CASS
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 06/02/2025, n. 4829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4829 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO MI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; Penale Sent. Sez. 7 Num. 4829 Anno 2025 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 17/12/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 22/12/2023 la Corte di appello di Bari, decidendo in sede di rinvio, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia del 16/04/2021, che aveva condannato HE ST per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, riqualificava il fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/90, rideterminava la pena, confermava nel resto la sentenza. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio a seguito della riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309/1990, evidenziando come, a seguito della diversa qualificazione del fatto, non sia possibile ordinare la confisca del denaro ritenuto provento dell'attività illecita, tenuto conto che è contestata la sola detenzione e non la cessione di sostanza stupefacente. 3. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in proposito, pag. 3). 3.2. Coglie nel segno il secondo motivo di ricorso, atteso che l'art. 85-bis D.P.R. 309/90 - norma ai sensi della quale in primo grado è stata disposta la confisca della somma di denaro di euro 1520/00, poi confermata in appello - ratione temporis escludeva espressamente la possibilità di procedere alla confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. nelle ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 cit. (l'inciso in discorso, invero, è stato soppresso successivamente alla commissione dei fatti per cui si procede dall'art. 4, comma 3-bis, del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni nella L. 13 novembre 2023, n. 159). Il provvedimento ablatorio deve, dunque, essere revocato.
P.Q.M.
Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ST HE limitatamente alla confisca della somma di danaro di euro 1520,00, della quale dispone la restituzione in favore dell'avente diritto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; Penale Sent. Sez. 7 Num. 4829 Anno 2025 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 17/12/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 22/12/2023 la Corte di appello di Bari, decidendo in sede di rinvio, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia del 16/04/2021, che aveva condannato HE ST per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, riqualificava il fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/90, rideterminava la pena, confermava nel resto la sentenza. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio a seguito della riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309/1990, evidenziando come, a seguito della diversa qualificazione del fatto, non sia possibile ordinare la confisca del denaro ritenuto provento dell'attività illecita, tenuto conto che è contestata la sola detenzione e non la cessione di sostanza stupefacente. 3. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in proposito, pag. 3). 3.2. Coglie nel segno il secondo motivo di ricorso, atteso che l'art. 85-bis D.P.R. 309/90 - norma ai sensi della quale in primo grado è stata disposta la confisca della somma di denaro di euro 1520/00, poi confermata in appello - ratione temporis escludeva espressamente la possibilità di procedere alla confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. nelle ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 cit. (l'inciso in discorso, invero, è stato soppresso successivamente alla commissione dei fatti per cui si procede dall'art. 4, comma 3-bis, del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni nella L. 13 novembre 2023, n. 159). Il provvedimento ablatorio deve, dunque, essere revocato.
P.Q.M.
Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ST HE limitatamente alla confisca della somma di danaro di euro 1520,00, della quale dispone la restituzione in favore dell'avente diritto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Il Presidente