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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 2326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2326 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 684/2025, introdotta da nato a [...] il [...] (c.f. , rappresentato in Parte_1 C.F._1 proprio;
e
nata a [...] il [...] (c.f. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. ; Parte_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di essersi separati nell'anno 2019 e di non avere Parte_1 CP_1 da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 24/04/1993, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 684/2025 R.G.A.C., così decide:
-dichiara la scioglimento del matrimonio contratto in VI (CA) in data 24/04/1993 tra
[...]
e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Parte_1 CP_1
VI (CA) al n. 1, Parte 1, Anno 1993, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 02/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 684/2025, introdotta da nato a [...] il [...] (c.f. , rappresentato in Parte_1 C.F._1 proprio;
e
nata a [...] il [...] (c.f. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. ; Parte_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di essersi separati nell'anno 2019 e di non avere Parte_1 CP_1 da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 24/04/1993, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 684/2025 R.G.A.C., così decide:
-dichiara la scioglimento del matrimonio contratto in VI (CA) in data 24/04/1993 tra
[...]
e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Parte_1 CP_1
VI (CA) al n. 1, Parte 1, Anno 1993, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 02/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi