Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 2369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2369 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 29 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2694/2024 R.G. vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Francesca Maria Amitrano, cod. fisc. , giusta C.F._2 procura allegata in atti, e con la stessa elettivamente domiciliato in Marigliano (NA) alla Via Gabriele Guercia n. 50 C, presso il suo studio, nonché al seguente indirizzo pec: Email_1
Per ogni eventuale comunicazione e notifica: indirizzo pec: Email_2
numero fax 0813504742.
- Appellante
E
(ex ), Controparte_1 Controparte_1
Controparte_2
-Appellati
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 353 c.p.c. - depositato in data 12/01/24 presso il Tribunale di Napoli Nord sez. lavoro in riassunzione del giudizio incardinato al n. R.G. 449/2022 1
- di essere docente di laboratorio di Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche, in servizio presso l' di AN, con contratto Controparte_2
a tempo indeterminato dal 01/09/2017;
-di aver ricevuto in data 15/12/2021 dalla Dirigente dell' , con nota n. prot. CP_2
5559/3.1.a, formale invito ad ottemperare alle disposizioni del D.L. 26 Novembre 2021 n. 172, fornendo, in alternativa, documentazione comprovante l'effettuazione del vaccino o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero l'insussistenza dell'obbligo vaccinale ovvero la richiesta di avvio della vaccinazione, con l'avvertimento che, in caso di mancato assolvimento, sarebbero state applicate le sanzioni previste dal medesimo D.L. 26 Novembre 2021 n. 172;
- di aver dato riscontro con comunicazione a mezzo pec del 17/12/2021, rappresentando di essere in congedo per malattia nel periodo dal 05/12/2021 CP_3 al 23/12/2021, come da certificazione prodotta agli atti della scuola e di voler provvedere a regolarizzare la propria posizione in merito al vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 al suo rientro in servizio;
- di aver ricevuto, nonostante ciò, in data 20/12/2021, comunicazione del provvedimento n.5647/3.1.a di sospensione dal diritto a svolgere l'attività lavorativa senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma con privazione della retribuzione, ai sensi dell'art.
4-ter, comma 3, del D.L. n. 44/2021, a far data dal 21 dicembre 2021;
- di aver diffidato- senza esito - l'Istituto, a mezzo del proprio legale, a revocare il predetto provvedimento, allegando un certificato medico di esenzione dal vaccino a firma del proprio medico curante Dott. , datato 21/12/2021 Persona_1 con validità fino al 31/12/2021.
Chiese pertanto accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e conseguentemente annullare la sanzione disciplinare della sospensione dal 21/12/2021 irrogata dalla dirigente dell' Controparte_2 di AN (Napoli) con provvedimento n. n.5647/3.1a e/o
[...] ordinarne la revoca per violazione delle leggi disciplinanti la materia e per essere stato adottato in assenza dei requisiti di legge;
quindi annullarne tutti gli effetti sia giuridici che economici a partire dalla sanzione della privazione della retribuzione, con condanna delle parti resistenti alla refusione dei relativi importi trattenuti dallo stipendio, oltre interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione al procuratore costituito antistatario.
Instaurato il contraddittorio, con sentenza n. 2791/2024 pubbl. il 31/05/2024 il Giudice adito rigettò il ricorso. Riepilogata la normativa applicabile alla fattispecie, reputò sussistente l'obbligo in costanza di congedo di malattia e quindi fondata la sospensione disposta dal Dirigente;
considerò nfine insufficiente – quale documentazione giustificativa- la certificazione medica attestante che: “Il paziente
2 è attualmente in cura con farmaci che interferiscono con la vaccinazione contro il virus Covid 19. Il soggetto pertanto è esente alla vaccinazione anti SARS-Cov-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art.3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021 n 105. Data di fine di validità della certificazione 31 dicembre.” “sia per le sue carenze intrinseche che per il suo contenuto”.
Avverso tale statuizione ha proposto tempestivo appello il con atto Parte_1 depositato il 14.10.2024 presso questa Corte, dolendosi dell'interpretazione ed applicazione della disciplina (legislativa e delle circolari) in materia di obbligo vaccinale e di condizioni di esonero.
Ha sottolineato al riguardo di essersi trovato, all'epoca della diffida e del successivo provvedimento di sospensione oggetto del presente giudizio, in congedo per malattia, dunque in una condizione di legittima sospensione della prestazione a fronte della quale l'Amministrazione non aveva motivo di procedere per il temporaneo inadempimento dell'obbligo di vaccinazione da COVID.
Ha concluso come in atti per la riforma della sentenza gravata, con accoglimento delle conclusioni rese nel ricorso di primo grado. Vinte le spese.
Notificato l'atto, non si sono costituiti gli appellati.
All'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. dalla trattazione scritta, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori costituiti, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è fondato.
1.L'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 - con l'inserimento dell'art.
4-ter nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 - a decorrere dal 15 dicembre 2021, aveva introdotto l'obbligo vaccinale per il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore” (v. nota 1889_7_12_2021- all.21 in produzione appellante, contenente istruzioni operative).
La questione controversa riguarda l'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte del in seguito ad apposita diffida inviatagli dal datore di lavoro in Parte_1 applicazione dell'art. 4 ter, comma 3, D.L. n.44/2021 che statuisce: “Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero
3 la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1”.
2.Incontestati sono i dati di fatto concernenti la fruizione di congedo per malattia da parte del ininterrottamente dal 05/12/2021 al 23/12/2021, Parte_1 periodo durante il quale era intervenuto il provvedimento di sospensione temporanea per inottemperanza del ricorrente all'obbligo vaccinale, all'esito della diffida del 15.12.2021. Infatti in data 20/12/2021, la Dirigente Scolastica dell'Istituto aveva comunicato al docente il provvedimento n.5647/3.1.a di sospensione dal diritto a svolgere l'attività lavorativa senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma con privazione della retribuzione, ai sensi dell'art.
4-ter, comma 3, del D.L. n. 44/2021, a far data dal 21 dicembre 2021.
Il Tribunale, ricostruito il quadro normativo, ha reputato sussistente l'obbligo vaccinale a carico del ricorrente anche nel corso del periodo di malattia, e quindi prima del rientro in servizio, ed insufficiente ed inadeguata “sia per le sue carenze intrinseche che per il suo contenuto” la certificazione medica datata 21.12.2021 attestante che: “Il paziente è attualmente in cura con farmaci che interferiscono con la vaccinazione contro il virus Covid 19. Il soggetto pertanto è esente alla vaccinazione anti SARS-Cov-2”. Ha confermato quindi la legittimità della sospensione disposta dalla Dirigente.
Tale motivazione è stata censurata dall'appellante con argomenti che si reputano fondati.
3.Osserva il collegio che la normativa sull'obbligo vaccinale nulla dispone con riferimento al lavoratore che, al momento dell'entrata in vigore della legge o, comunque, al momento del procedimento di interpello vaccinale, si trovi assente dal lavoro perchè in congedo per malattia, come nel caso in esame.
A fronte della mancanza di una specifica disciplina sul punto si deve tenere conto della ratio dell'obbligo vaccinale, che, come ritenuto dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 14, 15 e 16 del 2023, giustifica l'imposizione dell'obbligo e lo rende conforme agli artt. 3 e 32 Cost..
La finalità della normativa istitutiva dell'obbligo vaccinale, alla base del provvedimento di sospensione adottato dal datore di lavoro, è quella di impedire il contatto, nel contesto lavorativo, tra dipendenti non vaccinati, che come tali possono costituire un veicolo di diffusione del contagio, e gli altri soggetti presenti sia tra il personale in servizio che tra gli utenti;
con particolare attenzione poi per i “fragili” i quali, nel caso di malattia da SARS-COV2, possono riportare conseguenze per la salute più gravi rispetto alla popolazione generale.
L'esigenza che costituisce la ratio della normativa sull'obbligo vaccinale non è, tuttavia, ravvisabile nell'ipotesi del lavoratore la cui prestazione lavorativa sia sospesa (per malattia, congedo, aspettativa o altro): in questi casi la mancata vaccinazione non costituisce un rischio per la salute e per le condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro e non vi è pertanto la necessità di sospendere l'esecuzione del 4 rapporto al fine di evitare la diffusione dei contagi, rischio di per sé escluso per il fatto che il lavoratore è già assente ad altro legittimo titolo.
Nella fattispecie è pacifica la legittimità dell'assenza del ricorrente dal servizio per motivi di salute nel suddetto periodo, durante il quale la prestazione lavorativa era sospesa (ex art. 2110 c.c.).
Invero, poiché l'obbligo vaccinale era finalizzato a prevenire il contagio sul luogo di lavoro, nella specie il ricorrente non poteva reputarsi destinatario dell'obbligo vaccinale fino al rientro in servizio: non sussisteva alcun rischio epidemiologico da prevenire atteso che, durante il congedo per malattia, non gli era richiesto lo svolgimento di prestazione lavorativa.
Del resto, come osservato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze citate, la temporanea sospensione per inadempimento dell'obbligo vaccinale non ha carattere sanzionatorio, ma costituisce una misura funzionale al raggiungimento degli scopi di politica sanitaria di riduzione della circolazione del virus.
Il legislatore ha per questo scopo previsto una condizione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa non imputabile al datore di lavoro: poiché la vaccinazione costituiva un requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati, la mancata sottoposizione ad essa ha dato luogo ad una sopravvenuta provvisoria impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative comportanti il rischio di diffusione del contagio. “Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto” (Corte Cost., sent. n. 15 del 2023, punto 13.5).
Pertanto non può il ricorrente reputarsi inadempiente rispetto alla diffida datoriale del 15.12.2021 e ciò anche prescindendo dal certificato medico inviato a fini giustificativi, per confutare il provvedimento di sospensione, in data 21.12.2021 - ex art. 4, comma 2, D.L. n.44/2021 che così dispone “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del in materia di Controparte_4 esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita.”.
4.In ogni caso deve evidenziarsi che il aveva correttamente dato Parte_1 riscontro alle richieste della Dirigente, giustificando le ragioni del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale con una certificazione medica della cui adeguatezza anche formale non vi è ragione di dubitare.
Detto documento reca l'indicazione completa del sanitario che lo ha redatto, Dr.
MEDICO DI GENERALE COD REG 70755/8 Persona_1 CP_5
ISCRIZIONE ORDINE DEI MEDICI NA17360 e la relativa firma che, seppure non apposta in forma elettronica, non è mai stata posta in contestazione. Non vi è 5 motivo di dubitare della genuinità e della riconducibilità dell'atto al suddetto medico, neppure posta in dubbio dalle controparti.
Del resto l'art. 4, comma 2 del D.L. n. 44/21 - disciplinante l'obbligo vaccinale per il personale docente e richiamato nel capo di sentenza impugnato – come sottolineato dall'appellante, non prescrive specifiche tecniche o redazionali della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti Sars-Cov-2, ma rimanda alle circolari del in materia. Controparte_4
Parte resistente in primo grado aveva eccepito, di contro, che il certificato non era rispettoso delle disposizioni del (35309 del 4 agosto 2021, Controparte_4 pag. 3 e ss. con il titolo Modalità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti Sars- CoV2 - allegato n. 7), laddove invece risulta consentito da tale Circolare – sia pur temporaneamente - il rilascio di certificato cartaceo.
I chiarimenti ministeriali successivi (v. allegato n. 8) del 4 agosto 2021 consentono ancora il rilascio della certificazioni in forma cartacea, mentre quelli del 17 dicembre e 20 dicembre 2021 sono pareri relativi agli adempimenti da porsi in atto da parte dei Dirigenti per l'adempimento dell'obbligo vaccinale dei personale, con la successiva specificazione dei casi di esclusione, ivi indicati, connessi a condizioni di sospensione della prestazione lavorative per altra legittima causale ai quali – per identità di ratio in particolare con l'infermità che determina l'inidoneità temporanea– può ricondursi lo stato del di congedo per malattia. Parte_1
Nei contenuti il certificato attesta un impedimento che peraltro è risultato temporaneo, come confermato dal fatto – pacifico- che il una volta Parte_1 cessate le cure con farmaci incompatibili con il vaccino, ha provveduto a regolarizzare la propria posizione, ricevendo la somministrazione delle dosi di legge.
Il ricorrente infatti – successivamente al suddetto periodo di malattia - ha inviato ulteriori certificati medici di malattia a firma del Dott. così articolati: Persona_1 dal 24/12/2021 al 13 gennaio 2022 e dal 14 gennaio al 22 gennaio 2022 e dal 23 al 12 febbraio 2022 (v. memoria di costituzione del Ministero con allegati) ed anche oltre (v. certificati relativi alle visite del medico fiscale in cui si attesta la durata della prognosi ancora fino al 12.4.2022: doc. 35 in produz. appellante). Nelle more il docente ha prestato adesione, in data 29.12.2021, alla campagna di vaccinazione sulla piattaforma (v. doc. 15) e si è sottoposto, nel 2022 alla somministrazione, regolarizzando la propria posizione in vista del rientro in servizio (come comunicato all'Istituto via mail – v. doc. 28).
L'appello va, pertanto, accolto;
per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, in conformità con la descritta finalità dell'obbligo vaccinale, insussistente nel caso in esame, deve essere dichiarato improduttivo di effetti sia giuridici che economici nei confronti del il provvedimento di sospensione n.5647/3.1.a adottato Parte_1 dalla Dirigenza dell'Istituto scolastico di appartenenza. Gli appellati vanno quindi condannati alla restituzione in favore del docente della somma indebitamente trattenuta sul trattamento retributivo per la suddetta causale, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
6 Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara improduttivo di effetti sia giuridici che economici nei confronti del il Parte_1 provvedimento di sospensione n.5647/3.1.a adottato dalla Dirigenza dell'Istituto scolastico;
condanna gli appellati alla restituzione in favore del docente della somma indebitamente trattenuta sul trattamento retributivo per la suddetta causale, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
condanna gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado che liquida in euro 3.689,00 per il primo grado ed in euro 3.473,00 per il secondo, oltre IVA CPA e rimborso spese generali come per legge al 15%, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Francesca Maria Amitrano.
Così deciso in Napoli il 29 maggio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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