Articolo 477 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 476Articolo 478
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9 ottobre 2010
Art. 477. Uffici di requisizione presso i Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti 1. Per l'esercizio di tutte le attribuzioni demandate ai Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti relativamente alla requisizione di navi o di galleggianti possono essere costituiti presso i Ministeri stessi speciali uffici, secondo le necessita' del momento. 2. Per l'esecuzione delle loro attribuzioni relativamente a navi o galleggianti requisiti, gli uffici predetti consultano preventivamente le amministrazioni interessate, le quali possono, a tal fine, designare un loro rappresentante. 3. Gli uffici provvedono anche al pagamento delle indennita' relative alle requisizioni disposte su richiesta di altre amministrazioni, salvo rimborso da parte dell'amministrazione interessata.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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