Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2004, n. 38633
CASS
Sentenza 9 luglio 2004

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In base al testo unico sulle spese di giustizia n. 115 del 2002, la equiparazione tra obbligazioni tributarie e obbligazioni erariali nascenti dall'esercizio della giurisdizione penale è limitata alle modalità della riscossione e non si estende alla disciplina sostanziale. Alle somme iscritte a ruolo per le spese di giustizia (spese processuali e interessi di mora, pene pecuniarie, sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende) non è quindi applicabile il condono delle obbligazioni tributarie disposto dall'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ("finanziaria 2003"), in quanto non può essere concesso un indulto delle sanzioni pecuniarie attraverso una legge approvata senza la maggioranza prevista dall'art. 79 della Costituzione, nè può essere attribuito ai concessionari per la riscossione il potere di definire i debiti relativi alle pene pecuniarie in via amministrativa, essendo riservato per legge agli organi giurisdizionali il potere di decidere sulle questioni afferenti alla estinzione ed alla rateizzazione delle pene pecuniarie stesse.

L'ipoteca legale iscritta in riferimento a processi penali che, secondo quanto disposto dall'art. 241 delle norme transitorie, sono proseguiti con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti, resta disciplinata dalle disposizioni del cod. proc. pen. del 1930 ed i suoi effetti non cessano con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ma solo quando diventa irrevocabile quella di proscioglimento. È pertanto legittima la rinnovazione di una ipoteca legale iscritta in precedenza secondo tale previgente normativa e, alla scadenza del termine della iscrizione - che ha efficacia ventennale secondo il disposto di cui all' art. 2847 cod. civ. - la competenza a chiedere la rinnovazione spetta al P.M. ai sensi delle disposizioni previgenti, anche se non risulta più pendente il processo penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2004, n. 38633
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38633
    Data del deposito : 9 luglio 2004

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