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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 22/07/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza Proc. N.1933/2024 VERBALE DI UDIENZA del 22/07/2025
Sono presenti: Per il ricorrente l'avv. Sonia Amendolia per delega dell'avv. SORRENTI TERESA che si riporta al ricorso, e difese formulate nei verbali di causa, insistendo per l'accoglimento. Per l'avv. Patrizia Cianci per delega dell'avv. NUCERA AMALIA CP_1 MANUELA, che si riporta alla propria memoria di costituzione e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. IL GIUDICE Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci, nella causa iscritta al N 1933 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 vertente:
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
SORRENTI TERESA, giusta procura in atti;
E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e
[...] difeso, giusta procura generale alle liti per notar da Catanzaro, dall'avv. A. Persona_1
Manuela Nucera;
All'udienza del 22 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 C.P.C., dando lettura dei motivi alle ore 15,50, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: malattia professionale
Con ricorso depositato in data 9 luglio 2024 il ricorrente, collaboratore scolastico sin dal 2006 e precedentemente operaio agricolo per 22 anni, esponeva di aver presentato all' , in data CP_1
28/10/2023, domanda di revisione del grado d'invalidità, a causa del peggioramento delle patologie da cui era affetto: “lombalgia cronica ingravescente a discreta incidenza funzionale e risentimento radicolare agli arti inferiori da spondiloartrosi con protrusioni discali multiple ed ernia discale espulsa
L4 -L5 con stenosi dei forami L4-L5 e L5- S1, per le quali l'istituto assicurativo aveva riconosciuto una percentuale di menomazione pari al 4%.
L' , con provvedimento del 01/03/2024, esitava la domanda confermando il grado di CP_1 menomazione del 4%.
Avverso tale provvedimento il ricorrente, in data 06/03/2024, presentava opposizione amministrativa il cui procedimento si concludeva con la conferma del grado di danno biologico nella misura precedentemente accertata.
Adiva, pertanto, il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza al fine di sentire accertare in sede giudiziale l'aggravamento delle patologie sofferte, determinanti una menomazione dell'integrità psico-fisica con un danno biologico non inferiore al 25%;- all'esito riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennità di legge e al danno patrimoniale e, conseguentemente condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_1 pagamento degli stessi, con interessi e rivalutazione dal di del dovuto al reale soddisfo.
L' , costituitasi tempestivamente in giudizio, ribadiva la correttezza della valutazione delle CP_1 menomazioni come risultanti dagli accertamenti amministrativi e concludeva per il rigetto del ricorso.
****
All'udienza odierna la causa, istruita con l'acquisizione della produzione documentale delle parti e mediante l'escussione dei testimoni di parte ricorrente, viene decisa. Dalla documentazione documentale e dalle difese dell' emerge che la natura professionale CP_1 della patologia “spondilodiscopatie del tratto lombare” non è posta in discussione.
La questione dibattuta riguarda la percentuale di menomazione derivata al ricorrente dall'esposizione CP_ al rischio lavorativo che per l' non è superiore al 4%, laddove il chiede il riconoscimento Pt_1 di almeno il 25%.
Ammessa la prova testimoniale, sono stati escussi tre testi.
Il primo teste, , ha dichiarato di aver lavorato dal 2001 al 2006, con il sig. Testimone_1 alle dipendenze dell'azienda agricola LI VI che si occupava della produzione di Pt_1 mandarini, arance, olive, Kiwi, descrivendo le mansioni cui erano adibiti, consistenti nella raccolta dei prodotti, nella pulizia dei terreni e degli alberi dalle escrescenze e nella rimozione dei rami potati.
Rappresentava che i frutti raccolti venivano riposti prima dentro dei secchi che poi venivano svuotati dentro cassette di plastica che piene, pesavano approssimativamente tra 25 e 30 chili;
le cassette così riempite, venivano, poi sollevate per poi essere svuotate sul trattore per il trasporto.
Il secondo teste, docente presso il di Reggio Calabria e Testimone_2 CP_4 precisamente nella sede della scuola sita in Cittanova riferiva che il ha lavorato numerosi anni Pt_1 presso la stessa scuola con le mansioni di bidello e di averlo visto pulire la scuola, lavare a terra e i bagni, fare quant'altro compete ai bidelli come trasportare l'immondizia, spostare cattedre, banchi e armadietti, pulire il cortile della scuola. Ricordava, altresì, che il ricorrente, negli ultimi due anni, si
è assentato spesso dal lavoro per malattia.
Il terzo teste, , collaboratore scolastico precario, dichiarava di non aver Testimone_3 mai lavorato con il sig. avendolo sostituito come supplente nei periodi in cui si Parte_1 assentava e di aver svolto, l'attività tipica dei bidelli come pulire la scuola, lavare a terra, spostare banchi, lavare i bagni, trasportate i sacchi della spazzatura. Precisava di aver lavorato presso il CPIA di Cittanova da settembre del 2022 e per tutto il 2023, con esclusione di un periodo in cui si è assentato per malattia e poi fino a giugno 2024.sempre in sostituzione del con orario di lavoro dalle Pt_1
12,00 alle 19,15, trattandosi di un istituto serale.
I testi escussi, in definitiva, sia pure in modo approssimativo per la semplicità delle mansioni esercitate dal ricorrente nel corso della vita lavorativa, sia come bracciante agricolo che come collaboratore scolastico, hanno descritto le mansioni svolte dal ricorrente come comportanti sollevamento di pesi e richiedenti posture, quali piegamenti e torsioni, ripetute quotidianamente e con continuità.
All'esito della prova testimoniale veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio con conferimento dell'incarico al dott. . Persona_2 Il ctu rilevava che l'attività lavorativa svolta dal di bracciante agricolo per 16 anni circa (come Pt_1 emerge dall'estratto contributivo prodotto) e successivamente collaboratore scolastico, a causa delle posture incongrue e obbligate, del sollevamento pesi, ecc. aveva contribuito a determinare le patologie denunciate all' che devono ritenersi direttamente correlate, affermando la CP_1 sussistenza di nesso di causalità tra le patologie da cui è affetto e le attività lavorative svolte.
Relazionava concludendo che il periziato, a seguito del lavoro svolto ha riportato “Lombosciatalgia ricorrente da spondiloartrosi, discopatie ed ernia discale L4-L5 con sofferenza neurogena e segni di reinnervazione collaterale L4-L5 e L5-S1” e di ritenere soddisfatti i requisiti medico - legali contemplati dalla letteratura (cronologico, topografico, qualitativo, quantitativo, modale, di continuità fenomenica, ecc.) per il riconoscimento del nesso di causalità tra le patologie di cui è affetto il ricorrente e il lavoro svolto.
Precisava che le malattie artrosiche derivano da un fisiologico processo d'invecchiamento del sistema osteoarticolare, tanto da poter affermare che il lavoro usurante svolto dal periziato abbia contribuito ad accentuare tale processo determinandone le patologie sopra indicate.
Concludeva indicando la sussistenza di esiti permanenti indennizzabili in termini di danno biologico nella misura del 10% (dieci per cento), considerate le limitazioni funzionali, i disturbi trofico sensitivi e la concausa con il naturale processo degenerativo dell'apparato osteo-articolare.
Le conclusioni del CTU sono state oggetto di contestazione da parte dell in esito alle quali il CP_1
CTU è stato invitato a fornire chiarimenti nel senso di specificare il codice delle tabelle di menomazione utilizzato per la determinazione dei postumi;
a precisare l'incidenza del CP_1
“naturale processo degenerativo dell'apparato osteo -articolare” sulle patologie accertate e sulla percentuale di danno biologico ritenuto;
a determinare la decorrenza del maggior danno accertato rispetto alla percentuale riconosciuta dall' . CP_1
Nel rispondere al primo quesito il CTU ha precisato che il codice delle tabelle di menomazione CP_1 utilizzato per la determinazione dei postumi è il codice 213 Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti che prevede una invalidità fino a 12%. In ordine al secondo quesito rilevava che nel caso di specie l'incidenza del naturale processo degenerativo dell'apparato osteoarticolare incideva in minima parte tenuto conto dell'età del ricorrente e proprio per questo era stata riconosciuta la percentuale invalidante nella misura del 10% anziché del 12%.
Infine, la decorrenza del danno biologico nella misura accertata è ricondotta dal consulente alla data del referto RM colonna lombosacrale del 18.10.24, dal quale afferma emergere un peggioramento delle condizioni, ampiamente analizzato.
L'elaborato peritale, come integrato con le risposte ai chiarimenti richiesti, appare completo e ben motivato ed è condiviso dal decidente. Osserva il giudice che in caso di malattie a eziologia plurima o multifattoriale, per far scattare la presunzione di nesso causale, l'onere della prova che ricade sul lavoratore riguarda (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e, dunque, che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. In tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore.
Nel caso di specie si ritiene che il ricorrente abbia provato il rischio lavorativo.
Le conclusioni del CTU, inoltre, consentono di ritenere provato il nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta con le caratteristiche richiamate e la patologia riscontrata.
Ciò detto, ne deriva che deve essere riconosciuta in questa sede la natura professionale delle malattie riscontrate, con la conseguenza che l' convenuto deve essere condannato al pagamento della CP_2 prestazione spettante per la riduzione dell'integrità psicofisica conseguente alle patologie denunciate, nella misura corrispondente al grado di inabilità accertato giudizialmente (10%), con decorrenza dal
18.10.24.
Il ricorso, pertanto va parzialmente accolto.
Le spese di lite attesa la parziale soccombenza (dal 25% richiesto al 10% accertato) e la decorrenza successiva, sono liquidate tenuto conto dell'effettivo valore della controversia, come risultante dall'esito del giudizio e sono poste a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo. CP_1
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi in funzione di Giudice del Lavoro così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara che la patologia da cui è affetto il ricorrente è causalmente connessa all'attività lavorativa dallo stesso espletata e, pertanto, costituisce malattia professionale;
2) Condanna l alla corresponsione in favore del ricorrente, dell'indennizzo per danno CP_1 biologico conseguente all'accertata malattia professionale nella misura del 10% con decorrenza dal
18 ottobre 2024, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in € CP_1
1.312,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e
IVA se dovuta, con distrazione in favore dell'avvocato che ne ha fatto richiesta. richiesta;
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico dell' in via definitiva. CP_1
Palmi, lì 22 luglio 2025
IL GOP Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
Sono presenti: Per il ricorrente l'avv. Sonia Amendolia per delega dell'avv. SORRENTI TERESA che si riporta al ricorso, e difese formulate nei verbali di causa, insistendo per l'accoglimento. Per l'avv. Patrizia Cianci per delega dell'avv. NUCERA AMALIA CP_1 MANUELA, che si riporta alla propria memoria di costituzione e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. IL GIUDICE Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci, nella causa iscritta al N 1933 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 vertente:
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
SORRENTI TERESA, giusta procura in atti;
E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e
[...] difeso, giusta procura generale alle liti per notar da Catanzaro, dall'avv. A. Persona_1
Manuela Nucera;
All'udienza del 22 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 C.P.C., dando lettura dei motivi alle ore 15,50, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: malattia professionale
Con ricorso depositato in data 9 luglio 2024 il ricorrente, collaboratore scolastico sin dal 2006 e precedentemente operaio agricolo per 22 anni, esponeva di aver presentato all' , in data CP_1
28/10/2023, domanda di revisione del grado d'invalidità, a causa del peggioramento delle patologie da cui era affetto: “lombalgia cronica ingravescente a discreta incidenza funzionale e risentimento radicolare agli arti inferiori da spondiloartrosi con protrusioni discali multiple ed ernia discale espulsa
L4 -L5 con stenosi dei forami L4-L5 e L5- S1, per le quali l'istituto assicurativo aveva riconosciuto una percentuale di menomazione pari al 4%.
L' , con provvedimento del 01/03/2024, esitava la domanda confermando il grado di CP_1 menomazione del 4%.
Avverso tale provvedimento il ricorrente, in data 06/03/2024, presentava opposizione amministrativa il cui procedimento si concludeva con la conferma del grado di danno biologico nella misura precedentemente accertata.
Adiva, pertanto, il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza al fine di sentire accertare in sede giudiziale l'aggravamento delle patologie sofferte, determinanti una menomazione dell'integrità psico-fisica con un danno biologico non inferiore al 25%;- all'esito riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennità di legge e al danno patrimoniale e, conseguentemente condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_1 pagamento degli stessi, con interessi e rivalutazione dal di del dovuto al reale soddisfo.
L' , costituitasi tempestivamente in giudizio, ribadiva la correttezza della valutazione delle CP_1 menomazioni come risultanti dagli accertamenti amministrativi e concludeva per il rigetto del ricorso.
****
All'udienza odierna la causa, istruita con l'acquisizione della produzione documentale delle parti e mediante l'escussione dei testimoni di parte ricorrente, viene decisa. Dalla documentazione documentale e dalle difese dell' emerge che la natura professionale CP_1 della patologia “spondilodiscopatie del tratto lombare” non è posta in discussione.
La questione dibattuta riguarda la percentuale di menomazione derivata al ricorrente dall'esposizione CP_ al rischio lavorativo che per l' non è superiore al 4%, laddove il chiede il riconoscimento Pt_1 di almeno il 25%.
Ammessa la prova testimoniale, sono stati escussi tre testi.
Il primo teste, , ha dichiarato di aver lavorato dal 2001 al 2006, con il sig. Testimone_1 alle dipendenze dell'azienda agricola LI VI che si occupava della produzione di Pt_1 mandarini, arance, olive, Kiwi, descrivendo le mansioni cui erano adibiti, consistenti nella raccolta dei prodotti, nella pulizia dei terreni e degli alberi dalle escrescenze e nella rimozione dei rami potati.
Rappresentava che i frutti raccolti venivano riposti prima dentro dei secchi che poi venivano svuotati dentro cassette di plastica che piene, pesavano approssimativamente tra 25 e 30 chili;
le cassette così riempite, venivano, poi sollevate per poi essere svuotate sul trattore per il trasporto.
Il secondo teste, docente presso il di Reggio Calabria e Testimone_2 CP_4 precisamente nella sede della scuola sita in Cittanova riferiva che il ha lavorato numerosi anni Pt_1 presso la stessa scuola con le mansioni di bidello e di averlo visto pulire la scuola, lavare a terra e i bagni, fare quant'altro compete ai bidelli come trasportare l'immondizia, spostare cattedre, banchi e armadietti, pulire il cortile della scuola. Ricordava, altresì, che il ricorrente, negli ultimi due anni, si
è assentato spesso dal lavoro per malattia.
Il terzo teste, , collaboratore scolastico precario, dichiarava di non aver Testimone_3 mai lavorato con il sig. avendolo sostituito come supplente nei periodi in cui si Parte_1 assentava e di aver svolto, l'attività tipica dei bidelli come pulire la scuola, lavare a terra, spostare banchi, lavare i bagni, trasportate i sacchi della spazzatura. Precisava di aver lavorato presso il CPIA di Cittanova da settembre del 2022 e per tutto il 2023, con esclusione di un periodo in cui si è assentato per malattia e poi fino a giugno 2024.sempre in sostituzione del con orario di lavoro dalle Pt_1
12,00 alle 19,15, trattandosi di un istituto serale.
I testi escussi, in definitiva, sia pure in modo approssimativo per la semplicità delle mansioni esercitate dal ricorrente nel corso della vita lavorativa, sia come bracciante agricolo che come collaboratore scolastico, hanno descritto le mansioni svolte dal ricorrente come comportanti sollevamento di pesi e richiedenti posture, quali piegamenti e torsioni, ripetute quotidianamente e con continuità.
All'esito della prova testimoniale veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio con conferimento dell'incarico al dott. . Persona_2 Il ctu rilevava che l'attività lavorativa svolta dal di bracciante agricolo per 16 anni circa (come Pt_1 emerge dall'estratto contributivo prodotto) e successivamente collaboratore scolastico, a causa delle posture incongrue e obbligate, del sollevamento pesi, ecc. aveva contribuito a determinare le patologie denunciate all' che devono ritenersi direttamente correlate, affermando la CP_1 sussistenza di nesso di causalità tra le patologie da cui è affetto e le attività lavorative svolte.
Relazionava concludendo che il periziato, a seguito del lavoro svolto ha riportato “Lombosciatalgia ricorrente da spondiloartrosi, discopatie ed ernia discale L4-L5 con sofferenza neurogena e segni di reinnervazione collaterale L4-L5 e L5-S1” e di ritenere soddisfatti i requisiti medico - legali contemplati dalla letteratura (cronologico, topografico, qualitativo, quantitativo, modale, di continuità fenomenica, ecc.) per il riconoscimento del nesso di causalità tra le patologie di cui è affetto il ricorrente e il lavoro svolto.
Precisava che le malattie artrosiche derivano da un fisiologico processo d'invecchiamento del sistema osteoarticolare, tanto da poter affermare che il lavoro usurante svolto dal periziato abbia contribuito ad accentuare tale processo determinandone le patologie sopra indicate.
Concludeva indicando la sussistenza di esiti permanenti indennizzabili in termini di danno biologico nella misura del 10% (dieci per cento), considerate le limitazioni funzionali, i disturbi trofico sensitivi e la concausa con il naturale processo degenerativo dell'apparato osteo-articolare.
Le conclusioni del CTU sono state oggetto di contestazione da parte dell in esito alle quali il CP_1
CTU è stato invitato a fornire chiarimenti nel senso di specificare il codice delle tabelle di menomazione utilizzato per la determinazione dei postumi;
a precisare l'incidenza del CP_1
“naturale processo degenerativo dell'apparato osteo -articolare” sulle patologie accertate e sulla percentuale di danno biologico ritenuto;
a determinare la decorrenza del maggior danno accertato rispetto alla percentuale riconosciuta dall' . CP_1
Nel rispondere al primo quesito il CTU ha precisato che il codice delle tabelle di menomazione CP_1 utilizzato per la determinazione dei postumi è il codice 213 Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti che prevede una invalidità fino a 12%. In ordine al secondo quesito rilevava che nel caso di specie l'incidenza del naturale processo degenerativo dell'apparato osteoarticolare incideva in minima parte tenuto conto dell'età del ricorrente e proprio per questo era stata riconosciuta la percentuale invalidante nella misura del 10% anziché del 12%.
Infine, la decorrenza del danno biologico nella misura accertata è ricondotta dal consulente alla data del referto RM colonna lombosacrale del 18.10.24, dal quale afferma emergere un peggioramento delle condizioni, ampiamente analizzato.
L'elaborato peritale, come integrato con le risposte ai chiarimenti richiesti, appare completo e ben motivato ed è condiviso dal decidente. Osserva il giudice che in caso di malattie a eziologia plurima o multifattoriale, per far scattare la presunzione di nesso causale, l'onere della prova che ricade sul lavoratore riguarda (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e, dunque, che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. In tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore.
Nel caso di specie si ritiene che il ricorrente abbia provato il rischio lavorativo.
Le conclusioni del CTU, inoltre, consentono di ritenere provato il nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta con le caratteristiche richiamate e la patologia riscontrata.
Ciò detto, ne deriva che deve essere riconosciuta in questa sede la natura professionale delle malattie riscontrate, con la conseguenza che l' convenuto deve essere condannato al pagamento della CP_2 prestazione spettante per la riduzione dell'integrità psicofisica conseguente alle patologie denunciate, nella misura corrispondente al grado di inabilità accertato giudizialmente (10%), con decorrenza dal
18.10.24.
Il ricorso, pertanto va parzialmente accolto.
Le spese di lite attesa la parziale soccombenza (dal 25% richiesto al 10% accertato) e la decorrenza successiva, sono liquidate tenuto conto dell'effettivo valore della controversia, come risultante dall'esito del giudizio e sono poste a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo. CP_1
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi in funzione di Giudice del Lavoro così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara che la patologia da cui è affetto il ricorrente è causalmente connessa all'attività lavorativa dallo stesso espletata e, pertanto, costituisce malattia professionale;
2) Condanna l alla corresponsione in favore del ricorrente, dell'indennizzo per danno CP_1 biologico conseguente all'accertata malattia professionale nella misura del 10% con decorrenza dal
18 ottobre 2024, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in € CP_1
1.312,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e
IVA se dovuta, con distrazione in favore dell'avvocato che ne ha fatto richiesta. richiesta;
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico dell' in via definitiva. CP_1
Palmi, lì 22 luglio 2025
IL GOP Dott.ssa Fatima F. Mallamaci