Articolo 978 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1000Articolo 979
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7 luglio 2017
Art. 978-bis. (( (Impiego dei sergenti). )) (( 1. In relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 690, comma 1, all'esito del corso di formazione, puo' essere impiegato anche nella sede di servizio di provenienza, tenuto conto delle esigenze dell'Amministrazione di cui alle direttive di impiego di ciascuna Forza armata e, ove possibile, delle preferenze espresse dal personale stesso. ))
Entrata in vigore il 7 luglio 2017