Art. 477. Uffici di requisizione presso i Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti 1. Per l'esercizio di tutte le attribuzioni demandate ai Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti relativamente alla requisizione di navi o di galleggianti possono essere costituiti presso i Ministeri stessi speciali uffici, secondo le necessita' del momento. 2. Per l'esecuzione delle loro attribuzioni relativamente a navi o galleggianti requisiti, gli uffici predetti consultano preventivamente le amministrazioni interessate, le quali possono, a tal fine, designare un loro rappresentante. 3. Gli uffici provvedono anche al pagamento delle indennita' relative alle requisizioni disposte su richiesta di altre amministrazioni, salvo rimborso da parte dell'amministrazione interessata.
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9 ottobre 2010
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