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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 26/07/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Pasquale Cristiano Presidente
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott . Mariadomenica Marchese Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 85/2019 R.G.A.C.
tra
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Luciano Eugenio Petrullo (c.f. ), elettivamente domiciliata C.F._2
presso lo studio di quest'ultimo sito in Potenza alla Piazza Vittorio Emanuele II n.14;
appellante in riassunzione
e
(c.f. ) nella qualità di ex Direttore Parte_2 C.F._3
Responsabile de “La Gazzetta del Mezzogiorno”, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele
Laforgia (c.f.: ) elettivamente domiciliato presso e nello studio di C.F._4
quest'ultimo sito in Bari alla Via Arcivescovo Vaccaro n. 45;
appellato in riassunzione
nonché contro
in persona dei curatori fallimentari p.t. Controparte_1
1 appellato in riassunzione - contumace
OGGETTO: risarcimento danni – appello avverso sentenza n. cronol. 114/2019 emessa del
Tribunale di Potenza, depositata in data 31/01/2019 e notificata il 05/02/2019.
CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato ai sensi di legge, Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, la e CP_1 Controparte_2
nella qualità di direttore responsabile del quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno”, al fine di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dei convenuti in ordine all'asserita diffamazione a mezzo stampa subita in seguito alle pubblicazioni del 13 e 14 gennaio 2008, e per l'effetto vederli condannare al pagamento di euro 100.00,00 o di altra somma ritenuta dal giudice di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza della lesione del proprio diritto alla dignità personale e privacy, comprensivi dei danni morali e biologico esistenziali, nonché di euro 50.000,00 o di altra somma ritenuta equa, a titolo di riparazione pecuniaria additiva della lesione subita in conseguenza della pubblicazione a mezzo stampa, assunta come lesiva della propria reputazione personale, segnatamente ai sensi degli artt. 11
e 12 l.n. 47/1948 e dell'art. 4 l.n. 281/2006. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
In particolare, l'attore sosteneva di aver subito una lesione a seguito dell'illegittima pubblicazione sul già menzionato quotidiano, edizioni del 13 e 14 gennaio 2008, dell'ordinanza emessa nei suoi confronti dal G.i.p. dott.ssa Romaniello, applicativa di una misura cautelare coercitiva della libertà personale (arresti domiciliari) nonché delle trascrizioni letterali in essa contemplate relative alle intercettazioni ambientali intercorse tra l'attore, imputato di concussione a sfondo sessuale e la presunta vittima, processo conclusosi con l'assoluzione in primo grado del . Pt_1
L'attore insisteva sull'illegittimità delle suddette pubblicazioni anzitutto perché in violazione del divieto di pubblicazione espressamente previsto dal GIP nell'ordinanza cautelare citata ed inoltre in quanto aventi carattere diffamatorio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano nella qualità di Parte_2 direttore responsabile de “La Gazzetta del Mezzogiorno” nonché la società CP_1 impugnando tutto quanto dedotto e sostenuto da parte attrice, deducendo l'insussistenza di un'illegittimità nella pubblicazione delle notizie riportate dal giornale citato poiché
2 suffragate dall'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria e sostenendo l'infondatezza della pretesa risarcitoria in quanto legata ad una presunta illiceità delle notizie pubblicate ex art. 684 c.p. in combinato disposto con gli artt. 114 e 329 c.p.p. e non essendo ravvisabile la portata diffamatoria degli articoli suddetti. Nel merito la parte convenuta denunciava un'insufficiente allegazione in ordine alla sussistenza di un nesso eziologico tra la lesione subita e la condotta imputata ai convenuti e contestava la pretesa riparatoria avanzata anche ai sensi degli artt. 11 e 12 l.n. 47/1948 e dell'art. 4 l.n. 281/2006 in mancanza dei relativi presupposti applicativi.
Il giudizio, istruito con prove orali e documentali, veniva deciso dal Tribunale di Potenza con la sentenza oggetto del presente gravame di rigetto della domanda risarcitoria di parte attrice e condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti.
In sintesi, le ragioni della decisione impugnata si incentrano su plurimi profili. Anzitutto il primo giudice ha escluso la rilevanza della dedotta violazione dell'art. 684 c.p. in relazione all'art. 114 c.p.p. in quanto fattispecie di reato che non tutela la riservatezza dell'indagato quanto interessi pubblicistici legati allo svolgimento delle indagini preliminari.
Quindi, ritenuto che il tema di indagine dovesse incentrarsi sulla ricorrenza o meno di un'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 595 co. 3 c.p. ha analizzato l'operatività dell'esimente del diritto di cronaca giudiziaria ravvisando nel caso di specie tutti i presupposti per ritenerlo correttamente esercitato: verità, continenza ed interesse pubblico della notizia. Ha perciò concluso per il rigetto della domanda attesa l'acclarata insussistenza del fatto illecito.
Con atto d'appello notificato il 21.02.2019, avverso detta pronuncia, il ha Pt_1 proposto impugnazione chiedendone la riforma.
Le ragioni di gravame non involgono il ritenuto legittimo esercizio del diritto di cronaca giudiziaria non avendo l'appellante contestato nessuno dei presupposti indagati e riscontrati dal giudice di prime cure (verità, continenza ed interesse pubblico della notizia).
Piuttosto, le ragioni di gravame si incentrano sull'erronea mancata valorizzazione, da parte del primo giudice, della pubblicazione eseguita in violazione dell'esplicito divieto di divulgazione imposto nella stessa ordinanza cautelare da parte del GIP nonché sul mancato riconoscimento della riparazione richiesta ai sensi degli artt. 11 e 12 della l.n. 47/1948 e art. 4 della l.n. 281/2006
3 Si sono costituiti e la società chiedendo il rigetto dell'appello CP_3 CP_1
con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite.
Con provvedimento del 14.10.2019 la Corte dichiarava inammissibile l'istanza di ammissione di una CTU medico-legale richiesta dall appellante e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 05.03.2024 la causa veniva dichiarata interrotta a seguito dell'intervenuto fallimento della e veniva riassunta in data 03.06.2024 da parte dell'appellante CP_1
il quale insisteva su tutto quanto dedotto e sostenuto nell'atto di citazione in appello.
Con comparsa di costituzione in riassunzione si costituiva il insistendo per il Pt_2 rigetto dell'appello mentre non si è costituita la di cui Controparte_4
va pertanto dichiarata la contumacia.
Il giudizio d'appello, non istruito se non documentalmente, è stato quindi trattenuto in decisone all'udienza del 20 maggio 2025 previa rinuncia delle parti alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
In via pregiudiziale di rito occorre dichiarare la contumacia della Curatela fallimentare della società nei cui confronti, inoltre, va acclarata l'improcedibilità della CP_1
domanda di risarcimento del danno.
Come noto, tale evento determina, ai sensi dell'art. 52 della legge fallimentare applicabile ratione temporis, che tutti i crediti vadano fatti valere e debbano essere accertati secondo la disciplina concernente la formazione dello stato passivo.
La domanda formulata a tali fini in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa pertanto improcedibile e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum.
Ciò premesso, nel merito della domanda di condanna nei confronti del , si osserva Pt_2
quanto segue.
4 Anzitutto non colgono nel segno le deduzioni dell'appellante in ordine alla mancata valorizzazione da parte del primo giudice, della pubblicazione in violazione del divieto di divulgazione impresso dal GIP nell'ordinanza cautelare personale per cui è causa.
Come diffusamente motivato dal primo giudice, la violazione dell'art. 684 c.p. in rapporto all'art. 114 c.p.p., norma che integra il precetto dell'art. 684 c.p., non è posta a presidio degli interessi di cui l'odierno appellante reclama il ristoro.
E' sufficiente sul punto richiamare l'approdo delle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui “In tema di danno non patrimoniale derivante da reato, la fattispecie criminosa di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale di cui all'art. 684 c.p. integra un reato monoffensivo, tutelando solo l'amministrazione della giustizia e non anche la reputazione e la riservatezza del soggetto sottoposto a procedimento penale posto che obiettivo della norma, prima della conclusione delle indagini preliminari, è quello di non compromettere il buon andamento delle stesse e, dopo tale momento, quello di salvaguardare i principi propri del processo accusatorio, sicché nessuna autonoma pretesa risarcitoria può essere avanzata dalla parte coinvolta nel processo per la sola violazione dell'art. 684 c.p., salvo che dal fatto non sia derivata la lesione di beni della persona autonomamente tutelabili in base ad altre norme dell'ordinamento” (così Cass. n. 3727/2016. In senso conforme anche Cass. n. 23825/2022).
Ciò premesso, l'indagine condotta dal primo giudice, sulla scorta della non rilevanza della violazione delle norme penali citate ai fini del riconoscimento di un diritto al ristoro del danno lamentato all'onore ed alla reputazione dell'appellante, si è perciò concentrata, piuttosto, sulla verifica della portata diffamatoria o meno degli articoli di stampa per cui è causa.
Tale indagine, ampiamente motivata dal primo giudice, non è stata specificatamente contestata dall'appellante che non ha mosso censure in ordine al ritenuto esercizio di un diritto di cronaca giudiziaria così come in ordine alla ritenuta soddisfazione dei caratteri della verità, continenza ed interesse pubblico della notizia.
Le ragioni della decisione in ordine all'insussistenza della portata diffamatoria denunciata dall'attore, pertanto, in quanto non attinte da specifici motivi di gravame conducono a ritenere ormai incontrovertibile l'accertamento compiuto dal primo giudice sotto tale profilo e, pertanto, escludono di poter accedere al risarcimento del danno invocato dall'appellante.
Né colgono nel segno le censure dirette a rivendicare un'equa riparazione ai sensi delle legge n. 47/1948 e n. 281/2006.
5 Anzitutto tale forma di ristoro è stata solo genericamente introdotta in sede di gravame.
In disparte il carattere assorbente di tale considerazione, va rilevato ad ogni modo che gli artt. 11 e 12 della legge n. 47/1948 presuppongono, ai fini del ristoro, l'accertamento della fattispecie di reato (art. 12 “Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato”). Nel caso di specie, oltre all'assenza di riscontri in ordine ad un eventuale accertamento penale, sono sufficienti le argomentazioni svolte innanzi in ordine all'acclarata insussistenza di una pubblicazione diffamatoria, peraltro rimasta priva di censure specifiche da parte dell'appellante.
Del pari non può trovare applicazione la riparazione di cui all'art. 4 della legge n. 281/2006 in quanto non ne ricorrono i presupposti oggettivi. La norma fa infatti riferimento alla divulgazione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti nonché ai documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni (art. 240 co. 2 c.p.c).
Infine, in disparte il carattere assorbente delle considerazioni fin qui svolte, coglie nel segno l'ulteriore difesa svolta dalla parte appellata e diretta ad evidenziare la mancanza di riscontri istruttori in ordine alla consistenza del danno conseguenza lamentato dal . Pt_1
Come noto, “In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima”
(così Cass. n. 8861/2021).
Ciò premesso, al di là delle allegazioni generiche in ordine alla consistenza del danno patito, si rivelano insufficienti quanto alla prova dell'an del danno lamentato le dichiarazioni dei due testi escussi nell'ambito del giudizio di primo grado.
In particolare, il teste dichiarava che “(…) dopo le pubblicazioni sul giornale Tes_1 lui non voleva più uscire di casa;
non mi ha mai detto le ragioni per le quali non usciva;
io andavo
a trovarlo e lui non voleva parlare della vicenda, nemmeno della vicenda giudiziaria che lo vedeva coinvolto;
io ho notato che la moglie non gli parlava;
qualche volta l'ho invitato ad uscire e lui
6 non voleva uscire;
solo dopo mie insistenze alla fine e dopo un po' di tempo usciva;
la situazione
è durata più di qualche mese dopo il periodo degli arresti domiciliari” (udienza del 16 giugno
2010).
Ancora, il teste , escusso alla stessa udienza, dichiarava che “(…) io Testimone_2
provai a sentire dopo quelle pubblicazioni ma senza avere esito prima perché era agli Pt_1
arresti domiciliari ma anche dopo era difficile parlare con lui perché era diventato chiuso;
ci siamo visti raramente;
lui non voleva uscire;
mi diceva di non sentirsi a suo agio in mezzo alla gente;
era cambiato e per la verità è ancora oggi turbato dalla vicenda (…) posso dire che il turbamento sia dovuto soprattutto alla vicenda giudiziaria, al di là delle cose scritte sul giornale;
nel rapporto con la moglie era cambiato;
lei non era più cordiale come prima;
mi sono accorto che lei non riusciva a nascondere il disagio del rapporto;
io chiesi al quale fosse il Pt_1
rapporto con la moglie e lui mi disse che non dormivano più insieme;
ho l'impressione che questa situazione perduri oggi”.
Le testimonianze, rese all'esito di frequentazioni rare, non consentono di ritenere acclarato che il disagio riscontrato nel fosse riconducibile alla pubblicazione degli Pt_1 articoli di stampa in oggetto e non, piuttosto, alla vicenda giudiziaria in sé (sulla consistenza dell'onere probatorio in capo al danneggiato cfr. anche Cass. n. 34635/2024 secondo cui “In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima”).
Per tutte le ragioni fin qui illustrate l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia quale determinato in forza della domanda proposta dall'appellante a titolo di risarcimento del danno.
Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
7 La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. dichiara la contumacia della Curatela fallimentare della CP_1
2. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata costituita che si liquidano in complessivi € 14.317,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
4. dichiara l'obbligo a carico di parte appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 luglio 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Pasquale Cristiano
8
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Pasquale Cristiano Presidente
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott . Mariadomenica Marchese Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 85/2019 R.G.A.C.
tra
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Luciano Eugenio Petrullo (c.f. ), elettivamente domiciliata C.F._2
presso lo studio di quest'ultimo sito in Potenza alla Piazza Vittorio Emanuele II n.14;
appellante in riassunzione
e
(c.f. ) nella qualità di ex Direttore Parte_2 C.F._3
Responsabile de “La Gazzetta del Mezzogiorno”, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele
Laforgia (c.f.: ) elettivamente domiciliato presso e nello studio di C.F._4
quest'ultimo sito in Bari alla Via Arcivescovo Vaccaro n. 45;
appellato in riassunzione
nonché contro
in persona dei curatori fallimentari p.t. Controparte_1
1 appellato in riassunzione - contumace
OGGETTO: risarcimento danni – appello avverso sentenza n. cronol. 114/2019 emessa del
Tribunale di Potenza, depositata in data 31/01/2019 e notificata il 05/02/2019.
CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato ai sensi di legge, Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, la e CP_1 Controparte_2
nella qualità di direttore responsabile del quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno”, al fine di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dei convenuti in ordine all'asserita diffamazione a mezzo stampa subita in seguito alle pubblicazioni del 13 e 14 gennaio 2008, e per l'effetto vederli condannare al pagamento di euro 100.00,00 o di altra somma ritenuta dal giudice di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza della lesione del proprio diritto alla dignità personale e privacy, comprensivi dei danni morali e biologico esistenziali, nonché di euro 50.000,00 o di altra somma ritenuta equa, a titolo di riparazione pecuniaria additiva della lesione subita in conseguenza della pubblicazione a mezzo stampa, assunta come lesiva della propria reputazione personale, segnatamente ai sensi degli artt. 11
e 12 l.n. 47/1948 e dell'art. 4 l.n. 281/2006. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
In particolare, l'attore sosteneva di aver subito una lesione a seguito dell'illegittima pubblicazione sul già menzionato quotidiano, edizioni del 13 e 14 gennaio 2008, dell'ordinanza emessa nei suoi confronti dal G.i.p. dott.ssa Romaniello, applicativa di una misura cautelare coercitiva della libertà personale (arresti domiciliari) nonché delle trascrizioni letterali in essa contemplate relative alle intercettazioni ambientali intercorse tra l'attore, imputato di concussione a sfondo sessuale e la presunta vittima, processo conclusosi con l'assoluzione in primo grado del . Pt_1
L'attore insisteva sull'illegittimità delle suddette pubblicazioni anzitutto perché in violazione del divieto di pubblicazione espressamente previsto dal GIP nell'ordinanza cautelare citata ed inoltre in quanto aventi carattere diffamatorio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano nella qualità di Parte_2 direttore responsabile de “La Gazzetta del Mezzogiorno” nonché la società CP_1 impugnando tutto quanto dedotto e sostenuto da parte attrice, deducendo l'insussistenza di un'illegittimità nella pubblicazione delle notizie riportate dal giornale citato poiché
2 suffragate dall'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria e sostenendo l'infondatezza della pretesa risarcitoria in quanto legata ad una presunta illiceità delle notizie pubblicate ex art. 684 c.p. in combinato disposto con gli artt. 114 e 329 c.p.p. e non essendo ravvisabile la portata diffamatoria degli articoli suddetti. Nel merito la parte convenuta denunciava un'insufficiente allegazione in ordine alla sussistenza di un nesso eziologico tra la lesione subita e la condotta imputata ai convenuti e contestava la pretesa riparatoria avanzata anche ai sensi degli artt. 11 e 12 l.n. 47/1948 e dell'art. 4 l.n. 281/2006 in mancanza dei relativi presupposti applicativi.
Il giudizio, istruito con prove orali e documentali, veniva deciso dal Tribunale di Potenza con la sentenza oggetto del presente gravame di rigetto della domanda risarcitoria di parte attrice e condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti.
In sintesi, le ragioni della decisione impugnata si incentrano su plurimi profili. Anzitutto il primo giudice ha escluso la rilevanza della dedotta violazione dell'art. 684 c.p. in relazione all'art. 114 c.p.p. in quanto fattispecie di reato che non tutela la riservatezza dell'indagato quanto interessi pubblicistici legati allo svolgimento delle indagini preliminari.
Quindi, ritenuto che il tema di indagine dovesse incentrarsi sulla ricorrenza o meno di un'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 595 co. 3 c.p. ha analizzato l'operatività dell'esimente del diritto di cronaca giudiziaria ravvisando nel caso di specie tutti i presupposti per ritenerlo correttamente esercitato: verità, continenza ed interesse pubblico della notizia. Ha perciò concluso per il rigetto della domanda attesa l'acclarata insussistenza del fatto illecito.
Con atto d'appello notificato il 21.02.2019, avverso detta pronuncia, il ha Pt_1 proposto impugnazione chiedendone la riforma.
Le ragioni di gravame non involgono il ritenuto legittimo esercizio del diritto di cronaca giudiziaria non avendo l'appellante contestato nessuno dei presupposti indagati e riscontrati dal giudice di prime cure (verità, continenza ed interesse pubblico della notizia).
Piuttosto, le ragioni di gravame si incentrano sull'erronea mancata valorizzazione, da parte del primo giudice, della pubblicazione eseguita in violazione dell'esplicito divieto di divulgazione imposto nella stessa ordinanza cautelare da parte del GIP nonché sul mancato riconoscimento della riparazione richiesta ai sensi degli artt. 11 e 12 della l.n. 47/1948 e art. 4 della l.n. 281/2006
3 Si sono costituiti e la società chiedendo il rigetto dell'appello CP_3 CP_1
con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite.
Con provvedimento del 14.10.2019 la Corte dichiarava inammissibile l'istanza di ammissione di una CTU medico-legale richiesta dall appellante e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 05.03.2024 la causa veniva dichiarata interrotta a seguito dell'intervenuto fallimento della e veniva riassunta in data 03.06.2024 da parte dell'appellante CP_1
il quale insisteva su tutto quanto dedotto e sostenuto nell'atto di citazione in appello.
Con comparsa di costituzione in riassunzione si costituiva il insistendo per il Pt_2 rigetto dell'appello mentre non si è costituita la di cui Controparte_4
va pertanto dichiarata la contumacia.
Il giudizio d'appello, non istruito se non documentalmente, è stato quindi trattenuto in decisone all'udienza del 20 maggio 2025 previa rinuncia delle parti alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
In via pregiudiziale di rito occorre dichiarare la contumacia della Curatela fallimentare della società nei cui confronti, inoltre, va acclarata l'improcedibilità della CP_1
domanda di risarcimento del danno.
Come noto, tale evento determina, ai sensi dell'art. 52 della legge fallimentare applicabile ratione temporis, che tutti i crediti vadano fatti valere e debbano essere accertati secondo la disciplina concernente la formazione dello stato passivo.
La domanda formulata a tali fini in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa pertanto improcedibile e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum.
Ciò premesso, nel merito della domanda di condanna nei confronti del , si osserva Pt_2
quanto segue.
4 Anzitutto non colgono nel segno le deduzioni dell'appellante in ordine alla mancata valorizzazione da parte del primo giudice, della pubblicazione in violazione del divieto di divulgazione impresso dal GIP nell'ordinanza cautelare personale per cui è causa.
Come diffusamente motivato dal primo giudice, la violazione dell'art. 684 c.p. in rapporto all'art. 114 c.p.p., norma che integra il precetto dell'art. 684 c.p., non è posta a presidio degli interessi di cui l'odierno appellante reclama il ristoro.
E' sufficiente sul punto richiamare l'approdo delle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui “In tema di danno non patrimoniale derivante da reato, la fattispecie criminosa di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale di cui all'art. 684 c.p. integra un reato monoffensivo, tutelando solo l'amministrazione della giustizia e non anche la reputazione e la riservatezza del soggetto sottoposto a procedimento penale posto che obiettivo della norma, prima della conclusione delle indagini preliminari, è quello di non compromettere il buon andamento delle stesse e, dopo tale momento, quello di salvaguardare i principi propri del processo accusatorio, sicché nessuna autonoma pretesa risarcitoria può essere avanzata dalla parte coinvolta nel processo per la sola violazione dell'art. 684 c.p., salvo che dal fatto non sia derivata la lesione di beni della persona autonomamente tutelabili in base ad altre norme dell'ordinamento” (così Cass. n. 3727/2016. In senso conforme anche Cass. n. 23825/2022).
Ciò premesso, l'indagine condotta dal primo giudice, sulla scorta della non rilevanza della violazione delle norme penali citate ai fini del riconoscimento di un diritto al ristoro del danno lamentato all'onore ed alla reputazione dell'appellante, si è perciò concentrata, piuttosto, sulla verifica della portata diffamatoria o meno degli articoli di stampa per cui è causa.
Tale indagine, ampiamente motivata dal primo giudice, non è stata specificatamente contestata dall'appellante che non ha mosso censure in ordine al ritenuto esercizio di un diritto di cronaca giudiziaria così come in ordine alla ritenuta soddisfazione dei caratteri della verità, continenza ed interesse pubblico della notizia.
Le ragioni della decisione in ordine all'insussistenza della portata diffamatoria denunciata dall'attore, pertanto, in quanto non attinte da specifici motivi di gravame conducono a ritenere ormai incontrovertibile l'accertamento compiuto dal primo giudice sotto tale profilo e, pertanto, escludono di poter accedere al risarcimento del danno invocato dall'appellante.
Né colgono nel segno le censure dirette a rivendicare un'equa riparazione ai sensi delle legge n. 47/1948 e n. 281/2006.
5 Anzitutto tale forma di ristoro è stata solo genericamente introdotta in sede di gravame.
In disparte il carattere assorbente di tale considerazione, va rilevato ad ogni modo che gli artt. 11 e 12 della legge n. 47/1948 presuppongono, ai fini del ristoro, l'accertamento della fattispecie di reato (art. 12 “Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato”). Nel caso di specie, oltre all'assenza di riscontri in ordine ad un eventuale accertamento penale, sono sufficienti le argomentazioni svolte innanzi in ordine all'acclarata insussistenza di una pubblicazione diffamatoria, peraltro rimasta priva di censure specifiche da parte dell'appellante.
Del pari non può trovare applicazione la riparazione di cui all'art. 4 della legge n. 281/2006 in quanto non ne ricorrono i presupposti oggettivi. La norma fa infatti riferimento alla divulgazione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti nonché ai documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni (art. 240 co. 2 c.p.c).
Infine, in disparte il carattere assorbente delle considerazioni fin qui svolte, coglie nel segno l'ulteriore difesa svolta dalla parte appellata e diretta ad evidenziare la mancanza di riscontri istruttori in ordine alla consistenza del danno conseguenza lamentato dal . Pt_1
Come noto, “In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima”
(così Cass. n. 8861/2021).
Ciò premesso, al di là delle allegazioni generiche in ordine alla consistenza del danno patito, si rivelano insufficienti quanto alla prova dell'an del danno lamentato le dichiarazioni dei due testi escussi nell'ambito del giudizio di primo grado.
In particolare, il teste dichiarava che “(…) dopo le pubblicazioni sul giornale Tes_1 lui non voleva più uscire di casa;
non mi ha mai detto le ragioni per le quali non usciva;
io andavo
a trovarlo e lui non voleva parlare della vicenda, nemmeno della vicenda giudiziaria che lo vedeva coinvolto;
io ho notato che la moglie non gli parlava;
qualche volta l'ho invitato ad uscire e lui
6 non voleva uscire;
solo dopo mie insistenze alla fine e dopo un po' di tempo usciva;
la situazione
è durata più di qualche mese dopo il periodo degli arresti domiciliari” (udienza del 16 giugno
2010).
Ancora, il teste , escusso alla stessa udienza, dichiarava che “(…) io Testimone_2
provai a sentire dopo quelle pubblicazioni ma senza avere esito prima perché era agli Pt_1
arresti domiciliari ma anche dopo era difficile parlare con lui perché era diventato chiuso;
ci siamo visti raramente;
lui non voleva uscire;
mi diceva di non sentirsi a suo agio in mezzo alla gente;
era cambiato e per la verità è ancora oggi turbato dalla vicenda (…) posso dire che il turbamento sia dovuto soprattutto alla vicenda giudiziaria, al di là delle cose scritte sul giornale;
nel rapporto con la moglie era cambiato;
lei non era più cordiale come prima;
mi sono accorto che lei non riusciva a nascondere il disagio del rapporto;
io chiesi al quale fosse il Pt_1
rapporto con la moglie e lui mi disse che non dormivano più insieme;
ho l'impressione che questa situazione perduri oggi”.
Le testimonianze, rese all'esito di frequentazioni rare, non consentono di ritenere acclarato che il disagio riscontrato nel fosse riconducibile alla pubblicazione degli Pt_1 articoli di stampa in oggetto e non, piuttosto, alla vicenda giudiziaria in sé (sulla consistenza dell'onere probatorio in capo al danneggiato cfr. anche Cass. n. 34635/2024 secondo cui “In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima”).
Per tutte le ragioni fin qui illustrate l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia quale determinato in forza della domanda proposta dall'appellante a titolo di risarcimento del danno.
Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
7 La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. dichiara la contumacia della Curatela fallimentare della CP_1
2. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata costituita che si liquidano in complessivi € 14.317,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
4. dichiara l'obbligo a carico di parte appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 luglio 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Pasquale Cristiano
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