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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 16/02/2026, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1533/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore LUCREZI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5091/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 3 - Sede Caserta - Via Ficucella Interporto Sud Europa 81024 Maddaloni CE
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 P.IVA_1 Spa -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 280/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 8 e pubblicata il 24/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO PAG DOGANE-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 707/2026 depositato il 12/02/2026
Svolgimento del processo
1. Resistente_1 S.p.a. impugnava l'avviso di accertamento n. 2023A1784 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2016 emesso dalla Agenzia delle Dogane Uff. di Caserta in data 10.2.2023. La società contribuente lamentava l'illegittimità dell'avviso di accertamento che riteneva dovute in maggior misura le accise in relazione agli olii e grassi animali e agli oli da gas che risultavano utilizzati per l'impianto di produzione di sola energia elettrica, e non anche come ritenuto dalla Agenzia per la produzione di calore, che veniva invece solo utilizzato all'interno dell'impianto per consentire il funzionamento del motore. Ciò, a differenza di quanto ritenuto dalla Agenzia, escludeva che ci si trovasse di fronte all'impiego di fonti di energia per la produzione sia di energia che di calore, nell'ambito di una centrale di «cogenerazione», cosicché corretto era stato il pagamento dell'accisa ribassata. Si costituiva l'Agenzia che insisteva nel ritenere che l'impianto in questione fosse di co-generazione e come tale non potesse fruire delle agevolazioni previste dalla normativa destinate ai soli impianti produttivi di energia elettrica.
2. La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso escludendo che dagli atti emergesse l'utilizzo di combustibili anche a finalità di produzione termica, se non nei limiti necessari e consentiti per la l'avviamento e il corretto uso dell'impianto. Per la prima Corte neanche dagli accessi del personale delle Dogane emerge tale circostanza, della distrazione dell'olio a fini diversi dalla produzione di energia elettrica. In sostanza la definizione di cogenerazione risulterebbe formale e non sostanziale e la produzione riguarderebbe la sola energia elettrica con finalità di cessione ad un unico operatore. La Corte di primo grado richiama l'art.7, comma 5-bis d.lgs. 546 del 1992 in ordine alla necessità che, a fronte della incertezza sul presupposto impositivo, il giudice lo ritenga insussistente. Inoltre, Agenzia delle dogane non avrebbe dimostrato l'impossibilità di apporre i misuratori termici al fine di verificare l'effettiva assenza di produzione di calore. Conseguiva l'accoglimento del ricorso con conseguente addebito delle spese alla Agenzia nella misura di euro 2000,00 oltre accessori.
3. Propone appello l'Agenzia delle Dogane, chiedendo la riforma della sentenza impugnata in quanto la Corte di primo grado non si sarebbe confrontata con il dato che la licenza richiesta e ottenuta per l'impianto riguardava una centrale di cogenerazione, vale a dire di produzione di energia elettrica e calore e che, rispetto a tale licenza, è stata chiesta nel 2020 la modifica del titolo abilitativo per ristrutturare l'impianto proprio per evitare alcuna forma di utilizzo del calore, in sostanza perché l'impianto fosse destinato alla sola produzione di energia. Per altro l'Ufficio, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte in primo grado, aveva accertato in occasione dell'accesso per la prima verifica dell'impianto le caratteristiche di cogenerazione, come da PVC, cosicché all'Agenzia non spettava fornire una ulteriore prova. Anche da riformare risulterebbe la sentenza nella parte in cui riteneva che non sarebbe stata provata dalla Agenzia l'impossibilità di installare i misuratori di energia e calore, circostanza che in vero derivava dalle affermazioni dello stesso tecnico di parte che riteneva potenzialmente problematica l'istallazione dei misuratori. L'appellante chiede accogliersi l'impugnazione e la vittoria delle spese in doppio grado.
4. Si è costituita la società contribuente che ha ribadito che fin dal primo accesso l'ufficio aveva rilevato come il calore fosse prodotto in una percentuale comunque esigua, dello 0.24 %, e inoltre finalizzato allo stesso impianto e la stessa Agenzia aveva effettuato prove di sperimentali di marcia controllata nel 2012 che conducevano alla qualità di officina di produzione di sola energia elettrica. Per altro, la stessa Agenzia nel 2013 autorizzava l'appellata a ricevere i prodotti energetici in sospensione di accisa. La produzione del calore a fini interni non rileva ai fini dell'accise, che richiede una produzione a fini altri (riscaldamento – impiego industriale) né solo l'astratta potenzialità di produzione. Anche incerta era la qualificazione in sede di primo accesso da parte dell'Ufficio, che affermava che l'impianto «può essere inteso» come destinato alla cogenerazione. Quanto alle prove di marcia controllata effettuate dall'ufficio Dogane di Caserta venivano smentite dal PVC. Anche in una prospettiva unionale ciò che rileva non è la potenzialità ma la effettiva destinazione del prodotto calore. L'appellata insiste per la richiesta di perizia di ufficio, lamenta la decadenza per le sanzioni e gli interessi. Inoltre, contesta la affermazione che la richiesta di modifica della licenza intervenuta nel 2020 sia sintomatica delle ragioni dell'Ufficio, senza considerare che invece la richiesta conseguiva sia al cambio di normativa che alla necessità di adeguare il dato formale della denominazione – dopo gli accertamenti doganali - a quello sostanziale preesistente. Chiede la conferma della prima sentenza e la vittoria quanto alle spese con distrazione.
5. L'appellata deposita poi memoria, insistendo nelle ragioni esposte con riferimento anche a dati relativi all'attualità.
6. Tenuta l'udienza come da verbale, la Corte decide come segue.
Motivi della decisione
1.La sentenza di primo grado va confermata. A ben vedere l'appello dell'Agenzia delle Dogane sollecita una prova logica in ordine alla circostanza che sia intervenuta la richiesta di modifica della licenza, nel senso di qualificare anche formalmente l'impianto come destinato alla sola produzione di energia elettrica e non anche di calore. A tal riguardo l'argomento è suggestivo, ma non supera la coerenza della sentenza di primo grado che richiede correttamente la prova che la produzione di calore fosse effettivamente in atto. A ben vedere la motivazione di primo grado, che qui si intende richiamata, argomenta in modo congruo sulla circostanza che non vi era certezza in ordine alla effettiva produzione di calore in misura significativa e con destinazione di cessione, anche tenendo in conto degli esiti degli accertamenti e della mancata misurazione della produzione di calore. Ci si muove nell'ambito delle ipotesi di produzione, che in vero non è sufficiente a comprovare il presupposto imponibile per l'applicazione delle accise come ritenute dall'appellante. La richiesta di modifica della licenza, in vero, non ha valore univoco, ben potendo essere conseguenza proprio degli accertamenti 'formali' effettuati da Agenzia delle Dogane, che mettevano in dubbio l'assenza di significativa produzione di calore. A ben vedere occorreva la prova - e quella logica risulta incerta per le ragioni esposte – della effettiva co-produzione di calore in misura significativa, prova non assicurata. Ne consegue il rigetto dell'appello con addebito delle spese all'appellante che si liquidano nella misura di euro 2100,00, oltre accessori con distrazione.
P.Q.M.
Respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento degli onorari e competenze che liquida in euro 2100,00 oltre accessori in favore del difensore distrattario della appellata.
Così deciso in Napoli, il 5.2.26
Il Giudice Il Presidente Francesco Cananzi Massimo Buono
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore LUCREZI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5091/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 3 - Sede Caserta - Via Ficucella Interporto Sud Europa 81024 Maddaloni CE
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 P.IVA_1 Spa -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 280/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 8 e pubblicata il 24/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO PAG DOGANE-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 707/2026 depositato il 12/02/2026
Svolgimento del processo
1. Resistente_1 S.p.a. impugnava l'avviso di accertamento n. 2023A1784 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2016 emesso dalla Agenzia delle Dogane Uff. di Caserta in data 10.2.2023. La società contribuente lamentava l'illegittimità dell'avviso di accertamento che riteneva dovute in maggior misura le accise in relazione agli olii e grassi animali e agli oli da gas che risultavano utilizzati per l'impianto di produzione di sola energia elettrica, e non anche come ritenuto dalla Agenzia per la produzione di calore, che veniva invece solo utilizzato all'interno dell'impianto per consentire il funzionamento del motore. Ciò, a differenza di quanto ritenuto dalla Agenzia, escludeva che ci si trovasse di fronte all'impiego di fonti di energia per la produzione sia di energia che di calore, nell'ambito di una centrale di «cogenerazione», cosicché corretto era stato il pagamento dell'accisa ribassata. Si costituiva l'Agenzia che insisteva nel ritenere che l'impianto in questione fosse di co-generazione e come tale non potesse fruire delle agevolazioni previste dalla normativa destinate ai soli impianti produttivi di energia elettrica.
2. La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso escludendo che dagli atti emergesse l'utilizzo di combustibili anche a finalità di produzione termica, se non nei limiti necessari e consentiti per la l'avviamento e il corretto uso dell'impianto. Per la prima Corte neanche dagli accessi del personale delle Dogane emerge tale circostanza, della distrazione dell'olio a fini diversi dalla produzione di energia elettrica. In sostanza la definizione di cogenerazione risulterebbe formale e non sostanziale e la produzione riguarderebbe la sola energia elettrica con finalità di cessione ad un unico operatore. La Corte di primo grado richiama l'art.7, comma 5-bis d.lgs. 546 del 1992 in ordine alla necessità che, a fronte della incertezza sul presupposto impositivo, il giudice lo ritenga insussistente. Inoltre, Agenzia delle dogane non avrebbe dimostrato l'impossibilità di apporre i misuratori termici al fine di verificare l'effettiva assenza di produzione di calore. Conseguiva l'accoglimento del ricorso con conseguente addebito delle spese alla Agenzia nella misura di euro 2000,00 oltre accessori.
3. Propone appello l'Agenzia delle Dogane, chiedendo la riforma della sentenza impugnata in quanto la Corte di primo grado non si sarebbe confrontata con il dato che la licenza richiesta e ottenuta per l'impianto riguardava una centrale di cogenerazione, vale a dire di produzione di energia elettrica e calore e che, rispetto a tale licenza, è stata chiesta nel 2020 la modifica del titolo abilitativo per ristrutturare l'impianto proprio per evitare alcuna forma di utilizzo del calore, in sostanza perché l'impianto fosse destinato alla sola produzione di energia. Per altro l'Ufficio, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte in primo grado, aveva accertato in occasione dell'accesso per la prima verifica dell'impianto le caratteristiche di cogenerazione, come da PVC, cosicché all'Agenzia non spettava fornire una ulteriore prova. Anche da riformare risulterebbe la sentenza nella parte in cui riteneva che non sarebbe stata provata dalla Agenzia l'impossibilità di installare i misuratori di energia e calore, circostanza che in vero derivava dalle affermazioni dello stesso tecnico di parte che riteneva potenzialmente problematica l'istallazione dei misuratori. L'appellante chiede accogliersi l'impugnazione e la vittoria delle spese in doppio grado.
4. Si è costituita la società contribuente che ha ribadito che fin dal primo accesso l'ufficio aveva rilevato come il calore fosse prodotto in una percentuale comunque esigua, dello 0.24 %, e inoltre finalizzato allo stesso impianto e la stessa Agenzia aveva effettuato prove di sperimentali di marcia controllata nel 2012 che conducevano alla qualità di officina di produzione di sola energia elettrica. Per altro, la stessa Agenzia nel 2013 autorizzava l'appellata a ricevere i prodotti energetici in sospensione di accisa. La produzione del calore a fini interni non rileva ai fini dell'accise, che richiede una produzione a fini altri (riscaldamento – impiego industriale) né solo l'astratta potenzialità di produzione. Anche incerta era la qualificazione in sede di primo accesso da parte dell'Ufficio, che affermava che l'impianto «può essere inteso» come destinato alla cogenerazione. Quanto alle prove di marcia controllata effettuate dall'ufficio Dogane di Caserta venivano smentite dal PVC. Anche in una prospettiva unionale ciò che rileva non è la potenzialità ma la effettiva destinazione del prodotto calore. L'appellata insiste per la richiesta di perizia di ufficio, lamenta la decadenza per le sanzioni e gli interessi. Inoltre, contesta la affermazione che la richiesta di modifica della licenza intervenuta nel 2020 sia sintomatica delle ragioni dell'Ufficio, senza considerare che invece la richiesta conseguiva sia al cambio di normativa che alla necessità di adeguare il dato formale della denominazione – dopo gli accertamenti doganali - a quello sostanziale preesistente. Chiede la conferma della prima sentenza e la vittoria quanto alle spese con distrazione.
5. L'appellata deposita poi memoria, insistendo nelle ragioni esposte con riferimento anche a dati relativi all'attualità.
6. Tenuta l'udienza come da verbale, la Corte decide come segue.
Motivi della decisione
1.La sentenza di primo grado va confermata. A ben vedere l'appello dell'Agenzia delle Dogane sollecita una prova logica in ordine alla circostanza che sia intervenuta la richiesta di modifica della licenza, nel senso di qualificare anche formalmente l'impianto come destinato alla sola produzione di energia elettrica e non anche di calore. A tal riguardo l'argomento è suggestivo, ma non supera la coerenza della sentenza di primo grado che richiede correttamente la prova che la produzione di calore fosse effettivamente in atto. A ben vedere la motivazione di primo grado, che qui si intende richiamata, argomenta in modo congruo sulla circostanza che non vi era certezza in ordine alla effettiva produzione di calore in misura significativa e con destinazione di cessione, anche tenendo in conto degli esiti degli accertamenti e della mancata misurazione della produzione di calore. Ci si muove nell'ambito delle ipotesi di produzione, che in vero non è sufficiente a comprovare il presupposto imponibile per l'applicazione delle accise come ritenute dall'appellante. La richiesta di modifica della licenza, in vero, non ha valore univoco, ben potendo essere conseguenza proprio degli accertamenti 'formali' effettuati da Agenzia delle Dogane, che mettevano in dubbio l'assenza di significativa produzione di calore. A ben vedere occorreva la prova - e quella logica risulta incerta per le ragioni esposte – della effettiva co-produzione di calore in misura significativa, prova non assicurata. Ne consegue il rigetto dell'appello con addebito delle spese all'appellante che si liquidano nella misura di euro 2100,00, oltre accessori con distrazione.
P.Q.M.
Respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento degli onorari e competenze che liquida in euro 2100,00 oltre accessori in favore del difensore distrattario della appellata.
Così deciso in Napoli, il 5.2.26
Il Giudice Il Presidente Francesco Cananzi Massimo Buono