Articolo 1584 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1548Articolo 1534
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9 ottobre 2010
Art. 1584. Cessazione dal servizio permanente per nomina a vescovo 1. Il cappellano militare che e' rivestito della dignita' vescovile cessa dal servizio permanente ed e' collocato in congedo assoluto; il diritto al trattamento di quiescenza e' previsto dall'articolo 1625.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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