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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 332/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
07/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
OC LE, OR
ORIO ATTILIO FRANCO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 234/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2577/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 7 e pubblicata il 13/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P804308/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P804308/2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P804308/2022 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P804308/2022 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello;
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia riguarda l'avviso di accertamento n. TF901P804308/2022 relativo all'anno d'imposta
2016, con cui l'Agenzia delle Entrate ha accertato il maggior reddito di lavoro autonomo in ipotesi percepito da Resistente_1 per € 95.977,00 (di cui €88.460,00 per spese ritenute non inerenti e
€7.516,63 per compensi non dichiarati), ha recuperato IVA indebitamente detratta per € 19.461,20 e ha rideterminato le imposte IRPEF, addizionali e IVA per complessivi €64.721,00 oltre sanzioni e interessi.
Impugnato l'avviso di accertamento, La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, con sentenza n. 2577/07/24 (depositata il 13/06/2024), ha rigettato l'eccezione di decadenza (ritenendo applicabile la proroga COVID); ha annullato il recupero dei maggiori compensi (€7.516,63); ha confermato la deducibilità delle spese pagate nel 2016, ma escluso quelle addebitate nel 2017
(€36.861,64); ha riconosciuto la detrazione IVA per le spese ritenute inerenti.
Propone appello l'AdE deducendo che:
- la sentenza avrebbe accolto le doglianze del contribuente senza indicare gli elementi valutati per provare l'inerenza delle spese (€88.460,00);
- il giudice di primo grado avrebbe omesso di valutare la corrispondenza tra il soggetto che ha stipulato il contratto (Società_1 S.r.l.) e quello che ha emesso le fatture (Società_1 S.r.l. – ORG), senza che vi fosse prova della cessione dei crediti;
- le fatture sarebbero generiche, prive di riferimenti a cantieri, date e documentazione di supporto;
- le spese portate in detrazione eccedono il limite del 15% del fatturato previsto dal contratto del 2006;
- la (riconosciuta) detrazione IVA nel 2016 riguarderebbe spese mai pagate.
Si è costituito il contribuente deducendo
- l'inerenza delle spese è dimostrata con fatture, contratto del 2006, comunicazione a Poste Italiane e documentazione allegata;
- le prestazioni (direzione lavori, sicurezza, antincendio) sono strettamente collegate all'attività professionale;
- i crediti seguono l'azienda ceduta (art. 2558 c.c.), senza necessità di notifica al debitore, per cui Società
2, cessionaria, era legittimata alla riscossione;
- il limite del 15% va calcolato sul fatturato complessivo (€680.577,72), non su singoli cantieri;
l'importo di
€88.460,00 è coerente con l'attività svolta;
- l'IVA è stata correttamente detratta in base alle fatture emesse e alle prestazioni ricevute;
- la proroga COVID non è applicabile, con conseguente decadenza dall'esercizio del potere impositivo;
- le sanzioni dovrebbero comunque essere annullate per obiettiva incertezza normativa.
Propone appello incidentale nella parte in cui le spese si considerano pagate alla consegna del titolo bancario (e gli assegni sono stati emessi nel 2016), come chiarito da circolari AdE e Cass. 20033/2017.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Va premesso che una fattura con descrizione generica (senza indicazione di natura, qualità, quantità del bene/servizio) non consente all'Amministrazione finanziaria di svolgere i controlli necessari (Cass.
n. 12081/2024 del 6 maggio 2024) ed essendo l'onere della prova a carico del contribuente, una descrizione generica rende la spesa indeducibile (Cass. n. 35568/2022 del 17 settembre 2024).
Ciò considerato:
- le fatture indicano, quale prestazione eseguita, "adempimenti tecnici connessi all'applicazione del d.lgs n. 81/08" e quale luogo di svolgimento della prestazione Società 3.
Tanto rende del tutto generica la fattura e indeducibile la relativa spesa: non si comprende, alla luce dell'ampiezza delle previsioni contenute nel d.lgs. richiamato, quale sia stata effettivamente la prestazione eseguita, né, in mancanza di ulteriore indicazione, il luogo di svolgimento del lavoro.
E tanto dà conto dell'assoluta indeducibilità di tutte le fatture.
In conclusione, l'appello principale deve essere accolto e, conseguentemente, quello incidentale rigettato, ma l'iter processuale giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie l'appello principale e rigetta quello incidentale;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
07/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
OC LE, OR
ORIO ATTILIO FRANCO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 234/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2577/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 7 e pubblicata il 13/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P804308/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P804308/2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P804308/2022 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P804308/2022 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello;
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia riguarda l'avviso di accertamento n. TF901P804308/2022 relativo all'anno d'imposta
2016, con cui l'Agenzia delle Entrate ha accertato il maggior reddito di lavoro autonomo in ipotesi percepito da Resistente_1 per € 95.977,00 (di cui €88.460,00 per spese ritenute non inerenti e
€7.516,63 per compensi non dichiarati), ha recuperato IVA indebitamente detratta per € 19.461,20 e ha rideterminato le imposte IRPEF, addizionali e IVA per complessivi €64.721,00 oltre sanzioni e interessi.
Impugnato l'avviso di accertamento, La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, con sentenza n. 2577/07/24 (depositata il 13/06/2024), ha rigettato l'eccezione di decadenza (ritenendo applicabile la proroga COVID); ha annullato il recupero dei maggiori compensi (€7.516,63); ha confermato la deducibilità delle spese pagate nel 2016, ma escluso quelle addebitate nel 2017
(€36.861,64); ha riconosciuto la detrazione IVA per le spese ritenute inerenti.
Propone appello l'AdE deducendo che:
- la sentenza avrebbe accolto le doglianze del contribuente senza indicare gli elementi valutati per provare l'inerenza delle spese (€88.460,00);
- il giudice di primo grado avrebbe omesso di valutare la corrispondenza tra il soggetto che ha stipulato il contratto (Società_1 S.r.l.) e quello che ha emesso le fatture (Società_1 S.r.l. – ORG), senza che vi fosse prova della cessione dei crediti;
- le fatture sarebbero generiche, prive di riferimenti a cantieri, date e documentazione di supporto;
- le spese portate in detrazione eccedono il limite del 15% del fatturato previsto dal contratto del 2006;
- la (riconosciuta) detrazione IVA nel 2016 riguarderebbe spese mai pagate.
Si è costituito il contribuente deducendo
- l'inerenza delle spese è dimostrata con fatture, contratto del 2006, comunicazione a Poste Italiane e documentazione allegata;
- le prestazioni (direzione lavori, sicurezza, antincendio) sono strettamente collegate all'attività professionale;
- i crediti seguono l'azienda ceduta (art. 2558 c.c.), senza necessità di notifica al debitore, per cui Società
2, cessionaria, era legittimata alla riscossione;
- il limite del 15% va calcolato sul fatturato complessivo (€680.577,72), non su singoli cantieri;
l'importo di
€88.460,00 è coerente con l'attività svolta;
- l'IVA è stata correttamente detratta in base alle fatture emesse e alle prestazioni ricevute;
- la proroga COVID non è applicabile, con conseguente decadenza dall'esercizio del potere impositivo;
- le sanzioni dovrebbero comunque essere annullate per obiettiva incertezza normativa.
Propone appello incidentale nella parte in cui le spese si considerano pagate alla consegna del titolo bancario (e gli assegni sono stati emessi nel 2016), come chiarito da circolari AdE e Cass. 20033/2017.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Va premesso che una fattura con descrizione generica (senza indicazione di natura, qualità, quantità del bene/servizio) non consente all'Amministrazione finanziaria di svolgere i controlli necessari (Cass.
n. 12081/2024 del 6 maggio 2024) ed essendo l'onere della prova a carico del contribuente, una descrizione generica rende la spesa indeducibile (Cass. n. 35568/2022 del 17 settembre 2024).
Ciò considerato:
- le fatture indicano, quale prestazione eseguita, "adempimenti tecnici connessi all'applicazione del d.lgs n. 81/08" e quale luogo di svolgimento della prestazione Società 3.
Tanto rende del tutto generica la fattura e indeducibile la relativa spesa: non si comprende, alla luce dell'ampiezza delle previsioni contenute nel d.lgs. richiamato, quale sia stata effettivamente la prestazione eseguita, né, in mancanza di ulteriore indicazione, il luogo di svolgimento del lavoro.
E tanto dà conto dell'assoluta indeducibilità di tutte le fatture.
In conclusione, l'appello principale deve essere accolto e, conseguentemente, quello incidentale rigettato, ma l'iter processuale giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie l'appello principale e rigetta quello incidentale;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.