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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/12/2025, n. 3392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3392 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati: dott.ssa DE AR Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott.ssa EF BA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 418/2024 R.G. promossa da
C.F. Parte_1 P.IVA_1
(C.F. Parte_2 C.F._1 rappresentati e difesi dall'Avv. Giuliano Marin del Foro di Trieste ed elettivamente domiciliati presso il suo studio (PEC: Email_1 appellanti contro
AVV. (C.F. Controparte_1 C.F._2 in proprio e nella sua qualità di erede dell'AVV. (C.F. Persona_1
) C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Giampiero Giacinti del Foro di Verona ed elettivamente domiciliati presso il suo studio (PEC: Email_2
e contro
(C.F. Controparte_2 C.F._4
(C.F. ) Controparte_3 C.F._5 entrambi nella qualità di eredi dell'AVV. (C.F. ) Persona_1 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Cinalli del Foro di Verona ed elettivamente domiciliati presso il suo studio (PEC: Email_3
1 appellati oggetto: appello avverso la sentenza n. 308/2024 del 05/02/2024 del Tribunale di Verona
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
– IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 308/2024 emessa dal Tribunale di Verona, Sezione
Civile, Giudice dott. Amore nell'ambito del giudizio N.R.G. 1249/2021 depositata in cancelleria in data
4/02/2024 notificata il 12 febbraio 2024 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Nel merito e in via principale, quanto a accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità in capo Parte_1 ai convenuti in ordine all'esecuzione imperita/imprudente/negligente e comunque colpevole della prestazione e del mandato difensivo professionale svolto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, condannare controparte a risarcire il danno patito dalla società attrice per le causali esposte, composto, oltre a quello monetario pari alla somma portata a suo carico dalla sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di primo grado, documentalmente ammontanti ad €
173.659,17, oltre alla restituzione di quanto versato agli avvocati per € 8.500,00 oltre al Per_1 risarcimento del danno per lesione del diritto costituzionale alla difesa e per perdita di chances, quantificato in misura di € 100.000,00 o in altra somma ritenuta di giustizia dal Giudice, oltre al risarcimento del danno di immagine quantificato in misura di € 100.000,00 o in altra somma ritenuta di giustizia dal Giudice, così complessivamente per € 382.159,17, sempre con rivalutazione ed interessi del caso da quantificarsi, per le somme ricevute dai dalla data di ogni singolo Per_1 pagamento al saldo effettivo;
per tutte le altre somme, dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo effettivo.
Nel merito e in via principale, quanto a accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità in capo ai convenuti in Parte_2 ordine all'esecuzione imperita/imprudente/negligente e comunque colpevole della prestazione e del mandato difensivo professionale svolto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, condannare controparte a Condannare controparte a risarcire il danno biologico patito per le causali meglio
2 esposte in narrativa e nella perizia medicolegale prodotta, danni che si quantificano in € 47.053,00, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi da calcolarsi dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo effettivo.
Nel merito in via subordinata, sia in relazione alla società che in relazione al geom. Parte_1 [...]
accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità in capo ai convenuti in ordine Parte_2 all'esecuzione imperita/imprudente/negligente e comunque colpevole della prestazione e del mandato difensivo professionale svolto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, condannare parte convenuta al pagamento di tutti gli esborsi effettivamente subìti da Parte_1 nonché da in relazione alle condanne subìte in primo e secondo grado, nonché Parte_2 condannare parte convenuta alla restituzione di tutte o di parte delle somme versate da
[...]
e da per l'esecuzione degli incarichi professionali attinenti i Parte_1 Parte_2 fatti per cui è causa, nonché condannare in ogni caso parte convenuta sia al risarcimento del danno biologico/non patrimoniale subìto in relazione alle condotte dei convenuti sia al risarcimento dei danni non patrimoniali, come verranno equitativamente determinati dal Giudice, per la lesione dell'immagine della società, per la lesione del diritto di difesa, per la perdita di chances, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel atto di citazione in appello.
In ogni con condanna alle spese ai compensi di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA SUBORDINATA
Riformare la sentenza n. 308/2024 emessa dal Tribunale di Verona, Sezione Civile, Giudice dott.
Amore nell'ambito del giudizio N.R.G. 1249/2021 depositata in cancelleria in data 4/02/2024 notificata il 12 febbraio 2024 per quanto concerne le spese ed
- In via principale: disporne la compensazione per le ragioni esposte in narrativa;
- In via subordinata: disporne una congrua riduzione e/o comunque la ripartizione pro quota tra gli odierni appellanti.
In ogni con condanna alle spese ai compensi.
PER L'APPELLATO AVV. : Controparte_1
1) In via preliminare: rigettarsi la richiesta di sospensione e/o di revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata, per l'assoluta carenza di entrambe le condizioni previste dall'art. 283 cpc.
3 2) In via principale e nel merito: respingersi “in toto” l'appello proposto da Parte_1
e dal geom. avverso la sentenza n. 308/2024 del 05.02.2024 emessa dal
[...] Parte_2
Giudice del Tribunale di Verona, dottor Fabio D'Amore, ovvero le domande tutte formulate da entrambi gli appellanti, sia in via principale che in via subordinata, e, per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte detta sentenza.
3) In via subordinata di rito: nella denegata ipotesi in cui la Corte adita dovesse accogliere il motivo
d'appello sub.
2.1 proposto da parte appellante nell'atto di citazione introduttivo a questa fase del giudizio, ritenendo sussistere la titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio nei confronti dell'avvocato , accertarsi e dichiararsi l'estinzione del rapporto Controparte_1 processuale tra gli odierni appellanti e l'avv. , in proprio, alla luce delle Controparte_1 motivazioni esposte da questa difesa nell'istanza per revoca e modifica di ordinanza datata
22.06.2022 depositata in primo grado.
4) In via subordinata di merito: respingersi, in ogni caso, le domande tutte proposte, sia in via principale che in via subordinata, nei confronti dell'avv. , sia in proprio che quale Controparte_1 coerede del defunto padre avv. , da in quanto Persona_1 Parte_1 infondate, sia in fatto che in diritto, oltre che per essersi prescritti alcuni crediti di natura risarcitoria, nonché dal geom. in quanto anch'esse infondate e, comunque, per essersi prescritto il Parte_2 credito di natura risarcitoria dal medesimo rivendicato.
5) In via di estremo subordine di merito: nella denegata ipotesi fosse ritenuta fondata la richiesta di accertamento della responsabilità professionale addebitata dagli appellanti a carico anche e/o dell'avvocato e/o a carico del solo avv. , ridursi, secondo Controparte_1 Persona_1 giustizia, in ogni caso, anche per intervenuta prescrizione, le richieste di natura economica ex- adverso proposte, a titolo di ristoro dei danni patiti e patiendi dagli attori medesimi, respingendo le maggiori domande e circoscrivendo la condanna dell'avvocato nei limiti della Controparte_1 sola colpa allo stesso attribuibile.
6) In ogni caso, con vittoria di compensi legali, oltre gli accessori di legge (15% spese generali, 4%
CPA e Iva) di questa fase del giudizio.
PER GLI APPELLATI E : Controparte_2 Controparte_3
Nel merito
-in via principale: rimettendosi all'Illa Corte in relazione al motivo di cui al punto 2.1. della citazione
d'appello (peraltro assorbito dall'infondatezza in punto responsabilità), respingersi per il resto il gravame proposto da e geom. in quanto Parte_1 Parte_2
4 manifestamente infondato in ogni sua parte e per l'effetto confermarsi la sentenza del Tribunale di
Verona n.308 del 4.2.2024 laddove ha respinto le domande nei confronti di e Controparte_2
, quali eredi dell'avv. e condannato gli attori alla rifusione Controparte_3 Persona_1 delle spese di primo grado;
-in via subordinata: respingersi comunque le domande proposte nei confronti della sig.ra CP_2
e , quali eredi dell'avv. , perché, oltre che infondate,
[...] Controparte_3 Persona_1 prescritte (in parte per quanto concerne la società appellante, per le ragioni delineate nel corpo del presente atto, e per intero per quanto riguarda ); Parte_2
-in via di estremo subordine: ridotte le richieste di entrambe le parti attrici nei limiti di legge e di giustizia, respingersi le maggiori domande, circoscrivendo la condanna di e Controparte_2
, quali eredi dell'avv. , unicamente nei limiti della quota a Controparte_3 Persona_1 ciascuno di loro addebitabile rispetto alla colpa e danno attribuibile all'avv. ; Persona_1 in ogni caso: con rifusione dei compensi e spese processuali di secondo grado, comprensivi di spese generali 15%,
CPA e IVA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la e il geom. Parte_1
adivano il Tribunale di Verona per sentir accertare l'inesatto adempimento degli Parte_2 avv.ti e al mandato professionale assunto nei confronti della Persona_1 Controparte_1 società attrice ed ottenere il risarcimento degli asseriti danni patrimoniali e non patrimoniali loro derivati, quantificati, quanto a , amministratore unico della società, in € 47.053,00 Parte_2
(relativi al danno biologico) e, quanto alla società stessa, in € 373.659,17 (di cui € 173.659,17 pari alla somma posta a carico di con sentenza, € 100.000,00 relativi al Parte_1
danno all'immagine e € 100.000,00 relativi al “danno per perdita di chances e lesione del diritto di difesa”), oltre alla restituzione della somma di € 8.500,00 ricevuta dai convenuti a titolo compenso.
A sostegno delle domande gli attori deducevano la responsabilità dei convenuti per la negligente attività defensionale svolta in relazione al procedimento per ATP R.G. n. 6362/2008, instaurato innanzi al Tribunale di Vicenza dai proprietari di singole unità immobiliari poste all'interno del
Condominio Cà de Camaldolesi, i quali lamentavano la sussistenza di vizi e/o gravi difetti dello stabile fatto erigere e venduto da , nonchè nelle successive e Parte_1 conseguenti cause di merito R.G. 9209/2010 e 9212/2010, separatamente promosse ai sensi dell'art. 1669 c.c. dai medesimi condomini e poi riunite.
5 In particolare, nell'atto di citazione veniva imputato ai due legali di non aver chiamato nei menzionati procedimenti le imprese subappaltatrici, il progettista e il direttore lavori, benché a conoscenza dei loro rispettivi nominativi, e di aver così precluso alla società attrice – priva delle necessarie nozioni tecniche ed incapace di selezionare, tra le notizie a sua conoscenza, quelle aventi rilevanza giuridica - ogni possibilità di rivalersi nei confronti dei reali autori delle lavorazioni difettose delle somme poste a suo carico dalla sentenza di primo grado del Tribunale di
Vicenza, confermata in appello.
Alla base di tali assunti gli attori ponevano le risultanze della CTU esperita in sede di ATP, che aveva accertato la presenza di fenomeni di distacco dell'intonaco dalle pareti esterne e di umidità ascendente, nonché quelle della CTU disposta in sede meritale per la verifica di ulteriori vizi denunciati dai condomini, che aveva concluso nel senso che le responsabilità fossero “equamente suddivise tra il progettista dei dettagli esecutivi, il Direttore dei lavori e l'impresa esecutrice dei lavori”, dolendosi che “dal deposito della perizia i legali rimanevano inerti, salvo il 21.05.2013 rinunciare all'incarico depositando la relativa rinuncia al mandato nel fascicolo di causa in uno alle sottoscrizioni di entrambi”.
Si costituivano entrambi i convenuti, negando ogni responsabilità e resistendo alle pretese, nonché, quanto all'avv. , eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, Controparte_1 negando di essere mai addivenuto ad un contratto di patrocinio con l'attrice.
2. Con sentenza n. 308/2024 del 05/02/2024 il Tribunale di Verona rigettava le domande attoree.
A tale apprezzamento perveniva dopo aver considerato, in estrema sintesi, che:
- malgrado la procura alle liti fosse stata rilasciata dalla società ad entrambi i convenuti, all'avv.
non poteva ricondursi la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico Controparte_1 dedotto, in quanto, seppur in presenza della contestazione dell'interessato, non era stato provato l'avvenuto conferimento di un incarico di patrocinio in suo favore e v'erano, invece, una serie di indizi che deponevano in senso opposto, dato che non risultava che il predetto avesse sottoscritto alcun atto difensivo o partecipato ad udienze o ad incontri con il cliente, né che avesse inviato o ricevuto corrispondenza in relazione alle vicende oggetto dei procedimenti trattati dal Tribunale di Vicenza;
- alcuna responsabilità era configurabile in capo all'avv. per non aver Persona_1 provveduto a chiamare o consigliare la chiamata in causa dei subappaltatori, vertendosi nell'ambito di vizi non imputabili a quest'ultimi, né per l'omessa chiamata del direttore dei lavori e del progettista, in quanto non era stata offerta la prova che la società attrice avesse comunicato al
6 proprio legale i nominativi e che effettivamente tali incarichi fossero stati affidati a professionisti
(neanche indicati in atti) ad essa estranei;
- in ogni caso, alcun nesso poteva essere istituito tra la condotta attribuita all'avv. Per_1 con riguardo alle posizioni del progettista e del direttore dei lavori e i pretesi danni,
[...] dato che, successivamente alla rinuncia al mandato da parte dei convenuti in data 21.5.2013 e al deposito della CTU nella causa di merito in data 13.1.2014, la Parte_1 avrebbe potuto agire nei confronti dei professionisti ritenuti responsabili dei vizi in un separato giudizio, non essendo ancora decorso il termine di prescrizione decennale per far valere la responsabilità dei predetti.
3. Avverso tale sentenza hanno interposto gravame la società Parte_1
e il geom. , insistendo per l'accoglimento di tutte le domande proposte in prime Parte_2 cure, salvo la domanda di risarcimento del danno all'immagine subito, in ipotesi, dalla prima, ed articolando tre motivi d'appello, rubricati come di seguito: 1) “Sulla sussistenza della legittimazione processuale passiva dell'avv. Esistenza di un rapporto di patrocinio. Omessa Controparte_1 considerazione di un elemento istruttorio rilevante: la rinuncia al mandato sottoscritta da parte dell'avv. ”; 2) “Erroneità e contraddittorietà' della motivazione della sentenza in Controparte_1 punto di responsabilità degli avvocati La fondatezza della domanda articolata in primo Per_1 grado”; 3) “Erroneità della pronuncia in merito alle spese. Erroneità e comunque difetto di motivazione giustificanti una condanna solidale degli appellanti. Erroneità e comunque eccessività della liquidazione”.
Si sono separatamente costituiti l'avv. , in proprio e quale erede dell'avv. Controparte_1
, deceduto nelle more della definizione del giudizio di prime cure, e gli altri eredi Persona_1 dell'avv. , e , insistendo per il rigetto Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 dell'appello e la conferma della decisione del Tribunale.
4. La causa, dopo la sostituzione del consigliere relatore come da provvedimenti organizzativi del
09.05.2025 e del 13.05.2025, è stata rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe.
5. Con il primo motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha escluso la prova del conferimento di un mandato di patrocinio in favore dell'avv. . Controparte_1
A parere degli appellanti il ragionamento del Tribunale sarebbe erroneo, in quanto non avrebbe considerato che la coincidenza tra la procura alle liti rilasciata congiuntamente ai due avvocati e il rapporto di patrocinio con l'avv. era confermata da una pluralità di riscontri, e Controparte_1
7 precisamente dalle seguenti circostanze documentate in atti: l'avv. con la rinuncia Per_1 dimessa nel fascicolo di primo grado, “ha espressamente rinunciato al mandato (=patrocinio) indi confessoriamente riconoscendone la vigenza” (doc. 18 attoreo); in tutti gli atti processuali di causa la società appellante era stata indicata quale “rappresentata e difesa” da entrambi i legali (docc. 7,
10a e 10b attorei); entrambi i legali avevano dichiarato in calce “ai rispettivi atti” la conformità delle copie fotostatiche agli originali, riconoscendosi “difensori della ”; nel Parte_1 giudizio di primo grado l'avv. , costituendosi, “dà atto dell'esistenza di un Persona_1 rapporto di patrocinio tra la ed il figlio esprimendosi come segue: Nella denegata e non Parte_1 creduta ipotesi di accoglimento delle richieste avverse, qualora venisse individuata la responsabilità concorrente dell'Avv. , si chiede che la condanna dell'Avv. Controparte_1 Persona_1 avvenga per la sua sola quota di colpa”.
6. Il primo motivo d'appello è infondato.
Gli appellanti non sottopongono a critica il principio giurisprudenziale, consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, richiamato nella sentenza, secondo cui la procura alle liti, quale negozio unilaterale di conferimento della rappresentanza in giudizio, si distingue dal contratto di patrocinio che è, invece, un negozio bilaterale con il quale viene conferito l'incarico al professionista (da ultimo, Cass., Sez. II, Ord. 25/03/2024, n. 7953), né contestano i rilievi del giudice di prime cure in ordine alla mancanza di elementi, quali la sottoscrizione di atti, la partecipazione ad udienze o incontri con il cliente, lo scambio di corrispondenza, da cui desumere che all'avv. SE Bondardo fosse stata rimessa, oltre alla rappresentanza necessaria per il compimento dell'attività giudiziale, l'attività di patrocinio.
Gli appellanti, piuttosto, evidenziano una serie di circostanze che, in realtà, non appaiono affatto connotate da quella valenza che s'intende loro attribuire, dato che la rinuncia “al mandato” del
21.05.2013, in quanto depositata nelle due cause di merito promosse dai condomini e corredata dalla specificazione “relativamente ad entrambe le sopraindicate cause”, va necessariamente ed esclusivamente riferita al mandato alle liti, e che, quanto alle conclusioni dell'avv. Per_1
, quand'anche se ne volesse trascurare l'effettivo contenuto, che non implica in alcun
[...] modo il riconoscimento di una responsabilità concorrente dell'altro convenuto, non potrebbero comunque rivestire l'addotta natura confessoria, provenendo da una parte diversa rispetto a quella interessata.
Inoltre, la tesi secondo cui l'uso della locuzione “rappresentata e difesa” implichi di per sé la prova di un contratto di patrocinio è sostenuta assertivamente, senza alcuna esplicitazione delle ragioni
8 per cui al conferimento del mandato finalizzato a consentire la rappresentante processuale della parte dovrebbe corrispondere anche il titolo sotteso all'azione esercitata, mentre le attestazioni di conformità, così come già gli atti difensivi cui accedono, sono prive di rilevanza, non foss'altro perchè sottoscritte dal solo avv. , e non anche dall'avv. (doc. Persona_1 Controparte_1
10a e 10b).
7. Con il secondo motivo gli appellanti criticano la sentenza nella parte in cui avrebbe erroneamente escluso la responsabilità dei legali per l'omessa chiamata in causa del progettista e del direttore lavori e ha affermato che i vizi accertati dal CTU non erano imputabili ai due subappaltatori.
A sostegno della censura gli appellanti evidenziano che, nel primo grado, era stata puntualmente fornita la prova che la società aveva informato il proprio legale avv. , su richiesta Persona_1 di quest'ultimo, dei nominativi delle ditte subappaltatrici (doc. 5a, 5b, 9) ed osservano, inoltre, che i patrocinatori conoscevano sin dal 2007 la direzione dei lavori e il progettista “facente capo al geom. , nominativo riportato anche nelle tavole relative alla DIA menzionata alla Controparte_4 pag. 3 nell'elaborato depositato dal CTU nel procedimento di ATP (pag. 3, doc. 8), aggiungendo che, in ogni caso, “se per mera ipotesi (…) i legali incaricati della difesa dell'appaltatrice in una così rilevante controversia non si fossero spontaneamente ed affatto posti nei 6 anni in cui la loro nomina era vigente il quesito su chi avesse assunto l'incarico di D.L. e progettista sarebbe provato in re ipsa il di loro inadempimento”.
Errata sarebbe poi la statuizione in base alla quale, alla data della rinuncia al mandato dei legali, la possibilità di agire in rivalsa nei confronti della direzione dei lavori e del progettista non era ancora preclusa. Ciò in quanto il giudice avrebbe in ipotesi fatto “coincidere il termine per la denuncia nel termine di un anno con il deposito della perizia di merito”, mentre la Parte_1
aveva avuto coscienza dei vizi e delle responsabilità della direzione lavori ben prima del
[...] deposito della perizia meritale. Peraltro, “anche a voler ritenere esperibile una tale azione dopo la rinuncia all'incarico da parte dei legali, parte appaltatrice ha legittimamente confidato nell'accoglimento delle eccezioni di prescrizione e/o decadenza dell'azione articolate dai propri avvocati”.
Inoltre, gli appellanti rappresentano che, rispetto alle problematiche insorte sulle pareti perimetrali, era documentato l'invio da parte della ditta dell'elenco dei lavori Controparte_5 necessari per il ripristino, che non costituiva un preventivo, ma bensì un riconoscimento della sua palese responsabilità nella causazione dei vizi, là dove gli accorgimenti individuati dal CTU per
9 risolvere la situazione, ovvero l'applicazione di idoneo primer d'attacco e l'installazione della rete porta intonaco, costituivano accorgimenti che competevano alla stessa impresa;
che altrettanto certa era la responsabilità della ditta Oliviero, avendo la CTU riscontrato che la realizzazione del marciapiede su betonella non era stata effettuata tenendo completamente in considerazione le problematiche derivanti dalle precipitazioni, laddove il comportamento inerte dei legali, che non avevano suggerito la chiamata in causa e non avevano dato luogo alla denuncia dei vizi entro il termine di 60 giorni di cui all'art. 1670 c.c., aveva comportato la decadenza dall'azione di regresso.
8. Anche il secondo motivo è infondato.
Congruo si palesa il giudizio espresso nella sentenza rispetto all'insussistenza di una responsabilità del legale per l'omessa chiamata delle figure del progettista e del direttore dei lavori, risolvendosi in una mera asserzione, rimasta priva di riscontri, la deduzione che il nominativo del geometra che aveva assunto tali ruoli – indicato per la prima volta nella presente sede di appello e neppure desumibile dall'elencazione di cui alla pag. 3 della CTU del 30.12.2009
(doc. 8), depositata senza allegati – gli fosse stato comunicato già prima dell'instaurazione della serie dei procedimenti intrapresi dai condomini, così come non v'è prova, e prima ancora allegazione, che l'avv. abbia avuto contezza della mancata iscrizione all'albo del legale Per_1 rappresentante della , geom. . Parte_1 Parte_2
Quanto all'ulteriore ipotesi di un inadempimento dell'avv. per non aver Persona_1 esplorato di sua iniziativa, pur nel silenzio dell'assistita, l'eventuale presenza di altri soggetti solidalmente responsabili, si condivide il ragionamento del giudice di prime cure, secondo cui il difensore poteva ragionevolmente confidare che, in ragione della qualifica professionale rivestita dal geom. , gli incarichi fossero stati ricoperti da quest'ultimo. Parte_1
L'assunto circa l'erroneità della statuizione relativa alla persistente possibilità per la società costruttrice di agire in regresso nei confronti dei professionisti trascura, poi, che il primo giudice, diversamente da quanto prospettato in sede di gravame, non si è affatto riferito ad un termine decadenziale ed ha correttamente applicato i principi affermati dalla giurisprudenza in tema di prescrizione, in base ai quali, vertendosi nell'ambito di un contratto d'opera professionale, l'azione del committente nei confronti di progettista e direttore dei lavori soggiace al termine di prescrizione decennale dal compimento della prestazione intellettuale, senza obbligo di previa denuncia (v. Cass., Sez. Un., n. 15781 del 28/07/2005 e Sez. II, n. 28575 del 20/12/2013, ribadite da ultimo da Cass., Sez. II, Ord., 25/08/2025, n. 23813).
10 Venendo alle ditte esecutrici dei lavori di tinteggiatura delle facciate esterne del condominio e di pavimentazione del cortile , le critiche, in realtà, si limitano a ribadire tesi esposte già CP_6 nel primo grado e non si confrontano in modo specifico con i rilievi del Tribunale, che, sulla base degli esiti delle CTU esperite, ha giustamente ricondotto le difformità lamentate dai condomini a difetti costruttivi, escludendone l'ascrivibilità alle subappaltatrici.
In proposito, senza necessità di ripetere integralmente le conclusioni del CTU incaricato in sede di
ATP, già riportate nella sentenza impugnata, deve ribadirsi che, con riferimento ai fenomeni di distacco di intonaco e alle fessurazioni sulle pareti esterne dell'edificio, l'elaborato aveva chiarito che “le caratteristiche delle lesioni di cui trattasi evidenziano, a causa della loro particolare posizione, fenomeni di tensioni interne e/o di variazioni di rigidezza, legate alle caratteristiche costruttive”, e dunque a responsabilità della costruttrice, a ciò dovendosi aggiungere che la missiva del 15.05.2010 della ditta non denota alcun riconoscimento confessorio di vizi da parte CP_5 di quest'ultima, recando piuttosto, come specificato in oggetto, un preventivo per i lavori di ripristino (doc. 9).
Quanto alla pavimentazione esterna, gli appellanti operano una censura del tutto generica, indicando in modo inadeguato una responsabilità della ditta Oliviero, limitandosi a richiamare un'affermazione contenuta nella seconda CTU, depositata in sede meritale (“ritiene la CTU che la realizzazione del marciapiede su betonella non sia stata effettuata tenendo completamente in considerazione le problematiche derivanti dalle precipitazioni”, doc. 11), senza procedere ad un'analisi puntuale delle risultanze peritali e senza considerare che lo stesso CTU, nel precedente procedimento ex art. 696 c.p.c., aveva accertato che il problema della risalita di umidità faceva capo all'inosservanza della “buona norma costruttiva”, in quanto “il fabbricato non presenta soluzioni di continuità dell'intonaco a partire dalla pavimentazione esterna in betonelle”, “gli intonaci portati fino alla quota di calpestio (e di battuta d'acqua) sono posti in contatto con situazioni di umidità provenienti dalla pavimentazione, permettendo l'innesco del fenomeno osservato”, e la guaina taglia-muro era posizionata ad una quota corrispondente alla quota del piano finito esterno, laddove “buona norma costruttiva imporrebbe la collocazione della guaina taglia-muro, di protezione contro l'umidità di risalita, a quota superiore di almeno 15 cm rispetto al piano esterno di battuta dell'acqua” (doc. 8).
Sennonchè, da una lettura più ampia della seconda CTU, la stessa evocata dagli appellanti, si evince che, con essa, sono stati verificati, non diverse cause dei difetti costruttivi già rilevati, ma “nuovi vizi” e “incremento dei costi” di eliminazione, derivanti dal fatto che “il contorno del fabbricato su
11 cui era realizzata la pavimentazione in “betonella” non era su massicciata, ma era costituito da un sistema di supporto della pavimentazione realizzato in sabbia e cemento (gretonato)”, nonché dal fatto che al di sopra di questo “erano posizionate tubazioni di sotto-servizio, bloccate con malta, di geometria tale da impedire lo sgrondo delle acque meteoriche”, che determinavano la “formazione di vasche costituite da intrecci di tubi di sottoservizi” e, con ciò, una situazione che “comportava il ristagno delle acque di precipitazione, mantenendole in loco a ridosso della muratura, consentendone in tal modo la risalita” (doc. 11).
A fronte di quanto sopra, va confermato che le conclusioni delle due CTU non consentivano di imputare il fenomeno di umidità di risalita alla ditta Oliviero. Infatti, le concorrenti cause enumerate dal perito d'ufficio ineriscono pressoché esclusivamente ad opere diverse dalla posa della pavimentazione nel cortile di cui era stata incaricata la piastrellista (la stesura degli intonaci fino alla quota di calpestio, la collocazione della guaina in quota errata, il posizionamento di tubazioni di sotto-servizio a ridosso della muratura) e, per il resto, è mancata la prova, di cui era gravata l'attrice, che alla subappaltatrice fosse stata rimessa anche l'esecuzione del sottofondo (in particolare, l'esecuzione di una tipologia di sottofondo diversa da quella realizzata in loco), siffatta prova non essendo desumibile da una mera dichiarazione manoscritta di un potenziale teste (doc.
5a), in difetto di elementi istruttori ritualmente acquisiti nel contraddittorio delle parti.
9. Con il terzo motivo gli appellanti si dolgono dell'erroneità della condanna solidale, anziché pro quota, alle spese di lite, ritenendo violato il disposto dell'art. 97 c.p.c., nonchè dell'erroneità ed eccessività della liquidazione, che non avrebbe tenuto conto di tutte le circostanze concrete, ovvero del fatto che la soccombenza era stata motivata sulla base di presupposti di natura formale
(come la mancanza di un contratto di patrocinio), che i due convenuti avrebbero potuto difendersi in proprio e cumulativamente, che prima dell'instaurazione della causa erano state coltivate trattative, che nel giudizio non si era svolta istruttoria e che v'erano contrasti giurisprudenziali in merito ai presupposti dell'azione di regresso verso progettista e direttore dei lavori.
10. Neppure tale ultimo motivo può essere accolto, avendo la sentenza correttamente operato sulla base della regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. ed applicato la prescrizione normativa di cui all'art. 97, comma 2, secondo periodo, c.p.c., in base alla quale il giudice “può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune di esse, quando hanno interesse comune". Il requisito dell'interesse comune, infatti, non postula la qualità di parti in un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, potendo “desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, di
12 talché la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto”
(così Cass., Sez. III, n. 369 del 08/01/2025; v. anche Cass., Sez. II, 20/04/2018, n. 9876), convergenza che risulta nel caso evidente, ad una semplice lettura dell'atto introduttivo di causa, inteso all'accertamento della responsabilità professionale dei due convenuti.
Né la liquidazione può dirsi inficiata dalle altre censure, dal momento che le circostanze ripercorse dagli appellanti non integrano i presupposti per la compensazione delle spese giudiziali - nemmeno quanto al profilo del recente mutamento d'indirizzo giurisprudenziale, indimostrato dalla citazione di un unico precedente di merito - e neppure consentono al giudice di astenersi dall'applicazione dei parametri per la liquidazione dei compensi vigenti, in base ai quali, peraltro, a fronte del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., spettava anche il compenso per la fase istruttoria (cfr. art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55 del 2014, nonchè Cass., Sez. VI - 2, Ord.
18/02/2019, n. 4698).
11. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate - tenuto conto del mancato espletamento di ogni attività relativa alla fase istruttoria, applicando i valori medi previsti dallo scaglione di riferimento di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022 - a favore di entrambe le parti appellate.
Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, sicché gli appellanti devono versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 308/2024 del
05/02/2024 del Tribunale di Verona, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente grado in favore degli appellati, liquidate in € 9.991,00 per compensi a favore dell'avv. e in € Controparte_1
9.991,00 per compensi a favore di e , eredi dell'avv. Controparte_2 Controparte_3
; Persona_1
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
13 Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il Consigliere est. La Presidente
EF BA DE AR
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati: dott.ssa DE AR Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott.ssa EF BA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 418/2024 R.G. promossa da
C.F. Parte_1 P.IVA_1
(C.F. Parte_2 C.F._1 rappresentati e difesi dall'Avv. Giuliano Marin del Foro di Trieste ed elettivamente domiciliati presso il suo studio (PEC: Email_1 appellanti contro
AVV. (C.F. Controparte_1 C.F._2 in proprio e nella sua qualità di erede dell'AVV. (C.F. Persona_1
) C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Giampiero Giacinti del Foro di Verona ed elettivamente domiciliati presso il suo studio (PEC: Email_2
e contro
(C.F. Controparte_2 C.F._4
(C.F. ) Controparte_3 C.F._5 entrambi nella qualità di eredi dell'AVV. (C.F. ) Persona_1 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Cinalli del Foro di Verona ed elettivamente domiciliati presso il suo studio (PEC: Email_3
1 appellati oggetto: appello avverso la sentenza n. 308/2024 del 05/02/2024 del Tribunale di Verona
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
– IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 308/2024 emessa dal Tribunale di Verona, Sezione
Civile, Giudice dott. Amore nell'ambito del giudizio N.R.G. 1249/2021 depositata in cancelleria in data
4/02/2024 notificata il 12 febbraio 2024 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Nel merito e in via principale, quanto a accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità in capo Parte_1 ai convenuti in ordine all'esecuzione imperita/imprudente/negligente e comunque colpevole della prestazione e del mandato difensivo professionale svolto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, condannare controparte a risarcire il danno patito dalla società attrice per le causali esposte, composto, oltre a quello monetario pari alla somma portata a suo carico dalla sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di primo grado, documentalmente ammontanti ad €
173.659,17, oltre alla restituzione di quanto versato agli avvocati per € 8.500,00 oltre al Per_1 risarcimento del danno per lesione del diritto costituzionale alla difesa e per perdita di chances, quantificato in misura di € 100.000,00 o in altra somma ritenuta di giustizia dal Giudice, oltre al risarcimento del danno di immagine quantificato in misura di € 100.000,00 o in altra somma ritenuta di giustizia dal Giudice, così complessivamente per € 382.159,17, sempre con rivalutazione ed interessi del caso da quantificarsi, per le somme ricevute dai dalla data di ogni singolo Per_1 pagamento al saldo effettivo;
per tutte le altre somme, dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo effettivo.
Nel merito e in via principale, quanto a accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità in capo ai convenuti in Parte_2 ordine all'esecuzione imperita/imprudente/negligente e comunque colpevole della prestazione e del mandato difensivo professionale svolto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, condannare controparte a Condannare controparte a risarcire il danno biologico patito per le causali meglio
2 esposte in narrativa e nella perizia medicolegale prodotta, danni che si quantificano in € 47.053,00, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi da calcolarsi dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo effettivo.
Nel merito in via subordinata, sia in relazione alla società che in relazione al geom. Parte_1 [...]
accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità in capo ai convenuti in ordine Parte_2 all'esecuzione imperita/imprudente/negligente e comunque colpevole della prestazione e del mandato difensivo professionale svolto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, condannare parte convenuta al pagamento di tutti gli esborsi effettivamente subìti da Parte_1 nonché da in relazione alle condanne subìte in primo e secondo grado, nonché Parte_2 condannare parte convenuta alla restituzione di tutte o di parte delle somme versate da
[...]
e da per l'esecuzione degli incarichi professionali attinenti i Parte_1 Parte_2 fatti per cui è causa, nonché condannare in ogni caso parte convenuta sia al risarcimento del danno biologico/non patrimoniale subìto in relazione alle condotte dei convenuti sia al risarcimento dei danni non patrimoniali, come verranno equitativamente determinati dal Giudice, per la lesione dell'immagine della società, per la lesione del diritto di difesa, per la perdita di chances, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel atto di citazione in appello.
In ogni con condanna alle spese ai compensi di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA SUBORDINATA
Riformare la sentenza n. 308/2024 emessa dal Tribunale di Verona, Sezione Civile, Giudice dott.
Amore nell'ambito del giudizio N.R.G. 1249/2021 depositata in cancelleria in data 4/02/2024 notificata il 12 febbraio 2024 per quanto concerne le spese ed
- In via principale: disporne la compensazione per le ragioni esposte in narrativa;
- In via subordinata: disporne una congrua riduzione e/o comunque la ripartizione pro quota tra gli odierni appellanti.
In ogni con condanna alle spese ai compensi.
PER L'APPELLATO AVV. : Controparte_1
1) In via preliminare: rigettarsi la richiesta di sospensione e/o di revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata, per l'assoluta carenza di entrambe le condizioni previste dall'art. 283 cpc.
3 2) In via principale e nel merito: respingersi “in toto” l'appello proposto da Parte_1
e dal geom. avverso la sentenza n. 308/2024 del 05.02.2024 emessa dal
[...] Parte_2
Giudice del Tribunale di Verona, dottor Fabio D'Amore, ovvero le domande tutte formulate da entrambi gli appellanti, sia in via principale che in via subordinata, e, per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte detta sentenza.
3) In via subordinata di rito: nella denegata ipotesi in cui la Corte adita dovesse accogliere il motivo
d'appello sub.
2.1 proposto da parte appellante nell'atto di citazione introduttivo a questa fase del giudizio, ritenendo sussistere la titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio nei confronti dell'avvocato , accertarsi e dichiararsi l'estinzione del rapporto Controparte_1 processuale tra gli odierni appellanti e l'avv. , in proprio, alla luce delle Controparte_1 motivazioni esposte da questa difesa nell'istanza per revoca e modifica di ordinanza datata
22.06.2022 depositata in primo grado.
4) In via subordinata di merito: respingersi, in ogni caso, le domande tutte proposte, sia in via principale che in via subordinata, nei confronti dell'avv. , sia in proprio che quale Controparte_1 coerede del defunto padre avv. , da in quanto Persona_1 Parte_1 infondate, sia in fatto che in diritto, oltre che per essersi prescritti alcuni crediti di natura risarcitoria, nonché dal geom. in quanto anch'esse infondate e, comunque, per essersi prescritto il Parte_2 credito di natura risarcitoria dal medesimo rivendicato.
5) In via di estremo subordine di merito: nella denegata ipotesi fosse ritenuta fondata la richiesta di accertamento della responsabilità professionale addebitata dagli appellanti a carico anche e/o dell'avvocato e/o a carico del solo avv. , ridursi, secondo Controparte_1 Persona_1 giustizia, in ogni caso, anche per intervenuta prescrizione, le richieste di natura economica ex- adverso proposte, a titolo di ristoro dei danni patiti e patiendi dagli attori medesimi, respingendo le maggiori domande e circoscrivendo la condanna dell'avvocato nei limiti della Controparte_1 sola colpa allo stesso attribuibile.
6) In ogni caso, con vittoria di compensi legali, oltre gli accessori di legge (15% spese generali, 4%
CPA e Iva) di questa fase del giudizio.
PER GLI APPELLATI E : Controparte_2 Controparte_3
Nel merito
-in via principale: rimettendosi all'Illa Corte in relazione al motivo di cui al punto 2.1. della citazione
d'appello (peraltro assorbito dall'infondatezza in punto responsabilità), respingersi per il resto il gravame proposto da e geom. in quanto Parte_1 Parte_2
4 manifestamente infondato in ogni sua parte e per l'effetto confermarsi la sentenza del Tribunale di
Verona n.308 del 4.2.2024 laddove ha respinto le domande nei confronti di e Controparte_2
, quali eredi dell'avv. e condannato gli attori alla rifusione Controparte_3 Persona_1 delle spese di primo grado;
-in via subordinata: respingersi comunque le domande proposte nei confronti della sig.ra CP_2
e , quali eredi dell'avv. , perché, oltre che infondate,
[...] Controparte_3 Persona_1 prescritte (in parte per quanto concerne la società appellante, per le ragioni delineate nel corpo del presente atto, e per intero per quanto riguarda ); Parte_2
-in via di estremo subordine: ridotte le richieste di entrambe le parti attrici nei limiti di legge e di giustizia, respingersi le maggiori domande, circoscrivendo la condanna di e Controparte_2
, quali eredi dell'avv. , unicamente nei limiti della quota a Controparte_3 Persona_1 ciascuno di loro addebitabile rispetto alla colpa e danno attribuibile all'avv. ; Persona_1 in ogni caso: con rifusione dei compensi e spese processuali di secondo grado, comprensivi di spese generali 15%,
CPA e IVA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la e il geom. Parte_1
adivano il Tribunale di Verona per sentir accertare l'inesatto adempimento degli Parte_2 avv.ti e al mandato professionale assunto nei confronti della Persona_1 Controparte_1 società attrice ed ottenere il risarcimento degli asseriti danni patrimoniali e non patrimoniali loro derivati, quantificati, quanto a , amministratore unico della società, in € 47.053,00 Parte_2
(relativi al danno biologico) e, quanto alla società stessa, in € 373.659,17 (di cui € 173.659,17 pari alla somma posta a carico di con sentenza, € 100.000,00 relativi al Parte_1
danno all'immagine e € 100.000,00 relativi al “danno per perdita di chances e lesione del diritto di difesa”), oltre alla restituzione della somma di € 8.500,00 ricevuta dai convenuti a titolo compenso.
A sostegno delle domande gli attori deducevano la responsabilità dei convenuti per la negligente attività defensionale svolta in relazione al procedimento per ATP R.G. n. 6362/2008, instaurato innanzi al Tribunale di Vicenza dai proprietari di singole unità immobiliari poste all'interno del
Condominio Cà de Camaldolesi, i quali lamentavano la sussistenza di vizi e/o gravi difetti dello stabile fatto erigere e venduto da , nonchè nelle successive e Parte_1 conseguenti cause di merito R.G. 9209/2010 e 9212/2010, separatamente promosse ai sensi dell'art. 1669 c.c. dai medesimi condomini e poi riunite.
5 In particolare, nell'atto di citazione veniva imputato ai due legali di non aver chiamato nei menzionati procedimenti le imprese subappaltatrici, il progettista e il direttore lavori, benché a conoscenza dei loro rispettivi nominativi, e di aver così precluso alla società attrice – priva delle necessarie nozioni tecniche ed incapace di selezionare, tra le notizie a sua conoscenza, quelle aventi rilevanza giuridica - ogni possibilità di rivalersi nei confronti dei reali autori delle lavorazioni difettose delle somme poste a suo carico dalla sentenza di primo grado del Tribunale di
Vicenza, confermata in appello.
Alla base di tali assunti gli attori ponevano le risultanze della CTU esperita in sede di ATP, che aveva accertato la presenza di fenomeni di distacco dell'intonaco dalle pareti esterne e di umidità ascendente, nonché quelle della CTU disposta in sede meritale per la verifica di ulteriori vizi denunciati dai condomini, che aveva concluso nel senso che le responsabilità fossero “equamente suddivise tra il progettista dei dettagli esecutivi, il Direttore dei lavori e l'impresa esecutrice dei lavori”, dolendosi che “dal deposito della perizia i legali rimanevano inerti, salvo il 21.05.2013 rinunciare all'incarico depositando la relativa rinuncia al mandato nel fascicolo di causa in uno alle sottoscrizioni di entrambi”.
Si costituivano entrambi i convenuti, negando ogni responsabilità e resistendo alle pretese, nonché, quanto all'avv. , eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, Controparte_1 negando di essere mai addivenuto ad un contratto di patrocinio con l'attrice.
2. Con sentenza n. 308/2024 del 05/02/2024 il Tribunale di Verona rigettava le domande attoree.
A tale apprezzamento perveniva dopo aver considerato, in estrema sintesi, che:
- malgrado la procura alle liti fosse stata rilasciata dalla società ad entrambi i convenuti, all'avv.
non poteva ricondursi la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico Controparte_1 dedotto, in quanto, seppur in presenza della contestazione dell'interessato, non era stato provato l'avvenuto conferimento di un incarico di patrocinio in suo favore e v'erano, invece, una serie di indizi che deponevano in senso opposto, dato che non risultava che il predetto avesse sottoscritto alcun atto difensivo o partecipato ad udienze o ad incontri con il cliente, né che avesse inviato o ricevuto corrispondenza in relazione alle vicende oggetto dei procedimenti trattati dal Tribunale di Vicenza;
- alcuna responsabilità era configurabile in capo all'avv. per non aver Persona_1 provveduto a chiamare o consigliare la chiamata in causa dei subappaltatori, vertendosi nell'ambito di vizi non imputabili a quest'ultimi, né per l'omessa chiamata del direttore dei lavori e del progettista, in quanto non era stata offerta la prova che la società attrice avesse comunicato al
6 proprio legale i nominativi e che effettivamente tali incarichi fossero stati affidati a professionisti
(neanche indicati in atti) ad essa estranei;
- in ogni caso, alcun nesso poteva essere istituito tra la condotta attribuita all'avv. Per_1 con riguardo alle posizioni del progettista e del direttore dei lavori e i pretesi danni,
[...] dato che, successivamente alla rinuncia al mandato da parte dei convenuti in data 21.5.2013 e al deposito della CTU nella causa di merito in data 13.1.2014, la Parte_1 avrebbe potuto agire nei confronti dei professionisti ritenuti responsabili dei vizi in un separato giudizio, non essendo ancora decorso il termine di prescrizione decennale per far valere la responsabilità dei predetti.
3. Avverso tale sentenza hanno interposto gravame la società Parte_1
e il geom. , insistendo per l'accoglimento di tutte le domande proposte in prime Parte_2 cure, salvo la domanda di risarcimento del danno all'immagine subito, in ipotesi, dalla prima, ed articolando tre motivi d'appello, rubricati come di seguito: 1) “Sulla sussistenza della legittimazione processuale passiva dell'avv. Esistenza di un rapporto di patrocinio. Omessa Controparte_1 considerazione di un elemento istruttorio rilevante: la rinuncia al mandato sottoscritta da parte dell'avv. ”; 2) “Erroneità e contraddittorietà' della motivazione della sentenza in Controparte_1 punto di responsabilità degli avvocati La fondatezza della domanda articolata in primo Per_1 grado”; 3) “Erroneità della pronuncia in merito alle spese. Erroneità e comunque difetto di motivazione giustificanti una condanna solidale degli appellanti. Erroneità e comunque eccessività della liquidazione”.
Si sono separatamente costituiti l'avv. , in proprio e quale erede dell'avv. Controparte_1
, deceduto nelle more della definizione del giudizio di prime cure, e gli altri eredi Persona_1 dell'avv. , e , insistendo per il rigetto Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 dell'appello e la conferma della decisione del Tribunale.
4. La causa, dopo la sostituzione del consigliere relatore come da provvedimenti organizzativi del
09.05.2025 e del 13.05.2025, è stata rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe.
5. Con il primo motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha escluso la prova del conferimento di un mandato di patrocinio in favore dell'avv. . Controparte_1
A parere degli appellanti il ragionamento del Tribunale sarebbe erroneo, in quanto non avrebbe considerato che la coincidenza tra la procura alle liti rilasciata congiuntamente ai due avvocati e il rapporto di patrocinio con l'avv. era confermata da una pluralità di riscontri, e Controparte_1
7 precisamente dalle seguenti circostanze documentate in atti: l'avv. con la rinuncia Per_1 dimessa nel fascicolo di primo grado, “ha espressamente rinunciato al mandato (=patrocinio) indi confessoriamente riconoscendone la vigenza” (doc. 18 attoreo); in tutti gli atti processuali di causa la società appellante era stata indicata quale “rappresentata e difesa” da entrambi i legali (docc. 7,
10a e 10b attorei); entrambi i legali avevano dichiarato in calce “ai rispettivi atti” la conformità delle copie fotostatiche agli originali, riconoscendosi “difensori della ”; nel Parte_1 giudizio di primo grado l'avv. , costituendosi, “dà atto dell'esistenza di un Persona_1 rapporto di patrocinio tra la ed il figlio esprimendosi come segue: Nella denegata e non Parte_1 creduta ipotesi di accoglimento delle richieste avverse, qualora venisse individuata la responsabilità concorrente dell'Avv. , si chiede che la condanna dell'Avv. Controparte_1 Persona_1 avvenga per la sua sola quota di colpa”.
6. Il primo motivo d'appello è infondato.
Gli appellanti non sottopongono a critica il principio giurisprudenziale, consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, richiamato nella sentenza, secondo cui la procura alle liti, quale negozio unilaterale di conferimento della rappresentanza in giudizio, si distingue dal contratto di patrocinio che è, invece, un negozio bilaterale con il quale viene conferito l'incarico al professionista (da ultimo, Cass., Sez. II, Ord. 25/03/2024, n. 7953), né contestano i rilievi del giudice di prime cure in ordine alla mancanza di elementi, quali la sottoscrizione di atti, la partecipazione ad udienze o incontri con il cliente, lo scambio di corrispondenza, da cui desumere che all'avv. SE Bondardo fosse stata rimessa, oltre alla rappresentanza necessaria per il compimento dell'attività giudiziale, l'attività di patrocinio.
Gli appellanti, piuttosto, evidenziano una serie di circostanze che, in realtà, non appaiono affatto connotate da quella valenza che s'intende loro attribuire, dato che la rinuncia “al mandato” del
21.05.2013, in quanto depositata nelle due cause di merito promosse dai condomini e corredata dalla specificazione “relativamente ad entrambe le sopraindicate cause”, va necessariamente ed esclusivamente riferita al mandato alle liti, e che, quanto alle conclusioni dell'avv. Per_1
, quand'anche se ne volesse trascurare l'effettivo contenuto, che non implica in alcun
[...] modo il riconoscimento di una responsabilità concorrente dell'altro convenuto, non potrebbero comunque rivestire l'addotta natura confessoria, provenendo da una parte diversa rispetto a quella interessata.
Inoltre, la tesi secondo cui l'uso della locuzione “rappresentata e difesa” implichi di per sé la prova di un contratto di patrocinio è sostenuta assertivamente, senza alcuna esplicitazione delle ragioni
8 per cui al conferimento del mandato finalizzato a consentire la rappresentante processuale della parte dovrebbe corrispondere anche il titolo sotteso all'azione esercitata, mentre le attestazioni di conformità, così come già gli atti difensivi cui accedono, sono prive di rilevanza, non foss'altro perchè sottoscritte dal solo avv. , e non anche dall'avv. (doc. Persona_1 Controparte_1
10a e 10b).
7. Con il secondo motivo gli appellanti criticano la sentenza nella parte in cui avrebbe erroneamente escluso la responsabilità dei legali per l'omessa chiamata in causa del progettista e del direttore lavori e ha affermato che i vizi accertati dal CTU non erano imputabili ai due subappaltatori.
A sostegno della censura gli appellanti evidenziano che, nel primo grado, era stata puntualmente fornita la prova che la società aveva informato il proprio legale avv. , su richiesta Persona_1 di quest'ultimo, dei nominativi delle ditte subappaltatrici (doc. 5a, 5b, 9) ed osservano, inoltre, che i patrocinatori conoscevano sin dal 2007 la direzione dei lavori e il progettista “facente capo al geom. , nominativo riportato anche nelle tavole relative alla DIA menzionata alla Controparte_4 pag. 3 nell'elaborato depositato dal CTU nel procedimento di ATP (pag. 3, doc. 8), aggiungendo che, in ogni caso, “se per mera ipotesi (…) i legali incaricati della difesa dell'appaltatrice in una così rilevante controversia non si fossero spontaneamente ed affatto posti nei 6 anni in cui la loro nomina era vigente il quesito su chi avesse assunto l'incarico di D.L. e progettista sarebbe provato in re ipsa il di loro inadempimento”.
Errata sarebbe poi la statuizione in base alla quale, alla data della rinuncia al mandato dei legali, la possibilità di agire in rivalsa nei confronti della direzione dei lavori e del progettista non era ancora preclusa. Ciò in quanto il giudice avrebbe in ipotesi fatto “coincidere il termine per la denuncia nel termine di un anno con il deposito della perizia di merito”, mentre la Parte_1
aveva avuto coscienza dei vizi e delle responsabilità della direzione lavori ben prima del
[...] deposito della perizia meritale. Peraltro, “anche a voler ritenere esperibile una tale azione dopo la rinuncia all'incarico da parte dei legali, parte appaltatrice ha legittimamente confidato nell'accoglimento delle eccezioni di prescrizione e/o decadenza dell'azione articolate dai propri avvocati”.
Inoltre, gli appellanti rappresentano che, rispetto alle problematiche insorte sulle pareti perimetrali, era documentato l'invio da parte della ditta dell'elenco dei lavori Controparte_5 necessari per il ripristino, che non costituiva un preventivo, ma bensì un riconoscimento della sua palese responsabilità nella causazione dei vizi, là dove gli accorgimenti individuati dal CTU per
9 risolvere la situazione, ovvero l'applicazione di idoneo primer d'attacco e l'installazione della rete porta intonaco, costituivano accorgimenti che competevano alla stessa impresa;
che altrettanto certa era la responsabilità della ditta Oliviero, avendo la CTU riscontrato che la realizzazione del marciapiede su betonella non era stata effettuata tenendo completamente in considerazione le problematiche derivanti dalle precipitazioni, laddove il comportamento inerte dei legali, che non avevano suggerito la chiamata in causa e non avevano dato luogo alla denuncia dei vizi entro il termine di 60 giorni di cui all'art. 1670 c.c., aveva comportato la decadenza dall'azione di regresso.
8. Anche il secondo motivo è infondato.
Congruo si palesa il giudizio espresso nella sentenza rispetto all'insussistenza di una responsabilità del legale per l'omessa chiamata delle figure del progettista e del direttore dei lavori, risolvendosi in una mera asserzione, rimasta priva di riscontri, la deduzione che il nominativo del geometra che aveva assunto tali ruoli – indicato per la prima volta nella presente sede di appello e neppure desumibile dall'elencazione di cui alla pag. 3 della CTU del 30.12.2009
(doc. 8), depositata senza allegati – gli fosse stato comunicato già prima dell'instaurazione della serie dei procedimenti intrapresi dai condomini, così come non v'è prova, e prima ancora allegazione, che l'avv. abbia avuto contezza della mancata iscrizione all'albo del legale Per_1 rappresentante della , geom. . Parte_1 Parte_2
Quanto all'ulteriore ipotesi di un inadempimento dell'avv. per non aver Persona_1 esplorato di sua iniziativa, pur nel silenzio dell'assistita, l'eventuale presenza di altri soggetti solidalmente responsabili, si condivide il ragionamento del giudice di prime cure, secondo cui il difensore poteva ragionevolmente confidare che, in ragione della qualifica professionale rivestita dal geom. , gli incarichi fossero stati ricoperti da quest'ultimo. Parte_1
L'assunto circa l'erroneità della statuizione relativa alla persistente possibilità per la società costruttrice di agire in regresso nei confronti dei professionisti trascura, poi, che il primo giudice, diversamente da quanto prospettato in sede di gravame, non si è affatto riferito ad un termine decadenziale ed ha correttamente applicato i principi affermati dalla giurisprudenza in tema di prescrizione, in base ai quali, vertendosi nell'ambito di un contratto d'opera professionale, l'azione del committente nei confronti di progettista e direttore dei lavori soggiace al termine di prescrizione decennale dal compimento della prestazione intellettuale, senza obbligo di previa denuncia (v. Cass., Sez. Un., n. 15781 del 28/07/2005 e Sez. II, n. 28575 del 20/12/2013, ribadite da ultimo da Cass., Sez. II, Ord., 25/08/2025, n. 23813).
10 Venendo alle ditte esecutrici dei lavori di tinteggiatura delle facciate esterne del condominio e di pavimentazione del cortile , le critiche, in realtà, si limitano a ribadire tesi esposte già CP_6 nel primo grado e non si confrontano in modo specifico con i rilievi del Tribunale, che, sulla base degli esiti delle CTU esperite, ha giustamente ricondotto le difformità lamentate dai condomini a difetti costruttivi, escludendone l'ascrivibilità alle subappaltatrici.
In proposito, senza necessità di ripetere integralmente le conclusioni del CTU incaricato in sede di
ATP, già riportate nella sentenza impugnata, deve ribadirsi che, con riferimento ai fenomeni di distacco di intonaco e alle fessurazioni sulle pareti esterne dell'edificio, l'elaborato aveva chiarito che “le caratteristiche delle lesioni di cui trattasi evidenziano, a causa della loro particolare posizione, fenomeni di tensioni interne e/o di variazioni di rigidezza, legate alle caratteristiche costruttive”, e dunque a responsabilità della costruttrice, a ciò dovendosi aggiungere che la missiva del 15.05.2010 della ditta non denota alcun riconoscimento confessorio di vizi da parte CP_5 di quest'ultima, recando piuttosto, come specificato in oggetto, un preventivo per i lavori di ripristino (doc. 9).
Quanto alla pavimentazione esterna, gli appellanti operano una censura del tutto generica, indicando in modo inadeguato una responsabilità della ditta Oliviero, limitandosi a richiamare un'affermazione contenuta nella seconda CTU, depositata in sede meritale (“ritiene la CTU che la realizzazione del marciapiede su betonella non sia stata effettuata tenendo completamente in considerazione le problematiche derivanti dalle precipitazioni”, doc. 11), senza procedere ad un'analisi puntuale delle risultanze peritali e senza considerare che lo stesso CTU, nel precedente procedimento ex art. 696 c.p.c., aveva accertato che il problema della risalita di umidità faceva capo all'inosservanza della “buona norma costruttiva”, in quanto “il fabbricato non presenta soluzioni di continuità dell'intonaco a partire dalla pavimentazione esterna in betonelle”, “gli intonaci portati fino alla quota di calpestio (e di battuta d'acqua) sono posti in contatto con situazioni di umidità provenienti dalla pavimentazione, permettendo l'innesco del fenomeno osservato”, e la guaina taglia-muro era posizionata ad una quota corrispondente alla quota del piano finito esterno, laddove “buona norma costruttiva imporrebbe la collocazione della guaina taglia-muro, di protezione contro l'umidità di risalita, a quota superiore di almeno 15 cm rispetto al piano esterno di battuta dell'acqua” (doc. 8).
Sennonchè, da una lettura più ampia della seconda CTU, la stessa evocata dagli appellanti, si evince che, con essa, sono stati verificati, non diverse cause dei difetti costruttivi già rilevati, ma “nuovi vizi” e “incremento dei costi” di eliminazione, derivanti dal fatto che “il contorno del fabbricato su
11 cui era realizzata la pavimentazione in “betonella” non era su massicciata, ma era costituito da un sistema di supporto della pavimentazione realizzato in sabbia e cemento (gretonato)”, nonché dal fatto che al di sopra di questo “erano posizionate tubazioni di sotto-servizio, bloccate con malta, di geometria tale da impedire lo sgrondo delle acque meteoriche”, che determinavano la “formazione di vasche costituite da intrecci di tubi di sottoservizi” e, con ciò, una situazione che “comportava il ristagno delle acque di precipitazione, mantenendole in loco a ridosso della muratura, consentendone in tal modo la risalita” (doc. 11).
A fronte di quanto sopra, va confermato che le conclusioni delle due CTU non consentivano di imputare il fenomeno di umidità di risalita alla ditta Oliviero. Infatti, le concorrenti cause enumerate dal perito d'ufficio ineriscono pressoché esclusivamente ad opere diverse dalla posa della pavimentazione nel cortile di cui era stata incaricata la piastrellista (la stesura degli intonaci fino alla quota di calpestio, la collocazione della guaina in quota errata, il posizionamento di tubazioni di sotto-servizio a ridosso della muratura) e, per il resto, è mancata la prova, di cui era gravata l'attrice, che alla subappaltatrice fosse stata rimessa anche l'esecuzione del sottofondo (in particolare, l'esecuzione di una tipologia di sottofondo diversa da quella realizzata in loco), siffatta prova non essendo desumibile da una mera dichiarazione manoscritta di un potenziale teste (doc.
5a), in difetto di elementi istruttori ritualmente acquisiti nel contraddittorio delle parti.
9. Con il terzo motivo gli appellanti si dolgono dell'erroneità della condanna solidale, anziché pro quota, alle spese di lite, ritenendo violato il disposto dell'art. 97 c.p.c., nonchè dell'erroneità ed eccessività della liquidazione, che non avrebbe tenuto conto di tutte le circostanze concrete, ovvero del fatto che la soccombenza era stata motivata sulla base di presupposti di natura formale
(come la mancanza di un contratto di patrocinio), che i due convenuti avrebbero potuto difendersi in proprio e cumulativamente, che prima dell'instaurazione della causa erano state coltivate trattative, che nel giudizio non si era svolta istruttoria e che v'erano contrasti giurisprudenziali in merito ai presupposti dell'azione di regresso verso progettista e direttore dei lavori.
10. Neppure tale ultimo motivo può essere accolto, avendo la sentenza correttamente operato sulla base della regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. ed applicato la prescrizione normativa di cui all'art. 97, comma 2, secondo periodo, c.p.c., in base alla quale il giudice “può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune di esse, quando hanno interesse comune". Il requisito dell'interesse comune, infatti, non postula la qualità di parti in un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, potendo “desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, di
12 talché la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto”
(così Cass., Sez. III, n. 369 del 08/01/2025; v. anche Cass., Sez. II, 20/04/2018, n. 9876), convergenza che risulta nel caso evidente, ad una semplice lettura dell'atto introduttivo di causa, inteso all'accertamento della responsabilità professionale dei due convenuti.
Né la liquidazione può dirsi inficiata dalle altre censure, dal momento che le circostanze ripercorse dagli appellanti non integrano i presupposti per la compensazione delle spese giudiziali - nemmeno quanto al profilo del recente mutamento d'indirizzo giurisprudenziale, indimostrato dalla citazione di un unico precedente di merito - e neppure consentono al giudice di astenersi dall'applicazione dei parametri per la liquidazione dei compensi vigenti, in base ai quali, peraltro, a fronte del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., spettava anche il compenso per la fase istruttoria (cfr. art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55 del 2014, nonchè Cass., Sez. VI - 2, Ord.
18/02/2019, n. 4698).
11. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate - tenuto conto del mancato espletamento di ogni attività relativa alla fase istruttoria, applicando i valori medi previsti dallo scaglione di riferimento di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022 - a favore di entrambe le parti appellate.
Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, sicché gli appellanti devono versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 308/2024 del
05/02/2024 del Tribunale di Verona, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente grado in favore degli appellati, liquidate in € 9.991,00 per compensi a favore dell'avv. e in € Controparte_1
9.991,00 per compensi a favore di e , eredi dell'avv. Controparte_2 Controparte_3
; Persona_1
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
13 Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il Consigliere est. La Presidente
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