1.3. Fatte queste premesse, si dà atto che il caso all’attenzione del Collegio presenta delle caratteristiche del tutto peculiari per il fatto che vengono in rilievo due rapporti distinti che tuttavia in qualche modo si intersecano, in quanto si tratta di erogare una sovvenzione comunitaria in ragione di un titolo di conduzione, che nella specie è costituito dal contratto di concessione del Comune di CO alla ATI avente capofila la -OMISSIS-di -OMISSIS- e dal sub-contratto con la mandante-OMISSIS-, relativo ad un rapporto giuridico di durata che era già pienamente esaurito al momento dell’intervento della interdittiva antimafia, nel marzo 2022.
I nodi principali da sciogliere riguardano quindi la questione se AG (ente terzo) possa considerare risolto/revocato e quindi tanquam non esset il contratto di concessione del Comune di CO, e “a cascata” il sub-contratto, oppure, più in generale, se possa considerare quella interdittiva antimafia riguardante altro soggetto ostativa anche ai fini della concessione del contributo richiesto dalla mandante-OMISSIS- sulla base di quel titolo.
Vengono qui specialmente in rilievo oltre all’art. 83 del d.lgs. n. 159 del 2011 (rubricato: “ Ambito di applicazione della documentazione antimafia ”) che, per i rispettivi ambiti di competenza, riguarda sia il Comune di CO (per il rapporto concessorio) sia l’Organismo pagatore (per la parte contributiva), il comma 1 dell’art. 67 (rubricato “ Effetti delle misure di prevenzione ”) che “ Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: ... b) ... concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali; ... g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali; ... ” e infine l’art. 92 (rubricato “ Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia”), il quale dispone al comma 3 che “... I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite ”, e al comma 4 che sancisce che “ La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all’autorizzazione del subcontratto ”.
Anzitutto il Collegio ritiene che la revoca e/o il recesso previsto dalla sopra richiamata disposizione, per operare e per esplicare effetti nel rapporto interno ma anche rispetto ai terzi, debba essere formalmente dichiaro dalla parte contrattuale pubblica che, in questi casi, soggiace ad un preciso obbligo ex lege in tale senso impostole dalla normativa antimafia, al quale non si può sottrarre, pena le responsabilità anche penali.
E’ inoltre avviso di questo Collegio che tale obbligo gravante sull’amministrazione contraente, nel caso di sopravvenuta interdittiva antimafia, sussista anche per i contratti già esauriti che - con quel soggetto successivamente dichiarato incapace - non avrebbero mai potuto essere stipulati.
Se, questi contratti, come nel caso di specie, costituiscono poi anche titolo per una domanda di contribuzione comunitaria, e quindi su quel versante vi sono oggi effetti ancora in itinere , l’obbligo gravante sulla pubblica amministrazione concedente, nella specie il Comune di CO, è ulteriormente rafforzato in ragione del particolare interesse pubblico e finanziario sottostante.
In altre parole, si ritiene, condividendo sul punto quanto affermato dall’appellante, che la risoluzione di una concessione quale effetto ope legis della informazione interdittiva non sia diretta ed automatica (con efficacia erga omnes), come sostenuto dalla Provincia e condiviso dal primo giudice, ma che richieda, per operare nei rapporti tra le parti e con riguardo ai terzi, l’adozione da parte dell’amministrazione concedente di un atto di accertamento che venga portato nella sfera di conoscenza della controparte e anche dell’ente pagatore.
A riguardo non si rinviene alcun fondamento normativo che attribuisca all’Organismo pagatore il potere considerare “ motu proprio ” risolto un contratto stipulato da un comunale in assenza di una manifestazione di tale ente concedente alla stregua dei soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2 del D.lgs. 159/2011. Un tale fondamento normativo di un supposto potere di “disapplicazione” di negozi giuridici inter alios non si rinviene nemmeno nel diritto unionale.
Il Reg. CE 11 marzo 2014, n. 907/2014, valorizzato da AG e dalla Provincia, prevede che l’organismo pagatore “ resta in ogni caso responsabile dell’efficace gestione dei fondi interessati; esso rimane l’unico responsabile della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, compresa la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, e ad esso compete dichiarare alla Commissione la spesa corrispondente e contabilizzarla ”.
Tuttavia, una tale previsione non può giustificare, stante anche l’autonomia procedurale degli Stati membri dell’Unione europea, che AG consideri tamquam non essent i contratti adottati da altre amministrazioni in presenza di eventi che rendono operative le clausole risolutive espresse. Ragionando diversamente, verrebbero minate le basilari esigenze di certezza e stabilità dei rapporti giuridici.
AG, nell’esercizio delle funzioni di controllo sull’intera procedura ad essa attribuite, laddove ravvisi possibili illegittimità degli atti delle altre amministrazioni oppure la mancata adozione dalle stesse di atti vincolati o comunque, in questi casi obbligatori in quanto imposti dalla normativa antimafia, alla quale tutte le pubbliche amministrazioni devono garantire effettività, dovrà attivare i rimedi ordinari previsti dall’ordinamento, ossia stimolare l’intervento di recesso/revoca da parte dell’altra amministrazione, eventualmente agire contro il silenzio serbato o richiedere esso stesso accertamenti in sede giudiziaria ove a ciò sia legittimata e segnalare le irregolarità ai competenti organi di controllo.
Ciò che invece non può ammettersi - in ossequio al principio di legalità, da cui discendono i principi di nominatività e tipicità dei poteri amministrativi - è l’esercizio, da parte dell’Organismo pagatore, di un potere di considerare invalidi contratti stipulati tra amministrazione terza e soggetti privati, anche nel caso in cui sia intervenuta interdizione antimafia e nonostante sia prevista la risoluzione ope legis , di cui non si rinviene un fondamento normativo né nell’ordinamento dell’Unione europea, né in quello nazionale e per la cui efficacia sia comunque necessario un atto di accertamento da parte dell’amministrazione comunale da comunicarsi ritualmente alla controparte.
Questo perché, con riferimento ai contributi comunitari in questione, il ruolo di soggetto di cui all’art. 83 commi 1 e 2 del Dlgs. 159/2011 è assunto dall’Organismo pagatore limitatamente al procedimento amministrativo di propria competenza. È quindi all’interno di tale procedimento che l’organismo pagatore può e deve svolgere le verifiche di cui all’art. 83 e rivendicare la potestà di “revocare”, una volta intervenuto con esito negativo il controllo antimafia, i contributi e/o le attribuzioni.
Per le ragioni sopra esposte, in accoglimento del primo motivo di appello e nei limiti di cui in motivazione, deve essere pronunciato l’annullamento del provvedimento impugnato, facendo salvi – in sede di riesame della domanda – i poteri spettanti in questi casi all’Organismo pagatore, ivi compreso se e qualora applicabile il potere di sospensione.
3. I restanti motivi in conseguenza della inutilità della pronuncia sono da ritenersi assorbiti.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così dispone:
- accoglie l 'appello proposto dalla società-OMISSIS- -OMISSIS- (primo motivo);
- e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso introduttivo nei limiti di cui in motivazione e annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la Provincia autonoma di NT (considerato che AG non è legittimata passiva) a rifondere le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, che complessivamente si liquidano in euro 6.000,00 (seimila/00) oltre gli accessori di legge, in favore della parte appellante-OMISSIS- -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti interessati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.