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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
UR RO, RE
BALDI CRISTIANO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 539/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 43/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERBANIA sez. 2
e pubblicata il 05/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7X01UC00169 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: nessuno è presente
Resistente/Appellato: espone i fatti e si richiama agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'udienza, in modalità UAD ed in presenza, del 13/1/2026, viene trattato l'appello (R.G.A. n. 539/2024), promosso dal sig. Ricorrente_1 contro la sentenza della C.G.T. di 1° di Verbania, Sez. 2^, n. 43 del 9/11/2023, in materia di diniego di istanza di annullamento in autotutela per maggior IRPEF per l'anno d'imposta 2014.
Il sig. Ricorrente_1 aveva impugnato l'atto di rigetto dell'A.E. - Dir. Prov. del Verbano Cusio Ossola della sua istanza di annullamento in autotutela relativo ad avviso di accertamento di maggior IRPEF per rendite da trattamento pensionistico, c.d. II^ Pilastro, liquidato da ente previdenziale/assicurativo svizzero ed accreditate su conto corrente bancario in Svizzera, senza il tramite di un istituto finanziario italiano.
Nel 2022, l'Agenzia delle Entrate-Dir. Prov. del Verbano, Cusio, Ossola contestava al Contribuente la violazione dell'art. 76, comma 1 e 1 bis, della legge 413/1991, come modificato dell'art. 55 quinquies del
D.L. n. 50 del 2017.
L'art. 76, co. 1° e 1°-bis L. 413/1991, vigente all'epoca dell'accertamento, prevedeva che le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione di invalidita', vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sarebbero state assoggettate ad una ritenuta fiscale unica del 5% da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, il tutto in forza di un accordo bilaterale tra Svizzera e Italia risalente al 1974.
L'Ufficio reputava che, nel caso del sig. Ricorrente_1, l'autoliquidazione del 5% non fosse corretta per mancato intervento dell'intermediario finanziario italiano e, in luogo dell'aliquota ridotta del 5%, applicava la tassazione ordinaria, con conseguente recupero di maggiori imposte ai fini IRPEF ed irrogazione di sanzioni pecuniarie ed interessi.
Il Contribuente provvedeva a rateizzare in n. 8 rate trimestrali l'importo accertato, prestando, quindi, acquiescenza all'accertamento, e fruendo della riduzione delle sanzioni.
Successivamente, però, inoltrava istanza di annullamento in autotutela all'Ufficio, che la rigettava.
Il sig. Ricorrente_1 impugnava davanti al Giudice Tributario il predetto diniego dell'Ufficio.
Oggetto della vertenza era, appunto, l'ammissibilità o meno del giudizio sul diniego dell'autotutela.
L'Ufficio, costituitosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso, reputando che non si poteva ammettere un'autonoma impugnazione del diniego “se di portata non ampliativa rispetto all'originaria pretesa”.
La C.G.T. di Verbania, Sez. II^, con la sentenza n. 43/2023 dichiarava inammissibile il ricorso in quanto il diniego dell'Ufficio non era novativo rispetto alla pretesa originaria. Proseguiva, affermando che “in caso contrario, si darebbe ingresso a una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo”.
Contro tale sentenza, interponeva appello il sig. Ricorrente_1, che eccepiva :
l'erroneità della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
L'appellante osservava come “le censure mosse al diniego di autotutela sono specifiche ai doveri d'ufficio, attengono all'errata interpretazione della novella legislativa intervenuta, con impatto diretto ed immediato, con evidenti ragioni di rilevante interesse generale alla rimozione dell'atto”.
In particolare, l'Appellante specificava che l'istanza di annullamento in autotutela era stata determinata in ragione delle novità normative introdotte con la legge di bilancio del 2022 all'art. 76 della L. n. 413/1991, secondo cui “1-ter. Le somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (AVS) svizzera e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) svizzera, ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi 1 e 1-bis”.
Dunque, con detta disposizione c'era stato un ampliamento dei soggetti beneficiari del trattamento agevolato della ritenuta sostitutiva del 5% “senza intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani”, come antecedentemente previsto.
Secondo l'Appellante, il legislatore ha posto “rimedio alla disparità di trattamento generata dalla lacuna normativa, considerato che, a legislazione vigente, nel caso in cui l'accredito delle prestazioni AVS o LPP non venga canalizzato in Italia, in assenza di un sostituto d'imposta che operi la ritenuta del 5 per cento, i commi 1 e 1-bis del citato articolo 76 non potrebbero trovare applicazione e il contribuente non potrebbe fruire dell'aliquota impositiva del 5 per cento”.
Quindi, citava altra sentenza, sempre della C.G.T. di Verbania, ma della Sezione I^, n. 23/2024, riguardante un'altra vertenza sempre tra il sig. Ricorrente_1 e l'Ufficio, ma per l'annualità 2016, dall'esito totalmente opposto a quella ivi in discussione.
In particolare, con la sentenza n. 23/2024, si sottolineava come nel caso di specie ricorresse il presupposto “affinché l'Ufficio possa legittimamente esercitare il potere di autotutela con il ritiro dell'atto impositivo divenuto illegittimo per carenza del presupposto impositivo, venuto meno, a seguito di ius superveniens”.
Chiedeva di riformare integralmente la sentenza impugnata in tema di istanza di autotutela avverso l'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2014 e, quindi, all'annullamento dell'accertamento in questione e vittoria delle spese di entrambi gradi a favore del legale antistatario.
Si costituiva in appello Parte Resistente con controdeduzioni, con cui replicava ai motivi d'appello avversari.
L'Ufficio esordiva nelle proprie controdeduzioni rilevando come la sentenza resa dalla C.G.T. di Verbania fosse di “assoluta correttezza” e che “è del tutto pacifica l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, vertendo la controversia sull'impugnazione di un diniego di autotutela per asseriti vizi propri dell'avviso di accertamento T7X01UC00169-2022, emesso in relazione all'anno d'imposta 2014 e divenuto definitivo per l'intervenuta acquiescenza del contribuente stesso alla pretesa impositiva”.
Quindi, più nello specifico sui motivi d'appello, l'Ufficio ribadiva che il diniego sull'istanza di annullamento in autotutela non poteva considerarsi atto autonomamente impugnabile in quanto l'accertamento a monte era stato definito per acquiescenza dall'interessato stesso e, dunque, non poteva più essere contestata la fondatezza della pretesa tributaria.
Proseguiva, poi, riportando estratti di più sentenze o ordinanze di Cassazione a conforto della propria posizione ed insisteva sul fatto che le modifiche normative introdotte dal 18/1/2024 in materia di autotutela si applicano da tale data perciò a casi successivi all'istanza di autotutela, oggetto del presente giudizio.
Ed ancora, che “a fronte dell'esercizio del potere di autotutela, il ricorrente è titolare non di un diritto soggettivo ma di un interesse legittimo, poiché il pregiudizio che egli subisce dal rigetto dell'istanza dipende sempre dall'Avviso d'Accertamento T7X01UC00169-2022 (2014) e non dal diniego di annullamento”.
Concludeva, asserendo che “la disciplina recata dal comma 1-ter dell'articolo 76 della L. 413/1991, che prevede l'imposizione sostitutiva (5%) delle prestazioni pensionistiche svizzere cd. di “secondo pilastro”
(LPP), trova applicazione a quelle percepite a far data dal 30/09/2015 ; la disciplina non è applicabile alle prestazioni percepite anteriormente a tale data, che scontano l'imposizione sui redditi in misura ordinaria”.
Chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di I^ grado nonché la condanna dell'appellante alle spese del grado.
Terminata la relazione;
sentito il rappresentante dell'Ufficio, assente l'appellante ; conclusa la discussione in camera di consiglio;
la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado del Piemonte, sezione 3^, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La specialità della vertenza in oggetto è rappresentata dalle evoluzioni normative relative all'impugnabilità degli atti di autotutela della Pubblica Amministrazione Tributaria in seno alla giurisdizione tributaria e quelle sulla tassazione delle rendite corrisposte in Italia da parte di Enti previdenziali/ assicurativi di invalidita', vecchiaia e superstiti di lavoratori italiani in Svizzera (AVS).
Calando dette novità normative alla vertenza promossa dal sig. Ricorrente_1, si osserva che è del tutto comprensibile che Egli, pur in presenza di scelte effettuate antecedentemente agli ultimi sviluppi sulla tassazione delle rendite in argomento, allorché fu raggiunto da avvisi di accertamento dell'Ufficio, abbia formulato istanza in sede di autotutela all'Amm. Fin., ricevendone il diniego, poi impugnato.
Anzi, se non fosse stata inclusa la lettera g-bis all'art. 19 del D.lgs n. 546/1992, che ammette l'impugnazione giurisdizionale contro il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela, a parere di questa Corte, l'A.E. aveva, in ogni caso, il dovere di fornire una risposta al contribuente.
Nel caso concreto, però, va “storicizzato” il momento, qui il periodo d'imposta, dal quale, finalmente, ed equamente è stata risolta la problematica della tassazione delle rendite del c.d. II^ pilastro, che, nel tempo, ha generato molta confusione, prassi amministrative diverse, ampio contenzioso, ecc..
Il sig. Ricorrente_1 per l'anno d'imposta 2016 ha ottenuto un risultato a sé favorevole da parte della C.G.T. di I° grado di Verbania con la ricordata sentenza n. 23 del 22/3/2024. Ebbene, proprio detta sentenza riporta espressamente “La questione è stata risolta dalla legge n. 197, approvata il 29 dicembre 2022 ed entrata in vigore dal 01 gennaio 2023, che ha introdotto il comma 3 ter all'art. 76 della legge 30 dicembre 1991, n.413. Secondo questa nuova disposizione, le somme percepite da soggetti residenti a titolo di “secondo Pilastro” senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 5%. La nuova disposizione, però, trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n.187.
Si tratta di una norma interpretativa, suscettibile di applicazione retroattiva in ordine alle annualità passate, ma con il limite temporale dell'annualità 2015 espressamente indicato nella stessa”.
Questa Corte condivide pienamente lo stralcio motivazionale sopra riportato e, pertanto, per l'annualità
2014, oggetto della presente vertenza, la normativa più favorevole al sig. Ricorrente_1 non può trovare applicazione.
Prudenzialmente, il cit. sig. Ricorrente_1 e i suoi difensori avrebbero dovuto astenersi dal proseguire il processo per l'annualità 2014.
Ciò, però, non è avvenuto e, di conseguenza, il ricorso originario del sig. Ricorrente_1 e il prosieguo di esso risulta inammissibile.
Alla soccombenza seguono le spese di lite, liquidate a favore della Parte Resistente, in euro 1.400,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del contribuente. Condanna il predetto al rimborso delle spese di lite del grado, che liquida in euro 1.400,00 oltre a rimborso spese forf.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
UR RO, RE
BALDI CRISTIANO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 539/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 43/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERBANIA sez. 2
e pubblicata il 05/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7X01UC00169 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: nessuno è presente
Resistente/Appellato: espone i fatti e si richiama agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'udienza, in modalità UAD ed in presenza, del 13/1/2026, viene trattato l'appello (R.G.A. n. 539/2024), promosso dal sig. Ricorrente_1 contro la sentenza della C.G.T. di 1° di Verbania, Sez. 2^, n. 43 del 9/11/2023, in materia di diniego di istanza di annullamento in autotutela per maggior IRPEF per l'anno d'imposta 2014.
Il sig. Ricorrente_1 aveva impugnato l'atto di rigetto dell'A.E. - Dir. Prov. del Verbano Cusio Ossola della sua istanza di annullamento in autotutela relativo ad avviso di accertamento di maggior IRPEF per rendite da trattamento pensionistico, c.d. II^ Pilastro, liquidato da ente previdenziale/assicurativo svizzero ed accreditate su conto corrente bancario in Svizzera, senza il tramite di un istituto finanziario italiano.
Nel 2022, l'Agenzia delle Entrate-Dir. Prov. del Verbano, Cusio, Ossola contestava al Contribuente la violazione dell'art. 76, comma 1 e 1 bis, della legge 413/1991, come modificato dell'art. 55 quinquies del
D.L. n. 50 del 2017.
L'art. 76, co. 1° e 1°-bis L. 413/1991, vigente all'epoca dell'accertamento, prevedeva che le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione di invalidita', vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sarebbero state assoggettate ad una ritenuta fiscale unica del 5% da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, il tutto in forza di un accordo bilaterale tra Svizzera e Italia risalente al 1974.
L'Ufficio reputava che, nel caso del sig. Ricorrente_1, l'autoliquidazione del 5% non fosse corretta per mancato intervento dell'intermediario finanziario italiano e, in luogo dell'aliquota ridotta del 5%, applicava la tassazione ordinaria, con conseguente recupero di maggiori imposte ai fini IRPEF ed irrogazione di sanzioni pecuniarie ed interessi.
Il Contribuente provvedeva a rateizzare in n. 8 rate trimestrali l'importo accertato, prestando, quindi, acquiescenza all'accertamento, e fruendo della riduzione delle sanzioni.
Successivamente, però, inoltrava istanza di annullamento in autotutela all'Ufficio, che la rigettava.
Il sig. Ricorrente_1 impugnava davanti al Giudice Tributario il predetto diniego dell'Ufficio.
Oggetto della vertenza era, appunto, l'ammissibilità o meno del giudizio sul diniego dell'autotutela.
L'Ufficio, costituitosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso, reputando che non si poteva ammettere un'autonoma impugnazione del diniego “se di portata non ampliativa rispetto all'originaria pretesa”.
La C.G.T. di Verbania, Sez. II^, con la sentenza n. 43/2023 dichiarava inammissibile il ricorso in quanto il diniego dell'Ufficio non era novativo rispetto alla pretesa originaria. Proseguiva, affermando che “in caso contrario, si darebbe ingresso a una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo”.
Contro tale sentenza, interponeva appello il sig. Ricorrente_1, che eccepiva :
l'erroneità della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
L'appellante osservava come “le censure mosse al diniego di autotutela sono specifiche ai doveri d'ufficio, attengono all'errata interpretazione della novella legislativa intervenuta, con impatto diretto ed immediato, con evidenti ragioni di rilevante interesse generale alla rimozione dell'atto”.
In particolare, l'Appellante specificava che l'istanza di annullamento in autotutela era stata determinata in ragione delle novità normative introdotte con la legge di bilancio del 2022 all'art. 76 della L. n. 413/1991, secondo cui “1-ter. Le somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (AVS) svizzera e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) svizzera, ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi 1 e 1-bis”.
Dunque, con detta disposizione c'era stato un ampliamento dei soggetti beneficiari del trattamento agevolato della ritenuta sostitutiva del 5% “senza intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani”, come antecedentemente previsto.
Secondo l'Appellante, il legislatore ha posto “rimedio alla disparità di trattamento generata dalla lacuna normativa, considerato che, a legislazione vigente, nel caso in cui l'accredito delle prestazioni AVS o LPP non venga canalizzato in Italia, in assenza di un sostituto d'imposta che operi la ritenuta del 5 per cento, i commi 1 e 1-bis del citato articolo 76 non potrebbero trovare applicazione e il contribuente non potrebbe fruire dell'aliquota impositiva del 5 per cento”.
Quindi, citava altra sentenza, sempre della C.G.T. di Verbania, ma della Sezione I^, n. 23/2024, riguardante un'altra vertenza sempre tra il sig. Ricorrente_1 e l'Ufficio, ma per l'annualità 2016, dall'esito totalmente opposto a quella ivi in discussione.
In particolare, con la sentenza n. 23/2024, si sottolineava come nel caso di specie ricorresse il presupposto “affinché l'Ufficio possa legittimamente esercitare il potere di autotutela con il ritiro dell'atto impositivo divenuto illegittimo per carenza del presupposto impositivo, venuto meno, a seguito di ius superveniens”.
Chiedeva di riformare integralmente la sentenza impugnata in tema di istanza di autotutela avverso l'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2014 e, quindi, all'annullamento dell'accertamento in questione e vittoria delle spese di entrambi gradi a favore del legale antistatario.
Si costituiva in appello Parte Resistente con controdeduzioni, con cui replicava ai motivi d'appello avversari.
L'Ufficio esordiva nelle proprie controdeduzioni rilevando come la sentenza resa dalla C.G.T. di Verbania fosse di “assoluta correttezza” e che “è del tutto pacifica l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, vertendo la controversia sull'impugnazione di un diniego di autotutela per asseriti vizi propri dell'avviso di accertamento T7X01UC00169-2022, emesso in relazione all'anno d'imposta 2014 e divenuto definitivo per l'intervenuta acquiescenza del contribuente stesso alla pretesa impositiva”.
Quindi, più nello specifico sui motivi d'appello, l'Ufficio ribadiva che il diniego sull'istanza di annullamento in autotutela non poteva considerarsi atto autonomamente impugnabile in quanto l'accertamento a monte era stato definito per acquiescenza dall'interessato stesso e, dunque, non poteva più essere contestata la fondatezza della pretesa tributaria.
Proseguiva, poi, riportando estratti di più sentenze o ordinanze di Cassazione a conforto della propria posizione ed insisteva sul fatto che le modifiche normative introdotte dal 18/1/2024 in materia di autotutela si applicano da tale data perciò a casi successivi all'istanza di autotutela, oggetto del presente giudizio.
Ed ancora, che “a fronte dell'esercizio del potere di autotutela, il ricorrente è titolare non di un diritto soggettivo ma di un interesse legittimo, poiché il pregiudizio che egli subisce dal rigetto dell'istanza dipende sempre dall'Avviso d'Accertamento T7X01UC00169-2022 (2014) e non dal diniego di annullamento”.
Concludeva, asserendo che “la disciplina recata dal comma 1-ter dell'articolo 76 della L. 413/1991, che prevede l'imposizione sostitutiva (5%) delle prestazioni pensionistiche svizzere cd. di “secondo pilastro”
(LPP), trova applicazione a quelle percepite a far data dal 30/09/2015 ; la disciplina non è applicabile alle prestazioni percepite anteriormente a tale data, che scontano l'imposizione sui redditi in misura ordinaria”.
Chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di I^ grado nonché la condanna dell'appellante alle spese del grado.
Terminata la relazione;
sentito il rappresentante dell'Ufficio, assente l'appellante ; conclusa la discussione in camera di consiglio;
la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado del Piemonte, sezione 3^, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La specialità della vertenza in oggetto è rappresentata dalle evoluzioni normative relative all'impugnabilità degli atti di autotutela della Pubblica Amministrazione Tributaria in seno alla giurisdizione tributaria e quelle sulla tassazione delle rendite corrisposte in Italia da parte di Enti previdenziali/ assicurativi di invalidita', vecchiaia e superstiti di lavoratori italiani in Svizzera (AVS).
Calando dette novità normative alla vertenza promossa dal sig. Ricorrente_1, si osserva che è del tutto comprensibile che Egli, pur in presenza di scelte effettuate antecedentemente agli ultimi sviluppi sulla tassazione delle rendite in argomento, allorché fu raggiunto da avvisi di accertamento dell'Ufficio, abbia formulato istanza in sede di autotutela all'Amm. Fin., ricevendone il diniego, poi impugnato.
Anzi, se non fosse stata inclusa la lettera g-bis all'art. 19 del D.lgs n. 546/1992, che ammette l'impugnazione giurisdizionale contro il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela, a parere di questa Corte, l'A.E. aveva, in ogni caso, il dovere di fornire una risposta al contribuente.
Nel caso concreto, però, va “storicizzato” il momento, qui il periodo d'imposta, dal quale, finalmente, ed equamente è stata risolta la problematica della tassazione delle rendite del c.d. II^ pilastro, che, nel tempo, ha generato molta confusione, prassi amministrative diverse, ampio contenzioso, ecc..
Il sig. Ricorrente_1 per l'anno d'imposta 2016 ha ottenuto un risultato a sé favorevole da parte della C.G.T. di I° grado di Verbania con la ricordata sentenza n. 23 del 22/3/2024. Ebbene, proprio detta sentenza riporta espressamente “La questione è stata risolta dalla legge n. 197, approvata il 29 dicembre 2022 ed entrata in vigore dal 01 gennaio 2023, che ha introdotto il comma 3 ter all'art. 76 della legge 30 dicembre 1991, n.413. Secondo questa nuova disposizione, le somme percepite da soggetti residenti a titolo di “secondo Pilastro” senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 5%. La nuova disposizione, però, trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n.187.
Si tratta di una norma interpretativa, suscettibile di applicazione retroattiva in ordine alle annualità passate, ma con il limite temporale dell'annualità 2015 espressamente indicato nella stessa”.
Questa Corte condivide pienamente lo stralcio motivazionale sopra riportato e, pertanto, per l'annualità
2014, oggetto della presente vertenza, la normativa più favorevole al sig. Ricorrente_1 non può trovare applicazione.
Prudenzialmente, il cit. sig. Ricorrente_1 e i suoi difensori avrebbero dovuto astenersi dal proseguire il processo per l'annualità 2014.
Ciò, però, non è avvenuto e, di conseguenza, il ricorso originario del sig. Ricorrente_1 e il prosieguo di esso risulta inammissibile.
Alla soccombenza seguono le spese di lite, liquidate a favore della Parte Resistente, in euro 1.400,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del contribuente. Condanna il predetto al rimborso delle spese di lite del grado, che liquida in euro 1.400,00 oltre a rimborso spese forf.