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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/05/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Dania Mori Presidente dott. Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore dott. Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. r.g. 53/2022 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FONTANA SARAH;
Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 'avv. BA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BALLETTA CP_2 C.F._2 avv. BA
APPELLATI AVVERSO
la sentenza n. 865/2021 del Tribunale di Prato, emessa e pubblicata il 17.12.2021;
CONCLUSIONI
con ordinanza del 27 marzo 2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 20.3.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia L'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis -
Accertare la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Prato sul contenzioso n.
2786/2019 r.g. per difetto di motivazione della sentenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. pagina 1 di 13 132 co. 2 n. 4 e dell'art. 152 co 6 c.p.c. (e, nello specifico, Violazione e/o falsa applicazione del principio dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. Violazione e/o falsa applicazione del principio della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art.
2051 c.c.; Difetto di motivazione della sentenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 132 co.
2 n. 4 e dell'art. 152 co 6 c.p.c.. laddove non ha tenuto in considerazione le controdeduzioni di sulla CTU); - Accertare, di conseguenza, la nullità della Parte_1 sentenza emessa dal Tribunale di Prato sul contenzioso n. 2786/2019 r.g. per violazione
e/o falsa applicazione dei principi di cui all'art. 116 c.p.c. nella valutazione delle prove sul quantum – danno patrimoniale;
- Accertare e dichiarare, infine, la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Prato sul contenzioso n. 2786/2019 r.g. per violazione e/o falsa applicazione dei principi di cui all'art. 96 c.p.c. laddove ha condannato Parte_1 alla c.d. lite temeraria. - Per l'effetto di tutte le doglianze esposte, dichiarare nulla o comunque annullare e /o riformare in toto la sentenza del Tribunale di Prato oggetto della presente controversia;
- Vinte le spese e gli onorari di causa”;
Per parte appellata ( ): “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa e reietta CP_1 ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione ed espletata ogni altra formalità di rito;
-
In via preliminare : accertare e dichiarare che il gravame avversario è inammissibile con ogni conseguenza di legge da tale declaratoria derivante;
-In via subordinata e nel merito : rigettare l'impugnazione avversaria in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 865 emessa dal Tribunale di Prato il 17/12/2021 nella causa con RG. 2786/2019; -In ogni caso condannare
al pagamento a favore degli appellati delle spese ed onorari anche di Parte_1 questo giudizio, nonché ex art. 96, III co, c.p.c. dell'ulteriore somma che Codesta Corte vorrà determinare equitativamente”;
Per parte appellata ( ): “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa e reietta CP_2 ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione ed espletata ogni altra formalità di rito;
-
In via preliminare : accertare e dichiarare che il gravame avversario è inammissibile con ogni conseguenza di legge da tale declaratoria derivante;
-In via subordinata e nel merito : rigettare l'impugnazione avversaria in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 865 emessa dal Tribunale di Prato il 17/12/2021 nella causa con RG. 2786/2019; -In ogni caso condannare
al pagamento a favore degli appellati delle spese ed onorari anche di Parte_1
pagina 2 di 13 questo giudizio, nonché ex art. 96, III co, c.p.c. dell'ulteriore somma che Codesta Corte vorrà determinare equitativamente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 865/2021, emessa e pubblicata il 17.12.2021, il Tribunale di Prato condannava a risarcire agli attori, e , i danni Parte_1 Controparte_1 CP_2 conseguenti alla rottura di una tubazione esterna della rete idrica gestita dalla convenuta.
impugnava la decisione di primo grado sulla base dei seguenti motivi: Parte_1
1. violazione e/o falsa applicazione del principio dell'onere della prova: il giudice di prime cure aveva ritenuto provata la domanda degli attori ai sensi dell'art. 2051
c.c. senza in alcun modo considerare le critiche mosse da alla CTU circa Parte_1
l'eziologia dei danni lamentati nonché le prove contrarie da essa presentate sul punto, e quindi emettendo una sentenza sostanzialmente priva di motivazione;
2. violazione e/o falsa applicazione dei principi di cui all'art. 116 c.p.c. nella valutazione delle prove sul quantum, con particolare riferimento all'inserimento nell'ammontare risarcitorio delle spese di ATP;
3. violazione e/o falsa applicazione dei principi di cui all'art. 96 c.p.c. stante l'ingiusta condanna per lite temeraria ad essa inflitta.
Per tali ragioni, veniva formulata dall'appellante richiesta di declaratoria di nullità o di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio con distinte comparse gli appellati, i quali eccepivano preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, contestavano, sì come infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma, con vittoria di spese del grado e condanna della controparte ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c..
Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con provvedimento del 23.4.2024 (a seguito di udienza cartolare dell'11.4.2024); indi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento del 6/7 marzo 2025); infine, con ordinanza in data 27 marzo 2025 (a seguito di udienza a trattazione scritta del 20 marzo 2025),
pagina 3 di 13 veniva nuovamente trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti
(20+20), sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
***
Preliminarmente, è da rilevare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dagli appellati ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è destituita di fondamento.
Il gravame, per vero, si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 18307 del 18 settembre 2015).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado.
Nel merito, l'appello non è meritevole di accoglimento.
Il primo motivo di gravame è infondato.
Il Tribunale di Prato rilevava, a fondamento della decisione impugnata, che dall'istruttoria svolta era emersa una dinamica dei fatti conforme a quella rappresentata dagli attori nelle loro domande.
In particolare – osservava - il consulente tecnico d'ufficio, nella relazione redatta all'esito del procedimento di ATP ante causam, aveva accertato che i danni presenti nelle cantine di proprietà degli attori erano stati determinati da una rottura presente nella rete idrica esterna gestita da . Parte_1
Ciò premesso, riteneva in diritto che si configurava, nella fattispecie, la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. dal momento che era custode delle Parte_1 tubazioni da cui erano originate le infiltrazioni e la stessa non aveva assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
Tale iter motivazionale è immune dalle censure sollevate da con il motivo di Parte_1 gravame.
pagina 4 di 13 L'appellante si duole, in primo luogo, che la sentenza impugnata non riferirebbe nulla “in ordine alla sussistenza del nesso causale in quanto la perizia è stata redatta solo ed esclusivamente sulla base di documenti fotografici”.
La doglianza è destituita di fondamento.
Come risulta dagli atti - e come è pacifico in causa - il 26 dicembre 2017 si verificarono infiltrazioni all'interno delle due cantine di proprietà degli attori poste in Calenzano, via
Roma 35; il 29 dicembre 2017, a seguito di espressa richiesta del , la società CP_1
inviò propri tecnici sul posto, i quali effettuarono un intervento di riparazione Parte_1 della tubazione idrica esterna gestita dalla società convenuta.
Il CTU nel corso del sopralluogo eseguito il 18 ottobre 2018 riscontrò che “il chiusino presente sul marciapiede e posizionato dopo aver riparato il danno” si trovava “in corrispondenza delle due cantine oggetto di causa” e ne arguì con motivazione logica e consequenziale – dopo aver constatato all'interno delle due cantine il deterioramento degli intonaci, con zone in fase di distacco – che “I danni presenti nelle cantine ubicate al piano seminterrato dell'edificio posto nel comune di Calenzano, Via Roma n° 35, di proprietà della parte ricorrente, sono stati determinati da una rottura presente nella rete idrica esterna gestita da ”. Parte_1
Erra quindi l'appellata quando afferma che la perizia sarebbe stata redatta “solo ed esclusivamente sulla base di documenti fotografici”, mostrando evidentemente di confondere le valutazioni tecniche, adeguatamente illustrate dal consulente sulla base dei riscontri diretti effettuati in loco, con i rilievi fotografici allegati a corredo del sopralluogo.
Ma vi è di più.
L'appellante tralascia intenzionalmente di considerare che il giudice di prime cure supportava il proprio ragionamento in punto di sussistenza del nesso causale non soltanto ripercorrendo gli esiti della CTU – già di per sé perspicui – ma anche richiamando le allegazioni della stessa convenuta, odierna appellante, che nel costituirsi aveva affermato: “A fronte della richiesta di intervento del 26 dicembre 2017, in data 28 dicembre 2017 i tecnici di provvedevano ad effettuare un sopralluogo e a Parte_1 riparare la tubatura in questione il 29 dicembre 2017”.
Tale allegazione non solo rende pacifico che si era effettivamente verificata la rottura della tubatura esterna per cui è causa e che se ne era resa necessaria la riparazione da parte di ma inscrive anche l'intervento di riparazione eseguito dall'appellante, Parte_1
pagina 5 di 13 per modalità (apposizione di un chiusino, a significare la necessità di interrompere il flusso d'acqua) e ubicazione (in corrispondenza delle due cantine degli attori) in una perfetta armonia eziologica tra il guasto della tubazione esterna posta al di sotto del marciapiede, la conseguente dispersione d'acqua e i deterioramenti constatati all'interno della contigua proprietà degli attori, ascrivibili - per aspetto, conformazione e allocazione: macchie di umidità sia in corrispondenza del solaio delle cantine sia nella parte alta delle pareti (cfr. pag. 2 della CTU) - a penetrazione d'acqua dall'alto.
Parimenti infondata è la doglianza secondo la quale la perizia sarebbe “frutto di un solo ed unico sopralluogo” e vi sarebbe stata violazione del principio della buona fede di cui all'art. 1175 c.c..
Quanto al primo rilievo, si osserva che l'essere stato eseguito un solo sopralluogo nulla toglie alla validità e alla completezza delle indagini tecniche compiute dal CTU, posto che quanto emerso nel corso dell'unica ispezione è stato senz'altro sufficiente ad individuare nel guasto della tubazione esterna della rete idrica gestita da la causa delle Parte_1 infiltrazioni nella proprietà degli attori, non richiedendosi ulteriori indagini a tal fine.
Del pari, non ricorre la pretesa violazione del principio di buona fede.
L'appellante in proposito lamenta che il CTU non avrebbe neppure tentato “di informare il
CTP della parte resistente quantomeno per avvisarlo del ritardo (circostanza, questa, che avrebbe comunque potuto cambiare le sorti del contenzioso stesso) né, tantomeno, il legale della parte stessa che avrebbe potuto in questo senso intercedere e contattare il proprio CTP”.
Sembra di capire che si dolga del mancato avviso di un preteso ritardo. Parte_1
Orbene, premesso che dal verbale di giuramento del 3 ottobre 2018 emerge che il CTU fissò nel 18 ottobre 2018 ore 11, sul posto, la data e il luogo di inizio delle operazioni peritali, non vi è prova né che vi fu un ritardo nell'ora di inizio delle operazioni (ed anzi, la presenza contemporanea di tutti gli altri interlocutori deve far presumere che fosse stata rispettata l'indicazione iniziale del CTU) né che il CT di parte fosse stato Parte_1 presente in altra ora.
Né può imputarsi al CTU di non aver ulteriormente avvisato il CT o il legale di Parte_1 dell'inizio delle operazioni peritali nel luogo ed all'ora fissati dal momento che un tale onere in capo al consulente tecnico d'ufficio non è previsto e che il principio di buona fede pagina 6 di 13 non può essere invocato quale esimente di oneri che incombono soltanto alla parte e al proprio difensore.
L'appellante lamenta inoltre che sarebbe stato disatteso dal primo giudice l'orientamento giurisprudenziale a tenore del quale “l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione”.
È sufficiente osservare, in risposta a tale doglianza, che nell'ambito del procedimento di
ATP ante causam svoltosi tra le parti non risulta formulata nessuna critica agli accertamenti compiuti dal CTU, né ad opera del CT di parte resistente né ad Parte_1 opera del difensore di quest'ultima.
Quanto al giudizio di merito, si è limitata a contestare le risultanze della CTU Parte_1 affermando ripetutamente nei propri scritti difensivi in modo stereotipo che “la CTU non fornisce alcuna prova concreta a sostegno di tali argomentazioni senza riferire, peraltro, alcunché in ordine al nesso di causalità tra la rottura della tubazione della rete idrica e le infiltrazioni verificatesi nei locali di proprietà degli attori;
si limita, piuttosto, a dire di aver svolto un (solo) sopralluogo e di aver raccolto documentazione fotografica”.
Ora una tale linea difensiva risulta, in primo luogo, priva del benché minimo aggancio alla realtà dei fatti, alla luce di quanto effettivamente accertato dal CTU e sopra testé richiamato;
in secondo luogo, appare ben lontana dall'incarnare una “specifica e circostanziata critica” dal momento che nessuna aporia o distonia del percorso motivazionale del CTU viene segnalata da parte della difesa di , al di là di una Parte_1 pretesa insufficienza degli accertamenti tecnici compiuti, del tutto destituita di fondamento, per quanto già detto, e ampiamente superata dal giudice a quo attraverso adeguata motivazione.
Quanto alla deposizione del teste – che l'appellante afferma aver riferito che Tes_1 non era possibile valutare quale fosse la causa delle infiltrazioni lamentate e che, in ogni caso, non era presente agli incontri – preme evidenziare che lo stesso ha dichiarato: di essere stato chiamato dal il 26.12.2017 per problemi di infiltrazioni di acqua CP_1 nella cantina;
di aver constatato la presenza di infiltrazioni sia sulle pareti che sul soffitto anche se “chiaramente ad occhio nudo non si poteva capire quale fosse la causa”; che dopo quell'episodio nella strada furono effettuati lavori per la riparazione di una pagina 7 di 13 conduttura;
che dopo i lavori non vi erano state più infiltrazioni;
di non essere stato presente all'incontro con i tecnici della . Parte_1
Orbene - contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante – dalla deposizione del teste escusso si ricavano elementi ulteriormente confermativi dell'origine del danno nel guasto della conduttura idrica di pertinenza di se si considera che lo Parte_1 Tes_1 riscontrò la presenza di penetrazioni d'acqua nelle mura delle cantine di proprietà degli attori lo stesso giorno della rottura della tubazione ed ebbe anche modo di constatare che dopo l'intervento di riparazione eseguito da non vi erano state più infiltrazioni. Parte_1
Per contro, la circostanza che il teste non avesse avuto la possibilità, seduta stante, di porre in relazione i danni con il guasto alla conduttura e che lo stesso non avesse presenziato al successivo incontro con i tecnici di non valgono minimamente Parte_1 ad incrinare il corretto iter motivazionale sull'esistenza del nesso causale compiuto nella sentenza gravata.
Infine, in ordine alla pretesa “manifesta contrarietà a quanto risulta provato in atti” della decisione impugnata che avrebbe ritenuto dimostrata la responsabilità di Parte_1 sulla base dell'art. 2051 c.c. solamente in quanto “Gestore del Servizio Idrico
[...]
Integrato” senza tenere in alcuna considerazione tutte le prove contrarie presentate dall'odierna appellante” il Collegio si limita ad osservare che nessuna prova contraria è stata offerta da , come correttamente osservato da parte del primo giudice. Parte_1
Da qui, l'insussistenza dei difetti di motivazione denunciati, dai quali l'appellante pretenderebbe, infondatamente, di far discendere la nullità della sentenza impugnata.
Parimenti da disattendere è il secondo motivo di gravame.
Con esso, l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui si liquida agli attori, odierni appellati, il danno “patrimoniale”, così come prospettato nella relazione del CTU, e si condanna al rimborso di tutte le spese di lite, Parte_1 comprese quelle della fase pregiudiziale.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Risulta inammissibile laddove l'appellante non fa seguire alla doglianza alcuna specifica critica all'iter motivazionale posto a fondamento della sentenza impugnata.
Ci si riferisce al passaggio in cui , dopo aver riportato pedissequamente il Parte_1 brano della decisione sulla liquidazione del danno patrimoniale (pagine 8 e 9 dell'atto di pagina 8 di 13 appello), si limita a dire: “Il riconoscimento in favore dell'attore di tale tipo di danno, risulta, infatti, manifestamente illogico e ingiustificato e per questo motivo la sentenza dovrà essere, completamente riformata”, rimanendo così del tutto oscuri i motivi per i quali, a parere dell'appellante, il Collegio dovrebbe ritenere manifestamente illogica ed ingiustificata la liquidazione operata dal primo giudice e/o quale diversa opzione, in ipotesi, sarebbe da preferire e sulla base di quale diverso percorso argomentativo.
Quanto poi alla censura relativa al riconoscimento del danno rappresentato dalle spese di
ATP, sembra di capire che l'erroneità della sentenza risiederebbe nella illogica condanna a carico di anche di tale risarcimento, ingiustificatamente ampliato - a detta Parte_1 dell'appellante - “paragonandolo al tentativo di risoluzione stragiudiziale a mezzo negoziazione assistita”.
Si tratta di prospettazione fallace.
Il giudice di prime cure ha motivato il proprio ragionamento richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità – condiviso da questo Collegio - in forza del quale “(…) le spese per la consulenza tecnica preventiva (…) non hanno natura giudiziale. Difatti la
ATP preventiva di cui al novellato art. 696 bis c.p.c., per quanto in parte
"giurisdizionalizzata", è pur sempre finalizzata al componimento della lite e, non potendosi intendere come una fase giudiziale, non dà nemmeno luogo a un'autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposta rientrando esse nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite” (cfr. in motiv. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21975/2019).
In logica coerenza con tale premessa e ispirato a conformi indirizzi ermeneutici del giudice della legittimità (cfr Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30854/2023), il Tribunale di Prato ha quindi ritenuto che tali spese attenessero alla fase stragiudiziale e fossero da valutare e liquidare all'esito del giudizio, come danno emergente.
Non vi è poi alcun dubbio che ricorressero i presupposti per imputare alla responsabilità di gli esborsi sostenuti dagli attori in relazione a quella fase, posto che Parte_1
l'attivazione nel maggio 2018 della procedura di ATP ex art. 696 bis c.p.c. da parte degli attori/appellati si pone in diretto rapporto causale con il fatto illecito ascrivibile a e con la necessità di determinare in via preventiva i danni anche in vista di Parte_1 una possibile conciliazione, atteso il mancato riscontro da parte di alla Parte_1 raccomandata di tre mesi prima (ricevuta in data 14 febbraio 2018) con cui il legale dei ricorrenti aveva invitato la società a prendere contatti con il proprio studio per addivenire pagina 9 di 13 ad un bonario componimento della questione, allegando al contempo il preventivo per il ripristino degli immobili (cfr. ricorso per ATP, in atti).
Ciò premesso, essendo questa la ratio della corretta apposizione delle spese di ATP in capo a sono destituiti di ogni fondamento i contrari rilievi dell'appellante. Parte_1
Invero, da un lato – come già sopra evidenziato e qui ribadito – non vi era alcun onere per il CTU di dare un ulteriore avviso al CT di parte dell'incontro già fissato in Parte_1 sede di giuramento, dall'altro, l'atteggiamento di trascurato disinteresse della danneggiante nel ricercare una possibile soluzione conciliativa con le parti danneggiate viene in rilievo ai nostri fini ancor prima dell'instaurazione del procedimento di ATP e dell'inizio del giudizio di merito.
Infine, pure infondato è il terzo e ultimo motivo di gravame, relativo alla condanna di ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.. Parte_1
L'appellante contesta la decisione in parte qua rilevando che “altro non ha Parte_1 fatto se non esercitare la propria difesa adducendo le più valide argomentazioni che il
Giudice ha, però, del tutto omesso di tenere in considerazione”.
La doglianza non merita accoglimento.
Il Tribunale di Prato ha ritenuto integrati i presupposti per la condanna di ai Parte_1 sensi dell'art 96 III c.p.c. considerando, da un lato, il comportamento di scarsa collaborazione della resistente nella fase di ATP deputata alla conciliazione della lite, e, dall'altro, l'atteggiamento di pervicace arroccamento di sulle proprie infondate Parte_1 tesi difensive, smentite in buona parte dalla stessa narrazione della convenuta, con conseguente inutile aggravio del carico del sistema giurisdizionale.
Le considerazioni del primo giudice meritano di essere condivise.
In proposito, il Collegio osserva come i comportamenti tenuti nella vicenda che occupa da
- la quale: non ha raccolto l'invito del legale di controparte di cercare un Parte_1 bonario componimento della questione, prima dell'inizio della fase di ATP;
nel successivo procedimento per ATP, instaurato dai danneggiati al fine di comporre la lite, ha ingiustificatamente disertato l'incontro fissato dal CTU e omesso di intavolare qualunque trattativa con la controparte al fine di impedire la deriva giudiziale della lite;
nel giudizio di merito che ne è seguito, nonostante le chiare e lineari conclusioni della consulenza svolta in ATP mai contestate in quella sede, ha imperniato la propria linea difensiva su una pretesa, indimostrata incompletezza delle indagini peritali, rivolgendo censure pagina 10 di 13 manifestamente infondate all'attività svolta dal consulente e coltivando ardite tesi quali il diritto del CT ad un supposto avviso da parte del consulente o del difensore della controparte – indichino un uso spregiudicato e strumentale della difesa processuale, destinato ad aumentare senza alcuna ragionevole previsione di successo il volume del contenzioso e dunque a porsi come concreto ostacolo alla congrua durata dei processi pendenti, donde la corretta decisione da parte del primo giudice di sanzionare tale condotta ai sensi dell'art. 96 ultimo comma, c.p.c..
Logico corollario delle superiori premesse è che l'appello deve essere respinto, con assorbimento di ogni ulteriore questione o istanza.
Infine, osserva il Collegio che la formulazione di un'impugnazione, come quella proposta da , basata su una linea difensiva manifestamente infondata, ripetitiva delle Parte_1 stesse avventate argomentazioni già disattese dal primo giudice, diretta a screditare il decisum attraverso contestazioni inconsistenti, in aperto contrasto sia con i fatti risultanti dalle stesse difese svolte in primo grado dall'appellante, quali l'intervento di riparazione del tubo a seguito di espressa richiesta del sia con le ineccepibili CP_1 argomentazioni del CTU in nulla sconfessate, e dunque in palese spregio ad un uso diligente e probo dello strumento processuale, sia idonea ad integrare anche nella presente sede, sia sotto un profilo soggettivo che oggettivo, un'ipotesi di abuso del processo, da sanzionare ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c..
In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio debbono essere poste a carico dell'appellante e vanno liquidate - tenuto conto della medesima posizione processuale delle parti appellanti vittoriose e dell'identità delle loro pretese in fatto e in diritto (Cass. n. 10367/2024), in complessivi € 3.966,00 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva e in €
1.911,00 per la fase decisoria, con diminuzione del 30%, ex art. 4 comma 4 D.M.
55/2014, e aumento del 30%, ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge, sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n.
115/02 nello scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00), l'impegno difensivo
(medio) prestato e l'assenza di attività istruttoria.
Attesa la condotta processuale dell'appellante, la stessa deve essere condannata, ex art. 96 c.p.c. terzo comma c.p.c., a corrispondere all'appellata, a titolo di sanzione, la pagina 11 di 13 somma che si stima equo determinare in 1/3 delle spese processuali, come sopra liquidate.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L.
24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1 contro la sentenza del Tribunale di Prato n. 865/2021, emessa e pubblicata il
[...]
17.12.2021, così decide:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida nella misura di € 3.966,80 per compensi, in base al calcolo specificato in motivazione, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
3) condanna l'appellante, al pagamento in favore degli appellati, Parte_1 della somma equitativamente determinata pari a 1/3 delle spese di lite come sopra liquidate, ex art. 96 terzo comma c.p.c..
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Firenze, così decisa nella camera di camera di consiglio del 12.5.2025
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota pagina 12 di 13 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Dania Mori Presidente dott. Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore dott. Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. r.g. 53/2022 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FONTANA SARAH;
Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 'avv. BA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BALLETTA CP_2 C.F._2 avv. BA
APPELLATI AVVERSO
la sentenza n. 865/2021 del Tribunale di Prato, emessa e pubblicata il 17.12.2021;
CONCLUSIONI
con ordinanza del 27 marzo 2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 20.3.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia L'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis -
Accertare la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Prato sul contenzioso n.
2786/2019 r.g. per difetto di motivazione della sentenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. pagina 1 di 13 132 co. 2 n. 4 e dell'art. 152 co 6 c.p.c. (e, nello specifico, Violazione e/o falsa applicazione del principio dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. Violazione e/o falsa applicazione del principio della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art.
2051 c.c.; Difetto di motivazione della sentenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 132 co.
2 n. 4 e dell'art. 152 co 6 c.p.c.. laddove non ha tenuto in considerazione le controdeduzioni di sulla CTU); - Accertare, di conseguenza, la nullità della Parte_1 sentenza emessa dal Tribunale di Prato sul contenzioso n. 2786/2019 r.g. per violazione
e/o falsa applicazione dei principi di cui all'art. 116 c.p.c. nella valutazione delle prove sul quantum – danno patrimoniale;
- Accertare e dichiarare, infine, la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Prato sul contenzioso n. 2786/2019 r.g. per violazione e/o falsa applicazione dei principi di cui all'art. 96 c.p.c. laddove ha condannato Parte_1 alla c.d. lite temeraria. - Per l'effetto di tutte le doglianze esposte, dichiarare nulla o comunque annullare e /o riformare in toto la sentenza del Tribunale di Prato oggetto della presente controversia;
- Vinte le spese e gli onorari di causa”;
Per parte appellata ( ): “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa e reietta CP_1 ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione ed espletata ogni altra formalità di rito;
-
In via preliminare : accertare e dichiarare che il gravame avversario è inammissibile con ogni conseguenza di legge da tale declaratoria derivante;
-In via subordinata e nel merito : rigettare l'impugnazione avversaria in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 865 emessa dal Tribunale di Prato il 17/12/2021 nella causa con RG. 2786/2019; -In ogni caso condannare
al pagamento a favore degli appellati delle spese ed onorari anche di Parte_1 questo giudizio, nonché ex art. 96, III co, c.p.c. dell'ulteriore somma che Codesta Corte vorrà determinare equitativamente”;
Per parte appellata ( ): “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa e reietta CP_2 ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione ed espletata ogni altra formalità di rito;
-
In via preliminare : accertare e dichiarare che il gravame avversario è inammissibile con ogni conseguenza di legge da tale declaratoria derivante;
-In via subordinata e nel merito : rigettare l'impugnazione avversaria in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 865 emessa dal Tribunale di Prato il 17/12/2021 nella causa con RG. 2786/2019; -In ogni caso condannare
al pagamento a favore degli appellati delle spese ed onorari anche di Parte_1
pagina 2 di 13 questo giudizio, nonché ex art. 96, III co, c.p.c. dell'ulteriore somma che Codesta Corte vorrà determinare equitativamente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 865/2021, emessa e pubblicata il 17.12.2021, il Tribunale di Prato condannava a risarcire agli attori, e , i danni Parte_1 Controparte_1 CP_2 conseguenti alla rottura di una tubazione esterna della rete idrica gestita dalla convenuta.
impugnava la decisione di primo grado sulla base dei seguenti motivi: Parte_1
1. violazione e/o falsa applicazione del principio dell'onere della prova: il giudice di prime cure aveva ritenuto provata la domanda degli attori ai sensi dell'art. 2051
c.c. senza in alcun modo considerare le critiche mosse da alla CTU circa Parte_1
l'eziologia dei danni lamentati nonché le prove contrarie da essa presentate sul punto, e quindi emettendo una sentenza sostanzialmente priva di motivazione;
2. violazione e/o falsa applicazione dei principi di cui all'art. 116 c.p.c. nella valutazione delle prove sul quantum, con particolare riferimento all'inserimento nell'ammontare risarcitorio delle spese di ATP;
3. violazione e/o falsa applicazione dei principi di cui all'art. 96 c.p.c. stante l'ingiusta condanna per lite temeraria ad essa inflitta.
Per tali ragioni, veniva formulata dall'appellante richiesta di declaratoria di nullità o di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio con distinte comparse gli appellati, i quali eccepivano preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, contestavano, sì come infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma, con vittoria di spese del grado e condanna della controparte ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c..
Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con provvedimento del 23.4.2024 (a seguito di udienza cartolare dell'11.4.2024); indi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento del 6/7 marzo 2025); infine, con ordinanza in data 27 marzo 2025 (a seguito di udienza a trattazione scritta del 20 marzo 2025),
pagina 3 di 13 veniva nuovamente trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti
(20+20), sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
***
Preliminarmente, è da rilevare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dagli appellati ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è destituita di fondamento.
Il gravame, per vero, si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 18307 del 18 settembre 2015).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado.
Nel merito, l'appello non è meritevole di accoglimento.
Il primo motivo di gravame è infondato.
Il Tribunale di Prato rilevava, a fondamento della decisione impugnata, che dall'istruttoria svolta era emersa una dinamica dei fatti conforme a quella rappresentata dagli attori nelle loro domande.
In particolare – osservava - il consulente tecnico d'ufficio, nella relazione redatta all'esito del procedimento di ATP ante causam, aveva accertato che i danni presenti nelle cantine di proprietà degli attori erano stati determinati da una rottura presente nella rete idrica esterna gestita da . Parte_1
Ciò premesso, riteneva in diritto che si configurava, nella fattispecie, la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. dal momento che era custode delle Parte_1 tubazioni da cui erano originate le infiltrazioni e la stessa non aveva assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
Tale iter motivazionale è immune dalle censure sollevate da con il motivo di Parte_1 gravame.
pagina 4 di 13 L'appellante si duole, in primo luogo, che la sentenza impugnata non riferirebbe nulla “in ordine alla sussistenza del nesso causale in quanto la perizia è stata redatta solo ed esclusivamente sulla base di documenti fotografici”.
La doglianza è destituita di fondamento.
Come risulta dagli atti - e come è pacifico in causa - il 26 dicembre 2017 si verificarono infiltrazioni all'interno delle due cantine di proprietà degli attori poste in Calenzano, via
Roma 35; il 29 dicembre 2017, a seguito di espressa richiesta del , la società CP_1
inviò propri tecnici sul posto, i quali effettuarono un intervento di riparazione Parte_1 della tubazione idrica esterna gestita dalla società convenuta.
Il CTU nel corso del sopralluogo eseguito il 18 ottobre 2018 riscontrò che “il chiusino presente sul marciapiede e posizionato dopo aver riparato il danno” si trovava “in corrispondenza delle due cantine oggetto di causa” e ne arguì con motivazione logica e consequenziale – dopo aver constatato all'interno delle due cantine il deterioramento degli intonaci, con zone in fase di distacco – che “I danni presenti nelle cantine ubicate al piano seminterrato dell'edificio posto nel comune di Calenzano, Via Roma n° 35, di proprietà della parte ricorrente, sono stati determinati da una rottura presente nella rete idrica esterna gestita da ”. Parte_1
Erra quindi l'appellata quando afferma che la perizia sarebbe stata redatta “solo ed esclusivamente sulla base di documenti fotografici”, mostrando evidentemente di confondere le valutazioni tecniche, adeguatamente illustrate dal consulente sulla base dei riscontri diretti effettuati in loco, con i rilievi fotografici allegati a corredo del sopralluogo.
Ma vi è di più.
L'appellante tralascia intenzionalmente di considerare che il giudice di prime cure supportava il proprio ragionamento in punto di sussistenza del nesso causale non soltanto ripercorrendo gli esiti della CTU – già di per sé perspicui – ma anche richiamando le allegazioni della stessa convenuta, odierna appellante, che nel costituirsi aveva affermato: “A fronte della richiesta di intervento del 26 dicembre 2017, in data 28 dicembre 2017 i tecnici di provvedevano ad effettuare un sopralluogo e a Parte_1 riparare la tubatura in questione il 29 dicembre 2017”.
Tale allegazione non solo rende pacifico che si era effettivamente verificata la rottura della tubatura esterna per cui è causa e che se ne era resa necessaria la riparazione da parte di ma inscrive anche l'intervento di riparazione eseguito dall'appellante, Parte_1
pagina 5 di 13 per modalità (apposizione di un chiusino, a significare la necessità di interrompere il flusso d'acqua) e ubicazione (in corrispondenza delle due cantine degli attori) in una perfetta armonia eziologica tra il guasto della tubazione esterna posta al di sotto del marciapiede, la conseguente dispersione d'acqua e i deterioramenti constatati all'interno della contigua proprietà degli attori, ascrivibili - per aspetto, conformazione e allocazione: macchie di umidità sia in corrispondenza del solaio delle cantine sia nella parte alta delle pareti (cfr. pag. 2 della CTU) - a penetrazione d'acqua dall'alto.
Parimenti infondata è la doglianza secondo la quale la perizia sarebbe “frutto di un solo ed unico sopralluogo” e vi sarebbe stata violazione del principio della buona fede di cui all'art. 1175 c.c..
Quanto al primo rilievo, si osserva che l'essere stato eseguito un solo sopralluogo nulla toglie alla validità e alla completezza delle indagini tecniche compiute dal CTU, posto che quanto emerso nel corso dell'unica ispezione è stato senz'altro sufficiente ad individuare nel guasto della tubazione esterna della rete idrica gestita da la causa delle Parte_1 infiltrazioni nella proprietà degli attori, non richiedendosi ulteriori indagini a tal fine.
Del pari, non ricorre la pretesa violazione del principio di buona fede.
L'appellante in proposito lamenta che il CTU non avrebbe neppure tentato “di informare il
CTP della parte resistente quantomeno per avvisarlo del ritardo (circostanza, questa, che avrebbe comunque potuto cambiare le sorti del contenzioso stesso) né, tantomeno, il legale della parte stessa che avrebbe potuto in questo senso intercedere e contattare il proprio CTP”.
Sembra di capire che si dolga del mancato avviso di un preteso ritardo. Parte_1
Orbene, premesso che dal verbale di giuramento del 3 ottobre 2018 emerge che il CTU fissò nel 18 ottobre 2018 ore 11, sul posto, la data e il luogo di inizio delle operazioni peritali, non vi è prova né che vi fu un ritardo nell'ora di inizio delle operazioni (ed anzi, la presenza contemporanea di tutti gli altri interlocutori deve far presumere che fosse stata rispettata l'indicazione iniziale del CTU) né che il CT di parte fosse stato Parte_1 presente in altra ora.
Né può imputarsi al CTU di non aver ulteriormente avvisato il CT o il legale di Parte_1 dell'inizio delle operazioni peritali nel luogo ed all'ora fissati dal momento che un tale onere in capo al consulente tecnico d'ufficio non è previsto e che il principio di buona fede pagina 6 di 13 non può essere invocato quale esimente di oneri che incombono soltanto alla parte e al proprio difensore.
L'appellante lamenta inoltre che sarebbe stato disatteso dal primo giudice l'orientamento giurisprudenziale a tenore del quale “l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione”.
È sufficiente osservare, in risposta a tale doglianza, che nell'ambito del procedimento di
ATP ante causam svoltosi tra le parti non risulta formulata nessuna critica agli accertamenti compiuti dal CTU, né ad opera del CT di parte resistente né ad Parte_1 opera del difensore di quest'ultima.
Quanto al giudizio di merito, si è limitata a contestare le risultanze della CTU Parte_1 affermando ripetutamente nei propri scritti difensivi in modo stereotipo che “la CTU non fornisce alcuna prova concreta a sostegno di tali argomentazioni senza riferire, peraltro, alcunché in ordine al nesso di causalità tra la rottura della tubazione della rete idrica e le infiltrazioni verificatesi nei locali di proprietà degli attori;
si limita, piuttosto, a dire di aver svolto un (solo) sopralluogo e di aver raccolto documentazione fotografica”.
Ora una tale linea difensiva risulta, in primo luogo, priva del benché minimo aggancio alla realtà dei fatti, alla luce di quanto effettivamente accertato dal CTU e sopra testé richiamato;
in secondo luogo, appare ben lontana dall'incarnare una “specifica e circostanziata critica” dal momento che nessuna aporia o distonia del percorso motivazionale del CTU viene segnalata da parte della difesa di , al di là di una Parte_1 pretesa insufficienza degli accertamenti tecnici compiuti, del tutto destituita di fondamento, per quanto già detto, e ampiamente superata dal giudice a quo attraverso adeguata motivazione.
Quanto alla deposizione del teste – che l'appellante afferma aver riferito che Tes_1 non era possibile valutare quale fosse la causa delle infiltrazioni lamentate e che, in ogni caso, non era presente agli incontri – preme evidenziare che lo stesso ha dichiarato: di essere stato chiamato dal il 26.12.2017 per problemi di infiltrazioni di acqua CP_1 nella cantina;
di aver constatato la presenza di infiltrazioni sia sulle pareti che sul soffitto anche se “chiaramente ad occhio nudo non si poteva capire quale fosse la causa”; che dopo quell'episodio nella strada furono effettuati lavori per la riparazione di una pagina 7 di 13 conduttura;
che dopo i lavori non vi erano state più infiltrazioni;
di non essere stato presente all'incontro con i tecnici della . Parte_1
Orbene - contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante – dalla deposizione del teste escusso si ricavano elementi ulteriormente confermativi dell'origine del danno nel guasto della conduttura idrica di pertinenza di se si considera che lo Parte_1 Tes_1 riscontrò la presenza di penetrazioni d'acqua nelle mura delle cantine di proprietà degli attori lo stesso giorno della rottura della tubazione ed ebbe anche modo di constatare che dopo l'intervento di riparazione eseguito da non vi erano state più infiltrazioni. Parte_1
Per contro, la circostanza che il teste non avesse avuto la possibilità, seduta stante, di porre in relazione i danni con il guasto alla conduttura e che lo stesso non avesse presenziato al successivo incontro con i tecnici di non valgono minimamente Parte_1 ad incrinare il corretto iter motivazionale sull'esistenza del nesso causale compiuto nella sentenza gravata.
Infine, in ordine alla pretesa “manifesta contrarietà a quanto risulta provato in atti” della decisione impugnata che avrebbe ritenuto dimostrata la responsabilità di Parte_1 sulla base dell'art. 2051 c.c. solamente in quanto “Gestore del Servizio Idrico
[...]
Integrato” senza tenere in alcuna considerazione tutte le prove contrarie presentate dall'odierna appellante” il Collegio si limita ad osservare che nessuna prova contraria è stata offerta da , come correttamente osservato da parte del primo giudice. Parte_1
Da qui, l'insussistenza dei difetti di motivazione denunciati, dai quali l'appellante pretenderebbe, infondatamente, di far discendere la nullità della sentenza impugnata.
Parimenti da disattendere è il secondo motivo di gravame.
Con esso, l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui si liquida agli attori, odierni appellati, il danno “patrimoniale”, così come prospettato nella relazione del CTU, e si condanna al rimborso di tutte le spese di lite, Parte_1 comprese quelle della fase pregiudiziale.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Risulta inammissibile laddove l'appellante non fa seguire alla doglianza alcuna specifica critica all'iter motivazionale posto a fondamento della sentenza impugnata.
Ci si riferisce al passaggio in cui , dopo aver riportato pedissequamente il Parte_1 brano della decisione sulla liquidazione del danno patrimoniale (pagine 8 e 9 dell'atto di pagina 8 di 13 appello), si limita a dire: “Il riconoscimento in favore dell'attore di tale tipo di danno, risulta, infatti, manifestamente illogico e ingiustificato e per questo motivo la sentenza dovrà essere, completamente riformata”, rimanendo così del tutto oscuri i motivi per i quali, a parere dell'appellante, il Collegio dovrebbe ritenere manifestamente illogica ed ingiustificata la liquidazione operata dal primo giudice e/o quale diversa opzione, in ipotesi, sarebbe da preferire e sulla base di quale diverso percorso argomentativo.
Quanto poi alla censura relativa al riconoscimento del danno rappresentato dalle spese di
ATP, sembra di capire che l'erroneità della sentenza risiederebbe nella illogica condanna a carico di anche di tale risarcimento, ingiustificatamente ampliato - a detta Parte_1 dell'appellante - “paragonandolo al tentativo di risoluzione stragiudiziale a mezzo negoziazione assistita”.
Si tratta di prospettazione fallace.
Il giudice di prime cure ha motivato il proprio ragionamento richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità – condiviso da questo Collegio - in forza del quale “(…) le spese per la consulenza tecnica preventiva (…) non hanno natura giudiziale. Difatti la
ATP preventiva di cui al novellato art. 696 bis c.p.c., per quanto in parte
"giurisdizionalizzata", è pur sempre finalizzata al componimento della lite e, non potendosi intendere come una fase giudiziale, non dà nemmeno luogo a un'autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposta rientrando esse nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite” (cfr. in motiv. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21975/2019).
In logica coerenza con tale premessa e ispirato a conformi indirizzi ermeneutici del giudice della legittimità (cfr Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30854/2023), il Tribunale di Prato ha quindi ritenuto che tali spese attenessero alla fase stragiudiziale e fossero da valutare e liquidare all'esito del giudizio, come danno emergente.
Non vi è poi alcun dubbio che ricorressero i presupposti per imputare alla responsabilità di gli esborsi sostenuti dagli attori in relazione a quella fase, posto che Parte_1
l'attivazione nel maggio 2018 della procedura di ATP ex art. 696 bis c.p.c. da parte degli attori/appellati si pone in diretto rapporto causale con il fatto illecito ascrivibile a e con la necessità di determinare in via preventiva i danni anche in vista di Parte_1 una possibile conciliazione, atteso il mancato riscontro da parte di alla Parte_1 raccomandata di tre mesi prima (ricevuta in data 14 febbraio 2018) con cui il legale dei ricorrenti aveva invitato la società a prendere contatti con il proprio studio per addivenire pagina 9 di 13 ad un bonario componimento della questione, allegando al contempo il preventivo per il ripristino degli immobili (cfr. ricorso per ATP, in atti).
Ciò premesso, essendo questa la ratio della corretta apposizione delle spese di ATP in capo a sono destituiti di ogni fondamento i contrari rilievi dell'appellante. Parte_1
Invero, da un lato – come già sopra evidenziato e qui ribadito – non vi era alcun onere per il CTU di dare un ulteriore avviso al CT di parte dell'incontro già fissato in Parte_1 sede di giuramento, dall'altro, l'atteggiamento di trascurato disinteresse della danneggiante nel ricercare una possibile soluzione conciliativa con le parti danneggiate viene in rilievo ai nostri fini ancor prima dell'instaurazione del procedimento di ATP e dell'inizio del giudizio di merito.
Infine, pure infondato è il terzo e ultimo motivo di gravame, relativo alla condanna di ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.. Parte_1
L'appellante contesta la decisione in parte qua rilevando che “altro non ha Parte_1 fatto se non esercitare la propria difesa adducendo le più valide argomentazioni che il
Giudice ha, però, del tutto omesso di tenere in considerazione”.
La doglianza non merita accoglimento.
Il Tribunale di Prato ha ritenuto integrati i presupposti per la condanna di ai Parte_1 sensi dell'art 96 III c.p.c. considerando, da un lato, il comportamento di scarsa collaborazione della resistente nella fase di ATP deputata alla conciliazione della lite, e, dall'altro, l'atteggiamento di pervicace arroccamento di sulle proprie infondate Parte_1 tesi difensive, smentite in buona parte dalla stessa narrazione della convenuta, con conseguente inutile aggravio del carico del sistema giurisdizionale.
Le considerazioni del primo giudice meritano di essere condivise.
In proposito, il Collegio osserva come i comportamenti tenuti nella vicenda che occupa da
- la quale: non ha raccolto l'invito del legale di controparte di cercare un Parte_1 bonario componimento della questione, prima dell'inizio della fase di ATP;
nel successivo procedimento per ATP, instaurato dai danneggiati al fine di comporre la lite, ha ingiustificatamente disertato l'incontro fissato dal CTU e omesso di intavolare qualunque trattativa con la controparte al fine di impedire la deriva giudiziale della lite;
nel giudizio di merito che ne è seguito, nonostante le chiare e lineari conclusioni della consulenza svolta in ATP mai contestate in quella sede, ha imperniato la propria linea difensiva su una pretesa, indimostrata incompletezza delle indagini peritali, rivolgendo censure pagina 10 di 13 manifestamente infondate all'attività svolta dal consulente e coltivando ardite tesi quali il diritto del CT ad un supposto avviso da parte del consulente o del difensore della controparte – indichino un uso spregiudicato e strumentale della difesa processuale, destinato ad aumentare senza alcuna ragionevole previsione di successo il volume del contenzioso e dunque a porsi come concreto ostacolo alla congrua durata dei processi pendenti, donde la corretta decisione da parte del primo giudice di sanzionare tale condotta ai sensi dell'art. 96 ultimo comma, c.p.c..
Logico corollario delle superiori premesse è che l'appello deve essere respinto, con assorbimento di ogni ulteriore questione o istanza.
Infine, osserva il Collegio che la formulazione di un'impugnazione, come quella proposta da , basata su una linea difensiva manifestamente infondata, ripetitiva delle Parte_1 stesse avventate argomentazioni già disattese dal primo giudice, diretta a screditare il decisum attraverso contestazioni inconsistenti, in aperto contrasto sia con i fatti risultanti dalle stesse difese svolte in primo grado dall'appellante, quali l'intervento di riparazione del tubo a seguito di espressa richiesta del sia con le ineccepibili CP_1 argomentazioni del CTU in nulla sconfessate, e dunque in palese spregio ad un uso diligente e probo dello strumento processuale, sia idonea ad integrare anche nella presente sede, sia sotto un profilo soggettivo che oggettivo, un'ipotesi di abuso del processo, da sanzionare ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c..
In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio debbono essere poste a carico dell'appellante e vanno liquidate - tenuto conto della medesima posizione processuale delle parti appellanti vittoriose e dell'identità delle loro pretese in fatto e in diritto (Cass. n. 10367/2024), in complessivi € 3.966,00 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva e in €
1.911,00 per la fase decisoria, con diminuzione del 30%, ex art. 4 comma 4 D.M.
55/2014, e aumento del 30%, ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge, sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n.
115/02 nello scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00), l'impegno difensivo
(medio) prestato e l'assenza di attività istruttoria.
Attesa la condotta processuale dell'appellante, la stessa deve essere condannata, ex art. 96 c.p.c. terzo comma c.p.c., a corrispondere all'appellata, a titolo di sanzione, la pagina 11 di 13 somma che si stima equo determinare in 1/3 delle spese processuali, come sopra liquidate.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L.
24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1 contro la sentenza del Tribunale di Prato n. 865/2021, emessa e pubblicata il
[...]
17.12.2021, così decide:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida nella misura di € 3.966,80 per compensi, in base al calcolo specificato in motivazione, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
3) condanna l'appellante, al pagamento in favore degli appellati, Parte_1 della somma equitativamente determinata pari a 1/3 delle spese di lite come sopra liquidate, ex art. 96 terzo comma c.p.c..
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Firenze, così decisa nella camera di camera di consiglio del 12.5.2025
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota pagina 12 di 13 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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