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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/08/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2464/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rossana Villani Presidente e relatore dott. Cleonice G. Cordisco Giudice dott. Fabrizio Cingolani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2464/2021 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Nocciano (Pe) alla Parte_1 C.F._1
Piazza Umberto 1° n. 11, presso e nello studio dell'Avv. Gabriele Franco Di Gregorio (c.f.:
) che lo rappresenta e difende ( fax 085847578; indirizzo pec: CodiceFiscale_2
) Email_1
ATTORE contro
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Scafa alla Via Controparte_1 C.F._3
Castellari n. 23, presso e nello studio dell'Avv. Daniela Pavoni (c.f.: ) che lo C.F._4 rappresenta e difende (indirizzo PEC: ) Email_2
CONVENUTO
(c.f. ) e (c.f. CP_2 C.F._5 CP_3 C.F._6
), entrambe rappresentate e difese dall'Avv.to Tommaso Longo del foro di Roma (c.f.
; n. di fax 06/39727454; indirizzo di posta elettronica certificata C.F._7
), ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Email_3
Roma (RM) alla Via di San Tommaso d'Aquino n. 83
pagina 1 di 12 CONVENUTE
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Murana Controparte_4 CodiceFiscale_8 del Foro di PA (c.f. ; n. di fax 0916812132; indirizzo di posta elettronica C.F._9 certificata ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in PA Email_4
(PA) alla Via Francesco Spallitta n. 3
CONVENUTA
Oggetto: declaratoria nullità di contratto;
accertamento di simulazione ed azione di riduzione
Conclusioni
Come da nota fatte pervenire all'udienza in trattazione scritta del 13/12/2024, all'esito della quale la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc con decorrenza dall' 1/3/25
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Esponeva l'attore quanto segue
- Con atto pubblico per notar in Roma il data 14.06.2018 la Sig.ra Persona_1 Parte_2
, rappresentata dal procuratore speciale , e la Sig.ra
[...] Parte_3 _4
, vendevano alle Signore e , TI della prima e
[...] CP_2 CP_3 figlie della seconda, le loro quote di proprietà, rispettivamente 667/1000 e 111/1000, dell'immobile sito in Pescara alla Via Enrico Toti n. 52 e precisamente: appartamento sito al piano primo, composto da
6,5 vani catastali, identificati catastalmente al foglio 9, part.lla 297 sub 22. - Il prezzo della vendita veniva stabilito in complessivi € 68.000,00 (sessantottomila/00) di cui € 60.000,00 (sessantamila/00) a per la quota di ed € 8.000,00 (ottomila) per la quota di . – Parte_2 Controparte_4
La è deceduta in Montesilvano il 07.06.2019 lasciando come eredi i figli Parte_2 _4
, e .
[...] Parte_1 Controparte_1
- Attualmente, anche in conseguenza dell'atto sopra richiamato, le quote di proprietà dell'immobile de quo sono le seguenti: 389/1000 389/1000 , 111/1000 e CP_2 CP_3 Parte_1
111/1000 . – Controparte_1
La vendita di cui sopra è da ritenersi nulla e/o annullabile per due motivi: a) per incapacità della Sig.ra
; b) per simulazione, dissimilando una donazione con conseguente lesione della Parte_2 quota di legittima. pagina 2 di 12 Sotto il primo profilo, si rilevava quanto segue. All'epoca della sottoscrizione della procura speciale allegata all'atto di compravendita de quo (10.05.2018), con la quale la aveva nominato suo Parte_2 procuratore speciale il genero (padre di , nonché marito di Parte_3 Pt_4 CP_3 _4
), la stessa era in età avanzata (91 anni) e già tre anni prima, nel 2015, a causa della sua grave
[...] condizione di salute, era stata dichiarata invalida al 80% dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile della Regione Abruzzo con la seguente diagnosi: “ipertensione essenziale, cataratta RTIA, M. di Alzheimer, discopatia multiditrettuale”
- Successivamente, in data 26.02.16, ben due anni prima della sottoscrizione della procura in parola, essendosi aggravato il suo stato di salute, la medesima Commissione Medica le riconosceva una invalidità pari al 100% con la seguente diagnosi: “disturbo cognitivo moderato, atassia in atrofia sottocorticale;
cerebrovasculopatia cronica” .
- La dunque, al momento della sottoscrizione della procura speciale allegata all'atto di Parte_2 compravendita de quo si trovava in uno stato di incapacità naturale essendo affetta da gravi malattie che, comportando un ridotto afflusso di sangue arterioso al cervello, le provocavano gravi deficit cognitivi;
di conseguenza gli atti da lei compiuti in detto stato, nel caso che ci occupa la procura speciale, sono nulli e/o annullabili.
Circa il secondo motivo, si argomentava circa il valore commerciale dell'immobile compravenduto, sensibilmente superiore al prezzo indicato nell'atto di cui si chiede la nullità. Appare evidente che, nel caso dovesse ritenersi valida ed efficace la procura sottoscritta dalla nelle condizioni di Parte_2 salute sopra rappresentate, comunque saremmo in presenza di una donazione dissimulata: le parti, infatti, solo apparentemente hanno adottato lo schema della compravendita celando con esso quella che costituisce la regolamentazione contrattuale effettivamente voluta e posta in essere, ossia una donazione o, quantomeno, un negozio misto a donazione.
- In ogni caso, vi sono altri elementi a supporto di questa ricostruzione dei fatti: la somma versata dalle acquirenti alla Sig.ra è stata, in epoca immediatamente successiva alla vendita, prelevata dal Parte_2 conto di quest'ultima e riconsegnata alle TI.
- Per quanto sopra rappresentato, sebbene alla apertura della successione della Sig.ra Parte_2 nell'asse ereditario della stessa non risultava l'immobile de quo, comunque lo stesso immobile per il meccanismo della riunione fittizia deve rientrare a costituire quell'asse ereditario che poi dovrà esser spartito tra gli eredi di al fine di verificare se esiste lesione di legittima dell'attore. Parte_2
pagina 3 di 12 Alla stregua di quanto sopra il conveniva in giudizio e _4 Controparte_4 CP_3 precisando le seguenti conclusioni: Controparte_1
- nel merito in via principale a ) accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla premessa, la nullità ovvero l'annullabilità della procura speciale in favore Sig. del 10.05.2018 per Parte_3 incapacità di intendere e di volere della Sig.ra al momento della sottoscrizione;
b) Parte_2 per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità ovvero l'annullabilità del rogito ad atti del notaio dott.
rep n 86687/ rac. 34632 stipulato in data 14 giugno 2018; - in via subordinata c) Persona_1 accertare e dichiarare che l'atto per notaio dott. rep. n. 86687/ rac. 34632 stipulato in Persona_1 data 14 giugno 2018 costituisce un atto simulato di compravendita, dissimulante una donazione diretta e/o indiretta o un atto mixtum cum donationem, da parte di a favore delle TI e Parte_2 qui convenute e , poiché a fronte di un valore del bene oggetto dell'atto CP_2 CP_3 impugnato pari ad 207.000,00 (duecentosettemila/00) euro riceve una somma assai inferiore e precisamente 60.000,00 (sessantamila/00) euro, e dunque per spirito di liberalità arricchisce le TI qui convenute in ragione di euro 78.067,00 (settantottomilasessantasette/00) euro;
e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o l'annullabilità del sopracitato contratto stipulato dalla de cuius , poiché trattasi di disposizione a causa donativa lesiva della quota di Parte_2 legittima dell'attore ; d) ricostruire fittiziamente la massa ereditaria della de cuius Parte_1
, come in narrativa d'atto, o secondo ogni altra migliore formula, ed accertata la Parte_2 lesione della quota di eredità riservata all'attore, disporre susseguentemente la reintegrazione della quota di legittima spettante allo stesso;
e) all'esito della domanda di riduzione delle donazioni e reintegrazione della quota di riserva procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, nominando, quindi, un esperto per la esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote;
f) ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità dell'immobile di cui è causa, ordinarne la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
g) condannare parte convenuta alle spese legali e di procedura;
h) emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale.
Nel costituirsi, il convenuto aderiva in toto alla domanda attorea. Controparte_1
Si costituivano altresì e le quali contestavano la domanda rilevando quanto segue. CP_3 CP_2
vedova fin dal 2003, diversamente da quanto sostenuto da controparte, pur godendo Parte_2 fino alla fine della piena capacità di intendere e di volere, ha avuto purtroppo bisogno di continue cure pagina 4 di 12 ed assistenza per una difficoltà esclusivamente deambulatoria, che via via col trascorrere del tempo e l'avanzare dell'età si è sempre più aggravata tanto da avere necessità quantomeno a decorrere dal 2016 in poi, di un accompagno per consentirle di poter vivere serenamente e dignitosamente. Nel momento in cui la loro nonna aveva necessità di supporto, cure ed assistenza, il figlio Parte_2 [...]
giunto all'età della pensione si è trasferito in Spagna alle isole Canarie, con l'intento di Parte_1 godersi la sua vecchiaia e si è completamente disinteressato dell'anziana madre, tanto da non aver ritenuto opportuno, neppure di rientrare in Italia per partecipare alle esequie al momento del funerale, ancorché tempestivamente avvisato.
Del pari, anche l'altro figlio non ha mai ritenuto di poter prestare, anche in misura Controparte_1 minima, la doverosa assistenza nei confronti della madre che la situazione richiedeva, tanto che solo la loro madre fu costretta con grande sacrificio del suo nucleo familiare, a trasferire Controparte_4
l'anziana nonna in Roma presso la sua abitazione in via di Santa Chiara n. 61, al fine di prestare la dovuta e giusta assistenza sia morale che materiale. Tuttavia, ben prima del trasferimento a Roma, la nonna, ha sempre potuto contare solo sulla figlia e sulle sue TI, e Parte_2 _4 CP_3
le uniche queste che si sono sempre preoccupate non solo del benessere materiale della nonna, CP_2 ma altresì di quello morale, non facendole mai mancare il meritato affetto e la compagnia. Nè
d'altronde è un caso che a far data dalla fine degli anni 2000 i nonni si trasferissero nel medesimo stabile ove abitavano la figlia , il genero e le TI. Nonostante i coniugi e _4 _4 CP_5
avessero una prestigiosa casa sita nel pieno centro di Pescara, quando il nonno, Pt_2 [...] comprese che, a causa della malattia terminale che purtroppo lo aveva colpito, non avrebbe CP_6 vissuto a lungo decise di vendere la propria casa e di acquistare quella di gran lunga più piccola e angusta rispetto alla precedente, pur di poter vivere vicino alla figlia e alle TI, consapevole del fatto che solo loro si sarebbero prese cura prima di lui e poi della nonna, una volta che lui fosse venuto a mancare.
Si contestava espressamente che la SI.ra fosse incapace al momento del Parte_2 conferimento della procura, anche temporaneamente. Il notaio , infatti prima di far Persona_1 sottoscrivere la procura a vendere, pretese che il suo medico curante certificasse la sua condizione personale. Pertanto, il dott. suo medico curante da lungo tempo, provvide a visitarla Persona_2 in data 07/05/2018 e dopo un'accurata visita certificò che la SI.ra era persona in Parte_2 grado di intendere e di volere e di essere in grado di dare procura a terzi per effettuare per proprio conto atti rappresentanti la propria volontà. Anche dalla mera disamina della documentazione medica ex adverso prodotta si evincerebbe, al contrario di quanto controparte rappresenta, che la non Parte_2
pagina 5 di 12 soffriva di alcuna malattia tale da inficiare la propria capacità di intendere e di volere, ma soltanto di un disturbo di natura fisica e motoria.
Del pari infondata sarebbe anche la domanda tesa ad ottenere la declaratoria di nullità dell'atto di compravendita per asserita simulazione, al di là della generica formulazione della domanda. Sul punto veniva sottolineato che le parti hanno stipulato l'atto che effettivamente le stesse volevano, vendita di quota diritti dell'immobile sito in Pescara alla Via Enrico Toti n. 52 e precisamente: appartamento sito al piano primo, composto da 6,5 vani catastali, identificati catastalmente al foglio 9, particella n. 297 sub 22, al giusto prezzo di mercato tenuto conto della difficolta di poter procedere alla vendita di sola quota diritti. Veniva in proposito rilevato come già nel corso dell'anno 2016, la SI.ra
[...]
rendendosi conto dei costi rilevanti che la figlia sosteneva nel suo interesse e Parte_2 _4 disponendo della quota dell'immobile sito in Pescara, in comproprietà con i figli, li invitò a vendere l'intero immobile a terzi, onde dividere il ricavato e contribuire in via più appropriata ai costi per la sua assistenza, senza gravare oltre modo sul menage familiare della figlia, non ritenendo giusto né equo che quest'ultima continuasse a sottrarre somme di danaro alla propria famiglia per far fronte in via esclusiva, senza il contributo dei fratelli ai costi del suo mantenimento. e si Pt_1 Controparte_1 opposero alla vendita a terzi dell'immobile e la SI.ra non poté così monetizzare la Parte_2 sua quota, in considerazione della estrema difficoltà di poter vendere la sola quota a terzi estranei. Una tale vendita per solo quota diritti di proprietà era impossibile, in quanto assolutamente non appetibile per il mercato immobiliare, tanto che nessuna agenzia immobiliare, volle prendere in carico il mandato per la sola vendita di quota diritti, avendo necessità del conferimento del mandato anche da parte degli altri comproprietari, per procedere con la vendita dell'intero. Successivamente, in considerazione della sua estrema lucidità, la SI.ra determinata a contribuire per la sua onerosa Parte_2 assistenza, si rivolse con insistenza alle TI e , chiedendo loro di acquistare la propria CP_2 CP_3 quota dell'immobile, le quali per venire incontro alla insistente richiesta della nonna utilizzarono tutti i loro risparmi e provvidero all'acquisto corrispondendo in favore della nonna, il giusto prezzo per la quota diritti ceduta, onde consentirle di poter vivere con la dovuta serenità.
Si contestava fermamente che il prezzo della vendita risulti incongruo, in quanto non corrisponderebbe al vero, che il valore dell'immobile sia pari a €uro 207.000,00. L'effettivo valore immobiliare complessivo, come risulta dalla relazione tecnica dell'Ing. è pari a circa €uro 124.200,00 ossia Per_3 in linea con il corrispettivo corrisposto dalle TI alla nonna per l'acquisto della sola quota diritti e non dell'intero immobile. Come evincibile dalla relazione allegata, l'immobile è integralmente da ristrutturare, le finiture e i serramenti sono vetusti e gli impianti addirittura da sostituire. In ogni caso il prezzo convenuto in contratto è stato integralmente corrisposto dalle TI alla nonna e pagina 6 di 12 rispettivamente: ha provveduto al pagamento del prezzo con bonifico del 06/06/2018 di €uro CP_3
30.000,00 dal proprio conto corrente intrattenuto su Che Banca spa e ha provveduto al CP_2 pagamento del prezzo con bonifico del 05/06/2018 di €uro 30.000,00 dal proprio conto corrente intrattenuto su Che Banca spa. In definitiva non sussiste alcuna simulazione.
Si eccepiva che parte attrice, in ogni caso è carente di legittimazione attiva in ordine all'impugnazione dell'intero atto di compravendita a rogito notar di data 14/06/2018, in quanto alcun Persona_1 titolo ha per contestare la validità e l'efficacia dell'atto quantomeno in relazione alla quota diritti spettanti alla SI.ra e venduta in pari quota alle due figlie. In altri termini, appare Controparte_4 evidente come controparte sia del tutto priva di legittimazione attiva in ordine alla domanda di integrale annullamento e/o nullità dell'atto di vendita dell'immobile, laddove la quota di proprietà dell'immobile della SI.ra pari a 111/1000 era assolutamente cedibile e nessuno al di fuori della Controparte_4 medesima, del marito e delle figlie, può contestarla e privarla di efficacia, meno che mai i suoi fratelli.
Ferma restando quindi l'infondatezza della complessiva domanda avversaria, per come sopra argomentato, in ogni caso la domanda di annullamento e/o nullità dell'atto di vendita avanzata dal SI.
a cui ha aderito il SI. dovrà comunque essere rigettata quantomeno Parte_1 Controparte_1 limitatamente alle quote di competenza della SI.ra pari a 111/1000 rispetto alle quali, Controparte_4
l'attore non dispone di legittimazione attiva, non potendo vantare alcun diritto, e rispetto alle quali la SI.ra poteva compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale in favore di Controparte_4 chiunque.
Nella denegata ipotesi che il Tribunale dovesse ritenere la nullità e/o l'annullabilità anche parziale ed in parte qua, dell'atto a rogito del notaio in data 14/06/2018, e dovesse accogliere la Persona_1 domanda di riduzione, peraltro inammissibile, e contestata fermamente, le convenute assumevano di non aver motivo per opporsi allo scioglimento della comunione sul bene ed al riparto tra i condividendi, come per legge, del ricavato dalla vendita del bene indiviso. In tal caso, il Tribunale dovrebbe tuttavia tener conto: a) del credito corrispondente all'ammontare del prezzo corrisposto dalle comparenti a titolo di pagamento del prezzo di vendita, rispetto al quale le stesse, in tale denegata ipotesi, hanno diritto alla restituzione per come rispettivamente versato e precisamente: €uro 30.000,00 in favore di e €uro 30.000,00 in favore di , considerandolo un debito della CP_3 CP_2 massa ereditaria ed assegnandolo alle comparenti in prededuzione dalla massa attiva;
b) dell'ulteriore credito pari al pagamento degli oneri condominiali sia per ordinaria che per straordinaria amministrazione che a decorrere dal 14/06/2018 le comparenti hanno provveduto a corrispondere al nell'interesse di tutti i comproprietari che si indica ad oggi nella complessiva somma di CP_7
pagina 7 di 12 €uro 9.292,79, salvo conguaglio, come risultante dagli estratti conto della gestione condominiale che si allegavano.
Si costituiva la che svolgeva analoghe argomentazioni. _4
La stessa, rimarcava inoltre il contegno astioso ed aggressivo dei fratelli, per cui dichiarava di ritenere giusto e doveroso che la stessa venga rifusa di tutte le spese esclusivamente da lei sostenute per la cura e l'assistenza in vita della madre, che solo grazie alla figlia ha potuto trascorrere con gioia e serenità gli ultimi anni della sua vita accudita a dovere. Evidentemente non avendo mai ipotizzato che si potesse addivenire ad una siffatta circostanza, l'odierna convenuta non ha certamente quantificato anno per anno quanto delle spese complessivamente sostenute andasse a beneficio della madre, né si può pretendere di effettuare un mero calcolo aritmetico, che ad oggi, sarebbe impossibile. Pertanto, tale importo veniva quantificato equitativamente in €uro 5.000,00 per ogni singolo anno, se solo si considerano i costi di mantenimento del personale domestico, il vitto, i ristoranti, le attrezzature mediche per la deambulazione, le cure personali e tutto quanto altro ha consentito alla SI.ra Parte_2 di godersi nel pieno centro storico di Roma, gli ultimi anni della sua vita.
Pertanto, la stessa svolgeva le seguenti conclusioni
- rigettare la domanda avversaria siccome del tutto inammissibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto e comunque sfornita di ogni supporto probatorio;
- in ogni caso rigettare la domanda avversaria di integrale annullamento dell'atto di compravendita a rogito notar del 14 giugno 2018, rep. n. 86687 racc. n. 34632 per difetto di Persona_1 legittimazione attiva relativamente alla compravendita delle quote di proprietà della SI.ra
[...] pari a 111/1000; _4
- Nella denegata ipotesi di declaratoria di invalidità dell'atto di compravendita ed apertura della successione, anche con proposizione di domanda riconvenzionale, che l'adito Tribunale voglia dichiarare l'apertura della successione testamentaria della SI.ra , deceduta in Parte_2
Montesilvano il 07/06/2019, in forza del testamento per atto pubblico a rogito notar Persona_1 del 29/11/2015 rep. n. 293 atti di ultima volontà e per l'effetto procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, nominando, quindi, un esperto per la esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote testamentarie;
- in via riconvenzionale accertare e dichiarare la sussistenza di un credito della comparente per l'assistenza materiale operata in favore della madre in via esclusiva dall'anno 2011 alla data del decesso che si indicano in €uro 5.000,00, per complessivi €uro 40.000,00 per ogni singolo anno o di quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, anche con determinazione equitativa, da porsi pagina 8 di 12 quale passività a carico dell'asse ereditario e da detrarre in prededuzione in favore della comparente
Controparte_4
La causa veniva rimessa in decisione all'esito di istruttoria consistita nello svolgimento di due ctu, una volta ad accertare, alla luce delle prospettazioni delle parti e delle emergenze dell'istruttoria documentale, se la defunta avesse capacità d'intendere e di volere al momento (10- Parte_2
5-2018) della sottoscrizione della procura speciale allegata all'atto di compravendita di cui si controverte, l'altra alla stima del valore commerciale, all'epoca del suddetto atto pubblico, dell'intero immobile di cui si controverte sito in Pescara, Via Enrico Toti n. 52.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ebbene, all'esito degli accertamenti demandati al Dott. Specialista in Geriatria e in Parte_5
Psichiatria Psicoterapeuta Cognitivo-comportamentale, dalle cui valutazioni non è motivo di discostarsi, emerge che prima della sua morte la SInora risulta essere stata certamente Parte_2 portatrice di diverse patologie accertate e documentate, come emerge anche dalle decisioni delle diverse Commissioni che l'hanno valutate, tra cui disturbo Cognitivo Moderato. Atassia in atrofia sottocorticale. Cerebrovasculopatia cronica – Febbraio 2016 (concessa invalidità 100%). Nel caso di specie emerge senz'altro, in tutta evidenza, un quadro sindromico progressivo e complessivo, fisico, psichico e sciale, che, rimandando a quella condizione proteiforme che in campo geriatrico configura sempre più quella del cosiddetto “anziano fragile”, rende ragione delle piene motivazioni per cui la
Commissione del febbraio 2016 le ha potuto invece concedere l'invalidità del 100%. Condizione di riduzione severa della propria validità e autonomia che in ragionevole ipotesi e sempre salvo complicazioni, nel tempo avrebbe potuto condurre una persona con simili problematiche croniche invalidanti note ad inoltrare senza dubbio domanda per il riconoscimento dell'Indennità di
Accompagnamento. Non è certo per peggioramento del quadro neuro cognitivo, infatti, non documentato con i dati disponibili in atti per l'attuale valutazione al febbraio 2016, né tantomeno per progressione lineare, non inferibile scientificamente in quanto basata peraltro sul nulla e sul vuoto documentale (e senza peraltro considerare affatto, altrettanto arbitrariamente, l'unica valutazione comunque presente ed effettuata dal collega specialista Dott. el maggio 2018!), che si possa Per_2 ipotizzare una gravità intesa come rapida evoluzione verso una incapacità di intendere e volere della de cuius in senso giuridico psichiatrico e medico legale al momento del fatto di cui è causa! In letteratura scientifica è definito anziano fragile, invece, una persona di età più o meno avanzata o pagina 9 di 12 vecchia, affetto da patologie croniche multiple, nella quale confluiscono spesso questioni di ordine socio-economico, tra cui anche solitudine e povertà. In sostanza l'anziano fragile è un soggetto nel quale la condizione di sofferenza è globale, sorda, progressiva e assai sovente legata al coesistere di elementi, a varia espressività patologica o dolorosa, più o meno invalidanti, di tipo fisico, psicologico
e sociale legata al coesistere di elementi, a varia espressività patologica o dolorosa, più o meno invalidanti, di tipo fisico, psicologico e sociale. Appare evidente, in conclusione e ad una disamina attenta dei dati disponibili emersi in istruttoria, come non siano presenti elementi fattuali o di predittività fondata ovvero ancorata alla metodologia della medicina legale, tali da affermare che la SInora pur in condizioni di invalidità grave, fosse in condizione siffatta da non Parte_2 conservare valida capacità di comprendere, di valutare e di autodeterminarsi in vista di uno scopo.
Pertanto, al momento – 10 maggio 2018 – della sottoscrizione della procura speciale allegata all'atto di compravendita del 14 giugno 2018 presso il Notaio di Roma, di cui è controversia, Persona_1 la SInora era ragionevolmente in grado di intendere e volere. Parte_2
Per quanto sopra accertato s'impone il rigetto della domanda principale proposta dall'attore.
Le ulteriori domande sono da respingere per la genericità con particolare riferimento all'azione di riduzione, cui è finalizzata la stessa domanda di accertamento della simulazione, in quanto svolta senza dare tempestiva contezza, anche come mera prospettazione, dei presupposti richiesti dalla legge per la sua esperibilità.
Infatti l'attore in riduzione, ha l'onere di allegare e provare la propria qualità di erede necessario,
l'avvenuta lesione della legittima e gli atti da ridurre. L'allegazione della lesione della legittima comporta la definizione del valore della medesima quota. Il legittimario leso deve determinare il suddetto valore in ragione della consistenza del patrimonio relitto, specificando e dimostrando che non vi siano altri beni su cui soddisfarsi. Il pretermesso è tenuto ad un onere di allegazione specifico, cui si ricollega un altrettanto stringente onere probatorio, dovendo l'attore anche dimostrare quali siano i beni facenti parte dell'asse ereditario.
A ciò si aggiunga quanto sostiene la difesa delle secondo cui la parte attrice si qualificherebbe CP_2 nell'atto di citazione quale erede puro e semplice ed in ogni caso, come ben noto, l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi “così che essa è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie … che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, e che il chiamato non avrebbe diritto di proporle così che, pagina 10 di 12 proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede”. (Cassazione civile sez. II - 27/10/2023,
n. 29891). Ne conseguirebbe l'inammissibilità della domanda rispetto alle convenute e CP_2 CP_3 che sono terze rispetto alla domanda di riduzione e di scioglimento della comunione ereditaria,
[...] in difetto di accettazione con beneficio d'inventario.
Ebbene, la Cassazione con sentenza 19010 del giorno 11 luglio 2024, ha ribadito il principio per il quale “la condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, stabilita dal primo comma dell'art. 564 c.c. per l'esercizio dell'azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede, e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore”.
Per il legittimario del tutto pretermesso che quindi nemmeno può dirsi erede (secondo l'opinione maggioritaria, fino al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione ) non è richiesta la previa accettazione del beneficio d'inventario per agire in riduzione (e, a monte, per il prodromico accertamento della simulazione relativa).
Nel caso di specie mancano adeguate deduzioni di parte attrice, né suppliscono le risultanze procedimentali, sicchè l'azione di simulazione e di riduzione sono svolte in modo assiomatico senza meglio specificare la posizione dell'attore, se sussiste relictum, il suo valore e quant'altro.
Si rammenta che allegare la lesione della legittima implica definirne il valore e a tal fine occorre individuare il patrimonio relitto specificando che non vi sono altri beni oltre quelli che formano oggetto dell'azione, individuare le disposizioni lesive da riunire fittiziamente, cioè contabilmente, al patrimonio relitto (art. 556 c.c.), precisare le donazioni e i legati ricevuti e per cui non vi sia stata dispensa (art. 564, comma 2, c.c.): tra le altre Cass. civ., sez. II, 10 aprile 2017, n. 9192; Cass. civ., sez.
II, 19 gennaio 2017, n. 1357.
Nella specie la domanda è rimasta sfornita di adeguato onere allegatorio e probatorio.
Peraltro, pur a voler aderire alla giurisprudenza secondo cui il legittimario nel far valere la simulazione dell'atto non è soggetto ai limiti probatori che normalmente si applicano alle parti del contratto simulato, in quanto, agendo per la lesione della legittima, non viene considerato come parte del contratto simulato ma come terzo, con un interesse proprio e antagonista rispetto a quello del de cuius, vi è da rilevare che l'interessato non ha fornito elementi di prova adeguati.
Né sono dirimenti le risultanze della ctu in quanto la vendita ha riguardato quota diritti, e di conseguenza il suo valore non si può ritenere del tutto proporzionato rispetto a quello assegnato all'intero compendio immobiliare.
pagina 11 di 12 Da quanto sopra deriva il rigetto della domanda con condanna dell'attore al pagamento delle spese nei confronti delle convenute.
Nulla sulle spese in relazione alla posizione del convenuto che ha aderito alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Disattende le domande dell'attore per le ragioni di cui in parte motiva condannando al Parte_1 pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 3.809,00 oltre accessori in favore di _4
, euro 3.809,00 oltre accessori in favore di e .
[...] CP_3 CP_2
Pescara, deciso in data 21 luglio 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rossana Villani Presidente e relatore dott. Cleonice G. Cordisco Giudice dott. Fabrizio Cingolani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2464/2021 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Nocciano (Pe) alla Parte_1 C.F._1
Piazza Umberto 1° n. 11, presso e nello studio dell'Avv. Gabriele Franco Di Gregorio (c.f.:
) che lo rappresenta e difende ( fax 085847578; indirizzo pec: CodiceFiscale_2
) Email_1
ATTORE contro
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Scafa alla Via Controparte_1 C.F._3
Castellari n. 23, presso e nello studio dell'Avv. Daniela Pavoni (c.f.: ) che lo C.F._4 rappresenta e difende (indirizzo PEC: ) Email_2
CONVENUTO
(c.f. ) e (c.f. CP_2 C.F._5 CP_3 C.F._6
), entrambe rappresentate e difese dall'Avv.to Tommaso Longo del foro di Roma (c.f.
; n. di fax 06/39727454; indirizzo di posta elettronica certificata C.F._7
), ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Email_3
Roma (RM) alla Via di San Tommaso d'Aquino n. 83
pagina 1 di 12 CONVENUTE
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Murana Controparte_4 CodiceFiscale_8 del Foro di PA (c.f. ; n. di fax 0916812132; indirizzo di posta elettronica C.F._9 certificata ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in PA Email_4
(PA) alla Via Francesco Spallitta n. 3
CONVENUTA
Oggetto: declaratoria nullità di contratto;
accertamento di simulazione ed azione di riduzione
Conclusioni
Come da nota fatte pervenire all'udienza in trattazione scritta del 13/12/2024, all'esito della quale la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc con decorrenza dall' 1/3/25
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Esponeva l'attore quanto segue
- Con atto pubblico per notar in Roma il data 14.06.2018 la Sig.ra Persona_1 Parte_2
, rappresentata dal procuratore speciale , e la Sig.ra
[...] Parte_3 _4
, vendevano alle Signore e , TI della prima e
[...] CP_2 CP_3 figlie della seconda, le loro quote di proprietà, rispettivamente 667/1000 e 111/1000, dell'immobile sito in Pescara alla Via Enrico Toti n. 52 e precisamente: appartamento sito al piano primo, composto da
6,5 vani catastali, identificati catastalmente al foglio 9, part.lla 297 sub 22. - Il prezzo della vendita veniva stabilito in complessivi € 68.000,00 (sessantottomila/00) di cui € 60.000,00 (sessantamila/00) a per la quota di ed € 8.000,00 (ottomila) per la quota di . – Parte_2 Controparte_4
La è deceduta in Montesilvano il 07.06.2019 lasciando come eredi i figli Parte_2 _4
, e .
[...] Parte_1 Controparte_1
- Attualmente, anche in conseguenza dell'atto sopra richiamato, le quote di proprietà dell'immobile de quo sono le seguenti: 389/1000 389/1000 , 111/1000 e CP_2 CP_3 Parte_1
111/1000 . – Controparte_1
La vendita di cui sopra è da ritenersi nulla e/o annullabile per due motivi: a) per incapacità della Sig.ra
; b) per simulazione, dissimilando una donazione con conseguente lesione della Parte_2 quota di legittima. pagina 2 di 12 Sotto il primo profilo, si rilevava quanto segue. All'epoca della sottoscrizione della procura speciale allegata all'atto di compravendita de quo (10.05.2018), con la quale la aveva nominato suo Parte_2 procuratore speciale il genero (padre di , nonché marito di Parte_3 Pt_4 CP_3 _4
), la stessa era in età avanzata (91 anni) e già tre anni prima, nel 2015, a causa della sua grave
[...] condizione di salute, era stata dichiarata invalida al 80% dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile della Regione Abruzzo con la seguente diagnosi: “ipertensione essenziale, cataratta RTIA, M. di Alzheimer, discopatia multiditrettuale”
- Successivamente, in data 26.02.16, ben due anni prima della sottoscrizione della procura in parola, essendosi aggravato il suo stato di salute, la medesima Commissione Medica le riconosceva una invalidità pari al 100% con la seguente diagnosi: “disturbo cognitivo moderato, atassia in atrofia sottocorticale;
cerebrovasculopatia cronica” .
- La dunque, al momento della sottoscrizione della procura speciale allegata all'atto di Parte_2 compravendita de quo si trovava in uno stato di incapacità naturale essendo affetta da gravi malattie che, comportando un ridotto afflusso di sangue arterioso al cervello, le provocavano gravi deficit cognitivi;
di conseguenza gli atti da lei compiuti in detto stato, nel caso che ci occupa la procura speciale, sono nulli e/o annullabili.
Circa il secondo motivo, si argomentava circa il valore commerciale dell'immobile compravenduto, sensibilmente superiore al prezzo indicato nell'atto di cui si chiede la nullità. Appare evidente che, nel caso dovesse ritenersi valida ed efficace la procura sottoscritta dalla nelle condizioni di Parte_2 salute sopra rappresentate, comunque saremmo in presenza di una donazione dissimulata: le parti, infatti, solo apparentemente hanno adottato lo schema della compravendita celando con esso quella che costituisce la regolamentazione contrattuale effettivamente voluta e posta in essere, ossia una donazione o, quantomeno, un negozio misto a donazione.
- In ogni caso, vi sono altri elementi a supporto di questa ricostruzione dei fatti: la somma versata dalle acquirenti alla Sig.ra è stata, in epoca immediatamente successiva alla vendita, prelevata dal Parte_2 conto di quest'ultima e riconsegnata alle TI.
- Per quanto sopra rappresentato, sebbene alla apertura della successione della Sig.ra Parte_2 nell'asse ereditario della stessa non risultava l'immobile de quo, comunque lo stesso immobile per il meccanismo della riunione fittizia deve rientrare a costituire quell'asse ereditario che poi dovrà esser spartito tra gli eredi di al fine di verificare se esiste lesione di legittima dell'attore. Parte_2
pagina 3 di 12 Alla stregua di quanto sopra il conveniva in giudizio e _4 Controparte_4 CP_3 precisando le seguenti conclusioni: Controparte_1
- nel merito in via principale a ) accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla premessa, la nullità ovvero l'annullabilità della procura speciale in favore Sig. del 10.05.2018 per Parte_3 incapacità di intendere e di volere della Sig.ra al momento della sottoscrizione;
b) Parte_2 per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità ovvero l'annullabilità del rogito ad atti del notaio dott.
rep n 86687/ rac. 34632 stipulato in data 14 giugno 2018; - in via subordinata c) Persona_1 accertare e dichiarare che l'atto per notaio dott. rep. n. 86687/ rac. 34632 stipulato in Persona_1 data 14 giugno 2018 costituisce un atto simulato di compravendita, dissimulante una donazione diretta e/o indiretta o un atto mixtum cum donationem, da parte di a favore delle TI e Parte_2 qui convenute e , poiché a fronte di un valore del bene oggetto dell'atto CP_2 CP_3 impugnato pari ad 207.000,00 (duecentosettemila/00) euro riceve una somma assai inferiore e precisamente 60.000,00 (sessantamila/00) euro, e dunque per spirito di liberalità arricchisce le TI qui convenute in ragione di euro 78.067,00 (settantottomilasessantasette/00) euro;
e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o l'annullabilità del sopracitato contratto stipulato dalla de cuius , poiché trattasi di disposizione a causa donativa lesiva della quota di Parte_2 legittima dell'attore ; d) ricostruire fittiziamente la massa ereditaria della de cuius Parte_1
, come in narrativa d'atto, o secondo ogni altra migliore formula, ed accertata la Parte_2 lesione della quota di eredità riservata all'attore, disporre susseguentemente la reintegrazione della quota di legittima spettante allo stesso;
e) all'esito della domanda di riduzione delle donazioni e reintegrazione della quota di riserva procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, nominando, quindi, un esperto per la esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote;
f) ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità dell'immobile di cui è causa, ordinarne la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
g) condannare parte convenuta alle spese legali e di procedura;
h) emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale.
Nel costituirsi, il convenuto aderiva in toto alla domanda attorea. Controparte_1
Si costituivano altresì e le quali contestavano la domanda rilevando quanto segue. CP_3 CP_2
vedova fin dal 2003, diversamente da quanto sostenuto da controparte, pur godendo Parte_2 fino alla fine della piena capacità di intendere e di volere, ha avuto purtroppo bisogno di continue cure pagina 4 di 12 ed assistenza per una difficoltà esclusivamente deambulatoria, che via via col trascorrere del tempo e l'avanzare dell'età si è sempre più aggravata tanto da avere necessità quantomeno a decorrere dal 2016 in poi, di un accompagno per consentirle di poter vivere serenamente e dignitosamente. Nel momento in cui la loro nonna aveva necessità di supporto, cure ed assistenza, il figlio Parte_2 [...]
giunto all'età della pensione si è trasferito in Spagna alle isole Canarie, con l'intento di Parte_1 godersi la sua vecchiaia e si è completamente disinteressato dell'anziana madre, tanto da non aver ritenuto opportuno, neppure di rientrare in Italia per partecipare alle esequie al momento del funerale, ancorché tempestivamente avvisato.
Del pari, anche l'altro figlio non ha mai ritenuto di poter prestare, anche in misura Controparte_1 minima, la doverosa assistenza nei confronti della madre che la situazione richiedeva, tanto che solo la loro madre fu costretta con grande sacrificio del suo nucleo familiare, a trasferire Controparte_4
l'anziana nonna in Roma presso la sua abitazione in via di Santa Chiara n. 61, al fine di prestare la dovuta e giusta assistenza sia morale che materiale. Tuttavia, ben prima del trasferimento a Roma, la nonna, ha sempre potuto contare solo sulla figlia e sulle sue TI, e Parte_2 _4 CP_3
le uniche queste che si sono sempre preoccupate non solo del benessere materiale della nonna, CP_2 ma altresì di quello morale, non facendole mai mancare il meritato affetto e la compagnia. Nè
d'altronde è un caso che a far data dalla fine degli anni 2000 i nonni si trasferissero nel medesimo stabile ove abitavano la figlia , il genero e le TI. Nonostante i coniugi e _4 _4 CP_5
avessero una prestigiosa casa sita nel pieno centro di Pescara, quando il nonno, Pt_2 [...] comprese che, a causa della malattia terminale che purtroppo lo aveva colpito, non avrebbe CP_6 vissuto a lungo decise di vendere la propria casa e di acquistare quella di gran lunga più piccola e angusta rispetto alla precedente, pur di poter vivere vicino alla figlia e alle TI, consapevole del fatto che solo loro si sarebbero prese cura prima di lui e poi della nonna, una volta che lui fosse venuto a mancare.
Si contestava espressamente che la SI.ra fosse incapace al momento del Parte_2 conferimento della procura, anche temporaneamente. Il notaio , infatti prima di far Persona_1 sottoscrivere la procura a vendere, pretese che il suo medico curante certificasse la sua condizione personale. Pertanto, il dott. suo medico curante da lungo tempo, provvide a visitarla Persona_2 in data 07/05/2018 e dopo un'accurata visita certificò che la SI.ra era persona in Parte_2 grado di intendere e di volere e di essere in grado di dare procura a terzi per effettuare per proprio conto atti rappresentanti la propria volontà. Anche dalla mera disamina della documentazione medica ex adverso prodotta si evincerebbe, al contrario di quanto controparte rappresenta, che la non Parte_2
pagina 5 di 12 soffriva di alcuna malattia tale da inficiare la propria capacità di intendere e di volere, ma soltanto di un disturbo di natura fisica e motoria.
Del pari infondata sarebbe anche la domanda tesa ad ottenere la declaratoria di nullità dell'atto di compravendita per asserita simulazione, al di là della generica formulazione della domanda. Sul punto veniva sottolineato che le parti hanno stipulato l'atto che effettivamente le stesse volevano, vendita di quota diritti dell'immobile sito in Pescara alla Via Enrico Toti n. 52 e precisamente: appartamento sito al piano primo, composto da 6,5 vani catastali, identificati catastalmente al foglio 9, particella n. 297 sub 22, al giusto prezzo di mercato tenuto conto della difficolta di poter procedere alla vendita di sola quota diritti. Veniva in proposito rilevato come già nel corso dell'anno 2016, la SI.ra
[...]
rendendosi conto dei costi rilevanti che la figlia sosteneva nel suo interesse e Parte_2 _4 disponendo della quota dell'immobile sito in Pescara, in comproprietà con i figli, li invitò a vendere l'intero immobile a terzi, onde dividere il ricavato e contribuire in via più appropriata ai costi per la sua assistenza, senza gravare oltre modo sul menage familiare della figlia, non ritenendo giusto né equo che quest'ultima continuasse a sottrarre somme di danaro alla propria famiglia per far fronte in via esclusiva, senza il contributo dei fratelli ai costi del suo mantenimento. e si Pt_1 Controparte_1 opposero alla vendita a terzi dell'immobile e la SI.ra non poté così monetizzare la Parte_2 sua quota, in considerazione della estrema difficoltà di poter vendere la sola quota a terzi estranei. Una tale vendita per solo quota diritti di proprietà era impossibile, in quanto assolutamente non appetibile per il mercato immobiliare, tanto che nessuna agenzia immobiliare, volle prendere in carico il mandato per la sola vendita di quota diritti, avendo necessità del conferimento del mandato anche da parte degli altri comproprietari, per procedere con la vendita dell'intero. Successivamente, in considerazione della sua estrema lucidità, la SI.ra determinata a contribuire per la sua onerosa Parte_2 assistenza, si rivolse con insistenza alle TI e , chiedendo loro di acquistare la propria CP_2 CP_3 quota dell'immobile, le quali per venire incontro alla insistente richiesta della nonna utilizzarono tutti i loro risparmi e provvidero all'acquisto corrispondendo in favore della nonna, il giusto prezzo per la quota diritti ceduta, onde consentirle di poter vivere con la dovuta serenità.
Si contestava fermamente che il prezzo della vendita risulti incongruo, in quanto non corrisponderebbe al vero, che il valore dell'immobile sia pari a €uro 207.000,00. L'effettivo valore immobiliare complessivo, come risulta dalla relazione tecnica dell'Ing. è pari a circa €uro 124.200,00 ossia Per_3 in linea con il corrispettivo corrisposto dalle TI alla nonna per l'acquisto della sola quota diritti e non dell'intero immobile. Come evincibile dalla relazione allegata, l'immobile è integralmente da ristrutturare, le finiture e i serramenti sono vetusti e gli impianti addirittura da sostituire. In ogni caso il prezzo convenuto in contratto è stato integralmente corrisposto dalle TI alla nonna e pagina 6 di 12 rispettivamente: ha provveduto al pagamento del prezzo con bonifico del 06/06/2018 di €uro CP_3
30.000,00 dal proprio conto corrente intrattenuto su Che Banca spa e ha provveduto al CP_2 pagamento del prezzo con bonifico del 05/06/2018 di €uro 30.000,00 dal proprio conto corrente intrattenuto su Che Banca spa. In definitiva non sussiste alcuna simulazione.
Si eccepiva che parte attrice, in ogni caso è carente di legittimazione attiva in ordine all'impugnazione dell'intero atto di compravendita a rogito notar di data 14/06/2018, in quanto alcun Persona_1 titolo ha per contestare la validità e l'efficacia dell'atto quantomeno in relazione alla quota diritti spettanti alla SI.ra e venduta in pari quota alle due figlie. In altri termini, appare Controparte_4 evidente come controparte sia del tutto priva di legittimazione attiva in ordine alla domanda di integrale annullamento e/o nullità dell'atto di vendita dell'immobile, laddove la quota di proprietà dell'immobile della SI.ra pari a 111/1000 era assolutamente cedibile e nessuno al di fuori della Controparte_4 medesima, del marito e delle figlie, può contestarla e privarla di efficacia, meno che mai i suoi fratelli.
Ferma restando quindi l'infondatezza della complessiva domanda avversaria, per come sopra argomentato, in ogni caso la domanda di annullamento e/o nullità dell'atto di vendita avanzata dal SI.
a cui ha aderito il SI. dovrà comunque essere rigettata quantomeno Parte_1 Controparte_1 limitatamente alle quote di competenza della SI.ra pari a 111/1000 rispetto alle quali, Controparte_4
l'attore non dispone di legittimazione attiva, non potendo vantare alcun diritto, e rispetto alle quali la SI.ra poteva compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale in favore di Controparte_4 chiunque.
Nella denegata ipotesi che il Tribunale dovesse ritenere la nullità e/o l'annullabilità anche parziale ed in parte qua, dell'atto a rogito del notaio in data 14/06/2018, e dovesse accogliere la Persona_1 domanda di riduzione, peraltro inammissibile, e contestata fermamente, le convenute assumevano di non aver motivo per opporsi allo scioglimento della comunione sul bene ed al riparto tra i condividendi, come per legge, del ricavato dalla vendita del bene indiviso. In tal caso, il Tribunale dovrebbe tuttavia tener conto: a) del credito corrispondente all'ammontare del prezzo corrisposto dalle comparenti a titolo di pagamento del prezzo di vendita, rispetto al quale le stesse, in tale denegata ipotesi, hanno diritto alla restituzione per come rispettivamente versato e precisamente: €uro 30.000,00 in favore di e €uro 30.000,00 in favore di , considerandolo un debito della CP_3 CP_2 massa ereditaria ed assegnandolo alle comparenti in prededuzione dalla massa attiva;
b) dell'ulteriore credito pari al pagamento degli oneri condominiali sia per ordinaria che per straordinaria amministrazione che a decorrere dal 14/06/2018 le comparenti hanno provveduto a corrispondere al nell'interesse di tutti i comproprietari che si indica ad oggi nella complessiva somma di CP_7
pagina 7 di 12 €uro 9.292,79, salvo conguaglio, come risultante dagli estratti conto della gestione condominiale che si allegavano.
Si costituiva la che svolgeva analoghe argomentazioni. _4
La stessa, rimarcava inoltre il contegno astioso ed aggressivo dei fratelli, per cui dichiarava di ritenere giusto e doveroso che la stessa venga rifusa di tutte le spese esclusivamente da lei sostenute per la cura e l'assistenza in vita della madre, che solo grazie alla figlia ha potuto trascorrere con gioia e serenità gli ultimi anni della sua vita accudita a dovere. Evidentemente non avendo mai ipotizzato che si potesse addivenire ad una siffatta circostanza, l'odierna convenuta non ha certamente quantificato anno per anno quanto delle spese complessivamente sostenute andasse a beneficio della madre, né si può pretendere di effettuare un mero calcolo aritmetico, che ad oggi, sarebbe impossibile. Pertanto, tale importo veniva quantificato equitativamente in €uro 5.000,00 per ogni singolo anno, se solo si considerano i costi di mantenimento del personale domestico, il vitto, i ristoranti, le attrezzature mediche per la deambulazione, le cure personali e tutto quanto altro ha consentito alla SI.ra Parte_2 di godersi nel pieno centro storico di Roma, gli ultimi anni della sua vita.
Pertanto, la stessa svolgeva le seguenti conclusioni
- rigettare la domanda avversaria siccome del tutto inammissibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto e comunque sfornita di ogni supporto probatorio;
- in ogni caso rigettare la domanda avversaria di integrale annullamento dell'atto di compravendita a rogito notar del 14 giugno 2018, rep. n. 86687 racc. n. 34632 per difetto di Persona_1 legittimazione attiva relativamente alla compravendita delle quote di proprietà della SI.ra
[...] pari a 111/1000; _4
- Nella denegata ipotesi di declaratoria di invalidità dell'atto di compravendita ed apertura della successione, anche con proposizione di domanda riconvenzionale, che l'adito Tribunale voglia dichiarare l'apertura della successione testamentaria della SI.ra , deceduta in Parte_2
Montesilvano il 07/06/2019, in forza del testamento per atto pubblico a rogito notar Persona_1 del 29/11/2015 rep. n. 293 atti di ultima volontà e per l'effetto procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, nominando, quindi, un esperto per la esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote testamentarie;
- in via riconvenzionale accertare e dichiarare la sussistenza di un credito della comparente per l'assistenza materiale operata in favore della madre in via esclusiva dall'anno 2011 alla data del decesso che si indicano in €uro 5.000,00, per complessivi €uro 40.000,00 per ogni singolo anno o di quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, anche con determinazione equitativa, da porsi pagina 8 di 12 quale passività a carico dell'asse ereditario e da detrarre in prededuzione in favore della comparente
Controparte_4
La causa veniva rimessa in decisione all'esito di istruttoria consistita nello svolgimento di due ctu, una volta ad accertare, alla luce delle prospettazioni delle parti e delle emergenze dell'istruttoria documentale, se la defunta avesse capacità d'intendere e di volere al momento (10- Parte_2
5-2018) della sottoscrizione della procura speciale allegata all'atto di compravendita di cui si controverte, l'altra alla stima del valore commerciale, all'epoca del suddetto atto pubblico, dell'intero immobile di cui si controverte sito in Pescara, Via Enrico Toti n. 52.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ebbene, all'esito degli accertamenti demandati al Dott. Specialista in Geriatria e in Parte_5
Psichiatria Psicoterapeuta Cognitivo-comportamentale, dalle cui valutazioni non è motivo di discostarsi, emerge che prima della sua morte la SInora risulta essere stata certamente Parte_2 portatrice di diverse patologie accertate e documentate, come emerge anche dalle decisioni delle diverse Commissioni che l'hanno valutate, tra cui disturbo Cognitivo Moderato. Atassia in atrofia sottocorticale. Cerebrovasculopatia cronica – Febbraio 2016 (concessa invalidità 100%). Nel caso di specie emerge senz'altro, in tutta evidenza, un quadro sindromico progressivo e complessivo, fisico, psichico e sciale, che, rimandando a quella condizione proteiforme che in campo geriatrico configura sempre più quella del cosiddetto “anziano fragile”, rende ragione delle piene motivazioni per cui la
Commissione del febbraio 2016 le ha potuto invece concedere l'invalidità del 100%. Condizione di riduzione severa della propria validità e autonomia che in ragionevole ipotesi e sempre salvo complicazioni, nel tempo avrebbe potuto condurre una persona con simili problematiche croniche invalidanti note ad inoltrare senza dubbio domanda per il riconoscimento dell'Indennità di
Accompagnamento. Non è certo per peggioramento del quadro neuro cognitivo, infatti, non documentato con i dati disponibili in atti per l'attuale valutazione al febbraio 2016, né tantomeno per progressione lineare, non inferibile scientificamente in quanto basata peraltro sul nulla e sul vuoto documentale (e senza peraltro considerare affatto, altrettanto arbitrariamente, l'unica valutazione comunque presente ed effettuata dal collega specialista Dott. el maggio 2018!), che si possa Per_2 ipotizzare una gravità intesa come rapida evoluzione verso una incapacità di intendere e volere della de cuius in senso giuridico psichiatrico e medico legale al momento del fatto di cui è causa! In letteratura scientifica è definito anziano fragile, invece, una persona di età più o meno avanzata o pagina 9 di 12 vecchia, affetto da patologie croniche multiple, nella quale confluiscono spesso questioni di ordine socio-economico, tra cui anche solitudine e povertà. In sostanza l'anziano fragile è un soggetto nel quale la condizione di sofferenza è globale, sorda, progressiva e assai sovente legata al coesistere di elementi, a varia espressività patologica o dolorosa, più o meno invalidanti, di tipo fisico, psicologico
e sociale legata al coesistere di elementi, a varia espressività patologica o dolorosa, più o meno invalidanti, di tipo fisico, psicologico e sociale. Appare evidente, in conclusione e ad una disamina attenta dei dati disponibili emersi in istruttoria, come non siano presenti elementi fattuali o di predittività fondata ovvero ancorata alla metodologia della medicina legale, tali da affermare che la SInora pur in condizioni di invalidità grave, fosse in condizione siffatta da non Parte_2 conservare valida capacità di comprendere, di valutare e di autodeterminarsi in vista di uno scopo.
Pertanto, al momento – 10 maggio 2018 – della sottoscrizione della procura speciale allegata all'atto di compravendita del 14 giugno 2018 presso il Notaio di Roma, di cui è controversia, Persona_1 la SInora era ragionevolmente in grado di intendere e volere. Parte_2
Per quanto sopra accertato s'impone il rigetto della domanda principale proposta dall'attore.
Le ulteriori domande sono da respingere per la genericità con particolare riferimento all'azione di riduzione, cui è finalizzata la stessa domanda di accertamento della simulazione, in quanto svolta senza dare tempestiva contezza, anche come mera prospettazione, dei presupposti richiesti dalla legge per la sua esperibilità.
Infatti l'attore in riduzione, ha l'onere di allegare e provare la propria qualità di erede necessario,
l'avvenuta lesione della legittima e gli atti da ridurre. L'allegazione della lesione della legittima comporta la definizione del valore della medesima quota. Il legittimario leso deve determinare il suddetto valore in ragione della consistenza del patrimonio relitto, specificando e dimostrando che non vi siano altri beni su cui soddisfarsi. Il pretermesso è tenuto ad un onere di allegazione specifico, cui si ricollega un altrettanto stringente onere probatorio, dovendo l'attore anche dimostrare quali siano i beni facenti parte dell'asse ereditario.
A ciò si aggiunga quanto sostiene la difesa delle secondo cui la parte attrice si qualificherebbe CP_2 nell'atto di citazione quale erede puro e semplice ed in ogni caso, come ben noto, l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi “così che essa è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie … che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, e che il chiamato non avrebbe diritto di proporle così che, pagina 10 di 12 proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede”. (Cassazione civile sez. II - 27/10/2023,
n. 29891). Ne conseguirebbe l'inammissibilità della domanda rispetto alle convenute e CP_2 CP_3 che sono terze rispetto alla domanda di riduzione e di scioglimento della comunione ereditaria,
[...] in difetto di accettazione con beneficio d'inventario.
Ebbene, la Cassazione con sentenza 19010 del giorno 11 luglio 2024, ha ribadito il principio per il quale “la condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, stabilita dal primo comma dell'art. 564 c.c. per l'esercizio dell'azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede, e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore”.
Per il legittimario del tutto pretermesso che quindi nemmeno può dirsi erede (secondo l'opinione maggioritaria, fino al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione ) non è richiesta la previa accettazione del beneficio d'inventario per agire in riduzione (e, a monte, per il prodromico accertamento della simulazione relativa).
Nel caso di specie mancano adeguate deduzioni di parte attrice, né suppliscono le risultanze procedimentali, sicchè l'azione di simulazione e di riduzione sono svolte in modo assiomatico senza meglio specificare la posizione dell'attore, se sussiste relictum, il suo valore e quant'altro.
Si rammenta che allegare la lesione della legittima implica definirne il valore e a tal fine occorre individuare il patrimonio relitto specificando che non vi sono altri beni oltre quelli che formano oggetto dell'azione, individuare le disposizioni lesive da riunire fittiziamente, cioè contabilmente, al patrimonio relitto (art. 556 c.c.), precisare le donazioni e i legati ricevuti e per cui non vi sia stata dispensa (art. 564, comma 2, c.c.): tra le altre Cass. civ., sez. II, 10 aprile 2017, n. 9192; Cass. civ., sez.
II, 19 gennaio 2017, n. 1357.
Nella specie la domanda è rimasta sfornita di adeguato onere allegatorio e probatorio.
Peraltro, pur a voler aderire alla giurisprudenza secondo cui il legittimario nel far valere la simulazione dell'atto non è soggetto ai limiti probatori che normalmente si applicano alle parti del contratto simulato, in quanto, agendo per la lesione della legittima, non viene considerato come parte del contratto simulato ma come terzo, con un interesse proprio e antagonista rispetto a quello del de cuius, vi è da rilevare che l'interessato non ha fornito elementi di prova adeguati.
Né sono dirimenti le risultanze della ctu in quanto la vendita ha riguardato quota diritti, e di conseguenza il suo valore non si può ritenere del tutto proporzionato rispetto a quello assegnato all'intero compendio immobiliare.
pagina 11 di 12 Da quanto sopra deriva il rigetto della domanda con condanna dell'attore al pagamento delle spese nei confronti delle convenute.
Nulla sulle spese in relazione alla posizione del convenuto che ha aderito alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Disattende le domande dell'attore per le ragioni di cui in parte motiva condannando al Parte_1 pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 3.809,00 oltre accessori in favore di _4
, euro 3.809,00 oltre accessori in favore di e .
[...] CP_3 CP_2
Pescara, deciso in data 21 luglio 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 12 di 12