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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 13645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13645 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32620/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice OR IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da nata il [...] a [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Paoli nei confronti del Controparte_1
, a Islamabad – rappresentato ex lege
[...] Controparte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
…….
La parte ricorrente ha attivato la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. per sentire accogliere dal Tribunale le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Diritti della Persona
e Immigrazione Civile, in persona del Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e richiesta rigettata NEL MERITO accertato il silenzio-inadempimento da parte
[...]
, ordinare all'amministrazione di provvedere a fissare in via d'urgenza Parte_2 entro il termine massimo di 15 giorni o comunque in un termine ritenuto equo dal Giudice un appuntamento al fine di esaminare la documentazione relativa alla richiesta di ricongiungimento familiare e concludere il procedimento con un provvedimento espresso. In ipotesi subordinata dichiarare e/o accertare il diritto dl ricorrente al ricongiungimento familiare con ogni conseguenziale provvedimento In ogni caso Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”
L'istante – premesso di aver ottenuto dagli Uffici della Prefettura il nullaosta al ricongiungimento familiare con il marito nato in [...] il [...] - ha lamentato di essersi fin Parte_3 da subito attivata per ottenere l'appuntamento presso l' ad Islamabad per il rilascio Controparte_2 del visto, senza tuttavia riuscire nell'intento poiché, l'Ambasciata, pur adeguatamente sollecitata, non ha mai fissato l'appuntamento richiesto.
Parte ricorrente ha sottolineato come non possa essere revocata in dubbio la tutela del diritto al ricongiungimento familiare tutelato anche a livello sovrannazionale dalla Carta Universale dei Diritti dell'Uomo. Ancora, ha evidenziato, che il protrarsi dell'inerzia da parte dell'amministrazione comporta un danno irreparabile e crescente al nucleo familiare al quale viene inibita la frequentazione e la condivisione della vita quotidiana.
Si è costituito in giudizio il resistente che ha domandato dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere in ragione dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento richiesto.
*****
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell' a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che Controparte_2 deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per “verificare le Controparte_3 procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.” (Nota
Farnesina – ). Controparte_1
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che in questa sede assume carattere assorbente il fatto che, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha comunicato al ricorrente l'avvenuta fissazione dell'appuntamento.
Dunque, preso atto che l'interesse della ricorrente come dedotto nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Possono essere compensate le spese di causa, dal momento che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
“La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito (S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, in data 30 settembre 2025
Il giudice
OR IL
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice OR IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da nata il [...] a [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Paoli nei confronti del Controparte_1
, a Islamabad – rappresentato ex lege
[...] Controparte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
…….
La parte ricorrente ha attivato la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. per sentire accogliere dal Tribunale le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Diritti della Persona
e Immigrazione Civile, in persona del Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e richiesta rigettata NEL MERITO accertato il silenzio-inadempimento da parte
[...]
, ordinare all'amministrazione di provvedere a fissare in via d'urgenza Parte_2 entro il termine massimo di 15 giorni o comunque in un termine ritenuto equo dal Giudice un appuntamento al fine di esaminare la documentazione relativa alla richiesta di ricongiungimento familiare e concludere il procedimento con un provvedimento espresso. In ipotesi subordinata dichiarare e/o accertare il diritto dl ricorrente al ricongiungimento familiare con ogni conseguenziale provvedimento In ogni caso Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”
L'istante – premesso di aver ottenuto dagli Uffici della Prefettura il nullaosta al ricongiungimento familiare con il marito nato in [...] il [...] - ha lamentato di essersi fin Parte_3 da subito attivata per ottenere l'appuntamento presso l' ad Islamabad per il rilascio Controparte_2 del visto, senza tuttavia riuscire nell'intento poiché, l'Ambasciata, pur adeguatamente sollecitata, non ha mai fissato l'appuntamento richiesto.
Parte ricorrente ha sottolineato come non possa essere revocata in dubbio la tutela del diritto al ricongiungimento familiare tutelato anche a livello sovrannazionale dalla Carta Universale dei Diritti dell'Uomo. Ancora, ha evidenziato, che il protrarsi dell'inerzia da parte dell'amministrazione comporta un danno irreparabile e crescente al nucleo familiare al quale viene inibita la frequentazione e la condivisione della vita quotidiana.
Si è costituito in giudizio il resistente che ha domandato dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere in ragione dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento richiesto.
*****
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell' a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che Controparte_2 deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per “verificare le Controparte_3 procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.” (Nota
Farnesina – ). Controparte_1
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che in questa sede assume carattere assorbente il fatto che, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha comunicato al ricorrente l'avvenuta fissazione dell'appuntamento.
Dunque, preso atto che l'interesse della ricorrente come dedotto nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Possono essere compensate le spese di causa, dal momento che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
“La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito (S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, in data 30 settembre 2025
Il giudice
OR IL