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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/12/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott. Fabio Luongo Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3168 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione in data 16.12.2025, a seguito delle conclusioni rassegnate dalle parti, e vertente t r a
con l'avv. LIZZI DANIELA Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del rappresentante della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Udine
* * *
OGGETTO: affidamento, collocamento e mantenimento figli nati al di fuori del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
1. disporre che la minore venga affidata in via esclusiva alla Persona_1 madre.
2. disciplinare il diritto di visita padre/figlia con l'ausilio dei Servizi Sociali;
1
3. disporre che il sig. provveda al mantenimento della figlia CP_1 Per_1 mediante versamento mensile alla madre, da effettuarsi entro il giorno 10 di ogni mese, dell'importo di almeno €. 300,00, annualmente rivalutato in base agli indici
Istat, con effetto retroattivo dalla data del deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie alla figlia, come individuate e normate dal protocollo di Intesa del Tribunale di Udine e l'Osservatorio Nazionale sul diritto di
Famiglia sezione di Udine.
4. Riconoscersi il diritto a favore della sig.ra di percepire Parte_1 integralmente l'assegno unico universale in quanto collocataria della figlia minore.
5. Autorizzare la ricorrente a richiedere i documenti di identità della figlia minore
. Per_1
6 . Disporre idonea CTU al fine di valutare la personalità del Sig. e la CP_1 sua capacità genitoriale.
7. Spese legali rimborsate in caso di opposizione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Dalla relazione sentimentale tra le parti, ormai cessata, è nata la figlia in Per_1 data 4.5.2013, minore.
La sig.ra con ricorso depositato in data 11.12.2024, ha adito il Tribunale di Pt_1
Udine chiedendo l'affidamento esclusivo della bambina in proprio favore;
che il padre potesse far visita alla figlia con l'ausilio dei Servizi Sociali;
che il resistente le versasse, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di la somma di Per_1 euro 300,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente, a supporto delle sue pretese, rappresentava che il sig. dopo CP_1 aver cessato improvvisamente la propria attività imprenditoriale nel gennaio 2024, aveva deciso di interrompere anche la convivenza con la compagna e la bambina, trasferendosi in provincia di Napoli dai suoi genitori, pur mantenendo la residenza formale a Latisana. Da quel momento, il padre non aveva mai più contributo al mantenimento della figlia, che ha rivisto e sentito in seguito solo sporadicamente.
Il resistente, nonostante la regolarità della notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio, né è mai comparso personalmente in udienza.
La sig.ra è stata sentita dal giudice relatore, al quale ha dichiarato che il Pt_1 padre non si interessa alle esigenze morali della figlia;
che la chiama solo ogni tanto;
che aveva omesso di farle visita da agosto 2024 fino a febbraio 2025; che nulla ha mai versato, dopo il suo allontanamento nel febbraio 2024, per il mantenimento di 2 (salvo qualcosa durante l'estate su insistenza della madre per l'acquisto di Per_1 libri scolastici). La sig.ra ha anche lamentato l'assenza di dialogo e di Pt_1 collaborazione da parte del sig. per quanto riguarda la gestione degli CP_1 interessi della figlia: in particolare, secondo quanto riferito dalla ricorrente, il resistente non aveva provveduto, nel novembre 2024, alla sottoscrizione del modulo
(pur trasmessogli dalla sig.ra di autorizzazione alla gita scolastica di Pt_1
così impedendo alla figlia di partecipare all'uscita didattica. Allo stesso Per_1 modo, il sig. era rimasto del tutto inerte rispetto alla richiesta della sig.ra CP_1 di eseguire le pratiche per munire la minore del passaporto. Pt_1
Il giudice relatore, in via temporanea ed urgente, aveva disposto, all'esito dell'audizione della ricorrente: l'affidamento esclusivo di alla madre;
Per_1
l'onere del sig. di contribuire al mantenimento ordinario della figlia CP_1 versando alla madre la somma di euro 150,00 mensili;
la suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra genitori;
l'attribuzione in via esclusiva dell'assegno unico universale alla mamma.
Il giudice relatore ha altresì autorizzato la procuratrice attorea ad accedere alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate per ottenere informazioni circa le condizioni economico-reddituali del sig. CP_1
All'esito dell'attività istruttoria, la parte ricorrente, all'udienza del 16.12.2025, ha chiesto di discutere la vertenza, riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso e chiedendone l'immediato accoglimento da parte del Tribunale.
Il giudice ha dunque rimesso la causa in decisione al Collegio.
***
In primo luogo, il Tribunale ritiene sussistano i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato della minore alla madre, essendo la Per_1 sig.ra l'unica figura genitoriale di riferimento per la figlia, l'unico genitore Pt_1 ad occuparsi, quotidianamente e concretamente, di tutte le esigenze, morali e materiali, di Per_1
Il sig. ormai da quasi due anni, ha dimostrato, infatti, un completo CP_1 disinteresse rispetto ai bisogni di accudimento della figlia: egli, come dichiarato dalla sig.ra anche nel corso dell'ultima udienza, non ha mai versato nulla, Per_1 neppure dopo l'emissione dei provvedimenti temporanei, a titolo di assegno di mantenimento ordinario né a titolo di contributo alle spese straordinarie per Per_1
Inoltre, pur chiamando la figlia al telefono per sapere come sta, non risulta un padre 3 effettivamente e quotidianamente presente ed attento alle sue necessità: non si reca in visita della stessa ed ha ostacolato, con i suoi comportamenti evanescenti,
l'adozione e l'attuazione delle decisioni in favore della bambina (si pensi che, a causa della mancanza di risposte paterne alle richieste materne di sottoscrizione, non ha potuto recarsi in gita a novembre 2024: cfr. verbale udienza dd. Per_1
4.3.2025; all'udienza del 24.06.2025 la sig.ra ha dichiarato che il padre non Pt_1 era contattabile al telefono nonostante una visita importante cui doveva sottoporsi
. Per_1
Anche il comportamento processuale del sig. (il quale – pur perfettamente CP_1
a conoscenza della pendenza del giudizio, secondo quanto riferito dalla parte ricorrente – non ha ritenuto di costituirsi né di presentarsi almeno personalmente alle plurime udienze che si sono tenute) è indicativo del disinteresse paterno rispetto alle decisioni in punto affidamento e mantenimento di Per_1
Resta comunque fermo – in assenza di specifiche condotte inadeguate imputate al resistente in ordine al rapporto con la figlia – il diritto di visita del sig. CP_1 che – tuttavia – potrà essere esercitato solo previo preavviso alla madre (almeno 7 giorni prima) e accordo con la stessa sulle modalità e tempistiche di incontro con la figlia: in ogni caso, le visite dovranno svolgersi tenendo conto delle prioritarie esigenze di studio, svago, riposo di nonché degli impegni lavorativi della Per_1 sig.ra Pt_1
In punto misure economiche, si osserva quanto segue.
Il Collegio ritiene di dover aumentare il contributo economico già disposto dal giudice istruttore in via provvisoria (euro 150,00), all'esito dell'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi del sig. 2021 e 2022. CP_1
Anzitutto, va ricordato che l'art. 337 ter comma 4 c.c. prevede che «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
4 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».
Inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Nella quantificazione dell'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore va osservato il principio di proporzionalità, che, a sua volta, postula una effettiva valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita da lui goduto in costanza di matrimonio dei genitori e dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi (cioè del mantenimento diretto)”
(Cassazione civile, sez. I, ordinanza 5 giugno 2023 n. 15693).
Ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari tra genitori, il parametro di riferimento è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c, non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali
(sul punto si veda Cassazione 13.12.2016 n. 25531). Da tali principi consegue che lo stato di disoccupazione ovvero la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento
(Tribunale Vicenza sez. II, 10/05/2021).
Nel caso di specie, il sig. è soggetto giovane (anni 39) che già in passato CP_1 ha dimostrato di possedere ottime capacità e potenzialità di guadagno: negli anni in cui ha svolto attività imprenditoriale in Friuli, egli ha dichiarato redditi imponibili lordi di 55.779,00 (anno 2021: pari ad una disponibilità mensile netta mensile di circa 4.500 euro) e 59.274,00 euro (anno 2022: pari ad una disponibilità mensile netta di circa 3.400 euro). Il resistente risulta titolare di conti depositi e due conti correnti, ancorché non sia stato possibile, per mancata risposta degli istituti di credito, conoscerne i saldi. Infine, risultano attivi due finanziamenti per circa 500 euro mensili.
Tenuto conto, quindi:
-dei notevoli redditi pregressi dichiarati dal sig. e dunque delle sue CP_1 potenzialità reddituali;
-della totale assenza paterna dalla vita di (e quindi della mancanza di forme Per_1 di contribuzione diretta al suo mantenimento ordinario);
-dell'età di (12 anni); Per_1
5 -delle precarie condizioni economiche della sig.ra (barista con contratto a Pt_1 termine a fine mese, ancorché con prospettive di rinnovo a gennaio 2026), la quale vive presso i suoi genitori;
tutto ciò valutato, si ritiene congruo accogliere la domanda attorea e porre quindi a carico del sig. un assegno di mantenimento ordinario per pari ad CP_1 Per_1 euro 300,00 mensili, con decorrenza dalla domanda (mensilità di dicembre 2024).
Le spese straordinarie dovranno essere disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine e sono poste al 50% tra genitori.
Infine, l'assegno unico universale spetterà in via esclusiva ed integrale alla sig.ra in qualità di genitore affidatario e collocatario esclusivo. Pt_1
Nulla a titolo di spese di lite, viste anche le conclusioni attoree sul punto, nonché in considerazione della sostanziale non opposizione del sig. all'accoglimento CP_1 delle conclusioni del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dispone che la minore sia affidata in via esclusiva c.d. rafforzata Persona_1 alla madre, sig.ra , autorizzando, dunque, la stessa ad assumere in modo Parte_1 unilaterale ed autonomo, senza necessità di alcun preventivo confronto e consenso paterno, ogni decisione, anche di maggior importanza, nell'interesse della minore;
2. dispone che sia collocata in via esclusiva presso la madre e che Persona_1 il diritto di visita paterno, rispetto alla figlia sia esercitato solo previo Per_1 preavviso alla madre (almeno 7 giorni prima) e accordo con la stessa sulle modalità
e tempistiche di incontro con la figlia: in ogni caso, le visite dovranno svolgersi tenendo conto delle prioritarie esigenze di studio, svago, riposo di nonché Per_1 degli impegni lavorativi della sig.ra Pt_1
3. dispone che il sig. provveda al mantenimento ordinario della figlia CP_1 mediante versamento mensile alla madre, da effettuarsi entro il giorno 10 di Per_1 ogni mese, dell'importo di €. 300,00, annualmente rivalutato in base agli indici Istat, con effetto retroattivo dalla data del deposito del ricorso (mensilità di dicembre
2024 compresa);
4. pone le spese straordinarie nell'interesse di a carico di entrambi i genitori, Per_1 ciascuno nei limiti del 50%; per la individuazione e regolamentazione delle spese 6 straordinarie si rinvia al protocollo di Intesa del Tribunale di Udine e l'Osservatorio
Nazionale sul diritto di Famiglia sezione di Udine.
5. riconosce il diritto a favore della sig.ra di percepire integralmente Parte_1
l'assegno unico universale in quanto affidataria e collocataria della figlia minore.
6. Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 19.12.2025.
Il Presidente
Dott. Fabio Luongo
Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor
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