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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 17/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 6078/2024VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 6078/2024VG, promosso congiuntamente ex art. 473- bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CAGNOLI ALESSIA presso il cui studio sito in PIAZZA MAZZINI 10 41121 MODENA è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. PASSERINI FRANCESCA presso il cui studio sito in Corso di Porta Vittoria n. 8, MILANO è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di affidamento e mantenimento figlio minore
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto la richiesta di modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento del minore nato a [...] Persona_1 il 05.04.2019, già regolamentate con Decreto di questo Tribunale emesso in data 30-31.03.2023 nel procedimento RG 988/2023.
Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta il 13.12.2024 è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato.
Nel merito le parti, dato atto dell'intervenuto trasferimento del padre in Albania, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra le stesse concordate
1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente al padre ed alla madre, con Per_1 collocazione prevalente presso quest'ultima, continuando a risiedere con la madre nella residenza di Reggio Emilia. I genitori, che congiuntamente eserciteranno la potestà genitoriale, si impegnano ad adottare di comune accordo le decisioni più importanti per l'istruzione, l'educazione e la salute del minore, avendo come riferimento essenziale l'interesse di quest'ultimo, in un'ottica di reciproca, fattiva e costante collaborazione e responsabilità.
2) In ragione del predetto affidamento condiviso, i genitori convengono di adoperarsi e collaborare fra loro, al fine di favorire la frequentazione del minore con entrambi i genitori. L'ottemperanza al presente impegno di collaborazione da parte dei genitori dovrà tener conto, contemporaneamente, anche delle loro rispettive e reciproche esigenze lavorative e personali, avendo comunque a principio ispiratore quello di soddisfare gli interessi, le aspirazioni, i desideri e le necessità del minore.
Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni del minore e delle capacità economiche di entrambi i genitori per poter assumerne i relativi impegni.
Per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la potestà genitoriale è esercitata separatamente;
3) Per quanto attiene al regime di visita, il padre potrà tenere con sé 1 week- Per_1 end lungo al mese dal venerdì al lunedì compreso, fino all'inizio della scuola dell'obbligo, salvo diverso accordo tra i genitori. Saranno altresì di competenza paterna i ponti e le festività infrasettimanali cadenti in prossimità del week-end di sua competenza. Ogni variazione al suddetto calendario dovrà essere comunicata tra i genitori entro la giornata del lunedì che precede. In merito al venire a prendere/riaccompagnare il minore, stante il differente domicilio dei genitori, il Signor potrà incaricare la sorella e/o i nonni a tale Pt_2 incombente, oltre a poter avvalersi di compagnie aeree che prevedono la figura dell'accompagnatore per il minore. Di norma verrà preso e riaccompagnato Per_1 presso la residenza materna o al domicilio dei nonni materni, salvo diverso accordo.
4) Le vacanze di Natale verranno suddivise fra i genitori, alternando la Festività della Vigilia con un genitore, ed il 25 dicembre con l'altro genitore. Per il 2024, dal 26/27 dicembre al 1° gennaio compreso, starà con il padre. Tale suddivisione Per_1 avverrà ad anni alterni, così come Pasqua che per il 2025 sarà di competenza materna salvo diverso accordo.
5) Le vacanze estive, da considerarsi periodo di sospensione scolastica e, per tutta la durata della scuola materna dal 1° di luglio, in quanto l'ultimo giorno della scuola materna è previsto per il 30 giugno, verranno suddivise in periodi di almeno 3 settimane consecutive con ciascun genitore, fino all'inizio della scuola. Tali periodi andranno individuati e condivisi entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno e dovranno tener conto delle esigenze lavorative e personali di entrambi i genitori.
Nel periodo di permanenza di in Albania potrà stare con il papà o con i nonni Per_1 paterni.
6) A fronte dell'accollo del Signor di tutti i viaggi di trasferimento per le visite Pt_2 di il Signor si impegna a corrispondere alla Signora con Per_1 Pt_2 Pt_1 bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese a far data dal mese di novembre 2024 ad agosto 2025, un assegno di mantenimento per il figlio minore nella misura di Euro 250,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
Da settembre 2025 e a condizione che venga ammesso ad una scuola Per_1 pubblica, il contributo al mantenimento verrà aumentato ad Euro 280,00 mensili.
7) Entrambi i genitori si obbligano a concorrere, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie, non coperte dal contributo mensile che si renderanno necessarie per lo sviluppo psicofisico del figlio, come da Protocollo di intesa per le spese extra assegno di mantenimento per i figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti del 12-13.06.2023 e nello specifico:
SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO
a. Visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, erogate dal SSN.
b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN.
c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie, in genere, erogate dal SSN.
d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti ed erogati dal SSN.
e. Medicinali prescritti dal pediatra e dal medico curante, ed accezione dei medicinali da banco.
f. Interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private, erogati dal SSN. g. Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN.
SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO
a. Visite specialistiche erogate dal SSN o in libera professione.
a. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogate dal SSN.
c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione.
d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditivi e protesici (motoria) se prescritti ma non erogati dal SSN.
e. Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private.
f. Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
g. Cicli di psicoterapia, psicomotorietà, logopedia e ogni altro trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate.
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici.
b. Libri di testo e materiale scolastico di corredo di inizio anno anche per la scuola privata.
c. Assicurazione e contributo volontario richiesto dalla scuola.
d. Dotazione informatica (pc/tablet ecc.) richiesta dalla scuola e connessa al programma di studio o ai bisogni educativi specifici (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio.
e. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, al netto del costo della mensa scolastica.
f. Gite scolastiche senza pernottamento.
g. Trasporto pubblico da e per la scuola.
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. Rette e tasse scolastiche e universitarie di istituti privati.
b. Corsi di formazione post diploma, di specializzazione, master e corsi post laurea in Italia e all'estero.
c. Gite scolastiche con pernottamento.
Corsi di recupero e lezioni private.
d. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica.
e. Alloggio presso la sede universitaria, comprese utenze e oneri condominiali.
f. Corsi privati di lingua straniera. SPESE EXTRA-SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
e dopo-scuola e servizio di baby sitting, laddove la necessità coincida CP_1 con gli orari lavorativi di entrambi i genitori.
b. Centro ricreativo estivo.
c. Un corso sportivo o artistico (musica teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura.
d. Spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo B.
e. Spese di manutenzione, assicurazione e bollo del mezzo di trasporto quanto acquistato in accordo fra i genitori e il figlio.
SPESE EXTRA-SCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. Il secondo corso, ovvero gli ulteriori corsi oltre al primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.) comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura.
b. Viaggi e vacanze senza genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi di studio all'estero.
c. Mezzo di trasporto in proprietà esclusiva ai figli.
CRITERI DI CONTRIBUZIONE E RIMBORSO:
Le spese extra-assegno non sono compensabili con l'assegno di mantenimento ordinario.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità da parte del genitore che ne ha contribuito alla spesa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi erogati dallo Stato, e/o da altro ente pubblico o privato, per spese extra assegno devono essere suddivisi tra i genitori nella percentuale di compartecipazione alle spese extra-assegno o in favore del genitore che le abbia sostenute integralmente.
Le spese extra-assegno che richiedono il preventivo accordo devono essere proposte in forma scritta (Whatsapp, sms, email, ecc.) all'altro genitore, il quale dovrà manifestare l'eventuale motivo dissenso in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà considerato come consenso alla spesa.
Non necessitano di preventivo accordo tutte quelle tipologie di spesa extra assegno che corrispondono a scelte già condivise dai genitori, salvo siano intervenute successivamente alla disgregazione del nucleo familiare comprovate difficoltà economiche tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa per il/i genitori.
Il genitore che ha anticipato le spese extra assegno è tenuto a consegnare, entro 30 giorni, idonea documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto all'altro genitore, il quale dovrà eseguire il rimborso pro quota entro i 15 giorni successivi.
Le deduzioni / detrazioni per le spese sanitarie dei figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e sanitarie relative alla figlia saranno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno (50%); 8) Nel termine di 60 giorni dal deposito del ricorso, il Signor si Pt_2 impegna a trasferire la proprietà del cane alla Signora che si Pt_1 impegnerà a sua volta a comunicare all'ASL il passaggio di proprietà a suo nome, allegando i documenti necessari.
9) I genitori sin da ora prestano il proprio assenso alla richiesta per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il minore. I documenti verranno custoditi come segue: a) il passaporto presso il genitore collocatario e consegnato, su richiesta. all'altro genitore;
b) la carta d'identità seguirà gli spostamenti di presso l'uno o l'altro dei genitori. Per_1
10) Le spese legali per il presente ricorso rimangono compensate fra le parti.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti paiono meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale del figlio minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c., in modifica delle condizioni previste nel Decreto emesso in data 30-31.03.2023 nel procedimento RG 988/2023
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 16.01.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 6078/2024VG, promosso congiuntamente ex art. 473- bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CAGNOLI ALESSIA presso il cui studio sito in PIAZZA MAZZINI 10 41121 MODENA è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. PASSERINI FRANCESCA presso il cui studio sito in Corso di Porta Vittoria n. 8, MILANO è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di affidamento e mantenimento figlio minore
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto la richiesta di modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento del minore nato a [...] Persona_1 il 05.04.2019, già regolamentate con Decreto di questo Tribunale emesso in data 30-31.03.2023 nel procedimento RG 988/2023.
Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta il 13.12.2024 è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato.
Nel merito le parti, dato atto dell'intervenuto trasferimento del padre in Albania, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra le stesse concordate
1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente al padre ed alla madre, con Per_1 collocazione prevalente presso quest'ultima, continuando a risiedere con la madre nella residenza di Reggio Emilia. I genitori, che congiuntamente eserciteranno la potestà genitoriale, si impegnano ad adottare di comune accordo le decisioni più importanti per l'istruzione, l'educazione e la salute del minore, avendo come riferimento essenziale l'interesse di quest'ultimo, in un'ottica di reciproca, fattiva e costante collaborazione e responsabilità.
2) In ragione del predetto affidamento condiviso, i genitori convengono di adoperarsi e collaborare fra loro, al fine di favorire la frequentazione del minore con entrambi i genitori. L'ottemperanza al presente impegno di collaborazione da parte dei genitori dovrà tener conto, contemporaneamente, anche delle loro rispettive e reciproche esigenze lavorative e personali, avendo comunque a principio ispiratore quello di soddisfare gli interessi, le aspirazioni, i desideri e le necessità del minore.
Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni del minore e delle capacità economiche di entrambi i genitori per poter assumerne i relativi impegni.
Per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la potestà genitoriale è esercitata separatamente;
3) Per quanto attiene al regime di visita, il padre potrà tenere con sé 1 week- Per_1 end lungo al mese dal venerdì al lunedì compreso, fino all'inizio della scuola dell'obbligo, salvo diverso accordo tra i genitori. Saranno altresì di competenza paterna i ponti e le festività infrasettimanali cadenti in prossimità del week-end di sua competenza. Ogni variazione al suddetto calendario dovrà essere comunicata tra i genitori entro la giornata del lunedì che precede. In merito al venire a prendere/riaccompagnare il minore, stante il differente domicilio dei genitori, il Signor potrà incaricare la sorella e/o i nonni a tale Pt_2 incombente, oltre a poter avvalersi di compagnie aeree che prevedono la figura dell'accompagnatore per il minore. Di norma verrà preso e riaccompagnato Per_1 presso la residenza materna o al domicilio dei nonni materni, salvo diverso accordo.
4) Le vacanze di Natale verranno suddivise fra i genitori, alternando la Festività della Vigilia con un genitore, ed il 25 dicembre con l'altro genitore. Per il 2024, dal 26/27 dicembre al 1° gennaio compreso, starà con il padre. Tale suddivisione Per_1 avverrà ad anni alterni, così come Pasqua che per il 2025 sarà di competenza materna salvo diverso accordo.
5) Le vacanze estive, da considerarsi periodo di sospensione scolastica e, per tutta la durata della scuola materna dal 1° di luglio, in quanto l'ultimo giorno della scuola materna è previsto per il 30 giugno, verranno suddivise in periodi di almeno 3 settimane consecutive con ciascun genitore, fino all'inizio della scuola. Tali periodi andranno individuati e condivisi entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno e dovranno tener conto delle esigenze lavorative e personali di entrambi i genitori.
Nel periodo di permanenza di in Albania potrà stare con il papà o con i nonni Per_1 paterni.
6) A fronte dell'accollo del Signor di tutti i viaggi di trasferimento per le visite Pt_2 di il Signor si impegna a corrispondere alla Signora con Per_1 Pt_2 Pt_1 bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese a far data dal mese di novembre 2024 ad agosto 2025, un assegno di mantenimento per il figlio minore nella misura di Euro 250,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
Da settembre 2025 e a condizione che venga ammesso ad una scuola Per_1 pubblica, il contributo al mantenimento verrà aumentato ad Euro 280,00 mensili.
7) Entrambi i genitori si obbligano a concorrere, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie, non coperte dal contributo mensile che si renderanno necessarie per lo sviluppo psicofisico del figlio, come da Protocollo di intesa per le spese extra assegno di mantenimento per i figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti del 12-13.06.2023 e nello specifico:
SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO
a. Visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, erogate dal SSN.
b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN.
c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie, in genere, erogate dal SSN.
d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti ed erogati dal SSN.
e. Medicinali prescritti dal pediatra e dal medico curante, ed accezione dei medicinali da banco.
f. Interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private, erogati dal SSN. g. Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN.
SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO
a. Visite specialistiche erogate dal SSN o in libera professione.
a. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogate dal SSN.
c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione.
d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditivi e protesici (motoria) se prescritti ma non erogati dal SSN.
e. Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private.
f. Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
g. Cicli di psicoterapia, psicomotorietà, logopedia e ogni altro trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate.
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici.
b. Libri di testo e materiale scolastico di corredo di inizio anno anche per la scuola privata.
c. Assicurazione e contributo volontario richiesto dalla scuola.
d. Dotazione informatica (pc/tablet ecc.) richiesta dalla scuola e connessa al programma di studio o ai bisogni educativi specifici (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio.
e. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, al netto del costo della mensa scolastica.
f. Gite scolastiche senza pernottamento.
g. Trasporto pubblico da e per la scuola.
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. Rette e tasse scolastiche e universitarie di istituti privati.
b. Corsi di formazione post diploma, di specializzazione, master e corsi post laurea in Italia e all'estero.
c. Gite scolastiche con pernottamento.
Corsi di recupero e lezioni private.
d. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica.
e. Alloggio presso la sede universitaria, comprese utenze e oneri condominiali.
f. Corsi privati di lingua straniera. SPESE EXTRA-SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
e dopo-scuola e servizio di baby sitting, laddove la necessità coincida CP_1 con gli orari lavorativi di entrambi i genitori.
b. Centro ricreativo estivo.
c. Un corso sportivo o artistico (musica teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura.
d. Spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo B.
e. Spese di manutenzione, assicurazione e bollo del mezzo di trasporto quanto acquistato in accordo fra i genitori e il figlio.
SPESE EXTRA-SCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. Il secondo corso, ovvero gli ulteriori corsi oltre al primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.) comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura.
b. Viaggi e vacanze senza genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi di studio all'estero.
c. Mezzo di trasporto in proprietà esclusiva ai figli.
CRITERI DI CONTRIBUZIONE E RIMBORSO:
Le spese extra-assegno non sono compensabili con l'assegno di mantenimento ordinario.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità da parte del genitore che ne ha contribuito alla spesa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi erogati dallo Stato, e/o da altro ente pubblico o privato, per spese extra assegno devono essere suddivisi tra i genitori nella percentuale di compartecipazione alle spese extra-assegno o in favore del genitore che le abbia sostenute integralmente.
Le spese extra-assegno che richiedono il preventivo accordo devono essere proposte in forma scritta (Whatsapp, sms, email, ecc.) all'altro genitore, il quale dovrà manifestare l'eventuale motivo dissenso in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà considerato come consenso alla spesa.
Non necessitano di preventivo accordo tutte quelle tipologie di spesa extra assegno che corrispondono a scelte già condivise dai genitori, salvo siano intervenute successivamente alla disgregazione del nucleo familiare comprovate difficoltà economiche tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa per il/i genitori.
Il genitore che ha anticipato le spese extra assegno è tenuto a consegnare, entro 30 giorni, idonea documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto all'altro genitore, il quale dovrà eseguire il rimborso pro quota entro i 15 giorni successivi.
Le deduzioni / detrazioni per le spese sanitarie dei figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e sanitarie relative alla figlia saranno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno (50%); 8) Nel termine di 60 giorni dal deposito del ricorso, il Signor si Pt_2 impegna a trasferire la proprietà del cane alla Signora che si Pt_1 impegnerà a sua volta a comunicare all'ASL il passaggio di proprietà a suo nome, allegando i documenti necessari.
9) I genitori sin da ora prestano il proprio assenso alla richiesta per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il minore. I documenti verranno custoditi come segue: a) il passaporto presso il genitore collocatario e consegnato, su richiesta. all'altro genitore;
b) la carta d'identità seguirà gli spostamenti di presso l'uno o l'altro dei genitori. Per_1
10) Le spese legali per il presente ricorso rimangono compensate fra le parti.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti paiono meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale del figlio minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c., in modifica delle condizioni previste nel Decreto emesso in data 30-31.03.2023 nel procedimento RG 988/2023
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 16.01.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli