Sentenza 5 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/07/2001, n. 9108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9108 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
UBB9108 /0 1 C.C.62141 E N 8 O 9 I 1 . / Z N 4 A / - R 6 2 T B S . I UME DE OPOLO ITALIANO R L . OGGETTO G L P . E A D Imposta d registro: T R O U L B avviso di lic uidazione;
B TE SUPREMA DI CASSAZIONE E I A A D i R T impugnativa D T I i : s M 1 S t E 3 N T t g 1 E a SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA S r N . A a E I N S A E C R.G. N. 19881/98 Presidente CANTILLO Dott. Michele Cons. relatore PAPA Dott. Enrico Consigliere Cron. 209.19 GRAZIADEI Dott. Giulio Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Rep. Ud. 16.3.2001 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19881 R.G. 1998, proposto da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
ER NZ;
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte 22 maggio 1997, depositata col n. 283/20/97 il 26 settembre 1997. Uditi, nella pubblica udienza del 16 marzo 2001: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE 0 0 N. 6214.1 5 - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Polizzi per il ricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo NZ ER impugnò un avviso di accertamento ed uno di liquidazione, relativi all'imposta pretesa dall'Ufficio del Registro di Alessandria relativamente a due atti di compravendita immobiliare. La Commissione tributaria di primo grado, riuniti i ricorsi ed in - prosecuzione del processo, per il fallimento del contribuente, nei confronti della Curatela fallimentare -, li accolse. Il gravame dell'Ufficio è stato disatteso, con sentenza del 22 maggio 1997, depositata col n. 283/20/97 il 26 settembre seguente, dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che ha ritenuto non adeguatamente dimostrata la pretesa tributaria. Per la cassazione ricorre, con unico motivo, l'Amministrazione finanziaria, giusta atto notificato il 9 novembre 1998 alla Curatela fallimentare. Quest'ultima non svolge attività difensiva. Motivi della decisione Denunziando violazione dell'art. 112 c.p.c. e 16 del d.P.R. 636/1972 e correlato vizio di motivazione, l'Amministrazione finanziaria ricorrente censura la sentenza impugnata, nella quale si omette ogni considerazione in ordine alla censura, di carattere pregiudiziale, sulla tardività delle contestazioni contro l'avviso di 2 accertamento, inammissibilmente impugnato, pertanto, in sede di ricorso avverso l'atto di liquidazione. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono. Come risulta dal testo - e dalla stessa epigrafe - della sentenza impugnata ed è confermato dalla lettura dell'atto di appello - imposta dalla natura del vizio denunziato -, l'impugnativa originaria del ER è stata duplice: la prima (introdotta con ricorso depositato in data 30 maggio 1985) ha riguardato l'avviso di accertamento notificato il 2 aprile 1985, relativo alla vendita registrata, col n. 4069, il 2 novembre 1983; la seconda (introdotta con ricorso notificato l'8 luglio 1985) ha avuto ad oggetto l'avviso di liquidazione notificato il 9 maggio 1985, relativo alla vendita registrata, col n. 4618, l'8 novembre 1982, con accertamento di maggior valore notificato il 28 giugno 1984 e non opposto dal contribuente. Limitatamente alla seconda istanza del ER, l'odierno ricorso è certamente fondato, avuto riguardo alla omessa pronunzia sull'appello, là dove l'Ufficio aveva rilevato l'inammissibilità della impugnativa dell'avviso di liquidazione, per far valere, tuttavia, vizi non propri di esso, ma attinenti alla legittimità dell'avviso di accertamento, ormai divenuto definitivo. Il principio, conforme al sistema e non contestabile, non appare osservato dal giudice 'a quo', che, unificando le impugnative, ha ritenuto di accogliere le ragioni del contribuente, affermando l'infondatezza della (duplice) pretesa tributaria. La sentenza va pertanto cassata, in corrispondenza, per il necessario nuovo esame, in aderenza al principio medesimo. 3 Diversamente è a dirsi per la statuizione riguardante la impugnativa dell'avviso di accertamento, priva di autonoma censura in questa sede. La cassazione comporta il rinvio ad altra Sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale, chiamata a provvedere, all'esito, anche sulle spese della presente fase.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa in corrispondenza la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2001. II Cons. estensore II Presidente -Enrico Papa- - Michele مباشرة E N O S IL CANCELLIERE C1. R alet A AL AN OL ou C M DEPOSITA N SELLERIA Oggi AL CANCELLI ACT Amalty CasapA E N 6 8 O 9 I 5 1 Z . / A 4 N / R 6 A T I 2 S B . I R . R . G L A P E L . T A R D . U L B A B E A I D D T R I A E S I T 1 T N 3 R E 1 N S E E . I T S N A E A M