Art. 2152. Applicazione dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo 1. Il comma 1-bis dell' articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86 e' cosi' sostituito:
<<1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al
personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito di collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, di cui ((agli articoli 909 e 2145)) del codice dell'ordinamento militare . Il diritto del coniuge puo' essere esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non puo' piu' essere esercitato all'atto del definitivo collocamento in congedo>>.
<<1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al
personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito di collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, di cui ((agli articoli 909 e 2145)) del codice dell'ordinamento militare . Il diritto del coniuge puo' essere esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non puo' piu' essere esercitato all'atto del definitivo collocamento in congedo>>.