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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 25/03/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 19.2.2024, svolta mediante il deposito di note telematiche, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno
2023, al numero 1609, promossa con ricorso depositato in data 15.5.2023 da
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al Parte_1 ricorso, dall'Avv. Giovanni Alfieri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Boscoreale (NA) alla Via Cirillo n.3.
ricorrente contro
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Tania Cangiano, presso il cui studio in Roccagorga. in Via
Cristoforo Colombo n.114 ha eletto domicilio, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
resistente
Oggetto del giudizio: impugnativa di licenziamento e pagamento di spettanze lavorative
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del proprio atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.5.2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, la deducendo che: 1) aveva prestato attività di lavoro Controparte_1 subordinato presso la convenuta dal 12.4.2021 al 30.10.2022; 2) nello specifico, aveva lavorato sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato, con un part time orizzontale di 20 ore settimanali, con scadenza prevista per il 30.11.22, con inquadramento nel livello 1° del CCNL Metalmeccanica Piccola Industria e con mansioni di addetto alla manovalanza;
3) per l'intero rapporto di lavoro aveva ricevuto ordini, direttive ed istruzioni dal datore di lavoro o dai suoi delegati, che gli imponevano orari e turni, stabilivano compiti ed incarichi, controllavano l'esatta esecuzione della prestazione ed a cui doveva chiedere autorizzazioni per riposi o ferie, dovendo giustificare eventuali assenze e/o ritardi: per tali profili era stato sempre in contatto con 4) la Controparte_2 sua attività lavorativa era stata svolta presso i cantieri della resistente siti nei
Comuni di Fiorenzola, Modena, Rimini, Riccione e Ferrara;
5) in data 12.10.22
(giornata del mercoledì), aveva comunicato allo che i giorni di ferie CP_2 concordati con il datore di lavoro sarebbero iniziati non più dal venerdì 14, ma dal giovedì 13 ottobre fino al sabato 15 ottobre e lo aveva approvato CP_2 tale richiesta, come si evince dalla documentazione agli atti (cfr. chat whatsapp);
6) in effetti, aveva già concordato di usufruire di giorni di ferie nella giornata del venerdì e del sabato, ma aveva poi chiesto di anticiparsi al giorno antecedente e tale richiesta era stata accettata dal responsabile;
7) dopo aver fatto rientro nella sua città di origine, ovvero Torre Annunziata, si era poi ammalato e, per tali motivi, in data 17.10.22 (giornata del lunedì) aveva inviato certificato medico attestante il proprio status di malattia fino al giorno 22.10.22; 8) lo stato di malattia, tuttavia, si era prolungato prima fino al 5.11.2022 e poi fino al
3.12.2022; 9) al termine della malattia, e quindi anche alla scadenza del termine previsto dal contratto di proroga, si era recato in data 22.12.2022 presso il
Centro per l'impiego di Pompei ove aveva appurato che era stato licenziato in data 31.10.2022 per presunta giusta causa, senza aver ricevuto però alcuna previa contestazione disciplinare, né tanto meno la lettera di licenziamento;
10) con pec del 21.12.2022, aveva impugnato il licenziamento intimatogli oralmente, durante lo status di malattia e comunque privo di giusta causa aveva messo a disposizione della società le proprie energie lavorative;
11) condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni cui il lavoratore avrebbe avuto diritto dal giorno del licenziamento al giorno stabilito come termine finale del rapporto di lavoro pari alla complessiva somma di € 1.582,71, in virtù della retribuzione percepita e della scadenza del contratto fissata al
31.11.22non gli era stato corrisposto il dovuto T.F.R..
Sulla base delle richiamate premesse, l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo – previo esperimento del tentativo di conciliazione ed assegnazione somme ex art.423 c.p.c. per la somma di €.486,70 a titolo di T.F.R.
- di: “a. accertare e dichiarare che è intercorso un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la “ ” (C.F. , in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., con sede legale in Frosinone alla via Lago Maggiore snc, PEC: Email_1 dal 12.04.21 al 31.10.22; b. Accertare e dichiarare l'illegittimità, inefficacia, annullabilità e/o nullità del licenziamento intimato oralmente ed in corso di malattia al sig. , ed in ogni caso in assenza di giusta causa, per le causali di cui in premessa;
Pt_1 per l'effetto, condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni cui il lavoratore avrebbe avuto diritto dal giorno del licenziamento al giorno stabilito come termine finale del rapporto di lavoro pari alla complessiva somma di €
1.582,71, in virtù della retribuzione percepita e della scadenza del contratto fissata al
31.11.22, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia dall'On.le Giudice adito;
c. Condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_3 della somma di € 1.297,44 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto;
d. Con vittoria di spese, diritti ed onorari ed attribuzione all'avvocato Giovanni Alfieri anticipatario”.
Regolarmente notificato il ricorso, la convenuta si è costituita deducendo che:
1) il rapporto di lavoro tra le parti era stato anticipatamente e legittimamente interrotto dalla resistente in data 30.10.2022 per giusta causa, a seguito di richiamo disciplinare, inviato presso la dichiarata residenza del destinatario e mai riscontrato dal ricorrente con efficaci giustificazioni;
2) il richiamo disciplinare riguardava assenze ingiustificate del dipendente il quale, solo con il ricorso aveva asserito di essersi assentato nelle date contestate in quanto (a suo dire) sarebbe stato autorizzato a prendere dei giorni di ferie (13/14/15 ottobre 2022); 3) in verità, alcuna autorizzazione era stata mai fornita dalla datrice così come nessuna richiesta di ferie era stata mai avanzata formalmente dal lavoratore;
4) a nulla poteva valere l'aver presuntivamente l'attore conferito con il suo referente di cantiere atteso che qualora avesse Controparte_2 partecipato al referente la necessità di prendere alcuni giorni di ferie, ciò non toglieva che l'autorizzazione avrebbe dovuto essergli espressa e comunicata dalla datrice, non essendo lo legale rappresentante della società o CP_2 delegato autorizzato a prendere decisioni simili;
5) il licenziamento non ricadeva in un ipotetico periodo di malattia del lavoratore come affermato in ricorso, considerata l'assenza di prova circa la partecipazione alla datrice del certificato di malattia indicato in atti;
6) la quantificazione della retribuzione relativa al mese di novembre 2022 era indimostrata e priva di riscontro a supporto;
7) era contestata anche la debenza relativa al mancato pagamento del T.F.R., sotto il profilo della quantificazione operata da parte ricorrente, in quanto erronea, non provata e non specificata e/o identificata.
Su queste premesse, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di: “a. Accertata la legittimità del licenziamento comminato dalla resistente al ricorrente , a seguito di rilevate assenze ingiustificate cui non seguiva un Parte_1 riscontro del lavoratore nel termine di legge, rigettare nel merito la domanda di pagamento di retribuzione relativa al mese di novembre 2022, ovvero la retribuzione relativa all'ultimo mese dell'originario contratto di lavoro a termine sottoscritto tra le parti, retribuzione non dovuta e non provata neanche nel suo ammontare. b. Sempre nel merito respingere altresì la domanda di pagamento di TFR in quanto infondata, indeterminata e soprattutto non provata nella sua quantificazione”.
Con ordinanza del 9.11.2023 è stato ordinato alla convenuta ai sensi dell'art.423 c.p.c. l'immediato pagamento della somma di €.486,70, per il T.F.R. provato dalla certificazione unica 2022, con esclusione del T.F.R. maturato dal
1.01.22, oltre interessi legali sulla somma rivalutata, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro al saldo.
All'esito dell'udienza del 19.2.2025, svolta mediante il deposito di note telematiche, la causa è stata decisa dal Giudice adito con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento, nei soli limiti e per i motivi appresso specificati.
E' pacifico tra le parti - ed è documentalmente provato (si veda il doc. n.2 della produzione attorea: modello UNILAV) - che l'attore abbia prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta dal 12.4.2021 al 31.10.2022, sulla base di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con scadenza prevista per il 30.11.2022 e con inquadramento nel livello 1° del CCNL
Metalmeccanica Piccola Industria.
L'attore ha dedotto che, dopo avere fruito di un periodo di ferie autorizzate dal 13 al 15 ottobre 2022, in data 17.10.22 aveva inviato al datore di lavoro certificato medico attestante il proprio stato di malattia fino al giorno
22.10.2022, stato di malattia che si era prolungato prima fino al 5.11.2022 e poi fino al 3.12.2022. Al termine della malattia, cessata dopo la scadenza del termine previsto dal contratto a tempo determinato, si era recato in data
22.12.2022 presso il Centro per l'impiego di Pompei ove aveva appurato che era stato licenziato in data 31.10.2022 per presunta giusta causa. Non aveva però ricevuto alcuna previa contestazione disciplinare, né tanto meno la lettera di licenziamento.
Gli assunti attorei sono stati però confutati documentalmente dalla convenuta che ha provato che: 1) con raccomandate inviate alla dichiarata residenza del ricorrente in data 21.10.2022, in data 26.10.2022 e in data
31.10.2022 (depositate in atti) ha contestato all'attore, dapprima, l'assenza ingiustificata dal 13.10.2022 al 21.10.2022, poi quella dal 24.10.2022 al
26.10.2022 e infine l'assenza dal 27.10.2022 al 31.10.2022, non avendo mai autorizzato le ferie del dipendente, né avendo mai avuto conoscenza del suo stato di malattia;
2) con raccomandata del 31.10.2022 (depositata in atti), sempre inviata alla dichiarata residenza del ricorrente, la convenuta ha quindi licenziato l'attore per giusta causa, fondata sulle contestate assenze ingiustificate.
L'attore ha replicato che: 1) in data 12.10.22 (giornata del mercoledì) aveva comunicato al responsabile di cantiere che i giorni di ferie Controparte_2 concordati con il datore di lavoro sarebbero iniziati non più dal venerdì 14, ma dal giovedì 13 ottobre fino al sabato 15 ottobre;
2) lo aveva approvato CP_2 tale richiesta, così come si evinceva dalla documentazione agli atti (cfr. chat whatsapp); 3) in data 17.10.22 (giornata del lunedì) aveva inviato certificato medico attestante il proprio stato di malattia fino al giorno 22.10.2022, stato di malattia che si era prolungato prima fino al 5.11.2022 e poi fino al 3.12.2022; 4) i certificati medici di malattia (telematici) erano stati trasmessi al datore di lavoro (cfr. all. 4 al ricorso); 5) l'indirizzo del domicilio dove era stato in malattia
– e dove eventualmente dovevano essere inviate le comunicazioni - era quello sito in Torre Annunziata, alla Via S. Francesco Di Paola n. 39.
Orbene, in ordine a quanto dedotto dall'attore occorre osservare, in primo luogo, che la circostanza che il ricorrente fosse stato autorizzato dal responsabile di cantiere ad anticipare la fruizione delle ferie non è stata Controparte_2 confermata in giudizio dallo avendo parte ricorrente rinunciato CP_2 all'escussione del teste all'udienza del 5.6.2024. Non è poi stato provato dall'attore che lo fosse il legale rappresentante della società o CP_2 comunque che fosse un delegato/preposto autorizzato a prendere decisioni in ordine alla fruizione delle ferie, circostanze che sono state contestate dalla convenuta. Il che rende irrilevante la documentazione prodotta dall'attore al riguardo, ovvero la chat whatsapp in cui lo rispondeva “ok” alla CP_2 richiesta attorea di anticipare le ferie.
Devono, quindi, ritenersi ingiustificate le assenze cumulate dall'attore nei giorni 13, 14 e 15 ottobre 2022.
Quanto alla circostanza che l'attore avrebbe inviato al datore di lavoro i certificati medici di malattia attestanti la sua inabilità lavorativa relativa al periodo dal 17.10.2022 fino al 3.12.2022, va osservato che il ricorrente ha in effetti depositato in atti la copia dei certificati telematici di malattia (doc. n.4), ma non ha affatto comprovato l'invio dei predetti certificati al datore di lavoro, nè ha dedotto - e tanto meno provato - di avere comunque comunicato in altro modo il proprio stato patologico al datore di lavoro .
Si osservi che con l'attivazione della procedura di invio telematico dei certificati di malattia dei lavoratori dipendenti, la comunicazione della malattia al datore di lavoro si è semplificata. Con la procedura telematica, è infatti il medico o la struttura sanitaria ad occuparsi dell'invio dell'attestazione di malattia facendosi responsabile dell'inoltro del certificato all'ente di previdenza. Il datore di lavoro, e il lavoratore stesso, possono accedere all'attestazione di prognosi direttamente online, dal sito dell'I.N.P.S., oppure riceverla via posta elettronica certificata (PEC). E' onere del lavoratore quello di ottenere dal medico il numero del protocollo identificativo del certificato medico, generato durante l'invio telematico. Questo numero, noto come Protocollo Unico Certificato (PUC), costituisce un identificativo univoco per la pratica. Nel caso di richiesta da parte del datore di lavoro, il dipendente è infatti tenuto a comunicare il PUC, permettendo così al datore di individuare e scaricare il certificato di malattia dalla sezione dedicata sul sito dell'I.N.P.S..
Ciò premesso, va però considerato che l'art.34 del CCNL pacificamente applicato al rapporto di lavoro tra le parti CCNL Metalmeccanica Piccola Industria dispone che: “1. Il lavoratore, in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, al fine di consentire gli adeguamenti organizzativi necessari, deve avvertire i preposti aziendali tramite chiamata telefonica, email o fax direttamente ovvero tramite interposta persona, prima dell'inizio del suo normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica
l'assenza fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o accertata forza maggiore;
successivamente deve giustificare l'assenza, inviando all'azienda, entro il secondo giorno di assenza, il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio non sul lavoro ovvero il numero di certificato emesso dal medico curante. Quanto sopra si applica anche in caso di continuazione ovvero di insorgenza di una nuova malattia senza soluzione di continuità.
2. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata”.
Mancando quindi la prova della comunicazione, da parte dell'attore, dello stato di malattia al datore di lavoro, anche le assenze cumulate dal ricorrente a partire dal 17.10.2022 devono ritenersi ingiustificate, alla luce del richiamato disposto contrattuale.
Deve quindi ritenersi sorretto da idonea giusta causa il licenziamento comminato dal datore di lavoro all'attore in relazione alle sue riscontrate assenze ingiustificate.
La circostanza che l'attore non abbia inviato al datore di lavoro i certificati di malattia, priva anche di pregio l'assunto del ricorrente secondo cui le comunicazioni relative alle contestazioni disciplinari e al licenziamento sarebbero state inefficaci in quante inviate al luogo di residenza dell'attore in Torre
Annunziata, Via Fondaco Pastore n.23 - indirizzo indicato anche in ricorso, che godeva, in quanto tale, della presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c. -
e non invece ai diverso indirizzo indicato sui certificati di malattia (Torre Annunziata, Via S. Francesco Di Paola n.39).
Accertata, in definitiva, la legittimità del licenziamento comminato dalla resistente al ricorrente, a seguito delle rilevate assenze ingiustificate, va rigettata la domanda attorea di pagamento della retribuzione relativa al mese di novembre 2022, ovvero la retribuzione dell'ultimo mese dell'originario contratto di lavoro a termine sottoscritto tra le parti.
Va, invece, accolta la domanda attorea di pagamento del T.F.R. maturato dal ricorrente in relazione al rapporto di lavoro protrattosi dal 12.4.2021 al
30.10.2022. Ciò considerato che il datore di lavoro non ha provato il pagamento dell'intero T.F.R. dovuto all'attore, ma soltanto della quota del T.F.R. maturata sino al 31.12.2021, pari ad €.486,70, attestata dalla certificazione unica 2022 ed oggetto dell'ordinanza ex art.423 c.p.c. emessa il 9.11.2023
In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, la causa va decisa nei termini indicati in dispositivo.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, stante la parziale, reciproca soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna la al pagamento in favore dell'attore Controparte_1
del T.F.R. maturato dal ricorrente in relazione al rapporto di Parte_1 lavoro intercorso tra le parti dal 12.4.2021 al 30.10.2022, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data di cessazione del rapporto di lavoro al saldo, detratta la quota del T.F.R. maturata sino al 31.12.2021, pari ad
€.486,70, già corrisposta dalla resistente in esecuzione dell'ordinanza ex art.423
c.p.c. emessa il 9.11.2023;
2) rigetta le altre domande attoree;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Frosinone, 25.3.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi