Cass. civ., sez. III, sentenza 01/06/2001, n. 7438
CASS
Sentenza 1 giugno 2001

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In tema di locazioni ad uso abitativo, soggetta alla normativa n. 392/78 il canone determinato ai sensi degli artt. da 12 a 25, e quindi determinato anche in base ad aggiornamenti ed adeguamenti eventualmente applicabili rispettivamente ex artt. 24 e 25, costituisce un limite massimo che non può essere superato ex art. 79 legge cit. per effetto delle clausole contrattuali, ma se tale superamento non si verifica, l'autonomia privata dei contraenti in materia rimane del tutto libera e priva di vincoli ed, in particolare, deve ritenersi lecito l'accordo tra le parti in tema di fissazione della pigione iniziale ovvero di aggiornamento, anche se superiore al 75 per cento, o di adeguamento della medesima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 01/06/2001, n. 7438
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7438
    Data del deposito : 1 giugno 2001

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