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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 23 gennaio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2129/2024 R.G. e vertente
fra
, nata a [...] in data [...] (C.F: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Forte ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Sanza, alla via Roma n. 28, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: assegno mensile di assistenza.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 11.07.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe insorge avverso il giudizio espresso dal CTU, dott.ssa , nel procedimento per ATP, conclusosi Persona_2
con il diniego della sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento del domandato assegno mensile di assistenza. Ha chiesto pertanto disporsi il rinnovo della CTU al fine di superare il predetto giudizio.
Con memoria ritualmente depositata l' si è costituito dichiarando di CP_1
condividere le conclusioni espresse dal consulente nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. e, pertanto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 23 gennaio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Il CTU, all'esito di un esame completo e accurato della documentazione medica depositata e, altresì, visitata la ricorrente, ha concluso per la insussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento del beneficio domandato.
Le censure formulate da parte ricorrente si traducono in un mero dissenso diagnostico e non mirano ad evidenziare vizi del procedimento logico formale del consulente, ovvero, eventuali incongruenze tra gli esiti della documentazione sanitaria e la valutazione di essa compiuta dal CTU.
In altre parole, la semplice affermazione che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessata non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Si aggiunga, inoltre, che la documentazione sanitaria allegata al presente ricorso del 23 febbraio 2024 non può qualificarsi sopravvenuta, come invece afferma parte ricorrente, atteso che risulta già esaminata dal Consulente della precedente
2 fase.
Per le ragioni esposte, non si ritiene che sussistano gli estremi per rinnovare la perizia. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
3. Le spese processuali sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 11.07.2024, ogni altra Parte_1
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite.
Potenza, 23 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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