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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/10/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2699/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
SI AL Presidente
LA AC Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. r.g. 2699/2025 promosso congiuntamente da:
( ), nata il [...] ad [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata, difesa ed elett. dom.ta da/presso avv. Sabrina Sartini, giusta delega in atti;
e
( nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato, difeso ed elett.te dom.to da/presso avv. Stefano Noceti, giusta delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI [pronunciare sentenza di omologa della separazione di Pt_1
e alle seguenti condizioni]:
[...] Controparte_1
“1) Mantenimento della figlia maggiorenne, ma economicamente non Persona_1 autosufficiente.
Tenuto conto delle attuali esigenze della figlia , del tenore di vita goduto dalla figlia Persona_1 in costanza di convivenza con entrambi i coniugi, dell'attuale convivenza della figlia con la madre, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della loro attuale situazione economico-finanziaria, nonché delle reciproche consistenze reddituali e patrimoniali, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, le parti pattuiscono che il Sig. versi Controparte_1 alla Sig.ra quale contributo al mantenimento ordinario della ntro Parte_1 Persona_1 il giorno 5 (cinque) di ogni mese in via anticipata, a mezzo di bonifico bancario, la somma di euro 500,00 (cinquecento/00) mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
- 1 - Le spese straordinarie relative alla figlia , come descritte dal Protocollo in vigore Persona_1 presso il Tribunale di Ancona da intendersi qui integralmente richiamato, saranno poste a carico dei genitori in misura del 50% cadauno previa esibizione delle ricevute di pagamento.
L'assegno unico relativo alla figlia dovrà essere percepito dai genitori, ciascuno per il 50%.
2) Casa coniugale:
Quanto alla casa coniugale, come innanzi descritta, sita in Chiaravalle (AN) via Clementina n. 46, di proprietà esclusiva della Sig.ra e costituito da: Parte_1
appartamento di civile abitazione posto al piano terra, con annessa corte esclusiva pertinenziale e porzione di fabbricato sito in Chiaravalle (AN) via Clementina n. 46, denominato ex
“Fabbrica Ossigeno“ costituita da un garage posto al piano terra, le parti si danno reciprocamente atto che il sig. in accordo con la coniuge, ha già trasferito altrove il proprio Controparte_1 domicilio ed è immobile in Montesilvano (PE) ove ha residenza per cui, nel preminente interesse della figlia maggiorenne, ma economicamente non Persona_1 autonoma ed indipendente, la stes segnata in uso e godimento, con i relativi mobili ed arredi, alla Sig.ra con cui attualmente convive e coabita la figlia Parte_1 Per_1
, con autorizzazione alla Sig.ra a sostituire le serrature d'ingresso a far data
[...] Parte_1 dalla sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale dei coniugi.
Il Sig. con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiara e riconosce Controparte_1 espressamente, etendere dalla Sig.ra e/o dai suoi eredi e/o aventi Parte_1 causa, a qualunque titolo, relativamente all'immobile costituente casa familiare, appartamento e garage, siti in Chiaravalle (AN) via Clementina n. 46, come descritti ed individuati catastalmente nel presente articolo, alla proprietà degli stessi immobili, di cui il Sig. riconosce la Controparte_1 piena ed esclusiva proprietà in capo alla Sig.ra rinunciando espressamente ad ogni Parte_1 ulteriore pretesa ed azione, stragiudiziale e giudiziale, per tali titoli.
Il Sig. con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiara e riconosce Controparte_1 espressamente, a pretendere dalla Sig.ra e/o dai suoi eredi e/o Parte_1 aventi causa, a qualunque titolo ed in particolare a titolo di restituzione, rimborso e/o conguaglio, per le somme dallo stesso corrisposte per l'acquisto della casa familiare, appartamento e garage, siti in Chiaravalle (AN) via Clementina n. 46, come descritti ed individuati catastalmente nel presente articolo e per le somme dallo stesso corrisposte per il pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare dalla Sig.ra con Banca Popolare di Ancona spa con atto a rogito Parte_1
Notaio in data 04/07/2005, per gli atti di mutuo/finanziamento che abbiano dato Persona_2 causa a per successive rinegoziazioni, rinunciando espressamente ad ogni ulteriore pretesa ed azione, stragiudiziale e giudiziale, per tali titoli.
Il Sig. con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiara e riconosce Controparte_1 espressamente di nulla più avere a pretendere dalla Sig.ra e/o dai suoi eredi e/o Parte_1 aventi causa, a qualunque titolo ed in particolare a titolo di r rso e/o conguaglio, per le somme dallo Stesso corrisposte per l'effettuazione di opere e/o lavori di manutenzione, ristrutturazione e/o per addizioni di qualunque specie e genere realizzati presso la casa familiare, per oneri anche condominiali, spese, tasse relativi alla casa familiare, appartamento e garage, siti in Chiaravalle (AN) via Clementina n. 46, rinunciando espressamente ad ogni ulteriore pretesa ed azione, stragiudiziale e giudiziale, per tali titoli.
Dal canto suo la sig.ra dichiara di non aver nulla a pretendere dal sig. Parte_1 per i titoli di cui al presente articolo 2). Controparte_1
3) Mantenimento dei coniugi:
- 2 - I coniugi, essendo economicamente autosufficienti ed indipendenti, nulla richiedono per sé reciprocamente a titolo di mantenimento.
4) Patrimonio mobiliare:
I coniugi si danno atto di essere titolari di conti correnti e rapporti finanziari/bancari/postali/assicurativi separati.
I coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, si obbligano ad estinguere il conto corrente acceso presso a loro intestato.” CP_2
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e , Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio a Monte San Vito (AN) il 30/08/2008, che prima del matrimonio è nata la figlia (Ancona, 24/05/2006), che nel tempo si è Persona_1 verificata la impossibilità di proseguire la convivenza tanto che da marzo 2025 i coniugi vivono di fatto separati, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 16/09/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (entrambe con adeguati redditi propri da lavoro, hanno dichiarato di rinunciare al reciproco mantenimento) e corrispondenti agli interessi dell'unica figlia, studentessa universitaria, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, in favore della quale le parti hanno stabilito un contributo al mantenimento a carico del padre, quale genitore non convivente, adeguato alle esigenze della ragazza e corrispondente alla condizione economica dell'obbligato.
Nel ricorso le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno, altresì, chiesto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso stesso. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa
- 3 - deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi , i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio a Monte San Vito (AN) il 30/08/2008, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 7, parte I, serie //, Ufficio 1 dell'anno 2008; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monte San Vito (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'1/X/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
LA AC SI AL
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
SI AL Presidente
LA AC Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. r.g. 2699/2025 promosso congiuntamente da:
( ), nata il [...] ad [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata, difesa ed elett. dom.ta da/presso avv. Sabrina Sartini, giusta delega in atti;
e
( nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato, difeso ed elett.te dom.to da/presso avv. Stefano Noceti, giusta delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI [pronunciare sentenza di omologa della separazione di Pt_1
e alle seguenti condizioni]:
[...] Controparte_1
“1) Mantenimento della figlia maggiorenne, ma economicamente non Persona_1 autosufficiente.
Tenuto conto delle attuali esigenze della figlia , del tenore di vita goduto dalla figlia Persona_1 in costanza di convivenza con entrambi i coniugi, dell'attuale convivenza della figlia con la madre, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della loro attuale situazione economico-finanziaria, nonché delle reciproche consistenze reddituali e patrimoniali, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, le parti pattuiscono che il Sig. versi Controparte_1 alla Sig.ra quale contributo al mantenimento ordinario della ntro Parte_1 Persona_1 il giorno 5 (cinque) di ogni mese in via anticipata, a mezzo di bonifico bancario, la somma di euro 500,00 (cinquecento/00) mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
- 1 - Le spese straordinarie relative alla figlia , come descritte dal Protocollo in vigore Persona_1 presso il Tribunale di Ancona da intendersi qui integralmente richiamato, saranno poste a carico dei genitori in misura del 50% cadauno previa esibizione delle ricevute di pagamento.
L'assegno unico relativo alla figlia dovrà essere percepito dai genitori, ciascuno per il 50%.
2) Casa coniugale:
Quanto alla casa coniugale, come innanzi descritta, sita in Chiaravalle (AN) via Clementina n. 46, di proprietà esclusiva della Sig.ra e costituito da: Parte_1
appartamento di civile abitazione posto al piano terra, con annessa corte esclusiva pertinenziale e porzione di fabbricato sito in Chiaravalle (AN) via Clementina n. 46, denominato ex
“Fabbrica Ossigeno“ costituita da un garage posto al piano terra, le parti si danno reciprocamente atto che il sig. in accordo con la coniuge, ha già trasferito altrove il proprio Controparte_1 domicilio ed è immobile in Montesilvano (PE) ove ha residenza per cui, nel preminente interesse della figlia maggiorenne, ma economicamente non Persona_1 autonoma ed indipendente, la stes segnata in uso e godimento, con i relativi mobili ed arredi, alla Sig.ra con cui attualmente convive e coabita la figlia Parte_1 Per_1
, con autorizzazione alla Sig.ra a sostituire le serrature d'ingresso a far data
[...] Parte_1 dalla sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale dei coniugi.
Il Sig. con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiara e riconosce Controparte_1 espressamente, etendere dalla Sig.ra e/o dai suoi eredi e/o aventi Parte_1 causa, a qualunque titolo, relativamente all'immobile costituente casa familiare, appartamento e garage, siti in Chiaravalle (AN) via Clementina n. 46, come descritti ed individuati catastalmente nel presente articolo, alla proprietà degli stessi immobili, di cui il Sig. riconosce la Controparte_1 piena ed esclusiva proprietà in capo alla Sig.ra rinunciando espressamente ad ogni Parte_1 ulteriore pretesa ed azione, stragiudiziale e giudiziale, per tali titoli.
Il Sig. con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiara e riconosce Controparte_1 espressamente, a pretendere dalla Sig.ra e/o dai suoi eredi e/o Parte_1 aventi causa, a qualunque titolo ed in particolare a titolo di restituzione, rimborso e/o conguaglio, per le somme dallo stesso corrisposte per l'acquisto della casa familiare, appartamento e garage, siti in Chiaravalle (AN) via Clementina n. 46, come descritti ed individuati catastalmente nel presente articolo e per le somme dallo stesso corrisposte per il pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare dalla Sig.ra con Banca Popolare di Ancona spa con atto a rogito Parte_1
Notaio in data 04/07/2005, per gli atti di mutuo/finanziamento che abbiano dato Persona_2 causa a per successive rinegoziazioni, rinunciando espressamente ad ogni ulteriore pretesa ed azione, stragiudiziale e giudiziale, per tali titoli.
Il Sig. con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiara e riconosce Controparte_1 espressamente di nulla più avere a pretendere dalla Sig.ra e/o dai suoi eredi e/o Parte_1 aventi causa, a qualunque titolo ed in particolare a titolo di r rso e/o conguaglio, per le somme dallo Stesso corrisposte per l'effettuazione di opere e/o lavori di manutenzione, ristrutturazione e/o per addizioni di qualunque specie e genere realizzati presso la casa familiare, per oneri anche condominiali, spese, tasse relativi alla casa familiare, appartamento e garage, siti in Chiaravalle (AN) via Clementina n. 46, rinunciando espressamente ad ogni ulteriore pretesa ed azione, stragiudiziale e giudiziale, per tali titoli.
Dal canto suo la sig.ra dichiara di non aver nulla a pretendere dal sig. Parte_1 per i titoli di cui al presente articolo 2). Controparte_1
3) Mantenimento dei coniugi:
- 2 - I coniugi, essendo economicamente autosufficienti ed indipendenti, nulla richiedono per sé reciprocamente a titolo di mantenimento.
4) Patrimonio mobiliare:
I coniugi si danno atto di essere titolari di conti correnti e rapporti finanziari/bancari/postali/assicurativi separati.
I coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, si obbligano ad estinguere il conto corrente acceso presso a loro intestato.” CP_2
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e , Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio a Monte San Vito (AN) il 30/08/2008, che prima del matrimonio è nata la figlia (Ancona, 24/05/2006), che nel tempo si è Persona_1 verificata la impossibilità di proseguire la convivenza tanto che da marzo 2025 i coniugi vivono di fatto separati, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 16/09/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (entrambe con adeguati redditi propri da lavoro, hanno dichiarato di rinunciare al reciproco mantenimento) e corrispondenti agli interessi dell'unica figlia, studentessa universitaria, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, in favore della quale le parti hanno stabilito un contributo al mantenimento a carico del padre, quale genitore non convivente, adeguato alle esigenze della ragazza e corrispondente alla condizione economica dell'obbligato.
Nel ricorso le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno, altresì, chiesto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso stesso. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa
- 3 - deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi , i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio a Monte San Vito (AN) il 30/08/2008, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 7, parte I, serie //, Ufficio 1 dell'anno 2008; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monte San Vito (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'1/X/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
LA AC SI AL
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