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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 03/07/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 211/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 211/2024 promossa da:
( ) e Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. PORRETTI Parte_2 C.F._1
MASSUCCO MAURIZIO giusta procura in atti;
opponenti contro
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
e difeso dall'avv. MIGLIORATI VALERIANO giusta procura in atti;
opposta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_3 [...] proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1764/2023, immediatamente Parte_2 esecutivo, reso dal Tribunale di Ascoli Piceno in favore di con il quale si intimava loro Controparte_1 il pagamento della complessiva somma di euro 216.188,94 (con limitazione al minor importo di
120.000,00 euro quanto a oltre interessi, spese e oneri di legge, a titolo di Parte_2
forniture commerciali di merci a marchio “P ed “IGI&CO” effettuate in favore degli opponenti sino al 31.01.2023 presso i punti vendita “PRIMIGI Store” siti in Alessandria, Via Carlo Alberto n. 57 e
Via dei Martiri n. 10; in NZ, Corso Garibaldi n. 78; in Tortona, Strada Provinciale per Viguzzolo
n. 2 e in Acqui Terme, Corso Italia n. 91 e presso i punti vendita “IGI&CO” siti in Alessandria, Piazzetta della Lega n. 2 ed in NZ, Via Garibaldi n. 125.
A fondamento dell'opposizione spiegavano di vantare un controcredito pari ad euro 159.136,66 nei confronti dell'opposta derivante da un accordo transattivo concluso tra le parti in data 9.02.2022, nonché altri controcrediti derivanti dal rapporto contrattuale oggetto di causa, con i quali compensare il credito ingiunto.
Aggiungevano che l'opposta aveva abusato della situazione di dipendenza economica nei confronti di essi opponenti in quanto i contratti di franchising e di fornitura e licenza d'uso dei segni distintivi e del Know-
How sui quali si basava la pretesa creditoria erano fortemente squilibrati e vessatori, con conseguente loro nullità ai sensi dell'art. 9 L. 192/1998.
Ritenendo, altresì, nulle le fideiussioni prestate dall'opponente a garanzia di Parte_2 tutte le obbligazioni assunte dalla società opponente con i contratti di fornitura dei prodotti “P ed
“Igi&Co”, concludevano chiedendo “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, previa sospensione, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e previa l'ammissione degli incombenti, anche istruttori, meglio ritenuti,
nonché le pronunzie e declaratorie meglio viste, in accoglimento delle motivazioni che precedono, e di
quelle che ci si riserva di meglio articolare nel proseguo, nulla eccettuato o rinunziato, previa ogni valutazione circa l'attendibilità della documentazione contabile sulla quale controparte fonda il proprio credito, che si ritiene del tutto inattendibile: accertare e dichiarare la mancata corrispondenza del credito azionato dalla convenuta in opposizione a quello, largamente inferiore, rinveniente dai documenti e dagli
estratti conto emessi dalla stessa controparte, avente valore confessorio, e come in atti meglio richiamati,
per un importo complessivo pari ad euro 131.688,29, a fronte di euro 216.188,94 come richiesti in decreto
ingiuntivo; accertare e dichiarare che, per effetto degli accordi intercorsi, come meglio in atti,
[...]
può vantare a propria volta, nei confronti della convenuta in opposizione, un proprio credito, Parte_4
certo liquido ed esigibile, nella misura almeno pari ad euro 159.136,66, ovvero quella che sarà parsa di
giustizia, oltre alle altre voci creditorie meglio esposte in atti, che verranno meglio calcolate e quantificate nel corso dell'espletanda istruttoria;
il tutto da porre in compensazione con le somme che
risultassero a credito di previe le più opportune verifiche contabili in ordine Controparte_1
all'attendibilità ed all'efficacia delle scritture contabili dalla medesima esibite sulla base dei propri dati
di bilancio, che si contestano– con conseguente ricalcolo delle poste dare avere tra le parti;
accertare e dichiarare, inoltre, la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia dei contratti inter partes sottoscritti e prodotti da a sostegno delle proprie pretese creditorie, in ragione della sussistenza di un Controparte_1 abuso di dipendenza economica e/o come meglio ritenuto;
per l'effetto condannare Controparte_1 in persona del suo legale in carica pro tempore, come sopra meglio epigrafata, assistita e domiciliata, a risarcire, in favore dell'opponente come in atti meglio epigrafata, assistita e domiciliata, Parte_4
tutti i danni, diretti ed indiretti, ivi compresi quelli dovuti alla perdita di chances, derivanti dalla posizione
di abuso alla quale essa opponente è stata assoggettata, nonché ai costi sostenuti per mantenere operativo
i punti vendita per cui è causa, e le perdite accusate in ragione della ridotta marginalità sui prodotti venduti, l'alea conseguente all'incertezza sui ricavi, nonché ogni ulteriore voce che formerà oggetto di migliore e più specifica deduzione, argomentazione e quantificazione in corso di causa, il tutto da contenersi entro lo scaglione di valore indicato da controparte;
accertare e dichiarare la nullità,
l'invalidità e/o l'inefficacia dei documenti di garanzia riferibili al Signor Parte_2
(assegni bancari e fideiussioni) sui quali si basano le pretese economiche avanzate da controparte nel decreto in oggi impugnato, per i motivi tutti esposti in corso di causa;
revocare in ogni caso il decreto
ingiuntivo opposto. Il tutto con ogni provvedimento conseguente e connesso. Con vittoria delle spese di lite, legali e tecniche, che si renderanno necessarie, ivi comprese quelle dei nominandi CTP”.
Si costituiva in giudizio l'opposta che, contestando in fatto ed in diritto la ricostruzione offerta dagli opponenti e ribadendo la sussistenza del proprio credito, concludeva chiedendo “ in via pregiudiziale 1) dichiarare la propria incompetenza in ordine alle deduzioni, eccezioni e domande svolte dalla società
opponente in materia del presunto abuso di dipendenza economica, indicando il giudice competente nel
Tribunale delle Imprese di Ancona;
in via preliminare 2) rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, perché inammissibile e del tutto infondata, per i motivi di cui in narrativa;
nel merito, in via principale 3) rigettare tutte le deduzioni, eccezioni e domande
anche istruttorie degli opponenti perché inammissibili e del tutto infondate in fatto ed in diritto, e
comunque non provate, per i motivi di cui in narrativa, rigettando altresì tutte le domande riconvenzionali così proposte dalla società opponente perché del tutto infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate;
rigettando quindi integralmente l'opposizione promossa dagli opponenti;
4) confermare integralmente l'impugnato decreto ingiuntivo n. 611/2023 del 20.12.2023, emesso dal Tribunale di Ascoli
Piceno, R.G. n. 1764/2023; in via subordinata 5) accertare il diritto di credito di e, Controparte_1 per l'effetto, condannare la società opponente, in persona Parte_3 del legale rappresentante pro tempore, nonché l'opponente signor in solido Parte_2 tra loro, al pagamento in favore di della somma di € 216.188,94 (con limitazione al Controparte_1 minore importo di € 120.000,00 quanto al fideiussore signor ovvero delle Parte_2 somme minori che dovessero essere eventualmente accertate in corso di causa o ritenute di giustizia, oltre
interessi di mora al tasso di cui al D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo
effettivo, per i titoli e le causali di cui in narrativa;
6) accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti di franchising “P e fornitura “Igi&Co” allegati e prodotti in atti, dal doc. 1 al doc. 7, per inadempimento grave e rilevante della di , anche in forza Parte_1 Parte_3 della clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 18.1 lettere a) e d) dei singoli contratti di franchising
“P e all'art. 20.1 lettere a) e b) dei singoli contratti di fornitura “Igi&Co” nonché per le reiterate violazioni contrattuali, gravi e rilevanti, in atti contestate, ferma restando la condanna al pagamento di
cui al precedente punto;
in via ulteriormente subordinata ossia nella denegata e non creduta ipotesi venisse affermata la nullità e/o invalidità dei contratti di franchising “P e fornitura “Igi&Co”, allegati e prodotti in atti: 7) accertare e dichiarare la Parte_3 tenuta a restituire alla tutte le merci a marchio “P e “Igi&Co” ricevute in virtù Controparte_1 dei menzionati contratti, e segnatamente dei contratti di franchising “P e fornitura “Igi&Co” di cui dal doc. 1 al doc. 7, e dal momento che queste merci “P e “Igi&Co”, di cui alle fatture allegate
e prodotte da sono state alienate, accertare e dichiarare la medesima società Controparte_1
opponente tenuta a restituire a i corrispettivi conseguiti;
8) per effetto di tali Controparte_1 accertamenti, condannare la , in persona del legale Parte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di degli importi corrispondenti, Controparte_1
oltre interessi ed accessori, come saranno accertati in corso di causa;
in ogni caso 9) accertare e dichiarare la responsabilità degli opponenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e per l'effetto condannare gli opponenti medesimi, in solido tra loro, al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia con valutazione equitativa, che la società sin da ora irrevocabilmente destina in via diretta Controparte_1 all;
10) condannare l'attrice al pagamento delle spese, Parte_5 competenze ed onorari del giudizio”.
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto il procedimento, espletato l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente, era chiamato all'udienza del 27.06.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. – poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte – e definito con la presente pronuncia pubblicata mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
L'opposizione è infondata e, in quanto tale, andrà rigettata.
Come noto, con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio.
Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere della dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Ora, ricostruendo in breve i fatti oggetto di causa, è documentalmente provato che le parti hanno concluso diversi contratti di franchising aventi ad oggetto i prodotti “P e di fornitura licenza d'uso dei segni distintivi e del know-how “IGI&CO”, e segnatamente: il contratto di franchising del 04.09.2017, relativo al punto vendita ad insegna e immagine “PRIMIGI Store” sito in Alessandria, Via Carlo Alberto n. 57, per la vendita al dettaglio degli articoli a marchio “P (comparsa, doc. 1); il contratto di franchising del 14.02.2019, relativo al punto vendita ad insegna e immagine “PRIMIGI Store” sito in Alessandria, Via dei Martiri n. 10, per la vendita al dettaglio degli articoli a marchio “P (comparsa, doc. 2); il contratto di franchising del 05.02.2019, relativo al punto vendita ad insegna e immagine “PRIMIGI Store” sito in NZ (AL), Corso Garibaldi n. 78, per la vendita al dettaglio degli articoli a marchio “P
(comparsa, doc. 3); contratto di franchising del 14.02.2019, relativo al punto vendita ad insegna e immagine “PRIMIGI Store” sito in Tortona (AL), Strada Prov. per Viguzzolo n. 2, per la vendita al dettaglio degli articoli a marchio “P (comparsa, doc. 4); contratto di franchising del 24.09.2020, relativo al punto vendita ad insegna e immagine “PRIMIGI Store” sito in Acqui Terme (AL), Corso Italia
n. 91, per la vendita al dettaglio degli articoli a marchio “P (comparsa, doc. 5); contratto di fornitura e licenza d'uso dei segni distintivi e del Know-How “IGI&CO” del 12.03.2013, prorogato in data
12.03.2018, relativo al punto vendita di Alessandria, Piazzetta della Lega n. 2, per la vendita al dettaglio degli articoli a marchio “Igi&Co” (comparsa, doc. 6); contratto di fornitura e licenza d'uso dei segni distintivi e del Know-How “IGI&CO” del 22.07.2015, relativo al punto vendita di NZ (AL), Via
Garibaldi n. 125, per la vendita al dettaglio degli articoli a marchio “Igi&Co” (comparsa, doc. 7).
In particolare, le parti convenivano che le forniture dei prodotti “P ed “Igi&Co” sarebbero state eseguite in conto estimatorio, ossia con facoltà della di restituire le merci rimaste invendute al Pt_2 termine di ogni stagione, fermo restando l'obbligo di pagare il prezzo concordato al momento della vendita dei prodotti al consumatore finale, oppure in caso di mancata restituzione delle merci rimaste invendute. Tale modalità di fornitura dei prodotti implicava una continua condivisione dei dati di vendita, resa possibile dall'uso del sistema informatico del quale erano muniti i punti vendita, e segnatamente dall'apposito software gestionale connesso alle casse dei negozi.
È altresì documentato in atti che i rapporti commerciali tra le parti venivano interrotti dalla società
[...]
a causa dei molteplici inadempimenti di nel mese di giugno 2023 in quanto quest'ultima CP_1 Pt_2
- dopo aver concordato il pagamento del debito pregresso maturato al 31.12.2021 attraverso una dilazione cambiaria (cfr. accordo del 09.02.2022 di cui alla comparsa di costituzione, doc. 13) - diveniva morosa nei pagamenti successivi dovuti per le vendite mensili delle merci, accumulando un'ulteriore e importante esposizione debitoria;
inoltre, dal 1.02.2023, bloccava il sistema informatico di condivisione Pt_2
delle vendite in conto estimatorio, cessando totalmente la trasmissione dei dati di vendita e impedendo così all'odierna opposta di poter contabilizzare e fatturare le vendite dei propri prodotti in conto estimatorio.
Sicché, con missiva del 22.06.2023, l'odierna opposta comunicava a la risoluzione dei contratti Pt_2
posti alla base della pretesa creditoria oggetto di causa avvalendosi delle clausole risolutive espresse previste dagli stessi, e segnatamente dall'art. 18.1 dei contratti di franchising dei prodotti “P e dall'art. 20.1, lett. a), dei contratti di fornitura “Igi&Co” (comparsa, doc. 10).
Tanto premesso, va presa immediatamente in esame la domanda attorea di nullità dei contratti conclusi dalle parti e del conseguente risarcimento del danno per abuso di dipendenza economica ai sensi dell'art. 9 L. 192/1998 da parte della ditta opposta. In particolare, gli opponenti sostengono che il Gruppo IMAC S.p.a., al quale appartiene la società partecipata “costituisce una realtà commerciale particolarmente prestigiosa e dotata Controparte_1 di una posizione di preminenza nel mercato nazionale ed estero” che avrebbe abusato della situazione di dipendenza economica dell'opposta, “società di tipo famigliare con una rete commerciale limitata al
Piemonte”, in quanto nei contratti sottoscritti tra le parti “i prezzi di vendita vengono fissati a discrezione del concedente, il prezzo di acquisto finale dei prodotti applicato al rivenditore non è predeterminato, bensì quantificato applicando al prezzo di vendita alcuni parametri di sconto (…), per il caso di vendite promozionali disposte a discrezione esclusiva della concedente vi è un'ulteriore decurtazione dei margini di ricavo;
il rivenditore si è impegnato ad utilizzare soltanto le apparecchiature pos del Gruppo, ciò
significa che i relativi proventi sarebbero stati canalizzati su conti facenti capo al fornitore e successivamente conguagliati con le poste dare/avere rinvenienti dalle vendite, (…) il campionario era individuato a discrezione esclusiva di (…), il costo dei materiali di consumo, quali ad esempio gli CP_1
shoppers da consegnare alla clientela in occasione delle varie vendite, i materiale per addobbare le vetrine, carta da pacchi, nastri e quant'altro, veniva fatturato e riversato a carico di ”. Pt_2
Parte opponente aggiungeva, inoltre, che gli investimenti dalla stessa eseguiti per mantenere attivi i sette punti vendita le avrebbero impedito di reperire sul mercato alternative soddisfacenti in quanto l'improvviso cambiamento di forniture avrebbe ingenerato una sicura diffidenza nel pubblico, oltre alla perdita di tutto il know – how acquisito negli anni.
Al riguardo, l'art. 9 L. 192/1998 prevede che “È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice.
Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o
discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni”.
Occorre innanzitutto rilevare la competenza dell'adito Tribunale in quanto, alla luce della giurisprudenza di legittimità, non sussiste la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa sia quando la domanda miri ad accertare una ipotesi di concorrenza sleale cd. pura (nella quale la lesione dei diritti riservati non sia, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale,
che esige la valutazione "incidenter tantum" delle privative in gioco), sia nel caso in cui la richiesta risarcitoria sia proposta in ragione od in connessione ad una ipotesi di abuso di dipendenza economica di un'impresa da un'altra, ai sensi della L. n. 192 del 1998, art. 9, trattandosi di ipotesi di natura puramente contrattuale estranea al concetto di abuso di posizione dominante, di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 3 e,
quindi, priva di rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato (Cassazione civile, sez. VI, n.
2274/2017).
Nel merito, ritiene questo Giudice che l'abuso di dipendenza economica non trovi riscontro fattuale nel caso di specie. Richiamando recente giurisprudenza in tema di contratto di fornitura,
l'abuso di dipendenza economica, di cui all'art. 9 della l. n. 192 del 1998, “è nozione indeterminata il cui accertamento postula (...): 1) quanto alla sussistenza della situazione di "dipendenza economica", non
solo appurare la sussistenza di un'asimmetria di diritti e di obblighi tra le parti, ma ulteriormente indagare se tale squilibrio sia eccessivo, essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative
economiche sul mercato (per esempio, perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria
attività o per avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) quanto
all'abuso, indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una
vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta
da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante (quale, per esempio, modificare le proprie strategie
di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui” (Cass. civile, n. 1184/2020).
Nessuno degli anzidetti profili è stato dimostrato in causa.
Per ravvisare un rapporto di dipendenza economica tra due soggetti avvinti da un rapporto di fornitura non è sufficiente sottolineare, come ha fatto parte opponente, che “per dimensioni e capacità di penetrazione del mercato, il Gruppo IMAC S.p.a., al quale appartiene la società partecipata CP_1
costituisce una realtà commerciale particolarmente prestigiosa e dotata di una posizione di
[...]
preminenza nel mercato, non solo nazionale, ma anche estero;
al contrario, e come risulta dalla visura
CCIAA, è una Società di tipo famigliare”, ma bisogna dimostrare la sussistenza di Parte_4 uno squilibrio eccessivo di diritti e di obblighi, tale da assoggettare e vincolare l'essenza della produzione ai bisogni e alle necessità di una committenza esclusiva.
Nella fattispecie oggetto di causa, invece, non risulta che la società opposta dettasse le asserite imposizioni stringenti di gestione e di organizzazione aziendale (tra l'altro, mai contestate prima della presente causa da parte degli opponenti).
In particolare, i quantitativi ed i prezzi della merce venivano sì scanditi dall'opposta, ma si tratta all'evidenza di pratiche commerciali legate ai contratti di franchising e di fornitura conclusi tra le parti (in cui, lo si ricorda, i prodotti venivano forniti in costo estimatorio, per cui il rischio della merce invenduta rimaneva a carico della ed i locali commerciali e gli arredi venivano forniti dall'opposta CP_1
medesima, con l'effetto che la non sembra aver effettuato investimenti tali da rendere Parte_3
disagevole la conversione dell'attività produttiva in favore di una diversa controparte. Inoltre, non si ritiene che la circostanza per cui i pagamenti elettronici avvenivano tramite le apparecchiature POS del Gruppo IMAC e per cui il costo degli shoppers, del materiale per addobbare le vetrine, della carta dei pacchi e dei nastri fossero a carico della ditta opponente configuri un peso eccessivo a carico dell'opponente.
Non si ravvisa, dunque, uno squilibrio di diritti ed obblighi a connotazione dei rapporti contrattuali per cui è causa, e men che meno uno squilibrio eccessivo e precludente rispetto a valide alternative commerciali che la società opponente avrebbe potuto reperire sul mercato.
A maggior ragione e ad ogni modo, nessun abuso si evidenzia nella fattispecie, non essendo provata– e,
ancor prima, specificamente allegata – alcuna condotta arbitraria contraria a buona fede da parte dell'opposta. Ne consegue che anche la domanda risarcitoria relativa al presunto abuso da parte dell'opposta non merita accoglimento.
Passando, ora, alla pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione,
l'opponente afferma di vantare un controcredito, pari ad almeno 159.136,66 euro, con il quale compensare parzialmente la stessa. Aggiunge, inoltre, che il credito azionato dalla società opposta, pari a 216.188,94
euro, è di molto superiore al credito risultante dalle comunicazioni intercorse tra le parti e dagli estratti conto dell'opposta, in cui lo stesso è quantificato nel minor importo di 131.688,29 euro.
A ben vedere, dunque, parte opponente non contesta l'adempimento, da parte della ditta opposta, delle obbligazioni assunte con i contratti di franchising conclusi tra le parti– ovvero la periodica fornitura dei prodotti a marchio “P ed “Igi&Co” di cui alle fatture prodotte in fase monitoria – ma contesta il quantum del preteso credito, asserendo che l'importo di € 216.188,94 oggetto dell'ingiunzione non corrisponderebbe alla contabilità della società opposta (che, con nota del 01.2023, avrebbe rivendicato un credito minore) e che, in ogni caso, la non avrebbe tenuto conto di una transazione intercorsa CP_1
tra le parti nel febbraio 2022.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora il controcredito vantato dall'opponente ed il credito dell'opposta risultino scaturire dal medesimo rapporto,
si versa in una ipotesi di compensazione impropria. In tal caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, potendo il giudice procedere, a tal fine, anche in assenza di eccezione di parte o della proposizione di domanda riconvenzionale;
il giudice non è, invece, investito di poteri officiosi di indagine quanto alla esistenza dei rispettivi crediti,
permanendo l'onere di allegazione e prova delle rispettive voci di credito a carico della parte interessata, nel rispetto del principio del contraddittorio (Cass. Civile, n. 7624/2010).
Ebbene, è provato che le parti, in data 9-14 febbraio 2022, concludevano un accordo transattivo
(comparsa, doc. 13) in forza del quale la società opponente si impegnava, al fine di ripianare la propria esposizione debitoria maturata sino al 31.12.2021, al pagamento con cambiali della rate mensile di
3.053,45 euro con scadenza il giorno otto di ogni mese a decorrere dall'08.06.2022.
Parte opponente afferma di aver diritto, a seguito degli accordi intercorsi tra le parti, alla compensazione con il controcredito di 146.368,20 euro in quanto “i titoli emessi per tale complessiva somma da GL
& Co. S.a.s. venivano restituiti ma tale somma non veniva mai formalmente stornata dal credito rivendicato da controparte”, con la somma di 46.360,48 euro per note di credito previsto dalla transazione conclusa nel febbraio 2022 e con la somma di 12.768,26 euro per arredi dei negozi nonostante, con mail del 7.02.2023, l'opposta affermava di non ritenerli “un ostacolo in caso di definizione bonaria”.
Principiando con il primo credito vantato dall'opponente, lo stesso non può essere riconosciuto in quanto parte opponente non produce alcun documento da cui dedurre il titolo e le modalità di quantificazione dell'importo richiesto, ad eccezione di un prospetto riepilogativo redatto unilateralmente dalla stessa e non idoneo a supportare la pretesa creditoria (atto di opposizione, doc. 5).
Anche per quanto concerne l'asserito controcredito di 46.360,48 euro vantato a titolo di “note di credito come previsto dalla transazione” e asseritamente confermato dall'opposta nella mail del 7.02.2023 (atto di opposizione, doc. 9), occorre rilevare che parte opponente non ha adempiuto all'accordo transattivo in discorso, non avendo pagato le cambiali (comparsa, doc. 14), con la conseguenza che gli sconti tramite l'emissione di note di credito – parzialmente riconosciutele per il periodo di corretta esecuzione degli accordi intercorsi (comparsa, doc. 16) – non sono dovuti.
Al riguardo, parte opponente afferma che la transazione in questione e le conseguenti note di credito spettantegli deriverebbero dalle perdite subite negli anni;
di tali perdite, tuttavia, non vi è prova, ed anzi depone in senso contrario la sottoscrizione di ben cinque contratti di franchising aventi ad oggetto le merci
“P e di due contratti di fornitura per i prodotti “Igi&Co” tra le parti, la proroga dell'efficacia del primo contratto stipulato, venuto a scadenza dopo cinque anni di durata (comparsa, doc. 6 e 6b), l'assenza di contestazioni precedenti all'istaurazione del presente giudizio e il tenore letterale dell'accordo sfociato a conclusione delle menzionate trattative, dal quale emerge che lo stesso sia stato concluso non per le asserite perdite subite dall'opponente, ma per concordare il pagamento rateizzato delle sue esposizioni debitorie (comparsa, doc. 13).
Ed infatti, ragione dell'inadempimento all'accordo transattivo e degli ulteriori inadempimenti alle obbligazioni oggetto dei sette contratti di fornitura delle merci a marchio “P ed “Igi&Co” conclusi nel corso degli anni, parte opposta, nel mese di giugno 2023, ha risolto tutti i contratti (comparsa, doc.
10).
Del pari, non costituisce un credito di parte opponente con cui compensare la somma azionata in via monitoria dall'opposta l'importo di 12.768,26 euro;
tale importo è, all'evidenza, un credito dell'opposta a cui, come risulta dalla mail del 7.02.2023, la stessa avrebbe rinunciato solo in caso di “definizione bonaria” delle problematiche riscontrate ante causam (atto di opposizione, doc. 9).
Infine, l'assunto dell'opponente per cui il credito dell'opposta sarebbe, in realtà, pari al minor importo di
131.688,29 euro a fronte dei 216.188,94 euro azionati sulla scorta dei documenti e degli estratti conto emessi dalla (atto di opposizione, doc. 14 e 15) è privo di fondamento. Tali documenti non CP_1
sono, infatti, delle scritture contabili, bensì comunicazioni intercorse tra le parti ed inerenti le somme periodicamente maturate con riferimento alle merci di volta in volta vendute e contabilizzate nei singoli punti vendita. Alla luce di quanto esposto, si ritiene sussistente il credito azionato dall'opposta sulla base dei contratti prodotti in atti, delle dettagliate fatture prodotte (fascicolo monitorio, doc. 3) in cui le singole prestazioni di cui in questa sede si chiede il pagamento sono state minuziosamente descritte, credito, tra l'altro risultante degli estratti autentici dei registri IVA (fascicolo monitorio, doc. 4), dei mastrini (fascicolo monitorio, doc. 2) e del libro inventari 2022 (seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. dell'opposta, doc.
32).
In particolare, negata ogni possibilità di compensazione con crediti che – come visto – non sono effettivamente esigibili dall'opponente, quest'ultima non ha in alcun modo specificamente contestato l'esecuzione delle prestazioni e delle forniture di cui l'opponente chiede il pagamento nonostante, come anticipato, le stesse siano minuziosamente elencate nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo.
Si ritiene infatti, per quanto detto, che parte opposta abbia assolto al proprio onere probatorio dimostrando la fonte della propria pretesa creditoria mentre parte opponente – mediante una generica contestazione ed un'infondata eccezione di compensazione – non ha invece dimostrato l'esistenza di fatti estintivi dello stesso.
Non può, infine, dubitarsi della posizione di garanzia dell'opponente - fino a Parte_2 concorrenza dell'importo di 120.000,00 euro per l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla società opponente in relazione al contratto di franchising “PRIMIGI Store” relativo al punto vendita di
Acqui Terme (AL), Corso Italia n. 91/93, al contratto di franchising “PRIMIGI Store” relativo al punto vendita di Alessandria, Via Carlo Alberto 57, al contratto di franchising “PRIMIGI Store” relativo al punto vendita di Tortona (AL), Strada Provinciale per Viguzzolo n. 2e al contratto di franchising
“PRIMIGI Store” relativo al punto vendita di NZ (AL), Corso Garibaldi n. 78 - in forza delle tre fideiussioni del 02.07.2019 e della fideiussione del 3.11.2020, ciascuna dall'importo di 30.000,00 euro
(comparsa, doc. 19A, 19B, 19C e 19D), escussa dall'odierna opposta in data 12.07.2023 (fascicolo monitorio, doc. 13).
Al riguardo, parte opponente non contesta la validità dei citati contratti di fideiussione, ma afferma del tutto genericamente, senza fornire adeguata prova, che a seguito degli accordi intercorsi nel febbraio 2022
– in forza dei quali aveva avallato le cambiali emesse dalla società opponente Parte_2 per il pagamento del debito maturato al 31.12.2021 – si era convenuto che decadesse ogni ulteriore forma di garanzia del credito dell'opposta.
In ogni caso, non coglie nel segno il riferimento all' “eccesso di garanzia del credito” e all' “abuso del diritto”, essendo la fideiussione stata volontariamente prestata dall'opponente a garanzia del pagamento del debito contratto dalla società di cui è socio accomandante (atto di opposizione, doc. 21).
In considerazione di quanto sopra, dunque, l'opposizione andrà rigettata.
In assenza di un palese atteggiamento colposo o doloso della parte opponente nella propria iniziativa giudiziale, non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna dello stesso ex art. 96 c.p.c. Le spese di lite che seguiranno la soccombenza e andranno parametrate al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente posta in essere dal procuratore della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 211 del 2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
- Condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 11.977,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 2 luglio 2025
Il Giudice
Enza Foti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 211/2024 promossa da:
( ) e Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. PORRETTI Parte_2 C.F._1
MASSUCCO MAURIZIO giusta procura in atti;
opponenti contro
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
e difeso dall'avv. MIGLIORATI VALERIANO giusta procura in atti;
opposta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_3 [...] proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1764/2023, immediatamente Parte_2 esecutivo, reso dal Tribunale di Ascoli Piceno in favore di con il quale si intimava loro Controparte_1 il pagamento della complessiva somma di euro 216.188,94 (con limitazione al minor importo di
120.000,00 euro quanto a oltre interessi, spese e oneri di legge, a titolo di Parte_2
forniture commerciali di merci a marchio “P ed “IGI&CO” effettuate in favore degli opponenti sino al 31.01.2023 presso i punti vendita “PRIMIGI Store” siti in Alessandria, Via Carlo Alberto n. 57 e
Via dei Martiri n. 10; in NZ, Corso Garibaldi n. 78; in Tortona, Strada Provinciale per Viguzzolo
n. 2 e in Acqui Terme, Corso Italia n. 91 e presso i punti vendita “IGI&CO” siti in Alessandria, Piazzetta della Lega n. 2 ed in NZ, Via Garibaldi n. 125.
A fondamento dell'opposizione spiegavano di vantare un controcredito pari ad euro 159.136,66 nei confronti dell'opposta derivante da un accordo transattivo concluso tra le parti in data 9.02.2022, nonché altri controcrediti derivanti dal rapporto contrattuale oggetto di causa, con i quali compensare il credito ingiunto.
Aggiungevano che l'opposta aveva abusato della situazione di dipendenza economica nei confronti di essi opponenti in quanto i contratti di franchising e di fornitura e licenza d'uso dei segni distintivi e del Know-
How sui quali si basava la pretesa creditoria erano fortemente squilibrati e vessatori, con conseguente loro nullità ai sensi dell'art. 9 L. 192/1998.
Ritenendo, altresì, nulle le fideiussioni prestate dall'opponente a garanzia di Parte_2 tutte le obbligazioni assunte dalla società opponente con i contratti di fornitura dei prodotti “P ed
“Igi&Co”, concludevano chiedendo “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, previa sospensione, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e previa l'ammissione degli incombenti, anche istruttori, meglio ritenuti,
nonché le pronunzie e declaratorie meglio viste, in accoglimento delle motivazioni che precedono, e di
quelle che ci si riserva di meglio articolare nel proseguo, nulla eccettuato o rinunziato, previa ogni valutazione circa l'attendibilità della documentazione contabile sulla quale controparte fonda il proprio credito, che si ritiene del tutto inattendibile: accertare e dichiarare la mancata corrispondenza del credito azionato dalla convenuta in opposizione a quello, largamente inferiore, rinveniente dai documenti e dagli
estratti conto emessi dalla stessa controparte, avente valore confessorio, e come in atti meglio richiamati,
per un importo complessivo pari ad euro 131.688,29, a fronte di euro 216.188,94 come richiesti in decreto
ingiuntivo; accertare e dichiarare che, per effetto degli accordi intercorsi, come meglio in atti,
[...]
può vantare a propria volta, nei confronti della convenuta in opposizione, un proprio credito, Parte_4
certo liquido ed esigibile, nella misura almeno pari ad euro 159.136,66, ovvero quella che sarà parsa di
giustizia, oltre alle altre voci creditorie meglio esposte in atti, che verranno meglio calcolate e quantificate nel corso dell'espletanda istruttoria;
il tutto da porre in compensazione con le somme che
risultassero a credito di previe le più opportune verifiche contabili in ordine Controparte_1
all'attendibilità ed all'efficacia delle scritture contabili dalla medesima esibite sulla base dei propri dati
di bilancio, che si contestano– con conseguente ricalcolo delle poste dare avere tra le parti;
accertare e dichiarare, inoltre, la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia dei contratti inter partes sottoscritti e prodotti da a sostegno delle proprie pretese creditorie, in ragione della sussistenza di un Controparte_1 abuso di dipendenza economica e/o come meglio ritenuto;
per l'effetto condannare Controparte_1 in persona del suo legale in carica pro tempore, come sopra meglio epigrafata, assistita e domiciliata, a risarcire, in favore dell'opponente come in atti meglio epigrafata, assistita e domiciliata, Parte_4
tutti i danni, diretti ed indiretti, ivi compresi quelli dovuti alla perdita di chances, derivanti dalla posizione
di abuso alla quale essa opponente è stata assoggettata, nonché ai costi sostenuti per mantenere operativo
i punti vendita per cui è causa, e le perdite accusate in ragione della ridotta marginalità sui prodotti venduti, l'alea conseguente all'incertezza sui ricavi, nonché ogni ulteriore voce che formerà oggetto di migliore e più specifica deduzione, argomentazione e quantificazione in corso di causa, il tutto da contenersi entro lo scaglione di valore indicato da controparte;
accertare e dichiarare la nullità,
l'invalidità e/o l'inefficacia dei documenti di garanzia riferibili al Signor Parte_2
(assegni bancari e fideiussioni) sui quali si basano le pretese economiche avanzate da controparte nel decreto in oggi impugnato, per i motivi tutti esposti in corso di causa;
revocare in ogni caso il decreto
ingiuntivo opposto. Il tutto con ogni provvedimento conseguente e connesso. Con vittoria delle spese di lite, legali e tecniche, che si renderanno necessarie, ivi comprese quelle dei nominandi CTP”.
Si costituiva in giudizio l'opposta che, contestando in fatto ed in diritto la ricostruzione offerta dagli opponenti e ribadendo la sussistenza del proprio credito, concludeva chiedendo “ in via pregiudiziale 1) dichiarare la propria incompetenza in ordine alle deduzioni, eccezioni e domande svolte dalla società
opponente in materia del presunto abuso di dipendenza economica, indicando il giudice competente nel
Tribunale delle Imprese di Ancona;
in via preliminare 2) rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, perché inammissibile e del tutto infondata, per i motivi di cui in narrativa;
nel merito, in via principale 3) rigettare tutte le deduzioni, eccezioni e domande
anche istruttorie degli opponenti perché inammissibili e del tutto infondate in fatto ed in diritto, e
comunque non provate, per i motivi di cui in narrativa, rigettando altresì tutte le domande riconvenzionali così proposte dalla società opponente perché del tutto infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate;
rigettando quindi integralmente l'opposizione promossa dagli opponenti;
4) confermare integralmente l'impugnato decreto ingiuntivo n. 611/2023 del 20.12.2023, emesso dal Tribunale di Ascoli
Piceno, R.G. n. 1764/2023; in via subordinata 5) accertare il diritto di credito di e, Controparte_1 per l'effetto, condannare la società opponente, in persona Parte_3 del legale rappresentante pro tempore, nonché l'opponente signor in solido Parte_2 tra loro, al pagamento in favore di della somma di € 216.188,94 (con limitazione al Controparte_1 minore importo di € 120.000,00 quanto al fideiussore signor ovvero delle Parte_2 somme minori che dovessero essere eventualmente accertate in corso di causa o ritenute di giustizia, oltre
interessi di mora al tasso di cui al D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo
effettivo, per i titoli e le causali di cui in narrativa;
6) accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti di franchising “P e fornitura “Igi&Co” allegati e prodotti in atti, dal doc. 1 al doc. 7, per inadempimento grave e rilevante della di , anche in forza Parte_1 Parte_3 della clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 18.1 lettere a) e d) dei singoli contratti di franchising
“P e all'art. 20.1 lettere a) e b) dei singoli contratti di fornitura “Igi&Co” nonché per le reiterate violazioni contrattuali, gravi e rilevanti, in atti contestate, ferma restando la condanna al pagamento di
cui al precedente punto;
in via ulteriormente subordinata ossia nella denegata e non creduta ipotesi venisse affermata la nullità e/o invalidità dei contratti di franchising “P e fornitura “Igi&Co”, allegati e prodotti in atti: 7) accertare e dichiarare la Parte_3 tenuta a restituire alla tutte le merci a marchio “P e “Igi&Co” ricevute in virtù Controparte_1 dei menzionati contratti, e segnatamente dei contratti di franchising “P e fornitura “Igi&Co” di cui dal doc. 1 al doc. 7, e dal momento che queste merci “P e “Igi&Co”, di cui alle fatture allegate
e prodotte da sono state alienate, accertare e dichiarare la medesima società Controparte_1
opponente tenuta a restituire a i corrispettivi conseguiti;
8) per effetto di tali Controparte_1 accertamenti, condannare la , in persona del legale Parte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di degli importi corrispondenti, Controparte_1
oltre interessi ed accessori, come saranno accertati in corso di causa;
in ogni caso 9) accertare e dichiarare la responsabilità degli opponenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e per l'effetto condannare gli opponenti medesimi, in solido tra loro, al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia con valutazione equitativa, che la società sin da ora irrevocabilmente destina in via diretta Controparte_1 all;
10) condannare l'attrice al pagamento delle spese, Parte_5 competenze ed onorari del giudizio”.
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto il procedimento, espletato l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente, era chiamato all'udienza del 27.06.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. – poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte – e definito con la presente pronuncia pubblicata mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
L'opposizione è infondata e, in quanto tale, andrà rigettata.
Come noto, con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio.
Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere della dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Ora, ricostruendo in breve i fatti oggetto di causa, è documentalmente provato che le parti hanno concluso diversi contratti di franchising aventi ad oggetto i prodotti “P e di fornitura licenza d'uso dei segni distintivi e del know-how “IGI&CO”, e segnatamente: il contratto di franchising del 04.09.2017, relativo al punto vendita ad insegna e immagine “PRIMIGI Store” sito in Alessandria, Via Carlo Alberto n. 57, per la vendita al dettaglio degli articoli a marchio “P (comparsa, doc. 1); il contratto di franchising del 14.02.2019, relativo al punto vendita ad insegna e immagine “PRIMIGI Store” sito in Alessandria, Via dei Martiri n. 10, per la vendita al dettaglio degli articoli a marchio “P (comparsa, doc. 2); il contratto di franchising del 05.02.2019, relativo al punto vendita ad insegna e immagine “PRIMIGI Store” sito in NZ (AL), Corso Garibaldi n. 78, per la vendita al dettaglio degli articoli a marchio “P
(comparsa, doc. 3); contratto di franchising del 14.02.2019, relativo al punto vendita ad insegna e immagine “PRIMIGI Store” sito in Tortona (AL), Strada Prov. per Viguzzolo n. 2, per la vendita al dettaglio degli articoli a marchio “P (comparsa, doc. 4); contratto di franchising del 24.09.2020, relativo al punto vendita ad insegna e immagine “PRIMIGI Store” sito in Acqui Terme (AL), Corso Italia
n. 91, per la vendita al dettaglio degli articoli a marchio “P (comparsa, doc. 5); contratto di fornitura e licenza d'uso dei segni distintivi e del Know-How “IGI&CO” del 12.03.2013, prorogato in data
12.03.2018, relativo al punto vendita di Alessandria, Piazzetta della Lega n. 2, per la vendita al dettaglio degli articoli a marchio “Igi&Co” (comparsa, doc. 6); contratto di fornitura e licenza d'uso dei segni distintivi e del Know-How “IGI&CO” del 22.07.2015, relativo al punto vendita di NZ (AL), Via
Garibaldi n. 125, per la vendita al dettaglio degli articoli a marchio “Igi&Co” (comparsa, doc. 7).
In particolare, le parti convenivano che le forniture dei prodotti “P ed “Igi&Co” sarebbero state eseguite in conto estimatorio, ossia con facoltà della di restituire le merci rimaste invendute al Pt_2 termine di ogni stagione, fermo restando l'obbligo di pagare il prezzo concordato al momento della vendita dei prodotti al consumatore finale, oppure in caso di mancata restituzione delle merci rimaste invendute. Tale modalità di fornitura dei prodotti implicava una continua condivisione dei dati di vendita, resa possibile dall'uso del sistema informatico del quale erano muniti i punti vendita, e segnatamente dall'apposito software gestionale connesso alle casse dei negozi.
È altresì documentato in atti che i rapporti commerciali tra le parti venivano interrotti dalla società
[...]
a causa dei molteplici inadempimenti di nel mese di giugno 2023 in quanto quest'ultima CP_1 Pt_2
- dopo aver concordato il pagamento del debito pregresso maturato al 31.12.2021 attraverso una dilazione cambiaria (cfr. accordo del 09.02.2022 di cui alla comparsa di costituzione, doc. 13) - diveniva morosa nei pagamenti successivi dovuti per le vendite mensili delle merci, accumulando un'ulteriore e importante esposizione debitoria;
inoltre, dal 1.02.2023, bloccava il sistema informatico di condivisione Pt_2
delle vendite in conto estimatorio, cessando totalmente la trasmissione dei dati di vendita e impedendo così all'odierna opposta di poter contabilizzare e fatturare le vendite dei propri prodotti in conto estimatorio.
Sicché, con missiva del 22.06.2023, l'odierna opposta comunicava a la risoluzione dei contratti Pt_2
posti alla base della pretesa creditoria oggetto di causa avvalendosi delle clausole risolutive espresse previste dagli stessi, e segnatamente dall'art. 18.1 dei contratti di franchising dei prodotti “P e dall'art. 20.1, lett. a), dei contratti di fornitura “Igi&Co” (comparsa, doc. 10).
Tanto premesso, va presa immediatamente in esame la domanda attorea di nullità dei contratti conclusi dalle parti e del conseguente risarcimento del danno per abuso di dipendenza economica ai sensi dell'art. 9 L. 192/1998 da parte della ditta opposta. In particolare, gli opponenti sostengono che il Gruppo IMAC S.p.a., al quale appartiene la società partecipata “costituisce una realtà commerciale particolarmente prestigiosa e dotata Controparte_1 di una posizione di preminenza nel mercato nazionale ed estero” che avrebbe abusato della situazione di dipendenza economica dell'opposta, “società di tipo famigliare con una rete commerciale limitata al
Piemonte”, in quanto nei contratti sottoscritti tra le parti “i prezzi di vendita vengono fissati a discrezione del concedente, il prezzo di acquisto finale dei prodotti applicato al rivenditore non è predeterminato, bensì quantificato applicando al prezzo di vendita alcuni parametri di sconto (…), per il caso di vendite promozionali disposte a discrezione esclusiva della concedente vi è un'ulteriore decurtazione dei margini di ricavo;
il rivenditore si è impegnato ad utilizzare soltanto le apparecchiature pos del Gruppo, ciò
significa che i relativi proventi sarebbero stati canalizzati su conti facenti capo al fornitore e successivamente conguagliati con le poste dare/avere rinvenienti dalle vendite, (…) il campionario era individuato a discrezione esclusiva di (…), il costo dei materiali di consumo, quali ad esempio gli CP_1
shoppers da consegnare alla clientela in occasione delle varie vendite, i materiale per addobbare le vetrine, carta da pacchi, nastri e quant'altro, veniva fatturato e riversato a carico di ”. Pt_2
Parte opponente aggiungeva, inoltre, che gli investimenti dalla stessa eseguiti per mantenere attivi i sette punti vendita le avrebbero impedito di reperire sul mercato alternative soddisfacenti in quanto l'improvviso cambiamento di forniture avrebbe ingenerato una sicura diffidenza nel pubblico, oltre alla perdita di tutto il know – how acquisito negli anni.
Al riguardo, l'art. 9 L. 192/1998 prevede che “È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice.
Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o
discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni”.
Occorre innanzitutto rilevare la competenza dell'adito Tribunale in quanto, alla luce della giurisprudenza di legittimità, non sussiste la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa sia quando la domanda miri ad accertare una ipotesi di concorrenza sleale cd. pura (nella quale la lesione dei diritti riservati non sia, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale,
che esige la valutazione "incidenter tantum" delle privative in gioco), sia nel caso in cui la richiesta risarcitoria sia proposta in ragione od in connessione ad una ipotesi di abuso di dipendenza economica di un'impresa da un'altra, ai sensi della L. n. 192 del 1998, art. 9, trattandosi di ipotesi di natura puramente contrattuale estranea al concetto di abuso di posizione dominante, di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 3 e,
quindi, priva di rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato (Cassazione civile, sez. VI, n.
2274/2017).
Nel merito, ritiene questo Giudice che l'abuso di dipendenza economica non trovi riscontro fattuale nel caso di specie. Richiamando recente giurisprudenza in tema di contratto di fornitura,
l'abuso di dipendenza economica, di cui all'art. 9 della l. n. 192 del 1998, “è nozione indeterminata il cui accertamento postula (...): 1) quanto alla sussistenza della situazione di "dipendenza economica", non
solo appurare la sussistenza di un'asimmetria di diritti e di obblighi tra le parti, ma ulteriormente indagare se tale squilibrio sia eccessivo, essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative
economiche sul mercato (per esempio, perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria
attività o per avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) quanto
all'abuso, indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una
vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta
da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante (quale, per esempio, modificare le proprie strategie
di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui” (Cass. civile, n. 1184/2020).
Nessuno degli anzidetti profili è stato dimostrato in causa.
Per ravvisare un rapporto di dipendenza economica tra due soggetti avvinti da un rapporto di fornitura non è sufficiente sottolineare, come ha fatto parte opponente, che “per dimensioni e capacità di penetrazione del mercato, il Gruppo IMAC S.p.a., al quale appartiene la società partecipata CP_1
costituisce una realtà commerciale particolarmente prestigiosa e dotata di una posizione di
[...]
preminenza nel mercato, non solo nazionale, ma anche estero;
al contrario, e come risulta dalla visura
CCIAA, è una Società di tipo famigliare”, ma bisogna dimostrare la sussistenza di Parte_4 uno squilibrio eccessivo di diritti e di obblighi, tale da assoggettare e vincolare l'essenza della produzione ai bisogni e alle necessità di una committenza esclusiva.
Nella fattispecie oggetto di causa, invece, non risulta che la società opposta dettasse le asserite imposizioni stringenti di gestione e di organizzazione aziendale (tra l'altro, mai contestate prima della presente causa da parte degli opponenti).
In particolare, i quantitativi ed i prezzi della merce venivano sì scanditi dall'opposta, ma si tratta all'evidenza di pratiche commerciali legate ai contratti di franchising e di fornitura conclusi tra le parti (in cui, lo si ricorda, i prodotti venivano forniti in costo estimatorio, per cui il rischio della merce invenduta rimaneva a carico della ed i locali commerciali e gli arredi venivano forniti dall'opposta CP_1
medesima, con l'effetto che la non sembra aver effettuato investimenti tali da rendere Parte_3
disagevole la conversione dell'attività produttiva in favore di una diversa controparte. Inoltre, non si ritiene che la circostanza per cui i pagamenti elettronici avvenivano tramite le apparecchiature POS del Gruppo IMAC e per cui il costo degli shoppers, del materiale per addobbare le vetrine, della carta dei pacchi e dei nastri fossero a carico della ditta opponente configuri un peso eccessivo a carico dell'opponente.
Non si ravvisa, dunque, uno squilibrio di diritti ed obblighi a connotazione dei rapporti contrattuali per cui è causa, e men che meno uno squilibrio eccessivo e precludente rispetto a valide alternative commerciali che la società opponente avrebbe potuto reperire sul mercato.
A maggior ragione e ad ogni modo, nessun abuso si evidenzia nella fattispecie, non essendo provata– e,
ancor prima, specificamente allegata – alcuna condotta arbitraria contraria a buona fede da parte dell'opposta. Ne consegue che anche la domanda risarcitoria relativa al presunto abuso da parte dell'opposta non merita accoglimento.
Passando, ora, alla pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione,
l'opponente afferma di vantare un controcredito, pari ad almeno 159.136,66 euro, con il quale compensare parzialmente la stessa. Aggiunge, inoltre, che il credito azionato dalla società opposta, pari a 216.188,94
euro, è di molto superiore al credito risultante dalle comunicazioni intercorse tra le parti e dagli estratti conto dell'opposta, in cui lo stesso è quantificato nel minor importo di 131.688,29 euro.
A ben vedere, dunque, parte opponente non contesta l'adempimento, da parte della ditta opposta, delle obbligazioni assunte con i contratti di franchising conclusi tra le parti– ovvero la periodica fornitura dei prodotti a marchio “P ed “Igi&Co” di cui alle fatture prodotte in fase monitoria – ma contesta il quantum del preteso credito, asserendo che l'importo di € 216.188,94 oggetto dell'ingiunzione non corrisponderebbe alla contabilità della società opposta (che, con nota del 01.2023, avrebbe rivendicato un credito minore) e che, in ogni caso, la non avrebbe tenuto conto di una transazione intercorsa CP_1
tra le parti nel febbraio 2022.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora il controcredito vantato dall'opponente ed il credito dell'opposta risultino scaturire dal medesimo rapporto,
si versa in una ipotesi di compensazione impropria. In tal caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, potendo il giudice procedere, a tal fine, anche in assenza di eccezione di parte o della proposizione di domanda riconvenzionale;
il giudice non è, invece, investito di poteri officiosi di indagine quanto alla esistenza dei rispettivi crediti,
permanendo l'onere di allegazione e prova delle rispettive voci di credito a carico della parte interessata, nel rispetto del principio del contraddittorio (Cass. Civile, n. 7624/2010).
Ebbene, è provato che le parti, in data 9-14 febbraio 2022, concludevano un accordo transattivo
(comparsa, doc. 13) in forza del quale la società opponente si impegnava, al fine di ripianare la propria esposizione debitoria maturata sino al 31.12.2021, al pagamento con cambiali della rate mensile di
3.053,45 euro con scadenza il giorno otto di ogni mese a decorrere dall'08.06.2022.
Parte opponente afferma di aver diritto, a seguito degli accordi intercorsi tra le parti, alla compensazione con il controcredito di 146.368,20 euro in quanto “i titoli emessi per tale complessiva somma da GL
& Co. S.a.s. venivano restituiti ma tale somma non veniva mai formalmente stornata dal credito rivendicato da controparte”, con la somma di 46.360,48 euro per note di credito previsto dalla transazione conclusa nel febbraio 2022 e con la somma di 12.768,26 euro per arredi dei negozi nonostante, con mail del 7.02.2023, l'opposta affermava di non ritenerli “un ostacolo in caso di definizione bonaria”.
Principiando con il primo credito vantato dall'opponente, lo stesso non può essere riconosciuto in quanto parte opponente non produce alcun documento da cui dedurre il titolo e le modalità di quantificazione dell'importo richiesto, ad eccezione di un prospetto riepilogativo redatto unilateralmente dalla stessa e non idoneo a supportare la pretesa creditoria (atto di opposizione, doc. 5).
Anche per quanto concerne l'asserito controcredito di 46.360,48 euro vantato a titolo di “note di credito come previsto dalla transazione” e asseritamente confermato dall'opposta nella mail del 7.02.2023 (atto di opposizione, doc. 9), occorre rilevare che parte opponente non ha adempiuto all'accordo transattivo in discorso, non avendo pagato le cambiali (comparsa, doc. 14), con la conseguenza che gli sconti tramite l'emissione di note di credito – parzialmente riconosciutele per il periodo di corretta esecuzione degli accordi intercorsi (comparsa, doc. 16) – non sono dovuti.
Al riguardo, parte opponente afferma che la transazione in questione e le conseguenti note di credito spettantegli deriverebbero dalle perdite subite negli anni;
di tali perdite, tuttavia, non vi è prova, ed anzi depone in senso contrario la sottoscrizione di ben cinque contratti di franchising aventi ad oggetto le merci
“P e di due contratti di fornitura per i prodotti “Igi&Co” tra le parti, la proroga dell'efficacia del primo contratto stipulato, venuto a scadenza dopo cinque anni di durata (comparsa, doc. 6 e 6b), l'assenza di contestazioni precedenti all'istaurazione del presente giudizio e il tenore letterale dell'accordo sfociato a conclusione delle menzionate trattative, dal quale emerge che lo stesso sia stato concluso non per le asserite perdite subite dall'opponente, ma per concordare il pagamento rateizzato delle sue esposizioni debitorie (comparsa, doc. 13).
Ed infatti, ragione dell'inadempimento all'accordo transattivo e degli ulteriori inadempimenti alle obbligazioni oggetto dei sette contratti di fornitura delle merci a marchio “P ed “Igi&Co” conclusi nel corso degli anni, parte opposta, nel mese di giugno 2023, ha risolto tutti i contratti (comparsa, doc.
10).
Del pari, non costituisce un credito di parte opponente con cui compensare la somma azionata in via monitoria dall'opposta l'importo di 12.768,26 euro;
tale importo è, all'evidenza, un credito dell'opposta a cui, come risulta dalla mail del 7.02.2023, la stessa avrebbe rinunciato solo in caso di “definizione bonaria” delle problematiche riscontrate ante causam (atto di opposizione, doc. 9).
Infine, l'assunto dell'opponente per cui il credito dell'opposta sarebbe, in realtà, pari al minor importo di
131.688,29 euro a fronte dei 216.188,94 euro azionati sulla scorta dei documenti e degli estratti conto emessi dalla (atto di opposizione, doc. 14 e 15) è privo di fondamento. Tali documenti non CP_1
sono, infatti, delle scritture contabili, bensì comunicazioni intercorse tra le parti ed inerenti le somme periodicamente maturate con riferimento alle merci di volta in volta vendute e contabilizzate nei singoli punti vendita. Alla luce di quanto esposto, si ritiene sussistente il credito azionato dall'opposta sulla base dei contratti prodotti in atti, delle dettagliate fatture prodotte (fascicolo monitorio, doc. 3) in cui le singole prestazioni di cui in questa sede si chiede il pagamento sono state minuziosamente descritte, credito, tra l'altro risultante degli estratti autentici dei registri IVA (fascicolo monitorio, doc. 4), dei mastrini (fascicolo monitorio, doc. 2) e del libro inventari 2022 (seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. dell'opposta, doc.
32).
In particolare, negata ogni possibilità di compensazione con crediti che – come visto – non sono effettivamente esigibili dall'opponente, quest'ultima non ha in alcun modo specificamente contestato l'esecuzione delle prestazioni e delle forniture di cui l'opponente chiede il pagamento nonostante, come anticipato, le stesse siano minuziosamente elencate nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo.
Si ritiene infatti, per quanto detto, che parte opposta abbia assolto al proprio onere probatorio dimostrando la fonte della propria pretesa creditoria mentre parte opponente – mediante una generica contestazione ed un'infondata eccezione di compensazione – non ha invece dimostrato l'esistenza di fatti estintivi dello stesso.
Non può, infine, dubitarsi della posizione di garanzia dell'opponente - fino a Parte_2 concorrenza dell'importo di 120.000,00 euro per l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla società opponente in relazione al contratto di franchising “PRIMIGI Store” relativo al punto vendita di
Acqui Terme (AL), Corso Italia n. 91/93, al contratto di franchising “PRIMIGI Store” relativo al punto vendita di Alessandria, Via Carlo Alberto 57, al contratto di franchising “PRIMIGI Store” relativo al punto vendita di Tortona (AL), Strada Provinciale per Viguzzolo n. 2e al contratto di franchising
“PRIMIGI Store” relativo al punto vendita di NZ (AL), Corso Garibaldi n. 78 - in forza delle tre fideiussioni del 02.07.2019 e della fideiussione del 3.11.2020, ciascuna dall'importo di 30.000,00 euro
(comparsa, doc. 19A, 19B, 19C e 19D), escussa dall'odierna opposta in data 12.07.2023 (fascicolo monitorio, doc. 13).
Al riguardo, parte opponente non contesta la validità dei citati contratti di fideiussione, ma afferma del tutto genericamente, senza fornire adeguata prova, che a seguito degli accordi intercorsi nel febbraio 2022
– in forza dei quali aveva avallato le cambiali emesse dalla società opponente Parte_2 per il pagamento del debito maturato al 31.12.2021 – si era convenuto che decadesse ogni ulteriore forma di garanzia del credito dell'opposta.
In ogni caso, non coglie nel segno il riferimento all' “eccesso di garanzia del credito” e all' “abuso del diritto”, essendo la fideiussione stata volontariamente prestata dall'opponente a garanzia del pagamento del debito contratto dalla società di cui è socio accomandante (atto di opposizione, doc. 21).
In considerazione di quanto sopra, dunque, l'opposizione andrà rigettata.
In assenza di un palese atteggiamento colposo o doloso della parte opponente nella propria iniziativa giudiziale, non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna dello stesso ex art. 96 c.p.c. Le spese di lite che seguiranno la soccombenza e andranno parametrate al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente posta in essere dal procuratore della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 211 del 2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
- Condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 11.977,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 2 luglio 2025
Il Giudice
Enza Foti