TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/01/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 5059/2024 R.G.,
TRA
Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Valentini, procuratore domiciliatario;
- attrice -
CONTRO
, , Controparte_1 Controparte_2
- convenuti contumaci -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato la ha convenuto in giudizio Parte_1
e eredi di , al fine di ottenere la Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
dichiarazione di acquisto per intervenuta usucapione del suolo sito nel Comune di
Gallipoli ed identificato in N.C.T. fgl. 6, p.lla 66, con ordine al Conservatore dei Registri
Immobiliari di trascrivere la sentenza.
Nonostante la ritualità e tempestività della notifica, i convenuti sono rimasti contumaci.
All'udienza del 14.01.2025 il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha respinto le istanze istruttorie ed invitato l'attrice a precisare le conclusioni.
Quindi ha trattenuto la causa per la decisione, non assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. cui l'unica parte costituita ha rinunciato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che la domanda sia fondata.
E' noto che ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (leggi per tutte Cass. civ., sez. II, 30 settembre 2005, n. 19186).
Nel corso del processo la sussistenza dei presupposti della domanda è stata ammessa dai convenuti in sede di mediazione con dichiarazione che ha valore di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c..
S'impone pertanto l'accoglimento della pretesa, con compensazione tra le parti delle spese di lite, attesa la non opposizione degli evocati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
Parte_1
1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che la ha Parte_1
acquistato per usucapione la proprietà del suolo sito nel Comune di Gallipoli ed identificato in N.C.T. fgl. 6, p.lla 66;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
3) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità.
Lecce, 23/01/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 5059/2024 R.G.,
TRA
Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Valentini, procuratore domiciliatario;
- attrice -
CONTRO
, , Controparte_1 Controparte_2
- convenuti contumaci -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato la ha convenuto in giudizio Parte_1
e eredi di , al fine di ottenere la Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
dichiarazione di acquisto per intervenuta usucapione del suolo sito nel Comune di
Gallipoli ed identificato in N.C.T. fgl. 6, p.lla 66, con ordine al Conservatore dei Registri
Immobiliari di trascrivere la sentenza.
Nonostante la ritualità e tempestività della notifica, i convenuti sono rimasti contumaci.
All'udienza del 14.01.2025 il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha respinto le istanze istruttorie ed invitato l'attrice a precisare le conclusioni.
Quindi ha trattenuto la causa per la decisione, non assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. cui l'unica parte costituita ha rinunciato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che la domanda sia fondata.
E' noto che ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (leggi per tutte Cass. civ., sez. II, 30 settembre 2005, n. 19186).
Nel corso del processo la sussistenza dei presupposti della domanda è stata ammessa dai convenuti in sede di mediazione con dichiarazione che ha valore di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c..
S'impone pertanto l'accoglimento della pretesa, con compensazione tra le parti delle spese di lite, attesa la non opposizione degli evocati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
Parte_1
1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che la ha Parte_1
acquistato per usucapione la proprietà del suolo sito nel Comune di Gallipoli ed identificato in N.C.T. fgl. 6, p.lla 66;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
3) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità.
Lecce, 23/01/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
2