Sentenza 9 luglio 2004
Massime • 2
In base al testo unico sulle spese di giustizia n. 115 del 2002, la equiparazione tra obbligazioni tributarie e obbligazioni erariali nascenti dall'esercizio della giurisdizione penale è limitata alle modalità della riscossione e non si estende alla disciplina sostanziale. Alle somme iscritte a ruolo per le spese di giustizia (spese processuali e interessi di mora, pene pecuniarie, sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende) non è quindi applicabile il condono delle obbligazioni tributarie disposto dall'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ("finanziaria 2003"), in quanto non può essere concesso un indulto delle sanzioni pecuniarie attraverso una legge approvata senza la maggioranza prevista dall'art. 79 della Costituzione, nè può essere attribuito ai concessionari per la riscossione il potere di definire i debiti relativi alle pene pecuniarie in via amministrativa, essendo riservato per legge agli organi giurisdizionali il potere di decidere sulle questioni afferenti alla estinzione ed alla rateizzazione delle pene pecuniarie stesse.
L'ipoteca legale iscritta in riferimento a processi penali che, secondo quanto disposto dall'art. 241 delle norme transitorie, sono proseguiti con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti, resta disciplinata dalle disposizioni del cod. proc. pen. del 1930 ed i suoi effetti non cessano con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ma solo quando diventa irrevocabile quella di proscioglimento. È pertanto legittima la rinnovazione di una ipoteca legale iscritta in precedenza secondo tale previgente normativa e, alla scadenza del termine della iscrizione - che ha efficacia ventennale secondo il disposto di cui all' art. 2847 cod. civ. - la competenza a chiedere la rinnovazione spetta al P.M. ai sensi delle disposizioni previgenti, anche se non risulta più pendente il processo penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2004, n. 38633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38633 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente - del 09/07/2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - N. 956
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 7383/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI SA RA, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza resa il 6.11.2003 dalla Corte d'appello di Torino. Visto il provvedimento denunciato e il ricorso.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Sandro Anna Maria, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1 - Con ordinanza del 6.11.2003 la corte d'appello di Torino, quale giudice dell'esecuzione, respingeva l'istanza proposta da RA Di AP per ottenere dichiarazione a) di nullità della rinnovazione dell'ipoteca legale eseguita il 3.12.2002 su quota di immobili siti in Torino, corso Turati n. 12 e via E. Fieramosca n. 5 (con conseguente cancellazione della relativa trascrizione), b) di estinzione, per condono o prescrizione, del debito pecuniario conseguente alla condanna penale da lui subita con sentenza passata in giudicato il 30.4.1993. Ha osservato al riguardo che secondo Cass. n. 7122 del 32.2.1999 le ipoteche legali iscritte prima dell'entrata in vigore del codice di rito vigente, se relative a processi proseguiti con le norme anteriormente vigenti, restano disciplinate da tali disposizioni, nonostante la norma di cui all'art. 218 disp. att. c.p.p.. Ha aggiunto che, secondo la circolare ministeriale richiamata nel suo parere dal P.G torinese, il condono tributario cui aveva aderito il Di AP non è applicabile alle spese processuali e alle pene pecuniarie.
2 - Il difensore del Di AP ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando molto diffusamente due motivi a sostegno. 2.1 - Col primo lamenta mancanza e/o manifesta illogicità di motivazione, perché la corte torinese non ha dato risposta a tutti i motivi formulati nella istanza del Di AP e nella memoria aggiuntiva.
Aggiunge che in ordine all'ultrattività della ipoteca legale, abrogata dall'art. 218 disp. att. c.p.p., il collegio giudicante non ha tenuto conto del contrasto esistente sul punto nella giurisprudenza di legittimità e non ha considerato la particolarità del caso concreto, riguardante un processo sul quale il giudicato s'era formato il 30.4.1993. In ordine al condono non basta il richiamo a una circolare ministeriale.
2.2 - Col secondo motivo il ricorrente denuncia ancora difetto di motivazione ed erronea applicazione di norme penali, civili e processuali civili.
In estrema sintesi osserva al riguardo quanto segue. 2.2.1 - La P.A., tramite il concessionario per la riscossione dei tributi, aveva invitato il Di AP ad aderire al condono e questi aveva accettato in perfetta buona fede, secondo i principi del c.d. statuto del contribuente (art. 10 legge 212/2000). Infatti secondo l'art. 12 della legge 27.12.2002 n. 289, relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31.12.2000, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere interessi di mora, con il pagamento di una somma pari al 25% dell'importo iscritto al ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese delle procedure esecutive eventualmente attivate.
Di qui l'illegittimità della circolare ministeriale succitata (peraltro non ancora emanata al momento in cui il condono fu perfezionato sul piano amministrativo) anche perché la multa, se nasce come sanzione penale, una volta iscritta a ruolo diventa un debito pecuniario come tanti, suscettibile di condono (tributario). 2.2.2 - Ex art. 218 disp. att. c.p.p. si dovrebbe ritenere che la ipoteca legale sopravvive solo sino a quando il processo penale è pendente. Passata in giudicato la sentenza, non sarebbe neppure possibile la conversione in sequestro, ma si dovrebbe procedere direttamente al pignoramento e alla vendita secondo le norme processualcivilistiche.
2.2.3 - L'ipoteca (la rinnovazione dell'ipoteca) è stata iscritta d'ufficio su iniziativa dell'Amministrazione Finanziaria, oltre tutto sull'erroneo presupposto che il processo penale fosse ancora pendente. Al contrario la competenza era del Pubblico Ministero, che avrebbe dovuto chiedere il sequestro in pendenza del processo e prima del giudicato. Col passaggio in giudicato, peraltro, il sequestro conservativo avrebbe cessato la sua funzione cautelare ex art. 317, comma 4, c.p.p.. 2.2.4 - Infine, era ormai maturata la prescrizione sia delle spese processuali, essendo trascorso l'ordinario termine decennale senza alcun atto interruttivo, sia della pena della multa, che si prescrive ugualmente in dieci anni ex art. 172 c.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Va premesso che secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa corte le ipoteche legali iscritte in epoca anteriore all'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988 in processi che, ai sensi dell'art. 241 delle norme transitorie dello stesso codice, sono proseguiti con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti, restano disciplinate da tali disposizioni. Questa giurisprudenza è diventata costante dopo l'intervento in materia delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 21 del 18.3.1992, Dell'Aiuto, rv. 189400) e della Corte costituzionale (n. 214 dell'11.5.1992); e il ricorrente non prospetta ragioni tali da doverla disattendere.
Per conseguenza, per le ipoteche legali iscritte prima del 24.10.1989 non si applica l'art. 218 delle norme di coordinamento del vigente codice di rito, che ha abrogato le disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca legale, e segnatamente l'art 189 c.p. che prevede ipoteca legale sui beni dell'imputato a favore dello Stato a garanzia delle spese processuali, delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario statale per effetto dell'esercizio della giurisdizione penale.
Nel caso di specie, quindi, l'ipoteca legale contro i beni di RA Di AP era stata legittimamente iscritta, giacché - a quanto risulta dagli atti a disposizione di questa corte - l'iscrizione era stata ritualmente richiesta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 189 c.p. e altrettanto ritualmente disposta il 10.12.1981.
Non ha alcun rilievo che la sentenza di condanna a carico del Di AP sia passata in giudicato solo il 30.4.1993 - come asserisce il ricorrente - giacché quello che rileva è solo che il processo sia proseguito col vecchio rito e che l'ipoteca sia stata iscritta in epoca anteriore al 24.10.1989.
4 - Va inoltre precisato che, qualora il credito statale da garantire riguardi spese processuali, pena pecuniaria e sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, l'ipoteca legale deve essere richiesta dal pubblico ministero, come organo deputato ad attivare la giurisdizione penale e le procedure esecutive conseguenti all'esercizio della giurisdizione stessa. Al riguardo si deve infatti precisare che la locuzione "pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato", che ricorre nel n. 1 dell'art. 189 e nel n. 6 dell'art. 191 c.p., e la locuzione "spese del procedimento" che ricorre nel n. 2 dell'art. 189 e nel n. 4 dell'art. 191 c.p., vanno riferite a tutti i crediti statali c.d. endoprocressuali, cioè a quei crediti pecuniari che nascono direttamente a favore dello Stato- ordinamento per effetto dell'esercizio della giurisdizione penale (le pene della multa e dell'ammenda, le spese del procedimento, le spese del mantenimento in carcere, le sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende, ora anche le sanzioni amministrative dipendenti da reato applicate a enti, società e associazioni ai sensi del D.Lgs.
8.6.2001 n. 231). Orbene, il pubblico ministero ha il potere di chiedere l'iscrizione di ipoteca legale per garantire allo Stato-ordinamento la soddisfazione dei suoi crediti nascenti dal processo (le pene della multa o dell'ammenda, le spese processuali, le spese di mantenimento in carcere, etc), non già per garantire allo Stato-amministrazione le sue pretese risarcitorie, quali ad esempio le obbligazioni pecuniarie nascenti da reati tributari (tributi evasi, soprattasse, interessi di mora). Queste pretese risarcitorie, infatti, non possono essere fatte valere dal pubblico ministero, che è organo istituzionalmente deputato solo ad attivare la giurisdizione penale, ma devono essere fatte valere dalla Amministrazione statale competente (nell'esempio, quella finanziaria), attraverso la costituzione di parte civile (v, per un caso analogo Cass. Sez. 3^, Portman, ud. 11.6.2004).
Di contro, per la tutela dei suoi crediti tributari,
l'amministrazione finanziaria: a) da una parte aveva il diritto di chiedere al presidente del tribunale competente secondo le regole del codice di procedura civile l'ipoteca legale o il sequestro conservativo mobiliare di cui al l'art. 26 allora vigente della legge 7.1.1929 n. 4, indipendentemente dalla pendenza di un processo penale
(a decorrere dal 1.4.1998 la norma è stata sostituita dall'art. 22 del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472, che ha attribuito la competenza al presidente della commissione tributaria provinciale); b) dall'altra, poteva chiedere l'iscrizione di ipoteca legale ai sensi dell'art. 189 n. 5 c.p. per il risarcimento del danno subito, solo se pendeva processo penale nel quale si era costituita parte civile (v. Cass. Sez. 3^, n. 2911 del 1.10.1996, Lodovelli, rv. 206522; Cass. Sez. 3^, n. 4029 del 15.1.1997, Boccia, rv. 206627; Cass. Sez. 3^, n. 2161 del 1.10.1998, Ponte, rv. 211860). Poiché nel caso di specie sembra che l'ipoteca legale sia stata iscritta e rinnovata a tutela dei crediti erariali c.d. endoprocessuali, derivanti cioè da spese processuali, da multe e da sanzioni pecuniarie di pagamento di somme a favore della cassa delle ammende disposte a norma del c.p.p. 1930 (artt. 71, 549, 570, 582), ne deriva che solo il pubblico ministero era competente a richiedere sia riscrizione sia la rinnovazione della ipoteca.
Ove invece l'ipoteca riguardasse (anche) crediti di natura tributaria accertati dalla sentenza penale, l'iscrizione e la rinnovazione dovevano essere richieste dall'amministrazione finanziaria costituita parte civile.
Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, inoltre, gli effetti della ipoteca non cessano col passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ma cessano solo quando diventa irrevocabile la sentenza di proscioglimento (art. 189, comma 4, c.p. e art. 619 c.p.p. 1930).
5 - Come già accennato, la competenza a chiedere la rinnovazione della iscrizione deriva da (e si identifica con) la competenza a chiedere l'iscrizione della ipoteca.
Poiché, a norma dell'art. 2847 cod. civ., l'effetto della iscrizione è limitato a venti anni, è lo stesso creditore che deve provvedere a rinnovare la iscrizione prima della scadenza ventennale affinché l'ipoteca conservi i suoi effetti per un altro ventennio. Ne deriva che se nel caso di specie l'unico organo competente a chiedere l'iscrizione era il pubblico ministero, sempre il pubblico ministero, e non l'amministrazione finanziaria, era l'organo competente a chiedere la rinnovazione.
Occorre a questo punto sottolineare che la disciplina della rinnovazione è una mera conseguenza civilistica della iscrizione della ipoteca, finalizzata com'è a prolungare l'efficacia di questa. Come tale, la rinnovazione può essere richiesta indipendentemente dalla attuale pendenza del processo penale di riferimento e anche dopo che il menzionato art. 218 disp. coord. c.p.p. 1988 ha abrogato l'istituto della ipoteca legale connessa al processo penale. Quello che conta è solo che la prima iscrizione sia stata chiesta in pendenza di un processo penale proseguito con l'applicazione delle norme del rito previgente.
È completamente destituita di fondamento giuridico la tesi difensiva secondo cui l'ipoteca sopravvive solo sin quando il processo penale è pendente, essendo vero al contrario che proprio dopo che la sentenza di condanna è passata in giudicato l'ipoteca è destinata a svolgere concretamente la sua funzione di garanzia dei crediti statali tutelati. Concludendo sul punto, tra le censure del ricorrente menzionate sub 2.2.3 e 2.2.4, la sola fondata è quella che contesta la competenza della amministrazione finanziaria a chiedere la rinnovazione della iscrizione ove la ipoteca fosse stata iscritta solamente a garanzia di spese processuali, multe e sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende. Ricorrendo questo presupposto, sarebbe illegittima e nulla la rinnovazione della iscrizione ipotecaria richiesta dall'amministrazione finanziaria.
6 - Va invece disattesa l'altra tesi difensiva secondo cui le somme iscritte a ruolo per i titoli suddetti (spese processuali e interessi di mora, pene pecuniarie, sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende) sono estinguibili per condono ex art. 12 della legge 27.12.2002 n. 289 (legge finanziaria 2003) e succ. mod..
Al riguardo sono pienamente da condividere le argomentazioni della nota del Ministero della giustizia in data 13.6.2003, richiamate dal procuratore generale di Torino.
È noto che il citato art. 12 comma 1, come modificato dall'art. 5 bis D.L. 24.12.2002 n. 282, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dispone che "relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31.12.2000, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto al ruolo, b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso". Si tratta evidentemente di un c.d. condono delle obbligazioni tributarie, che non può applicarsi anche alle spese processuali e alle pene pecuniarie, riscosse mediante ruolo prima ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 26.2.1999 n. 46 e ora ai sensi dell'art. 223 del t.u. sulle spese di giustizia (DPR 30.5.2002 n. 115). Come implicitamente risulta dalla disciplina del titolo 2^ della parte 7^ del suddetto t.u. (dedicato alle disposizioni generali sulla riscossione di spese processuali, spese di mantenimento in carcere, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali) la equiparazione tra obbligazioni tributarie e obbligazioni erariali nascenti dall'esercizio della giurisdizionale penale è limitata alle modalità di riscossione, ma non può estendersi alla disciplina sostanziale, con la conseguenza che il condono delle prime disposto dall'art. 12 della legge finanziaria del 2003 non è applicabile alle seconde. Ritenere il contrario significherebbe, almeno per quanto riguarda le pene pecuniarie della multa e della ammenda, concedere un indulto penale attraverso una legge (come quella finanziaria) approvata a maggioranza semplice, violando così l'art. 79 Cost. che richiede per le leggi di clemenza penale una maggioranza di due terzi per ogni articolo e per la votazione finale.
Significherebbe inoltre, come sottolinea la citata nota ministeriale, attribuire ai concessionari per la riscossione il potere di definire in via amministrativa i debiti relativi alle pene pecuniarie, in netto contrasto con l'ordinamento processuale che affida solo agli organi giurisdizionali la competenza a decidere sulle questioni afferenti alla estinzione e alla rateizzazione delle pene pecuniarie stesse.
7 - È invece fondata l'ultima censura articolata dal difensore (v. n. 2.2.5).
Il Di AP aveva chiesto alla corte torinese non solo di dichiarare nulla la rinnovazione della ipoteca legale, ma anche di dichiarare estinto per condono o per prescrizione il suo debito iscritto a ruolo.
Orbene, sulla seconda istanza, la corte, mentre ha giustamente ritenuto inapplicabile il condono, nulla ha osservato in ordine alla prescrizione sia delle spese processuali sia della pena pecuniaria. Quanto alle spese processuali, la giurisprudenza di questa corte ha già chiarito che il termine della prescrizione è quello ordinario di dieci anni stabilito dall'art. 2946 cod. civ. (Cass. Sez. 5^, n. 43067 del 29.11.2001, Di Salvo, rv. 220866; Cass. Sez. 4^, n. 121 del 28.3.1994, Carrisi, rv. 197951), decorrente ovviamente dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (ai sensi dell'art. 2935 cod. civ.) e soggetto alla interruzione secondo le norme degli artt. 2943-
2945 cod. civ.. Il giudice di merito, in sede di rinvio, dovrà quindi stabilire se la prescrizione delle spese processuali è maturata, dopo aver accertato la data di decorrenza e l'esistenza di eventuali atti interruttivi.
Quanto alla pena della multa, è noto che ai sensi dell'art. 172 c.p. essa si estinge nel termine di dieci anni dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, a meno che il condannato sia recidivo specifico o infraquinquennale o reiterato, oppure sia delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero se durante il tempo necessario per l'estinzione della pena riporti una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole (nei quali casi la pena non è soggetta a estinzione).
Il giudice del rinvio dovrà quindi stabilire se nel caso concreto ricorrono le condizioni per l'estinzione della pena pecuniaria comminata a carico del Di AP con la sentenza passata in giudicatoli 30.4.1993.
8 - In conclusione, la impugnata ordinanza va annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello torinese affinché questa accerti, con i poteri conferiti ai giudici di merito, se la rinnovazione della iscrizione ipotecaria è stata richiesta dall'organo competente in relazione alla natura dei crediti erariali garantiti, e se era già maturata la prescrizione dei crediti per le spese processuali e per la pena della multa.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino limitatamente alla rinnovazione della iscrizione dell'ipoteca legale e alle questioni concernenti la prescrizioni dei debiti erariali conseguenti alla sentenza di condanna 29.5.1992 della Corte d'appello di Torino;
rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2004