Sentenza 20 settembre 2004
Massime • 1
In tema di esecuzione, l'interesse del condannato a richiedere il provvedimento di cumulo materiale di pene concorrenti non viene meno soltanto perchè la parte più rilevante della pena complessiva da espiare deriva da reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, in quanto il principio secondo il quale deve intendersi scontata per prima la pena più gravosa per il reo impone di ritenere tale quella inflitta per il reato in relazione al quale non sono concedibili i benefici penitenziari. Ne consegue che l'eventuale residua frazione di pena da scontare a seguito del provvedimento di cumulo consentirebbe per contro l'applicazione dei detti benefici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2004, n. 40846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40846 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 20/09/2004
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1870
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 003542/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AR GI N. IL 15/06/1959;
avverso ORDINANZA del 28/11/2003 CORTE APPELLO di CAGLIARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. La Corte:
OSSERVA
Con ordinanza del 28.5.2002 la Corte di Appello di Cagliari, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di AR CO intesa all'emissione di un provvedimento di cumulo di pene concorrenti, riguardanti quelle irrogategli con sentenze 14.1.1993 della stessa Corte territoriale (anni 24 di reclusione per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione ed altro) e 12.7.1990 del Gup del Tribunale di Nuoro (mesi 8 di reclusione per i reati di detenzione illegale di arma da sparo e ricettazione); giudicava, infatti, che, essendo già stata espiata la pena di cui alla seconda sentenza, il cumulo non soltanto risultava inutile ma addirittura difettava un interesse del condannato ad ottenere un provvedimento in tal senso. Proposto dall'AR il ricorso per cassazione, la sezione I di questa Corte, con pronuncia del 30.4.2003, annullava con rinvio la sentenza impugnata, rilevando viceversa, con rinvio ad un principio già affermato dal giudice di legittimità (Sez. 1^, 3.3.1986 Di Tavi, ma qui può anche citarsi Sez. 1^, 12.3.1998, Russo), sussistere l'interesse del condannato ad ottenere il provvedimento di cumulo delle pene concorrenti relativamente a diversi reati commessi anteriormente al suo arresto e le cui pene sono state eseguite senza soluzione di continuità; essendo infatti necessaria l'esecuzione del cumulo non soltanto allorché l'inclusione delle pene concorrenti, espiate in anticipo, rendono operante il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., in tema di limiti agli aumenti di pena per i reati concorrenti, ma anche quando, trattandosi pur sempre di cumulo materiale, rimanga immutata la misura della pena residua, perché all'aumento della pena complessiva corrisponde un uguale aumento del soprafferto ed il condannato può avere interesse a tale duplice e parallela maggiorazione, in quanto anticipa la maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario. Con ordinanza 28.11.2003, la Corte di Appello di Cagliari, pronunciando quale giudice di rinvio, ha dichiarato inammissibile la richiesta di cumulo per sopravvenuta mancanza di interesse - dunque "originariamente" riconoscibile giusta il dictum della Suprema Corte - essendo risultata la circostanza (rimasta ignota al giudice di legittimità) che al condannato, con ordinanza definitiva 16.2000 del Tribunale di sorveglianza, è stato negato lo status di collaboratore di giustizia, donde l'inapplicabilità dei benefici di cui all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario in ragione della natura del delitto (ostativo) giudicato con sentenza 14.1.1993 della Corte di Appello di Cagliari combinata con la perdita della qualità di collaboratore. Con atto personalmente sottoscritto, l'AR ricorre per cassazione denunciando;
1) illogicità e contraddittorietà della motivazione, perché la condanna ad anni 24 di reclusione non ha riguardato reati tutti ostativi ai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario e, dovendosi ritenere espiata per prima la condanna per quelli ostativi, residua l'interesse al cumulo ai fini di potere ottenere i benefici previsti per la frazione di pena concernente gli altri reato;
2) violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. sui limiti del giudizio di rinvio;
3) violazione dei diritti difensivi, per avere il giudice dell'esecuzione acquisito, senza il consenso della difesa, l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza. Trattando i motivi secondo un ordine di logica priorità, deve negarsi ogni fondatezza sia al motivo sub 2) -in quanto il giudice di rinvio non ha omesso di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla S.C., bensì ha ravvisato una sopravvenuta mancanza di interesse per ragioni del tutto estranee al decisum del giudice di legittimità ed assorbenti della questione dallo stesso trattata - sia quanto al motivo sub 3) perché innanzi il giudice di rinvio, fornito degli stessi poteri del giudice dell'ordinanza annullata, l'acquisizione di documenti è avvenuta nell'udienza alla presenza del difensore, non escluso pertanto dalla possibilità di contraddittorio sulla pertinenza e rilevanza della produzione (peraltro attestativa di una circostanza, la revoca dello status di collaboratore di giustizia, già nota allo interessato). Fondato è, invece, il motivo sub 1).
Puntuale, infatti, è il richiamo operato dal Procuratore Generale di legittimità in sede di conclusioni scritte, al principio del giudice di legittimità, secondo cui il cumulo ben può comprendere sia pene da espiare sia pene già espiate, purché possano avere comunque riflessi sul criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale in funzione della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari, a meno che non si tratti di pene non eseguibili nel territorio dello Stato (Cass. Sez. 1^, 20.6.2000 n. 4507, Guerra). Così come è altrettanto puntuale il richiamo ad altro principio del giudice di legittimità secondo cui , nel caso di cumulo materiale di pene concorrenti, deve intendersi scontata per prima quella più gravosa per il reo, con la conseguenza che, ove si debba espiare una pena inflitta anche per un reato ostativo alla fruizione di benefici penitenziari (nella specie riconoscibile nel sequestro di persona a scopo di estorsione cui si riferisce la sentenza 14.1.1993 della Corte di Appello di Cagliari), la pena espiata va imputata innanzi tutto ad esso.
Alla luce di tali principi, è evidente l'error in iudicando contenuto nell'impugnata ordinanza di inammissibilità dell'istanza de qua, non potendosi dire carente di interesse la richiesta di cumulo avanzata dal condannato con riferimento per una parte rilevante a pene riguardanti un reato ostativo ma, per la residua frazione, a reati non ostativi alla concessione dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario. L'impugnata ordinanza, pertanto, deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Cagliari.
P.Q.M.
La Corte:
annulla l'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Cagliari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2004