Versione
18 giugno 2017
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14 giugno 2024
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Art. 1.
Finalita' e definizioni
(( 1. La presente legge e' volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di eta', nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attivita' educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilita' genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso)).
((1-bis. Ai fini della presente legge, per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni)) 2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identita', alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonche' la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o piu' componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della societa' dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14 , 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 , che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.
Finalita' e definizioni
(( 1. La presente legge e' volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di eta', nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attivita' educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilita' genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso)).
((1-bis. Ai fini della presente legge, per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni)) 2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identita', alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonche' la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o piu' componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della societa' dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14 , 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 , che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.
Commentari • 14
- 1. Lotta al cyberbullismo: le nuove misure per la prevenzione e il contrasto del fenomenoLivia Cherubino · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 5.137244
[…] Pertanto, se da un lato è necessario educare i minori (e con essi anche chi è preposto alla loro educazione) ad un utilizzo responsabile della rete, dall'altro, non si può prescindere dall'adozione di misure volte a prevenire e reprimere il fenomeno, garantendo, al tempo stesso, una tutela adeguata per le vittime, nonché la rieducazione dei minori autori di tali condotte. [1] Art. 1, comma 2, Legge n. 71/2017. [2] Fatta eccezione per l'ingiuria che è stata depenalizzata. [3] Procedura ex art. 8, commi 1 e 2, Decreto Legge n. 11/2009, convertito dalla Legge n. 38/2009. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 10/05/2019, n. 116Provvedimento: […] Non vi sono elementi che possano manifestare una interferenza della Regione nelle attività di repressione del bullismo e del cyberbullismo, la cui individuazione e definizione è data invece dal legislatore statale (art. 1, comma 2, della legge n. 71 del 2017) che ha stabilito anche i relativi rimedi e le relative sanzioni (si vedano gli artt. 2, 5 e 7 della legge n. 71 del 2017). […]Leggi di più...
- insussistenza·
- lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza·
- ricorso del governo·
- sicurezza pubblica·
- norme della regione umbria·
- non fondatezza della questione.·
- partecipazione eventuale di rappresentanti delle forze dell'ordine·
- tavolo di coordinamento per la prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo