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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/10/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1178/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
SE LI ON - Presidente
ZA BE - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1178/2025 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
nato ad [...] il [...] (Avv. Morello Giovanna) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. Zucchetto Elia) Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
1 22 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i coniugi e con ricorso depositato in data Parte_1 Controparte_1
28.07.2025, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. “Entrambi i genitori, consapevoli delle attuali difficoltà nella gestione congiunta della responsabilità genitoriale, dovuta alle gravi condizioni di salute del padre, concordano sulla necessità di disporre l'affidamento esclusivo alla madre dei figli e quale soluzione più idonea Per_1 Persona_2
a garantire ai figli stabilità e continuità nelle cure e nell'educazione. In particolare, il Sig. Parte_1 iconosce l'impossibilità di esercitare in modo effettivo il proprio ruolo genitoriale, a causa
[...] delle sue condizioni di salute. Tale consapevolezza ha portato entrambi i genitori a ritenere che un affidamento esclusivo alla madre rappresenti la scelta più conforme all'interesse dei figli. Alla luce di quanto esposto, appare evidente come la concessione dell'affidamento esclusivo alla madre non costituisca una misura punitiva nei confronti del padre, bensì una necessità dettata dall'esigenza di garantire ai minori una crescita armoniosa e stabile, permettendo che le loro esigenze vengano adempiute con tempestività dalla genitrice collocataria. Resta ferma ogni possibilità per il padre di esprimere e coltivare rapporti significativi coi figli secondo un calendario che tenga conto della sua disponibilità e dell'interesse preminente dei minori, ma è opinione degli odierni conchiudenti che ogni decisione relativa alla loro vita quotidiana e straordinaria vada attribuita alla madre, quale unico genitore in grado di garantire una gestione coerente e tempestiva delle loro esigenze.
I genitori si impegnano reciprocamente a garantire la libertà di rapporti di e con Per_1 Per_2 entrambi e a tal fine si accordano nel senso che i figli trascorreranno con il padre un fine settimana ogni quindici giorni, dalle ore 20,00 del venerdì, fino alle ore 18,00 della domenica, nonché, ogni settimana, il pomeriggio del martedì, oppure di un altro giorno concordato dai genitori, in ragione dei rispettivi impegni, dalle ore 18,00, sino alle ore 20,00. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa. Nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno, con ciascuno dei due genitori, due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il
30 maggio di ogni anno, tenendo conto del calendario scolastico e delle rispettive esigenze lavorative, mentre per le altre festività e per il giorno del compleanno dei figli e si seguirà il Per_1 Per_2
criterio dell'alternanza annuale;
2 2. Resta inteso tra le parti, verrà garantita ad entrambi ogni frequentazione e relazione di vita con i figli. Resta altresì inteso, che i coniugi si riconoscono fin d'ora una certa flessibilità nell'applicazione del descritto calendario, in relazione ad eventuali esigenze contingenti, come, a titolo meramente esemplificativo, malattia o impegni professionali o familiari dell'uno o dell'altro genitore, nell'ottica di mantenere inalterato nella sostanza il rapporto di frequentazione con i figli. In caso di malattia di o di , presso l'uno o l'altro dei genitori, questi fin d'ora s'impegnano a collaborare Per_1 Per_2 tra loro nel migliore interesse dei bambini ed a consentirsi l'accesso presso i rispettivi domicili per visitarli. Resta inteso, infine, che entrambi i genitori si assicurano incondizionato accesso telefonico e che concorderanno ogni aspetto concreto dei loro rapporti e frequentazioni con il figlio, tenendo in preminente considerazione le esigenze e le preferenze dei minori;
3. il mantenimento dei figli minori, comprese le spese straordinarie, sarà a totale carico della madre stante la gravità delle patologie che affliggono il padre e lo rendono totalmente inidoneo al lavoro
(all. 1).
4. I coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
5. Il Sig. relativamente al finanziamento di €. 25.557,12, comprensivo di costi totali Parte_1 del credito, contratto presso la Compass – Gruppo Mediobanca, il 03/03/2021, sottoscritto al fine di provvedere alla ristrutturazione di un immobile sito c.da Fauma di proprietà del padre, sig. CP_2
in merito al quale la Sig.ra è solo intervenuta a titolo di coobbligata,
[...] Controparte_1
provvederà nella misura del 100%, al pagamento delle rate maturate e maturande;
inoltre, lo stesso si adopererà, entro dieci giorni dalla intervenuta Sentenza che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, a destituire, ove la Banca lo consentirà, la moglie dalla Controparte_1 coobbligazione sottoscritta. Nel caso in cui la Compass – Gruppo Mediobanca non dovesse consentire la destituzione di , comunque, il sig. si obbliga a pagare Controparte_1 Pt_1
l'intero finanziamento;
6. Il sig. presta il consenso affinché la sig.ra percepisca l'assegno unico per Parte_1 entrambi i figli.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio
Che all'udienza del 22.10.2025, le parti hanno depositato le note di trattazione scritta confermando la volontà di non volersi riconciliare e di divorziare alle condizioni concordate;
che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
3
ritenuto che
la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta;
che, infatti, dalla documentazione prodotta risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del
Tribunale e l'omologa della separazione personale con decreto esecutivo;
che pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura spirituale e materiale fra i coniugi;
che la domanda, sussistendo tutti i presupposti di legge, deve quindi essere accolta;
ritenuto che
, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a AN (AG) il 26 settembre 2009 da nato ad [...] il [...] e nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
14/09/1988, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di AN al n.74, parte
II, seria A dell'anno 2009; omologa le condizioni di divorzio concordate nel ricorso introduttivo depositato il 14.05.2025, sopra riportate;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 23.10.2025
L'ESTENSORE
ZA BE
IL PRESIDENTE
SE LI ON
(atto firmato digitalmente)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
SE LI ON - Presidente
ZA BE - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1178/2025 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
nato ad [...] il [...] (Avv. Morello Giovanna) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. Zucchetto Elia) Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
1 22 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i coniugi e con ricorso depositato in data Parte_1 Controparte_1
28.07.2025, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. “Entrambi i genitori, consapevoli delle attuali difficoltà nella gestione congiunta della responsabilità genitoriale, dovuta alle gravi condizioni di salute del padre, concordano sulla necessità di disporre l'affidamento esclusivo alla madre dei figli e quale soluzione più idonea Per_1 Persona_2
a garantire ai figli stabilità e continuità nelle cure e nell'educazione. In particolare, il Sig. Parte_1 iconosce l'impossibilità di esercitare in modo effettivo il proprio ruolo genitoriale, a causa
[...] delle sue condizioni di salute. Tale consapevolezza ha portato entrambi i genitori a ritenere che un affidamento esclusivo alla madre rappresenti la scelta più conforme all'interesse dei figli. Alla luce di quanto esposto, appare evidente come la concessione dell'affidamento esclusivo alla madre non costituisca una misura punitiva nei confronti del padre, bensì una necessità dettata dall'esigenza di garantire ai minori una crescita armoniosa e stabile, permettendo che le loro esigenze vengano adempiute con tempestività dalla genitrice collocataria. Resta ferma ogni possibilità per il padre di esprimere e coltivare rapporti significativi coi figli secondo un calendario che tenga conto della sua disponibilità e dell'interesse preminente dei minori, ma è opinione degli odierni conchiudenti che ogni decisione relativa alla loro vita quotidiana e straordinaria vada attribuita alla madre, quale unico genitore in grado di garantire una gestione coerente e tempestiva delle loro esigenze.
I genitori si impegnano reciprocamente a garantire la libertà di rapporti di e con Per_1 Per_2 entrambi e a tal fine si accordano nel senso che i figli trascorreranno con il padre un fine settimana ogni quindici giorni, dalle ore 20,00 del venerdì, fino alle ore 18,00 della domenica, nonché, ogni settimana, il pomeriggio del martedì, oppure di un altro giorno concordato dai genitori, in ragione dei rispettivi impegni, dalle ore 18,00, sino alle ore 20,00. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa. Nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno, con ciascuno dei due genitori, due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il
30 maggio di ogni anno, tenendo conto del calendario scolastico e delle rispettive esigenze lavorative, mentre per le altre festività e per il giorno del compleanno dei figli e si seguirà il Per_1 Per_2
criterio dell'alternanza annuale;
2 2. Resta inteso tra le parti, verrà garantita ad entrambi ogni frequentazione e relazione di vita con i figli. Resta altresì inteso, che i coniugi si riconoscono fin d'ora una certa flessibilità nell'applicazione del descritto calendario, in relazione ad eventuali esigenze contingenti, come, a titolo meramente esemplificativo, malattia o impegni professionali o familiari dell'uno o dell'altro genitore, nell'ottica di mantenere inalterato nella sostanza il rapporto di frequentazione con i figli. In caso di malattia di o di , presso l'uno o l'altro dei genitori, questi fin d'ora s'impegnano a collaborare Per_1 Per_2 tra loro nel migliore interesse dei bambini ed a consentirsi l'accesso presso i rispettivi domicili per visitarli. Resta inteso, infine, che entrambi i genitori si assicurano incondizionato accesso telefonico e che concorderanno ogni aspetto concreto dei loro rapporti e frequentazioni con il figlio, tenendo in preminente considerazione le esigenze e le preferenze dei minori;
3. il mantenimento dei figli minori, comprese le spese straordinarie, sarà a totale carico della madre stante la gravità delle patologie che affliggono il padre e lo rendono totalmente inidoneo al lavoro
(all. 1).
4. I coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
5. Il Sig. relativamente al finanziamento di €. 25.557,12, comprensivo di costi totali Parte_1 del credito, contratto presso la Compass – Gruppo Mediobanca, il 03/03/2021, sottoscritto al fine di provvedere alla ristrutturazione di un immobile sito c.da Fauma di proprietà del padre, sig. CP_2
in merito al quale la Sig.ra è solo intervenuta a titolo di coobbligata,
[...] Controparte_1
provvederà nella misura del 100%, al pagamento delle rate maturate e maturande;
inoltre, lo stesso si adopererà, entro dieci giorni dalla intervenuta Sentenza che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, a destituire, ove la Banca lo consentirà, la moglie dalla Controparte_1 coobbligazione sottoscritta. Nel caso in cui la Compass – Gruppo Mediobanca non dovesse consentire la destituzione di , comunque, il sig. si obbliga a pagare Controparte_1 Pt_1
l'intero finanziamento;
6. Il sig. presta il consenso affinché la sig.ra percepisca l'assegno unico per Parte_1 entrambi i figli.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio
Che all'udienza del 22.10.2025, le parti hanno depositato le note di trattazione scritta confermando la volontà di non volersi riconciliare e di divorziare alle condizioni concordate;
che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
3
ritenuto che
la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta;
che, infatti, dalla documentazione prodotta risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del
Tribunale e l'omologa della separazione personale con decreto esecutivo;
che pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura spirituale e materiale fra i coniugi;
che la domanda, sussistendo tutti i presupposti di legge, deve quindi essere accolta;
ritenuto che
, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a AN (AG) il 26 settembre 2009 da nato ad [...] il [...] e nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
14/09/1988, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di AN al n.74, parte
II, seria A dell'anno 2009; omologa le condizioni di divorzio concordate nel ricorso introduttivo depositato il 14.05.2025, sopra riportate;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 23.10.2025
L'ESTENSORE
ZA BE
IL PRESIDENTE
SE LI ON
(atto firmato digitalmente)
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