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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 30/05/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 986/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 986/2024, avente ad oggetto la “separazione personale dei coniugi”, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MAZZEO ALBERTO
RICORRENTE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come rassegnate nel ricorso
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con in data 30.07.2019, regolarmente trascritto Controparte_1
nei registri dello stato civile del Comune di Ciampino (RM), al n. 28, parte I, anno 2019, e che dalla loro unione non erano nati figli.
Rappresentava che l'affectio coniugalis era venuta meno pochi mesi dopo le nozze, allorquando il marito aveva improvvisamente abbandonato il tetto coniugale e si era reso irreperibile.
1 Rappresentava di essere economicamente indipendente e chiedeva l'assolvimento dei coniugi dall'obbligo di mantenimento reciproco.
Non si costituiva il resistente, di talché ne veniva dichiarata la contumacia;
né poteva essere espletato il rituale tentativo di conciliazione.
All'udienza del 15.01.2025, parte ricorrente, personalmente comparsa, dichiarava di non aver più avuto contatti con il marito dall'anno precedente.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile, pertanto la domanda di separazione va accolta sulla scorta dell'art. 151 c.c
Del resto, nella stessa direzione depongono sia le intenzioni della ricorrente unica parte costituitasi, sia il disinteresse manifestato dal resistente per le questioni agitate, neppure costituitosi.
Quanto al regime personale e patrimoniale, non essendo stata sottoposta al Collegio alcuna domanda specifica, considerata anche l'assenza di figli della coppia, nulla deve aggiungersi.
*****
Le spese del giudizio vanno poste a carico di chi le ha sostenute, stante l'opzione di contumacia prescelta dalla resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
in atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio civile, in data
[...]
30.07.2019, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ciampino (RM) al n. 28, Parte I, anno 2019;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- lascia le spese di lite a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
2 Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 986/2024, avente ad oggetto la “separazione personale dei coniugi”, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MAZZEO ALBERTO
RICORRENTE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come rassegnate nel ricorso
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con in data 30.07.2019, regolarmente trascritto Controparte_1
nei registri dello stato civile del Comune di Ciampino (RM), al n. 28, parte I, anno 2019, e che dalla loro unione non erano nati figli.
Rappresentava che l'affectio coniugalis era venuta meno pochi mesi dopo le nozze, allorquando il marito aveva improvvisamente abbandonato il tetto coniugale e si era reso irreperibile.
1 Rappresentava di essere economicamente indipendente e chiedeva l'assolvimento dei coniugi dall'obbligo di mantenimento reciproco.
Non si costituiva il resistente, di talché ne veniva dichiarata la contumacia;
né poteva essere espletato il rituale tentativo di conciliazione.
All'udienza del 15.01.2025, parte ricorrente, personalmente comparsa, dichiarava di non aver più avuto contatti con il marito dall'anno precedente.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile, pertanto la domanda di separazione va accolta sulla scorta dell'art. 151 c.c
Del resto, nella stessa direzione depongono sia le intenzioni della ricorrente unica parte costituitasi, sia il disinteresse manifestato dal resistente per le questioni agitate, neppure costituitosi.
Quanto al regime personale e patrimoniale, non essendo stata sottoposta al Collegio alcuna domanda specifica, considerata anche l'assenza di figli della coppia, nulla deve aggiungersi.
*****
Le spese del giudizio vanno poste a carico di chi le ha sostenute, stante l'opzione di contumacia prescelta dalla resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
in atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio civile, in data
[...]
30.07.2019, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ciampino (RM) al n. 28, Parte I, anno 2019;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- lascia le spese di lite a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
2 Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
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